TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 28/05/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mazara del Vallo in Corso Umberto I – Largo delle sirene 2
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2025, il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_1 per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%, deve possedere un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 69% (cfr. relazione in atti).
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso la sua relazione Parte_1 affermando che il ricorrente: “presenta i requisiti per essere giudicato INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71, art.9 D.L. 509/88), percentuale 69%. Il ricorrente in atto NON possiede i requisiti sanitari e medico legali per avere diritto all'assegno mensile di assistenza.”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Al contrario, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato a descrivere le proprie patologie, limitandosi per alcune a riproporre una diversa percentuale da assegnare, senza indicare in modo dettagliato i motivi a sostegno delle proprie censure.
Appare priva di fondamento la censura attorea riguardante la patologia del diabete nella parte dove afferma che: “per la patologia di diabete mellito II, attestata dal certificato del 27.11.2024, non assegna alcuna percentuale. La percentuale prevista per tale patologia è tra il 41 al 50%” limitandosi a riproporre una diversa percentuale da assegnare alla patologia riscontrata dal
CTU (Si può osservare che non ha grosse complicanze ma di certo una percentuale almeno del 20% va assegnata in considerazione dello stato fisico generale del ricorrente)
Tuttavia, tale doglianza risulta eccessivamente generica e non corredata da alcuna idonea e puntuale considerazione di carattere scientifico;
si osserva inoltre che parte ricorrente non ha depositato nessuna documentazione medica idonea ad evidenziare un più rilevante gravità della patologia del diabete rispetto a quella considerata dal CTU. Del resto, si evidenzia che il Consulente, con riferimento proprio alla patologia del diabete mellito, ha precisato che il ricorrente è affetto da: “DM tipo II (ICD9-CM 250.00) in trattamento con IGO con moderato compenso metabolico non complicato. In atto non sono presenti complicanze secondarie legate a tale patologia. Si precisa che l'obesità non e' complicanza del diabete mellito tipo II.”
Inoltre, il dott. , in seguito alle osservazioni di parte ricorrente, ha Persona_2 ribadito che, come sostenuto nell'elaborato peritale il ricorrente è affetto da: “DM tipo II con
“moderato compenso metabolico” e ha specificato che: “In atto non sono presenti complicanze secondarie legate a tale patologia..” e chiarendo che: “il diabete mellito viene inquadrato in ulteriori classi
(disfunzionali) con attribuzioni di altrettanti valori di oscillanti tra un minimo e massimo percentuale di invalidita'; per essere piu' chiari lo stato d'invalidità per una persona affetta da diabete si classifica in 4 classi di gravità.. nella valutazione medico-legale del diabete mellito sono quantificate in termini percentuale in invalidita' civile sono la classe III e la classe IV, con tutte le manifestazione patologiche e le complicanze in esse descritte. Orbene il Sig. NON e' inquadrabile ne' nella classe III ne' tantomeno Parte_1 nella classe IV, poiche' in atto risulta essere privo di complicanze secondarie sugli organi bersaglio del diabete mellito “scompensato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
A fronte delle generiche e non puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Vanno dunque integralmente confermate le risultanze dell'accertamento tecnico già espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non è in possesso requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971; dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 28/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.