Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3806
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Poiché per capo autonomo della sentenza suscettibile di formare oggetto di giudicato interno deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello, che, investito - in tema di risarcimento del danno - del riesame della liquidazione del complessivo contenuto del danno, determini la decorrenza del danno biologico permanente, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza dei giudici di appello - secondo cui la decorrenza del danno biologico permanente andava determinato con riferimento al momento della cessazione dell'inabilità temporanea - hanno rilevato in proposito come il giudice di primo grado, essendosi limitato alla liquidazione del danno biologico permanente senza indicazione della data di decorrenza, non ne aveva fissato espressamente una decorrenza coincidente con quella iniziale del danno biologico temporaneo).

In tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa "iure successionis" dagli eredi, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all' effettiva durata della vita del danneggiato.

In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3806
Data del deposito : 25 febbraio 2004

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