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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/130
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Collegio nella persona dei sig..ri
Severino Antonucci;
Presidente; relatore.
Ivano Caputo;
Giudice;
Angela Vitarelli;
Giudice; nel procedimento di reclamo tra
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
reclamante e
, (P. IVA ),con il Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PESCOLLA GIANLUCA e dell'avv. , MITRA ROSA Controparte_2
reclamat_
all'esito del deposito di note di trattazione ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo dell avverso l'ordinanza cautelare Parte_1 pronunciata dal limento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da in data 16-7-2024, il quale aveva chiesto nelle more del Controparte_2 giudizio di merito volto all'accertamento del diritto del ricorrente al trasferimento in mobilità volontaria di cui all'avviso emesso in esecuzione della delibera 386 dell'8-5-2023 presso la
..ordinare alla stessa, ritenuta Controparte_3 la illegittimità e l'inefficacia della nota pervenuta via posta elettronica certificata in data 4-6- 2024 avente ad oggetto riscontro determinazione 658 del 31-5-2024……di disporre il trasferimento nel proprio organico e nella propria sede del ricorrente con inquadramento professionale e funzionale come da avviso di procedura (collaboratore sanitario professionale infermiere)…e di….perfezionare la procedura atraverso l'assunzione alle proprie dipendenze per mobilità del dott. con le suddette mansioni e inquadramento, astenendosi dal Controparte_2 procedere con lo scorrimento della graduatoria di mobilità e/o comunque emettere ogni provvedimento d'urgenza cjhe appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo…..
A seguito della celebrazione della udienza di comparizione delle parti, il G.L. – trattandosi di vicenda che si inserisce in una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, D.L.vo 165/2001,
1 disponeva l'integrazione del contraddittorio all Controparte_4
presso la quale il ricorrente prestava servizio ed alla quaale la dell'
[...] [...]
aveva chiesto il rilascio del nulla osta alla mobilit Parte_1 mina 658 del 31-5-2024 e di seguioto revocato con determina 826 del 15-7-2024).
A scioglimento della riserva assunta il Giudice con ordinanza cron. 53700/2024 del 26.12.2024 accoglieva il ricorso nei termini che seguono
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di all'assunzione per Controparte_2 mobilità alle dipendenze dell , Parte_1 con decorrenza dal 16.7.2024, inquadramento e mansioni come da Avviso di procedura, la quale è tenuta a disporne il trasferimento nel proprio organico e nella propria sede e alla relativa assunzione;
- condanna l , in persona del Parte_1 legale rappr e ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.608,00 oltre IVA, CAP, spese generali ex art. 14 T.F. ed € 259,00 per spese di contributo unificato;
- compensa integralmente le spese nei confronti del , Controparte_1
L'atto di reclamo al vaglio invoca:
- carenza del periculum in mora in termini concreti ed attuali;
- valorizzazione del notorio svolgimento di turni notturni e della distanza tra il luogo di residenza e la sede di servizio di . , invero mai allegati e tanto meno provati dal CP_1 ricorrente;
- insussistenza del diritto, avendo il OL di revocato il nulla osta alla CP_1 mobilità con la determina 826 del 15-7-2024;
- erronea valutazione delle risultanze processuali, avendo il G.L. valorizzato, come atto di assenso, la determina 658 del 31-5-2024; l'atto in questione, tuttavia, non poteva considerarsi tale, avendo gli di comunicato la data del 16-7- Controparte_4 CP_1
2024, evidentemente diversa a (1°- Parte_1
6-2024) ed avendolo subordinato alla previa fr ed all'adempimento di ogni obbligo maturato in capo al dipendente, con conseguente valore sostanziale di dissenso, dovendo invece il nulla osta dare atto della assenza di qualsivoglia circostanza impeditiva alla cessione del rapporto;
in ogni caso in data 15-
7-2024 gli di avevano disposto la revoca del nulla osta, fatto Controparte_4 CP_1 erroneame va ritenuto perfezionarsi delle volontà necessarie alla cessione del contratto;
su tale ultimo punto l'ordinanza reclamata, contraddittoriamente, aveva contestualmente ritenuto che il completamento della cessione era ancora subordinato alla ultimazione della procedura di mobilità nel rispetto del bando e ad opera della PA di destinazione….e quindi sostanzialmente riconoscendo che la procedura di mobilità non si era ancora completata;
ulteriormente osservando che anche diversamente opinando la revoca dell'atto amministrativo aveva certamente prodotto i propri effetti sulla precedente determina.
- erroneamente ritenuta la irrilevanza della diversa data del 16-7-2024 imposta dalla Amministrazione cedente (avendo la reclamante richiesto che la mobilità avesse luogo il 1°-6-2024 e delle ulteriori condizioni pure imposte dall'
[...]
(godimento integrale del Controparte_4
2 degli obblighi maturati in capo al dipendente); sotto il profilo della data quella indicata dalla amministrazione odierna reclamante era funzionale ad assicurare la continuità del pubblico servizio senza soluzioni di continuità; sotto il secondo profilo l'avere subordinato a condizioni l'efficacia dell'atto era nella sostanza un diniego del dovuto nulla osta.
Con l'atto di reclamo è stato pertanto chiesto- in riforma dell'ordinanza cautelare- il rigetto della domanda .
Il Presidente della Sezione Lavoro- con decreto 9-1-2025- ha disposto procedersi nelle forme della trattazione cautelare.
Entrambe le parti reclamate hanno depositato atto di costituzione nel grado cautelare e note di trattazione.
Il di , nella memoria di costituzione del 6-3-2025, ha chiesto conferma CP_1 CP_1 della ordinanza reclamata, insistendo sulla propria estraneità alla vicenda, esponendo che, dopo avere prestato il propri assenso alla mobilitò , aveva di seguito preso atto del mancato perfezionamento della mobilità presso l' con provvedimento n. Parte_1
826 del 15.07.2024 aveva revoca er non pregiudicare immediatamente la posizione del sig. e pertanto consentirgli la continuazione del CP_2 rapporto di lavoro. Con ulteriore not el 22.11.24 l'Ente aveva chiarito, altresì, che nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito con determinazione n. 658/2024, in merito all'assenso alla mobilità e che si ribadisce, la revoca è avvenuta al solo fine di tutelare la posizione lavorativa del sig. . Pertanto allo stato persistono i presupposti alla CP_2 concessione del nulla osta ne della , atteso peraltro il Controparte_5 consenso prestato al trasferimento formulato dal Direttore della Struttura di appartenenza del sig. . In ogni caso la imposizione di una diversa era stata legittima, ai sensi Controparte_2 dell . 165/2001, che fa salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione (…..Nel caso oggetto del presente giudizio, risulta documentalmente dimostrato che con Determinazione n. 658 del 31.5.2024 il ha espresso l'assenso al trasferimento verso l Controparte_1 Controparte_5
d nte, proponendo la data del 16.7.2024 quale de
[...] mobilità “semprechè, entro tale data l'interessato abbia completato la fruizione delle eventuali ferie non godute, nonché l'assolvimento di qualsivoglia diritto od obbligo precedente maturato alle dipendenze di questo ”. Non c'è dubbio che, in astratto, anche la facoltà di differire CP_1 il proprio assenso sia esp lla discrezionalità del potere autorizzatorio. Nello specifico, ritiene il Tribunale che detto differimento non risulti arbitrario o incongruo e, di conseguenza, nessuna violazione dei precetti di correttezza e buona fede può dirsi integrata, tanto più ove si consideri che nell'Avviso di mobilità era espressamente esclusa la possibilità di passaggio o computo di ferie tra un'Amministrazione…..così l'ordinanza qui al vaglio.
A quelle conclusioni si è di seguito il di riportato nelle note di trattazione. CP_1 CP_1
Nella memoria di costituzione dichiarava che Il comportamento palesemente Controparte_2 preconcetto ed ostruzionistico mante tuttavia, ha fortemente scoraggiato il
[...]
, che ad oggi ha perso ogni interesse ad entrare in servizio presso l'Azienda Sanita CP_2 rice del bando, in un ambiente lavorativo ostile, e a proseguire nella propria azione giudiziaria, precisando- ai fini della non necessità dell'accettazione- di volere rinunciare all'azione ed invocando la compensazione delle spese di lite.
3 La parte reclamante, nelle note di trattazione, contestava gli avversi assunti;
quanto alla rinuncia del dichiarava di accettarla insistendo per la condanna alla spese delle CP_2 altre due par
Osserva
In allegato alla memoria di costituzione in giudizio del 13-3-2025 risulta prodotta la procura speciale a favore degli Avvocati Mitra e Pescolla, necessaria per la manifestata rinuncia agli atti, la quale ha natura di atto di disposizione del diritto in contesa.
Sia la rinuncia agli atti del giudizio che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ne ha bisogno, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte.
La rinuncia all'azione comporta una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda.
La rinuncia all'azione determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12953).
Sicchè sul merito della vicenda non vi sono ulteriori considerazioni da spendere.
Le spese di lite del doppio grado vanno pertanto poste a carico del ed a favore di CP_2
l ; po via disporsene Parte_1
l primo grado cautelare.
Possono invece compensarsi quelle relative alla posizione del OL di , avverso il CP_1 quale non risultavano proposte domande che è entrato nel processo per una ritenuta necessità di integrare il contraddittorio.
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , soccombente virtuale, al pagamento, in favore dell' Controparte_2 [...]
del 50% delle spese d Parte_1 ida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
- compensa le spese relative alla posizione del , Controparte_6 [...]
Controparte_1
Si comunichi.
Foggia, data del deposito. Il Presidente est. Severino Antonucci
4
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Collegio nella persona dei sig..ri
Severino Antonucci;
Presidente; relatore.
Ivano Caputo;
Giudice;
Angela Vitarelli;
Giudice; nel procedimento di reclamo tra
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
reclamante e
, (P. IVA ),con il Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PESCOLLA GIANLUCA e dell'avv. , MITRA ROSA Controparte_2
reclamat_
all'esito del deposito di note di trattazione ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo dell avverso l'ordinanza cautelare Parte_1 pronunciata dal limento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da in data 16-7-2024, il quale aveva chiesto nelle more del Controparte_2 giudizio di merito volto all'accertamento del diritto del ricorrente al trasferimento in mobilità volontaria di cui all'avviso emesso in esecuzione della delibera 386 dell'8-5-2023 presso la
..ordinare alla stessa, ritenuta Controparte_3 la illegittimità e l'inefficacia della nota pervenuta via posta elettronica certificata in data 4-6- 2024 avente ad oggetto riscontro determinazione 658 del 31-5-2024……di disporre il trasferimento nel proprio organico e nella propria sede del ricorrente con inquadramento professionale e funzionale come da avviso di procedura (collaboratore sanitario professionale infermiere)…e di….perfezionare la procedura atraverso l'assunzione alle proprie dipendenze per mobilità del dott. con le suddette mansioni e inquadramento, astenendosi dal Controparte_2 procedere con lo scorrimento della graduatoria di mobilità e/o comunque emettere ogni provvedimento d'urgenza cjhe appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo…..
A seguito della celebrazione della udienza di comparizione delle parti, il G.L. – trattandosi di vicenda che si inserisce in una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, D.L.vo 165/2001,
1 disponeva l'integrazione del contraddittorio all Controparte_4
presso la quale il ricorrente prestava servizio ed alla quaale la dell'
[...] [...]
aveva chiesto il rilascio del nulla osta alla mobilit Parte_1 mina 658 del 31-5-2024 e di seguioto revocato con determina 826 del 15-7-2024).
A scioglimento della riserva assunta il Giudice con ordinanza cron. 53700/2024 del 26.12.2024 accoglieva il ricorso nei termini che seguono
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di all'assunzione per Controparte_2 mobilità alle dipendenze dell , Parte_1 con decorrenza dal 16.7.2024, inquadramento e mansioni come da Avviso di procedura, la quale è tenuta a disporne il trasferimento nel proprio organico e nella propria sede e alla relativa assunzione;
- condanna l , in persona del Parte_1 legale rappr e ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.608,00 oltre IVA, CAP, spese generali ex art. 14 T.F. ed € 259,00 per spese di contributo unificato;
- compensa integralmente le spese nei confronti del , Controparte_1
L'atto di reclamo al vaglio invoca:
- carenza del periculum in mora in termini concreti ed attuali;
- valorizzazione del notorio svolgimento di turni notturni e della distanza tra il luogo di residenza e la sede di servizio di . , invero mai allegati e tanto meno provati dal CP_1 ricorrente;
- insussistenza del diritto, avendo il OL di revocato il nulla osta alla CP_1 mobilità con la determina 826 del 15-7-2024;
- erronea valutazione delle risultanze processuali, avendo il G.L. valorizzato, come atto di assenso, la determina 658 del 31-5-2024; l'atto in questione, tuttavia, non poteva considerarsi tale, avendo gli di comunicato la data del 16-7- Controparte_4 CP_1
2024, evidentemente diversa a (1°- Parte_1
6-2024) ed avendolo subordinato alla previa fr ed all'adempimento di ogni obbligo maturato in capo al dipendente, con conseguente valore sostanziale di dissenso, dovendo invece il nulla osta dare atto della assenza di qualsivoglia circostanza impeditiva alla cessione del rapporto;
in ogni caso in data 15-
7-2024 gli di avevano disposto la revoca del nulla osta, fatto Controparte_4 CP_1 erroneame va ritenuto perfezionarsi delle volontà necessarie alla cessione del contratto;
su tale ultimo punto l'ordinanza reclamata, contraddittoriamente, aveva contestualmente ritenuto che il completamento della cessione era ancora subordinato alla ultimazione della procedura di mobilità nel rispetto del bando e ad opera della PA di destinazione….e quindi sostanzialmente riconoscendo che la procedura di mobilità non si era ancora completata;
ulteriormente osservando che anche diversamente opinando la revoca dell'atto amministrativo aveva certamente prodotto i propri effetti sulla precedente determina.
- erroneamente ritenuta la irrilevanza della diversa data del 16-7-2024 imposta dalla Amministrazione cedente (avendo la reclamante richiesto che la mobilità avesse luogo il 1°-6-2024 e delle ulteriori condizioni pure imposte dall'
[...]
(godimento integrale del Controparte_4
2 degli obblighi maturati in capo al dipendente); sotto il profilo della data quella indicata dalla amministrazione odierna reclamante era funzionale ad assicurare la continuità del pubblico servizio senza soluzioni di continuità; sotto il secondo profilo l'avere subordinato a condizioni l'efficacia dell'atto era nella sostanza un diniego del dovuto nulla osta.
Con l'atto di reclamo è stato pertanto chiesto- in riforma dell'ordinanza cautelare- il rigetto della domanda .
Il Presidente della Sezione Lavoro- con decreto 9-1-2025- ha disposto procedersi nelle forme della trattazione cautelare.
Entrambe le parti reclamate hanno depositato atto di costituzione nel grado cautelare e note di trattazione.
Il di , nella memoria di costituzione del 6-3-2025, ha chiesto conferma CP_1 CP_1 della ordinanza reclamata, insistendo sulla propria estraneità alla vicenda, esponendo che, dopo avere prestato il propri assenso alla mobilitò , aveva di seguito preso atto del mancato perfezionamento della mobilità presso l' con provvedimento n. Parte_1
826 del 15.07.2024 aveva revoca er non pregiudicare immediatamente la posizione del sig. e pertanto consentirgli la continuazione del CP_2 rapporto di lavoro. Con ulteriore not el 22.11.24 l'Ente aveva chiarito, altresì, che nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito con determinazione n. 658/2024, in merito all'assenso alla mobilità e che si ribadisce, la revoca è avvenuta al solo fine di tutelare la posizione lavorativa del sig. . Pertanto allo stato persistono i presupposti alla CP_2 concessione del nulla osta ne della , atteso peraltro il Controparte_5 consenso prestato al trasferimento formulato dal Direttore della Struttura di appartenenza del sig. . In ogni caso la imposizione di una diversa era stata legittima, ai sensi Controparte_2 dell . 165/2001, che fa salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione (…..Nel caso oggetto del presente giudizio, risulta documentalmente dimostrato che con Determinazione n. 658 del 31.5.2024 il ha espresso l'assenso al trasferimento verso l Controparte_1 Controparte_5
d nte, proponendo la data del 16.7.2024 quale de
[...] mobilità “semprechè, entro tale data l'interessato abbia completato la fruizione delle eventuali ferie non godute, nonché l'assolvimento di qualsivoglia diritto od obbligo precedente maturato alle dipendenze di questo ”. Non c'è dubbio che, in astratto, anche la facoltà di differire CP_1 il proprio assenso sia esp lla discrezionalità del potere autorizzatorio. Nello specifico, ritiene il Tribunale che detto differimento non risulti arbitrario o incongruo e, di conseguenza, nessuna violazione dei precetti di correttezza e buona fede può dirsi integrata, tanto più ove si consideri che nell'Avviso di mobilità era espressamente esclusa la possibilità di passaggio o computo di ferie tra un'Amministrazione…..così l'ordinanza qui al vaglio.
A quelle conclusioni si è di seguito il di riportato nelle note di trattazione. CP_1 CP_1
Nella memoria di costituzione dichiarava che Il comportamento palesemente Controparte_2 preconcetto ed ostruzionistico mante tuttavia, ha fortemente scoraggiato il
[...]
, che ad oggi ha perso ogni interesse ad entrare in servizio presso l'Azienda Sanita CP_2 rice del bando, in un ambiente lavorativo ostile, e a proseguire nella propria azione giudiziaria, precisando- ai fini della non necessità dell'accettazione- di volere rinunciare all'azione ed invocando la compensazione delle spese di lite.
3 La parte reclamante, nelle note di trattazione, contestava gli avversi assunti;
quanto alla rinuncia del dichiarava di accettarla insistendo per la condanna alla spese delle CP_2 altre due par
Osserva
In allegato alla memoria di costituzione in giudizio del 13-3-2025 risulta prodotta la procura speciale a favore degli Avvocati Mitra e Pescolla, necessaria per la manifestata rinuncia agli atti, la quale ha natura di atto di disposizione del diritto in contesa.
Sia la rinuncia agli atti del giudizio che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ne ha bisogno, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte.
La rinuncia all'azione comporta una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda.
La rinuncia all'azione determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12953).
Sicchè sul merito della vicenda non vi sono ulteriori considerazioni da spendere.
Le spese di lite del doppio grado vanno pertanto poste a carico del ed a favore di CP_2
l ; po via disporsene Parte_1
l primo grado cautelare.
Possono invece compensarsi quelle relative alla posizione del OL di , avverso il CP_1 quale non risultavano proposte domande che è entrato nel processo per una ritenuta necessità di integrare il contraddittorio.
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , soccombente virtuale, al pagamento, in favore dell' Controparte_2 [...]
del 50% delle spese d Parte_1 ida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
- compensa le spese relative alla posizione del , Controparte_6 [...]
Controparte_1
Si comunichi.
Foggia, data del deposito. Il Presidente est. Severino Antonucci
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