Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 3
Poiché per capo autonomo della sentenza suscettibile di formare oggetto di giudicato interno deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello, che, investito - in tema di risarcimento del danno - del riesame della liquidazione del complessivo contenuto del danno, determini la decorrenza del danno biologico permanente, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza dei giudici di appello - secondo cui la decorrenza del danno biologico permanente andava determinato con riferimento al momento della cessazione dell'inabilità temporanea - hanno rilevato in proposito come il giudice di primo grado, essendosi limitato alla liquidazione del danno biologico permanente senza indicazione della data di decorrenza, non ne aveva fissato espressamente una decorrenza coincidente con quella iniziale del danno biologico temporaneo).
In tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa "iure successionis" dagli eredi, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all' effettiva durata della vita del danneggiato.
In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.
Commentari • 7
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Se durante la malattia il danneggiato decede non può avere luogo l'indennizzo per “invalidità permanente”. A stabilirlo e chiarire in maniera puntuale le definizioni dei termini contrattuali, in ambito di assicurazione contro le conseguenze da malattia, ci pensano gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza numero 5197 del 17 marzo 2015, III Sezione Civile. Il caso riguarda un cittadino italiano che nel 1995 aveva contratto polizza assicurativa a copertura del rischio invalidità permanente da malattia e del rischio di degenza ospedaliera causata da malattia. Al malcapitato, viene diagnosticato nel 2001 un tumore allo stomaco e per il quale viene sottoposto a intervento chirurgico. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MA, US RG, ON RI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIORGIO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati MARCELLO CARATOZZOLO, GIAMPIERO CHIODO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REALE MUTUA ASSIC S.P.A., LE LAURETTE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 981/01 proposto da:
REALE MUTUA ASSIC S.P.A., con sede in Torino, in persona del Vice direttore Generale Dott. Sergio Chiaberto legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BERTORA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
US MA, US RG, ON RI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIORGIO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati MARCELLO CARATOZZOLO, GIAMPIERO CHIODO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 201/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 15/02/00 e depositata il 24/02/00 (R.G. 617/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/12/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giorgio MELUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9.12.1993, NE BR conveniva davanti al tribunale di AR TT PA e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. ed assumeva che il 22.6.1992, mentre procedeva alla guida del proprio ciclomotore in Begonia, era stato investito dall'autovettura condotta da NI OC, di proprietà della PA ed assicurata presso la Reale Mutua, riportando gravi lesioni con postumi permanenti. L'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano ed eccepivano che le somme richieste dall'attore erano eccessive.
Il 10.4.1996 l'attore decedeva a seguito di altro incidente stradale. Intervenivano in giudizio AR BR, AR NA e OR BR, rispettivamente genitori e sorella del defunto. Il Tribunale, con sentenza n. 768/1997, condannava i convenuti a pagare agli attori iure successionis, L. 105.245.100, oltre rivalutazione ed interessi all'8,5%, sulla somma annualmente rivalutata.
Proponevano appello i convenuti.
Si costituivano gli attori e chiedevano il rigetto dell'appello. La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 24.2.2000, condannava i convenuti in solido a pagare agli attori la somma di L. 51.720.000, oltre rivalutazione ed interessi, detratto l'acconto già ricevuto, e condannava gli attori alla restituzione dell'eccedenza di tale acconto.
Riteneva la corte di appello che erratamente il giudice di primo grado aveva liquidato per intero il danno biologico, come se la vittima avesse raggiunto il termine della vita sperata, detraendo poi solo il 5% per ogni decennio di vita non vissuta, considerando ciò una componente marginale del danno biologico. Secondo il giudice di appello, invece, il danno biologico andava commisurato all'effettiva durata della vita, essendo il danneggiato deceduto nel corso del giudizio.
Riteneva, inoltre, la corte territoriale che il danno biologico permanente iniziasse a decorrere solo dalla data di cessazione del danno biologico temporaneo, per cui a tale titolo liquidava la somma di L. 11.155.000,in valore del 1992, per 24 punti di invalidità. Quanto al danno morale riteneva la corte che andasse riconfermata la liquidazione in L. 30 milioni, in moneta del 1992, poiché detto danno morale si realizzava istantaneamente ed era insensibile alle vicende successive.
Avverso questa sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli attori.
Resiste con controricorso la Reale Mutua Assicurazioni, che ha anche proposto ricorso incidentale ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e dell'art. 32, c. 1, Cost.. Ritengono i ricorrenti che il danno biologico risulta completamente realizzato e provato una volta che sia stata data contezza dell'evento biologico lesivo, per cui esso è un danno evento in tutte le sue componenti e non un danno con conseguenze future, come il danno patrimoniale. Pertanto esso deve essere commisurato alla gravità della menomazione psicosomatica del leso, indipendentemente dal successivo decesso. Secondo ricorrenti, dovendosi considerare la menomazione in sè, non ha alcun rilievo che nel corso del giudizio il soggetto leso sia deceduto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., la pronuncia su un punto della decisione non investita da gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 Cost., l'autonomia del danno biologico da invalidità temporanea totale e parziale dal danno biologico per invalidità permanente. Lamentano i ricorrenti che, pur avendo la sentenza impugnato ritenuto che gli importi liquidati a titolo di danno biologico temporaneo non erano stati investiti da appello, aveva poi fatto decorrere il danno biologico da invalidità permanente solo dalla fine del danno biologico da invalidità temporanea, mentre i due tipi di danno possono concorrere durante lo stesso periodo di tempo. Il giudice di appello non avrebbe potuto, secondo i ricorrenti, detrarre dalla somma liquidata a titolo di danno biologico per invalidità permanente gli importi relativi all'invalidità temporanea parziale e totale, non avendo mai gli appellanti sollevato alcuna questione in merito.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione.
Ritengono i ricorrenti che il primo giudice non aveva mai scisso il danno biologico in danno evento e danno futuro, affermando solo una partizione tra aspetto strutturale e funzionale del danno biologico, con la conseguenza che se il giudice di appello avesse letto correttamente la sentenza di primo grado, non poteva giungere alle conclusioni cui era pervenuto.
2.1. Ritiene questa Corte che i tre motivi di ricorso, essendo strettamente connessi vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Quanto all'assunta violazione degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. relativamente alla liquidazione del danno biologico occorre effettuare alcune considerazioni preliminari. Il criterio di liquidazione del danno biologico non muta, pur a seguito del nuovo orientamento di questa Corte sulla portata dell'art. 2059 c.c., espresso da Casa. 31.5.2003, n. 8827 e Cass. 31.5.2003, n. 8828, per cui nell'ambito del danno non patrimoniale rientrano anche i casi di danno da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali valori. Infatti, una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente fa riferimento l'art. 2059 c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d'animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell'ipotesi del "danno-evento" o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo.
2.2. Riportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale(art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e ritenuto che il danno non patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente suddetta interpretazione dell'art. 2059 c.c., il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione^^ 2.3. Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma è una conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno non patrimoniale non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Ne consegue che, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi i principi elaborati da questa Corte per il risarcimento del danno biologico (nonché - ovviamente - di quello morale).
3.1. Qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successivamente alla menomazione l'incidenza negativa da questa arrecata (Cass. 7 aprile 1998, n. 3561; Cass. 20 gennaio 1999, n. 489). Quindi la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
3.2. Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegua dopo un certo tempo (ma prima della decisione definitiva)la morte, sia dovuto per intero, come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, non è corretto, perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di detto danno (l'altro elemento è l'entità del danno).
Poiché anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute (in una percentuale X) solo per alcuni mesi o anni o - invece - per la restante intera durata della vita media. Se si dovesse opinare diversamente, e quindi escludere ogni valenza al fattore tempo di durata del danno biologico, dovrebbe ritenersi che il diritto al risarcimento del danno biologico entra per intero nel patrimonio del danneggiato, anche se questi è sopravvissuto solo pochi momenti dopo il fatto lesivo, mentre è pacifica la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinché vi sia un diritto al risarcimento del danno biologico, è necessario che vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse e che il danno biologico va liquidato in relazione al periodo di tempo in cui è perdurata detta menomazione psicofisica del soggetto, ovviamente in vita (pur dovendo in questi casi e nell'attività di "personalizzazione della liquidazione" il giudice tener conto della massima entità raggiunta dal danno biologico, sia pure per un breve tempo, cfr. Cass. N. 7632/03).
3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata che si è conformata a tali principi è corretta, pur dovendosi il danno biologico riportare nell'ambito dei danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 c.c., mentre è infondata la censura che si fonda sul contrario principio dell'irrilevanza, ai fini della liquidazione del danno biologico permanente, del decesso del soggetto danneggiato, intervenuto nel corso del giudizio. Le stesse categorie del danno biologico temporaneo o del danno biologico permanente (unanimemente riconosciute) sarebbero messe in crisi, se si escludesse la valenza del fattore tempo nella liquidazione di questo tipo di danno.
4.1. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto:
ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo. Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. 8 gennaio 1999, n. 101; Cass. 16 aprile 1996, n. 3563; Cass. 3 novembre 1998, n. 10966). Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, come pure richiesto dai ricorrenti, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione.
4.2. Nè può ritenersi che, nella fattispecie, il giudice di appello, avendo liquidato il danno biologico permanente solo dalla data della cessazione del danno biologico temporaneo, abbia violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c., non essendovi stata impugnazione sul punto. Infatti, anzitutto va osservato che il giudice di primo grado non aveva fissato espressamente una decorrenza del danno biologico permanente coincidente con quella iniziale del danno biologico temporaneo, essendosi limitato, quanto al danno biologico permanente alla liquidazione dello stesso, senza indicazione della data della sua decorrenza. Inoltre in tema di risarcimento di danni, allorché una questione non abbia costituito l'oggetto di un autonomo capo di statuizione dei primi giudici e la definizione di essa non possa perciò ritenersi esclusa dall'ambito del riesame sollecitato dall'appellante sulla liquidazione del complessivo contenuto del danno, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, anche senza specifica impugnazione sul punto, riesamini la questione medesima (Cass. 17 ottobre 1988, n. 5640). Per capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo quello che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia (Casa. 1 ottobre 1997, n. 9568).
4.3. Nella fattispecie quindi, avendo gli appellanti richiesto che fosse riesaminata la durata del danno biologico permanente e la sua conseguente liquidazione, atteso il decesso del danneggiato nel corso del giudizio, e poiché detto danno biologico permanente non poteva che decorrere dalla data della cessazione del danno biologico temporaneo, correttamente il giudice di appello ha liquidato detto danno biologico permanente con riferimento al periodo intercorrente dalla data della cessazione del danno biologico temporaneo a quello del decesso del danneggiato, senza con ciò incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5. Infondata è anche la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, poiché essa si risolve in una censura in merito all'interpretazione da parte del giudice di appello delle tesi giuridiche, che sarebbero state espresse dal tribunale sul danno biologico. Sennonché, premesso che il vizio motivazionale rileva solo nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., va osservato anzitutto che l'espressione normativa, di cui a detta norma, "punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio", si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi e tesi giuridici, posto che in questo secondo caso è configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale può, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della S.C., qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie) (Cass. 20 febbraio 1999, n. 1430). In ogni caso, quello che rileva in questa sede di impugnazione della sentenza di appello, è solo la correttezza della motivazione posta dal giudice di appello a base della sua decisione, essendo, invece, irrilevante la motivazione della sentenza del primo giudice, comunque interpretata dal giudice di appello.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2057 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Secondo la ricorrente, pur avendo il giudice di appello limitato il risarcimento del danno biologico subito dal danneggiato al solo periodo di permanenza in vita dello stesso, erratamente non ha applicato lo stesso principio anche in tema di liquidazione del danno morale, liquidandolo nell'intera misura, come se il soggetto danneggiato avesse raggiunto il termine della vita sperata.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, infatti, osservato che il danno morale non può considerarsi un danno di tipo istantaneo, che quindi sorge e si esaurisce nello stesso momento, in quanto esso generalmente si protrae per un certo tempo anche dopo che l'illecito è stato consumato.
Conseguentemente il giudice di merito dovrà tener conto che nei primi tempi dal fatto illecito il patema d'animo è più intenso rispetto ai tempi successivi e che non necessariamente esso perdura per tutto il resto della vita sperata, potendo, a seconda della gravità dell'illecito, esaurirsi nell'ambito di un congruo tempo. Valutare in quanto tempo si è esaurito lo specifico danno morale da fatto illecito rientra nei compiti del giudice di merito e la liquidazione dello stesso dovrà necessariamente essere effettuata dal giudice con criterio equitativo.
Nella fattispecie la ricorrente non ha censurato l'impugnata sentenza sotto il profilo del vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, e segnatamente sotto il profilo che il danno morale liquidato per le lesioni subite non si era esaurito nel tempo di quattro anni circa decorrenti dalla data del sinistro alla data del decesso di NE BR.
8. Con il secondo motivo di detto ricorso incidentale, la ricorrente incidentale lamenta l'assunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella liquidazione delle spese processuali.
9. Il motivo è infondato e va rigettato.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840).
10. I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004