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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/09/2022
DA
Parte_1
Con l'Avv. VALENT SILVIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti COLUSSI MARTINA e DEDONI Andrea
RESISTENTE
Controparte_2
Con gli Avv.ti BONETTI PAOLO, IERO LUCA e MAGGIO GIOVANNI MARIA
INTERVENUTO
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
In via principale: a) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la SI e Ali Integrazione S oc. Coop. Sociale, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza Parte_1
dal 6.12.2021 e inquadramento come impiegata amministrativa liv. C1 ai sensi del CCNL Cooperative sociali e, per l'effetto, condannare la suddetta società a pagare, a titolo di differenze retributive sino al 21 gennaio
2022 (già dedotto quanto corrisposto), la somma di euro € 2.289,22 oltre a € 192,19 a titolo di TFR o quelle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre rivalutazione e interessi e a contributi previdenziali e assistenziali come per legge. b) Per tutte le ragioni indicate in narrativa, anche previa declaratoria di invalidità / illegittimità / nullità del patto di prova, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento della SI per mancato superamento del Parte_1
periodo di prova del 20 gennaio 2022 e, per l'effetto, condannare in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni (calcolato in base alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr, pari a € 799,29 mensili nell
'ipotesi a part -time o a quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia anche alla luce del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ), a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro . Oppure, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la società convenuta al pagamento di un 'indennità compresa tra 6 e 36 mensilità (calcolato in base alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr, pari a € 799,29 mensili nell 'ipotesi di lavoro a part -time o a quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche alla luce del riconoscimento del contratto di lavoro a tempo pieno). c) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. d) Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta attuata dalla convenuta così come descritta in narrativa, in particolare Controparte_3
nel reclutamento della lavoratrice, e/o nell'immissione in servizio, e/o nella successiva assunzione e/o nel licenziamento a causa del suo stato di donna disabile;
e) Attesa altresì la natura discriminatoria del licenziamento del 20.1.2022, dichiararlo nullo e/o inefficace e/o illegittimo e ordinare altresì alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e, Controparte_3 conseguentemente , di emettere ogni più opportuna statuizione ai fini della completa rimozione degli effetti della condotta discriminatoria denunciata, nonché condannare la resistente alla corresponsione di tutto quanto dovuto alla SI a titolo di retribuzioni (calcolato in base alla retribuzione utile Parte_1
per il calcolo del Tfr, pari a € 799,29 mensili nell 'ipotesi di lavoro a part -time ovvero al diverso importo, maggiore o minore, che verrà riconosciuto in corso di causa anche alla luce del riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo pieno), a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e contributi previdenziali e assistenziali. f) Condannare al pagamento, in favore della Controparte_3
SI , della sanzione che assorbe in sé anche il danno da discriminazione (quale violazione Parte_1
del diritto assoluto soggettivo a non essere discriminati), sulla scorta dei richiamati criteri dell'effettività, proporzionalità e dissuasività indicati in ricorso, nella misura di € 30.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o determinata secondo criteri equitativi. g) Disporre la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta su un quotidiano locale e anche a Controparte_3 tiratura nazionale. h) Comunque, condannare al pagamento delle competenze Controparte_3 terminative del rapporto già regolarizzato e quindi Ratei, Ferie e Permessi non goduti, Tfr, Festività (ecc.) pari a € 509,00 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In via subordinata i) Nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui non vengano accolte le precedenti domande sub b) e e), ovvero nell 'ipotesi di validità del termine apposto al contratto, per tutte le ragioni indicate in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento della SI per mancato superamento del periodo di Parte_1 prova del 20 gennaio 2022, anche previa declaratoria di illegittimità, invalidità, nullità del patto di prova e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento di tutte le mensilità dovute fino al termine del contratto a tempo determinato del 7 gennaio 2022 con decorrenza 10.1.2022 / 9.7.2022 oltre a contributi previdenziali e assistenziali, dal 22 gennaio 2022 al 9 luglio 2022, pari a € 937,50 mensili e così € 6.674,14, come da conteggi indicati al punto
6.4, o a quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze.
PER IL RESISTENTE
Rigettarsi tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali del presente giudizio.
CP_ PER L'INTERVENIENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste - ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa - pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle domande della ricorrente nei confronti della , accertando, in caso di accoglimento della domanda e di Controparte_3
efficacia del relativo accertamento a fini contributivi nei limiti della prescrizione, il periodo contributivo CP_ dovuto, quantificando l'importo dei contributi dovuti all' e le relative sanzioni.
Con condanna della , in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3
CP_ corrispondere all' i contributi e le sanzioni civili e interessi di mora previsti dalla legge.
Spese rifuse
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 06/09/2022 dalla SI Pt_1
– lavoratrice gravemente disabile in quanto invalida civile sin dal dicembre 2010 a causa della
[...]
paralisi dell'emisfero sinistro per ischemia cerebrale con rilevante limitazione della capacità di deambulazione, severa ipertensione, problemi neurologici e sindrome depressiva connessa alla sua situazione di difficoltà fisica e psichica sino a raggiungere, nel 2016, una riduzione della capacità lavorativa dell'85% - le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) L'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato (sei mesi) stipulato il 07/01/2022 con la convenuta CP_4 Controparte_5
, un tanto comportando la sussistenza inter-partes di un rapporto a tempo pieno ed
[...]
indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021 ed inquadramento della ricorrente come impiegata amministrativa liv. C1;
B) L'invocata nullità del licenziamento, in ragione della natura discriminatoria del medesimo, intimato a mezzo nota d.d. 20/01/2022 con ogni conseguente statuizione di tipo reintegratorio;
C) La domanda di risarcimento per danno non patrimoniale;
D) La richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate anche in relazione al periodo lavorativo non regolarizzato.
CP_ Integrato il contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario con riferimento all'aspetto contributivo, si osserva quanto segue.
Risulta innanzitutto per tabulas e comunque all'esito della svolta istruttoria orale che la SI Parte_1
– ancor prima della sua formale assunzione con contratto a termine e lungi dal frequentare alcun corso di formazione – attraverso la sottoscrizione di moduli di richiesta di “affiancamento gratuito” iniziasse ad operare senza soluzione di continuità presso il CUP del CRO (Centro Unico di Prenotazione) a decorrere dal
06/12/2021 venendo affiancata su direttiva della responsabile del servizio alla SI Parte_2
, dipendente di e dove la stessa ricorrente doveva fissare le visite dei vari Parte_3 Controparte_3
medici su richiesta telefonica per poi essere spostata dopo il 20 dicembre all'accettazione iniziando a rispondere a qualche telefonata e a fissare le visite con i medici del CRO in autonomia, aiutata talvolta anche dalle altre operatrici. Va precisato che l'odierna attrice – la quale era impegnata a tempo parziale dal lunedì al venerdì osservando l'orario dalle 08,00 alle 13,00 – aveva a disposizione il materiale operativo per dare le corrette informazioni al telefono e che la stessa SI aveva personalizzato con appunti, integrazioni e post- Pt_1
it per essere poi in grado di svolgere le mansioni in autonomia, un tanto trovando riscontro sia documentale sia attraverso la deposizione di cinzia in risposta al capitolo di prova sub 20 integrato Pt_2
dal 19.
In buona sostanza:
1)la prestazione svolta dalla ricorrente sin dalla data del 6 dicembre 2021 e per l'intera durata del rapporto al 21 gennaio 2022 va qualificata in termini di subordinazione IN ASSENZA DELLA RICHIESTA FORMA
SCRITTA AD SUBSTANTIAM ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'EFFETTIVO INIZIO DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA E NELLA CONTEMPORANEA SUSSISTENZA DI TUTTI GLI INDICI PIÙ SIGNIFICATIVI
(eterodirezione, stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione dell'impresa presso i locali della e del CRO di Aviano in un ufficio chiuso di call center, regolamentazione dell'orario di Controparte_3
lavoro, l'utilizzo della necessaria strumentazione, quali telefoni e computer in capo alla , CP_1 esercizio del potere disciplinare datoriale attraverso la verifica della prestazione lavorativa, come confermato dalla teste nel fare riferimento all'effettuazione dei dovuti rilievi in esito alle singole Pt_2
telefonate).
2)Muovendo inoltre dal presupposto che l'ammissibilità delle prestazioni di lavoro gratuito può essere ricondotta solo alla sussistenza dell'affectionis (rapporti familiari) val benevolentiae causa (volontariato), richiedere di svolgere gratuitamente una fase normale di lavoro – quale quella DELL'INIZIALE ORDINARIO
APPRENDIMENTO - a fronte dell'eventuale instaurazione di un successivo rapporto SOPRATTUTTO AD UNA
DONNA DISABILE CHE DESIDERAVA FORTEMENTE TALE ASSUNZIONE integra un comportamento gravemente lesivo della dignità della persona e di valori costituzionalmente garantiti nonché di diritti irrinunciabili come quello alla retribuzione di cui all'art. 36 della Carta fondamentale.
3) Per altro verso si rivela completamente fallace l'assunto aziendale secondo cui il grado di autonomia e produttività nello svolgimento della prestazione sarebbero indici della subordinazione ed idonei a giustificare la pretesa di un compenso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto dichiarata l'invalidità del termine apposto al contratto d.d. 07/01/2022 con conseguente sussistenza dal 06/12/2021 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con riferimento alla questione individuata sub B) di premessa, veniva intimato alla SI con lettera Pt_1
d.d. 20/01/2022 licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, motivato soltanto in corso di causa in ragione dell'omesso raggiungimento dell'autonomia ad opera della ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni, DOPO UNA SOLA SETTIMANA DI LAVORO REGOLARE, muovendo dal rilievo che “LA
RICORRENTE FACEVA FATICA A RIMANERE CONCENTRATA E AD AVERE UN LIVELLO DI ATTENZIONE ALTO E
SOPRATTUTTO IL GIORNO DOPO NON SI RICORDAVA PIÙ QUELLO CHE SI ERA VERIFICATO IL GIORNO
PRIMA” (vedasi deposizione ). Orbene: Pt_2
1)Non v'è chi non veda come gli asseriti disturbi della concentrazione e della memoria dell'odierna attrice, se effettivamente sussistenti, ben avrebbero potuto essere conseguenza dell'ischemia cerebrale di cui quest'ultima era stata vittima nonché del suo stato depressivo, in relazione al quale i disturbi di memorizzazione e concentrazione rappresentano i sintomi più evidenti, a tacer poi del fatto che per acquisire completa autonomia LA LAVORATRICE AVREBBE AVUTO NECESSITÀ DI PIÙ TEMPO.
2)Ad ogni modo l'inserito patto di prova della durata di 30 giorni all'interno della lettera di assunzione del
07/01/2022 deve considerarsi illegittimo laddove non risulti funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo in un precedente rapporto di lavoro (Cass. Sez. lav.
22637/2004).
È infatti la stessa società resistente ad aver regolarizzato il precedente rapporto di lavoro in nero (dal 21 al
31 dicembre 2021) alle medesime mansioni del successivo, inserendovi una clausola di prova della durata di
9 giorni.
Orbene, non essendo in detto lasso temporale intervenuta alcuna interruzione per mancato superamento del periodo di prova, appare ragionevole sostenere che quest'ultima sia stata ampiamente superata al punto che l'azienda ha ritenuto di assumere “nuovamente” la lavoratrice a gennaio 2022.
3)Muovendo poi dall'importante assunto – provato in corso di causa dalla teste – che la società Pt_2
convenuta era perfettamente al corrente della condizione in cui versava la sin dall'inizio di dicembre Pt_1
2021, va segnalato il richiamo operato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n° 14316 del 22 maggio
2024 sul CONCETTO DI ORDINARIA DILIGENZA A CUI DEVE CONFORMARSI LA CONDOTTA DATORIALE
ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO INVALIDO. Sul punto è stato significativamente rimarcato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. lav.
07/01/2025 n° 170) come la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore da parte del soggetto datoriale imponga a quest'ultimo di acquisire informazioni sulla correlazione tra le assenze per malattia del dipendente e la disabilità e di INDIVIDUARE POSSIBILI ACCORGIMENTI RAGIONEVOLI PER EVITARE IL
LICENZIAMENTO, in linea con l'art. 3 co 3 bis D.Lvo n° 216/2003.
Sicché, in adesione al principio espresso, avrebbe dovuto acquisire le necessarie Controparte_3 informazioni sulla correlazione tra la difficoltà di apprendimento e la disabilità della lavoratrice dovuta ad una pregressa ischemia e alla sindrome ansioso depressiva non valutando il suo rendimento alla stregua di un soggetto normodotato ma INDIVIDUANDO POSSIBILI ACCORGIMENTI RAGIONEVOLI, AFFATTO ADOTTATI
NEL CASO DI SPECIE, PER EVITARE IL LICENZIAMENTO DELLA STESSA, ad esempio prevedendo un periodo di affiancamento o di formazione più lungo o assegnandole un tutor aziendale o inserendola in un programma di tirocinio professionalizzante finanziato da enti pubblici.
Le complessive argomentazioni che precedono comportano pertanto:
a) La nullità del licenziamento intimato mediante nota d.d. 20/01/2022, stante la natura discriminatoria del medesimo, con ogni conseguente statuizione di tipo reintegratorio risarcitorio.
b) La fondatezza della domanda di ristoro del danno da discriminazione, valorizzandosi in particolare modo la componente sanzionatoria di dissuasività intesa ad evitare la perpetuazione della condotta discriminante. Pregiudizio che l'adito Tribunale intende liquidare in via equitativa nell'importo di € 10.000,00;
c) La corresponsione ad opera della società convenuta delle differenze retributive maturate anche in relazione al periodo lavorativo non regolarizzato e determinate, senza adeguata circonstanziata contestazione nel quantum, nel complessivo importo capitale di € 2.289,22 oltre € 192,19 per TFR maggiorato di interessi e rivalutazione e previo versamento dei contributi previdenziali su tale importo.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza anche nei confronti del convenuto
[...]
e si liquidano come da dispositivo, incluso il contributo unificato pari ad € 259,00. CP_6
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la sussistenza inter-partes di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021 ed inquadramento della ricorrente come impiegata amministrativa liv. C1
1) Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1
retributive sino al 21/01/2022 - già dedotto quanto versato – la somma capitale di €
2.289,22 oltre € 192,19 per TFR maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e previo versamento dei contributi previdenziali come per legge su tale importo.
2) Accerta e dichiara altresì la nullità del licenziamento, attesa la natura discriminatoria del medesimo, intimato con nota d.d. 20/01/2022 e per l'effetto
3) Condanna la società resistente a reintegrare l'attrice nel proprio posto di Parte_1
lavoro con le medesime mansioni e qualifica nonché a corrispondere a quest'ultima tutte le mensilità maturate e ragguagliate alla retribuzione utile per il calcolo del TFR con decorrenza dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale, previo versamento di tutti i contributi previ3enziali e assistenziali. Il tutto ovviamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4) Condanna altresì a corrispondere a a titolo Controparte_3 Parte_1
di risarcimento per danno non patrimoniale l'importo equitativamente liquidato in €
10.000,00.
5) Condanna, infine, la convenuta società a rifondere all'odierna ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di
€ 259,00 nonché a corrispondere al resistente l'importo complessivo Controparte_6
di €1.000,00 oltre accessori.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 13/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci