Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
Solo ai medici abilitati e agli igienisti dentali sono riservate le operazioni di detartrasi, con la conseguenza che commette il reato di cui all'art. 348 cod. pen. l'assistente di poltrona di uno studio dentistico che esegua tali attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2007, n. 16527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16527 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 212
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 38510/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 31.01.2006 dalla Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
udito il difensore delle parti civili A.N.D.I. e IN LV, avv. La Porta Carlo F. (in sostituzione dell'avv. Samaritani), che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi ai contenuti di memoria difensiva depositata il 23.1.2007;
udito il difensore dell'imputato, avv. Bellora Corrado, riportatosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di indagini preliminari il medico dentista EN GI era tratto a giudizio (unitamente alla collega OR AU concorrente nel reato sub B) davanti al Tribunale di Aosta in composizione monocratica per rispondere dei reati di:
A) esercizio abusivo della professione di medico dentista per aver consentito l'improprio esercizio di tale professione da parte dell'odontotecnico SI AR presso il Centro Dentistico Odontoiatrico Valdostano s.r.l.;
B) esercizio abusivo della professione di igienista dentale per aver consentito l'improprio esercizio di tale attività (interventi di pulizia dentale o detartrasi) da parte di AR OR, semplice segretaria e assistente di poltrona;
C) lesioni personali in danno di LV OS, paziente del C.D.O.V. srl, derivanti da erroneo trattamento odontoiatrico (protesi dentaria).
Al termine del giudizio di primo grado, nel quale si costituivano quali parti civili la citata OS e la A.N.D.I. - Valle d'Aosta (Associazione Nazionale medici Dentisti Italiani), il Tribunale di Aosta assolveva il EN dai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica per non aver commesso il fatto e ne affermava - invece - la penale responsabilità, unitamente a quella della OR, per il reato di abusivo esercizio della professione di igienista dentale (capo B) svolto dall'assistente OR AR (a sua volta tratta a giudizio e separatamente giudicata nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p.). Per l'effetto il EN e la OR erano condannati alla pena di Euro 500,00 di multa ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore delle due costituite parti civili.
Tale decisione era gravata dall'appello dei due imputati. Con l'epigrafata sentenza in data 31.1.2006 la Corte di Appello di Torino dichiarava la prescrizione del reato per la parte temporalmente riferibile all'imputata OR e confermava la sentenza di condanna nei confronti di GI EN. 2.- Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso nell'interesse del EN il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di censura.
Con il primo motivo si ipotizza violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, nell'inosservanza del disposto dell'art. 348 c.p. e della normativa di settore, la sentenza configura come reato l'abusivo esercizio dell'attività di igienista dentale. Si osserva in proposito che deve reputarsi incongruo il riferimento operato dalla sentenza di appello (sulla scia della sentenza di primo grado) all'attività professionale di odontotecnico per dedurre che - essendo a costui inibiti interventi diretti nel cavo orale del paziente - a maggior ragione tal genere di pratiche, tra cui deve inscriversi la pulizia dentale (detartarizzazione), non è effettuabile da una semplice assistente di poltrona quale la AR.
Ad avviso del ricorrente le mansioni attribuite all'igienista dentale, prima della recente regolamentazione normativa della professione (intervenuta dopo i fatti per i quali è processo), esercitarle previo conseguimento di diploma universitario (L. 26 febbraio 1999, n. 42 e D.M. 15 marzo 1999, n. 137), possono e debbono essere assimilate a quelle di un infermiere professionale, cui non sarebbero vietati interventi del tipo della detartrasi. I giudici del merito avrebbero in altri termini, secondo il ricorrente, creato una fattispecie incriminatrice (abusivo esercizio della professione di igienista dentale) sconosciuta all'ordinamento penale vigente al momento dei fatti di causa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in merito alla effettiva consapevolezza da parte del dott. EN dell'assenza di titoli abilitativi in capo alla segretaria/assistente OR AR ai fini dell'esecuzione degli interventi di pulizia dentale nonché in merito alla sottostante attribuzione al medesimo EN di un ruolo di vigilanza e di controllo sull'attività e sulle pratiche odontoiatriche svolte presso il C.D.O.V. di Aosta, che certamente non poteva competergli. Sia perché il dott. EN non prestava il proprio servizio presso il centro con continuità quotidiana, recandovisi (al pari degli altri medici dentisti colà operanti) soltanto un paio di volte a settimana.
Sia soprattutto perché il centro disponeva di un direttore sanitario, cui è riconducibile la verifica della regolarità formale e sostanziale delle competenze degli operatori del centro dentistico sanitario.
Sarebbe incongruo, secondo il ricorrente, dedurre la consapevolezza dell'attività antigiuridica da parte del dott. EN sulla base delle sole sue dichiarazioni dibattimentali circa la supponibilità (presunzione) che le pratiche di pulizia dentaria da lui prescritte fossero eseguite dalla assistente di sala.
3.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
In vero la Corte di Appello di Torino perviene a conclusioni in ordine alla apprezzabilità o meno in sede penale dell'attività svolta dall'assistente di poltrona dentistica (AR OR immuni - nei limiti valutativi del presente giudizio di legittimità - da lacune, da contraddizioni ovvero da illogicità. L'impugnata sentenza si pone correttamente il quesito se, in difetto di espressa disciplina interdittiva, la natura abusiva di una attività professionale non espressamente individuata come tale possa divenire penalmente illecita ai sensi dell'art. 348 c.p., ove l'interpretazione delle norme vigenti induca a farla ritenere riservata soltanto a soggetti titolari di specifica abilitazione. La Corte territoriale fornisce una risposta secondo cui, pur nel silenzio normativo all'epoca dei fatti di causa, l'assistente di poltrona non poteva (e non potrebbe oggi) svolgere operazioni di detartarizzazione, attività da ritenersi riservata al medico dentista e - dunque - penalmente censurabile ex art. 348 c.p. in caso di abusivo svolgimento. Pur riconoscendo la ragionevolezza dell'eventuale assimilazione dell'operato dell'assistente di poltrona a quella di un infermiere, prospettata dalla difesa dell'imputato, la Corte osserva che il mansionario delle attività espletabili dagli infermieri professionali, quale regolato dal D.P.R. n. 225 del 1974 esclude che costoro possano effettuare interventi, cruenti o incruenti, che includano medicazioni delle cavità orali. Deve allora inferirsi, secondo la Corte sabauda, che soltanto ai medici abilitati sono riservati - secondo le rispettive specializzazioni - atti invasivi sulla persona del paziente. Dell'invasività delle operazioni di detartrasi non può dubitarsi, atteso che le stesse richiedono l'impiego di strumenti specialistici e presiedono ad un'attività di assoluta delicatezza in ragione degli esiti (infezioni, guasti) che possono derivare da una loro inesperta effettuazione.
Coerente e ineccepibile si rivela, dunque, l'assunto dell'impugnata sentenza che riconosce la penale rilevanza dell'abusivo esercizio dell'attività di igienista dentale praticata dall'assistente AR. L'igienista dentale soltanto alla luce dell'attuale disciplina legislativa (che richiede un diploma universitario o titolo professionale equipollente) può oggi eseguire, in luogo del medico dentista, interventi di detartarizzazione. 4.- Fondato deve, invece, reputarsi il secondo motivo di ricorso. La sentenza della Corte di Appello ricompone la penale responsabilità del EN con specifico riguardo all'elemento soggettivo del reato ascrittogli, limitandosi ad evidenziare - in ciò riprendendo la motivazione del giudice di primo grado - che l'imputato non poteva non avere "consapevolezza del fatto che ad effettuare le detartarizzazioni fosse personale non abilitato". Dalle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato (che ha asserito di poter presumere che le operazioni di pulizia dentale da lui prescritte ai pazienti non fossero eseguite dagli altri medici dentisti frequentanti lo studio odontoiatrico aostano ma dall'assistente di sala OR AR) la Corte evince una sostanziale ammissione di responsabilità del EN ("...il prevenuto era in grado di presumere, vale a dire di rendersi conto e sapere, che le stesse non erano poste in essere neppure dagli altri medici... "). Null'altro si aggiunge in sentenza sull'effettiva consapevolezza da parte del dott. EN della carenza di titoli abilitativi della AR ai fini dell'espletamento delle prescritte detartrasi. Nè soprattutto si chiarisce l'effettiva relazione causale sussistente tra la condotta (omissiva o commissiva) del dott. EN e il prodursi dell'evento lesivo costituito dall'abusivo esercizio dell'attività di igienista dentale riferibile alla AR. Ciò nonostante l'imputato, con i motivi di appello, abbia specificamente sottolineato come non potesse competere a lui il controllo dei titoli abilitativi dei professionisti operanti presso il centro dentistico aostano, ma al direttore sanitario dello stesso, profilo professionale presente (come imposto dalla legge) presso il C.D.O.V. srl di Aosta ed effettivamente ricoperto dal dott. Alberto Carrai.
Su questo specifico profilo la sentenza della Corte torinese omette qualsiasi commento o considerazione.
Le illustrate sbrigative conclusioni raggiunte dall'impugnata sentenza in ordine al (concorrente) contegno penalmente rilevante ascritto all'imputato non possono condividersi.
Dalle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, che si integrano e coniugano ai fini del vaglio di legittimità rimesso a questa Corte, non possono non rimarcarsi due congiunte evenienze. Da un lato emerge che il dott. EN frequentava per l'esercizio della sua professione dentistica il centro aostano per non più di "una o due volte la settimana" (sentenza di primo grado). Situazione che già rende arduo ricondurre in tutto o in parte allo stesso EN la responsabilità indiretta per le attività sanitarie odontoiatriche eseguite presso il centro in tutti gli altri restanti giorni della settimana, ivi comprese quelle svolte da personale non medico (odontotecnici, assistenti di poltrona). Da un altro lato e congiuntamente la presenza di un direttore sanitario del centro implica, come assume il ricorrente, che su questi incombesse per legge l'onere specifico di assicurare l'espletamento di attività sanitarie o assimilabili presso il centro dentistico da parte di persone munite dei corrispondenti titoli abilitativi. Ciò che indubbiamente non può non valere anche per la verifica dell'idoneità professionale dell'assistente AR OR, ancorché costei fosse altresì la "titolare dell'esercizio" (cioè del CDOV srl), come si puntualizza nell'impugnata sentenza di appello. Ne consegue che non soltanto rimane priva di adeguata e persuasiva motivazione l'attribuzione soggettiva al EN del concorso in un reato quale l'art. 348 c.p. punibile a titolo di dolo, ma altresì - e prima ancora - rimane indimostrata l'effettiva riconducibilità di una attività di controllo e verifica del legittimo operato (quanto a possesso dei titoli abilitativi) di altri medici o collaboratori sanitari da parte di un medico frequentante lo studio professionale senza alcuna continuità temporale. Le considerazioni svolte inducono all'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per non avere l'imputato commesso il fatto- reato ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dal EN per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007