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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1043/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Pascarella, presso il quale elettivamente domicilia in S. Maria a Vico alla Via Appia n.
75/81
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione anticipata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 20.02.2023 l'istante, premesso di aver svolto l'attività di bracciante agricola, addetta alla lavorazione di frutteto, coltivazione tabacco, ed altre colture praticate e
1 connesse alle mansioni di lavoratrice agricola, esponeva di aver presentato in data 29.04.2020 domanda per il riconoscimento del suo status di invalido civile ex art. 1 co. 8 L. 503/92 e 222/84 nella misura pari o superiore all'80% al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che l' con provvedimento del 03.08.2020, aveva CP_1
respinto la domanda non riconoscendo una invalidità pari o superiore all'80%. Precisava che avverso tale decisione, proponeva ricorso al
Comitato Provinciale dell senza ottenere alcun riscontro. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi che ella ricorrente
è invalida in misura pari o superiore all'80% nella misura prevista dalla legge per vedersi riconoscere la corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia essendo affetta dalle gravi patologie indicate in ricorso;
per effetto di tale declaratoria, condannarsi l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., a corrisponderle la pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, oltre agli interessi legali sui ratei maturati sino al saldo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, del quale CP_1 deduceva l'infondatezza per mancanza del requisito contributivo ed amministrativo.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all' 80% (segnatamente il
2 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) e comunque una capacità lavorativa non ridotta a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza, peraltro, di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in CP_1
favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1043/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Pascarella, presso il quale elettivamente domicilia in S. Maria a Vico alla Via Appia n.
75/81
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione anticipata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 20.02.2023 l'istante, premesso di aver svolto l'attività di bracciante agricola, addetta alla lavorazione di frutteto, coltivazione tabacco, ed altre colture praticate e
1 connesse alle mansioni di lavoratrice agricola, esponeva di aver presentato in data 29.04.2020 domanda per il riconoscimento del suo status di invalido civile ex art. 1 co. 8 L. 503/92 e 222/84 nella misura pari o superiore all'80% al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che l' con provvedimento del 03.08.2020, aveva CP_1
respinto la domanda non riconoscendo una invalidità pari o superiore all'80%. Precisava che avverso tale decisione, proponeva ricorso al
Comitato Provinciale dell senza ottenere alcun riscontro. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi che ella ricorrente
è invalida in misura pari o superiore all'80% nella misura prevista dalla legge per vedersi riconoscere la corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia essendo affetta dalle gravi patologie indicate in ricorso;
per effetto di tale declaratoria, condannarsi l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., a corrisponderle la pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, oltre agli interessi legali sui ratei maturati sino al saldo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, del quale CP_1 deduceva l'infondatezza per mancanza del requisito contributivo ed amministrativo.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all' 80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità inferiore all' 80% (segnatamente il
2 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) e comunque una capacità lavorativa non ridotta a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza, peraltro, di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in CP_1
favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa
Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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