Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
La normativa di prevenzione dagli incendi non è applicabile ad un deposito all'ingrosso di abbigliamento con superficie lorda inferiore a mq.1000, in quanto i capi di abbigliamento non hanno, diversamente dalle fibre tessili vegetali grezze, caratteristiche di infiammabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 24/11/1999
1. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI rel. Consigliere N. 3920
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 21650/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO SÈ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Padova in data 4.03.1999 con è stato condannato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 36-389 sub c) e 37-389 sub b) d.P.R. n. 547/1955;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P. G., Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Mereu, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 4.03.1999 il Pretore di Padova condannava CO SÈ alla pena dell'ammenda perché, quale legale rappresentante della s.r.l. Revenant, titolare di un deposito all'ingrosso di abbigliamento, non aveva ottenuto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi e non aveva richiesto al suddetto Comando il collaudo del locale magazzino.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei reati.
Erronea era la qualificazione dell'attività svolta dalla società Revenant, esercente - come riconosciuto in sentenza - attività di acquisto per la rivendita all'ingrosso di capi di abbigliamento (prodotti tessili finiti custoditi con materiale plastico ed imballati in scatole di cartone), sicché non era applicabile la normativa sulla prevenzione incendi relativa ai "magazzini di deposito di fibre tessili vegetali che bruciano con sviluppo di fiamma" di cui al punto 49 della tabella A del d.P.R. n.639/1959, contenente norme integratrici di quelle degli art. 36 e 37 del d.P.R. n. 547/1955. Tale tabella si riferisce alle "aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impegnano, si sviluppano e si detengano prodotti infiammabili, incendiabili ed esplodenti" ed il citato punto 49 non può riguardare i magazzini di deposito di prodotti tessili finiti, non suscettibili di produrre, per la trasformazione della fibra tessile grezza, emissione di pulviscolo che potrebbe dar luogo, in determinare condizioni, ad ignizione.
Inoltre, in materia di prevenzione incendi, il D.M. 16.02.1982, che adotta quali parametri l'estensione dei locali e la presenza del pubblico negli stessi, prevede la richiesta del certificato di prevenzione incendi ed il collaudo per le attività svolte in locali con superficie lorda superiore ai 400 mq, soltanto quando vi sia presenza di clientela o di pubblico (n. 87), sicché i suddetti obblighi non sussistevano per la società Revenant, la quale, pur avendo affittato un locale di mq. 500, lo aveva adibito a magazzino di deposito senza la presenza del pubblico.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Va puntualizzato, anzitutto, che il d.P.R. 27.04.1955 n. 547 ha stabilito, ai fini della prevenzione degli incendi, l'obbligo di sottoposizione al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco e del conseguimento del collaudo da parte dello stesso Comando per le aziende e lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili ed esplodenti;
b) che per le dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori. Le aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzioni degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco sono state determinate col decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959 n. 639 e tra esse rientrano i "magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed a artificiali che brucino con sviluppo di fiamma" (n. 49 della Tabella A).
È stato, nella specie, contestata all'imputato la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per non avere osservato gli obblighi sopraindicati in relazione ad un deposito all'ingrosso di abbigliamento.
Il giudice di merito, richiamando l'esperienza del teste D'OS, operatore dei Vigili del Fuoco, ha ritenuto trattarsi di un magazzino per il commercio all'ingrosso cui era addetta una segretaria sostenendo, nel contempo, che lo stesso era soggetto alla normativa sulla prevenzione degli incendi in quanto magazzino di deposito di fibre vegetali e artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma. L'asserzione è illogica perché i capi di abbigliamento sono prodotti finiti e non fibre grezze, sicché deve escludersi che per essi valga la summenzionata normativa sulla prevenzione incendi vigente per le strutture industriali o artigianali con lavorazione a bobina di fibre grezze non avendo, come queste, caratteristiche di elevata infiammabilità.
Non sussistono i reati contestati neanche alla luce delle successive disposizioni modificative introdotte col D.M. 16 febbraio 1982 ed allegato elenco, secondo cui è richiesto il certificato di prevenzione incendi ed il collaudo per le attività svolte in o locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1. 000 mq.
È stato contestato all'imputato, ed accertato in sentenza, che il locale de quo era destinato a deposito all'ingrosso di abbigliamento cui era addetta una segretaria, sicché lo stesso non rientrava, in relazione alla sua destinazione ed estensione, inferiore ai 1.000 mq, in alcuna delle predette ipotesi.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.M.Q.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000