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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3072/2023 R.G. e vertente fra
, Cod. Fisc. , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Potenza (PZ) ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Potenza alla Via IV Novembre n. 38 presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Guarino (Cod. Fisc. , Posta CodiceFiscale_2
Elettronica certificata: dal quale è rappresentato e difeso per Email_1
procura a margine del presente,
RICORRENTE
e
(c.f./p.iva: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 09.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della che, con Determinazione Dirigenziale n. 78G.2017/d.00307 del Controparte_1
09.05.2017, contenente l'affidamento del “Servizio di pulizia degli Uffici del Consiglio regionale della Regione siti in Potenza e Matera. Approvazione documenti di gara CP_1 per la ”, veniva nominata Direttore dell'esecuzione; che, con Determinazione Pt_2
1 Dirigenziale n. 78G.2019/D. 00270 del 27.05.2019 e n. 78G.2020/D.00365 del 29.07.2020, svolgeva la medesima funzione, nell'ambito dell'affidamento dei “Servizi di Vigilanza armata
e portierato degli Uffici del Consiglio Regionale della IC”; che aveva svolto puntualmente le proprie funzioni, di concerto con altri colleghi, senza alcun appunto e/o contestazione da parte dell'Ente, tanto che tutti i servizi venivano appaltati;
che, a fronte delle richieste di liquidazione degli incentivi, l'Ente, con nota prot 5344 del 10.10.2022, opponeva rifiuto;
che, in data 23.1.2023, veniva esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro con esito negativo.
Tanto premesso, ritenuta la illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta, adiva il Tribunale e chiedeva di condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, a titolo di incentivi, con rivalutazione ed interessi;
in subordine, di condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi;
in via ancor più gradata, di condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, per arricchimento senza causa, con rivalutazione ed interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di Controparte_1
rigettare il ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze di lite, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 19 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto al riconoscimento e alla corresponsione degli incentivi per prestazioni rese ex art. 113 D.lgs 50/2016, negati dalla
. Controparte_1
Occorre, preliminarmente, richiamare, sul piano normativo, l'art. 113 d.lgs n. 50/2016 che prevede: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
3 previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata
è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”
Ai fini, quindi, dell'erogazione degli incentivi, il comma 3 rinvia ad apposito regolamento adottato dalle singole amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
4 La IC ha provveduto ad adottare il Regolamento avente ad oggetto “la CP_1
ripartizione fra i dipendenti della degli incentivi per le funzioni tecniche Controparte_1 di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in data 22.10.2021.
Il suddetto regolamento disciplina in maniera specifica la materia della ripartizione degli incentivi.
In particolare, l'art. 4, comma 5, punto b, prevede quali siano soggetti destinatari degli incentivi per gli appalti di servizi e forniture:
1) il responsabile unico del procedimento (RUP);
2) responsabile del procedimento di affidamento della (RdP); Pt_2
3) direttore dell'esecuzione (DE);
4) direttori operativi (DO) - assistenti del DE - responsabile sicurezza;
5) verificatori della conformità;
6) collaboratori tecnici ed ammnistrativi dei predetti soggetti.
Nel capo II vi è la determinazione delle risorse e dei criteri di ripartizione, secondo quanto stabilito agli artt. 9 e 10 e con la consequenziale individuazione delle fasi del procedimento della liquidazione degli incentivi, ossia la fase di avvio del procedimento, la fase di affidamento, la fase di esecuzione e di conclusione dei lavori.
Infine, l'art. 20 del regolamento rubricato (Disposizioni transitorie e di coordinamento) sancisce: “Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di gara sono state indette ai sensi del Codice prima della entrata in vigore del presente regolamento, e che non siano conclusi, gli incentivi sono corrisposti esclusivamente se le relative somme siano state stanziate nei relativi quadri economici.
2. Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di affidamento siano state effettuate dalla
per conto dei soggetti obbligati o aderenti gli incentivi spettanti alla sono Pt_2 Pt_2
corrisposti a condizione che siano stati previsti nelle convenzioni stipulate con gli enti aderenti.
3. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici indetti ai sensi del previgente del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati corrisposti i relativi incentivi, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo decreto, nonché la previgente disciplina regionale”.
Tanto premesso, sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente asserisce e documenta di aver svolto il compito di direttore dell'esecuzione nella procedura di aggiudicazione di un appalto indetto dal Consiglio Regionale della IC per
5 l'affidamento dei Servizi di Vigilanza Armata e portierato degli Uffici del Consiglio
Regionale della IC siti, rivendicando il diritto alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016.
A fronte di tale pretesa, il dirigente dell'Ufficio Risorse strumentali negava la liquidazione, adducendo, quale primo motivo di diniego, la mancata specificazione, da parte dei richiedenti, delle percentuali di incentivo spettanti sulla base dell'art. 10 di un regolamento non ancora emanato.
Giova richiamare la giurisprudenza esistente al riguardo.
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16/2021 ha mitigato il principio del tempus regit actum, richiamando la disposizione di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede “Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.
La Sezione Lombardia, della Corte dei Conti, nel parere n. 305 del 7.11.2017 ha statuito che:
“[…] non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera”.
Inoltre, con parere n. 7 del 08.03.2017, la Sezione IC, della Corte dei Conti, ha ritenuto che “la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del impedirne, poi, il riparto tra gli CP_2 aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito”.
In applicazione di quanto sopra richiamato, ne consegue, considerata la natura contrattuale e retroattiva dell'accordo in merito all'applicabilità dei criteri di riparto, la sussistenza del diritto all'esigibilità degli incentivi ex art. 113 D.lgs n. 50/2016 in favore della parte ricorrente.
6 Infondato appare il secondo motivo di diniego, attinente alla presunta mancata previsione, negli atti di gara, dell'accantonamento delle somme da destinare alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 Dlgs n. 50/2016.
L'art. 113 cit. subordina l'erogazione degli incentivi alla sussistenza di presupposti soggettivi ed oggettivi.
Sotto il profilo oggettivo, per quel che rileva nel caso di specie, è necessaria l'adozione, da parte dell'amministrazione, di un regolamento per fissare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, i coefficienti per il calcolo dell'incentivo, ovvero di destinare agli incentivi una quota parte delle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto della misura del 2% dell'importo posto a base di gara.
Parte resistente sostiene l'impossibilità di liquidare gli incentivi così come richiesti dalla ricorrente per carenza dei requisiti normativi e, in particolare, per il mancato accantonamento ed impegno delle somme richieste nelle determinazioni, con l'unica eccezione della determina dirigenziale n. 270/2019, in relazione alla quale “dà atto che la suddetta determina impegna
l'importo complessivo di € 7.326, 72 relativo agli incentivi ex art. 113 dlgs n. 50/2016”, laddove, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 365/2020, deduce che si dia atto dell'importo di € 76.000,00 a titolo di incentivi, senza, tuttavia, impegnare o accantonare la già menzionata somma, con conseguente impossibilità di liquidarla.
Da un'analisi dei documenti processuali si evince, viceversa, la sussistenza dei presupposti normativi per la liquidazione dell'importo.
In particolare, dalla determinazione n. 365/2020 si evince che gli incentivi ammontano ad €
76.000,00 e costituiscono il 2% dell'importo a base di gara, come da normativa, prevedendo di assumerne l'impegno di spesa sul capitolo di apposita istituzione sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2021-2022 del Consiglio regionale.
E' evidente, quindi, che vi sia un'espressa previsione dei presupposti legittimanti l'erogazione degli incentivi e, quindi, l'impegno di spesa ovvero l'accantonamento, nei limiti del 2%, dell'importo di gara, su un'apposita istituzione del Bilancio.
A tal proposito giova rammentare che con delibera n. 43/2021 la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, nel fornire un parere solo rispetto a questioni di carattere generale, ha sancito che, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e della liquidazione degli incentivi, è necessaria la sussistenza di alcuni elementi, ovvero che l'ente si sia dotato di un apposito regolamento;
che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura;
che l'impegno di spesa sia assunto su risorse nel quadro economico dell'appalto, attraverso la
7 costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una relazione redatta dal dipendente, che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione.
Orbene, atteso che tali elementi sussistono nel caso in esame, l'argomentazione della parte resistente non appare condivisibile.
Infine, sconfessate dalla documentazione in atti devono ritenersi le deduzioni dell'Amministrazione convenuta in relazione alle determinazioni indicate da parte ricorrente ed al fatto che le somme da erogare a titolo di incentivo non siano state né accantonate e né impegnate, risultando la liquidazione degli importi agli altri dipendenti regionali impegnati nelle medesime procedure di gara della ricorrente.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha contestato in maniera specifica e puntuale i conteggi, né ha dedotto, prima ancora che provato, circostanze che potessero far ritenere la erroneità degli stessi, viceversa, la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto agli incentivi come rivendicati, la , in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.558/83, oltre rivalutazione ed interessi.
8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 09.11.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a Controparte_1 titolo di incentivi dell'importo di € 3.558/83 oltre rivalutazioni ed interessi;
2. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 19 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3072/2023 R.G. e vertente fra
, Cod. Fisc. , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Potenza (PZ) ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Potenza alla Via IV Novembre n. 38 presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Guarino (Cod. Fisc. , Posta CodiceFiscale_2
Elettronica certificata: dal quale è rappresentato e difeso per Email_1
procura a margine del presente,
RICORRENTE
e
(c.f./p.iva: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 09.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della che, con Determinazione Dirigenziale n. 78G.2017/d.00307 del Controparte_1
09.05.2017, contenente l'affidamento del “Servizio di pulizia degli Uffici del Consiglio regionale della Regione siti in Potenza e Matera. Approvazione documenti di gara CP_1 per la ”, veniva nominata Direttore dell'esecuzione; che, con Determinazione Pt_2
1 Dirigenziale n. 78G.2019/D. 00270 del 27.05.2019 e n. 78G.2020/D.00365 del 29.07.2020, svolgeva la medesima funzione, nell'ambito dell'affidamento dei “Servizi di Vigilanza armata
e portierato degli Uffici del Consiglio Regionale della IC”; che aveva svolto puntualmente le proprie funzioni, di concerto con altri colleghi, senza alcun appunto e/o contestazione da parte dell'Ente, tanto che tutti i servizi venivano appaltati;
che, a fronte delle richieste di liquidazione degli incentivi, l'Ente, con nota prot 5344 del 10.10.2022, opponeva rifiuto;
che, in data 23.1.2023, veniva esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro con esito negativo.
Tanto premesso, ritenuta la illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta, adiva il Tribunale e chiedeva di condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, a titolo di incentivi, con rivalutazione ed interessi;
in subordine, di condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi;
in via ancor più gradata, di condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 3.558/83, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, per arricchimento senza causa, con rivalutazione ed interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di Controparte_1
rigettare il ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze di lite, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 19 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto al riconoscimento e alla corresponsione degli incentivi per prestazioni rese ex art. 113 D.lgs 50/2016, negati dalla
. Controparte_1
Occorre, preliminarmente, richiamare, sul piano normativo, l'art. 113 d.lgs n. 50/2016 che prevede: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
3 previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata
è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”
Ai fini, quindi, dell'erogazione degli incentivi, il comma 3 rinvia ad apposito regolamento adottato dalle singole amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
4 La IC ha provveduto ad adottare il Regolamento avente ad oggetto “la CP_1
ripartizione fra i dipendenti della degli incentivi per le funzioni tecniche Controparte_1 di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in data 22.10.2021.
Il suddetto regolamento disciplina in maniera specifica la materia della ripartizione degli incentivi.
In particolare, l'art. 4, comma 5, punto b, prevede quali siano soggetti destinatari degli incentivi per gli appalti di servizi e forniture:
1) il responsabile unico del procedimento (RUP);
2) responsabile del procedimento di affidamento della (RdP); Pt_2
3) direttore dell'esecuzione (DE);
4) direttori operativi (DO) - assistenti del DE - responsabile sicurezza;
5) verificatori della conformità;
6) collaboratori tecnici ed ammnistrativi dei predetti soggetti.
Nel capo II vi è la determinazione delle risorse e dei criteri di ripartizione, secondo quanto stabilito agli artt. 9 e 10 e con la consequenziale individuazione delle fasi del procedimento della liquidazione degli incentivi, ossia la fase di avvio del procedimento, la fase di affidamento, la fase di esecuzione e di conclusione dei lavori.
Infine, l'art. 20 del regolamento rubricato (Disposizioni transitorie e di coordinamento) sancisce: “Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di gara sono state indette ai sensi del Codice prima della entrata in vigore del presente regolamento, e che non siano conclusi, gli incentivi sono corrisposti esclusivamente se le relative somme siano state stanziate nei relativi quadri economici.
2. Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di affidamento siano state effettuate dalla
per conto dei soggetti obbligati o aderenti gli incentivi spettanti alla sono Pt_2 Pt_2
corrisposti a condizione che siano stati previsti nelle convenzioni stipulate con gli enti aderenti.
3. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici indetti ai sensi del previgente del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati corrisposti i relativi incentivi, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo decreto, nonché la previgente disciplina regionale”.
Tanto premesso, sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente asserisce e documenta di aver svolto il compito di direttore dell'esecuzione nella procedura di aggiudicazione di un appalto indetto dal Consiglio Regionale della IC per
5 l'affidamento dei Servizi di Vigilanza Armata e portierato degli Uffici del Consiglio
Regionale della IC siti, rivendicando il diritto alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016.
A fronte di tale pretesa, il dirigente dell'Ufficio Risorse strumentali negava la liquidazione, adducendo, quale primo motivo di diniego, la mancata specificazione, da parte dei richiedenti, delle percentuali di incentivo spettanti sulla base dell'art. 10 di un regolamento non ancora emanato.
Giova richiamare la giurisprudenza esistente al riguardo.
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16/2021 ha mitigato il principio del tempus regit actum, richiamando la disposizione di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede “Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.
La Sezione Lombardia, della Corte dei Conti, nel parere n. 305 del 7.11.2017 ha statuito che:
“[…] non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera”.
Inoltre, con parere n. 7 del 08.03.2017, la Sezione IC, della Corte dei Conti, ha ritenuto che “la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del impedirne, poi, il riparto tra gli CP_2 aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito”.
In applicazione di quanto sopra richiamato, ne consegue, considerata la natura contrattuale e retroattiva dell'accordo in merito all'applicabilità dei criteri di riparto, la sussistenza del diritto all'esigibilità degli incentivi ex art. 113 D.lgs n. 50/2016 in favore della parte ricorrente.
6 Infondato appare il secondo motivo di diniego, attinente alla presunta mancata previsione, negli atti di gara, dell'accantonamento delle somme da destinare alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 Dlgs n. 50/2016.
L'art. 113 cit. subordina l'erogazione degli incentivi alla sussistenza di presupposti soggettivi ed oggettivi.
Sotto il profilo oggettivo, per quel che rileva nel caso di specie, è necessaria l'adozione, da parte dell'amministrazione, di un regolamento per fissare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, i coefficienti per il calcolo dell'incentivo, ovvero di destinare agli incentivi una quota parte delle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto della misura del 2% dell'importo posto a base di gara.
Parte resistente sostiene l'impossibilità di liquidare gli incentivi così come richiesti dalla ricorrente per carenza dei requisiti normativi e, in particolare, per il mancato accantonamento ed impegno delle somme richieste nelle determinazioni, con l'unica eccezione della determina dirigenziale n. 270/2019, in relazione alla quale “dà atto che la suddetta determina impegna
l'importo complessivo di € 7.326, 72 relativo agli incentivi ex art. 113 dlgs n. 50/2016”, laddove, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 365/2020, deduce che si dia atto dell'importo di € 76.000,00 a titolo di incentivi, senza, tuttavia, impegnare o accantonare la già menzionata somma, con conseguente impossibilità di liquidarla.
Da un'analisi dei documenti processuali si evince, viceversa, la sussistenza dei presupposti normativi per la liquidazione dell'importo.
In particolare, dalla determinazione n. 365/2020 si evince che gli incentivi ammontano ad €
76.000,00 e costituiscono il 2% dell'importo a base di gara, come da normativa, prevedendo di assumerne l'impegno di spesa sul capitolo di apposita istituzione sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2021-2022 del Consiglio regionale.
E' evidente, quindi, che vi sia un'espressa previsione dei presupposti legittimanti l'erogazione degli incentivi e, quindi, l'impegno di spesa ovvero l'accantonamento, nei limiti del 2%, dell'importo di gara, su un'apposita istituzione del Bilancio.
A tal proposito giova rammentare che con delibera n. 43/2021 la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, nel fornire un parere solo rispetto a questioni di carattere generale, ha sancito che, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e della liquidazione degli incentivi, è necessaria la sussistenza di alcuni elementi, ovvero che l'ente si sia dotato di un apposito regolamento;
che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura;
che l'impegno di spesa sia assunto su risorse nel quadro economico dell'appalto, attraverso la
7 costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una relazione redatta dal dipendente, che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione.
Orbene, atteso che tali elementi sussistono nel caso in esame, l'argomentazione della parte resistente non appare condivisibile.
Infine, sconfessate dalla documentazione in atti devono ritenersi le deduzioni dell'Amministrazione convenuta in relazione alle determinazioni indicate da parte ricorrente ed al fatto che le somme da erogare a titolo di incentivo non siano state né accantonate e né impegnate, risultando la liquidazione degli importi agli altri dipendenti regionali impegnati nelle medesime procedure di gara della ricorrente.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha contestato in maniera specifica e puntuale i conteggi, né ha dedotto, prima ancora che provato, circostanze che potessero far ritenere la erroneità degli stessi, viceversa, la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto agli incentivi come rivendicati, la , in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.558/83, oltre rivalutazione ed interessi.
8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 09.11.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a Controparte_1 titolo di incentivi dell'importo di € 3.558/83 oltre rivalutazioni ed interessi;
2. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 19 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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