Articolo 2874 del Codice civile
Articolo 2873Articolo 2635
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19 aprile 1942
Art. 2874.

(Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale).

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorita' giudiziaria dichiara dovuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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