Articolo 6 della Legge 8 novembre 1973, n. 773
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 dicembre 1973
Art. 6.
Le disposizioni della, presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639 .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1973