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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini - Giudice dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7663/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Mutti, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Mutti, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà e ai beni mobili di comproprietà procedendo, in esecuzione di complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali in essere tra gli stessi, alla permuta delle quote di comproprietà loro spettanti come di seguito indicate:
A) Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria Parte_2 Parte_1 quota di proprietà di 1/2, dei seguenti beni immobili, posti in Parma, Via E. Jenner n.59 e, segnatamente: nr. 1 appartamento di mq. 90, posto al piano terra;
nr. 1 garage di mq. 39 al piano S1 e un posto auto di mq. 12, al piano Terra;
nr. 1 cantina di mq. 4 al piano S1; detti beni immobili sono così censiti:
Immobile di Categoria A/2a, Classe 3, Consistenza 5,0 vani, mq. 90, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Parma (G337) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella
2037, Subalterno 2, e alla Sez.Urb.1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 94, Rendita € 560,39, Zona censuaria 1, Piano T, superficie totale 90 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 5, Consistenza 34 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 38, Rendita € 156,28, Zona censuaria 1, Piano S1, superficie totale 39 mq.
Immobile di Categoria C/2d, Classe 3, Consistenza 3 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337J) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 81, Rendita C 8,37, Zona Censuaria 1, Piano S1, superficie totale 4 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 1, Consistenza 12 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337J) alla Sez.Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 84, Rendita € 27,89, Zona Censuaria 1, Piano T, superficie totale 12 mq;
B) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2
propria quota di proprietà di ½ dei seguenti beni immobili siti in Parma, Via E.Jenner n.59
e, segnatamente:
Appartamento di mq.44 posto al piano 1
Garage di mq. 24 al piano S1;
cantina di mq. 4 al piano S1
Detti beni immobili sono così censiti:
Immobile di Categoria A/2a, Classe 3, consistenza 2,0 vani, 42 mq., identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Parma (G337) Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 6, in Via E.Jenner n.59, piano 1, rendita 224,14, Zona censuaria 1, superficie totale 44 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 5, Consistenza 22 mq., identificato al Catasto
2 Fabbricati del Comune di Parma (G337), Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037, Subalterno
37, Rendita € 101,12, Zona Censuaria 1, Piano S1, superficie totale 24 mq.;
Immobile di Categoria C/2d, Classe 3, Consistenza 3 mq. identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337) Sez. Urb.1, Foglio 13, Particella 2037, Subalterno
80, Rendita G 8,37, Zona censuaria 1, Piano S1, superficie totale 4 mq.
3) Gli arredi contenuti negli immobili di cui al paragrafo A), di cui sopra, resteranno assegnati in proprietà esclusiva della sig.ra Gli arredi contenuti negli Parte_1 immobili di cui al paragrafo B), di cui sopra, resteranno assegnati in proprietà esclusiva del sig. Parte_2
4) La sig.ra si impegna ad accollarsi integralmente - con Parte_1 liberazione del sig. a far tempo dalla data di trasferimento in suo favore Parte_2 delle quote di proprietà immobiliari di cui sopra del sig. - il mutuo Parte_2 ipotecario in essere con Credit Agricolè s.p.a., gravante sui beni di cui sopra che verranno alla stessa assegnati in proprietà esclusiva;
5) Il sig. si impegna ad accollarsi integralmente - con liberazione Parte_2 della sig.ra a far tempo dalla data di trasferimento in suo favore delle Parte_1 quote di proprietà immobiliari di cui sopra della sig.ra - il mutuo Parte_1 ipotecario in essere con gravante sui beni di cui sopra che verranno allo Controparte_1 stesso assegnati in proprietà esclusiva;
6) L'autovettura Cupra targata GK891MY rimane assegnata in proprietà esclusiva al sig. Parte_2
7) Con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo di separazione consensuale legale di coniugi, i ricorrenti dichiarano fin d'ora che null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
8) Le competenze del Notaio per la permuta avente ad oggetto il trasferimento delle quote di proprietà immobiliari sopra indicate, nonché le spese correlate, saranno suddivise tra i ricorrenti in quota del 50% ciascuno. Detto atto sarà esente da ogni qualsiasi tassa, imposta e/o tributo ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e di quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n.154 del 29 aprile 1999, depositata in cancelleria il 10 maggio 1999, e conformemente a quanto chiarito del Ministero delle
Finanze con circolare n.49/E del 16 marzo 2000, trattandosi di “atto relativo al procedimento di separazione personale dei coniugi”, segnatamente di atto di esecuzione e di adempimento degli accordi contenuti e degli impegni assunti nel ricorso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi”;
9) Le eventuali spese tecniche per documenti funzionali alla permuta (conformità edilizia - catastale e attestati di prestazione energetica) saranno a carico di ciascun coniuge
3 in quota del 50% ciascuno;
10) Le spese di assistenza legale relative al presente procedimento di separazione legale sono a carico di ciascun coniuge in quota del 50% ciascuno;
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 11.11.1989, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini - Giudice dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7663/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Mutti, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Mutti, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà e ai beni mobili di comproprietà procedendo, in esecuzione di complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali in essere tra gli stessi, alla permuta delle quote di comproprietà loro spettanti come di seguito indicate:
A) Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria Parte_2 Parte_1 quota di proprietà di 1/2, dei seguenti beni immobili, posti in Parma, Via E. Jenner n.59 e, segnatamente: nr. 1 appartamento di mq. 90, posto al piano terra;
nr. 1 garage di mq. 39 al piano S1 e un posto auto di mq. 12, al piano Terra;
nr. 1 cantina di mq. 4 al piano S1; detti beni immobili sono così censiti:
Immobile di Categoria A/2a, Classe 3, Consistenza 5,0 vani, mq. 90, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Parma (G337) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella
2037, Subalterno 2, e alla Sez.Urb.1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 94, Rendita € 560,39, Zona censuaria 1, Piano T, superficie totale 90 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 5, Consistenza 34 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 38, Rendita € 156,28, Zona censuaria 1, Piano S1, superficie totale 39 mq.
Immobile di Categoria C/2d, Classe 3, Consistenza 3 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337J) alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 81, Rendita C 8,37, Zona Censuaria 1, Piano S1, superficie totale 4 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 1, Consistenza 12 mq., identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337J) alla Sez.Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 84, Rendita € 27,89, Zona Censuaria 1, Piano T, superficie totale 12 mq;
B) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2
propria quota di proprietà di ½ dei seguenti beni immobili siti in Parma, Via E.Jenner n.59
e, segnatamente:
Appartamento di mq.44 posto al piano 1
Garage di mq. 24 al piano S1;
cantina di mq. 4 al piano S1
Detti beni immobili sono così censiti:
Immobile di Categoria A/2a, Classe 3, consistenza 2,0 vani, 42 mq., identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Parma (G337) Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037,
Subalterno 6, in Via E.Jenner n.59, piano 1, rendita 224,14, Zona censuaria 1, superficie totale 44 mq.;
Immobile di Categoria C/6c, Classe 5, Consistenza 22 mq., identificato al Catasto
2 Fabbricati del Comune di Parma (G337), Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 2037, Subalterno
37, Rendita € 101,12, Zona Censuaria 1, Piano S1, superficie totale 24 mq.;
Immobile di Categoria C/2d, Classe 3, Consistenza 3 mq. identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Parma (G337) Sez. Urb.1, Foglio 13, Particella 2037, Subalterno
80, Rendita G 8,37, Zona censuaria 1, Piano S1, superficie totale 4 mq.
3) Gli arredi contenuti negli immobili di cui al paragrafo A), di cui sopra, resteranno assegnati in proprietà esclusiva della sig.ra Gli arredi contenuti negli Parte_1 immobili di cui al paragrafo B), di cui sopra, resteranno assegnati in proprietà esclusiva del sig. Parte_2
4) La sig.ra si impegna ad accollarsi integralmente - con Parte_1 liberazione del sig. a far tempo dalla data di trasferimento in suo favore Parte_2 delle quote di proprietà immobiliari di cui sopra del sig. - il mutuo Parte_2 ipotecario in essere con Credit Agricolè s.p.a., gravante sui beni di cui sopra che verranno alla stessa assegnati in proprietà esclusiva;
5) Il sig. si impegna ad accollarsi integralmente - con liberazione Parte_2 della sig.ra a far tempo dalla data di trasferimento in suo favore delle Parte_1 quote di proprietà immobiliari di cui sopra della sig.ra - il mutuo Parte_1 ipotecario in essere con gravante sui beni di cui sopra che verranno allo Controparte_1 stesso assegnati in proprietà esclusiva;
6) L'autovettura Cupra targata GK891MY rimane assegnata in proprietà esclusiva al sig. Parte_2
7) Con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo di separazione consensuale legale di coniugi, i ricorrenti dichiarano fin d'ora che null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
8) Le competenze del Notaio per la permuta avente ad oggetto il trasferimento delle quote di proprietà immobiliari sopra indicate, nonché le spese correlate, saranno suddivise tra i ricorrenti in quota del 50% ciascuno. Detto atto sarà esente da ogni qualsiasi tassa, imposta e/o tributo ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e di quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n.154 del 29 aprile 1999, depositata in cancelleria il 10 maggio 1999, e conformemente a quanto chiarito del Ministero delle
Finanze con circolare n.49/E del 16 marzo 2000, trattandosi di “atto relativo al procedimento di separazione personale dei coniugi”, segnatamente di atto di esecuzione e di adempimento degli accordi contenuti e degli impegni assunti nel ricorso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi”;
9) Le eventuali spese tecniche per documenti funzionali alla permuta (conformità edilizia - catastale e attestati di prestazione energetica) saranno a carico di ciascun coniuge
3 in quota del 50% ciascuno;
10) Le spese di assistenza legale relative al presente procedimento di separazione legale sono a carico di ciascun coniuge in quota del 50% ciascuno;
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 11.11.1989, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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