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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2519 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2024 e vertente tra:
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONE EUGENIO, in virtù di Parte_1
mandato allegato in atti ed elett/te domiciliato presso il suo studio;
attrice
E
, nella persona del Sindaco p.t., Dott. Controparte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MICCICHÈ FRANCESCO MARIA ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto
FATTO
Con l'atto di citazione in esame la premesso di aver sottoscritto con il Parte_1
di il contratto d'appalto pubblico n. 2/2011, relativo alla esecuzione dei CP_1 CP_1
“lavori di costruzione delle fognature a servizio delle zone industriali e di completamento delle borgate rurali dal P.R.G. comunale completamento esecutivo”, chiedeva:
1) la disapplicazione della penale contrattuale da ritardo disposta dalla stazione appaltante in sede di collaudo definitivo delle opere per l'importo di euro 32.850,00, con conseguente condanna della P.A. al pagamento del citato importo;
sul punto l'attrice precisava che l'ultimazione dell'opera aveva subito plurime sospensioni dovute soprattutto all'adozione di quattro perizie di varianti in corso d'opera disposte dal Rup per porre rimedio alla mancata preventiva acquisizione da parte dell'Ente delle autorizzazioni della Provincia di Benevento e del Genio
Civile, nonché ad avverse condizioni climatiche, ma che dalla relazione sul conto finale del
22.2.2019 a firma del direttore dei lavori, si evinceva che i lavori venivano regolarmente ultimati il 15.3.2017, nel rispetto del termine finale convenuto a seguito degli ordini di sospensione dei lavori, pacificamente assunti dalla direzione dei lavori e dal Rup, mentre la
1 nuova Commissione di collaudo – ritenendo illegittime le sospensioni – le decurtava, imputando poi il ritardo all'odierna attrice;
2) la disapplicazione della detrazione di euro 117.017,43 operata in sede di collaudo sul corrispettivo del trasporto a rifiuto dei materiali da scavi di cui alla voce di prezzo
E.01.050.010, trattandosi di una rettifica resa sulla base di una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e carente, che non teneva conto della documentazione regolarmente tenuta dall'attrice;
3) la disapplicazione dell'addebito di euro 3.000,00 per gli ipotizzati costi sostenuti dall'Amministrazione per lo smaltimento di materiale plastico asseritamente abbandonato in cantiere e non smaltito dall'impresa, nonostante l'ordine di servizio emesso, all'esito dell'ultimazione dei lavori;
sul punto l'attrice evidenziava che l'omesso smaltimento di materiale plastico sarebbe stato rilevato con verbale della Commissione di collaudo del
15.11.2019, a distanza di oltre due anni dall'ultimazione dei lavori e dalla consegna dell'opera alla stazione appaltante, in assenza di precedenti contestazioni e/o di segnalazione da parte degli altri organi dell'appalto ovvero degli agenti della Polizia Municipale, senza che sia stata in alcun modo dimostrata la riconducibilità dei materiali plastici all'esecuzione dei lavori e al cantiere delle opere, senza alcuna accettazione da parte dell'impresa del citato il verbale di verifica n. 2 del 15.11.2019, privo di qualsiasi allegazione fotografica;
sul punto l'attrice – infine – evidenziava che non risultava neanche allegata alcuna documentazione comprovante sia l'avvenuto ed effettivo smaltimento dei citati materiali presso discarica autorizzata sia l'esborso dell'importo addebitato, da comprovarsi, stante la natura di Ente pubblico della stazione appaltante, mediante l'esibizione della determina di impegno della spesa e del mandato di pagamento emesso in favore della ditta che avrebbe provveduto allo smaltimento in luogo dell'appaltatore.
In definitiva, l'attrice richiedeva la condanna del al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di euro 148.042,33, oltre iva, a saldo del corrispettivo, con maggiorazione d'interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla maturazione al soddisfo, evidenziando che trattasi precisamente del saldo che le era stato già riconosciuto nella relazione sul conto finale del
22.2.2019 a firma del direttore dei lavori, ma che era stato poi azzerato dalla stazione appaltante
(con le detrazioni che in questa sede si chiede di disapplicare) a seguito del collaudo eseguito dalla nuova Commissione di collaudo, nominata in sostituzione della precedente dopo il parziale rifinanziamento delle opere eseguite, disposto dalla regione Campani con determina n. 131 del
02.10.2019 (dopo una prima revoca disposta dalla con decreto dirigenziale n. Controparte_2
107 del 21.06.2018 per grave inadempimento dell'Ente); deduceva – quindi – l'attrice che
2 l'operazione di “taglio” degli importi contabilizzati era stata posta in essere solo all'evidente fine di azzerare il saldo ancora dovuto all'appaltatore, per far fronte alla definitiva perdita di quella parte del finanziamento non ammessa a rifinanziamento ai sensi del DGR n. 833 del CP_2
11.12.2018 ed – infatti – riservava ogni diversa e personale azione nei confronti degli autori dell'illegittima iniziativa amministrativa.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente l'avversa Controparte_1
domanda ed – in particolare - depositando la delibera di Giunta comunale 274 del 19.4.2019, che elencava i vari passaggi della decisione relativa alla sostituzione dei componenti della Commissione collaudo, nonché le Considerazioni della Commissione Collaudo che spiegavano compiutamente sia le ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto illegittime le sospensioni dei lavori ed aveva – quindi – applicato le penali per il ritardo, che le ragioni del mancato riconoscimento del trasporto a rifiuto del materiale da scavo, non essendo stati presi in considerazione materiali per i quali non sussistevano idonee giustificazioni e documenti comprovanti la tracciabilità dello smaltimento;
in ordine al mancato smaltimento di materiale plastico rinvenuto sul cantiere al termine dei lavori, il richiamava integralmente il contenuto del Verbale di visita n. 2 del 15.11.2019, riportato CP_1
nel Certificato di collaudo tecnico amministrativo.
Espletata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29.10.2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita di essere accolta.
Già con l'ordinanza del 29.6.2022, infatti, in sede di conferimento incarico al CTU, si aveva avuto modo di precisare che:
“Alla luce della difesa articolata dalle parti, della documentazione depositata e delle istanze istruttorie articolate, la causa può ritenersi matura per la decisione con riferimento alla disapplicazione richiesta per l'addebito di euro 3.000,00 per lo smaltimento di materiale plastico, non essendo stato depositato alcun documento giustificativo sul punto dal convenuto e CP_1 stante l'eccessiva genericità della prova articolata in violazione dell'art. 244 c.p.c. (come giustamente evidenziato da parte attrice nelle proprie terze memorie istruttorie), che sul punto sarebbe in ogni caso insufficiente alla luce di quanto compiutamente dedotto dall'attrice (necessità di una determina di impegno della spesa e di un mandato di pagamento emesso in favore della ditta che avrebbe provveduto allo smaltimento in luogo dell'appaltatore, non sussistenti nel caso in esame).”
3 Alla luce dei contrasti sussistenti tra la relazione integrativa del conto finale sottoscritta il
22.2.2019 dal Responsabile Unico del procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa (nella quale si dava atto che non vi era spazio per l'applicazione di alcuna penale, avendo l'impresa rispettato il termine di ultimazione dei lavori) e il collaudo in ordine al ritardo nell'ultimazione delle opere, nonché della copiosa documentazione depositata dall'attrice e delle argomentazioni della
Commissione di collaudo di cui alle considerazioni depositate dal in sede di costituzione in CP_1
ordine trasporto a rifiuto dei materiali da scavi di cui alla voce di prezzo E.01.050.010, si riteneva necessario avvalersi dell'ausilio di un CTU, al quale - con la già citata ordinanza – veniva richiesto di:
1) verificare se sussista un ritardo nell'ultimazione dei lavori, alla luce delle sospensioni e delle proroghe regolarmente concesse per i lavori oggetto di causa;
2) calcolare l'importo complessivamente dovuto all'impresa per la tariffa E.01.050.010
(“trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavoro movimento di terra”), tenendo conto del prezzo unitario (di € 5,61 a metro cubo) indicato negli atti dell'appalto;
La CTU espletata ha accertato la fondatezza della domanda attorea, rispondendo in modo compiuto alle pur copiose osservazioni formulate dal convenuto. CP_1
In primo luogo, infatti, con riferimento alla penale contrattuale da ritardo, come è noto l'art. 159 del d.p.r. 207/2010 (applicabile ratione temporis) disciplinava “la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte….”, prevedendo – in particolare – al comma 6 “In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori”.
Nel caso in esame i periodi di sospensione documentati dall'attrice trovavano giustificazione nelle determinazioni assunte dall'ente, le quali hanno – come noto - per l'appaltatore un'efficacia vincolante, come precisato anche dall'art. 3 del contratto di appalto (all. 3 contratto d'appalto – produzione parte attrice), il quale stabilisce che l'appaltatore si impegna a rispettare la sospensione e le riprese dei lavori in base alle delibere dell'Ente.
Al termine delle operazioni peritali e dopo aver risposto in modo compiuto alle osservazioni del
CTP di parte convenuta, infatti, il CTU così rispondeva sul punto: “……le sospensioni e riprese dei lavori sono state regolarmente concesse dal Direttore dei lavori, individuato dal committente pubblico all'epoca dei fatti, nel pieno esercizio della sua facoltà potestativa in merito, come disposto dal DPR 207/2010 artt. 158 e 159 comma 1.
4 Quanto, poi, alle concessioni delle sopra indicate proroghe, si precisa che le stesse determinano esclusivamente il differimento e, quindi, l'aggiornamento della scadenza del tempo utile contrattuale - stante e verificato il corretto iter procedurale disposto dall'art 26 comma 1,2 e 3 del
D.M. 145/2000.
Pertanto, verificati gli atti prodotti riguardanti le sospensioni e le proroghe - regolarmente autorizzate e concesse dal Direttore dei Lavori e dal RUP - e, visto il certificato di ultimazione dei lavori asseverato in data 15/03/2017, regolarmente sottoscritto dal D.L., dall'impresa appaltatrice
e dal RUP, si dà atto che “non sussiste un ritardo nell'ultimazione dei Parte_1 lavori” e, quindi, regolarmente avvenuta e certificata in tempo utile contrattuale.” (pag. 20 della
CTU).
Alla luce di detti accertamenti e della normativa richiamata, quindi, non registrandosi alcuna violazione del termine utile contrattuale, non può trovare applicazione la penale di € 35.850,00.
In merito alla detrazione dei trasporti a rifiuto dell'importo di € 117.070,43, dopo aver esaminato le quantità rilevate nell'ultimo S.A.L. n°16, confrontate con quelle riportate nei Documenti di
Trasporto (DTT), il CTU incaricato riscontrava una differenza di materiale smaltito quantificato rispettivamente pari a mc. 28.785,70 e mc. 28.829,00 (cfr. tabelle sinottiche riepilogative a pag. 23 dell'elaborato definitivo), calcolando in complessivi € 161.730,69 l'importo complessivamente dovuto all'impresa per “trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavoro di movimento terra, voce di tariffa E.01.050.010” (cfr. pag. 23 della CTU definitiva, dove veniva anche evidenziato
Peraltro, anche la Commissione di Collaudo in corso d'opera, poi destituita, i diversi R.U.P. che si sono avvicendati (determinazioni, tutte assunte dalla Amministrazione Comunale in carica all'epoca dei fatti) nel pieno e legittimo svolgimento delle competenti operazioni di controllo e vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere, nulla hanno obiettato in merito alle determinazioni assunte dal Direttore dei Lavori che sono state poi debitamente contabilizzate e trascritte nel relativo “registro di contabilità”).
Appare – quindi - ingiustificata la detrazione applicata alla giacché il dato Parte_1
emerso dalla documentazione perizianda contrasta con quanto dichiarato dai tecnici del Comune.
Difatti, in base ai rilievi effettuati dall'ente, vi sarebbe un volume residuo di mc 20.858,72 di materiali, non giustificato negli atti, totale a cui addiveniva “sottraendo alle quantità di materiale da scavo prodotto (mc 62.280,68) la somma del materiale riutilizzato in cantiere (mc 33.396,84), dell'entità riconosciuta da questa Commissione come utilizzata dall'impresa fuori sito (mc
7.860,00) e infine delle quantità di rifiuti trasportati a discarica (mc 165,12), che ammonta a complessivi mc 41.421,96” (pag. 38 all. Collaudo firmato – produzione parte convenuta).
5 Stante la terzietà rispetto ai fatti di causa e la professionalità dell'ausiliario nominato, nonché il comportamento tenuto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera (come evidenziato dal
CTU) questo Tribunale ritiene condivisibile il dato rilevato dal tecnico al termine del suo esame, non apparendo invece comprensibili le modalità di calcolo poste in essere dal CP_1
Alla luce dell'illegittimità delle detrazioni e degli addebiti applicati, quindi la Parte_1 quale appaltatore dei lavori di costruzione dell'impianto fognario, vanta un credito nei confronti del di € 148.042,33, a titolo di corrispettivo dell'appalto, oltre interessi Controparte_1
moratori, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/35/CE, con decorrenza dal 90° giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo (ex art. 143 d.p.r.
207/2010), così come richiesto. Sul punto giova ricordare quanto disposto dall'art. 3 del D.lgs
231/02, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE: “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Inoltre, ai sensi dell'art.4 del suddetto decreto è stabilito che: “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, CONDANNA il CP_1
a pagare in favore di la somma di €
[...] Parte_1
148.042,33, oltre agli interessi come richiesti;
2) CONDANNA il a rimborsare direttamente in Controparte_1
favore dell'Avv. CARBONE EUGENIO (dichiaratosi antistatario) le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.889,00, (di cui € 786,00 per spese, € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 20/05/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_3
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