TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8021/2022 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliata in Genova, via alla Porta degli Archi n. 3/14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Braghero che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n. 20/4, presso lo OP studio dell'Avv. Alessandro Albert che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato;
- convenuta -;
e
, titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente TR domiciliato in Genova, piazza Colombo n. 1/7, presso lo studio dell'Avv. Andrea Casella che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato -;
e
, elettivamente domiciliato in Genova, via XII Ottobre n. 2, presso lo CO studio dell'Avv. Simona Crispo che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -;
e
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Chiavari, viale Enrico Millo n. 74/5, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Fiore, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -;
e
, contumace;
Controparte_5
- terzo chiamato -;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno precisato le conclusioni: attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: A) Accertare la responsabilità della IGnora - quale nuda OP
proprietaria dell'appartamento di Via Varenna 60B interno 5 – e/o dell'impresa individuale
NI NC - quale ditta esecutrice dei lavori di manutenzione del suddetto bene e in particolare della demolizione di murature interne/tramezze, nonché dei lavori di consolidamento del solaio danneggiato in seguito alle predette opere – e/o dell'Ing. CP_3
- quale progettista e direttore dei lavori – e/o del Geom. – quale
[...] Controparte_5
progettista e direttore dei lavori - per i danni cagionati all'immobile di via Varenna 60B interno
7 di proprietà della conchiudente , in conseguenza dei predetti lavori. B) Parte_1
Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, la convenuta e/o l'impresa individuale e/o l'Ing. OP TR
e/o il Geom. a risarcire alla conchiudente i danni nella CO Controparte_5
somma complessiva di euro 9.455,00 (determinata deducendo dall'importo di euro 12.200,00
l'importo di euro 2.745,00 già corrisposto alla conchiudente dalla convenuta , oltre CP
interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal CTU. Ing. AL e così indicata nella proposta di conciliazione: b1) euro 4.950,00 compresa Iva per i lavori di ripristino dell'immobile b2) euro 4.250,00 quale danno permanente dovuto alla inflessione del pavimento della conchiudente, b3) euro 3.000,00 quale danno per lucro cessante per la mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022, ovvero dal momento del sinistro al momento della instaurazione della causa. C) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, la convenuta OP
e/o l'impresa individuale e/o l'Ing. e/o il Geom. TR CO
2 a rimborsare euro 1.649,44 alla conchiudente di cui: c1) euro 444,08 a titolo Controparte_5
di esborso delle prestazioni professionali del proprio tecnico di fiducia ante causam come da fattura n. 40/2022 prodotta sub doc. 8; c2) euro 1.205,36 a titolo di esborsi delle prestazioni professionali del proprio tecnico di fiducia quale CT. di parte, come da fatture nn. 89/2023 e
98/2024 prodotte sub doc.15 e 16. D) Con vittoria delle spese di lite, comprese le spese di CTU già poste a carico delle altre parti nella proposta di conciliazione di cui sopra”; convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la congruità delle somme già corrisposte all'attrice prima d'ora
e mandare la stessa assolta da ogni domanda;
in ogni caso, nel contraddittorio con i terzi chiamati, accertare la sussistenza o meno dei danni lamentati e nel caso siano attribuibili alle opere svolte per conto della convenuta ed al fatto dei terzi medesimi, dichiarare questi ultimi tenuti e per l'effetto condannarli, in solido o per il grado di individuale responsabilità, a garantire e manlevare la convenuta per tutte le somme che le dovessero essere addebitate per
i fatti per cui è causa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte a favore del legale scrivente antistatario”; terzo chiamato NI: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In istruttoria: ammettere i capitoli di prova per testi non ammessi con l'ordinanza del 13/09/2024.
Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice in quante infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In subordine: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità dell'impresa quale esecutore materiale dei lavori, rigettare la domanda di manleva proposta dalla terza chiamata nei suoi confronti;
In via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'impresa terza chiamata per i danni lamentati da parte attrice, accertare e dichiarare che la stessa ha già ricevuto in via stragiudiziale € 2.745,00, con ciò ottenendo il risarcimento integrale a lei spettante;
In via ulteriormente subordinata: per l'effetto della richiesta chiamata in causa condannare in persona del legale rappresentante, a Controparte_4
garantire e manlevare e comunque tenere indenne il IG. titolare TR dell'omonima impresa individuale in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con polizza n°1/39325/61/159800128, dalle domande contro di lui rivolte dalle parti tutte del presente giudizio, nella misura in cui dovesse essere ritenuto responsabile dei sinistri occorsi alla IG.ra sempre tenendo conto che parte attrice ha già ricevuto Pt_1 in via stragiudiziale € 2.745,00”;
3 terzo chiamato : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via CP_3
principale, respingere integralmente le domande proposte dalla SInora nei Parte_1
confronti della SI.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto e OP
conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti dell'ing. ; - in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di CO
accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla SI.ra , accertare Parte_1
e dichiarare la congruità delle somme dalla stessa già ricevute dalla SInora OP
e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti dell'ing. ; - in ogni caso accertare la correttezza del progetto di CO consolidamento statico finalizzato al recupero dell'inflessione del solaio predisposto dall'Ing.
e della sua realizzazione, con conseguente reiezione di qualsivoglia CO
domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti;
- in via ulteriormente subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla SI.ra e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'ing. Parte_1
in relazione al progetto di consolidamento statico finalizzato al recupero CO dell'inflessione del solaio ed alla sua realizzazione, limitare l'eventuale e denegata condanna dello stesso in ragione dell'effettivo grado di responsabilità e dell'effettiva riconducibilità dei pretesi danni. Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso della quota corrisposta al CTU Ing. AL pari ad euro 663,47, nonché le spese di CTP”; terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni CP_6
declaratoria del caso e di legge, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie non già ammesse: - In via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'assicurato perché infondate e comunque non provate;
per l'effetto rigettare Parte_2
la domanda di manleva e garanzia proposta dall'assicurato avverso Controparte_7
già e comunque qualsiasi domanda nei confronti della
[...] Controparte_4
conchiudente; - In subordine, in caso di condanna anche parziale della impresa assicurata respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dall'assicurato avverso
[...]
e comunque qualsiasi domanda nei confronti della conchiudente;
- In Controparte_7 ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'eventuale esposizione risarcitoria di
[...]
in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e CP_7
spese, è limitata alla garanzie di polizza valide e operanti, nonché all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti, tra cui a titolo esemplificativo lo scoperto del 20% col minimo di euro 250,00 ex art.
3.7 di polizza, e, comunque, detratta la somma di euro 870,00
4 corrisposta ante litem. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri generali, cpa ed iva come per legge, oltre spese di c.t.u., c.t.p. e accessori".”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere proprietaria Parte_1 dell'appartamento ad uso abitazione sito in Genova, Via Varenna 60B interno 7 piano terzo, promesso in locazione a a decorrere dal 15.11.2021 – ha esposto che: Parte_3
- in data 20.10.2021 hanno avuto inizio i lavori di straordinaria manutenzione nell'appartamento sottostante di Via Varenna 60B interno 5 – di cui è nuda proprietaria CP
ed usufruttuaria - che hanno previsto, fra l'altro, la demolizione
[...] Controparte_8
di diverse murature interne. Detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta sotto TR
il controllo del D.L. Geom. ; Controparte_5
- non appena effettuate le demolizioni delle tramezze si è verificato un cedimento del soprastante solaio e sono insorte delle lesioni nelle tramezze in corrispondenza di quelle demolite;
- a causa del comportamento di controparte, committente dei lavori di manutenzione, ha subito i seguenti danni, di cui viene chiesto il risarcimento: € 4.154,00, oltre Iva, per i lavori di ripristino delle lesioni nelle tramezze all'interno 7; € 7.500,00 quale danno permanente dovuto alla inflessione del pavimento;
€ 3.000,00 quale danno per lucro cessante per la mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022, per un totale di € 14.654,00
(oltre Iva su € 4.154,00), importo dal quale vanno dedotti € 2.745,00 corrisposti per conto di in data 01.04.2022, e così per un ammontare di € 11.909,00 (oltre Iva su € 4.154,00); CP
- ha dovuto sostenuto anche l'esborso di € 444,08 per la prestazione professionale resa dal tecnico di fiducia Ing. . Per_1
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda così come OP formula dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha evidenziato di aver effettivamente effettuato interventi manutentivi all'interno del proprio alloggio, affidando il progetto al geom. e l'esecuzione alla ditta Controparte_5
. Tuttavia, quanto ai danni lamentati in relazione al primo intervento TR
manutentivo, ha contestato che le demolizioni poste in essere abbiano potuto arrecare danni all'appartamento della essendo, al contrario, probabile che le fessurazioni riscontrate Pt_1
fossero già presenti prima di allora, così come il cedimento strutturale del solaio in canniccio.
Quanto agli importi richiesti dall'attrice a titolo di danno permanente dovuto all'inflessione del pavimento anche a fronte della posa delle putrelle, ha sostenuto che la richiesta è priva di
5 concreto fondamento: in primo luogo, il pavimento della si trovava probabilmente nelle Pt_1
odierne condizioni di inflessione ancor prima dei lavori e, in secondo luogo, la quantificazione di tale danno nell'importo di € 7.500,00, pari al 10% dell'ipotetico valore di mercato dell'appartamento di € 75.000,00, risulta arbitraria. Anche la posa delle putrelle – peraltro richiesta espressamente dalla – non ha potuto determinare effettivamente l'inflessione Pt_1
del pavimento. Peraltro, se tale cedimento dovesse essere addebitato all'allargarsi delle fessurazioni rilevate precedentemente, è pur vero che la nonostante l'indennizzo, non Pt_1
ha posto in essere alcuna riparazione, rendendo quindi la muratura instabile e concorrendo in tal modo all'eventuale aggravamento del danno.
Ha contestato anche la domanda di compensazione del lucro cessante per mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022.
Si è costituito , titolare dell'omonima impresa individuale, rilevando che TR
le domande attoree sono totalmente infondate in fatto e in diritto e chiedendone pertanto il rigetto. Ha evidenziato che parte attrice ha ricondotto i danni lamentati a due distinti eventi susseguitisi nel tempo: 1° sinistro: la demolizione delle tramezze nell'appartamento della nell'ottobre 2021; 2° sinistro: l'intervento di consolidamento del solaio con CP
inserimento delle putrelle nel novembre 2021, che avrebbe peggiorato le condizioni dell'appartamento soprastante, rendendo anche irreversibile l'inflessione del solaio medesimo.
In proposito, ha ritenuto di condividere in larga parte le difese della convenuta, sottolineando che non sono note le condizioni dell'appartamento della prima dell'inizio dei lavori nel Pt_1
sottostante immobile e che ha operato durante la ristrutturazione con la massima perizia e diligenza, attenendosi alle direttive del Geom. per l'opera di ristrutturazione e poi a _5 quelle dell'Ing. per quella di consolidamento del solaio. Di fatto nessuna specifica CP_3
contestazione al suo operato quale impresa esecutrice è emersa dagli atti delle controparti.
Quanto al primo sinistro, nel caso dovesse emergere una qualsiasi sua responsabilità ha chiesto darsi atto che l'attrice ha già ricevuto integralmente e in via stragiudiziale il risarcimento alla stessa spettante mentre riguardo al successivo intervento di consolidamento ha evidenziato che lo stesso è stato richiesto dalla stessa anche se probabilmente superfluo. Pt_1
Comunque, tale intervento è stato correttamente eseguito.
Ha infine contestato che l'inserimento delle putrelle possa aver peggiorato l'entità delle fessure nelle pareti dell'appartamento di parte attrice e determinato l'irreversibilità dell'inflessione del solaio, comportando un definitivo deprezzamento dell'immobile. In realtà,
l'eventuale peggioramento dell'entità delle fessure nelle tramezze, anche qualora venisse
6 dimostrato, deve piuttosto essere ricondotto all'omesso ripristino da parte della stessa Pt_1
nonostante le somme ricevute.
Infine, riguardo al danno da mancata locazione, ha eccepito che l'immobile di parte attrice risultava da lungo tempo sfitto, verosimilmente anche a causa delle non buone condizioni di conservazione.
Si è altresì costituito , contestando l'esistenza di qualsivoglia sua CO
responsabilità, essendo il progetto di consolidamento del solaio dallo stesso predisposto e diretto assolutamente corretto, altrettanto correttamente realizzato e rispondente al suo scopo.
Ha fatto presente che pochi giorni dopo la demolizione delle due tramezze nell'immobile di proprietà la ha lamentato lesioni alle tramezze poste in corrispondenza nel CP Pt_1
proprio immobile. Tali lesioni, pur sussistendo il dubbio su una loro preesistenza stante l'indisponibilità dell'attrice ad un accesso preventivo, sono state esaminate dai periti incaricati dalle compagnie assicuratrici di e/o di e i costi di ripristino, quantificati _2 _5 in € 2.740,00, sono stati successivamente corrisposti all'attrice. In seguito, quest'ultima ha chiesto espressamente di procedere ad un consolidamento del solaio mediante l'inserimento di putrelle e il progetto di consolidamento statico finalizzato al recupero dell'inflessione del solaio
è stato regolarmente predisposto, depositato presso gli uffici competenti e correttamente realizzato.
Ha contestato che la realizzazione di tale consolidamento possa aver aggravato le lesioni già presenti nell'immobile mentre il comportamento attendista dell'attrice, la quale, nonostante avesse anche ricevuto l'importo ritenuto congruo dai periti per i ripristini delle lesioni, non ha a ciò provveduto, ha causato gli asseriti aggravamenti delle lesioni e la lamentata indisponibilità dell'immobile. si è costituita contestando le avverse argomentazioni ed Controparte_4 osservando che è onere dell'attrice dimostrare non solo la sussistenza dei lamentati danni, ma anche e soprattutto le cause e il nesso eziologico con la responsabilità della terza chiamata
Si è associata alle difese della impresa assicurata, rilevando, con Parte_2 riferimento alle opere realizzate nell'ottobre 2021 (demolizione tramezze) che al più l'impresa potrebbe essere ritenuta responsabile nella misura del 50%, per il fatto di non aver svolto la demolizione delle tramezze interne del locale ingresso/soggiorno dell'appartamento di Via
Varenna n. 60/B/5 – Genova Pegli di proprietà (Committente Lavori) con OP
sufficiente cautela. Il restante 50% del danno subito dall'appartamento di proprietà di controparte andrebbe, in tale ipotesi, ricondotto alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori Geom. , per non aver previsto adeguate opere di sostegno provvisionale Controparte_5
7 (puntelli) della soletta di pavimentazione del soprastante appartamento di proprietà della controparte e per non aver adeguatamente controllato l'operato dell'impresa edile Parte_1
assicurata. Comunque, per quanto attiene ai danni in questione, ha già provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto all'assicurato per cui è infondata ogni TR ulteriore pretesa di quest'ultimo in relazione a tale evento.
Invece, con riferimento alla denuncia dei danni lamentati da nel novembre 2021, ha Pt_1 osservato che l'Impresa NI è stata incaricata di eseguire opere di consolidamento della soletta del soffitto dell'appartamento interno 5 di proprietà mediante la posa in opera CP di putrelle in ferro, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. . In questo caso i CO
danni lamentati dalla attrice sono frutto del comportamento negligente della stessa: infatti, se avesse ripristinato le lesioni verificatesi prima dell'intervento di consolidamento, dette Pt_1
lesioni non sarebbero certamente peggiorate. Similmente a quanto accertato per il primo evento, anche in questo caso, anche a voler ipotizzare una responsabilità dell'impresa, questa potrebbe essere solo parziale al 50%, mentre il restante 50% andrebbe ricondotto al progettista e direttore dei lavori dell'intervento di consolidamento, Ing. . CO
In conclusione, ha evidenziato che in nessun caso potrà rispondere di danni che non siano strettamente connessi con le garanzie di cui al contratto assicurativo azionato.
, pur ritualmente convenute in giudizio, non si è costituito. Controparte_5
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui risultanze non si ha motivo di discostarsi essendo il frutto di valutazioni tecniche che appaiono congruamente motivate, è emerso quanto segue: “…Gli esiti dei sopralluoghi e delle indagini effettuate nel corso delle OO.PP. hanno evidenziato la presenza dei seguenti danni:
1. lesioni passanti nel muro divisorio tra ingresso e camera/salotto con andamento orizzontale, tra la porta di accesso alla camera e la porta che conduce al corridoio;
2. lesioni passanti nel muro tra camera/salotto e corridoi/ripostiglio...;
3. entrambe le lesioni presentano larghezze di ca.
6-8 mm. e dissassamenti di circa 2,5 mm.;
4. inflessione al centro del solaio di ingresso/soggiorno di ca. - 1,2 cm...;
4. deformazione, a causa dell'inflessione del solaio, dei telai delle porte tra ingresso- camera/salotto, con conseguente impossibilità di completa chiusura;
5. alcune cavillature negli elementi in marmo del pavimento, in particolare in corrispondenza della porta ingresso/corridoio, a causa dell'abbassamento del solaio.
Tutti i danni sopra illustrati sono, senza alcun dubbio, dovuti ai lavori eseguiti nell'immobile sottostante int. 5 di proprietà ed in particolare alla demolizione delle murature interne CP
(cfr. pag.12 della relazione).
8 Tale affermazione deriva:
- dai riscontri delle indagini e dalle conseguenti considerazioni di natura tecnica, in particolare relative all'elasticità dei solai lignei nei quali anche le murature secondarie svolgono col tempo una funzione statica, non in termini di stabilità globale, bensì di contributo alla rigidezza degli elementi orizzontali;
per tale motivo i divisori interni trovano corrispondenza a tutti i piani;
- dal nesso causale, in quanto le lesioni si sono verificate subito dopo la demolizione delle tramezze, come risulta da documentazione fotografica in atti (doc. 10 di parte attrice) e come appare dall'età delle lesioni, che risulta sicuramente recente;
- dalle condizioni del solaio adiacente a quello oggetto di inflessione, relativo ai vani cucina
e seconda camera dell'int. 7, che non presenta alcuna anomalia.
Le cause del sinistro sono da imputarsi ai seguenti fatti:
- al progetto dei lavori dell'int. 5 a firma del Geom. , che prevede la demolizione _5
delle murature interne (sottostanti a quelle fessurate) senza alcuna preventiva valutazione sulla tipologia degli elementi costruttivi dell'edificio (murature portanti e solai lignei), valutazione che avrebbe inevitabilmente comportato la necessità di prevedere rinforzi strutturali, in luogo delle murature oggetto di demolizione, per garantire il mantenimento delle originarie rigidezze dei solai soprastanti;
- nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , che ha proceduto ad TR
una esecuzione non controllata delle demolizioni, senza porre in atto alcun sistema provvisionale di sostegno, come prevede la buona prassi edilizia. Le lesioni riscontrate nelle murature dell'int. 7 sono tipiche di una demolizione repentina e totale (doc. 02 pag. 5 parte
) che provoca un improvviso aumento dell'inflessione delle travi per il venir meno CP_3
dell'appoggio fino a quel momento esistente;
- si ritiene, invece, che l'intervento di rinforzo progettato dall'ing. e realizzato CP_3
dalla ditta non possa aver provocato danni ulteriori all'int. 7; le murature dell'int. _2
7, infatti, erano già affette da lesioni passanti e l'eventuale, ma improbabile non dimostrato loro aumento, nulla modificherebbe in termini di intervento di ripristino e relativi costi;
da un punto di vista concettuale, inoltre, si ritiene che l'intento del progettista di ridare la monta al solaio ormai inflesso, sia di difficile esecuzione operativa, e per tale motivo non si concorda con quanto dichiarato dall'ing. nella relazione in atti ove afferma il recupero CP_3
dell'inflessione, recupero che peraltro non è dimostrato dalle misurazioni effettuate durante le
OO.PP. In merito al progetto di rinforzo atto a ripristinare la portanza/rigidezza del solaio divisorio tra l'int. 5 e 7, senza entrare nel merito dei relativi calcoli e verifiche la cui
9 responsabilità rimane in capo al professionista, si ritiene che l'intervento proposto sia invece concettualmente corretto per quanto riguarda gli elementi di rinforzo...”.
Ciò posto, dei danni causati da cose risponde di regola il proprietario o il possessore (o chi, comunque, si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione del contratto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori.
Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisce tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito.
10 Si deve concludere che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito.
Va altresì evidenziato che non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati. In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., come già detto, dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente eSIibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie non ha fornito la prova positiva né di avere affidato OP totalmente all'appaltatore la custodia del bene oggetto di ristrutturazione, né che la condotta dell'appaltatore sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e/o inevitabilità non percepibili in toto dal committente e quindi tali da integrare il caso fortuito.
I terzi chiamati, , titolare dell'omonima impresa individuale, quale TR
impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, e , quale progettista e direttore Controparte_5
dei lavori, tenuto conto delle risultanze della CTU sopra riportate, devono essere ugualmente ritenuti responsabili dell'evento dannoso lamentato dall'attrice mentre nessuna responsabilità
11 può essere ascritta al terzo e la domanda proposta nei confronti di CO quest'ultimo va pertanto rigettata.
Nella perizia, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì puntualmente indicato le opere necessarie per il ripristino dell'immobile di proprietà dell'attrice, determinando i relativi costi
[“…1) per la riparazione delle murate lesionate € 3.504,00; 2) per la riparazione delle porte
€ 600,00; 3) per la riparazione localizzata del pavimento € 400,00; per un totale di € 4.504,00 oltre IVA (cfr. pag.14). In risposta al terzo quesito il CTU ha quantificato il minor valore dell'immobile per i danni permanenti subiti dal medesimo per inflessione del pavimento, alla data della presente CTU, in €. 4.250,00, pari al 5% del suo valore complessivo (€ 85.000,00)
– cfr. pagg. 16 e 17. …”). Infine, in risposta al quarto quesito, l'ing. AL ha precisato che: -
“se parte attrice avesse eseguito gli interventi di riparazione prima della messa in atto dei rinforzi, il lavoro sarebbe sicuramente stato inutile e avrebbe certamente comportato il suo rifacimento;
pertanto non vi è nessuna incidenza nel non aver effettuato la riparazione immediatamente dopo il manifestarsi del danno, ma aver atteso il completamento dei lavori di consolidamento...” (cfr. pag. 17), - “non si ravvedono cause esterne, in considerazione delle buone condizioni dell'edificio e dei manufatti al contorno, non avendo riscontrato segni di lesioni o di sofferenza nel fabbricato, …. , e non essendovi segno di cedimento sulla sede stradale” (cfr. pag.18), ed ha confermato che il valore del canone di locazione mensile indicato nel contratto del 2017, pari ad € 420,00, “era certamente congruente con i valori di mercato”
(cfr. pag. 18 )].
A ciò si aggiunga che i testi intimati da parte attrice hanno confermato le buone condizioni
(“in ordine”) dell'immobile attoreo prima dell'inizio dei lavori nell'appartamento della convenuta, così come raffigurato nelle foto prodotte sub doc. 10 (cfr. verbale di udienza del
12.11.2024) e la circostanza che (promissario conduttore dell'immobile di Parte_3
era intenzionato a prendere in locazione l'appartamento (dal 15.11.2021 come risulta Pt_1
dal contratto preliminare di locazione prodotto sub doc. n. 2), ma che lo stesso, a fronte delle problematiche per cui è causa, ha desistito (cfr. verbali di udienza 12.11.2024 e del 17.12.2024).
Ne consegue che , titolare dell'omonima impresa OP TR individuale, e , quali corresponsabili dell'illecito extracontrattuale, devono Controparte_5
essere condannati, in via tra loro solidale nei confronti della parte danneggiata e nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di , CP TR titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di , al _5 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 12.200,00 (previa decurtazione dell'importo di 2.745,00 già corrisposto a in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria dal Parte_1
12 7.4.2022 (v. doc. 5) alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno sino al saldo.
La domanda di garanzia e manleva assicurativa proposta dalla società appaltatrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
deve essere rigettata accolta atteso che, per quanto attiene ai danni derivanti dalla demolizione delle tramezze, l'assicurazione ha già provveduto a versare all'assicurato TR
l'importo di € 870,00 a tacitazione di ogni pretesa relativa al sinistro in questione (v. doc. 2 di mentre, con riferimento al consolidamento della soletta, il CTU, come già riportato, CP_6 ha escluso che tale intervento abbia potuto aggravare la situazione (v. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori medi, in conformità al D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza della convenuta e dei terzi chiamati , TR titolare dell'omonima impresa individuale, e nei confronti dell'attrice e nei Controparte_5
rapporti interni vanno suddivise nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di CP
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di TR
. _5
Le spese legali, liquidate con i medesimi criteri sopra indicati, seguono la soccombenza di nei confronti del terzo chiamato e di OP CO _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Vanno poste a carico della convenuta e dei terzi chiamati , titolare TR dell'omonima impresa individuale, e le spese di CTU, come liquidate con Controparte_5 separato decreto, e quelle sostenute da per € 1.649,44 [€ 444,08 a titolo di esborso Parte_1
delle prestazioni professionali del tecnico di fiducia ante causam (v. doc. 8) ed € 1.205,36 a titolo di esborsi delle prestazioni professionali CTP (v. doc. 15 e doc. 16)], da suddividersi nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di CP _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di .
[...] _5
Va invece rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP proposta da CP_3
e da difettando la prova del relativo pagamento (v.
[...] Controparte_4
Cass. 21402/2022: In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento).
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR individuale, e , in via tra loro solidale nei confronti dell'attrice e nei rapporti Controparte_5
interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di OP _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di
[...] _5
, al pagamento, in favore di della somma di € 12.200,00 (previa
[...] Parte_1 decurtazione dell'importo di € 2.745,00 già corrisposto all'attrice) in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria dal 7.4.2022 (v. doc. 5) alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno sino al saldo;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
OP CO
3. rigetta la domanda proposta da , titolare dell'omonima impresa TR
individuale, nei confronti di in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
4. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR
individuale, e , a rifondere a in via tra loro solidale nei confronti Controparte_5 Parte_1 di quest'ultima e nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del OP
40% a carico di , titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante TR
40% a carico di , le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Controparte_5
e € 308,21 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna alla rifusione nei confronti di delle OP CO spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
6. condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, a rifondere a TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_4 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della convenuta e dei terzi chiamati , titolare dell'omonima impresa individuale, e di TR
, da suddividersi nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di Controparte_5 CP del 40% a carico di , titolare dell'omonima impresa individuale, e del TR
restante 40% a carico di;
_5
14 8. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR
individuale, e , in via tra loro solidale e da suddividersi nei rapporti interni Controparte_5
nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di , titolare CP TR dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di , a rimborsare _5 all'attrice l'importo di € 1.649,44;
9. rigetta la domanda proposta da e da CO Controparte_4
di rimborso delle spese di CTP.
Così deciso in Genova, in data 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8021/2022 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliata in Genova, via alla Porta degli Archi n. 3/14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Braghero che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n. 20/4, presso lo OP studio dell'Avv. Alessandro Albert che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato;
- convenuta -;
e
, titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente TR domiciliato in Genova, piazza Colombo n. 1/7, presso lo studio dell'Avv. Andrea Casella che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato -;
e
, elettivamente domiciliato in Genova, via XII Ottobre n. 2, presso lo CO studio dell'Avv. Simona Crispo che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -;
e
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Chiavari, viale Enrico Millo n. 74/5, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Fiore, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -;
e
, contumace;
Controparte_5
- terzo chiamato -;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno precisato le conclusioni: attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: A) Accertare la responsabilità della IGnora - quale nuda OP
proprietaria dell'appartamento di Via Varenna 60B interno 5 – e/o dell'impresa individuale
NI NC - quale ditta esecutrice dei lavori di manutenzione del suddetto bene e in particolare della demolizione di murature interne/tramezze, nonché dei lavori di consolidamento del solaio danneggiato in seguito alle predette opere – e/o dell'Ing. CP_3
- quale progettista e direttore dei lavori – e/o del Geom. – quale
[...] Controparte_5
progettista e direttore dei lavori - per i danni cagionati all'immobile di via Varenna 60B interno
7 di proprietà della conchiudente , in conseguenza dei predetti lavori. B) Parte_1
Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, la convenuta e/o l'impresa individuale e/o l'Ing. OP TR
e/o il Geom. a risarcire alla conchiudente i danni nella CO Controparte_5
somma complessiva di euro 9.455,00 (determinata deducendo dall'importo di euro 12.200,00
l'importo di euro 2.745,00 già corrisposto alla conchiudente dalla convenuta , oltre CP
interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal CTU. Ing. AL e così indicata nella proposta di conciliazione: b1) euro 4.950,00 compresa Iva per i lavori di ripristino dell'immobile b2) euro 4.250,00 quale danno permanente dovuto alla inflessione del pavimento della conchiudente, b3) euro 3.000,00 quale danno per lucro cessante per la mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022, ovvero dal momento del sinistro al momento della instaurazione della causa. C) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in via solidale, alternativa, o come meglio visto, la convenuta OP
e/o l'impresa individuale e/o l'Ing. e/o il Geom. TR CO
2 a rimborsare euro 1.649,44 alla conchiudente di cui: c1) euro 444,08 a titolo Controparte_5
di esborso delle prestazioni professionali del proprio tecnico di fiducia ante causam come da fattura n. 40/2022 prodotta sub doc. 8; c2) euro 1.205,36 a titolo di esborsi delle prestazioni professionali del proprio tecnico di fiducia quale CT. di parte, come da fatture nn. 89/2023 e
98/2024 prodotte sub doc.15 e 16. D) Con vittoria delle spese di lite, comprese le spese di CTU già poste a carico delle altre parti nella proposta di conciliazione di cui sopra”; convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la congruità delle somme già corrisposte all'attrice prima d'ora
e mandare la stessa assolta da ogni domanda;
in ogni caso, nel contraddittorio con i terzi chiamati, accertare la sussistenza o meno dei danni lamentati e nel caso siano attribuibili alle opere svolte per conto della convenuta ed al fatto dei terzi medesimi, dichiarare questi ultimi tenuti e per l'effetto condannarli, in solido o per il grado di individuale responsabilità, a garantire e manlevare la convenuta per tutte le somme che le dovessero essere addebitate per
i fatti per cui è causa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte a favore del legale scrivente antistatario”; terzo chiamato NI: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In istruttoria: ammettere i capitoli di prova per testi non ammessi con l'ordinanza del 13/09/2024.
Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice in quante infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In subordine: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità dell'impresa quale esecutore materiale dei lavori, rigettare la domanda di manleva proposta dalla terza chiamata nei suoi confronti;
In via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'impresa terza chiamata per i danni lamentati da parte attrice, accertare e dichiarare che la stessa ha già ricevuto in via stragiudiziale € 2.745,00, con ciò ottenendo il risarcimento integrale a lei spettante;
In via ulteriormente subordinata: per l'effetto della richiesta chiamata in causa condannare in persona del legale rappresentante, a Controparte_4
garantire e manlevare e comunque tenere indenne il IG. titolare TR dell'omonima impresa individuale in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con polizza n°1/39325/61/159800128, dalle domande contro di lui rivolte dalle parti tutte del presente giudizio, nella misura in cui dovesse essere ritenuto responsabile dei sinistri occorsi alla IG.ra sempre tenendo conto che parte attrice ha già ricevuto Pt_1 in via stragiudiziale € 2.745,00”;
3 terzo chiamato : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via CP_3
principale, respingere integralmente le domande proposte dalla SInora nei Parte_1
confronti della SI.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto e OP
conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti dell'ing. ; - in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di CO
accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla SI.ra , accertare Parte_1
e dichiarare la congruità delle somme dalla stessa già ricevute dalla SInora OP
e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti dell'ing. ; - in ogni caso accertare la correttezza del progetto di CO consolidamento statico finalizzato al recupero dell'inflessione del solaio predisposto dall'Ing.
e della sua realizzazione, con conseguente reiezione di qualsivoglia CO
domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti;
- in via ulteriormente subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla SI.ra e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'ing. Parte_1
in relazione al progetto di consolidamento statico finalizzato al recupero CO dell'inflessione del solaio ed alla sua realizzazione, limitare l'eventuale e denegata condanna dello stesso in ragione dell'effettivo grado di responsabilità e dell'effettiva riconducibilità dei pretesi danni. Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso della quota corrisposta al CTU Ing. AL pari ad euro 663,47, nonché le spese di CTP”; terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni CP_6
declaratoria del caso e di legge, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie non già ammesse: - In via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'assicurato perché infondate e comunque non provate;
per l'effetto rigettare Parte_2
la domanda di manleva e garanzia proposta dall'assicurato avverso Controparte_7
già e comunque qualsiasi domanda nei confronti della
[...] Controparte_4
conchiudente; - In subordine, in caso di condanna anche parziale della impresa assicurata respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dall'assicurato avverso
[...]
e comunque qualsiasi domanda nei confronti della conchiudente;
- In Controparte_7 ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'eventuale esposizione risarcitoria di
[...]
in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e CP_7
spese, è limitata alla garanzie di polizza valide e operanti, nonché all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti, tra cui a titolo esemplificativo lo scoperto del 20% col minimo di euro 250,00 ex art.
3.7 di polizza, e, comunque, detratta la somma di euro 870,00
4 corrisposta ante litem. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri generali, cpa ed iva come per legge, oltre spese di c.t.u., c.t.p. e accessori".”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere proprietaria Parte_1 dell'appartamento ad uso abitazione sito in Genova, Via Varenna 60B interno 7 piano terzo, promesso in locazione a a decorrere dal 15.11.2021 – ha esposto che: Parte_3
- in data 20.10.2021 hanno avuto inizio i lavori di straordinaria manutenzione nell'appartamento sottostante di Via Varenna 60B interno 5 – di cui è nuda proprietaria CP
ed usufruttuaria - che hanno previsto, fra l'altro, la demolizione
[...] Controparte_8
di diverse murature interne. Detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta sotto TR
il controllo del D.L. Geom. ; Controparte_5
- non appena effettuate le demolizioni delle tramezze si è verificato un cedimento del soprastante solaio e sono insorte delle lesioni nelle tramezze in corrispondenza di quelle demolite;
- a causa del comportamento di controparte, committente dei lavori di manutenzione, ha subito i seguenti danni, di cui viene chiesto il risarcimento: € 4.154,00, oltre Iva, per i lavori di ripristino delle lesioni nelle tramezze all'interno 7; € 7.500,00 quale danno permanente dovuto alla inflessione del pavimento;
€ 3.000,00 quale danno per lucro cessante per la mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022, per un totale di € 14.654,00
(oltre Iva su € 4.154,00), importo dal quale vanno dedotti € 2.745,00 corrisposti per conto di in data 01.04.2022, e così per un ammontare di € 11.909,00 (oltre Iva su € 4.154,00); CP
- ha dovuto sostenuto anche l'esborso di € 444,08 per la prestazione professionale resa dal tecnico di fiducia Ing. . Per_1
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda così come OP formula dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha evidenziato di aver effettivamente effettuato interventi manutentivi all'interno del proprio alloggio, affidando il progetto al geom. e l'esecuzione alla ditta Controparte_5
. Tuttavia, quanto ai danni lamentati in relazione al primo intervento TR
manutentivo, ha contestato che le demolizioni poste in essere abbiano potuto arrecare danni all'appartamento della essendo, al contrario, probabile che le fessurazioni riscontrate Pt_1
fossero già presenti prima di allora, così come il cedimento strutturale del solaio in canniccio.
Quanto agli importi richiesti dall'attrice a titolo di danno permanente dovuto all'inflessione del pavimento anche a fronte della posa delle putrelle, ha sostenuto che la richiesta è priva di
5 concreto fondamento: in primo luogo, il pavimento della si trovava probabilmente nelle Pt_1
odierne condizioni di inflessione ancor prima dei lavori e, in secondo luogo, la quantificazione di tale danno nell'importo di € 7.500,00, pari al 10% dell'ipotetico valore di mercato dell'appartamento di € 75.000,00, risulta arbitraria. Anche la posa delle putrelle – peraltro richiesta espressamente dalla – non ha potuto determinare effettivamente l'inflessione Pt_1
del pavimento. Peraltro, se tale cedimento dovesse essere addebitato all'allargarsi delle fessurazioni rilevate precedentemente, è pur vero che la nonostante l'indennizzo, non Pt_1
ha posto in essere alcuna riparazione, rendendo quindi la muratura instabile e concorrendo in tal modo all'eventuale aggravamento del danno.
Ha contestato anche la domanda di compensazione del lucro cessante per mancata locazione dell'appartamento da novembre 2021 ad aprile 2022.
Si è costituito , titolare dell'omonima impresa individuale, rilevando che TR
le domande attoree sono totalmente infondate in fatto e in diritto e chiedendone pertanto il rigetto. Ha evidenziato che parte attrice ha ricondotto i danni lamentati a due distinti eventi susseguitisi nel tempo: 1° sinistro: la demolizione delle tramezze nell'appartamento della nell'ottobre 2021; 2° sinistro: l'intervento di consolidamento del solaio con CP
inserimento delle putrelle nel novembre 2021, che avrebbe peggiorato le condizioni dell'appartamento soprastante, rendendo anche irreversibile l'inflessione del solaio medesimo.
In proposito, ha ritenuto di condividere in larga parte le difese della convenuta, sottolineando che non sono note le condizioni dell'appartamento della prima dell'inizio dei lavori nel Pt_1
sottostante immobile e che ha operato durante la ristrutturazione con la massima perizia e diligenza, attenendosi alle direttive del Geom. per l'opera di ristrutturazione e poi a _5 quelle dell'Ing. per quella di consolidamento del solaio. Di fatto nessuna specifica CP_3
contestazione al suo operato quale impresa esecutrice è emersa dagli atti delle controparti.
Quanto al primo sinistro, nel caso dovesse emergere una qualsiasi sua responsabilità ha chiesto darsi atto che l'attrice ha già ricevuto integralmente e in via stragiudiziale il risarcimento alla stessa spettante mentre riguardo al successivo intervento di consolidamento ha evidenziato che lo stesso è stato richiesto dalla stessa anche se probabilmente superfluo. Pt_1
Comunque, tale intervento è stato correttamente eseguito.
Ha infine contestato che l'inserimento delle putrelle possa aver peggiorato l'entità delle fessure nelle pareti dell'appartamento di parte attrice e determinato l'irreversibilità dell'inflessione del solaio, comportando un definitivo deprezzamento dell'immobile. In realtà,
l'eventuale peggioramento dell'entità delle fessure nelle tramezze, anche qualora venisse
6 dimostrato, deve piuttosto essere ricondotto all'omesso ripristino da parte della stessa Pt_1
nonostante le somme ricevute.
Infine, riguardo al danno da mancata locazione, ha eccepito che l'immobile di parte attrice risultava da lungo tempo sfitto, verosimilmente anche a causa delle non buone condizioni di conservazione.
Si è altresì costituito , contestando l'esistenza di qualsivoglia sua CO
responsabilità, essendo il progetto di consolidamento del solaio dallo stesso predisposto e diretto assolutamente corretto, altrettanto correttamente realizzato e rispondente al suo scopo.
Ha fatto presente che pochi giorni dopo la demolizione delle due tramezze nell'immobile di proprietà la ha lamentato lesioni alle tramezze poste in corrispondenza nel CP Pt_1
proprio immobile. Tali lesioni, pur sussistendo il dubbio su una loro preesistenza stante l'indisponibilità dell'attrice ad un accesso preventivo, sono state esaminate dai periti incaricati dalle compagnie assicuratrici di e/o di e i costi di ripristino, quantificati _2 _5 in € 2.740,00, sono stati successivamente corrisposti all'attrice. In seguito, quest'ultima ha chiesto espressamente di procedere ad un consolidamento del solaio mediante l'inserimento di putrelle e il progetto di consolidamento statico finalizzato al recupero dell'inflessione del solaio
è stato regolarmente predisposto, depositato presso gli uffici competenti e correttamente realizzato.
Ha contestato che la realizzazione di tale consolidamento possa aver aggravato le lesioni già presenti nell'immobile mentre il comportamento attendista dell'attrice, la quale, nonostante avesse anche ricevuto l'importo ritenuto congruo dai periti per i ripristini delle lesioni, non ha a ciò provveduto, ha causato gli asseriti aggravamenti delle lesioni e la lamentata indisponibilità dell'immobile. si è costituita contestando le avverse argomentazioni ed Controparte_4 osservando che è onere dell'attrice dimostrare non solo la sussistenza dei lamentati danni, ma anche e soprattutto le cause e il nesso eziologico con la responsabilità della terza chiamata
Si è associata alle difese della impresa assicurata, rilevando, con Parte_2 riferimento alle opere realizzate nell'ottobre 2021 (demolizione tramezze) che al più l'impresa potrebbe essere ritenuta responsabile nella misura del 50%, per il fatto di non aver svolto la demolizione delle tramezze interne del locale ingresso/soggiorno dell'appartamento di Via
Varenna n. 60/B/5 – Genova Pegli di proprietà (Committente Lavori) con OP
sufficiente cautela. Il restante 50% del danno subito dall'appartamento di proprietà di controparte andrebbe, in tale ipotesi, ricondotto alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori Geom. , per non aver previsto adeguate opere di sostegno provvisionale Controparte_5
7 (puntelli) della soletta di pavimentazione del soprastante appartamento di proprietà della controparte e per non aver adeguatamente controllato l'operato dell'impresa edile Parte_1
assicurata. Comunque, per quanto attiene ai danni in questione, ha già provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto all'assicurato per cui è infondata ogni TR ulteriore pretesa di quest'ultimo in relazione a tale evento.
Invece, con riferimento alla denuncia dei danni lamentati da nel novembre 2021, ha Pt_1 osservato che l'Impresa NI è stata incaricata di eseguire opere di consolidamento della soletta del soffitto dell'appartamento interno 5 di proprietà mediante la posa in opera CP di putrelle in ferro, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. . In questo caso i CO
danni lamentati dalla attrice sono frutto del comportamento negligente della stessa: infatti, se avesse ripristinato le lesioni verificatesi prima dell'intervento di consolidamento, dette Pt_1
lesioni non sarebbero certamente peggiorate. Similmente a quanto accertato per il primo evento, anche in questo caso, anche a voler ipotizzare una responsabilità dell'impresa, questa potrebbe essere solo parziale al 50%, mentre il restante 50% andrebbe ricondotto al progettista e direttore dei lavori dell'intervento di consolidamento, Ing. . CO
In conclusione, ha evidenziato che in nessun caso potrà rispondere di danni che non siano strettamente connessi con le garanzie di cui al contratto assicurativo azionato.
, pur ritualmente convenute in giudizio, non si è costituito. Controparte_5
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui risultanze non si ha motivo di discostarsi essendo il frutto di valutazioni tecniche che appaiono congruamente motivate, è emerso quanto segue: “…Gli esiti dei sopralluoghi e delle indagini effettuate nel corso delle OO.PP. hanno evidenziato la presenza dei seguenti danni:
1. lesioni passanti nel muro divisorio tra ingresso e camera/salotto con andamento orizzontale, tra la porta di accesso alla camera e la porta che conduce al corridoio;
2. lesioni passanti nel muro tra camera/salotto e corridoi/ripostiglio...;
3. entrambe le lesioni presentano larghezze di ca.
6-8 mm. e dissassamenti di circa 2,5 mm.;
4. inflessione al centro del solaio di ingresso/soggiorno di ca. - 1,2 cm...;
4. deformazione, a causa dell'inflessione del solaio, dei telai delle porte tra ingresso- camera/salotto, con conseguente impossibilità di completa chiusura;
5. alcune cavillature negli elementi in marmo del pavimento, in particolare in corrispondenza della porta ingresso/corridoio, a causa dell'abbassamento del solaio.
Tutti i danni sopra illustrati sono, senza alcun dubbio, dovuti ai lavori eseguiti nell'immobile sottostante int. 5 di proprietà ed in particolare alla demolizione delle murature interne CP
(cfr. pag.12 della relazione).
8 Tale affermazione deriva:
- dai riscontri delle indagini e dalle conseguenti considerazioni di natura tecnica, in particolare relative all'elasticità dei solai lignei nei quali anche le murature secondarie svolgono col tempo una funzione statica, non in termini di stabilità globale, bensì di contributo alla rigidezza degli elementi orizzontali;
per tale motivo i divisori interni trovano corrispondenza a tutti i piani;
- dal nesso causale, in quanto le lesioni si sono verificate subito dopo la demolizione delle tramezze, come risulta da documentazione fotografica in atti (doc. 10 di parte attrice) e come appare dall'età delle lesioni, che risulta sicuramente recente;
- dalle condizioni del solaio adiacente a quello oggetto di inflessione, relativo ai vani cucina
e seconda camera dell'int. 7, che non presenta alcuna anomalia.
Le cause del sinistro sono da imputarsi ai seguenti fatti:
- al progetto dei lavori dell'int. 5 a firma del Geom. , che prevede la demolizione _5
delle murature interne (sottostanti a quelle fessurate) senza alcuna preventiva valutazione sulla tipologia degli elementi costruttivi dell'edificio (murature portanti e solai lignei), valutazione che avrebbe inevitabilmente comportato la necessità di prevedere rinforzi strutturali, in luogo delle murature oggetto di demolizione, per garantire il mantenimento delle originarie rigidezze dei solai soprastanti;
- nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , che ha proceduto ad TR
una esecuzione non controllata delle demolizioni, senza porre in atto alcun sistema provvisionale di sostegno, come prevede la buona prassi edilizia. Le lesioni riscontrate nelle murature dell'int. 7 sono tipiche di una demolizione repentina e totale (doc. 02 pag. 5 parte
) che provoca un improvviso aumento dell'inflessione delle travi per il venir meno CP_3
dell'appoggio fino a quel momento esistente;
- si ritiene, invece, che l'intervento di rinforzo progettato dall'ing. e realizzato CP_3
dalla ditta non possa aver provocato danni ulteriori all'int. 7; le murature dell'int. _2
7, infatti, erano già affette da lesioni passanti e l'eventuale, ma improbabile non dimostrato loro aumento, nulla modificherebbe in termini di intervento di ripristino e relativi costi;
da un punto di vista concettuale, inoltre, si ritiene che l'intento del progettista di ridare la monta al solaio ormai inflesso, sia di difficile esecuzione operativa, e per tale motivo non si concorda con quanto dichiarato dall'ing. nella relazione in atti ove afferma il recupero CP_3
dell'inflessione, recupero che peraltro non è dimostrato dalle misurazioni effettuate durante le
OO.PP. In merito al progetto di rinforzo atto a ripristinare la portanza/rigidezza del solaio divisorio tra l'int. 5 e 7, senza entrare nel merito dei relativi calcoli e verifiche la cui
9 responsabilità rimane in capo al professionista, si ritiene che l'intervento proposto sia invece concettualmente corretto per quanto riguarda gli elementi di rinforzo...”.
Ciò posto, dei danni causati da cose risponde di regola il proprietario o il possessore (o chi, comunque, si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione del contratto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori.
Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisce tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito.
10 Si deve concludere che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito.
Va altresì evidenziato che non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati. In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., come già detto, dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente eSIibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie non ha fornito la prova positiva né di avere affidato OP totalmente all'appaltatore la custodia del bene oggetto di ristrutturazione, né che la condotta dell'appaltatore sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e/o inevitabilità non percepibili in toto dal committente e quindi tali da integrare il caso fortuito.
I terzi chiamati, , titolare dell'omonima impresa individuale, quale TR
impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, e , quale progettista e direttore Controparte_5
dei lavori, tenuto conto delle risultanze della CTU sopra riportate, devono essere ugualmente ritenuti responsabili dell'evento dannoso lamentato dall'attrice mentre nessuna responsabilità
11 può essere ascritta al terzo e la domanda proposta nei confronti di CO quest'ultimo va pertanto rigettata.
Nella perizia, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì puntualmente indicato le opere necessarie per il ripristino dell'immobile di proprietà dell'attrice, determinando i relativi costi
[“…1) per la riparazione delle murate lesionate € 3.504,00; 2) per la riparazione delle porte
€ 600,00; 3) per la riparazione localizzata del pavimento € 400,00; per un totale di € 4.504,00 oltre IVA (cfr. pag.14). In risposta al terzo quesito il CTU ha quantificato il minor valore dell'immobile per i danni permanenti subiti dal medesimo per inflessione del pavimento, alla data della presente CTU, in €. 4.250,00, pari al 5% del suo valore complessivo (€ 85.000,00)
– cfr. pagg. 16 e 17. …”). Infine, in risposta al quarto quesito, l'ing. AL ha precisato che: -
“se parte attrice avesse eseguito gli interventi di riparazione prima della messa in atto dei rinforzi, il lavoro sarebbe sicuramente stato inutile e avrebbe certamente comportato il suo rifacimento;
pertanto non vi è nessuna incidenza nel non aver effettuato la riparazione immediatamente dopo il manifestarsi del danno, ma aver atteso il completamento dei lavori di consolidamento...” (cfr. pag. 17), - “non si ravvedono cause esterne, in considerazione delle buone condizioni dell'edificio e dei manufatti al contorno, non avendo riscontrato segni di lesioni o di sofferenza nel fabbricato, …. , e non essendovi segno di cedimento sulla sede stradale” (cfr. pag.18), ed ha confermato che il valore del canone di locazione mensile indicato nel contratto del 2017, pari ad € 420,00, “era certamente congruente con i valori di mercato”
(cfr. pag. 18 )].
A ciò si aggiunga che i testi intimati da parte attrice hanno confermato le buone condizioni
(“in ordine”) dell'immobile attoreo prima dell'inizio dei lavori nell'appartamento della convenuta, così come raffigurato nelle foto prodotte sub doc. 10 (cfr. verbale di udienza del
12.11.2024) e la circostanza che (promissario conduttore dell'immobile di Parte_3
era intenzionato a prendere in locazione l'appartamento (dal 15.11.2021 come risulta Pt_1
dal contratto preliminare di locazione prodotto sub doc. n. 2), ma che lo stesso, a fronte delle problematiche per cui è causa, ha desistito (cfr. verbali di udienza 12.11.2024 e del 17.12.2024).
Ne consegue che , titolare dell'omonima impresa OP TR individuale, e , quali corresponsabili dell'illecito extracontrattuale, devono Controparte_5
essere condannati, in via tra loro solidale nei confronti della parte danneggiata e nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di , CP TR titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di , al _5 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 12.200,00 (previa decurtazione dell'importo di 2.745,00 già corrisposto a in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria dal Parte_1
12 7.4.2022 (v. doc. 5) alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno sino al saldo.
La domanda di garanzia e manleva assicurativa proposta dalla società appaltatrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
deve essere rigettata accolta atteso che, per quanto attiene ai danni derivanti dalla demolizione delle tramezze, l'assicurazione ha già provveduto a versare all'assicurato TR
l'importo di € 870,00 a tacitazione di ogni pretesa relativa al sinistro in questione (v. doc. 2 di mentre, con riferimento al consolidamento della soletta, il CTU, come già riportato, CP_6 ha escluso che tale intervento abbia potuto aggravare la situazione (v. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori medi, in conformità al D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza della convenuta e dei terzi chiamati , TR titolare dell'omonima impresa individuale, e nei confronti dell'attrice e nei Controparte_5
rapporti interni vanno suddivise nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di CP
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di TR
. _5
Le spese legali, liquidate con i medesimi criteri sopra indicati, seguono la soccombenza di nei confronti del terzo chiamato e di OP CO _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Vanno poste a carico della convenuta e dei terzi chiamati , titolare TR dell'omonima impresa individuale, e le spese di CTU, come liquidate con Controparte_5 separato decreto, e quelle sostenute da per € 1.649,44 [€ 444,08 a titolo di esborso Parte_1
delle prestazioni professionali del tecnico di fiducia ante causam (v. doc. 8) ed € 1.205,36 a titolo di esborsi delle prestazioni professionali CTP (v. doc. 15 e doc. 16)], da suddividersi nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di CP _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di .
[...] _5
Va invece rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP proposta da CP_3
e da difettando la prova del relativo pagamento (v.
[...] Controparte_4
Cass. 21402/2022: In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento).
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR individuale, e , in via tra loro solidale nei confronti dell'attrice e nei rapporti Controparte_5
interni nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di OP _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di
[...] _5
, al pagamento, in favore di della somma di € 12.200,00 (previa
[...] Parte_1 decurtazione dell'importo di € 2.745,00 già corrisposto all'attrice) in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria dal 7.4.2022 (v. doc. 5) alla data della sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno sino al saldo;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
OP CO
3. rigetta la domanda proposta da , titolare dell'omonima impresa TR
individuale, nei confronti di in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
4. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR
individuale, e , a rifondere a in via tra loro solidale nei confronti Controparte_5 Parte_1 di quest'ultima e nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di del OP
40% a carico di , titolare dell'omonima impresa individuale, e del restante TR
40% a carico di , le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Controparte_5
e € 308,21 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna alla rifusione nei confronti di delle OP CO spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
6. condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, a rifondere a TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_4 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della convenuta e dei terzi chiamati , titolare dell'omonima impresa individuale, e di TR
, da suddividersi nei rapporti interni nella misura del 20% a carico di Controparte_5 CP del 40% a carico di , titolare dell'omonima impresa individuale, e del TR
restante 40% a carico di;
_5
14 8. condanna , titolare dell'omonima impresa OP TR
individuale, e , in via tra loro solidale e da suddividersi nei rapporti interni Controparte_5
nella misura del 20% a carico di del 40% a carico di , titolare CP TR dell'omonima impresa individuale, e del restante 40% a carico di , a rimborsare _5 all'attrice l'importo di € 1.649,44;
9. rigetta la domanda proposta da e da CO Controparte_4
di rimborso delle spese di CTP.
Così deciso in Genova, in data 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
15