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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4946/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4946/2022 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDA GRECO, con domicilio eletto presso il suo studio in PAVIA P.ZZA
DELLA VITTORIA N.17
RICORRENTE contro
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. RAVETTA MARCELLO, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
LATTUADA, 20 C/O STUDIO LEGALE AVV FEDERICA COMMISSO 20100
MILANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ confermata la intervenuta separazione tra le parti come da sentenza n.986/2023 del
Tribunale di Pavia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2
alla madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Pavia, via Picchioni n.
44;
2) il sig. nei periodi in cui farà rientro in Italia, sarà libero di vedere Parte_1
e tenere con sé i figli minori e , previo accordo con la madre e Per_1 Per_2
compatibilmente alle esigenze familiari, scolastiche e ricreative dei minori stessi;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile pari a complessivi Euro 1.500,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, ossia di € 750,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese extra assegno, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Pavia, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte resistente:
“1. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Per_2
la quale convivranno attribuendo al padre non affidatario la facoltà di incontrare e vedere i figli, quando rientra in Italia, presso la ex casa coniugale, che verrà messa a disposizione dalla madre affidataria, nei limiti e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi dei minori stessi;
2. assegnare la casa coniugale alla signora affidataria dei figli Controparte_1
minori e con gli stessi convivente, anche per effetto del diritto di usufrutto sul predetto bene immobile in Pavia, Via Picchioni n. 44;
3. dichiarare il signor tenuto a corrispondere un importo mensile di € Parte_1
2.000,00 per ciascun figlio a titolo di assegno ordinario per la contribuzione al mantenimento della prole, provvedendo al bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese su
c/c che verrà indicato dalla beneficiaria;
4. stante la operatività di polizza sanitaria a copertura di tutte le relative spese dei componenti del nucleo familiare, prevedere che le spese extra assegno, così come
Pag. 2 di 13 individuate dal vigente protocollo presso il Tribunale di Pavia, siano poste a carico del signor i) al 100% per quanto attiene alle spese di natura sanitaria;
ii) al 70% Pt_1
a carico del signor (e dunque il 30% a carico della madre) per le spese extra Pt_1
assegno di natura diversa da quelle sub i);
5. dichiarare il signor tenuto a corrispondere l'importo mensile di € Parte_1
1.000,00 a favore della signora a titolo di contribuzione/integrazione al CP_1 mantenimento sull'oggettivo presupposto di una notevole disparità reddituale tra i coniugi ed anche quale riconoscimento del notevole apporto della madre alla conduzione del menage familiare anche in supporto e in supplenza della oggettiva assenza del marito dalle attività quotidiane di gestione familiare;
6. dichiarare il signor tenuto a sostenere l'onere delle rette Parte_1
scolastiche della scuola privata (Istituto canossiane) frequentata dai figli, delle uniformi e relative spese;
7. assegnare la vettura in uso alla famiglia alla convenuta, stante la presenza in Italia del ricorrente per un periodo al massimo di 45 giorni all'anno.
8. con il favore delle spese e competenze di giudizio.”
Pag. 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n. 986/2023 del
11.07.2023 è stato già pronunciata la separazione delle parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'affidamento della prole e sulla regolamentazione del diritto di visita padre- figli
Quanto all'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata il [...]), il Collegio reputa corretto confermare quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori e dunque disporre l'affidamento esclusivo della prole alla madre, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per l'equilibrio ed il corretto sviluppo psico - fisico del minore.
Nel caso di specie, l'affidamento esclusivo alla madre si configura come la soluzione maggiormente conforme al superiore interesse della prole, in ragione non soltanto della rilevante distanza geografica che separa il padre dal nucleo familiare, ostacolando di fatto una gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, ma soprattutto a causa del protratto e costante disinteresse manifestato dal sig. nei confronti dei figli Pt_1
minori.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza come nel corso della vita matrimoniale il ricorrente abbia trascorso prolungati periodi all'estero per ragioni lavorative e che attualmente risieda stabilmente in Kazakistan, facendo ritorno in Italia solo in maniera saltuaria, senza fornire un congruo preavviso ai figli.
Pag. 4 di 13 Si rileva, altresì, che durante tali prolungate assenze il sig. ha completamente Pt_1
disatteso ogni forma di comunicazione regolare e costante con il nucleo familiare, venendo meno non solo alla presenza fisica, ma anche a quella morale e affettiva, che avrebbe dovuto garantire soprattutto in occasione di ricorrenze familiari e momenti di particolare rilevanza per la crescita e lo sviluppo emotivo dei minori.
In tal senso, risultano emblematici alcuni episodi quali l'assenza del padre in occasione della celebrazione del sacramento della confessione del figlio , nel maggio Per_1
2021, nonché l'impossibilità, tuttora perdurante, di celebrare il battesimo della figlia proprio a causa dell'irreperibilità del genitore, elementi che ben testimoniano Per_2
l'assenza di un concreto interesse e impegno nella vita familiare.
Tale persistente assenza, protrattasi nel tempo e priva di giustificazioni, ha determinato un grave squilibrio nella gestione familiare, con l'attribuzione esclusiva alla sig.ra di ogni onere legato alla cura dei figli minori e più in generale alla conduzione CP_1
della vita domestica, oltre che una progressiva compromissione del rapporto genitoriale tra il sig. e i figli minori, i quali non intrattengono con il padre alcuna relazione Pt_1
significativa, né mostrano verso lo stesso alcun grado di confidenza o riferimento affettivo.
Quanto sinora esposto risulta confermato dal verbale di audizione del figlio minore
, di anni 11, il quale, con piena consapevolezza e chiarezza, ha descritto la Per_1
propria esperienza relazionale con il padre.
Nel corso dell'audizione, il minore ha riferito che il rapporto con il genitore è connotato dall'assenza di un coinvolgimento emotivo e da una scarsa comunicazione, circoscritta a sporadiche telefonate – in media cinque o sei al mese – di contenuto superficiale, incentrate esclusivamente su temi ordinari, senza alcun interesse concreto per la sua vita scolastica o personale.
È emersa, invece, una percezione nettamente differente nei confronti della madre, descritta come figura di riferimento costante, presente e partecipe sia sotto il profilo affettivo che in ambito educativo, in grado di offrirgli un adeguato sostegno emotivo e una guida stabile nel percorso di crescita, a differenza del padre che appare distante non solo sotto il profilo fisico, ma anche e soprattutto sotto quello relazionale, non riuscendo
Pag. 5 di 13 ad instaurare con il figlio un legame significativo né a svolgere un ruolo attivo nel loro sviluppo.
Pertanto, alla luce di quanto emerso e considerato che il sig. non risulta in grado Pt_1
di garantire una partecipazione effettiva, stabile e continuativa alla vita dei figli, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, sig.ra ai sensi dell'art. 337-quater c.c., quale unico genitore in grado di CP_1
assicurare un ambiente familiare stabile, sicuro e adeguato alle esigenze evolutive dei minori, riservando alla stessa ogni decisione concernente la vita quotidiana, scolastica, sanitaria ed educativa dei minori, con facoltà di assumerle in autonomia.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, sarà esercitabile secondo modalità da concordarsi con la madre e con i minori, compatibilmente con la volontà di quest'ultimi e con loro impegni scolastici ed extra scolastici, fermo restando il dovere del genitore non collocatario di recuperare una relazione stabile e significativa con i figli.
Sull'assegnazione dell'ex casa familiare
In conformità alle statuizioni già adottate in tema di affidamento e collocamento della prole, il Collegio ritiene opportuno assegnare l'ex casa coniugale, sita in Pavia, Via
Picchioni n. 44, di esclusiva proprietà della madre della Sig.ra e concessa alla CP_1
medesima in usufrutto, alla resistente, affinché possa abitarvi unitamente ai figli minori.
Sul contributo economico dovuto del sig. in favore dei figli Pt_1
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Dall'analisi della documentazione acquisita in atti risulta che la situazione economico- patrimoniale del sig. presenta molteplici profili di criticità, indici di un Parte_1
potenziale scostamento tra la condizione economica formalmente dichiarata dallo stesso e quella effettiva.
Pag. 6 di 13 Occorre, anzitutto, osservare che all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio il ricorrente era titolare di un contratto di lavoro dipendente stipulato con la società AI
ST AR LP (AI) alle seguenti condizioni: accredito mensile sul c/c BNL di €
10.500,00 netti;
contributo mensile di € 1.000,00 per vitto e alloggio accreditati direttamente al sig. importo di € 2.000,00 per “overseas allowance”; premio Pt_1 produzione di € 15.000,00 l'anno; € 8.000 a titolo di rimborso tasse - pagamento pensione volontaria e assicurazione sanitaria per tutta la famiglia "FASI" ed altri benefits (vd docc. 5-6).
Nel corso del procedimento, tuttavia, lo stesso ha dedotto un grave peggioramento della propria situazione reddituale, producendo una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulta che, per l'anno 2022, avrebbe percepito la retribuzione solo nel periodo compreso tra gennaio e aprile (doc. 8 attore); nonostante il grave disagio creato dalla mancata attribuzione di uno stipendio mensile, solo dopo un anno lo stesso ha riferito dell'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo con AI (in data 20 marzo 2023) e della successiva stipula, in data 1 aprile 2023, di un nuovo contratto con la società
AK ST ER LP (KTS), a condizioni economiche notevolmente ridotte (€ 6.000,00 mensili) e senza i benefici precedentemente riconosciuti (v. doc. 5 resistente;
doc. 10 ricorrente).
Ebbene, da un'analisi comparata tra i due contratti è emersa la sostanziale continuità della prestazione lavorativa resa dal sig. atteso che le due società, AI e KTS, Pt_1
appartengono al medesimo gruppo imprenditoriale, condividendo la sede legale e la direzione generale.
A conferma di ciò, si rilevano alcune anomalie quali l'omissione dell'indicazione della sede di lavoro nel nuovo contratto ed il fatto che, nonostante il formale cambiamento del datore di lavoro, il ricorrente abbia mantenuto la residenza nel medesimo stabile nel quale viveva mentre era alle dipendenze della società AI, che si faceva interamente carico delle relative spese.
Si aggiunga che il ricorrente, già in data 13.06.2022 — ben prima della stipula del nuovo contratto avvenuta il 1.04.2023 — utilizzava nelle proprie comunicazioni aziendali la qualifica di “General Director di KTS” (doc. 18), dimostrando così di svolgere attività lavorativa per entrambe le società, AI e KTS, di fatto intercambiabili.
Pag. 7 di 13 Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla lettera di licenziamento datata 20 marzo 2023 – redatta a soli dieci giorni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale – con cui veniva disposta la cessazione del rapporto con AI a decorrere dal 1° aprile
2023, data coincidente con l'avvio del nuovo contratto con KTS. Il documento, tuttavia, non attesta l'avvenuta comunicazione agli uffici competenti della Repubblica del
Kazakistan, come previsto dalla normativa locale, ed è redatto esclusivamente in lingua italiana, non conforme alle lingue ufficialmente ammesse nel territorio (kazako, russo o inglese) (doc. 8 ricorrente).
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole ritenere che la nuova collocazione contrattuale del sig. abbia natura meramente fittizia e sia stata strumentalmente Pt_1
predisposta al fine di simulare una riduzione della propria capacità reddituale.
In tale contesto si colloca anche la mancata allegazione, da parte del ricorrente, dei contratti di lavoro sottoscritti con la società AMPO Caspian nei periodi di luglio 2023 e agosto 2024 - acquisiti da parte resistente nel corso delle trattative e successivamente depositati in giudizio - che evidenziano come lo stesso abbia percepito una retribuzione mensile pari a circa € 12.000,00 (cfr. doc. 45 e 46).
Parimenti significative sono, poi, sia l'assenza di qualsiasi documentazione relativa alla transazione intervenuta con il precedente datore di lavoro, grazie alla quale il ricorrente ha ottenuto il pagamento di una parte consistente degli emolumenti arretrati, per un importo complessivo pari a circa € 100.000,00 (cfr. doc. 47 e 48), sia la mancata dichiarazione circa l'esistenza di un ulteriore conto corrente bancario aperto in
Kazakistan, identificato con il n. 615346, sul quale risultano accreditati compensi riferibili all'attività lavorativa del ricorrente, sotto la dicitura “living allowance” (v. doc.
50).
Al quadro sinora delineato deve aggiungersi che il Sig. è, altresì, intestatario Pt_1
della polizza assicurativa numero 0568224, stipulata presso la BNL di Pavia, con un capitale versato di € 25.000,00, nonché del conto deposito titoli numero 05000
00000724276 00000, anch'esso intrattenuto presso la medesima filiale, nel quale risulta investito un capitale pari a € 36.904,84, oltre al fatto che risulta essere proprietario di sette immobili, di cui due in comproprietà al 50% con l'ex coniuge, quattro dei quali locati a terzi.
Pag. 8 di 13 Per quanto attiene alle spese mensili sostenute dallo stesso, oltre all'importo di €
3.000,00 che deve versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli così come stabilito con ordinanza del 10.03.2023, egli provvede al pagamento dell'intera rata del mutuo, sebbene cointestato con la resistente, per un importo pari ad € 796,77 (cfr. doc.
32, estratto conto BNL), nonché al versamento di € 200,00 mensili a titolo di piano di accumulo in favore della prole (cfr. doc. 17) e al rimborso del finanziamento n.
1697315, per un importo pari ad € 749,12 mensili (ancora doc. 32).
Contestualmente, però, si osserva che la resistente ha evidenziato l'inadempimento del sig. in relazione sia al rimborso delle spese straordinarie da lei anticipate, sia al Pt_1
versamento della quota dei canoni di locazione di sua spettanza relativi agli immobili in comproprietà; risulta, inoltre, che quest'ultimo non abbia neanche puntualmente corrisposto alla moglie la somma posta a proprio carico in sede di provvedimenti provvisori in favore dei figli minori, versando un importo stabilito unilateralmente e nettamente inferiore ai 3000,00 € dovuti.
Venendo alla situazione economico-patrimoniale della resistente, sig.ra in CP_1
primo luogo la stessa risulta essere lavoratrice dipendente, con accredito mensile dello stipendio sul conto corrente BNL a lei intestato (doc. 41), per un importo netto mensile variabile tra € 1.400 e € 1.700.
Dal Modello 730 per l'anno d'imposta 2021, prodotto in atti, risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 29.268,00, cui si aggiungono ulteriori entrate a vario titolo:
€ 1.200,00 a titolo di bonus IRPEF, € 4.291,00 come restituzioni e rimborsi, nonché €
1.296,00 derivanti dall'assegno unico per i figli.
Oltre alle entrate da lavoro, la sig.ra beneficia di un costante supporto CP_1
economico da parte dei propri genitori, che, però, pare configurarsi come rimborso di oneri connessi all'acquisto di beni immobili formalmente intestati alla resistente e al di lei fratello, ma di fatto acquistati dai genitori, di cui si sono riservati l'usufrutto. In particolare, vengono periodicamente accreditati sul medesimo conto corrente BNL bonifici mensili dell'importo di circa € 1.050,00, con la causale “rimborso del mutuo fondiario” acceso per l'acquisto dell'immobile in questione. Trattandosi di beni la cui intestazione formale grava sulla sig.ra il mutuo è intestato a lei, ma l'onere CP_1
Pag. 9 di 13 sostanziale viene sostenuto dagli usufruttuari, ossia i genitori della stessa, che ne sono i reali beneficiari.
Va altresì segnalato un bonifico straordinario dell'importo di € 39.500,00, disposto in data 10 giugno 2022 dalla madre della resistente, con la specifica finalità di estinguere un mutuo relativo a un bene immobile di cui la sig.ra detiene la nuda proprietà. CP_1
L'operazione trova conferma nell'addebito corrispondente, registrato il 15 giugno 2022.
Anche tale movimento conferma che gli oneri che gravano sulla sig.ra in CP_1
relazione ai beni immobiliari della quale risulta proprietaria sono sostanzialmente neutralizzati dall'intervento dei suoi genitori.
Sul piano patrimoniale, la sig.ra risulta essere in possesso di un portafoglio CP_1 titoli presso BNL per un valore complessivo pari a € 102.000,00 (doc. 43). Tale somma ha origine da un risarcimento del danno ricevuto nel 1996 a seguito di un grave sinistro stradale e, come da dichiarazioni non contestate, è sempre rimasta investita nel tempo.
A ciò si aggiunge la disponibilità di una discreta giacenza bancaria, risultante da un conto corrente con saldo al 31 dicembre 2023 pari a € 11.189,84 (doc. 42) e da un conto deposito acceso presso Mediobanca Premier con saldo di € 20.088,55 (doc. 44).
Quest'ultimo, in particolare, risulta essere stato alimentato nel corso degli anni da risparmi personali della resistente.
Sotto il profilo abitativo, la sig.ra vive stabilmente insieme ai figli minori CP_1 nell'immobile adibito ad ex casa familiare, ubicato in Pavia, Via Picchioni n. 44, di proprietà esclusiva della madre e concessole in usufrutto.
Orbene, alla luce delle circostanze sopra menzionate, considerato che appare verosimile ritenere che il sig. possa fare affidamento su entrate economiche evidentemente Pt_1
maggiori rispetto quelle dichiarate, preso atto che la madre si occupa in via esclusiva della cura e dell'accudimento quotidiano della prole, il Collegio reputa corretto confermare quanto stabilito con ordinanza del e dunque disporre che il ricorrente versi in favore dei figli un assegno mensile pari a 3000,00 €.
In merito alle spese straordinarie, la resistente ha dedotto l'esistenza di una polizza sanitaria attiva che garantisce la copertura delle spese mediche per l'intero nucleo familiare, di cui, invece, il ricorrente sosteneva di non poter più beneficiare da quando era cessato il rapporto di lavoro con la società AI.
Pag. 10 di 13 Tuttavia, la comunicazione inviata dallo stesso sig. alla sig.ra in data Pt_1 CP_1
1° aprile 2023 (doc. 20, punto 1, e doc. 22), parrebbe confermare espressamente la persistenza della suddetta copertura assicurativa, pertanto, fino a quando tale copertura sarà in vigore, il ricorrente dovrà sostenere il 100% delle spese sanitarie relative ai figli minori, oltre al 70% delle ulteriori spese straordinarie, in ragione della evidente disparità economica tra le parti.
Non può invece accogliersi la domanda volta all'assegnazione della macchina del coniuge in quanto la normativa fa riferimento alla casa famigliare e non anche a beni mobili, seppur si confidi nella possibilità che il ricorrente ne conceda l'utilizzo nella forma giuridica più consona alla fattispecie.
Sul riconoscimento del diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento in suo favore
Quanto all'assegno che la sig.ra ha chiesto sia posto a carico del resistente a CP_1
titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di 300,00 € mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n.
2721).
Ebbene, applicando i principi enunciati, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'attribuzione in favore della resistente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Invero, dall'analisi del quadro economico complessivamente emerso in atti e sopra menzionato, risulta che la sig.ra percepisce regolarmente redditi da lavoro CP_1
Pag. 11 di 13 dipendente, riceve un sostegno economico da parte della propria famiglia d'origine ed
è, altresì, titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare significativo, tale da assicurarle una condizione di piena autosufficienza economica.
Inoltre, non è stato in alcun modo dimostrato che la sig.ra abbia rinunciato a CP_1
concrete prospettive di carriera per favorire quelle del marito: le affermazioni generiche contenute nei propri scritti difensivi non sono supportate da elementi oggettivi, non essendo indicati incarichi specifici rifiutati né opportunità professionali effettivamente perse per far fronte alle esigenze familiari.
Alla luce di quanto sopra non può, quindi, ritenersi integrato alcun effettivo sacrificio personale da parte della resistente a vantaggio della vita familiare o della carriera del coniuge, ma, al contrario, emerge come la sig.ra abbia sempre mantenuto una CP_1
propria autonomia lavorativa, che le consente oggi di sostenersi economicamente in modo dignitoso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite per 1/3 condannando il ricorrente a rifondere alla resistente i 2/3 delle spese, anche tenuto conto della sua parziale soccombenza in punto assegno di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 986/2023 di separazione dei coniugi, così dispone:
- Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra con CP_1
collocamento presso la stessa, disponendo che possa assumere tutte le decisioni in materia di istruzione e salute in modo autonomo rispetto al padre, nonché provvedere alla richiesta o rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- Dispone che il padre possa frequentare i figli ogni volta che farà ritorno in Italia, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, sentita la madre;
Pag. 12 di 13 - Assegna alla resistente l'ex casa familiare, sita in sita in Pavia, Via Picchioni n.
44, ove abita unitamente insieme ai figli minori;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Dispone che, fino a quando resterà attiva la polizza sanitaria familiare, il ricorrente sostenga il 100% delle spese sanitarie relative ai figli minori, oltre a farsi carico del 70% delle ulteriori spese straordinarie;
- Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 5.066,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante terzo;
Pavia, così deciso in data 05.06.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4946/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4946/2022 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDA GRECO, con domicilio eletto presso il suo studio in PAVIA P.ZZA
DELLA VITTORIA N.17
RICORRENTE contro
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. RAVETTA MARCELLO, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
LATTUADA, 20 C/O STUDIO LEGALE AVV FEDERICA COMMISSO 20100
MILANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ confermata la intervenuta separazione tra le parti come da sentenza n.986/2023 del
Tribunale di Pavia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2
alla madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Pavia, via Picchioni n.
44;
2) il sig. nei periodi in cui farà rientro in Italia, sarà libero di vedere Parte_1
e tenere con sé i figli minori e , previo accordo con la madre e Per_1 Per_2
compatibilmente alle esigenze familiari, scolastiche e ricreative dei minori stessi;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile pari a complessivi Euro 1.500,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, ossia di € 750,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese extra assegno, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Pavia, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte resistente:
“1. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Per_2
la quale convivranno attribuendo al padre non affidatario la facoltà di incontrare e vedere i figli, quando rientra in Italia, presso la ex casa coniugale, che verrà messa a disposizione dalla madre affidataria, nei limiti e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi dei minori stessi;
2. assegnare la casa coniugale alla signora affidataria dei figli Controparte_1
minori e con gli stessi convivente, anche per effetto del diritto di usufrutto sul predetto bene immobile in Pavia, Via Picchioni n. 44;
3. dichiarare il signor tenuto a corrispondere un importo mensile di € Parte_1
2.000,00 per ciascun figlio a titolo di assegno ordinario per la contribuzione al mantenimento della prole, provvedendo al bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese su
c/c che verrà indicato dalla beneficiaria;
4. stante la operatività di polizza sanitaria a copertura di tutte le relative spese dei componenti del nucleo familiare, prevedere che le spese extra assegno, così come
Pag. 2 di 13 individuate dal vigente protocollo presso il Tribunale di Pavia, siano poste a carico del signor i) al 100% per quanto attiene alle spese di natura sanitaria;
ii) al 70% Pt_1
a carico del signor (e dunque il 30% a carico della madre) per le spese extra Pt_1
assegno di natura diversa da quelle sub i);
5. dichiarare il signor tenuto a corrispondere l'importo mensile di € Parte_1
1.000,00 a favore della signora a titolo di contribuzione/integrazione al CP_1 mantenimento sull'oggettivo presupposto di una notevole disparità reddituale tra i coniugi ed anche quale riconoscimento del notevole apporto della madre alla conduzione del menage familiare anche in supporto e in supplenza della oggettiva assenza del marito dalle attività quotidiane di gestione familiare;
6. dichiarare il signor tenuto a sostenere l'onere delle rette Parte_1
scolastiche della scuola privata (Istituto canossiane) frequentata dai figli, delle uniformi e relative spese;
7. assegnare la vettura in uso alla famiglia alla convenuta, stante la presenza in Italia del ricorrente per un periodo al massimo di 45 giorni all'anno.
8. con il favore delle spese e competenze di giudizio.”
Pag. 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n. 986/2023 del
11.07.2023 è stato già pronunciata la separazione delle parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'affidamento della prole e sulla regolamentazione del diritto di visita padre- figli
Quanto all'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata il [...]), il Collegio reputa corretto confermare quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori e dunque disporre l'affidamento esclusivo della prole alla madre, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per l'equilibrio ed il corretto sviluppo psico - fisico del minore.
Nel caso di specie, l'affidamento esclusivo alla madre si configura come la soluzione maggiormente conforme al superiore interesse della prole, in ragione non soltanto della rilevante distanza geografica che separa il padre dal nucleo familiare, ostacolando di fatto una gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, ma soprattutto a causa del protratto e costante disinteresse manifestato dal sig. nei confronti dei figli Pt_1
minori.
Dall'esame degli atti emerge con chiarezza come nel corso della vita matrimoniale il ricorrente abbia trascorso prolungati periodi all'estero per ragioni lavorative e che attualmente risieda stabilmente in Kazakistan, facendo ritorno in Italia solo in maniera saltuaria, senza fornire un congruo preavviso ai figli.
Pag. 4 di 13 Si rileva, altresì, che durante tali prolungate assenze il sig. ha completamente Pt_1
disatteso ogni forma di comunicazione regolare e costante con il nucleo familiare, venendo meno non solo alla presenza fisica, ma anche a quella morale e affettiva, che avrebbe dovuto garantire soprattutto in occasione di ricorrenze familiari e momenti di particolare rilevanza per la crescita e lo sviluppo emotivo dei minori.
In tal senso, risultano emblematici alcuni episodi quali l'assenza del padre in occasione della celebrazione del sacramento della confessione del figlio , nel maggio Per_1
2021, nonché l'impossibilità, tuttora perdurante, di celebrare il battesimo della figlia proprio a causa dell'irreperibilità del genitore, elementi che ben testimoniano Per_2
l'assenza di un concreto interesse e impegno nella vita familiare.
Tale persistente assenza, protrattasi nel tempo e priva di giustificazioni, ha determinato un grave squilibrio nella gestione familiare, con l'attribuzione esclusiva alla sig.ra di ogni onere legato alla cura dei figli minori e più in generale alla conduzione CP_1
della vita domestica, oltre che una progressiva compromissione del rapporto genitoriale tra il sig. e i figli minori, i quali non intrattengono con il padre alcuna relazione Pt_1
significativa, né mostrano verso lo stesso alcun grado di confidenza o riferimento affettivo.
Quanto sinora esposto risulta confermato dal verbale di audizione del figlio minore
, di anni 11, il quale, con piena consapevolezza e chiarezza, ha descritto la Per_1
propria esperienza relazionale con il padre.
Nel corso dell'audizione, il minore ha riferito che il rapporto con il genitore è connotato dall'assenza di un coinvolgimento emotivo e da una scarsa comunicazione, circoscritta a sporadiche telefonate – in media cinque o sei al mese – di contenuto superficiale, incentrate esclusivamente su temi ordinari, senza alcun interesse concreto per la sua vita scolastica o personale.
È emersa, invece, una percezione nettamente differente nei confronti della madre, descritta come figura di riferimento costante, presente e partecipe sia sotto il profilo affettivo che in ambito educativo, in grado di offrirgli un adeguato sostegno emotivo e una guida stabile nel percorso di crescita, a differenza del padre che appare distante non solo sotto il profilo fisico, ma anche e soprattutto sotto quello relazionale, non riuscendo
Pag. 5 di 13 ad instaurare con il figlio un legame significativo né a svolgere un ruolo attivo nel loro sviluppo.
Pertanto, alla luce di quanto emerso e considerato che il sig. non risulta in grado Pt_1
di garantire una partecipazione effettiva, stabile e continuativa alla vita dei figli, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, sig.ra ai sensi dell'art. 337-quater c.c., quale unico genitore in grado di CP_1
assicurare un ambiente familiare stabile, sicuro e adeguato alle esigenze evolutive dei minori, riservando alla stessa ogni decisione concernente la vita quotidiana, scolastica, sanitaria ed educativa dei minori, con facoltà di assumerle in autonomia.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, sarà esercitabile secondo modalità da concordarsi con la madre e con i minori, compatibilmente con la volontà di quest'ultimi e con loro impegni scolastici ed extra scolastici, fermo restando il dovere del genitore non collocatario di recuperare una relazione stabile e significativa con i figli.
Sull'assegnazione dell'ex casa familiare
In conformità alle statuizioni già adottate in tema di affidamento e collocamento della prole, il Collegio ritiene opportuno assegnare l'ex casa coniugale, sita in Pavia, Via
Picchioni n. 44, di esclusiva proprietà della madre della Sig.ra e concessa alla CP_1
medesima in usufrutto, alla resistente, affinché possa abitarvi unitamente ai figli minori.
Sul contributo economico dovuto del sig. in favore dei figli Pt_1
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Dall'analisi della documentazione acquisita in atti risulta che la situazione economico- patrimoniale del sig. presenta molteplici profili di criticità, indici di un Parte_1
potenziale scostamento tra la condizione economica formalmente dichiarata dallo stesso e quella effettiva.
Pag. 6 di 13 Occorre, anzitutto, osservare che all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio il ricorrente era titolare di un contratto di lavoro dipendente stipulato con la società AI
ST AR LP (AI) alle seguenti condizioni: accredito mensile sul c/c BNL di €
10.500,00 netti;
contributo mensile di € 1.000,00 per vitto e alloggio accreditati direttamente al sig. importo di € 2.000,00 per “overseas allowance”; premio Pt_1 produzione di € 15.000,00 l'anno; € 8.000 a titolo di rimborso tasse - pagamento pensione volontaria e assicurazione sanitaria per tutta la famiglia "FASI" ed altri benefits (vd docc. 5-6).
Nel corso del procedimento, tuttavia, lo stesso ha dedotto un grave peggioramento della propria situazione reddituale, producendo una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulta che, per l'anno 2022, avrebbe percepito la retribuzione solo nel periodo compreso tra gennaio e aprile (doc. 8 attore); nonostante il grave disagio creato dalla mancata attribuzione di uno stipendio mensile, solo dopo un anno lo stesso ha riferito dell'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo con AI (in data 20 marzo 2023) e della successiva stipula, in data 1 aprile 2023, di un nuovo contratto con la società
AK ST ER LP (KTS), a condizioni economiche notevolmente ridotte (€ 6.000,00 mensili) e senza i benefici precedentemente riconosciuti (v. doc. 5 resistente;
doc. 10 ricorrente).
Ebbene, da un'analisi comparata tra i due contratti è emersa la sostanziale continuità della prestazione lavorativa resa dal sig. atteso che le due società, AI e KTS, Pt_1
appartengono al medesimo gruppo imprenditoriale, condividendo la sede legale e la direzione generale.
A conferma di ciò, si rilevano alcune anomalie quali l'omissione dell'indicazione della sede di lavoro nel nuovo contratto ed il fatto che, nonostante il formale cambiamento del datore di lavoro, il ricorrente abbia mantenuto la residenza nel medesimo stabile nel quale viveva mentre era alle dipendenze della società AI, che si faceva interamente carico delle relative spese.
Si aggiunga che il ricorrente, già in data 13.06.2022 — ben prima della stipula del nuovo contratto avvenuta il 1.04.2023 — utilizzava nelle proprie comunicazioni aziendali la qualifica di “General Director di KTS” (doc. 18), dimostrando così di svolgere attività lavorativa per entrambe le società, AI e KTS, di fatto intercambiabili.
Pag. 7 di 13 Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla lettera di licenziamento datata 20 marzo 2023 – redatta a soli dieci giorni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale – con cui veniva disposta la cessazione del rapporto con AI a decorrere dal 1° aprile
2023, data coincidente con l'avvio del nuovo contratto con KTS. Il documento, tuttavia, non attesta l'avvenuta comunicazione agli uffici competenti della Repubblica del
Kazakistan, come previsto dalla normativa locale, ed è redatto esclusivamente in lingua italiana, non conforme alle lingue ufficialmente ammesse nel territorio (kazako, russo o inglese) (doc. 8 ricorrente).
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole ritenere che la nuova collocazione contrattuale del sig. abbia natura meramente fittizia e sia stata strumentalmente Pt_1
predisposta al fine di simulare una riduzione della propria capacità reddituale.
In tale contesto si colloca anche la mancata allegazione, da parte del ricorrente, dei contratti di lavoro sottoscritti con la società AMPO Caspian nei periodi di luglio 2023 e agosto 2024 - acquisiti da parte resistente nel corso delle trattative e successivamente depositati in giudizio - che evidenziano come lo stesso abbia percepito una retribuzione mensile pari a circa € 12.000,00 (cfr. doc. 45 e 46).
Parimenti significative sono, poi, sia l'assenza di qualsiasi documentazione relativa alla transazione intervenuta con il precedente datore di lavoro, grazie alla quale il ricorrente ha ottenuto il pagamento di una parte consistente degli emolumenti arretrati, per un importo complessivo pari a circa € 100.000,00 (cfr. doc. 47 e 48), sia la mancata dichiarazione circa l'esistenza di un ulteriore conto corrente bancario aperto in
Kazakistan, identificato con il n. 615346, sul quale risultano accreditati compensi riferibili all'attività lavorativa del ricorrente, sotto la dicitura “living allowance” (v. doc.
50).
Al quadro sinora delineato deve aggiungersi che il Sig. è, altresì, intestatario Pt_1
della polizza assicurativa numero 0568224, stipulata presso la BNL di Pavia, con un capitale versato di € 25.000,00, nonché del conto deposito titoli numero 05000
00000724276 00000, anch'esso intrattenuto presso la medesima filiale, nel quale risulta investito un capitale pari a € 36.904,84, oltre al fatto che risulta essere proprietario di sette immobili, di cui due in comproprietà al 50% con l'ex coniuge, quattro dei quali locati a terzi.
Pag. 8 di 13 Per quanto attiene alle spese mensili sostenute dallo stesso, oltre all'importo di €
3.000,00 che deve versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli così come stabilito con ordinanza del 10.03.2023, egli provvede al pagamento dell'intera rata del mutuo, sebbene cointestato con la resistente, per un importo pari ad € 796,77 (cfr. doc.
32, estratto conto BNL), nonché al versamento di € 200,00 mensili a titolo di piano di accumulo in favore della prole (cfr. doc. 17) e al rimborso del finanziamento n.
1697315, per un importo pari ad € 749,12 mensili (ancora doc. 32).
Contestualmente, però, si osserva che la resistente ha evidenziato l'inadempimento del sig. in relazione sia al rimborso delle spese straordinarie da lei anticipate, sia al Pt_1
versamento della quota dei canoni di locazione di sua spettanza relativi agli immobili in comproprietà; risulta, inoltre, che quest'ultimo non abbia neanche puntualmente corrisposto alla moglie la somma posta a proprio carico in sede di provvedimenti provvisori in favore dei figli minori, versando un importo stabilito unilateralmente e nettamente inferiore ai 3000,00 € dovuti.
Venendo alla situazione economico-patrimoniale della resistente, sig.ra in CP_1
primo luogo la stessa risulta essere lavoratrice dipendente, con accredito mensile dello stipendio sul conto corrente BNL a lei intestato (doc. 41), per un importo netto mensile variabile tra € 1.400 e € 1.700.
Dal Modello 730 per l'anno d'imposta 2021, prodotto in atti, risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 29.268,00, cui si aggiungono ulteriori entrate a vario titolo:
€ 1.200,00 a titolo di bonus IRPEF, € 4.291,00 come restituzioni e rimborsi, nonché €
1.296,00 derivanti dall'assegno unico per i figli.
Oltre alle entrate da lavoro, la sig.ra beneficia di un costante supporto CP_1
economico da parte dei propri genitori, che, però, pare configurarsi come rimborso di oneri connessi all'acquisto di beni immobili formalmente intestati alla resistente e al di lei fratello, ma di fatto acquistati dai genitori, di cui si sono riservati l'usufrutto. In particolare, vengono periodicamente accreditati sul medesimo conto corrente BNL bonifici mensili dell'importo di circa € 1.050,00, con la causale “rimborso del mutuo fondiario” acceso per l'acquisto dell'immobile in questione. Trattandosi di beni la cui intestazione formale grava sulla sig.ra il mutuo è intestato a lei, ma l'onere CP_1
Pag. 9 di 13 sostanziale viene sostenuto dagli usufruttuari, ossia i genitori della stessa, che ne sono i reali beneficiari.
Va altresì segnalato un bonifico straordinario dell'importo di € 39.500,00, disposto in data 10 giugno 2022 dalla madre della resistente, con la specifica finalità di estinguere un mutuo relativo a un bene immobile di cui la sig.ra detiene la nuda proprietà. CP_1
L'operazione trova conferma nell'addebito corrispondente, registrato il 15 giugno 2022.
Anche tale movimento conferma che gli oneri che gravano sulla sig.ra in CP_1
relazione ai beni immobiliari della quale risulta proprietaria sono sostanzialmente neutralizzati dall'intervento dei suoi genitori.
Sul piano patrimoniale, la sig.ra risulta essere in possesso di un portafoglio CP_1 titoli presso BNL per un valore complessivo pari a € 102.000,00 (doc. 43). Tale somma ha origine da un risarcimento del danno ricevuto nel 1996 a seguito di un grave sinistro stradale e, come da dichiarazioni non contestate, è sempre rimasta investita nel tempo.
A ciò si aggiunge la disponibilità di una discreta giacenza bancaria, risultante da un conto corrente con saldo al 31 dicembre 2023 pari a € 11.189,84 (doc. 42) e da un conto deposito acceso presso Mediobanca Premier con saldo di € 20.088,55 (doc. 44).
Quest'ultimo, in particolare, risulta essere stato alimentato nel corso degli anni da risparmi personali della resistente.
Sotto il profilo abitativo, la sig.ra vive stabilmente insieme ai figli minori CP_1 nell'immobile adibito ad ex casa familiare, ubicato in Pavia, Via Picchioni n. 44, di proprietà esclusiva della madre e concessole in usufrutto.
Orbene, alla luce delle circostanze sopra menzionate, considerato che appare verosimile ritenere che il sig. possa fare affidamento su entrate economiche evidentemente Pt_1
maggiori rispetto quelle dichiarate, preso atto che la madre si occupa in via esclusiva della cura e dell'accudimento quotidiano della prole, il Collegio reputa corretto confermare quanto stabilito con ordinanza del e dunque disporre che il ricorrente versi in favore dei figli un assegno mensile pari a 3000,00 €.
In merito alle spese straordinarie, la resistente ha dedotto l'esistenza di una polizza sanitaria attiva che garantisce la copertura delle spese mediche per l'intero nucleo familiare, di cui, invece, il ricorrente sosteneva di non poter più beneficiare da quando era cessato il rapporto di lavoro con la società AI.
Pag. 10 di 13 Tuttavia, la comunicazione inviata dallo stesso sig. alla sig.ra in data Pt_1 CP_1
1° aprile 2023 (doc. 20, punto 1, e doc. 22), parrebbe confermare espressamente la persistenza della suddetta copertura assicurativa, pertanto, fino a quando tale copertura sarà in vigore, il ricorrente dovrà sostenere il 100% delle spese sanitarie relative ai figli minori, oltre al 70% delle ulteriori spese straordinarie, in ragione della evidente disparità economica tra le parti.
Non può invece accogliersi la domanda volta all'assegnazione della macchina del coniuge in quanto la normativa fa riferimento alla casa famigliare e non anche a beni mobili, seppur si confidi nella possibilità che il ricorrente ne conceda l'utilizzo nella forma giuridica più consona alla fattispecie.
Sul riconoscimento del diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento in suo favore
Quanto all'assegno che la sig.ra ha chiesto sia posto a carico del resistente a CP_1
titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di 300,00 € mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n.
2721).
Ebbene, applicando i principi enunciati, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'attribuzione in favore della resistente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Invero, dall'analisi del quadro economico complessivamente emerso in atti e sopra menzionato, risulta che la sig.ra percepisce regolarmente redditi da lavoro CP_1
Pag. 11 di 13 dipendente, riceve un sostegno economico da parte della propria famiglia d'origine ed
è, altresì, titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare significativo, tale da assicurarle una condizione di piena autosufficienza economica.
Inoltre, non è stato in alcun modo dimostrato che la sig.ra abbia rinunciato a CP_1
concrete prospettive di carriera per favorire quelle del marito: le affermazioni generiche contenute nei propri scritti difensivi non sono supportate da elementi oggettivi, non essendo indicati incarichi specifici rifiutati né opportunità professionali effettivamente perse per far fronte alle esigenze familiari.
Alla luce di quanto sopra non può, quindi, ritenersi integrato alcun effettivo sacrificio personale da parte della resistente a vantaggio della vita familiare o della carriera del coniuge, ma, al contrario, emerge come la sig.ra abbia sempre mantenuto una CP_1
propria autonomia lavorativa, che le consente oggi di sostenersi economicamente in modo dignitoso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite per 1/3 condannando il ricorrente a rifondere alla resistente i 2/3 delle spese, anche tenuto conto della sua parziale soccombenza in punto assegno di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 986/2023 di separazione dei coniugi, così dispone:
- Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra con CP_1
collocamento presso la stessa, disponendo che possa assumere tutte le decisioni in materia di istruzione e salute in modo autonomo rispetto al padre, nonché provvedere alla richiesta o rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- Dispone che il padre possa frequentare i figli ogni volta che farà ritorno in Italia, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi, sentita la madre;
Pag. 12 di 13 - Assegna alla resistente l'ex casa familiare, sita in sita in Pavia, Via Picchioni n.
44, ove abita unitamente insieme ai figli minori;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Dispone che, fino a quando resterà attiva la polizza sanitaria familiare, il ricorrente sostenga il 100% delle spese sanitarie relative ai figli minori, oltre a farsi carico del 70% delle ulteriori spese straordinarie;
- Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 5.066,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante terzo;
Pavia, così deciso in data 05.06.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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