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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ivi elettivamente domiciliato in Via di Vigna Murata n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Mauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(P.IVA n. ), con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 14, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria del “ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
Codice Fiscale e Partita Iva Controparte_3
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Frascati P.IVA_2
1 (RM), Via Tuscolana Vecchia n. 109, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 45, presso lo studio dell'avv. Stefano Pucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
(C.F. ), residente in [...], Largo CP_4 C.F._2
Salvador Allende n. 2, e ivi elettivamente domiciliata alla Via Rio Fratta n. 48/W, presso lo studio dell'avv. Angela Santucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nei confronti di
e Controparte_5 Controparte_6
Opposti contumaci
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il procedimento Parte_1
R.G.E. n. 259/2014, durante il quale il Giudice dell'esecuzione, in data 15.11.2023, rigettava il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. da lui proposto avverso il verbale del 24.07.2024 redatto dal professionista delegato alla vendita del quale chiedeva la revoca, negata all'udienza del 29.06.2023, conseguendone la nullità del ridetto verbale, nonché di tutti gli atti successivi e dipendenti.
2. Si costituiva in giudizio la società in qualità di mandataria del Controparte_1 CP_2
”, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, pretestuosa e dilatoria.
[...]
3. Si costituiva in giudizio la (nel prosieguo, Controparte_3
« ), chiedendo disporsi la prosecuzione delle operazioni di vendita e condannarsi l'opponente CP_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione dei plurimi giudizi avviati invano da quest'ultimo.
4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto l'istanza CP_4 di revoca del professionista delegato veniva respinta all'udienza del 29.06.2023, nel cui verbale il
2 Giudice dell'esecuzione richiamava l'ordinanza del 12.06.2023 con cui era già stata disattesa la medesima richiesta avanzata dal e dava anche atto che la procedura esecutiva non era Parte_1 stata sospesa, tanto che nel frattempo veniva emesso il decreto di trasferimento.
5. Non si costituivano in giudizio e . Controparte_5 Controparte_6
6. Instaurato il contradditorio e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di discussione del 09.07.2025 le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
In particolare, il procuratore della rappresentava che il bene immobile oggetto della CP_4 procedura esecutiva era stato medio tempore aggiudicato con immissione nel possesso dell'aggiudicatario e la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_5 [...]
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_6 citazione.
8. Nel merito, l'opposizione è manifestamente infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, all'udienza del 04.06.2023 il Giudice dell'esecuzione confermava esplicitamente la proroga della delega al professionista per le operazioni di vendita, mentre nel verbale di udienza del
29.06.2023 non solo il giudicante rigettava l'istanza con la quale il chiedeva la revoca Parte_1 del professionista delegato alla vendita e rilevava che la procedura esecutiva non era stata sospesa, ma richiamava anche l'ordinanza del 12.06.2023 con la quale la medesima istanza era già stata respinta, quantomeno implicitamente.
Peraltro, il giudizio R.G. 2997/2022 risulta definito con una pronuncia di inammissibilità; l'ulteriore opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta risulta tuttora pendente e, comunque, ha ad oggetto l'ordinanza del 19.09.2023 (successiva rispetto al verbale oggetto del presente giudizio, quindi comunque ininfluente ai fini del decidere) che ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita (confermando ulteriormente che il professionista delegato alla vendita ha mantenuto il proprio munus senza soluzione di continuità); l'ulteriore reclamo ex art. 591 ter c.p.c. proposto dal risulta tuttora pendente (e comunque ha ad oggetto un verbale successivo rispetto a Parte_1 quello oggetto del presente giudizio), così come il procedimento di merito R.G. 1418/2023.
3 Ne discende il rigetto dell'opposizione, in quanto il professionista delegato risultava ancora munito dei poteri derivanti dalla carica ricoperta nel momento in cui redigeva il verbale delle operazioni di vendita in data 24.07.2024.
Da ultimo si osserva che l'immobile oggetto della procedura esecutiva R.G.E. n. 259/2014 risulta aggiudicato con immissione nel possesso dell'aggiudicatario, nei cui confronti l'eventuale nullità degli atti esecutivi non avrebbe alcun effetto (art. 2929 c.c.): il non otterrebbe alcuna Parte_1 utilità diretta dalla emananda sentenza, per cui, anche a voler ammettere che all'esito dell'udienza del 29.06.2023 il giudice dell'esecuzione non avesse confermato la nomina e i poteri del professionista delegato alla vendita, l'odierno opponente risulterebbe carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (condizione dell'azione che deve persistere dall'introduzione del giudizio sino al suo epilogo).
9. Quanto alla domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria formulata dalla giova CP_3 ricordare che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. comma 1, c.p.c., richiedendo sia la domanda di parte, sia la prova del danno subito dalla medesima,
a differenza della condanna irrogata ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, che comunque postula l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n. 22405/2018).
Nel caso in scrutinio (pur non essendo stato provato alcun danno subito a causa della condotta dell'opponente), risulta configurabile la colpa grave del in considerazione della Parte_1 manifesta infondatezza dell'opposizione, dovuta al (doppio) rigetto dell'istanza di revoca del professionista delegato alla vendita durante lo svolgimento della procedura esecutiva e, quindi, dall'incontestato potere del medesimo nell'espletamento delle operazioni di vendite delegatagli dal giudice dell'esecuzione.
Pertanto, si ritiene congruo condannare l'opponente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata pari ad € 200,00.
Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., inoltre, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
4 10. Nel rapporto processuale tra , da un lato, e Parte_1 Controparte_1 [...]
e dall'altro, le spese di lite seguono la Controparte_3 CP_4 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
Nel rapporto processuale tra , da un lato, e e Parte_1 Controparte_5 [...]
dall'altro, invece, non vi sono i presupposti per regolare le spese di lite, in Controparte_6 considerazione della contumacia dei ridetti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta all'R.G. n. 261/2024, promossa da Parte_1 contro Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
e , così provvede: CP_5 Controparte_6
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 Controparte_6
2) Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
3) Condanna al pagamento della somma di € 200,00, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della Controparte_3 CP_3
;
[...]
4) Condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
5 4) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che liquida nella somma di € Controparte_3 CP_4
5.800,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore di ciascuna controparte;
5) Nulla sulle spese agli opposti rimasti contumaci.
Così deciso in Viterbo, il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ivi elettivamente domiciliato in Via di Vigna Murata n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Mauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(P.IVA n. ), con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 14, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria del “ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
Codice Fiscale e Partita Iva Controparte_3
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Frascati P.IVA_2
1 (RM), Via Tuscolana Vecchia n. 109, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 45, presso lo studio dell'avv. Stefano Pucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
(C.F. ), residente in [...], Largo CP_4 C.F._2
Salvador Allende n. 2, e ivi elettivamente domiciliata alla Via Rio Fratta n. 48/W, presso lo studio dell'avv. Angela Santucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nei confronti di
e Controparte_5 Controparte_6
Opposti contumaci
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il procedimento Parte_1
R.G.E. n. 259/2014, durante il quale il Giudice dell'esecuzione, in data 15.11.2023, rigettava il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. da lui proposto avverso il verbale del 24.07.2024 redatto dal professionista delegato alla vendita del quale chiedeva la revoca, negata all'udienza del 29.06.2023, conseguendone la nullità del ridetto verbale, nonché di tutti gli atti successivi e dipendenti.
2. Si costituiva in giudizio la società in qualità di mandataria del Controparte_1 CP_2
”, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, pretestuosa e dilatoria.
[...]
3. Si costituiva in giudizio la (nel prosieguo, Controparte_3
« ), chiedendo disporsi la prosecuzione delle operazioni di vendita e condannarsi l'opponente CP_3 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione dei plurimi giudizi avviati invano da quest'ultimo.
4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto l'istanza CP_4 di revoca del professionista delegato veniva respinta all'udienza del 29.06.2023, nel cui verbale il
2 Giudice dell'esecuzione richiamava l'ordinanza del 12.06.2023 con cui era già stata disattesa la medesima richiesta avanzata dal e dava anche atto che la procedura esecutiva non era Parte_1 stata sospesa, tanto che nel frattempo veniva emesso il decreto di trasferimento.
5. Non si costituivano in giudizio e . Controparte_5 Controparte_6
6. Instaurato il contradditorio e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di discussione del 09.07.2025 le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
In particolare, il procuratore della rappresentava che il bene immobile oggetto della CP_4 procedura esecutiva era stato medio tempore aggiudicato con immissione nel possesso dell'aggiudicatario e la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_5 [...]
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_6 citazione.
8. Nel merito, l'opposizione è manifestamente infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, all'udienza del 04.06.2023 il Giudice dell'esecuzione confermava esplicitamente la proroga della delega al professionista per le operazioni di vendita, mentre nel verbale di udienza del
29.06.2023 non solo il giudicante rigettava l'istanza con la quale il chiedeva la revoca Parte_1 del professionista delegato alla vendita e rilevava che la procedura esecutiva non era stata sospesa, ma richiamava anche l'ordinanza del 12.06.2023 con la quale la medesima istanza era già stata respinta, quantomeno implicitamente.
Peraltro, il giudizio R.G. 2997/2022 risulta definito con una pronuncia di inammissibilità; l'ulteriore opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta risulta tuttora pendente e, comunque, ha ad oggetto l'ordinanza del 19.09.2023 (successiva rispetto al verbale oggetto del presente giudizio, quindi comunque ininfluente ai fini del decidere) che ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita (confermando ulteriormente che il professionista delegato alla vendita ha mantenuto il proprio munus senza soluzione di continuità); l'ulteriore reclamo ex art. 591 ter c.p.c. proposto dal risulta tuttora pendente (e comunque ha ad oggetto un verbale successivo rispetto a Parte_1 quello oggetto del presente giudizio), così come il procedimento di merito R.G. 1418/2023.
3 Ne discende il rigetto dell'opposizione, in quanto il professionista delegato risultava ancora munito dei poteri derivanti dalla carica ricoperta nel momento in cui redigeva il verbale delle operazioni di vendita in data 24.07.2024.
Da ultimo si osserva che l'immobile oggetto della procedura esecutiva R.G.E. n. 259/2014 risulta aggiudicato con immissione nel possesso dell'aggiudicatario, nei cui confronti l'eventuale nullità degli atti esecutivi non avrebbe alcun effetto (art. 2929 c.c.): il non otterrebbe alcuna Parte_1 utilità diretta dalla emananda sentenza, per cui, anche a voler ammettere che all'esito dell'udienza del 29.06.2023 il giudice dell'esecuzione non avesse confermato la nomina e i poteri del professionista delegato alla vendita, l'odierno opponente risulterebbe carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (condizione dell'azione che deve persistere dall'introduzione del giudizio sino al suo epilogo).
9. Quanto alla domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria formulata dalla giova CP_3 ricordare che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. comma 1, c.p.c., richiedendo sia la domanda di parte, sia la prova del danno subito dalla medesima,
a differenza della condanna irrogata ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, che comunque postula l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n. 22405/2018).
Nel caso in scrutinio (pur non essendo stato provato alcun danno subito a causa della condotta dell'opponente), risulta configurabile la colpa grave del in considerazione della Parte_1 manifesta infondatezza dell'opposizione, dovuta al (doppio) rigetto dell'istanza di revoca del professionista delegato alla vendita durante lo svolgimento della procedura esecutiva e, quindi, dall'incontestato potere del medesimo nell'espletamento delle operazioni di vendite delegatagli dal giudice dell'esecuzione.
Pertanto, si ritiene congruo condannare l'opponente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata pari ad € 200,00.
Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., inoltre, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
4 10. Nel rapporto processuale tra , da un lato, e Parte_1 Controparte_1 [...]
e dall'altro, le spese di lite seguono la Controparte_3 CP_4 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
Nel rapporto processuale tra , da un lato, e e Parte_1 Controparte_5 [...]
dall'altro, invece, non vi sono i presupposti per regolare le spese di lite, in Controparte_6 considerazione della contumacia dei ridetti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta all'R.G. n. 261/2024, promossa da Parte_1 contro Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
e , così provvede: CP_5 Controparte_6
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 Controparte_6
2) Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
3) Condanna al pagamento della somma di € 200,00, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della Controparte_3 CP_3
;
[...]
4) Condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
5 4) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che liquida nella somma di € Controparte_3 CP_4
5.800,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore di ciascuna controparte;
5) Nulla sulle spese agli opposti rimasti contumaci.
Così deciso in Viterbo, il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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