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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/02/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1441/2014 R.G.A.C. promossa da:
(c.f.: ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e, entrambi quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5
degli originari ricorrenti e (c.f. Persona_1 Persona_2 Parte_6
e (c.f. ), tutti rappresentati C.F._6 Parte_7 C.F._7
e difesi dall'avv. Ginesi
RICORRENTI
C o n t r o
(c.f. e Controparte_1 C.F._8 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Borachia e Iachia C.F._9
CONVENUTI con l'intervento di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ginesi CP_3 C.F._10
INTERVENUTO ex art. 111 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti e l'intervenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto da parte degli attori e degli intervenuti dell'area costituita da porzione della strada privata utilizzata a parcheggio, di proprietà dei convenuti, che dalla via Matteotti raggiunge il condominio denominato , porzione meglio individuata dagli stalli identificati sulla Org_1
strada stessa e descritti graficamente nella relazione 21.3.2022 del CTU Geom. Dittamo Dichiarare che gli attori stessi sono titolari - ciascuno pro quota - per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà (oppure, in via del tutto subordinata, del diritto reale di servitù, superficie o di uso) su detto bene, disponendo in ordine alle successive e necessarie attività di frazionamento e aggiornamento catastale relative a detti beni. Vittoria di spese e onorari e condanna ex art 96 comma
III c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia”. Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Il.mo, accertato il difetto generico totale della domanda introduttiva del presente giudizio, dichiarare in primo luogo l'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico della servitù personale, nonché l'assenza nel caso di specie dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini di una eventuale pronuncia di usucapione;
In subordine, nella denegata ipotesi contraria, alla quale comunque i convenuti non si opporrebbero, se fosse una richiesta giuridicamente ammissibile, nel caso in cui venisse stabilita in sentenza la presunta usucapione, stabilire, dopo opportuna valutazione sui requisiti dimensionali dei parcheggi, sulla tipologia della strada (strada privata ad uso pubblico), sulla sicurezza della stessa, sulla responsabilità in caso di eventuali incidenti con pedoni o auto, vista l'assenza di marciapiede, sul fatto che i ricorrenti abbiano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per aver maturato
l'usucapione, (possesso ininterrotto e pacifico ventennale etc ), nonché sul fatto che gli stessi siano residenti nel Condominio ed abbiano un'auto di proprietà e siano titolari di patente di guida, esattamente quali sono le zone precise e ben delimitate oggetto della presunta usucapione;
Stabilire che nessun mezzo a due ruote (motoveicoli o bici) potrà comunque sostare permanentemente sulla strada di proprietà; Dato atto del fatto che la strada è privata ad uso pubblico ordinare le precise prescrizioni a cui dovranno attenersi i ricorrenti in caso di parcheggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 157 Codice della strada in materia;
Voglia inoltre il Tribunale Ill.mo respingere l'atto di intervento del Sig. . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da dai coniugi e , da da Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e dai coniugi e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.4.2014. Per_1 Per_2
In tale atto i ricorrenti hanno dedotto: di essere condomini del fabbricato denominato
[...]
, sito in Lerici, alla via Matteotti n. 22; di utilizzare da tempo immemore, quale parcheggio Org_1
condominiale, unitamente agli altri condomini, la strada latistante e circostante il suddetto fabbricato, censita al NCEU del Comune di Lerici al Foglio 21, particella 715, subalterno 20, di proprietà di e di avere in particolare goduto per oltre vent'anni, a titolo di CP_2 Controparte_1
parcheggio, del tratto di strada che si diparte dalla via Matteotti e raggiunge il portone del condominio;
che tale circostanza è già stata oggetto di accertamento giudiziale, con la sentenza n.
450/2001 del Tribunale della Spezia, resa in favore di altri compossessori (cioè , Controparte_4
e quali aventi causa di e i cui effetti si Controparte_5 CP_6 Persona_3
tratterebbe qui di estendere.
E' stato quindi chiesto al Tribunale l'accertamento della titolarità per intervenuta usucapione del diritto di parcheggio, pro quota, sul bene in questione. si è costituito in data 4.7.2014 eccependo in via preliminare il mancato Controparte_1
svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, il convenuto ha dedotto: di essere in effetti titolare, unitamente alla sorella a CP_2
seguito di atto di donazione datata 4.6.2005, della corte urbana (della superficie di 107 mq) posta a confine con il civico 22 di via Matteotti;
bene già gravato da servitù di passaggio in favore delle vicine proprietà (della madre di tale e dello stesso CP_7 Persona_4 Org_2
; di non opporsi all'avvenuta usucapione, seppure non genericamente di tutta l'area in
[...]
oggetto, bensì solo di alcuni degli spazi delimitati sulla sede stradale (ormai decine di anni fa) con apposite linee gialle (per una larghezza massima di metri 1,50-1,60, così da non impedire il transito degli altri veicoli, anche di soccorso), oltre che di un altro stallo posizionato nell'angolo della solita strada (da delimitare per un'ampiezza non superiore a metri 1,50 di larghezza e 3,80 di lunghezza, così da non impedire la svolta dei mezzi in transito); che tra gli specifici spazi ex adverso usucapiti deve essere escluso quello evidenziato nella relazione tecnica prodotta sub 2, già oggetto della causa proposta vittoriosamente (come da sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, pure allegata) nei confronti di altro condomino del civico 22, tale (che per un certo tempo Per_5
aveva utilizzato, senza titolo, quel posteggio); che la corte di causa, ad ogni modo, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha inizio dalla via pubblica (nei pressi della quale insistono invero altri mappali ed è presente una zona pavimentata dove nessuno dei ricorrenti ha mai posteggiato).
A seguito di rinnovazione della relativa notifica, si è costituita in giudizio anche Controparte_2
svolgendo difese identiche a quelle del fratello.
Preso atto, nelle more, dell'espletamento, senza esito positivo, della procedura di mediazione, è stato disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 6.10.2016 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria i ricorrenti hanno precisato la loro domanda, avente ad oggetto in principalità
l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà pro quota degli stalli descritti graficamente nella relazione del Geom. allegata alla nota di deposito del 9.6.2016. Per_6
Le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state ammesse (cfr. ordinanza del 20.7.2017, con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione).
All'udienza del 25.7.2018 è stato dato atto dello smarrimento del fascicolo d'ufficio (contenente i fascicoli cartacei delle parti).
Esso è stato successivamente oggetto di ricostruzione davanti al Presidente.
La causa, trattenuta in decisione una prima volta, è stata rimessa in istruttoria stante la mancanza di alcuni dei documenti allegati alla comparsa di parte convenuta. All'esito dell'udienza del 30.1.2020, , è stata disposta CTU volta alla descrizione Controparte_8
delle porzioni di bene oggetto di domanda, oltre che al compimento di tutte le attività necessarie per il loro frazionamento.
L'elaborato peritale è stato depositato in data 27.8.2022, con il supplemento del 31.1.2023.
Le parti hanno da ultimo precisato le rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta del
29.5.2023, come autorizzate.
Così sinteticamente ripercorsa l'invero articolata vicenda processuale de qua, si tratta, anzitutto, di evidenziare come i convenuti non abbiano (tempestivamente) contestato il fatto che i ricorrenti siano condomini nel fabbricato di cui al civico 22 di Via Matteotti.
Tale circostanza può, pertanto, essere senz'altro accertata;
solo dovendosi precisare che in corso di causa è intervenuto (con comparsa in data 29.10.2022) quale nuovo proprietario (in CP_3
forza di atto del 11.9.2020) dell'unità già di e (poi ereditata da Persona_1 Persona_2
e intervenuti volontariamente nel presente giudizio con comparsa ex art. Pt_6 Parte_7
302 c.p.c. del 26.10.2020).
Sotto altro punto di vista, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nel caso di giudizio volto all'accertamento dell'usucapione promosso da alcuni soltanto dei più compossessori, si esclude il litisconsorzio necessario con gli altri compossessori (cfr., ex multis, Cass.
6163/2006, citata anche dalla difesa degli attori,: “… la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”).
D'altro canto (cfr. Cass. 25014/2020), azioni come quella di specie, salvo mandato speciale rilasciato all'unanimità, non possono essere esercitate dal condominio (in persona dell'amministratore pro tempore), mero ente di gestione.
Può, altresì, accertarsi l'utilizzo che dell'area in questione è stato fatto in via esclusiva dagli odierni ricorrenti nel corso degli anni, siccome dedotto;
di nuovo rilevandosi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i convenuti al riguardo non hanno tempestivamente sollevato contestazioni di sorta (se non per delimitare l'oggetto di tale esercizio).
Analogo accertamento, del resto, era già stato effettuato nella succitata sentenza del Tribunale della
Spezia n. 450/01, resa nei confronti del dante causa degli odierni convenuti e in favore di un condomino dell'epoca, tale in quella sede essendosi, appunto, ritenuto, sulla scorta CP_5
dell'istruttoria orale svolta, che a parcheggiare (nella linee gialle di demarcazione dei relativi spazi da tempo risalente presenti sull'asfalto), per oltre venti anni, in modo generalizzato e incontrastato, fossero tutti i condomini del civico 22.
Si tratta, dunque, per quanto occorrer possa anche per gli anni successivi, fino al momento dell'introduzione del presente giudizio, di un uso del bene proseguito in conformità.
Le prime (quantomeno parziali) contestazioni a tale situazione sono state formulate dai convenuti solo con la nota conclusiva del 23.5.2018 (e poi con la comparsa conclusionale e la memoria di replica successivamente depositate).
Tali allegazioni (con la nuova documentazione pure prodotta) sono, tuttavia, da ritenersi tardive e inammissibili.
Al riguardo può osservarsi quanto segue.
Il principio di non contestazione è una manifestazione di quello dispositivo sostanziale, a sua volta ricollegato al più generale principio della domanda.
La non contestazione può essere qualificata come allegazione conforme a quella della controparte;
simmetricamente, la contestazione come allegazione difforme.
La non contestazione, dunque, coordinandosi con il potere di allegazione delle parti, non può che soggiacere ai suoi stessi limiti, in particolare (per quanto qui di interesse) preclusivi.
Venendo a contestare una circostanza allegata dalla controparte, la parte non introduce nel processo un fatto nuovo;
non allarga, dunque, il tema di decisione, ma si limita a modificarlo.
Deve pertanto ritenersi in termini generai, tenuto conto delle ordinarie scansioni fissate dal codice di rito e in assenza di una espressa previsione normativa di segno diverso (l'art. 115 c.p.c., in particolare, tacendo sul punto), che una parte sia ancora ammessa a prendere posizione sui fatti ex adverso dedotti al più con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Tanto nella specie, come visto, non è stato fatto.
Il diritto usucapito non è di servitù (diritto invero, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, neppure configurabile, se non su base volontaria;
cfr. da ultimo, Cass., Sez. Unite,
n. 3925/2024).
Il parcheggio di autovetture su un'area, invece, costituisce legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del relativo suolo (cfr. Cass. n. 10624/2016); nella specie dovendo quindi evidenziarsi come, data la peculiare tipologia del bene oggetto di domanda, le modalità di utilizzo dedotte e comprovate siano le sole compatibili con la natura e la consistenza dell'immobile.
L'inequivoca volontà di possedere il bene uti dominus da parte di ciascun condomino può, dunque, desumersi dal complesso delle circostanze fin qui riportate.
Sussistono, in conclusione, tutti i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Il potere di fatto appena accertato è stato esercitato sicuramente su quattro dei posti auto presenti in loco, cioè quelli indicati sub A, B, C e D nel grafico di cui all'allegato D.2 alla CTU del 27.8.2022: il primo di ml. 4,18 circa x ml. 1,48 circa;
il secondo di ml. 4,03 circa x ml. 1,50 circa;
il terzo di ml.
4,06 circa x ml. 1,50 circa;
il quarto di ml. 4,10 circa x ml. 1,56 circa.
Non osta all'accoglimento della domanda il fatto che il parcheggio negli stalli suddetti possa risultare di ostacolo al transito di altri mezzi.
Laddove ciò avvenga, per esempio in caso di utilizzo di veicoli di dimensioni non compatibili con la delimitazione del relativo spazio, i soggetti pregiudicati ben potranno far valere i loro pretesi diritti nelle sedi appropriate.
Il provvedimento di accoglimento in oggetto non può che essere pronunciato in favore dei soli condomini che hanno svolto apposita domanda e non anche di quelli che non hanno partecipato al presente giudizio.
La pretesa attorea non è, invece, fondata in relazione all'ulteriore stallo esistente, identificato dal
CTU come subalterno 36 nell'elaborato grafico allegato sub B al supplemento di perizia del
31.1.2023.
Si è detto nelle premesse che in merito a questo specifico posto auto le circostanze poste a fondamento della domanda di ricorso sono state contestate dai convenuti.
A fronte di tale contestazione gli attori, anche in considerazione della genericità dell'accertamento effettuato dal Tribunale nel 2001, avrebbero dovuto offrirsi di provare nello specifico i fatti di interesse.
Ciò non è avvenuto, la parte essendo limitata a formulare un unico generico capitolo di prova per testimoni, come tale, nell'assunta prospettiva, senz'altro inammissibile.
Anche le risultanze del già menzionato elaborato grafico a firma del geom. (fatto predisporre, Per_6
in pendenza di trattative tra le parti, dagli stessi convenuti, appunto per individuare i posti auto oggetto di causa), non può assumere valenza decisiva in senso favorevole a ST e agli altri: in esso, infatti, in corrispondenza dello spezio in contesa, per individuare il relativo utilizzatore, a differenza che per gli altri stalli, non è segnato alcuno dei nominativi dei ricorrenti.
Si tratta, del resto, della medesima porzione evidenziata nella perizia depositata nella causa di cui al
R.G. n. 8191/2007, tra gli odierni convenuti e un altro condomino di Via Matteotti 22, tale Per_5
condannato all'esito (con la sentenza del 2012 già citata) a non parcheggiare più la sua auto in quell'area.
Tale precedente, seppur non opponibile agli odierni attori e intervenuto, nella presente sede appare comunque rilevante, documentando l'opposizione in passato manifestata dai fratelli CP_1 Deve, infine, darsi conto dell'ulteriore stallo (non delimitato da analoga segnaletica orizzontale) su cui pure non sarebbe in contestazione il parcheggio esclusivo esercitato storicamente dai condomini: quello indicato sub E nell'elaborato grafico di CTU.
Rispetto ad esso si ritiene, alla luce del tenore delle conclusioni di parte come da ultimo precisate, che la domanda sia stata rinunciata;
ciò a seguito di quanto risultato in ambito peritale, in merito al fatto che la porzione di bene in questione catastalmente insisterebbe per la sua maggiore consistenza su corte diversa da quella di causa;
con conseguente impossibilità, come accertato dal CTU anche all'esito degli ulteriori approfondimenti effettuati in risposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP. di procedere al relativo frazionamento.
Il CTU ha, invece, predisposto la pratica necessaria per la costituzione catastale dei quattro stalli usucapiti (cfr. allegato F); pratica all'esito della quale sarà soppresso l'originario identificativo della corte di causa (il subalterno 20 della particella 715 del foglio 21), con attribuzione di un nuovo subalterno (35, 36, 37 e 38) a ciascuna della quattro porzioni di interesse (così come alla corte residua).
Essa è stata solo predisposta perché preliminarmente dovrà essere presentata pratica edilizia
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utile ad ottenere il titolo autorizzativo per la costituzione dei relativi posti auto e potrà, dunque, essere proposta all' Organizzazione_3
(mediante procedura Doc.Fa, completa di Mod. D1, Elaborato Planimetrico
[...]
e Planimetrie Catastali) solo dopo che sarà stata data comunicazione della relativa Fine Lavori.
Sempre secondo quanto chiarito dal CTU, infine, i posti auto in oggetto dovranno essere sottoposti al vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari dei condomini interessati, mediante stipula di atto di asservimento.
Ne consegue che l'odierna sentenza potrà essere trascritta solo subordinatamente al compimento delle suddette attività; ricorrenti e parte intervenuta, quali proprietari dei beni interessati, dovendo quindi intendersi autorizzati a presentare le pratiche del caso presso gli uffici competenti, a proprie spese
(trattandosi di attività che sarebbe stata in ogni caso necessaria, nell'interesse degli stessi).
Venendo alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre la compensazione per la metà; ciò in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda e comunque della natura della causa.
Il restante mezzo deve essere posto a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
(inferiore a 26.000,00 euro) della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo. Sono ricomprese (ai sensi della tabella 25 bis del solito D.M.) anche le spese per la mediazione obbligatoria, considerata la sola fase di attivazione.
Per analoghe ragioni, il costo di CTU (come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 2.2.2023), viene posto a carico sia di parte attrice, sia di parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che (c.f.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), per le causali di cui in parte motiva, sono CP_3 C.F._10
comproprietari, ciascuno pro quota (in ragione del valore delle unità immobiliari site nel condominio di via Matteotti n. 22 in Lerici nella loro titolarità o contitolarità), delle porzioni della corte in oggetto identificate sub A, B, C, D nel grafico-rilievo allegato sub D.2 alla CTU;
porzioni che saranno individuate al NCEU Comune di Lerici, come da pratica catastale di frazionamento già predisposta e allegata sub F all'elaborato peritale in atti, con i subalterni 35, 36, 37 e 38 dei soliti Foglio 21 e
Particella 715; i suddetti , e dovendo intendersi Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 CP_3
autorizzati alla presentazione, a loro spese, presso l'ufficio competente, di tale pratica, così come di quelle preliminari pure indicate in parte motiva;
condanna parte convenuta a rimborsare la metà delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, metà che si liquida in 65,00 euro per esborsi e 2.759,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa il restante mezzo;
pone il costo di CTU a carico sia di parte ricorrente, sia di parte convenuta, in quote uguali.
La Spezia, 20.2.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1441/2014 R.G.A.C. promossa da:
(c.f.: ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e, entrambi quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5
degli originari ricorrenti e (c.f. Persona_1 Persona_2 Parte_6
e (c.f. ), tutti rappresentati C.F._6 Parte_7 C.F._7
e difesi dall'avv. Ginesi
RICORRENTI
C o n t r o
(c.f. e Controparte_1 C.F._8 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Borachia e Iachia C.F._9
CONVENUTI con l'intervento di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ginesi CP_3 C.F._10
INTERVENUTO ex art. 111 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti e l'intervenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto da parte degli attori e degli intervenuti dell'area costituita da porzione della strada privata utilizzata a parcheggio, di proprietà dei convenuti, che dalla via Matteotti raggiunge il condominio denominato , porzione meglio individuata dagli stalli identificati sulla Org_1
strada stessa e descritti graficamente nella relazione 21.3.2022 del CTU Geom. Dittamo Dichiarare che gli attori stessi sono titolari - ciascuno pro quota - per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà (oppure, in via del tutto subordinata, del diritto reale di servitù, superficie o di uso) su detto bene, disponendo in ordine alle successive e necessarie attività di frazionamento e aggiornamento catastale relative a detti beni. Vittoria di spese e onorari e condanna ex art 96 comma
III c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia”. Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Il.mo, accertato il difetto generico totale della domanda introduttiva del presente giudizio, dichiarare in primo luogo l'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico della servitù personale, nonché l'assenza nel caso di specie dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini di una eventuale pronuncia di usucapione;
In subordine, nella denegata ipotesi contraria, alla quale comunque i convenuti non si opporrebbero, se fosse una richiesta giuridicamente ammissibile, nel caso in cui venisse stabilita in sentenza la presunta usucapione, stabilire, dopo opportuna valutazione sui requisiti dimensionali dei parcheggi, sulla tipologia della strada (strada privata ad uso pubblico), sulla sicurezza della stessa, sulla responsabilità in caso di eventuali incidenti con pedoni o auto, vista l'assenza di marciapiede, sul fatto che i ricorrenti abbiano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per aver maturato
l'usucapione, (possesso ininterrotto e pacifico ventennale etc ), nonché sul fatto che gli stessi siano residenti nel Condominio ed abbiano un'auto di proprietà e siano titolari di patente di guida, esattamente quali sono le zone precise e ben delimitate oggetto della presunta usucapione;
Stabilire che nessun mezzo a due ruote (motoveicoli o bici) potrà comunque sostare permanentemente sulla strada di proprietà; Dato atto del fatto che la strada è privata ad uso pubblico ordinare le precise prescrizioni a cui dovranno attenersi i ricorrenti in caso di parcheggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 157 Codice della strada in materia;
Voglia inoltre il Tribunale Ill.mo respingere l'atto di intervento del Sig. . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da dai coniugi e , da da Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
e dai coniugi e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.4.2014. Per_1 Per_2
In tale atto i ricorrenti hanno dedotto: di essere condomini del fabbricato denominato
[...]
, sito in Lerici, alla via Matteotti n. 22; di utilizzare da tempo immemore, quale parcheggio Org_1
condominiale, unitamente agli altri condomini, la strada latistante e circostante il suddetto fabbricato, censita al NCEU del Comune di Lerici al Foglio 21, particella 715, subalterno 20, di proprietà di e di avere in particolare goduto per oltre vent'anni, a titolo di CP_2 Controparte_1
parcheggio, del tratto di strada che si diparte dalla via Matteotti e raggiunge il portone del condominio;
che tale circostanza è già stata oggetto di accertamento giudiziale, con la sentenza n.
450/2001 del Tribunale della Spezia, resa in favore di altri compossessori (cioè , Controparte_4
e quali aventi causa di e i cui effetti si Controparte_5 CP_6 Persona_3
tratterebbe qui di estendere.
E' stato quindi chiesto al Tribunale l'accertamento della titolarità per intervenuta usucapione del diritto di parcheggio, pro quota, sul bene in questione. si è costituito in data 4.7.2014 eccependo in via preliminare il mancato Controparte_1
svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, il convenuto ha dedotto: di essere in effetti titolare, unitamente alla sorella a CP_2
seguito di atto di donazione datata 4.6.2005, della corte urbana (della superficie di 107 mq) posta a confine con il civico 22 di via Matteotti;
bene già gravato da servitù di passaggio in favore delle vicine proprietà (della madre di tale e dello stesso CP_7 Persona_4 Org_2
; di non opporsi all'avvenuta usucapione, seppure non genericamente di tutta l'area in
[...]
oggetto, bensì solo di alcuni degli spazi delimitati sulla sede stradale (ormai decine di anni fa) con apposite linee gialle (per una larghezza massima di metri 1,50-1,60, così da non impedire il transito degli altri veicoli, anche di soccorso), oltre che di un altro stallo posizionato nell'angolo della solita strada (da delimitare per un'ampiezza non superiore a metri 1,50 di larghezza e 3,80 di lunghezza, così da non impedire la svolta dei mezzi in transito); che tra gli specifici spazi ex adverso usucapiti deve essere escluso quello evidenziato nella relazione tecnica prodotta sub 2, già oggetto della causa proposta vittoriosamente (come da sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, pure allegata) nei confronti di altro condomino del civico 22, tale (che per un certo tempo Per_5
aveva utilizzato, senza titolo, quel posteggio); che la corte di causa, ad ogni modo, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha inizio dalla via pubblica (nei pressi della quale insistono invero altri mappali ed è presente una zona pavimentata dove nessuno dei ricorrenti ha mai posteggiato).
A seguito di rinnovazione della relativa notifica, si è costituita in giudizio anche Controparte_2
svolgendo difese identiche a quelle del fratello.
Preso atto, nelle more, dell'espletamento, senza esito positivo, della procedura di mediazione, è stato disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 6.10.2016 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria i ricorrenti hanno precisato la loro domanda, avente ad oggetto in principalità
l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà pro quota degli stalli descritti graficamente nella relazione del Geom. allegata alla nota di deposito del 9.6.2016. Per_6
Le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state ammesse (cfr. ordinanza del 20.7.2017, con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione).
All'udienza del 25.7.2018 è stato dato atto dello smarrimento del fascicolo d'ufficio (contenente i fascicoli cartacei delle parti).
Esso è stato successivamente oggetto di ricostruzione davanti al Presidente.
La causa, trattenuta in decisione una prima volta, è stata rimessa in istruttoria stante la mancanza di alcuni dei documenti allegati alla comparsa di parte convenuta. All'esito dell'udienza del 30.1.2020, , è stata disposta CTU volta alla descrizione Controparte_8
delle porzioni di bene oggetto di domanda, oltre che al compimento di tutte le attività necessarie per il loro frazionamento.
L'elaborato peritale è stato depositato in data 27.8.2022, con il supplemento del 31.1.2023.
Le parti hanno da ultimo precisato le rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta del
29.5.2023, come autorizzate.
Così sinteticamente ripercorsa l'invero articolata vicenda processuale de qua, si tratta, anzitutto, di evidenziare come i convenuti non abbiano (tempestivamente) contestato il fatto che i ricorrenti siano condomini nel fabbricato di cui al civico 22 di Via Matteotti.
Tale circostanza può, pertanto, essere senz'altro accertata;
solo dovendosi precisare che in corso di causa è intervenuto (con comparsa in data 29.10.2022) quale nuovo proprietario (in CP_3
forza di atto del 11.9.2020) dell'unità già di e (poi ereditata da Persona_1 Persona_2
e intervenuti volontariamente nel presente giudizio con comparsa ex art. Pt_6 Parte_7
302 c.p.c. del 26.10.2020).
Sotto altro punto di vista, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nel caso di giudizio volto all'accertamento dell'usucapione promosso da alcuni soltanto dei più compossessori, si esclude il litisconsorzio necessario con gli altri compossessori (cfr., ex multis, Cass.
6163/2006, citata anche dalla difesa degli attori,: “… la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro”).
D'altro canto (cfr. Cass. 25014/2020), azioni come quella di specie, salvo mandato speciale rilasciato all'unanimità, non possono essere esercitate dal condominio (in persona dell'amministratore pro tempore), mero ente di gestione.
Può, altresì, accertarsi l'utilizzo che dell'area in questione è stato fatto in via esclusiva dagli odierni ricorrenti nel corso degli anni, siccome dedotto;
di nuovo rilevandosi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i convenuti al riguardo non hanno tempestivamente sollevato contestazioni di sorta (se non per delimitare l'oggetto di tale esercizio).
Analogo accertamento, del resto, era già stato effettuato nella succitata sentenza del Tribunale della
Spezia n. 450/01, resa nei confronti del dante causa degli odierni convenuti e in favore di un condomino dell'epoca, tale in quella sede essendosi, appunto, ritenuto, sulla scorta CP_5
dell'istruttoria orale svolta, che a parcheggiare (nella linee gialle di demarcazione dei relativi spazi da tempo risalente presenti sull'asfalto), per oltre venti anni, in modo generalizzato e incontrastato, fossero tutti i condomini del civico 22.
Si tratta, dunque, per quanto occorrer possa anche per gli anni successivi, fino al momento dell'introduzione del presente giudizio, di un uso del bene proseguito in conformità.
Le prime (quantomeno parziali) contestazioni a tale situazione sono state formulate dai convenuti solo con la nota conclusiva del 23.5.2018 (e poi con la comparsa conclusionale e la memoria di replica successivamente depositate).
Tali allegazioni (con la nuova documentazione pure prodotta) sono, tuttavia, da ritenersi tardive e inammissibili.
Al riguardo può osservarsi quanto segue.
Il principio di non contestazione è una manifestazione di quello dispositivo sostanziale, a sua volta ricollegato al più generale principio della domanda.
La non contestazione può essere qualificata come allegazione conforme a quella della controparte;
simmetricamente, la contestazione come allegazione difforme.
La non contestazione, dunque, coordinandosi con il potere di allegazione delle parti, non può che soggiacere ai suoi stessi limiti, in particolare (per quanto qui di interesse) preclusivi.
Venendo a contestare una circostanza allegata dalla controparte, la parte non introduce nel processo un fatto nuovo;
non allarga, dunque, il tema di decisione, ma si limita a modificarlo.
Deve pertanto ritenersi in termini generai, tenuto conto delle ordinarie scansioni fissate dal codice di rito e in assenza di una espressa previsione normativa di segno diverso (l'art. 115 c.p.c., in particolare, tacendo sul punto), che una parte sia ancora ammessa a prendere posizione sui fatti ex adverso dedotti al più con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Tanto nella specie, come visto, non è stato fatto.
Il diritto usucapito non è di servitù (diritto invero, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, neppure configurabile, se non su base volontaria;
cfr. da ultimo, Cass., Sez. Unite,
n. 3925/2024).
Il parcheggio di autovetture su un'area, invece, costituisce legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del relativo suolo (cfr. Cass. n. 10624/2016); nella specie dovendo quindi evidenziarsi come, data la peculiare tipologia del bene oggetto di domanda, le modalità di utilizzo dedotte e comprovate siano le sole compatibili con la natura e la consistenza dell'immobile.
L'inequivoca volontà di possedere il bene uti dominus da parte di ciascun condomino può, dunque, desumersi dal complesso delle circostanze fin qui riportate.
Sussistono, in conclusione, tutti i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Il potere di fatto appena accertato è stato esercitato sicuramente su quattro dei posti auto presenti in loco, cioè quelli indicati sub A, B, C e D nel grafico di cui all'allegato D.2 alla CTU del 27.8.2022: il primo di ml. 4,18 circa x ml. 1,48 circa;
il secondo di ml. 4,03 circa x ml. 1,50 circa;
il terzo di ml.
4,06 circa x ml. 1,50 circa;
il quarto di ml. 4,10 circa x ml. 1,56 circa.
Non osta all'accoglimento della domanda il fatto che il parcheggio negli stalli suddetti possa risultare di ostacolo al transito di altri mezzi.
Laddove ciò avvenga, per esempio in caso di utilizzo di veicoli di dimensioni non compatibili con la delimitazione del relativo spazio, i soggetti pregiudicati ben potranno far valere i loro pretesi diritti nelle sedi appropriate.
Il provvedimento di accoglimento in oggetto non può che essere pronunciato in favore dei soli condomini che hanno svolto apposita domanda e non anche di quelli che non hanno partecipato al presente giudizio.
La pretesa attorea non è, invece, fondata in relazione all'ulteriore stallo esistente, identificato dal
CTU come subalterno 36 nell'elaborato grafico allegato sub B al supplemento di perizia del
31.1.2023.
Si è detto nelle premesse che in merito a questo specifico posto auto le circostanze poste a fondamento della domanda di ricorso sono state contestate dai convenuti.
A fronte di tale contestazione gli attori, anche in considerazione della genericità dell'accertamento effettuato dal Tribunale nel 2001, avrebbero dovuto offrirsi di provare nello specifico i fatti di interesse.
Ciò non è avvenuto, la parte essendo limitata a formulare un unico generico capitolo di prova per testimoni, come tale, nell'assunta prospettiva, senz'altro inammissibile.
Anche le risultanze del già menzionato elaborato grafico a firma del geom. (fatto predisporre, Per_6
in pendenza di trattative tra le parti, dagli stessi convenuti, appunto per individuare i posti auto oggetto di causa), non può assumere valenza decisiva in senso favorevole a ST e agli altri: in esso, infatti, in corrispondenza dello spezio in contesa, per individuare il relativo utilizzatore, a differenza che per gli altri stalli, non è segnato alcuno dei nominativi dei ricorrenti.
Si tratta, del resto, della medesima porzione evidenziata nella perizia depositata nella causa di cui al
R.G. n. 8191/2007, tra gli odierni convenuti e un altro condomino di Via Matteotti 22, tale Per_5
condannato all'esito (con la sentenza del 2012 già citata) a non parcheggiare più la sua auto in quell'area.
Tale precedente, seppur non opponibile agli odierni attori e intervenuto, nella presente sede appare comunque rilevante, documentando l'opposizione in passato manifestata dai fratelli CP_1 Deve, infine, darsi conto dell'ulteriore stallo (non delimitato da analoga segnaletica orizzontale) su cui pure non sarebbe in contestazione il parcheggio esclusivo esercitato storicamente dai condomini: quello indicato sub E nell'elaborato grafico di CTU.
Rispetto ad esso si ritiene, alla luce del tenore delle conclusioni di parte come da ultimo precisate, che la domanda sia stata rinunciata;
ciò a seguito di quanto risultato in ambito peritale, in merito al fatto che la porzione di bene in questione catastalmente insisterebbe per la sua maggiore consistenza su corte diversa da quella di causa;
con conseguente impossibilità, come accertato dal CTU anche all'esito degli ulteriori approfondimenti effettuati in risposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP. di procedere al relativo frazionamento.
Il CTU ha, invece, predisposto la pratica necessaria per la costituzione catastale dei quattro stalli usucapiti (cfr. allegato F); pratica all'esito della quale sarà soppresso l'originario identificativo della corte di causa (il subalterno 20 della particella 715 del foglio 21), con attribuzione di un nuovo subalterno (35, 36, 37 e 38) a ciascuna della quattro porzioni di interesse (così come alla corte residua).
Essa è stata solo predisposta perché preliminarmente dovrà essere presentata pratica edilizia
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utile ad ottenere il titolo autorizzativo per la costituzione dei relativi posti auto e potrà, dunque, essere proposta all' Organizzazione_3
(mediante procedura Doc.Fa, completa di Mod. D1, Elaborato Planimetrico
[...]
e Planimetrie Catastali) solo dopo che sarà stata data comunicazione della relativa Fine Lavori.
Sempre secondo quanto chiarito dal CTU, infine, i posti auto in oggetto dovranno essere sottoposti al vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari dei condomini interessati, mediante stipula di atto di asservimento.
Ne consegue che l'odierna sentenza potrà essere trascritta solo subordinatamente al compimento delle suddette attività; ricorrenti e parte intervenuta, quali proprietari dei beni interessati, dovendo quindi intendersi autorizzati a presentare le pratiche del caso presso gli uffici competenti, a proprie spese
(trattandosi di attività che sarebbe stata in ogni caso necessaria, nell'interesse degli stessi).
Venendo alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre la compensazione per la metà; ciò in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda e comunque della natura della causa.
Il restante mezzo deve essere posto a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
(inferiore a 26.000,00 euro) della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo. Sono ricomprese (ai sensi della tabella 25 bis del solito D.M.) anche le spese per la mediazione obbligatoria, considerata la sola fase di attivazione.
Per analoghe ragioni, il costo di CTU (come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 2.2.2023), viene posto a carico sia di parte attrice, sia di parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che (c.f.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), per le causali di cui in parte motiva, sono CP_3 C.F._10
comproprietari, ciascuno pro quota (in ragione del valore delle unità immobiliari site nel condominio di via Matteotti n. 22 in Lerici nella loro titolarità o contitolarità), delle porzioni della corte in oggetto identificate sub A, B, C, D nel grafico-rilievo allegato sub D.2 alla CTU;
porzioni che saranno individuate al NCEU Comune di Lerici, come da pratica catastale di frazionamento già predisposta e allegata sub F all'elaborato peritale in atti, con i subalterni 35, 36, 37 e 38 dei soliti Foglio 21 e
Particella 715; i suddetti , e dovendo intendersi Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 CP_3
autorizzati alla presentazione, a loro spese, presso l'ufficio competente, di tale pratica, così come di quelle preliminari pure indicate in parte motiva;
condanna parte convenuta a rimborsare la metà delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, metà che si liquida in 65,00 euro per esborsi e 2.759,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa il restante mezzo;
pone il costo di CTU a carico sia di parte ricorrente, sia di parte convenuta, in quote uguali.
La Spezia, 20.2.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto