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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 l'11 marzo 2021 numero 2057 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonella Giordano presso lo studio della quale, sito in Salerno alla piazza Portanova n. 35, è elettivamente domiciliato,
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv. ti e presso lo studio dei Controparte_2 Controparte_3
quali, sito in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patiti in conseguenza sinistro occorsogli in data 10 febbraio 2018,
alle ore 14,30 circa, nel centro abitato del comune di Salerno. In particolare,
l'attore ha dedotto che: a) durante il percorso alla guida della propria bicicletta,
lungo il tratto di congiunzione tra “lungomare Marconi”, all'altezza del “Polo
nautico”, alla via “Madonna di Fatima”, in corrispondenza del locale destinato all'attività di barbiere di , aveva perso il controllo del veicolo Persona_1
causa di “asperità sul manto stradale”, rovinando al suolo;
2) aveva patito la frattura di tipo spiroide del terzo distale del perone e del malleolo;
3)
l'anomalia stradale non era né visibile né segnalata e che, solo in data 10
febbraio 2018, il manto stradale era stato “riattato”.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., e, in subordine, la violazione del generico dovere di neminem
laedere ex art. 2043 c.c., ha preteso il pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di euro 50.000,00 ovvero della somma determinata all'esito dell'istruttoria, “col favore degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria”.
In data 14 giugno 2021 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
imperniando il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni
2 argomentative: 1) la mancata acquisizione di elementi probatori tali da suggerire la riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento lesivo descritto nel libello introduttivo del giudizio;
2) la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del contegno imprudente dell'attore; 3) l'infondatezza della pretesa di risarcimento del danno morale e l'insussistenza, nel caso concreto,
di situazioni di disvalore tali da determinare la cd. personalizzazione del danno biologico.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale.
La causa – assegnata allo scrivente – è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolta la discussione, è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore siano sorretti da convincenti argomentazioni e risultano provati, almeno in parte, alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo.
Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio. I testimoni, infatti, hanno espresso dichiarazioni convergenti sui profili dinamici del sinistro, riferendo di avere assistito alla caduta di Pt_1
dalla bicicletta da posizione ravvicinata, riconoscendo, peraltro, le foto
[...]
versate in atti come rappresentative dello stato dei luoghi e confermando la perdita dell'equilibrio dell'attore in conseguenza dell'incappo della ruota anteriore della bicicletta in una “fessura del manto stradale” (così
[...]
sentito nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2022) ovvero in “una Tes_1
buca presente sul manto stradale” (così , a sua volta ascoltato Persona_1
3 nel corso dell'udienza del 29 marzo 2023). , peraltro, oltre Testimone_1
a rappresentare – come ricordato – i profili dinamici dell'evento lesivo come descritto nell'atto di citazione, ha pure riferito della rotazione della caviglia,
evidenziando così la natura della lesione dedotta dall'attore nel libello introduttivo del giudizio (“Ricordo che il urlava dal dolore ed ho visto Pt_1
che aveva la caviglia girata del tutto, ed il dolore era forte;
”).
Non appaiono convincenti sul punto le deduzioni difensive dell'ente locale.
Ed infatti, quanto espresso da e da circa Parte_2 Persona_1
l'allontanamento dell'attore dalla barberia non appare affatto in insanabile contrasto con quanto scritto nel libello introduttivo del giudizio, nel quale la predetta barberia viene espressamente indicata quale luogo prossimo al punto della via teatro del sinistro de quo agitur. Del resto, , il barbiere, Persona_1
ha espressamente dichiarato di avere salutato l'attore all'uscita dal negozio e di averlo visto cadere, suggerendo così che, effettivamente, l'evento è
avvenuto in un punto prossimo all'accesso della barberia (“All'uscita l'ho
salutato e l'ho visto che dopo un poco è caduto dalla bicicletta”).
Ora, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale,
all'intrinseca pericolosità del manto stradale e, in particolare, alla fessura formatasi su di esso. Detto altrimenti, l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, in via principale, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse
4 ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte
5 immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non potrebbe affermarsi l'impossibilità,
da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro
de quo agitur, che, per estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti, non potrebbe essere assoggettata a un efficace controllo e a una costante vigilanza, sì da doversi escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato
6 causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie - denota la possibilità CP_1
di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda
Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e § 6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
7 Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
8 c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa
9 alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri
10 della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
11 Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
12 Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016).
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio, deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia – invero neppure specificamente contestato dal convenuto -, in quanto l'evento si è
verificato all'interno del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione (si confrontino, ancora una volta le fotografie in atti), le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la CP_1
possibilità di effettivo controllo della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità tra la fessura all'interno dell'asfalto del manto stradale e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni
13 testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo del danneggiato, idoneo a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo, come pure argomentato nell'interesse dell'ente locale.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione del soggetto danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti Cass. n. 4035 del 2021) e, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che abbia condotto la bicicletta lungo un tratto aperto al pubblico transito e che sia caduto a terra a causa dell'inserimento della ruota anteriore del veicolo in una piccola fessura apertasi sul manto stradale, agevolmente confondibile sul piano cromatico, considerata anche la posizione dell'attore in sella al proprio veicolo, con la restante parte della strada, composta da asfalto frammentato di per sé capace di accogliere il moto di un velocipede (si vedano i reperti fotografici allegati alla citazione introduttiva)
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono la sussistenza del caso fortuito valorizzato dalla parte convenuta, dovendosi ritenere che l'evento è certamente annoverabile tra le possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e che, dunque, il contengo dell'attore non ha costituito un fattore capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa dall'attore
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al convenuto, custode della strada, chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
14 La responsabilità dell'ente locale non è, però, esclusiva, potendosi rintracciare un contegno colposo dell'attore, il quale ha certamente realizzato, a ben vedere, un contributo (con)causale alla verificazione dell'evento. Ed infatti,
può ragionevolmente sostenersi che sia stato disattento, in Parte_1
quanto avrebbe certamente potuto profondere maggiore impegno mentale e fisico nel compimento del percorso a bordo del velocipede, anche in ragione delle condizioni di naturale luminosità dei luoghi (i testimoni hanno, infatti,
confermato che il sinistro è avvento alle ore 14,30). In tale prospettiva, ferma la non abnormità del contegno assunto, avrebbe comunque Parte_1
potuto avvedersi della fessura formatasi sul manto stradale, spostando, anche di poco, la direttrice di guida, sì da passare al di sopra di quelle parti della strada caratterizzate da fessurazioni che, per dimensione e profondità, come già accennato, non avrebbero di certo potuto determinare la perdita del controllo del veicolo.
In definitiva, possono ravvisarsi profili, seppur minimi, di responsabilità
colposa nel contegno di , dovendosi riconoscere un contributo Parte_1
(con)causale dello stesso nella produzione dell'evento lesivo, contributo che,
a parere del Tribunale, va determinato nella misura del trenta per cento.
Ciò chiarito in relazione alla parziale responsabilità del custode, occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
15 Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un
16 percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato
“Postumi di frattura scomposta di tipo spiroide del terzo distale del perone
sinistro e di frattura del malleolo tibiale sinistro”, che hanno implicato un'inabilità temporanea assoluta di undici giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 75% di giorni trentanove, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 50% di giorni quaranta e, infine, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 25% di giorni quaranta
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del sei percento.
17 Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
18 In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 8.078,75, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi, va determinato nell'importo di euro 13.219,00, espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 21.297,75.
Detto importo, però – in disparte la considerazione del contributo causale del danneggiato -, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice,
imponendosene una riduzione.
19 La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
20 relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
21 In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di
22 particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili
23 duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno
24 morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attore non ha adempiuto al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare la categoria del danno morale (“L'attore, a
causa del sinistro, ha subito anche un rilevante danno morale da intendersi
come sofferenze soggettive fisiche e psicologiche consistenti anche in ansie e
preoccupazioni”) e a rappresentare, genericamente, la compromissione delle
“attività lavorative e ludico-sociali” anche in ragione dell'età.
25 È evidente, allora, che non abbia indicato quelle specifiche Parte_1
situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita.
Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto
26 finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che le dichiarazioni espresse sul punto dai testimoni in relazione ai capitoli “9” e “10” formulati dalla parte attrice sono generiche e, a ben vedere, hanno rappresentato situazioni di disvalore normalmente correlate alle limitazioni funzionali patite.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 13.219,00 in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva corrispondente al
27 venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle del Tribunale di Milano) in relazione all'6%,
id est 3.304,75.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (9.914,25) e del danno da invalidità temporanea (8.078,75) - rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 17.993,00, in moneta attuale.
Considerato, poi, contributo concausale della vittima nella determinazione dell'evento (pari al trenta per cento, id est 5.397,90) la somma liquidabile non può eccedere la misura di euro 12.595,10.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 febbraio 2018) sulla somma frutto della
28 devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 febbraio 2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica e, in ogni caso, valutata unitamente ai reperti fotografici
29 allegati alla consulenza di parte), sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 265,45.
Considerato, anche in questo caso, il contributo concorsuale dell'attore (euro
79,635) la misura del risarcimento è individuabile in euro 185,815.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'8 novembre 2019 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta l'8 novembre 2019), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 220,38.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 185,815 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'8 novembre
2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza del nei confronti dell'attore e si liquidano, tenuto conto del Controparte_1
decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
30 minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 14 dicembre 2024, vanno poste a definitivo carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente, nei termini indicati in motivazione,
del nella determinazione dell'evento lesivo per cui è Controparte_1
causa;
2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna il , al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma complessiva di euro 12.595,10, in Parte_1
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per
31 anno, a partire dal 10 febbraio 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, della somma complessiva di euro 220,38, somma espressa in
[...]
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'8 novembre 2019, pari a euro
185,815, e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'8 novembre 2019
fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
da in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in euro 551,55 per esborsi documentati ed euro
2.700,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico del CP_1
.
[...]
Così deciso in Salerno in data 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
32
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 l'11 marzo 2021 numero 2057 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonella Giordano presso lo studio della quale, sito in Salerno alla piazza Portanova n. 35, è elettivamente domiciliato,
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv. ti e presso lo studio dei Controparte_2 Controparte_3
quali, sito in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patiti in conseguenza sinistro occorsogli in data 10 febbraio 2018,
alle ore 14,30 circa, nel centro abitato del comune di Salerno. In particolare,
l'attore ha dedotto che: a) durante il percorso alla guida della propria bicicletta,
lungo il tratto di congiunzione tra “lungomare Marconi”, all'altezza del “Polo
nautico”, alla via “Madonna di Fatima”, in corrispondenza del locale destinato all'attività di barbiere di , aveva perso il controllo del veicolo Persona_1
causa di “asperità sul manto stradale”, rovinando al suolo;
2) aveva patito la frattura di tipo spiroide del terzo distale del perone e del malleolo;
3)
l'anomalia stradale non era né visibile né segnalata e che, solo in data 10
febbraio 2018, il manto stradale era stato “riattato”.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., e, in subordine, la violazione del generico dovere di neminem
laedere ex art. 2043 c.c., ha preteso il pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di euro 50.000,00 ovvero della somma determinata all'esito dell'istruttoria, “col favore degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria”.
In data 14 giugno 2021 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
imperniando il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni
2 argomentative: 1) la mancata acquisizione di elementi probatori tali da suggerire la riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento lesivo descritto nel libello introduttivo del giudizio;
2) la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del contegno imprudente dell'attore; 3) l'infondatezza della pretesa di risarcimento del danno morale e l'insussistenza, nel caso concreto,
di situazioni di disvalore tali da determinare la cd. personalizzazione del danno biologico.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale.
La causa – assegnata allo scrivente – è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolta la discussione, è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore siano sorretti da convincenti argomentazioni e risultano provati, almeno in parte, alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo.
Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio. I testimoni, infatti, hanno espresso dichiarazioni convergenti sui profili dinamici del sinistro, riferendo di avere assistito alla caduta di Pt_1
dalla bicicletta da posizione ravvicinata, riconoscendo, peraltro, le foto
[...]
versate in atti come rappresentative dello stato dei luoghi e confermando la perdita dell'equilibrio dell'attore in conseguenza dell'incappo della ruota anteriore della bicicletta in una “fessura del manto stradale” (così
[...]
sentito nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2022) ovvero in “una Tes_1
buca presente sul manto stradale” (così , a sua volta ascoltato Persona_1
3 nel corso dell'udienza del 29 marzo 2023). , peraltro, oltre Testimone_1
a rappresentare – come ricordato – i profili dinamici dell'evento lesivo come descritto nell'atto di citazione, ha pure riferito della rotazione della caviglia,
evidenziando così la natura della lesione dedotta dall'attore nel libello introduttivo del giudizio (“Ricordo che il urlava dal dolore ed ho visto Pt_1
che aveva la caviglia girata del tutto, ed il dolore era forte;
”).
Non appaiono convincenti sul punto le deduzioni difensive dell'ente locale.
Ed infatti, quanto espresso da e da circa Parte_2 Persona_1
l'allontanamento dell'attore dalla barberia non appare affatto in insanabile contrasto con quanto scritto nel libello introduttivo del giudizio, nel quale la predetta barberia viene espressamente indicata quale luogo prossimo al punto della via teatro del sinistro de quo agitur. Del resto, , il barbiere, Persona_1
ha espressamente dichiarato di avere salutato l'attore all'uscita dal negozio e di averlo visto cadere, suggerendo così che, effettivamente, l'evento è
avvenuto in un punto prossimo all'accesso della barberia (“All'uscita l'ho
salutato e l'ho visto che dopo un poco è caduto dalla bicicletta”).
Ora, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale,
all'intrinseca pericolosità del manto stradale e, in particolare, alla fessura formatasi su di esso. Detto altrimenti, l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, in via principale, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse
4 ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte
5 immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non potrebbe affermarsi l'impossibilità,
da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro
de quo agitur, che, per estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti, non potrebbe essere assoggettata a un efficace controllo e a una costante vigilanza, sì da doversi escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato
6 causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie - denota la possibilità CP_1
di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda
Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e § 6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
7 Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
8 c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa
9 alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri
10 della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
11 Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
12 Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016).
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio, deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia – invero neppure specificamente contestato dal convenuto -, in quanto l'evento si è
verificato all'interno del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione (si confrontino, ancora una volta le fotografie in atti), le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la CP_1
possibilità di effettivo controllo della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità tra la fessura all'interno dell'asfalto del manto stradale e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni
13 testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo del danneggiato, idoneo a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo, come pure argomentato nell'interesse dell'ente locale.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione del soggetto danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti Cass. n. 4035 del 2021) e, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che abbia condotto la bicicletta lungo un tratto aperto al pubblico transito e che sia caduto a terra a causa dell'inserimento della ruota anteriore del veicolo in una piccola fessura apertasi sul manto stradale, agevolmente confondibile sul piano cromatico, considerata anche la posizione dell'attore in sella al proprio veicolo, con la restante parte della strada, composta da asfalto frammentato di per sé capace di accogliere il moto di un velocipede (si vedano i reperti fotografici allegati alla citazione introduttiva)
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono la sussistenza del caso fortuito valorizzato dalla parte convenuta, dovendosi ritenere che l'evento è certamente annoverabile tra le possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e che, dunque, il contengo dell'attore non ha costituito un fattore capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa dall'attore
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al convenuto, custode della strada, chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
14 La responsabilità dell'ente locale non è, però, esclusiva, potendosi rintracciare un contegno colposo dell'attore, il quale ha certamente realizzato, a ben vedere, un contributo (con)causale alla verificazione dell'evento. Ed infatti,
può ragionevolmente sostenersi che sia stato disattento, in Parte_1
quanto avrebbe certamente potuto profondere maggiore impegno mentale e fisico nel compimento del percorso a bordo del velocipede, anche in ragione delle condizioni di naturale luminosità dei luoghi (i testimoni hanno, infatti,
confermato che il sinistro è avvento alle ore 14,30). In tale prospettiva, ferma la non abnormità del contegno assunto, avrebbe comunque Parte_1
potuto avvedersi della fessura formatasi sul manto stradale, spostando, anche di poco, la direttrice di guida, sì da passare al di sopra di quelle parti della strada caratterizzate da fessurazioni che, per dimensione e profondità, come già accennato, non avrebbero di certo potuto determinare la perdita del controllo del veicolo.
In definitiva, possono ravvisarsi profili, seppur minimi, di responsabilità
colposa nel contegno di , dovendosi riconoscere un contributo Parte_1
(con)causale dello stesso nella produzione dell'evento lesivo, contributo che,
a parere del Tribunale, va determinato nella misura del trenta per cento.
Ciò chiarito in relazione alla parziale responsabilità del custode, occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
15 Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un
16 percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato
“Postumi di frattura scomposta di tipo spiroide del terzo distale del perone
sinistro e di frattura del malleolo tibiale sinistro”, che hanno implicato un'inabilità temporanea assoluta di undici giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 75% di giorni trentanove, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 50% di giorni quaranta e, infine, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 25% di giorni quaranta
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del sei percento.
17 Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
18 In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 8.078,75, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi, va determinato nell'importo di euro 13.219,00, espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 21.297,75.
Detto importo, però – in disparte la considerazione del contributo causale del danneggiato -, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice,
imponendosene una riduzione.
19 La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
20 relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
21 In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di
22 particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili
23 duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno
24 morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attore non ha adempiuto al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare la categoria del danno morale (“L'attore, a
causa del sinistro, ha subito anche un rilevante danno morale da intendersi
come sofferenze soggettive fisiche e psicologiche consistenti anche in ansie e
preoccupazioni”) e a rappresentare, genericamente, la compromissione delle
“attività lavorative e ludico-sociali” anche in ragione dell'età.
25 È evidente, allora, che non abbia indicato quelle specifiche Parte_1
situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita.
Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto
26 finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che le dichiarazioni espresse sul punto dai testimoni in relazione ai capitoli “9” e “10” formulati dalla parte attrice sono generiche e, a ben vedere, hanno rappresentato situazioni di disvalore normalmente correlate alle limitazioni funzionali patite.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 13.219,00 in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva corrispondente al
27 venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle del Tribunale di Milano) in relazione all'6%,
id est 3.304,75.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (9.914,25) e del danno da invalidità temporanea (8.078,75) - rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 17.993,00, in moneta attuale.
Considerato, poi, contributo concausale della vittima nella determinazione dell'evento (pari al trenta per cento, id est 5.397,90) la somma liquidabile non può eccedere la misura di euro 12.595,10.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 febbraio 2018) sulla somma frutto della
28 devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 febbraio 2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica e, in ogni caso, valutata unitamente ai reperti fotografici
29 allegati alla consulenza di parte), sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 265,45.
Considerato, anche in questo caso, il contributo concorsuale dell'attore (euro
79,635) la misura del risarcimento è individuabile in euro 185,815.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'8 novembre 2019 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta l'8 novembre 2019), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 220,38.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 185,815 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'8 novembre
2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza del nei confronti dell'attore e si liquidano, tenuto conto del Controparte_1
decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
30 minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 14 dicembre 2024, vanno poste a definitivo carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente, nei termini indicati in motivazione,
del nella determinazione dell'evento lesivo per cui è Controparte_1
causa;
2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna il , al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma complessiva di euro 12.595,10, in Parte_1
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per
31 anno, a partire dal 10 febbraio 2018 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, della somma complessiva di euro 220,38, somma espressa in
[...]
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'8 novembre 2019, pari a euro
185,815, e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'8 novembre 2019
fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
da in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in euro 551,55 per esborsi documentati ed euro
2.700,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico del CP_1
.
[...]
Così deciso in Salerno in data 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
32