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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1331/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
BOLLATE Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BIANCHI ANDREA Parte_1
Per NN 4/8 BOLLATE l'avv. Controparte_1
BORDINI PAOLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da:
Per 'avv. BIANCHI ANDREA Parte_1
Per BOLLATE l'avv. Controparte_1 CP_1
BORDINI PAOLO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
GU impugna la delibera del 12/10/2020 al punto 1 asserendone la Parte_1
nullità della conferma di nomina dell'amministratore per violazione dell'art 1129 c.c comma 14.
Si è costituito il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree.
pagina 2 di 4 La domanda è infondata.
Dalla ricostruzione dei fatti operata e debitamente documentata dal risulta, CP_1
infatti, che la nomina di AN Amministrazioni è stata, a seguito di provvedimento del
Tribunale di AN ( 8/10/2019), decisa con delibera assembleare del 25/11/2019 ( doc
4 attore) , mai impugnata.
In tale delibera, si legge, l'amministrazione AN Amm. ha spiegato l'attività della società, ha spiegato che avrebbe mantenuto lo stesso compenso del precedente amministratore;
nessuna obiezione veniva sollevata né, tantomeno l'attore ha impugnato tale delibera che risulta , pertanto, valida ed efficace.
Con successiva delibera del 9/12 ottobre 2020, il consesso assembleare votava sfavorevolmente per la revoca dell'amministratore ( favorevoli alla revoca 28 condomini portanti 2.554,32 mm e contrari 56 condomini su 84 presenti con 5.177,57
/10000 mm) che rimaneva in carica con gli stessi oneri, doveri ed emolumento già stabiliti.
Venivano altresì approvati i punti relativi al consuntivo gestione ordinaria 2019/2020 e preventivo gestione 2020/2021.
Nel preventivo spese ordinarie gestione 2020/2021 , approvato anche dall'attore, e comunque all'unanimità dei presenti, al punto 4 venivano indicate le voci relative all'amministrazione dello stabile ( doc 4 fascicolo attoreo) e il preventivo relativo agli emolumenti dell'amministrazione.
Delibera mai impugnata e, pertanto, valida ed efficace.
In data 4/5 luglio 2021 l'assemblea di nuovo approvava all'unanimità dei presenti il consuntivo gestione ordinaria 2020/2021, compreso l'emolumento dell'amministrazione.
In data 18/11/2021 l'attore adiva il Tribunale per ottenere la nomina giudiziale di nuovo amministratore;
richiesta respinta dal Tribunale con ordinanza del 26/11/2021.
In tale occasione il Tribunale ha altresì ritenuta valida la delibera del 12/10/2020 in cui, come riportato, veniva approvato il preventivo , al punto 4, in cui, tra l'altro,
l'amministrazione indicava l'effettivo ammontare del compenso.
pagina 3 di 4 Anche tale punto è stato approvato dall'attore.
Successivamente l'attore ha instaurato il presente procedimento per ottenere la dichiarazione di nullità della suddetta delibera.
Appare evidente come la domanda attorea sia infondata.
Attesa la documentazione in atti, prodotta dallo stesso attore ( docc da 2 a 9) si rileva la mancanza di effettivo, concreto ed attuale interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c. da parte dell'odierno attore.
Alla luce di quanto dedotto, la domanda attorea andrà rigettata;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea
Condanna altresì a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 45,00 per spese, € 4.700,00 per compensi, oltre i.v.a.
e c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
AN, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1331/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
BOLLATE Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BIANCHI ANDREA Parte_1
Per NN 4/8 BOLLATE l'avv. Controparte_1
BORDINI PAOLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2022 promossa da:
Per 'avv. BIANCHI ANDREA Parte_1
Per BOLLATE l'avv. Controparte_1 CP_1
BORDINI PAOLO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
XXX
GU impugna la delibera del 12/10/2020 al punto 1 asserendone la Parte_1
nullità della conferma di nomina dell'amministratore per violazione dell'art 1129 c.c comma 14.
Si è costituito il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree.
pagina 2 di 4 La domanda è infondata.
Dalla ricostruzione dei fatti operata e debitamente documentata dal risulta, CP_1
infatti, che la nomina di AN Amministrazioni è stata, a seguito di provvedimento del
Tribunale di AN ( 8/10/2019), decisa con delibera assembleare del 25/11/2019 ( doc
4 attore) , mai impugnata.
In tale delibera, si legge, l'amministrazione AN Amm. ha spiegato l'attività della società, ha spiegato che avrebbe mantenuto lo stesso compenso del precedente amministratore;
nessuna obiezione veniva sollevata né, tantomeno l'attore ha impugnato tale delibera che risulta , pertanto, valida ed efficace.
Con successiva delibera del 9/12 ottobre 2020, il consesso assembleare votava sfavorevolmente per la revoca dell'amministratore ( favorevoli alla revoca 28 condomini portanti 2.554,32 mm e contrari 56 condomini su 84 presenti con 5.177,57
/10000 mm) che rimaneva in carica con gli stessi oneri, doveri ed emolumento già stabiliti.
Venivano altresì approvati i punti relativi al consuntivo gestione ordinaria 2019/2020 e preventivo gestione 2020/2021.
Nel preventivo spese ordinarie gestione 2020/2021 , approvato anche dall'attore, e comunque all'unanimità dei presenti, al punto 4 venivano indicate le voci relative all'amministrazione dello stabile ( doc 4 fascicolo attoreo) e il preventivo relativo agli emolumenti dell'amministrazione.
Delibera mai impugnata e, pertanto, valida ed efficace.
In data 4/5 luglio 2021 l'assemblea di nuovo approvava all'unanimità dei presenti il consuntivo gestione ordinaria 2020/2021, compreso l'emolumento dell'amministrazione.
In data 18/11/2021 l'attore adiva il Tribunale per ottenere la nomina giudiziale di nuovo amministratore;
richiesta respinta dal Tribunale con ordinanza del 26/11/2021.
In tale occasione il Tribunale ha altresì ritenuta valida la delibera del 12/10/2020 in cui, come riportato, veniva approvato il preventivo , al punto 4, in cui, tra l'altro,
l'amministrazione indicava l'effettivo ammontare del compenso.
pagina 3 di 4 Anche tale punto è stato approvato dall'attore.
Successivamente l'attore ha instaurato il presente procedimento per ottenere la dichiarazione di nullità della suddetta delibera.
Appare evidente come la domanda attorea sia infondata.
Attesa la documentazione in atti, prodotta dallo stesso attore ( docc da 2 a 9) si rileva la mancanza di effettivo, concreto ed attuale interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c. da parte dell'odierno attore.
Alla luce di quanto dedotto, la domanda attorea andrà rigettata;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea
Condanna altresì a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 45,00 per spese, € 4.700,00 per compensi, oltre i.v.a.
e c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
AN, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4