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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/11/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4677/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice AI TO ha pronunciato la seguente SENTENZ nella causa civile di I grado iscritta al n. 4677/2024 r.g. promossa da
, brasiliana, nata in [...]/NY, Stati Uniti, in data Parte_1 26/09/1967, codice fiscale , CPF. , residente in [...], C.F._1 C.F._2
1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 19/11/1997, codice Parte_2 fiscale CPF. 144.436.966-01 residente in [...], 1025, Belo C.F._3 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 28/08/2001, Parte_3 codice fiscale , CPF. residente in [...], 1025, Belo C.F._4 C.F._5 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_1 08/07/1980, codice fiscale , CPF. residente in [...], 1025, C.F._6 C.F._7 Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/08/1971, codice CP_2 Parte_1 fiscale , CPF. residente in [...], 1025, Belo C.F._8 C.F._9 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_4 08/07/2007, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._10 Persona_1 precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata il Parte_5 05/06/1976, in Janaúba/MG, Brasile, codice fiscale , CPF. 004.414.646-96, tutti C.F._11 residenti in [...], 1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_6 02/05/2012, codice fiscale rappresentato dal padre e dalla C.F._12 Persona_1 madre , entrambi precedentemente generalizzati;
Parte_5 pagina 1 di 11 , brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 24/06/1976, codice Controparte_3 fiscale CPF. 030.787.436-24 residente in [...], 1025, Belo C.F._13
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in Parte_7 data 15/05/2009, codice fiscale , CPF. 165.255.546-32 rappresentata dal padre C.F._14
precedentemente qualificato, e dalla madre , Controparte_3 Parte_8 brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale CPF. C.F._15
, tutti residenti in [...], 1025, BeloHorizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320; C.F._16
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_9 13/12/2010, codice fiscale , CPF. 165.255.476-95 rappresentata dal padre C.F._17
e dalla madre , entrambi precedentemente Controparte_3 Parte_8 generalizzati;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in Parte_10 data 11/05/2021, codice fiscale , CPF. 194.830.866-55 rappresentata dal padre C.F._18 e dalla madre , entrambi precedentemente Controparte_3 Parte_8 generalizzati;
, brasiliano, nato in [...]/NY, Stati Uniti, in data 24/09/1965, codice Parte_11 fiscale , CPF. 507.645.176-49 residente in [...], 1025, Belo C.F._19
Horizonte/MG, Brasile, CAP;
P.IVA_1
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data Parte_12 03/12/2008, codice fiscale rappresentata dal padre C.F._20 Parte_11 precedentemente qualificato, e dalla madre statunitense, nata in [...] Parte_13 City, Messico, il 16/04/1972, codice fiscale , tutti residenti in [...], C.F._21 1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP;
P.IVA_1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/02/1993, Parte_14 codice fiscale , CPF. residente in [...], 209, C.F._22 C.F._23 Guarulhos/SP, Brasile, CAP 07173-360;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_4 23/12/2020, codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._24 C.F._25
precedentemente qualificato, e dalla madre Parte_14 Parte_15 brasiliana, nata in [...]/PA, Brasile, il 13/05/1991, codice fiscale CPF. C.F._26
009.480.062-69 tutti residenti in [...], 209, Guarulhos/SP, Brasile, CAP 07173-360;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/06/2022, Controparte_5 codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._27 C.F._28 [...]
e dalla madre , entrambi precedentemente generalizzati;
Parte_14 Parte_15
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/2023, Parte_16 codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._29 PartitaIVA_2 [...]
e dalla madre , entrambi precedentemente generalizzati Parte_14 Parte_15
pagina 2 di 11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo telematico RICORRENTI Contro
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_4 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA RESISTENTE E con l'intervento necessario del pubblico ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato il 27/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano (denominato in taluni atti anche come Persona_2
o o ), nato il 08/05/1866 in Italia nel Persona_2 Persona_2 Persona_3 comune di LE – provincia di Terni (TR), dal sig. e dalla sig.ra Persona_4 Parte_17
e successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai
[...] naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
⎯ che in data 27/10/1889 (o o Persona_2 Persona_2
o ) si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3 Controparte_7 (o o o presso LE (provincia di
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
Terni), Italia;
⎯ che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_2 [...] nasceva la sig.ra (o o CP_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
o ), (in data 19/12/1903, presso Vespasiano, Brasile);
[...] Persona_11
⎯ che in data 24/05/1924 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_8 Per_12
(o ), presso , Brasile;
[...] Persona_13 Persona_14
⎯ che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. nasceva il Persona_8 Per_12 Per_12 sig. (o ), (in data 14/09/1928, presso Belo Horizonte, Controparte_1 CP_1
Brasile);
⎯ che in data 09/01/1965, il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_1 [...] Per_
(la quale signora da coniugata, passava a chiamarsi (o Per_15 Controparte_8 Per_
, presso Belo Horizonte, Brasile;
Controparte_8
pagina 3 di 11 ⎯ che dall'unione coniugale tra il sig. e Controparte_1 Per_15 CP_8 CP_3 nascevano gli attuali ricorrenti: la sig.ra , (in data 26/09/1967, presso Parte_1 New York City - Stati Uniti); il sig. , (in data 24/09/1965, presso Parte_11
New York City - Stati Uniti); il sig. , (in data 12/08/1971, presso Belo Persona_1 Horizonte, Brasile); il sig. , (in data 24/06/1976, presso Belo Horizonte, Controparte_3 Brasile); il sig. , (in data 08/07/1980, presso Belo Horizonte, CP_1 Controparte_1 Brasile);
⎯ Che in data 25.04.1992 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 [...]
presso Salt Lake, Stati Uniti, (e la signora, da coniugata, passava a Parte_18 chiamarsi ); Parte_1
⎯ Che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_18 nascevano i figli (attuali ricorrenti): sig. (in data19/11/1997,
[...] Parte_2 presso Curitiba, Brasile), e il sig. (in data 28/08/2001, presso Telêmaco Parte_3 Borba, Brasile);
⎯ Che In data 23.02.1996, il sig. SI si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_11 [...]
presso Miami Beach, Stati Uniti (la quale signora, da coniugata, passava a Parte_13 chiamarsi ); Parte_13
⎯ Che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Parte_11 Persona_16
, (in data 18.02.1993, presso Belo Horizonte, Brasile); Parte_14
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Parte_11 Parte_13 nasceva la figlia minore (attuale ricorrente) (in data 3.12.2008, presso Parte_12 South Miami, Stati Uniti);
⎯ Che in data 4.08.2023 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_14
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi con il nome Persona_17
), presso Guarulhos, Brasile;
Parte_15
⎯ Che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_14 Parte_15 nascevano le figlie minori, attuali ricorrenti, , (in data 23/12/2020, Controparte_4 presso San Paolo, Brasile); , (in data 28/06/2022, presso San Paolo, Controparte_5 Brasile);
⎯ Che dall'unione coniugale tra e nasceva la Parte_14 Parte_15 figlia minore, attuale ricorrente, , (in data 19/12/2023, nella città di San Parte_16 Paolo, Brasile;
⎯ Che in data 4.01.2003 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi nome Persona_18 [...]
), presso Janaúba, Brasile;
Persona_19
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Persona_19
nascevano i figli minori, attuali ricorrenti, , (in data 08/07/2007, presso
[...] Parte_4 Belo Horizonte, Brasile), e (in data 02/05/2012, presso Parte_6 Belo Horizonte, Brasile);
⎯ Che in data 14.01.2005 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_3 [...]
, (la quale signora da coniugata, passava a chiamarsi Parte_8 Parte_8
);
[...]
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Controparte_3 Parte_8
nascevano le figlie minori, attuali ricorrenti, (in
[...] Parte_7 data 15.05.2009 presso Belo Horizonte, Brasile); , (in data Parte_9 13.12.2010, presso Belo Horizonte, Brasile), e , (nata il giorno Parte_10 11.05.2021 presso Pembroke Pines, Stati Uniti);
pagina 4 di 11 ⎯ Che in data 7.06.2013 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_1
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi Persona_20
), presso Porto Alegre, Brasile. Persona_21
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); rilevano che la cittadinanza costituisce uno status di diritto pubblico di rilievo costituzionale permanente e con effetti perduranti nel tempo, il quale costituisce qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che la rendono giustiziabile in ogni tempo;
sottolineano l'assoluta preminenza del criterio della discendenza iure sanguinis nella tradizione giuridica italiana;
sottolineano inoltre che la legge italiana ha sempre ammesso il fenomeno della doppia o plurima cittadinanza originaria (bipolidia) e che i ricorrenti in epigrafe sarebbero cittadini brasiliani in ragione del criterio dello ius soli e cittadini italiani in base al criterio dello ius sanguinis;
quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna che comportava interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis secondo la Legge n. 555/1912, invocano le sentenze della Corte Cost. (sent. n.87/1975 e n. 30/1983 della Corte Cost.) con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
I ricorrenti richiamano inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009 per affermare in particolare che: la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912; il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912. Deducono in fatto da questi principi di diritto che la sig.ra non ha mai perso la cittadinanza italiana per avere contratto matrimonio in data Persona_8 24.05.1924 con cittadino brasiliano e che dunque a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, nato in [...] in data [...] (ovverosia prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana). Deducono infine l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di procedibilità della azione giudiziale di status.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_6 eccependo la necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM. Parte resistente ha rilevato come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato, per il momento, la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa;
parte resistente ha osservato che non risultava che l'avversa domanda fosse stata preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa, e che dunque non fosse decorso il termine ordinario per l'esame dell'istanza in sede amministrativa (di 730 gg); ha dato atto dell'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis proposte dinnanzi alle ambasciate e ai consolati italiani in Brasile.
pagina 5 di 11 Nel merito, l'amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto;
ha chiesto inoltre di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda, (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli
[...] non possono imputarsi alla responsabilità del convenuto). Controparte_9 CP_6
Con note di trattazione del 10.10.2025, parte resistente evidenziava che l'avversa domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento se non fosse risultata accertata la piena prova dell'avverso diritto, con particolare riferimento alla mancata naturalizzazione di tutti gli avi, in particolare laddove non fosse da considerarsi compiuta la dimostrazione della discendenza in linea retta allegata dai ricorrenti, stante la preclusione temporale ex art. 281 duodecies, co.4, c.p.c. in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, coincidente con il deposito dell'atto introduttivo;
invocava sul punto due sentenze del tribunale di Roma;
richiamava sul punto la sentenza n. 7727/2025, e sentenza RG 55719/2024 del Tribunale di Roma.
Con note depositate in data 14.10 2025 parte ricorrente depositava nuovamente tutti i documenti (procura alle liti e i certificati di stato civile brasiliano) nel sistema del processo telematico, con apostilla e traduzione giurata, al fine di facilitare la lettura dell'Ill.mo Giudice;
si riportava quindi integralmente al proprio atto introduttivo del presente giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con note del 31.10.2025 parte resistente osservava che la discendenza in linea retta appariva Per_2 indimostrata, in particolare, per le ricorrenti , e stante la CP_4 Parte_16 preclusione temporale ex art. 281 duodecies, co.4, c.p.c. in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, coincidente con il deposito dell'atto introduttivo;
invocava sul punto due sentenze del tribunale di Roma (sentenza n. 7727/2025, e sentenza RG 55719/2024). Parte ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 5.11.2025, la causa è stata riservata in decisione.
***** La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. (denominato in taluni atti anche come Persona_2 [...]
o o ), era nato in [...] nel comune di LE – Persona_2 Persona_2 Persona_3 provincia di Terni (TR), comune ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia. pagina 6 di 11 In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice trattandosi di ipotesi di cittadinanza trasmessa per via materna (dalla sig.ra ) prima dell'entrata in Persona_8 vigore della Costituzione.
È stato infatti osservato (cfr. Cass. SU n. 4466/2009) che - a differenza della ricognizione amministrativa e del decreto del Ministro dell'interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8), i quali sono atti vincolati che non possono che fondarsi sulla dichiarazione prevista dalla L. n. 151 del 1975, art. 219 (la dichiarazione della volontà di riacquisto della cittadinanza perduta prima dell'entrata in vigore della legge del 1975 e anteriormente al 1948) - l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino non è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire anche senza la predetta dichiarazione, sempre che non sia provato dal Ministero che nelle more è intervenuta la rinuncia dell'interessata allo stato di cittadina italiana.
Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.
Ancora sul piano processuale, appare opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione resistente con riguardo alla produzione documentale operata successivamente al deposito del ricorso e, segnatamente, con le note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza del 15.10.2025.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo deve osservarsi come l'art. 281 undecies c.p.c. nel disciplinare il contenuto del ricorso introduttivo si limiti a richiamare l'art. 163 c.p.c., senza prevedere alcuna decadenza rispetto alle richieste istruttorie. Parimenti, la medesima norma, laddove al comma III disciplina la costituzione del convenuto, non stabilisce alcuna preclusione istruttoria, limitandosi a prevedere la pena della decadenza solamente per le domande riconvenzionali, le chiamate di terzo e le eccezioni in senso stretto. Deve dunque ritenersi - in forza del principio secondo cui le norme sulle preclusioni e decadenze, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti – che l'indicazione dei nuovi mezzi di prova possa intervenire liberamente sino alla conclusione della prima udienza (o fino al termine per il deposito delle due memorie integrative laddove questo venga concesso dal giudice alla prima udienza).
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
pagina 7 di 11 Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno. pagina 8 di 11 Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
* * * * *
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Al riguardo, premesse le considerazioni svolte innanzi circa l'ammissibilità della produzione documentale effettuata alla prima udienza (o con le note di trattazione scritta che ne tengono luogo), va osservato che nel caso di specie la documentazione anagrafica attestante la discendenza iure sanguinis risulta integralmente versata da parte ricorrente con il deposito del ricorso.
Quanto alle leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici è sufficiente osservare che esse non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, il sig. (o o Persona_2 Persona_2
o , trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Persona_2 Persona_3 figlia (o o o ), che la Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 trasmetteva, a sua volta, al figlio (o ). Controparte_1 CP_1
la trasmetteva ai suoi figli: la sig.ra , il sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_11
, il sig. il sig. e il sig.
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
La sig.ra trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis a sua volta ai suoi figli: Parte_1 il sig. e il sig. . Parte_2 Parte_3
Il sig. la trasmetteva a sua volta ai suoi figli: il sig. , e la Parte_11 Parte_14 minore . Parte_12
Il sig. la trasmetteva a sua volta alle sue figlie minori, Parte_14 Controparte_4
, , e .
[...] Controparte_5 Parte_16
Il sig. la trasmetteva a sua volta ai suoi figli minori, e Persona_1 Parte_4 [...]
Parte_6
pagina 9 di 11 Il sig. la trasmetteva a sua volta alle sue figlie minori: , Controparte_3 Parte_7
, e . Parte_9 Parte_10
Si considera dunque provata la discendenza diretta per linea retta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_6
Considerato che eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , e che quest'ultimo non ha documentato alcun riscontro CP_6 dell'autorità consolare competente/delle autorità consolari competenti, e considerato che della non naturalizzazione dell'avo cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe è stata allegata idonea certificazione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che in relazione alla presente domanda, avente ad oggetto una trasmissione per discendenza materna in epoca precostituzionale, non era possibile il riconoscimento in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
, nata in [...]/NY, Stati Uniti, in data 26/09/1967, Parte_1 codice fiscale , CPF;
C.F._1 C.F._2
, nato in [...]/PR, Brasile, in data 19/11/1997, codice fiscale Parte_2
CPF ; C.F._3 C.F._30
, nato in [...]/PR, Brasile, in data 28/08/2001, codice fiscale Parte_3
, CPF. 121.356.411-54; C.F._4
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/07/1980, Controparte_1 codice fiscale , CPF. ; C.F._6 C.F._7
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/08/1971, codice fiscale Persona_1
, CPF. ; C.F._8 C.F._9
, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/07/2007, codice Parte_4 fiscale;
C.F._10
, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data 02/05/2012, Parte_6 codice fiscale C.F._12
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 24/06/1976, codice fiscale Controparte_3
CPF. ; C.F._13 C.F._31
pagina 10 di 11 , minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_7 15/05/2009, codice fiscale , CPF. 165.255.546-32; C.F._14
, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_9 13/12/2010, codice fiscale CPF. 165.255.476-95; C.F._17
, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data Parte_10 11/05/2021, codice fiscale CPF. 194.830.866-55; C.F._18
, nato in [...]/NY, Stati Uniti, in data 24/09/1965, codice fiscale Parte_11
, CPF. 507.645.176-49; C.F._19
, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data 03/12/2008, codice Parte_12 fiscale C.F._20
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/02/1993, codice Parte_14 fiscale , CPF. ; C.F._22 C.F._23
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 23/12/2020, codice Controparte_4 fiscale , CPF. ; C.F._24 C.F._25
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/06/2022, codice Controparte_5 fiscale CPF. ; C.F._27 C.F._28
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/2023, codice Parte_16 fiscale CPF. 017.897.518-66, C.F._29
sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 29 novembre 2025
Il giudice
AI TO
pagina 11 di 11
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice AI TO ha pronunciato la seguente SENTENZ nella causa civile di I grado iscritta al n. 4677/2024 r.g. promossa da
, brasiliana, nata in [...]/NY, Stati Uniti, in data Parte_1 26/09/1967, codice fiscale , CPF. , residente in [...], C.F._1 C.F._2
1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 19/11/1997, codice Parte_2 fiscale CPF. 144.436.966-01 residente in [...], 1025, Belo C.F._3 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 28/08/2001, Parte_3 codice fiscale , CPF. residente in [...], 1025, Belo C.F._4 C.F._5 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_1 08/07/1980, codice fiscale , CPF. residente in [...], 1025, C.F._6 C.F._7 Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/08/1971, codice CP_2 Parte_1 fiscale , CPF. residente in [...], 1025, Belo C.F._8 C.F._9 Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_4 08/07/2007, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._10 Persona_1 precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata il Parte_5 05/06/1976, in Janaúba/MG, Brasile, codice fiscale , CPF. 004.414.646-96, tutti C.F._11 residenti in [...], 1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_6 02/05/2012, codice fiscale rappresentato dal padre e dalla C.F._12 Persona_1 madre , entrambi precedentemente generalizzati;
Parte_5 pagina 1 di 11 , brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 24/06/1976, codice Controparte_3 fiscale CPF. 030.787.436-24 residente in [...], 1025, Belo C.F._13
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in Parte_7 data 15/05/2009, codice fiscale , CPF. 165.255.546-32 rappresentata dal padre C.F._14
precedentemente qualificato, e dalla madre , Controparte_3 Parte_8 brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale CPF. C.F._15
, tutti residenti in [...], 1025, BeloHorizonte/MG, Brasile, CAP 30260-320; C.F._16
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_9 13/12/2010, codice fiscale , CPF. 165.255.476-95 rappresentata dal padre C.F._17
e dalla madre , entrambi precedentemente Controparte_3 Parte_8 generalizzati;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in Parte_10 data 11/05/2021, codice fiscale , CPF. 194.830.866-55 rappresentata dal padre C.F._18 e dalla madre , entrambi precedentemente Controparte_3 Parte_8 generalizzati;
, brasiliano, nato in [...]/NY, Stati Uniti, in data 24/09/1965, codice Parte_11 fiscale , CPF. 507.645.176-49 residente in [...], 1025, Belo C.F._19
Horizonte/MG, Brasile, CAP;
P.IVA_1
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data Parte_12 03/12/2008, codice fiscale rappresentata dal padre C.F._20 Parte_11 precedentemente qualificato, e dalla madre statunitense, nata in [...] Parte_13 City, Messico, il 16/04/1972, codice fiscale , tutti residenti in [...], C.F._21 1025, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP;
P.IVA_1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/02/1993, Parte_14 codice fiscale , CPF. residente in [...], 209, C.F._22 C.F._23 Guarulhos/SP, Brasile, CAP 07173-360;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_4 23/12/2020, codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._24 C.F._25
precedentemente qualificato, e dalla madre Parte_14 Parte_15 brasiliana, nata in [...]/PA, Brasile, il 13/05/1991, codice fiscale CPF. C.F._26
009.480.062-69 tutti residenti in [...], 209, Guarulhos/SP, Brasile, CAP 07173-360;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/06/2022, Controparte_5 codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._27 C.F._28 [...]
e dalla madre , entrambi precedentemente generalizzati;
Parte_14 Parte_15
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/2023, Parte_16 codice fiscale CPF. , rappresentata dal padre C.F._29 PartitaIVA_2 [...]
e dalla madre , entrambi precedentemente generalizzati Parte_14 Parte_15
pagina 2 di 11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo telematico RICORRENTI Contro
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_4 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA RESISTENTE E con l'intervento necessario del pubblico ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato il 27/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano (denominato in taluni atti anche come Persona_2
o o ), nato il 08/05/1866 in Italia nel Persona_2 Persona_2 Persona_3 comune di LE – provincia di Terni (TR), dal sig. e dalla sig.ra Persona_4 Parte_17
e successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai
[...] naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
⎯ che in data 27/10/1889 (o o Persona_2 Persona_2
o ) si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3 Controparte_7 (o o o presso LE (provincia di
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
Terni), Italia;
⎯ che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_2 [...] nasceva la sig.ra (o o CP_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
o ), (in data 19/12/1903, presso Vespasiano, Brasile);
[...] Persona_11
⎯ che in data 24/05/1924 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_8 Per_12
(o ), presso , Brasile;
[...] Persona_13 Persona_14
⎯ che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. nasceva il Persona_8 Per_12 Per_12 sig. (o ), (in data 14/09/1928, presso Belo Horizonte, Controparte_1 CP_1
Brasile);
⎯ che in data 09/01/1965, il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_1 [...] Per_
(la quale signora da coniugata, passava a chiamarsi (o Per_15 Controparte_8 Per_
, presso Belo Horizonte, Brasile;
Controparte_8
pagina 3 di 11 ⎯ che dall'unione coniugale tra il sig. e Controparte_1 Per_15 CP_8 CP_3 nascevano gli attuali ricorrenti: la sig.ra , (in data 26/09/1967, presso Parte_1 New York City - Stati Uniti); il sig. , (in data 24/09/1965, presso Parte_11
New York City - Stati Uniti); il sig. , (in data 12/08/1971, presso Belo Persona_1 Horizonte, Brasile); il sig. , (in data 24/06/1976, presso Belo Horizonte, Controparte_3 Brasile); il sig. , (in data 08/07/1980, presso Belo Horizonte, CP_1 Controparte_1 Brasile);
⎯ Che in data 25.04.1992 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 [...]
presso Salt Lake, Stati Uniti, (e la signora, da coniugata, passava a Parte_18 chiamarsi ); Parte_1
⎯ Che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_18 nascevano i figli (attuali ricorrenti): sig. (in data19/11/1997,
[...] Parte_2 presso Curitiba, Brasile), e il sig. (in data 28/08/2001, presso Telêmaco Parte_3 Borba, Brasile);
⎯ Che In data 23.02.1996, il sig. SI si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_11 [...]
presso Miami Beach, Stati Uniti (la quale signora, da coniugata, passava a Parte_13 chiamarsi ); Parte_13
⎯ Che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Parte_11 Persona_16
, (in data 18.02.1993, presso Belo Horizonte, Brasile); Parte_14
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Parte_11 Parte_13 nasceva la figlia minore (attuale ricorrente) (in data 3.12.2008, presso Parte_12 South Miami, Stati Uniti);
⎯ Che in data 4.08.2023 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_14
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi con il nome Persona_17
), presso Guarulhos, Brasile;
Parte_15
⎯ Che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_14 Parte_15 nascevano le figlie minori, attuali ricorrenti, , (in data 23/12/2020, Controparte_4 presso San Paolo, Brasile); , (in data 28/06/2022, presso San Paolo, Controparte_5 Brasile);
⎯ Che dall'unione coniugale tra e nasceva la Parte_14 Parte_15 figlia minore, attuale ricorrente, , (in data 19/12/2023, nella città di San Parte_16 Paolo, Brasile;
⎯ Che in data 4.01.2003 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi nome Persona_18 [...]
), presso Janaúba, Brasile;
Persona_19
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Persona_19
nascevano i figli minori, attuali ricorrenti, , (in data 08/07/2007, presso
[...] Parte_4 Belo Horizonte, Brasile), e (in data 02/05/2012, presso Parte_6 Belo Horizonte, Brasile);
⎯ Che in data 14.01.2005 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_3 [...]
, (la quale signora da coniugata, passava a chiamarsi Parte_8 Parte_8
);
[...]
⎯ Che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Controparte_3 Parte_8
nascevano le figlie minori, attuali ricorrenti, (in
[...] Parte_7 data 15.05.2009 presso Belo Horizonte, Brasile); , (in data Parte_9 13.12.2010, presso Belo Horizonte, Brasile), e , (nata il giorno Parte_10 11.05.2021 presso Pembroke Pines, Stati Uniti);
pagina 4 di 11 ⎯ Che in data 7.06.2013 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_1
(la quale signora, da coniugata, passava a chiamarsi Persona_20
), presso Porto Alegre, Brasile. Persona_21
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); rilevano che la cittadinanza costituisce uno status di diritto pubblico di rilievo costituzionale permanente e con effetti perduranti nel tempo, il quale costituisce qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che la rendono giustiziabile in ogni tempo;
sottolineano l'assoluta preminenza del criterio della discendenza iure sanguinis nella tradizione giuridica italiana;
sottolineano inoltre che la legge italiana ha sempre ammesso il fenomeno della doppia o plurima cittadinanza originaria (bipolidia) e che i ricorrenti in epigrafe sarebbero cittadini brasiliani in ragione del criterio dello ius soli e cittadini italiani in base al criterio dello ius sanguinis;
quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna che comportava interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis secondo la Legge n. 555/1912, invocano le sentenze della Corte Cost. (sent. n.87/1975 e n. 30/1983 della Corte Cost.) con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
I ricorrenti richiamano inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009 per affermare in particolare che: la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912; il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912. Deducono in fatto da questi principi di diritto che la sig.ra non ha mai perso la cittadinanza italiana per avere contratto matrimonio in data Persona_8 24.05.1924 con cittadino brasiliano e che dunque a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, nato in [...] in data [...] (ovverosia prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana). Deducono infine l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di procedibilità della azione giudiziale di status.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_6 eccependo la necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM. Parte resistente ha rilevato come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato, per il momento, la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa;
parte resistente ha osservato che non risultava che l'avversa domanda fosse stata preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa, e che dunque non fosse decorso il termine ordinario per l'esame dell'istanza in sede amministrativa (di 730 gg); ha dato atto dell'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis proposte dinnanzi alle ambasciate e ai consolati italiani in Brasile.
pagina 5 di 11 Nel merito, l'amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto;
ha chiesto inoltre di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda, (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli
[...] non possono imputarsi alla responsabilità del convenuto). Controparte_9 CP_6
Con note di trattazione del 10.10.2025, parte resistente evidenziava che l'avversa domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento se non fosse risultata accertata la piena prova dell'avverso diritto, con particolare riferimento alla mancata naturalizzazione di tutti gli avi, in particolare laddove non fosse da considerarsi compiuta la dimostrazione della discendenza in linea retta allegata dai ricorrenti, stante la preclusione temporale ex art. 281 duodecies, co.4, c.p.c. in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, coincidente con il deposito dell'atto introduttivo;
invocava sul punto due sentenze del tribunale di Roma;
richiamava sul punto la sentenza n. 7727/2025, e sentenza RG 55719/2024 del Tribunale di Roma.
Con note depositate in data 14.10 2025 parte ricorrente depositava nuovamente tutti i documenti (procura alle liti e i certificati di stato civile brasiliano) nel sistema del processo telematico, con apostilla e traduzione giurata, al fine di facilitare la lettura dell'Ill.mo Giudice;
si riportava quindi integralmente al proprio atto introduttivo del presente giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con note del 31.10.2025 parte resistente osservava che la discendenza in linea retta appariva Per_2 indimostrata, in particolare, per le ricorrenti , e stante la CP_4 Parte_16 preclusione temporale ex art. 281 duodecies, co.4, c.p.c. in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, coincidente con il deposito dell'atto introduttivo;
invocava sul punto due sentenze del tribunale di Roma (sentenza n. 7727/2025, e sentenza RG 55719/2024). Parte ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 5.11.2025, la causa è stata riservata in decisione.
***** La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. (denominato in taluni atti anche come Persona_2 [...]
o o ), era nato in [...] nel comune di LE – Persona_2 Persona_2 Persona_3 provincia di Terni (TR), comune ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia. pagina 6 di 11 In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice trattandosi di ipotesi di cittadinanza trasmessa per via materna (dalla sig.ra ) prima dell'entrata in Persona_8 vigore della Costituzione.
È stato infatti osservato (cfr. Cass. SU n. 4466/2009) che - a differenza della ricognizione amministrativa e del decreto del Ministro dell'interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8), i quali sono atti vincolati che non possono che fondarsi sulla dichiarazione prevista dalla L. n. 151 del 1975, art. 219 (la dichiarazione della volontà di riacquisto della cittadinanza perduta prima dell'entrata in vigore della legge del 1975 e anteriormente al 1948) - l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino non è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire anche senza la predetta dichiarazione, sempre che non sia provato dal Ministero che nelle more è intervenuta la rinuncia dell'interessata allo stato di cittadina italiana.
Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.
Ancora sul piano processuale, appare opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione resistente con riguardo alla produzione documentale operata successivamente al deposito del ricorso e, segnatamente, con le note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza del 15.10.2025.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo deve osservarsi come l'art. 281 undecies c.p.c. nel disciplinare il contenuto del ricorso introduttivo si limiti a richiamare l'art. 163 c.p.c., senza prevedere alcuna decadenza rispetto alle richieste istruttorie. Parimenti, la medesima norma, laddove al comma III disciplina la costituzione del convenuto, non stabilisce alcuna preclusione istruttoria, limitandosi a prevedere la pena della decadenza solamente per le domande riconvenzionali, le chiamate di terzo e le eccezioni in senso stretto. Deve dunque ritenersi - in forza del principio secondo cui le norme sulle preclusioni e decadenze, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti – che l'indicazione dei nuovi mezzi di prova possa intervenire liberamente sino alla conclusione della prima udienza (o fino al termine per il deposito delle due memorie integrative laddove questo venga concesso dal giudice alla prima udienza).
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
pagina 7 di 11 Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno. pagina 8 di 11 Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
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Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Al riguardo, premesse le considerazioni svolte innanzi circa l'ammissibilità della produzione documentale effettuata alla prima udienza (o con le note di trattazione scritta che ne tengono luogo), va osservato che nel caso di specie la documentazione anagrafica attestante la discendenza iure sanguinis risulta integralmente versata da parte ricorrente con il deposito del ricorso.
Quanto alle leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici è sufficiente osservare che esse non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, il sig. (o o Persona_2 Persona_2
o , trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis alla Persona_2 Persona_3 figlia (o o o ), che la Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 trasmetteva, a sua volta, al figlio (o ). Controparte_1 CP_1
la trasmetteva ai suoi figli: la sig.ra , il sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_11
, il sig. il sig. e il sig.
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
La sig.ra trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis a sua volta ai suoi figli: Parte_1 il sig. e il sig. . Parte_2 Parte_3
Il sig. la trasmetteva a sua volta ai suoi figli: il sig. , e la Parte_11 Parte_14 minore . Parte_12
Il sig. la trasmetteva a sua volta alle sue figlie minori, Parte_14 Controparte_4
, , e .
[...] Controparte_5 Parte_16
Il sig. la trasmetteva a sua volta ai suoi figli minori, e Persona_1 Parte_4 [...]
Parte_6
pagina 9 di 11 Il sig. la trasmetteva a sua volta alle sue figlie minori: , Controparte_3 Parte_7
, e . Parte_9 Parte_10
Si considera dunque provata la discendenza diretta per linea retta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_6
Considerato che eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , e che quest'ultimo non ha documentato alcun riscontro CP_6 dell'autorità consolare competente/delle autorità consolari competenti, e considerato che della non naturalizzazione dell'avo cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe è stata allegata idonea certificazione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che in relazione alla presente domanda, avente ad oggetto una trasmissione per discendenza materna in epoca precostituzionale, non era possibile il riconoscimento in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
, nata in [...]/NY, Stati Uniti, in data 26/09/1967, Parte_1 codice fiscale , CPF;
C.F._1 C.F._2
, nato in [...]/PR, Brasile, in data 19/11/1997, codice fiscale Parte_2
CPF ; C.F._3 C.F._30
, nato in [...]/PR, Brasile, in data 28/08/2001, codice fiscale Parte_3
, CPF. 121.356.411-54; C.F._4
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/07/1980, Controparte_1 codice fiscale , CPF. ; C.F._6 C.F._7
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/08/1971, codice fiscale Persona_1
, CPF. ; C.F._8 C.F._9
, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/07/2007, codice Parte_4 fiscale;
C.F._10
, minorenne, nato in [...]/MG, Brasile, in data 02/05/2012, Parte_6 codice fiscale C.F._12
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 24/06/1976, codice fiscale Controparte_3
CPF. ; C.F._13 C.F._31
pagina 10 di 11 , minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_7 15/05/2009, codice fiscale , CPF. 165.255.546-32; C.F._14
, minorenne, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_9 13/12/2010, codice fiscale CPF. 165.255.476-95; C.F._17
, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data Parte_10 11/05/2021, codice fiscale CPF. 194.830.866-55; C.F._18
, nato in [...]/NY, Stati Uniti, in data 24/09/1965, codice fiscale Parte_11
, CPF. 507.645.176-49; C.F._19
, minorenne, nata in [...]/FL, Stati Uniti, in data 03/12/2008, codice Parte_12 fiscale C.F._20
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/02/1993, codice Parte_14 fiscale , CPF. ; C.F._22 C.F._23
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 23/12/2020, codice Controparte_4 fiscale , CPF. ; C.F._24 C.F._25
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 28/06/2022, codice Controparte_5 fiscale CPF. ; C.F._27 C.F._28
, minorenne, nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/2023, codice Parte_16 fiscale CPF. 017.897.518-66, C.F._29
sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 29 novembre 2025
Il giudice
AI TO
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