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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
con sede legale: Napoli, via Generale Giordano Orsini, n. 42 CAP 80132
[...]
- P.IVA e nr. Iscrizione al registro imprese - N. REA NA – 846497 – amministratore P.IVA_1 unico e rappresentante dell'impresa: (Cfr. visura camerale estratta il Controparte_2
21.2.2024);
*********
-Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società (amministratore unico, sig. ) dal ricorrente Controparte_3 Controparte_2
Organizzazione_1
-esaminati gli atti ed i documenti;
-verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale in data 20.2.2024, secondo il modello legale previsto dall'art. 40 CCII;
-rilevato che la resistente non si è costituita;
-ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede nel comune di Napoli
e perciò nel circondario del presente ufficio giudiziario;
-rilevato che, come emerge dalla visura camerale in atti, l'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio risale al 2010, sebbene la società resistente sì inattiva, ma non cancellata, come da visura in atti estratta il 21.2.2024;
-considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI,
come emerge dalla assorbente circostanza per cui il debito verso la ricorrente creditrice è pari ad oltre 2.350.000 euro, esibendo in tal modo debiti complessivi superiore alla soglia di euro 500.000, secondo il disposto ex art. 121 e 2, lett. d), CCII;
-rilevato che la ricorrente ha azionato un credito superiore ad euro 2.350.000 (inclusivo di interessi e spese di giudizio), come portato nella sentenza n. 832/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Catania (Cfr. allegato n. 7 al ricorso) e precisamente nel rigettare l'appello confermava la sentenza n. 2798/2009 di primo grado emessa dal Tribunale di Catania che disponeva la restituzione dell'importo di oltre euro
1.796.000 (Cfr. allegato n. 4 al ricorso) cui si aggiungevano gli interessi e le spese di giudizio relative anche al primo procedimento in appello, al giudizio di Cassazione e al giudizio di rinvio;
-rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (soglia di euro
30.000 dei debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell'istruttoria);
-ritenuto infine che sussista lo stato di insolvenza della società debitrice, quale situazione di incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dal credito portato nella sentenza del 2009 in atti, rimasto insoddisfatto, ammontante ad una ingente somma superiore a
2.360.000; dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a partire dal 2010; nonché dalla circostanza che la società risulta inattiva (come da visura del 21.2.2024 in atti), con la conseguenza che neppure sussistono margini per un recupero di solvibilità per effetto della prosecuzione dell'attività caratteristica;
-ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
-tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
-visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
con sede legale: Napoli, via Generale Giordano Orsini, n. 42 CAP 80132 - P.IVA e nr.
[...]
Iscrizione al registro imprese - N. REA NA – 846497 – amministratore unico e P.IVA_1 rappresentante dell'impresa: (Cfr. visura camerale estratta il Controparte_2
21.2.2024);
Nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Loredana Ferrara;
Nomina
Curatore l'avv. Rossella Rusciano, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Fissa il giorno 20 giugno 2024 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2024
Il Giudice rel/est Il Presidente dott. Virgilio Dante Bernardi dott. Gianpiero Scoppa