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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to GREGORIO Parte_1 C.F._1
MONICA e AVINO MARIAROSARIA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO, giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 2.3.2018 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto del sig. alle prestazioni riconosciute ed accertate Pt_1 con l'ammissione al passivo della società Abete Srl R.G. 18/2014 - Fallimento -. dovute per il
Trattamento di Fine Rapporto, ex art. 2 della Leg-ge 29 maggio 1982, n. 297 e artt. 1 e 2 del Dl.gs. n.
80/82 per le motivazioni di cui in premessa;
e per l'effetto condannare l' alla corresponsione del- CP_1
la somma di euro 1.500,00 dovuto a titolo di TFR ed euro 3.900,00, dovuto a titolo di ultime tre mensilità, ed euro 2.100,00 a titolo di crediti di lavoro di-versi oltre agli interessi legali maturati dalla
pagina 1 di 3 data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo e danni derivanti dalla mancata liqui-dazione che ha costretto l'odierno ricorrente .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
Costituitasi l' ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato solo in parte.
Infatti, per quanto concerne le ultime tre mensilità, cosi come richiamato dall' , occorre richiamare CP_1
il disposto dell'art.2 comma 1 D.Lgs. 80/92, secondo cui: “
1.Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.
Pertanto, come provato da parte resistente la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale è avvenuta il 7.10.2014; le mensilità che possono essere liquidate sono le ultime rientranti nell'anno precedente, quindi fino al 7.10.2013. Il ricorrente ha richiesto il pagamento delle mensilita relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, evidentemente non rientranti nell'anno precedente l'apertura della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda il TFR, invece, parte ricorrente ha dimostrato che la società dichiarata fallita aveva meno di cinquanta dipendenti. Conseguentemente il fondo di garanzia è tenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR.
Infatti il fondo di tesoreria è competente per le imprese con un numero di dipendenti pari o maggiore a
50.
Conseguentemente il fondo di garanzia sarà tenuto al pagamento dell'importo di euro 1.500,00, così come attestato anche dal curatore fallimentare e dal giudice delegato del fallimento del datore di lavoro del ricorrente, che hanno ammesso tale importo a titolo di TFR dovuto in favore del ricorrente.
Le spese vengono compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente a percepire il
TFR maturato a carico del fondo di garanzia;
pagina 2 di 3 2. Condanna conseguentemente il Fondo di Garanzia a corrispondente la somma di euro 1.500,00
a titolo di TFR in favore del ricorrente.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si Comunichi.
Vallo della Lucania, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to GREGORIO Parte_1 C.F._1
MONICA e AVINO MARIAROSARIA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE FRANCESCO, giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 2.3.2018 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto del sig. alle prestazioni riconosciute ed accertate Pt_1 con l'ammissione al passivo della società Abete Srl R.G. 18/2014 - Fallimento -. dovute per il
Trattamento di Fine Rapporto, ex art. 2 della Leg-ge 29 maggio 1982, n. 297 e artt. 1 e 2 del Dl.gs. n.
80/82 per le motivazioni di cui in premessa;
e per l'effetto condannare l' alla corresponsione del- CP_1
la somma di euro 1.500,00 dovuto a titolo di TFR ed euro 3.900,00, dovuto a titolo di ultime tre mensilità, ed euro 2.100,00 a titolo di crediti di lavoro di-versi oltre agli interessi legali maturati dalla
pagina 1 di 3 data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo e danni derivanti dalla mancata liqui-dazione che ha costretto l'odierno ricorrente .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
Costituitasi l' ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato solo in parte.
Infatti, per quanto concerne le ultime tre mensilità, cosi come richiamato dall' , occorre richiamare CP_1
il disposto dell'art.2 comma 1 D.Lgs. 80/92, secondo cui: “
1.Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.
Pertanto, come provato da parte resistente la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale è avvenuta il 7.10.2014; le mensilità che possono essere liquidate sono le ultime rientranti nell'anno precedente, quindi fino al 7.10.2013. Il ricorrente ha richiesto il pagamento delle mensilita relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, evidentemente non rientranti nell'anno precedente l'apertura della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda il TFR, invece, parte ricorrente ha dimostrato che la società dichiarata fallita aveva meno di cinquanta dipendenti. Conseguentemente il fondo di garanzia è tenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR.
Infatti il fondo di tesoreria è competente per le imprese con un numero di dipendenti pari o maggiore a
50.
Conseguentemente il fondo di garanzia sarà tenuto al pagamento dell'importo di euro 1.500,00, così come attestato anche dal curatore fallimentare e dal giudice delegato del fallimento del datore di lavoro del ricorrente, che hanno ammesso tale importo a titolo di TFR dovuto in favore del ricorrente.
Le spese vengono compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente a percepire il
TFR maturato a carico del fondo di garanzia;
pagina 2 di 3 2. Condanna conseguentemente il Fondo di Garanzia a corrispondente la somma di euro 1.500,00
a titolo di TFR in favore del ricorrente.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si Comunichi.
Vallo della Lucania, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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