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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
NRG. 252/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Elvira Puleio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 252/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/08/1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Sestito;
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/06/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Milano;
-RESISTENTE-
CON
L'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 23/10/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2022, [nata in [...] Parte_1
in data 15/08/1987e residente in [...] (C.F. (
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._3 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._2
in Via Giovanni XXIII n. 96] in data 22/03/2014 presso il Comune di Isernia (IS) e che dall'unione è nata una figlia, (nata in [...] in data [...]), ha Per_1
chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, l'affidamento condiviso della figlia con sistemazione prevalente presso la madre, con versamento, a carico del padre, della somma di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, con diritto di portare con se la figlia almeno una volta l'anno in
Bielorussia; in subordine ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Isernia alla via Giovanni XXIII n. 96, fino al raggiungimento della maggiore età della minore, con spese a carico del e con possibilità per il padre di vedere senza P_ Per_1
orari e giorni stabiliti e, comunque, dal sabato pomeriggio alla domenica sera a fine settimana alterni, quindici giorni consecutivi durante l'estate e vacanze natalizie e pasquali alternate.
Con comparsa depositata in data 26/05/2022 si è costituito in giudizio P_
, associandosi alla richiesta di separazione, contestando le avverse pretese e
[...]
chiedendone il rigetto. Ha chiesto di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito, disponendo l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente presso il padre.
Le parti, in seguito, hanno raggiunto un accordo depositato agli atti del fascicolo telematico in data 23/10/2024.
Con ordinanza del 17/12/2024, il giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, ha trattenuta la causa in decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
In ordine alle condizioni della separazione va evidenziato che all'udienza del
23/10/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi procuratori e depositato agli atti del fascicolo telematico.
Le parti, più precisamente, nel predetto accordo hanno concordato le seguenti condizioni per la loro separazione:
“1. I coniugi continuano a vivere separati e possono stabilire la propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
continuerà a risiedere e vivere ad Isernia fino al raggiungimento della Per_1
maggiore età; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3. la casa coniugale, di proprietà del sig. viene affidata alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
collocataria della figlia minore, fino a quando continuerà ad occuparsi della figlia;
[...]
4.il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) tutti i giorni, dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
b) a settimane alterne, dalle ore 8,00 del Venerdi alle ore 22,00 della Domenica e una settimana intera dal Lunedi alle ore 8,00 sino alla Domenica alle ore 22,00 per almeno una volta al mese;
c) in modo alternato, annualmente, le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre la minore le trascorrerà con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore iniziando dalla madre;
d) in modo alternato, annualmente, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedi in albis con l'altro iniziando dal padre;
e) un mese intero durante le vacanze estive, in un periodo da concordare con l'altro coniuge entro il
31 maggio di ogni anno, nei mesi di luglio e agosto con i tempi e le modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari;
e) durante il carnevale, annualmente, in modo alternato tra i genitori, giovedì grasso e il martedì grasso iniziando dalla madre.
f) Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita della minore, compatibilmente con le loro esigenze e soprattutto con la loro volontà. Ciò significa che in caso
d'impedimento di uno dei coniuge durante il periodo prefissato essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che il padre trascorrerà con la figlia.
4. provvederà a versare il mantenimento in favore della figlia minorenne con il Controparte_1
pagamento della somma mensile di € 300,00 da corrispondersi al coniuge l'ultimo giorno di ogni mese, con rivalutazione annua secondo le variazioni ISTAT;
5. le spese straordinarie, così come determinate dal protocollo d'intesa stipulato in data 4 luglio 2019 ed in vigore innanzi al Tribunale di Isernia, da sostenere nell'interesse delle minori, sono poste nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
5.1. l'assegno unico familiare per la minore verrà percepito interamente dal genitore Per_1
collocatario;
6. i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
7.i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale.
9. Le spese di legge relative al presente divorzio (trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti.
10. Entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi, reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
11.I coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari;
tale pattuizione non riguarda la minore ”. Per_1
Il Tribunale evidenzia che tali accordi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Isernia per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi [nata in [...] Parte_1
(BLR) in data 15/08/1987 (C.F. ( )] e CodiceFiscale_3 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio civile in Isernia il 22/03/2014 (atto n. 4, p. I, anno 2014 del
Comune di Isernia);
- Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Isernia (IS) per gli adempimenti di competenza;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio
Il Presidente ed estensore
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore, dott.ssa Elvira Puleio – giudice, dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 252/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/08/1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Sestito;
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/06/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Milano;
-RESISTENTE-
CON
L'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 23/10/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2022, [nata in [...] Parte_1
in data 15/08/1987e residente in [...] (C.F. (
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._3 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._2
in Via Giovanni XXIII n. 96] in data 22/03/2014 presso il Comune di Isernia (IS) e che dall'unione è nata una figlia, (nata in [...] in data [...]), ha Per_1
chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, l'affidamento condiviso della figlia con sistemazione prevalente presso la madre, con versamento, a carico del padre, della somma di € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, con diritto di portare con se la figlia almeno una volta l'anno in
Bielorussia; in subordine ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Isernia alla via Giovanni XXIII n. 96, fino al raggiungimento della maggiore età della minore, con spese a carico del e con possibilità per il padre di vedere senza P_ Per_1
orari e giorni stabiliti e, comunque, dal sabato pomeriggio alla domenica sera a fine settimana alterni, quindici giorni consecutivi durante l'estate e vacanze natalizie e pasquali alternate.
Con comparsa depositata in data 26/05/2022 si è costituito in giudizio P_
, associandosi alla richiesta di separazione, contestando le avverse pretese e
[...]
chiedendone il rigetto. Ha chiesto di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito, disponendo l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente presso il padre.
Le parti, in seguito, hanno raggiunto un accordo depositato agli atti del fascicolo telematico in data 23/10/2024.
Con ordinanza del 17/12/2024, il giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, ha trattenuta la causa in decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
In ordine alle condizioni della separazione va evidenziato che all'udienza del
23/10/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto sia dalle parti personalmente che dai rispettivi procuratori e depositato agli atti del fascicolo telematico.
Le parti, più precisamente, nel predetto accordo hanno concordato le seguenti condizioni per la loro separazione:
“1. I coniugi continuano a vivere separati e possono stabilire la propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
continuerà a risiedere e vivere ad Isernia fino al raggiungimento della Per_1
maggiore età; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3. la casa coniugale, di proprietà del sig. viene affidata alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
collocataria della figlia minore, fino a quando continuerà ad occuparsi della figlia;
[...]
4.il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) tutti i giorni, dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
b) a settimane alterne, dalle ore 8,00 del Venerdi alle ore 22,00 della Domenica e una settimana intera dal Lunedi alle ore 8,00 sino alla Domenica alle ore 22,00 per almeno una volta al mese;
c) in modo alternato, annualmente, le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre la minore le trascorrerà con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore iniziando dalla madre;
d) in modo alternato, annualmente, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedi in albis con l'altro iniziando dal padre;
e) un mese intero durante le vacanze estive, in un periodo da concordare con l'altro coniuge entro il
31 maggio di ogni anno, nei mesi di luglio e agosto con i tempi e le modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari;
e) durante il carnevale, annualmente, in modo alternato tra i genitori, giovedì grasso e il martedì grasso iniziando dalla madre.
f) Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita della minore, compatibilmente con le loro esigenze e soprattutto con la loro volontà. Ciò significa che in caso
d'impedimento di uno dei coniuge durante il periodo prefissato essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che il padre trascorrerà con la figlia.
4. provvederà a versare il mantenimento in favore della figlia minorenne con il Controparte_1
pagamento della somma mensile di € 300,00 da corrispondersi al coniuge l'ultimo giorno di ogni mese, con rivalutazione annua secondo le variazioni ISTAT;
5. le spese straordinarie, così come determinate dal protocollo d'intesa stipulato in data 4 luglio 2019 ed in vigore innanzi al Tribunale di Isernia, da sostenere nell'interesse delle minori, sono poste nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
5.1. l'assegno unico familiare per la minore verrà percepito interamente dal genitore Per_1
collocatario;
6. i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
7.i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale.
9. Le spese di legge relative al presente divorzio (trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti.
10. Entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi, reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
11.I coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari;
tale pattuizione non riguarda la minore ”. Per_1
Il Tribunale evidenzia che tali accordi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Isernia per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi [nata in [...] Parte_1
(BLR) in data 15/08/1987 (C.F. ( )] e CodiceFiscale_3 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio civile in Isernia il 22/03/2014 (atto n. 4, p. I, anno 2014 del
Comune di Isernia);
- Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Isernia (IS) per gli adempimenti di competenza;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio
Il Presidente ed estensore
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari