Sentenza 10 maggio 2000
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La richiesta di riconoscimento della sentenza straniera non può essere avanzata dall'interessato in sede di incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2000, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. BRUNO FRANGINI Presidente del 10/05/2000
2) Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere SENTENZA
3) Dott. VITO SAVINO Consigliere N. 2796
4) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. CARLO LICARI Consigliere N. 47006/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Zasfriz Erik, n. in Lima il 06.01.1965;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 15 luglio 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo;
Osserva:
1. Zasfriz Erik, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione con sentenza definitiva del Tribunale di Milano del 16 febbraio 1994 per reato di cui all'art. 75 della L. 22.12.1975, n.685, essendo stato, altresì, definitivamente condannato alla pena di anni nove di reclusione dal Tribunal de Grande Instance di Parigi, il 22 giugno 1992, per reati associativi e di importazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, allegando la identità dei fatti oggetto delle due condanne, proponeva istanza a quel Tribunale di Milano, giudice della esecuzione, intesa a "dichiarare il ne bis in idem" tra i fatti giudicati dalle due sentenze, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987, resa esecutiva in Italia con L. 10.10.1989, n. 350, "oltre alla valutazione della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra tutti i reati commessi dall'associazione criminale in oggetto e separatamente giudicati dall'Autorità giudiziaria francese e italiana ...".
Con ordinanza del 15 luglio 1999 l'adito Tribunale - preliminarmente rilevato che "la applicazione della L. 16.10.1989 circa la esistenza di doppia condanna per lo stesso fatto da parte dello Stato italiano e dello Stato francese... esclude il riconoscimento quando 'per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile di condannà" - rilevava che, "quanto al reato associativo, si tratta all'evidenza dello stesso fatto, mentre per gli altri reati si tratta di fatti diversi"; rilevava, quindi, che "i sei anni inflitti dall'A.G. italiana per il reato associativo andranno... decurtati dalla pena subita e scontata per il medesimo reato in Francia" e che gli stessi "debbono considerarsi come già scontati in Francia e la reclusione da scontarsi per la sentenza 16.2.1994 (rimane) limitata ad anni dodici, riferita ai soli capi B, C, e D. della citata sentenza". Chiariva, altresì, che "va invece respinta la domanda di detrazione della intera pena francese, di nove anni, essendo i reati sub B), c) e D) italiani diversi da quelli di cui alla condanna francese". Soggiungeva che, avendo "la difesa... prospettato... una richiesta di continuazione", questa "va rigettata in quanto la sentenza 16.2.1994 del Tribunale di Milano esplicitamente escludeva la continuazione fra il reato associativo ed i reati fine, stabilendo due pene diverse, per il reato associativo e per i fatti specifici...".
2.0 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo Zasfriz, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di "mancanza di motivazione, manifesto travisamento dei fatti, nonché erronea interpretazione della legge in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 81 c.p.". Deduce, in particolare, che i giudici del merito, pur avendo ritenuto la identità del reato associativo contestato dall'Autorità francese con quello contestato dall'Autorità italiana, illegittimamente avevano ritenuto, poi, insussistente "la medesima identità tra i reati scopo contestati nell'ambito dei due procedimenti"; a fronte delle imputazioni elevate in Francia, "la lettura dell'imputazione ascritta al capo B del procedimento italiano consentiva di rilevare - si assume - la almeno parziale identità delle importazioni... contestate allo Zasfriz", conclusione, questa che non diversamente andava assunta per l'imputazione di cui al capo C.
Sotto altro profilo, poi, deduce che "il Tribunale ha erroneamente interpretato sia la norma processuale sia quella penale allorquando ha ritenuto di non dover procedere al riconoscimento della sentenza penale straniera limitandosi ad una delibazione al soli fini dell'art. 3 della Convenzione..., in materia di reato associativo". Chiarisce il ricorrente che "il riconoscimento della condanna subita all'estero era il presupposto per verificare se vi fosse unicità del disegno criminoso tra i reati contestati in Francia e quelli contestati in Italia. Sul punto attinente la sussistenza o meno del vincolo ex art. 81 c.p.., infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata, muovendo dall'erroneo presupposto innanzi denunciato, appare mancante persino fisicamente";
si assume che, difatti, "era assolutamente evidente che... la richiesta difensiva si fondava sull'evidente unicità del disegno criminoso tra i reati commessi, almeno in parte, in territorio francese e lì giudicati e quelli commessi, almeno in parte, in territorio italiano, attesa la assoluta identità dei soggetti e dei referenti"; conclusivamente - lamenta il ricorrente - "l'erronea e riduttiva interpretazione dell'istituto del riconoscimento della sentenza straniera ha pertanto condotto all'omesso esame del diritto o meno del condannato a vedersi applicata una sanzione a lui più favorevole".
2.1 Il P.G. ha chiesto il rigetto del primo motivo di doglianza, rilevando che, "a prescindere dalla assai sintetica, formale redazione del capo di accusa", la motivazione della sentenza straniera consentiva di ritenere la diversità dei fatti, consumati in epoche diverse;
e l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo di censura, per la "non sufficiente motivazione relativamente all'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione fra singoli reati fine".
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto, invero, al primo profilo di doglianza fatto valere, i giudici del merito hanno dato adeguata e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, in particolare ritenendo la diversità dei reati fini, "quelli della sentenza italiana essendo diretti verso il nostro territorio e quelli della sentenza transalpina essendo specificamente contestati come avvenuti a Parigi o 'sul territorio nazionale', dunque non in Italia", ulteriormente specificando, richiamando i dati fattuali espressi in imputazione, i reati sub b), c) e d) della sentenza italiana. Premesso che, ancorché si deduca a tale riguardo anche il vizio di violazione di legge (in riferimento all'art. 81 c.p., che scaturirebbe, in sostanza, da una errata valutazione dei dati fattuali), in effetti si critica essenzialmente il provvedimento impugnato sotto il profilo della motivazione resa, e rilevato che il vizio di motivazione (nel quale rifluisce anche l'eventuale travisamento del fatto) deducibile in questa sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del "provvedimento impugnato", a fronte di tali argomentazioni il rilievo gravatorio del ricorrente, si sostanzia, essenzialmente, nel proporre una diversa rilettura delle circostanze fattuali apprezzate dai giudici del merito e, quindi, a proporre una diversa valutazione dei fatti, rispetto a quella accertata, con adeguata motivazione, dai giudici del merito, non proponibile in questa sede di legittimità. Quanto al secondo motivo del ricorso, lamenta il ricorrente - come s'è detto - che il Tribunale non abbia acceduto alla richiesta di "dover procedere al riconoscimento della sentenza penale straniera, limitandosi ad una delibazione ai soli fini dell'art. 3 della Convenzione..." e che "tanto ha condotto alla errata interpretazione della richiesta difensiva", giacché, "una volta che non si è proceduto al riconoscimento della sentenza penale straniera, ad essa non potranno riconnettersi gli effetti previsti dalla legge penale sostanziale...", ulteriormente rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano aveva escluso solo la continuazione fra il reato associativo ed i reati fine, non, in sostanza, tra questi ultimi fra loro.
Se tale ultimo rilievo si appalesa esatto, deve, tuttavia, assorbentemente rilevarsi che (a prescindere da ogni questione relativa alla riconoscibilità della sentenza straniera al fini della continuazione, ed in riferimento all'art. 12 c.p.: cfr. Cass., Sez. VI, n. 1056/1996; id., Sez. I, n. 4132/1996), la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera non può essere avanzata in sede di incidente di esecuzione, ma deve essere direttamente proposta all'organo competente secondo le regole procedimentali dettate dagli artt. 730 e ss. c.p.p.; procedura che, quindi, nella specie non è stata osservata, giacché, in sostanza, il condannato si è limitato a sollecitare quel giudice della esecuzione ad attivarsi per il riconoscimento della sentenza straniera (adempimento incidentale ritenuto preliminarmente necessario per la delibazione della istanza in quella sede fatta valere), con trasmissione degli atti al Procuratore Generale, al di fuori dello schema procedimentale delineato dai richiamati artt. 730 e ss. c.p.p.. 4. Alla inammissibilità del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in lire cinquecento mila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecento mila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000