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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 19059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19059 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di UE ON nato a [...] il [...] SI AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere HE VI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 settembre 2025 il Tribunale di Bergamo dichiarava gli imputati ER NI ed SP SO colpevoli del reato di truffa pluriaggravata loro in concorso ascritto e li condannava, ciascuno alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19059 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 06/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva il vizio di violazione di legge per essere stata applicata agli imputati, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen., la sola pena detentiva, laddove la citata disposizione prevedeva la pena congiunta. 3. In data 18 febbraio 2026 la difesa di ER NI depositava memoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale assumendo al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis e 582, comma 1, cod. proc. pen., così come modificati dal d. lgs. n. 150/2022, e in considerazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del ministero della giustizia 29/12/2023, n. 217, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti destinati al tribunale ordinario, ivi compresi quelli di impugnazione, “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, così che il deposito analogico nella cancelleria del Tribunale non risultava conforme alle modalità attualmente prescritte e comportava l’inammissibilità dell’impugnazione, non emergendo in atti la ricorrenza delle tassative eccezioni previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen.; concludeva sul punto affermando che nel caso di specie, il timbro di deposito della Cancelleria ricevente dimostrava che il ricorso era stato depositato in modalità cartacea e con firma analogica, risultando anche sprovvisto di firma digitale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ER. Ed invero, a mente del comma 1 dell’art. 10 del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 19, “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il 3 personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2”. L’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 - decreto ministeriale che costituisce uno dei regolamenti richiamati dai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone quanto segue: “L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. 7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.»”. 5 Pertanto, a mente dei commi 5, 6 e 7 su citati, fino alla data del 1 gennaio 2027 è previsto un doppio binario per il deposito, fra gli altri, degli atti di impugnazione del Procuratore Generale, che possono essere depositati sia in formato cartaceo che con modalità telematiche. Deve, pertanto, ritenersi privo di pregio il rilievo difensivo contenuto nella memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2026 nell’interesse di ER NI, risultando rituale, per quanto sopra esposto, il deposito, avvenuto anteriormente all’indicata data del 1 gennaio 2027, in formato cartaceo del ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia. 2. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. Ed invero, gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di truffa pluriaggravata in concorso, di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen.; tale ultima disposizione prevede l’applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria, laddove il Tribunale di Brindisi ha applicato nei confronti di entrambi gli imputati la sola pena detentiva. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge. 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE VI RO SI D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere HE VI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 settembre 2025 il Tribunale di Bergamo dichiarava gli imputati ER NI ed SP SO colpevoli del reato di truffa pluriaggravata loro in concorso ascritto e li condannava, ciascuno alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19059 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 06/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva il vizio di violazione di legge per essere stata applicata agli imputati, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen., la sola pena detentiva, laddove la citata disposizione prevedeva la pena congiunta. 3. In data 18 febbraio 2026 la difesa di ER NI depositava memoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale assumendo al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis e 582, comma 1, cod. proc. pen., così come modificati dal d. lgs. n. 150/2022, e in considerazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del ministero della giustizia 29/12/2023, n. 217, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti destinati al tribunale ordinario, ivi compresi quelli di impugnazione, “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, così che il deposito analogico nella cancelleria del Tribunale non risultava conforme alle modalità attualmente prescritte e comportava l’inammissibilità dell’impugnazione, non emergendo in atti la ricorrenza delle tassative eccezioni previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen.; concludeva sul punto affermando che nel caso di specie, il timbro di deposito della Cancelleria ricevente dimostrava che il ricorso era stato depositato in modalità cartacea e con firma analogica, risultando anche sprovvisto di firma digitale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ER. Ed invero, a mente del comma 1 dell’art. 10 del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 19, “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il 3 personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2”. L’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 - decreto ministeriale che costituisce uno dei regolamenti richiamati dai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - dispone quanto segue: “L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. 7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.»”. 5 Pertanto, a mente dei commi 5, 6 e 7 su citati, fino alla data del 1 gennaio 2027 è previsto un doppio binario per il deposito, fra gli altri, degli atti di impugnazione del Procuratore Generale, che possono essere depositati sia in formato cartaceo che con modalità telematiche. Deve, pertanto, ritenersi privo di pregio il rilievo difensivo contenuto nella memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2026 nell’interesse di ER NI, risultando rituale, per quanto sopra esposto, il deposito, avvenuto anteriormente all’indicata data del 1 gennaio 2027, in formato cartaceo del ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia. 2. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. Ed invero, gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di truffa pluriaggravata in concorso, di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen.; tale ultima disposizione prevede l’applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria, laddove il Tribunale di Brindisi ha applicato nei confronti di entrambi gli imputati la sola pena detentiva. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge. 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE VI RO SI D’ST