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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.4882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente
dott. Vera Marletta Giudice Relatore
dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4882/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO, 294 Parte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO ANTONINO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIA QUERINI, 17 30172 Controparte_1 C.F._1
VENEZIA MESTRE;
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIOPPA FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 24 settembre 2025,
sulle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questo Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 725/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 18.03.2024 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento - in favore dell'odierna opposta - della somma di €
136.308,54 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Eccepiva parte opponente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, in virtù del presunto accordo secondo cui l'opposta si sarebbe impegnato a non richiedere il pagamento del proprio credito fino all'estinzione dei mutui e dei debiti tributari della società.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto e/o revocare la concessa provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in narrativa, stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge ed il grave pregiudizio per l'opponente consistente nel dover pagare una somma cui non risulta essere al momento debitrice;
Ancora, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di ingiunzione e, dunque, revocare il D.I. opposto stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla legge e/o ordinare a parte opposta di presentare domanda di mediazione;
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi esposti in narrativa, delle pretese della signora ed accogliere l'opposizione proposta e, Controparte_1
pagina 2 di 10 per l'effetto, annullare e revocare con qualsivoglia formula il Decreto Ingiuntivo n.725/2024 del
18.03.2024 emesso dal Tribunale Civile di Catania nei confronti della Parte_1 odierna opponente, per essere lo stesso stato emesso in assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso, dire e ritenere che nulla è dovuto dall'odierna opponente nei confronti dell' opposto o rideterminare
l'importo nella minor somma che dovesse apparire dovuta;
Sempre nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente all'opposta signora per le Parte_1 Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Condannare la signora alla Controparte_1 rifusione di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente: in virtù della connessione del presente procedimento con quello di cui al n. r.g. 4880/2024 pendente avanti al medesimo Tribunale, G.I. dott.ssa Marletta, si richiede che il Giudice, previa adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 273-274 c.p.c, voglia stabilire la chiamata dei procedimenti alla medesime udienza per eventualmente disporne la riunione, in assenza dei gravi motivi previsti dall'art.
649 c.p.c., rigettarsi la richiesta avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga che la presente causa rientri tra quelle per cui
l'esperimento della procedura di mediazione costituisca condizione di procedibilità, ai sensi dell'art.
5-bis, d.lgs. 28/2010, previa adozione dei provvedimenti in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissarsi udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 – d-lgs-
28/2010, ai fini dell'esperimento del tentativo di mediazione qualora obbligatoriamente prevista;
In via principale: respingersi ogni conclusione, istanza, eccezione di parte opponente, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. condannare di conseguenza a corrispondere alla Parte_1 sig.ra la somma di € 136.308,54, oltre interessi ex art. 1282 c. 4 c.c. dalla Controparte_1 domanda al saldo. Con riserva di ulteriori domande, richieste ed istanze, anche istruttorie, nei termini di legge. Con vittoria di spese e rifusione compensi della fase monitoria e della fase di opposizione di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 18.9.2024 il G.I. differiva la prima udienza di comparizione al giorno 4.12.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 10 Depositate le relative memorie, questo G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 24.9.2025, con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 24.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue. era creditrice della società Camouflage s.r.l. per un ammontare di € 136.308,54 in Controparte_1 virtù di versamenti effettuati come socio sotto forma di finanziamento.
In data 18.07.2018 Camouflage s.r.l. cedeva e trasferiva il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività immobiliare alla società (con atto a repertorio n. 38929 del notaio Parte_1 [...]
di Acireale). Per_1
La società acquirente - ai sensi dell'art. 2560 c.c. - si trovava quindi a rispondere del debito dell'alienante nei confronti di Controparte_1
Quest'ultima, con pec del 16.10.2023, intimava a il pagamento della somma Parte_1 dovutale.
La citata società – mediante pec del proprio l.r. dott. - riconosceva come dovuto ed esigibile il Pt_2 debito (anche nell'ammontare richiesto) nei confronti della chiedendo tuttavia Controparte_1 una dilazione del pagamento, da effettuarsi a seguito di vendita di beni aziendali.
Non riuscendo, tuttavia, a recuperare quanto spettantegli, la si determinava ad adire l'Autorità CP_1
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 2019/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Preliminarmente, a fronte della richiesta di riunione di procedimenti connessi avanzata da parte opposta, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 4880/2024 R.G. (già assegnato a questo Giudice), atteso che i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione sono differenti - risultando emessi per somme diverse - e che le parti ingiungenti non sono le stesse (sebbene le vicende in esame possano essere inquadrate all'interno del medesimo rapporto societario).
Fatte queste premesse, si rende necessaria la disamina dei motivi di opposizione dedotti da
[...]
Parte_1
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte opponente adduce due motivi a sostegno della propria pretesa: con il primo, rileva il mancato esperimento del procedimento di mediazione pagina 4 di 10 obbligatoria, previsto quale condizione di procedibilità, eccependo la conseguente improcedibilità della domanda.
Con il secondo, contesta l'esigibilità, l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dalla controparte, sostenendo che: “la pec inviata dal dott. rappresentante della Pt_2 [...]
non è un'ammissione del debito, ma una semplice comunicazione con la quale si Parte_1 evidenziano a parte opposta le problematiche della società a restituire le somme”.
L'azione esperita in via monitoria dalla , inoltre – a parere dell'opponente - violerebbe il cd. CP_1 pactum de non petendo, ovvero una scrittura che in data 31.07.2018 l'opposta avrebbe unilateralmente sottoscritto, impegnandosi a non richiedere il pagamento del proprio credito fino a che la Parte_1 non avesse estinto “i mutui e qualsiasi debito tributario”. Parte_1 CP_2
Sotto il primo profilo, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010, in quanto i giudizi aventi ad oggetto la richiesta di somme di denaro a titolo di “finanziamento soci” non sono inquadrabili tra le materie enumerate nel citato decreto, il cui preventivo esperimento della mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sotto il secondo profilo, come detto, parte attrice contesta l'esigibilità, l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dall'opposta.
Quest'ultima, a supporto delle proprie pretese creditorie – e, in particolare, a dimostrazione della funzione di finanziamento delle somme erogate e del conseguente obbligo restitutorio – versa in atti la ricognizione del debito rilasciata in data 24.10.2023 a mezzo pec dal dott. (legale Persona_2 rappresentante di a seguito di formale richiesta di pagamento (cfr. doc. 7 Parte_1 della produzione documentale di parte opposta).
A tal riguardo, parte attrice insiste nell'affermare che: “Nessuna ammissione/ricognizione di debito è stata fatta dal dott. rappresentante della con la pec del Pt_2 Parte_1
24.10.2023” ma tale assunto è agevolmente smentito dal contenuto della documentazione de qua, che di seguito si riporta: “in riferimento alla richiesta in nome e per conto dei suoi assistiti, sono spiacente di informarLa che l'attuale situazione della società mi impedisce una pronta restituzione di quanto dovuto. La informo però che sono stati messi in vendita dei cespiti della società e non appena conclusa una qualsiasi trattativa sarà mia cura contattarla per proporre un piano di rientro, che possa comunque essere vantaggioso per entrambe le parti. Non esiti a contattarmi per qualsiasi chiarimento”.
pagina 5 di 10 A parere del Collegio tale missiva - operando un preciso riferimento alla richiesta di pagamento avanzata dalla in data 16.10.2023 (cfr. doc. 6 della produzione documentale di parte opposta) - CP_1 presenta, infatti, l'intrinseca valenza ricognitiva di un debito (non solo dell'an ma anche del quantum dello stesso).
Invero la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purchè inequivoco, dovendo cioè trattarsi di un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore. Dunque, la volontà negoziale può ritenersi tacitamente manifestata quando il comportamento che esprime sia inequivoco ed incompatibile con una diversa volontà negoziale (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14993 del
21 luglio 2016).
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9097 del 12 aprile 2018 ha precisato che: “il riconoscimento di un debito non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo”.
Come già affermato dalla Corte, con sentenza n. 15353 del 30 ottobre 2002, infatti: “ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”.
Ciò che conta, pertanto, è che dalle circostanze fattuali emerga un dato inequivoco: che una parte si sia riconosciuta, prima del giudizio, in qualsiasi forma, purché in modo inconfutabile, in debito rispetto all'altra.
Ciò è quanto indubbiamente avvenuto nel caso di specie, in cui l'atteggiamento tenuto in concreto dall'attrice, è senz'altro in antitesi con le eccezioni dalla stessa sollevate nell'ambito del giudizio de quo.
Emergono, infatti, per tabulas, le ammissioni del legale rappresentante di in Parte_1 ordine: alla precedente intimazione di pagamento del 16.10.2023 della somma di € 136.308,54; al fatto che la somma richiesta sia dovuta e andrebbe restituita prontamente (“una pronta restituzione di quanto dovuto”); all'impegno che la società ha avviato al fine di smobilizzare propri cespiti onde pagare il dovuto;
alla promessa che l'esposizione debitoria sarebbe rientrata non appena conclusa una qualsiasi trattativa.
Conseguentemente, deve ritenersi superata la contestazione sollevata dalla difesa della società opponente circa l'inesistenza di una ricognizione del debito/promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e,
pagina 6 di 10 quindi, sull'asserita inesigibilità del credito ingiunto, atteso che, dalla corrispondenza prodotta da parte opposta nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisa alcuna contestazione relativa alla richiesta di pagamento, né in relazione all'an, né al quantum, né ad eventuali limitazioni o condizioni cui la stessa è sottoposta, essendo onere della parte cui è richiesto il pagamento di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla detta ricognizione/promessa di pagamento.
Prova che, nel caso di specie, la società non è riuscita a fornire. Parte_1
Sostiene, inoltre, parte opponente che la avrebbe violato il pactum de non petendo intercorso CP_1 tra le parti in data 31.07.2018 con il quale la stessa si sarebbe impegnata a: “non richiedere il pagamento del proprio credito fino a quando la non abbia estinto i mutui Parte_1
e qualsiasi debito tributario” (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte opponente). CP_2
A sostegno della – presunta - mancata esigibilità del credito, la società allega Parte_1 documentazione (cfr. doc. 3 della produzione di parte opponente) che dovrebbe dimostrare che tali mutui non sarebbero stati estinti.
Va, innanzitutto, considerato il fatto che la ricognizione del debito di segue Parte_1 la dichiarazione che la avrebbe sottoscritto di ben cinque anni: persiste, quindi, la presunzione CP_1 che il debito fosse esigibile alla data della ricognizione stessa, non essendo stata fornita alcuna prova di fatti estintivi dello stesso, in seguito ad essa.
Quanto al contenuto della scrittura del 31.07.2018 va rilevato che in essa non si rinviene alcun riferimento specifico e circostanziato ad eventuali mutui contratti della società (si parla solo e genericamente di “mutui ) né ai presunti debiti fiscali della stessa e viene altresì indicata una CP_2 cifra (€ 183.858) diversa da quella oggetto del presente giudizio.
Non è, peraltro, possibile ricollegare l'ulteriore documentazione versata in atti (cfr. doc. 3 della produzione documentale di parte opponente) al predetto pactum de non petendo.
Trattasi infatti di: una lettera sollecito di pagamento di datata 10.05.2018, relativa a due (non CP_2 meglio specificati) finanziamenti e due tabelle di “dettaglio finanziamento” di Prelios dell'ottobre 2022 relative ad ulteriori due finanziamenti contratti dalla società.
Ebbene, nessuna delle citate operazioni trova riscontro nel patto del 31.07.2018.
È dunque evidente la completa estraneità – e, pertanto, inidoneità probatoria - della documentazione che parte opponente allega al doc. 3, rispetto alla dichiarazione sottoscritta dalla di cui al doc. CP_1
n. 2.
pagina 7 di 10 Ad integrazione della – esigua e piuttosto generica - documentazione già versata in atti, la difesa attorea produce in via istruttoria ulteriori documenti – a suo dire - attestanti la presenza dei mutui ancora in essere e dei debiti tributari alla luce dei quali verrebbero meno i requisiti previsti dalla legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo.
Si tratta, innanzitutto, di una lettera di sollecito ricevuta dalla Camouflage s.r.l. da parte dei legali di con cui la società viene sollecitata al pagamento di alcune rate scadute Controparte_3 tra il febbraio 2022 e l'aprile 2023 per un non meglio precisato “finanziamento”.
Sul punto, giova rilevare che la lettera, datata 20.06.2023 – e, quindi, successiva sia alla cessione di credito sia alla sottoscrizione del cd. pactum de non petendo - è indirizzata a Camouflage s.r.l. e non a si tratterebbe, pertanto (laddove accertati) di debiti non pertinenti alla Parte_1 cessione del ramo d'azienda, estranei al rapporto intercorso tra la e la CP_1 Parte_1
La circostanza per cui dei debiti non siano stati pagati da un soggetto terzo alla presente causa, non è un problema che riguarda le due odierne parti;
il documento allegato, quindi, non essendo pertinente con i fatti di causa, non riveste alcuna rilevanza probatoria.
L'ulteriore allegato consiste nella copia degli estratti ruolo – asseritamente - attestanti i debiti tributari della società Parte_1
Trattasi di una stampa ottenuta dal sito web di Agenzia delle Entrate Riscossione, che dovrebbe dimostrare delle pendenze tributarie.
Ora, delle quattro cartelle visualizzabili, tre concernono debiti con la camera di commercio di esigua consistenza, non attribuibili al novero dei “debiti tributari”, mentre la quarta (per circa € 8.000,00) risulta notificata nel luglio 2023, quindi anni dopo la scrittura intervenuta tra le parti (risalente al 2018), alla quale certo non si potrebbe dare valenza per debiti pro-futuro.
Può, dunque, concludersi che parte opponente non sia stata in grado di dimostrare che ad oggi siano in essere dei mutui tra ed né di specificare a quali presunti debiti Parte_1 CP_2 tributari le cartelle siano riferibili.
Ciò premesso, poiché la documentazione prodotta a sostegno della pretesa azionata da parte opposta ne conferma l'esistenza e correttezza, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. 725/2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al DM n.147/2022 e tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle pagina 8 di 10 forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4882/2024 RG, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da
[...] distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata
Materia di Impresa l'8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca
IL GIUDICE RELATORE
dott. Vera Marletta
pagina 9 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile del tribunale, il 9 ottobre
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Vera Marletta dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente
dott. Vera Marletta Giudice Relatore
dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4882/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO, 294 Parte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO ANTONINO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIA QUERINI, 17 30172 Controparte_1 C.F._1
VENEZIA MESTRE;
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIOPPA FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 24 settembre 2025,
sulle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questo Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 725/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 18.03.2024 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento - in favore dell'odierna opposta - della somma di €
136.308,54 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Eccepiva parte opponente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, in virtù del presunto accordo secondo cui l'opposta si sarebbe impegnato a non richiedere il pagamento del proprio credito fino all'estinzione dei mutui e dei debiti tributari della società.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto e/o revocare la concessa provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti in narrativa, stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge ed il grave pregiudizio per l'opponente consistente nel dover pagare una somma cui non risulta essere al momento debitrice;
Ancora, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di ingiunzione e, dunque, revocare il D.I. opposto stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla legge e/o ordinare a parte opposta di presentare domanda di mediazione;
Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per i motivi esposti in narrativa, delle pretese della signora ed accogliere l'opposizione proposta e, Controparte_1
pagina 2 di 10 per l'effetto, annullare e revocare con qualsivoglia formula il Decreto Ingiuntivo n.725/2024 del
18.03.2024 emesso dal Tribunale Civile di Catania nei confronti della Parte_1 odierna opponente, per essere lo stesso stato emesso in assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso, dire e ritenere che nulla è dovuto dall'odierna opponente nei confronti dell' opposto o rideterminare
l'importo nella minor somma che dovesse apparire dovuta;
Sempre nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente all'opposta signora per le Parte_1 Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Condannare la signora alla Controparte_1 rifusione di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente: in virtù della connessione del presente procedimento con quello di cui al n. r.g. 4880/2024 pendente avanti al medesimo Tribunale, G.I. dott.ssa Marletta, si richiede che il Giudice, previa adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 273-274 c.p.c, voglia stabilire la chiamata dei procedimenti alla medesime udienza per eventualmente disporne la riunione, in assenza dei gravi motivi previsti dall'art.
649 c.p.c., rigettarsi la richiesta avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga che la presente causa rientri tra quelle per cui
l'esperimento della procedura di mediazione costituisca condizione di procedibilità, ai sensi dell'art.
5-bis, d.lgs. 28/2010, previa adozione dei provvedimenti in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissarsi udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 – d-lgs-
28/2010, ai fini dell'esperimento del tentativo di mediazione qualora obbligatoriamente prevista;
In via principale: respingersi ogni conclusione, istanza, eccezione di parte opponente, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. condannare di conseguenza a corrispondere alla Parte_1 sig.ra la somma di € 136.308,54, oltre interessi ex art. 1282 c. 4 c.c. dalla Controparte_1 domanda al saldo. Con riserva di ulteriori domande, richieste ed istanze, anche istruttorie, nei termini di legge. Con vittoria di spese e rifusione compensi della fase monitoria e della fase di opposizione di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 18.9.2024 il G.I. differiva la prima udienza di comparizione al giorno 4.12.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 10 Depositate le relative memorie, questo G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 24.9.2025, con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 24.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue. era creditrice della società Camouflage s.r.l. per un ammontare di € 136.308,54 in Controparte_1 virtù di versamenti effettuati come socio sotto forma di finanziamento.
In data 18.07.2018 Camouflage s.r.l. cedeva e trasferiva il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività immobiliare alla società (con atto a repertorio n. 38929 del notaio Parte_1 [...]
di Acireale). Per_1
La società acquirente - ai sensi dell'art. 2560 c.c. - si trovava quindi a rispondere del debito dell'alienante nei confronti di Controparte_1
Quest'ultima, con pec del 16.10.2023, intimava a il pagamento della somma Parte_1 dovutale.
La citata società – mediante pec del proprio l.r. dott. - riconosceva come dovuto ed esigibile il Pt_2 debito (anche nell'ammontare richiesto) nei confronti della chiedendo tuttavia Controparte_1 una dilazione del pagamento, da effettuarsi a seguito di vendita di beni aziendali.
Non riuscendo, tuttavia, a recuperare quanto spettantegli, la si determinava ad adire l'Autorità CP_1
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 2019/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Preliminarmente, a fronte della richiesta di riunione di procedimenti connessi avanzata da parte opposta, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 4880/2024 R.G. (già assegnato a questo Giudice), atteso che i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione sono differenti - risultando emessi per somme diverse - e che le parti ingiungenti non sono le stesse (sebbene le vicende in esame possano essere inquadrate all'interno del medesimo rapporto societario).
Fatte queste premesse, si rende necessaria la disamina dei motivi di opposizione dedotti da
[...]
Parte_1
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte opponente adduce due motivi a sostegno della propria pretesa: con il primo, rileva il mancato esperimento del procedimento di mediazione pagina 4 di 10 obbligatoria, previsto quale condizione di procedibilità, eccependo la conseguente improcedibilità della domanda.
Con il secondo, contesta l'esigibilità, l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dalla controparte, sostenendo che: “la pec inviata dal dott. rappresentante della Pt_2 [...]
non è un'ammissione del debito, ma una semplice comunicazione con la quale si Parte_1 evidenziano a parte opposta le problematiche della società a restituire le somme”.
L'azione esperita in via monitoria dalla , inoltre – a parere dell'opponente - violerebbe il cd. CP_1 pactum de non petendo, ovvero una scrittura che in data 31.07.2018 l'opposta avrebbe unilateralmente sottoscritto, impegnandosi a non richiedere il pagamento del proprio credito fino a che la Parte_1 non avesse estinto “i mutui e qualsiasi debito tributario”. Parte_1 CP_2
Sotto il primo profilo, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010, in quanto i giudizi aventi ad oggetto la richiesta di somme di denaro a titolo di “finanziamento soci” non sono inquadrabili tra le materie enumerate nel citato decreto, il cui preventivo esperimento della mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sotto il secondo profilo, come detto, parte attrice contesta l'esigibilità, l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dall'opposta.
Quest'ultima, a supporto delle proprie pretese creditorie – e, in particolare, a dimostrazione della funzione di finanziamento delle somme erogate e del conseguente obbligo restitutorio – versa in atti la ricognizione del debito rilasciata in data 24.10.2023 a mezzo pec dal dott. (legale Persona_2 rappresentante di a seguito di formale richiesta di pagamento (cfr. doc. 7 Parte_1 della produzione documentale di parte opposta).
A tal riguardo, parte attrice insiste nell'affermare che: “Nessuna ammissione/ricognizione di debito è stata fatta dal dott. rappresentante della con la pec del Pt_2 Parte_1
24.10.2023” ma tale assunto è agevolmente smentito dal contenuto della documentazione de qua, che di seguito si riporta: “in riferimento alla richiesta in nome e per conto dei suoi assistiti, sono spiacente di informarLa che l'attuale situazione della società mi impedisce una pronta restituzione di quanto dovuto. La informo però che sono stati messi in vendita dei cespiti della società e non appena conclusa una qualsiasi trattativa sarà mia cura contattarla per proporre un piano di rientro, che possa comunque essere vantaggioso per entrambe le parti. Non esiti a contattarmi per qualsiasi chiarimento”.
pagina 5 di 10 A parere del Collegio tale missiva - operando un preciso riferimento alla richiesta di pagamento avanzata dalla in data 16.10.2023 (cfr. doc. 6 della produzione documentale di parte opposta) - CP_1 presenta, infatti, l'intrinseca valenza ricognitiva di un debito (non solo dell'an ma anche del quantum dello stesso).
Invero la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purchè inequivoco, dovendo cioè trattarsi di un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore. Dunque, la volontà negoziale può ritenersi tacitamente manifestata quando il comportamento che esprime sia inequivoco ed incompatibile con una diversa volontà negoziale (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14993 del
21 luglio 2016).
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9097 del 12 aprile 2018 ha precisato che: “il riconoscimento di un debito non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo”.
Come già affermato dalla Corte, con sentenza n. 15353 del 30 ottobre 2002, infatti: “ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”.
Ciò che conta, pertanto, è che dalle circostanze fattuali emerga un dato inequivoco: che una parte si sia riconosciuta, prima del giudizio, in qualsiasi forma, purché in modo inconfutabile, in debito rispetto all'altra.
Ciò è quanto indubbiamente avvenuto nel caso di specie, in cui l'atteggiamento tenuto in concreto dall'attrice, è senz'altro in antitesi con le eccezioni dalla stessa sollevate nell'ambito del giudizio de quo.
Emergono, infatti, per tabulas, le ammissioni del legale rappresentante di in Parte_1 ordine: alla precedente intimazione di pagamento del 16.10.2023 della somma di € 136.308,54; al fatto che la somma richiesta sia dovuta e andrebbe restituita prontamente (“una pronta restituzione di quanto dovuto”); all'impegno che la società ha avviato al fine di smobilizzare propri cespiti onde pagare il dovuto;
alla promessa che l'esposizione debitoria sarebbe rientrata non appena conclusa una qualsiasi trattativa.
Conseguentemente, deve ritenersi superata la contestazione sollevata dalla difesa della società opponente circa l'inesistenza di una ricognizione del debito/promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e,
pagina 6 di 10 quindi, sull'asserita inesigibilità del credito ingiunto, atteso che, dalla corrispondenza prodotta da parte opposta nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisa alcuna contestazione relativa alla richiesta di pagamento, né in relazione all'an, né al quantum, né ad eventuali limitazioni o condizioni cui la stessa è sottoposta, essendo onere della parte cui è richiesto il pagamento di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla detta ricognizione/promessa di pagamento.
Prova che, nel caso di specie, la società non è riuscita a fornire. Parte_1
Sostiene, inoltre, parte opponente che la avrebbe violato il pactum de non petendo intercorso CP_1 tra le parti in data 31.07.2018 con il quale la stessa si sarebbe impegnata a: “non richiedere il pagamento del proprio credito fino a quando la non abbia estinto i mutui Parte_1
e qualsiasi debito tributario” (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte opponente). CP_2
A sostegno della – presunta - mancata esigibilità del credito, la società allega Parte_1 documentazione (cfr. doc. 3 della produzione di parte opponente) che dovrebbe dimostrare che tali mutui non sarebbero stati estinti.
Va, innanzitutto, considerato il fatto che la ricognizione del debito di segue Parte_1 la dichiarazione che la avrebbe sottoscritto di ben cinque anni: persiste, quindi, la presunzione CP_1 che il debito fosse esigibile alla data della ricognizione stessa, non essendo stata fornita alcuna prova di fatti estintivi dello stesso, in seguito ad essa.
Quanto al contenuto della scrittura del 31.07.2018 va rilevato che in essa non si rinviene alcun riferimento specifico e circostanziato ad eventuali mutui contratti della società (si parla solo e genericamente di “mutui ) né ai presunti debiti fiscali della stessa e viene altresì indicata una CP_2 cifra (€ 183.858) diversa da quella oggetto del presente giudizio.
Non è, peraltro, possibile ricollegare l'ulteriore documentazione versata in atti (cfr. doc. 3 della produzione documentale di parte opponente) al predetto pactum de non petendo.
Trattasi infatti di: una lettera sollecito di pagamento di datata 10.05.2018, relativa a due (non CP_2 meglio specificati) finanziamenti e due tabelle di “dettaglio finanziamento” di Prelios dell'ottobre 2022 relative ad ulteriori due finanziamenti contratti dalla società.
Ebbene, nessuna delle citate operazioni trova riscontro nel patto del 31.07.2018.
È dunque evidente la completa estraneità – e, pertanto, inidoneità probatoria - della documentazione che parte opponente allega al doc. 3, rispetto alla dichiarazione sottoscritta dalla di cui al doc. CP_1
n. 2.
pagina 7 di 10 Ad integrazione della – esigua e piuttosto generica - documentazione già versata in atti, la difesa attorea produce in via istruttoria ulteriori documenti – a suo dire - attestanti la presenza dei mutui ancora in essere e dei debiti tributari alla luce dei quali verrebbero meno i requisiti previsti dalla legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo.
Si tratta, innanzitutto, di una lettera di sollecito ricevuta dalla Camouflage s.r.l. da parte dei legali di con cui la società viene sollecitata al pagamento di alcune rate scadute Controparte_3 tra il febbraio 2022 e l'aprile 2023 per un non meglio precisato “finanziamento”.
Sul punto, giova rilevare che la lettera, datata 20.06.2023 – e, quindi, successiva sia alla cessione di credito sia alla sottoscrizione del cd. pactum de non petendo - è indirizzata a Camouflage s.r.l. e non a si tratterebbe, pertanto (laddove accertati) di debiti non pertinenti alla Parte_1 cessione del ramo d'azienda, estranei al rapporto intercorso tra la e la CP_1 Parte_1
La circostanza per cui dei debiti non siano stati pagati da un soggetto terzo alla presente causa, non è un problema che riguarda le due odierne parti;
il documento allegato, quindi, non essendo pertinente con i fatti di causa, non riveste alcuna rilevanza probatoria.
L'ulteriore allegato consiste nella copia degli estratti ruolo – asseritamente - attestanti i debiti tributari della società Parte_1
Trattasi di una stampa ottenuta dal sito web di Agenzia delle Entrate Riscossione, che dovrebbe dimostrare delle pendenze tributarie.
Ora, delle quattro cartelle visualizzabili, tre concernono debiti con la camera di commercio di esigua consistenza, non attribuibili al novero dei “debiti tributari”, mentre la quarta (per circa € 8.000,00) risulta notificata nel luglio 2023, quindi anni dopo la scrittura intervenuta tra le parti (risalente al 2018), alla quale certo non si potrebbe dare valenza per debiti pro-futuro.
Può, dunque, concludersi che parte opponente non sia stata in grado di dimostrare che ad oggi siano in essere dei mutui tra ed né di specificare a quali presunti debiti Parte_1 CP_2 tributari le cartelle siano riferibili.
Ciò premesso, poiché la documentazione prodotta a sostegno della pretesa azionata da parte opposta ne conferma l'esistenza e correttezza, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. 725/2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al DM n.147/2022 e tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle pagina 8 di 10 forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4882/2024 RG, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da
[...] distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata
Materia di Impresa l'8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca
IL GIUDICE RELATORE
dott. Vera Marletta
pagina 9 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile del tribunale, il 9 ottobre
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Vera Marletta dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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