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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1985/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1985/2018
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Ibello Giuseppe ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 27.5.2025;
- Per , l'avv. Iannella Maria Giuseppina ha depositato Controparte_1
le note sostitutive di udienza in data 23.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ibello Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Roma n. 4, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iannella Maria Giuseppina e dall'avv. Oliva Stefano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Augusto
Riboty n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2018 Controparte_1
- r.g. 5314/2017, reso dal Tribunale di Latina in data 14 febbraio 2018, notificato a mezzo pec in data 15 febbraio 2018, recante ingiunzione di pagamento della somma di euro 23.482,40, oltre accessori e spese.
pagina 2 di 9 A sostegno dell'opposizione, deduceva che la fornitura di prodotti agricoli relativa al rapporto commerciale intercorso tra la (acquirente) e la (venditore) era Parte_1 CP_2
stata interamente ed integralmente pagata sulla base degli accordi sull'ammontare del corrispettivo stabilito tra le parti in sede di trattative intervenute tra essa , il Sig. CP_2
, Mediatore per la vendita di prodotti agricoli, ed il Sig. , per CP_3 Controparte_4
conto della . In particolare, il prezzo pattuito in esito alle dette trattative Parte_1
corrispondeva al pagamento eseguito dalla , pari ad euro 20.000,00. Peraltro, la Parte_1
fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stata prontamente contestata dalla con comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2016; dopo alcuni mesi, a Parte_1
fronte di nuove infondate pretese di pagamento avanzate dalla , in data 29 marzo CP_2
2017, il Legale della contestava la richiesta della con Controparte_5 CP_2
comunicazione a mezzo pec, ritualmente consegnata e con nota, di pari data, a mezzo raccomandata a.r. nr. 05252873971-4, inviata presso la Sede della , ricevuta per CP_2
compiuta giacenza. La pretesa di pagamento della era quindi infondata, avendo la CP_2
estinto la propria obbligazione di pagamento. Parte_1
Soggiungeva altresì che la fattura azionata dalla controparte non risultava idonea a dimostrare il titolo costitutivo del credito, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e domande;
in rito: non concedere la provvisoria esecutivitá dell'opposto decreto, non sussistendo il fatto costitutivo della pretesa di pagamento avversaria, per quanto ivi dedotto;
nel merito: revocare, annullare, dichiarare privo di effetto l'opposto decreto ingiuntivo, per quanto ivi dedotto;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio l' esponendo che: 1) alla fine del Controparte_1 mese di agosto 2016 il signor –mediatore agricolo- si recava unitamente con il CP_3
signor in Tarquinia presso l'Azienda Agricola del signor per Controparte_4 CP_2
richiedere la fornitura dei cocomeri. In tale sede, ove era presente anche il signor Persona_1
, si concordava un prezzo di vendita dei cocomeri di € 0,15 centesimi al kilogrammo,
[...]
prezzo, tra l'altro in linea con le forniture del periodo;
2) successivamente, al termine degli scarichi e precisamente il 4 ottobre 2016, il signor si recava presso la sede della CP_2 [...]
, dove con il signor , concordavano l'importo da fatturare. A tale Parte_1 Controparte_4
incontro, doveva partecipare anche il signor il quale invece non si presentava. I cocomeri CP_3
pagina 3 di 9 scaricati (come da bolle di accompagnamento allegate al fascicolo monitorio) erano pari a 4.680 quintali mentre, in ragione degli accordi intervenuti tra le parti, ne venivano fatturati solo 4.181 quintali. Il prezzo veniva stabilito in 0,10 centesimi al kilogrammo per le prime 5 forniture e, poi in 0,12 centesimi al kilogrammo. La fattura materialmente veniva compilata dalla segretaria della
, signora la quale apponeva anche il timbro della società stessa;
3) in Parte_1 Per_2
assenza di pagamento, il signor contattava telefonicamente il signor CP_2 Controparte_4
il quale gli chiedeva di inviare nuovamente la fattura via pec. In data 15 dicembre 2016, il signor provvedeva quindi a inviare la fattura via pec, e in data 16.12.2016 la società opponente CP_2
comunicava che la fattura sarebbe rimasta bloccata fino a quando non sarebbe giunto un chiarimento relativo agli accordi presi con il signor 4) in data 9 gennaio 2017 il signor CP_3
comunicava sempre via pec, che gli accordi in ragione del prezzo posto in fattura erano CP_2
stati presi appunto con il signor , il giorno in cui si erano incontrati presso la sede della CP_4
e compilato unitamente la fattura e, pertanto, chiedeva il pagamento dell'importo nei Parte_1
successivi 10 giorni;
5) in data 7 febbraio 2017 la in maniera del tutto Parte_1
autonoma bonificava il solo importo di € 20.000,00; 6) in data 29 marzo 2017 infine, a mezzo dell'avv. Ibello e via pec, giungeva all' una nuova e generica Controparte_1
contestazione.
Quindi, deduceva la genericità delle avverse contestazioni, limitate al riferimento ad accordi commerciali – non provati e ipotetici – intervenuti tra le parti e solo in relazione al prezzo, senza però indicare neanche il valore unitario del bene acquistato. Era inoltre inverosimile che gli accordi a cui faceva riferimento controparte avessero stabilito il prezzo complessivo di €
20.000,00 totali, in quanto tale importo sarebbe non solo fuori mercato ma anche antieconomico per l' la quale non sarebbe rientrata neanche dei costi necessari al pagamento Controparte_1
della manodopera per la raccolta e per il successivo trasporto. L' in Controparte_1
quel periodo vendeva i cocomeri ad un prezzo non inferiore di 0,15 centesimi al kilogrammo, prezzo tra l'altro in linea con quanto pubblicato dalla CCIAA di Latina nel listino dei prodotti agricoli di produzione e ingrosso nel periodo di agosto e settembre 2016 dove il prezzo è variato da 0,25 a 0,55 al Kg!!
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così decidere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, non essendo l'opposizione specifica o di
pagina 4 di 9 pronta soluzione. Nel merito rigettare l'opposizione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa
e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 884/2018 ( R.G. 5314/2017).
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 884/2018 voglia l'on.le Giudicante - accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale tra la
e la - accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1
l'importo ancora dovuto dalla all' è Parte_1 Controparte_1 pari a € 23.482,40 e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_6 rapp.te al pagamento della somma di € 23.482,40 o della diversa somma ritenuta di giustizia o che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12.10.2018, n.
25584).
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti l'esistenza di un rapporto di fornitura di cocomeri da parte della in favore della Controparte_1 Parte_1
controvertendosi esclusivamente sull'entità e sull'ammontare del credito scaturente dalla suddetta fornitura.
La società opponente, infatti, sostiene che le parti avevano convenuto il prezzo di 0,8 centesimi al kg, ed assume pertanto di aver interamente onorato il proprio debito a fronte della pagina 5 di 9 corresponsione, nei confronti della controparte, dell'importo di € 20.000,00 quale corrispettivo per la fornitura dei cocomeri.
Al contrario, l'odierna opposta deduce che il prezzo originariamente pattuito era pari a 0,15 centesimi al kg, successivamente ridotto, in occasione di un incontro tenutosi il 4.10.2016, in €
0,10 centesimi al kg per le prime 5 forniture e in € 0,12 centesimi al kg per le forniture successive. L' sostiene quindi di aver emesso, sulla base di tale Controparte_1
rinnovato accordo, la fattura n. 18/2016, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Giova quindi rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine. (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
In definitiva, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sotto il profilo probatorio, le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto pagina 6 di 9 ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio, come in ogni giudizio di cognizione, sicché quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(Tribunale Milano, sez. XI, 12.04.2022, n. 3164).
Nella fattispecie in esame, la ha contestato la fattura ex adverso azionata, Parte_1
deducendo che il prezzo concordato tra le parti fosse inferiore a quello azionato, e già integralmente saldato a fronte del pagamento della somma di € 20.000,00.
La suddetta fattura, in particolare, veniva contestata dall'odierna opponente già con pec del
16.12.2016, e successivamente con missiva del 29.3.2017.
Pertanto, a fronte delle contestazioni svolte dalla in merito alla sussistenza e all'entità Parte_1
del credito, gravava su parte opposta fornire la prova dell'esatto ammontare della propria pretesa creditoria, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la fattura n. 18/2016, giacché la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell' art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito
(Cass. Civ., sez. II, 24.04.2023, n. 10862). Del resto, è pacifico che, per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, l'attore (parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) deve provare non solo l'esistenza ma anche l'ammontare del credito (Cass.
Civ., sez. II, 28.04.2016, n. 8463).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l' Controparte_1
non abbia sufficientemente dimostrato l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria
[...]
azionata.
Il teste di parte opponente , escusso all'udienza del 22.1.2020, ha confermato di CP_3
aver partecipato alle trattative sul prezzo per l'acquisto dei cocomeri intercorse tra le parti: “Sì è vero, ero presente e fu trattato il prezzo. , vista la merce, offrì il prezzo di 0,8 al kg, il CP_4
non voleva accettare tale prezzo perché era basso ma quando vide che se ne CP_2 CP_4
stava andando senza concludere l'affare lo chiamò ed accettò il prezzo, anche perché la merce era già oltre la maturazione”.
Analogamente, il teste , escusso per parte opposta all'udienza del 5.12.2023, Controparte_4
ha dichiarato che “Quando trattai l'acquisto tra e , a settembre del 2016, era Parte_1 CP_2
pagina 7 di 9 presente anche il sig. Il prezzo fu concordato in base alla qualità del prodotto, era molto CP_3
avanti nella maturazione, e fu fissato il prezzo di 8 centesimi al kg. In questa occasione il prodotto era stato visionato”, soggiungendo che “quando ci siamo incontrati ad ottobre, CP_2
pretendeva un prezzo maggiore rispetto a quello di cui alla trattativa iniziale”, e che “Nel corso dell'incontro non si trovò un accordo sul prezzo”.
Quanto al teste , sentito all'udienza del 22.1.2020, il quale ha al contrario Testimone_1
avvalorato la tesi dell'odierna opposta, si rileva una minore attendibilità delle relative dichiarazioni, dal momento che il teste non era stato menzionato da alcuna delle parti, nei rispettivi scritti difensivi, tra le persone presenti all'incontro del 4.10.2016.
Per quanto concerne, invece, la deposizione del teste resa all'udienza del Persona_1
6.4.2022, si evidenzia come quest'ultimo abbia reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito dal teste sebbene entrambi fossero presenti all'incontro svoltosi a fine agosto/settembre CP_3
2016 presso l' , insieme a . In definitiva, quindi, dei Controparte_1 Controparte_4
soggetti presenti a tale incontro, e hanno confermato la pattuizione tra le parti CP_4 CP_3
del prezzo di 0,8 centesimi al kg, mentre il solo ha reso informazioni di segno Per_1
opposto.
Nel giudizio di comparazione tra le suddette testimonianze, ritiene il Giudicante che risultino dotate di maggiore attendibilità quelle rese dai testi e poiché il racconto CP_4 CP_3
fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre la testimonianza resa dal è apparsa decisamente meno Per_1
circostanziata, essendosi questi limitato a rispondere: “sì è vero .. ero presente all'incontro perché ho sempre aiutato – collaborato con l'azienda agricola , ad esempio portavo il CP_2 camion”.
Sotto altro profilo, posto che le risultanze della prova testimoniale espletata non hanno consentito di appurare con assoluta certezza quale fosse il prezzo pattuito tra le parti per la fornitura dei cocomeri, viene in rilievo la regola residuale di giudizio in forza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
pagina 8 di 9 Nella fattispecie in esame, dunque, gravando sull'odierna opposta l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, l'incertezza sulla natura degli accordi intercorsi tra le parti circa il prezzo di vendita non può che riverberarsi in danno della stessa.
Per i rilievi svolti, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2018 - r.g.
5314/2017, depositato in data 14.02.2018;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1985/2018
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Ibello Giuseppe ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 27.5.2025;
- Per , l'avv. Iannella Maria Giuseppina ha depositato Controparte_1
le note sostitutive di udienza in data 23.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ibello Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Roma n. 4, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iannella Maria Giuseppina e dall'avv. Oliva Stefano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Augusto
Riboty n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2018 Controparte_1
- r.g. 5314/2017, reso dal Tribunale di Latina in data 14 febbraio 2018, notificato a mezzo pec in data 15 febbraio 2018, recante ingiunzione di pagamento della somma di euro 23.482,40, oltre accessori e spese.
pagina 2 di 9 A sostegno dell'opposizione, deduceva che la fornitura di prodotti agricoli relativa al rapporto commerciale intercorso tra la (acquirente) e la (venditore) era Parte_1 CP_2
stata interamente ed integralmente pagata sulla base degli accordi sull'ammontare del corrispettivo stabilito tra le parti in sede di trattative intervenute tra essa , il Sig. CP_2
, Mediatore per la vendita di prodotti agricoli, ed il Sig. , per CP_3 Controparte_4
conto della . In particolare, il prezzo pattuito in esito alle dette trattative Parte_1
corrispondeva al pagamento eseguito dalla , pari ad euro 20.000,00. Peraltro, la Parte_1
fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stata prontamente contestata dalla con comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2016; dopo alcuni mesi, a Parte_1
fronte di nuove infondate pretese di pagamento avanzate dalla , in data 29 marzo CP_2
2017, il Legale della contestava la richiesta della con Controparte_5 CP_2
comunicazione a mezzo pec, ritualmente consegnata e con nota, di pari data, a mezzo raccomandata a.r. nr. 05252873971-4, inviata presso la Sede della , ricevuta per CP_2
compiuta giacenza. La pretesa di pagamento della era quindi infondata, avendo la CP_2
estinto la propria obbligazione di pagamento. Parte_1
Soggiungeva altresì che la fattura azionata dalla controparte non risultava idonea a dimostrare il titolo costitutivo del credito, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e domande;
in rito: non concedere la provvisoria esecutivitá dell'opposto decreto, non sussistendo il fatto costitutivo della pretesa di pagamento avversaria, per quanto ivi dedotto;
nel merito: revocare, annullare, dichiarare privo di effetto l'opposto decreto ingiuntivo, per quanto ivi dedotto;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio l' esponendo che: 1) alla fine del Controparte_1 mese di agosto 2016 il signor –mediatore agricolo- si recava unitamente con il CP_3
signor in Tarquinia presso l'Azienda Agricola del signor per Controparte_4 CP_2
richiedere la fornitura dei cocomeri. In tale sede, ove era presente anche il signor Persona_1
, si concordava un prezzo di vendita dei cocomeri di € 0,15 centesimi al kilogrammo,
[...]
prezzo, tra l'altro in linea con le forniture del periodo;
2) successivamente, al termine degli scarichi e precisamente il 4 ottobre 2016, il signor si recava presso la sede della CP_2 [...]
, dove con il signor , concordavano l'importo da fatturare. A tale Parte_1 Controparte_4
incontro, doveva partecipare anche il signor il quale invece non si presentava. I cocomeri CP_3
pagina 3 di 9 scaricati (come da bolle di accompagnamento allegate al fascicolo monitorio) erano pari a 4.680 quintali mentre, in ragione degli accordi intervenuti tra le parti, ne venivano fatturati solo 4.181 quintali. Il prezzo veniva stabilito in 0,10 centesimi al kilogrammo per le prime 5 forniture e, poi in 0,12 centesimi al kilogrammo. La fattura materialmente veniva compilata dalla segretaria della
, signora la quale apponeva anche il timbro della società stessa;
3) in Parte_1 Per_2
assenza di pagamento, il signor contattava telefonicamente il signor CP_2 Controparte_4
il quale gli chiedeva di inviare nuovamente la fattura via pec. In data 15 dicembre 2016, il signor provvedeva quindi a inviare la fattura via pec, e in data 16.12.2016 la società opponente CP_2
comunicava che la fattura sarebbe rimasta bloccata fino a quando non sarebbe giunto un chiarimento relativo agli accordi presi con il signor 4) in data 9 gennaio 2017 il signor CP_3
comunicava sempre via pec, che gli accordi in ragione del prezzo posto in fattura erano CP_2
stati presi appunto con il signor , il giorno in cui si erano incontrati presso la sede della CP_4
e compilato unitamente la fattura e, pertanto, chiedeva il pagamento dell'importo nei Parte_1
successivi 10 giorni;
5) in data 7 febbraio 2017 la in maniera del tutto Parte_1
autonoma bonificava il solo importo di € 20.000,00; 6) in data 29 marzo 2017 infine, a mezzo dell'avv. Ibello e via pec, giungeva all' una nuova e generica Controparte_1
contestazione.
Quindi, deduceva la genericità delle avverse contestazioni, limitate al riferimento ad accordi commerciali – non provati e ipotetici – intervenuti tra le parti e solo in relazione al prezzo, senza però indicare neanche il valore unitario del bene acquistato. Era inoltre inverosimile che gli accordi a cui faceva riferimento controparte avessero stabilito il prezzo complessivo di €
20.000,00 totali, in quanto tale importo sarebbe non solo fuori mercato ma anche antieconomico per l' la quale non sarebbe rientrata neanche dei costi necessari al pagamento Controparte_1
della manodopera per la raccolta e per il successivo trasporto. L' in Controparte_1
quel periodo vendeva i cocomeri ad un prezzo non inferiore di 0,15 centesimi al kilogrammo, prezzo tra l'altro in linea con quanto pubblicato dalla CCIAA di Latina nel listino dei prodotti agricoli di produzione e ingrosso nel periodo di agosto e settembre 2016 dove il prezzo è variato da 0,25 a 0,55 al Kg!!
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così decidere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, non essendo l'opposizione specifica o di
pagina 4 di 9 pronta soluzione. Nel merito rigettare l'opposizione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa
e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 884/2018 ( R.G. 5314/2017).
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 884/2018 voglia l'on.le Giudicante - accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale tra la
e la - accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1
l'importo ancora dovuto dalla all' è Parte_1 Controparte_1 pari a € 23.482,40 e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_6 rapp.te al pagamento della somma di € 23.482,40 o della diversa somma ritenuta di giustizia o che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12.10.2018, n.
25584).
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti l'esistenza di un rapporto di fornitura di cocomeri da parte della in favore della Controparte_1 Parte_1
controvertendosi esclusivamente sull'entità e sull'ammontare del credito scaturente dalla suddetta fornitura.
La società opponente, infatti, sostiene che le parti avevano convenuto il prezzo di 0,8 centesimi al kg, ed assume pertanto di aver interamente onorato il proprio debito a fronte della pagina 5 di 9 corresponsione, nei confronti della controparte, dell'importo di € 20.000,00 quale corrispettivo per la fornitura dei cocomeri.
Al contrario, l'odierna opposta deduce che il prezzo originariamente pattuito era pari a 0,15 centesimi al kg, successivamente ridotto, in occasione di un incontro tenutosi il 4.10.2016, in €
0,10 centesimi al kg per le prime 5 forniture e in € 0,12 centesimi al kg per le forniture successive. L' sostiene quindi di aver emesso, sulla base di tale Controparte_1
rinnovato accordo, la fattura n. 18/2016, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Giova quindi rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine. (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
In definitiva, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sotto il profilo probatorio, le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto pagina 6 di 9 ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio, come in ogni giudizio di cognizione, sicché quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità
(Tribunale Milano, sez. XI, 12.04.2022, n. 3164).
Nella fattispecie in esame, la ha contestato la fattura ex adverso azionata, Parte_1
deducendo che il prezzo concordato tra le parti fosse inferiore a quello azionato, e già integralmente saldato a fronte del pagamento della somma di € 20.000,00.
La suddetta fattura, in particolare, veniva contestata dall'odierna opponente già con pec del
16.12.2016, e successivamente con missiva del 29.3.2017.
Pertanto, a fronte delle contestazioni svolte dalla in merito alla sussistenza e all'entità Parte_1
del credito, gravava su parte opposta fornire la prova dell'esatto ammontare della propria pretesa creditoria, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la fattura n. 18/2016, giacché la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell' art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito
(Cass. Civ., sez. II, 24.04.2023, n. 10862). Del resto, è pacifico che, per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, l'attore (parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) deve provare non solo l'esistenza ma anche l'ammontare del credito (Cass.
Civ., sez. II, 28.04.2016, n. 8463).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l' Controparte_1
non abbia sufficientemente dimostrato l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria
[...]
azionata.
Il teste di parte opponente , escusso all'udienza del 22.1.2020, ha confermato di CP_3
aver partecipato alle trattative sul prezzo per l'acquisto dei cocomeri intercorse tra le parti: “Sì è vero, ero presente e fu trattato il prezzo. , vista la merce, offrì il prezzo di 0,8 al kg, il CP_4
non voleva accettare tale prezzo perché era basso ma quando vide che se ne CP_2 CP_4
stava andando senza concludere l'affare lo chiamò ed accettò il prezzo, anche perché la merce era già oltre la maturazione”.
Analogamente, il teste , escusso per parte opposta all'udienza del 5.12.2023, Controparte_4
ha dichiarato che “Quando trattai l'acquisto tra e , a settembre del 2016, era Parte_1 CP_2
pagina 7 di 9 presente anche il sig. Il prezzo fu concordato in base alla qualità del prodotto, era molto CP_3
avanti nella maturazione, e fu fissato il prezzo di 8 centesimi al kg. In questa occasione il prodotto era stato visionato”, soggiungendo che “quando ci siamo incontrati ad ottobre, CP_2
pretendeva un prezzo maggiore rispetto a quello di cui alla trattativa iniziale”, e che “Nel corso dell'incontro non si trovò un accordo sul prezzo”.
Quanto al teste , sentito all'udienza del 22.1.2020, il quale ha al contrario Testimone_1
avvalorato la tesi dell'odierna opposta, si rileva una minore attendibilità delle relative dichiarazioni, dal momento che il teste non era stato menzionato da alcuna delle parti, nei rispettivi scritti difensivi, tra le persone presenti all'incontro del 4.10.2016.
Per quanto concerne, invece, la deposizione del teste resa all'udienza del Persona_1
6.4.2022, si evidenzia come quest'ultimo abbia reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito dal teste sebbene entrambi fossero presenti all'incontro svoltosi a fine agosto/settembre CP_3
2016 presso l' , insieme a . In definitiva, quindi, dei Controparte_1 Controparte_4
soggetti presenti a tale incontro, e hanno confermato la pattuizione tra le parti CP_4 CP_3
del prezzo di 0,8 centesimi al kg, mentre il solo ha reso informazioni di segno Per_1
opposto.
Nel giudizio di comparazione tra le suddette testimonianze, ritiene il Giudicante che risultino dotate di maggiore attendibilità quelle rese dai testi e poiché il racconto CP_4 CP_3
fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre la testimonianza resa dal è apparsa decisamente meno Per_1
circostanziata, essendosi questi limitato a rispondere: “sì è vero .. ero presente all'incontro perché ho sempre aiutato – collaborato con l'azienda agricola , ad esempio portavo il CP_2 camion”.
Sotto altro profilo, posto che le risultanze della prova testimoniale espletata non hanno consentito di appurare con assoluta certezza quale fosse il prezzo pattuito tra le parti per la fornitura dei cocomeri, viene in rilievo la regola residuale di giudizio in forza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno
1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
pagina 8 di 9 Nella fattispecie in esame, dunque, gravando sull'odierna opposta l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, l'incertezza sulla natura degli accordi intercorsi tra le parti circa il prezzo di vendita non può che riverberarsi in danno della stessa.
Per i rilievi svolti, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2018 - r.g.
5314/2017, depositato in data 14.02.2018;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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