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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente, la quale contesta il doc. 3, in quanto mai nella propria disponibilità,
nonché incomprensibile;
chiede la liquidazione delle spese in proprio favore;
Per la parte resistente compare l'avvocato dello Stato GIORGIO MARTINO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
chiede la compensazione delle spese,
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1) In via principale, nel merito: previa Parte_1
eventuale disapplicazione, anche solo in parte qua, degli atti e/o provvedimenti presupposti e/o
pagina 2 di 5 consequenziali, accertare e quindi dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto, anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il diritto della Dott.ssa ad essere Parte_1 correttamente inserita nella graduatoria definitiva per l'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell'Amministrazione della Giustizia – profilo professionale di Funzionario
Giudiziario area III F3, di protocollo m_dg.DOG.25/06/2024.0011124.ID, o, comunque, nella graduatoria conclusiva della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore di cui all'avviso del 21/09/2023 del – Dipartimento Controparte_1 [...]
Direzione , a fronte Controparte_2 Controparte_3
di un punteggio complessivo pari a 85,70 punti ovvero al diverso maggiore o minore punteggio complessivo ritenuto di giustizia, e, per l'effetto – Ordinare all'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, di procedere immediatamente alla correzione delle predette graduatorie, inserendo la Dott.ssa alla corretta posizione alla luce del punteggio alla Parte_1
stessa spettante per come sopra accertato e dichiarato, emanando allo scopo tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'inserimento della medesima nelle dette graduatorie, e ciò al fine dell'attribuzione della fascia economica F3 dell'Area III dei Funzionari Giudiziari”.
Il si costituiva dando atto di quanto segue: “La Controparte_1
ricorrente ha partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8.896 posti per l'amministrazione giudiziaria Dipartimento per
l'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi indetta dal con avviso Controparte_1 del 21.09.2023 (doc. 1). Con l'odierno ricorso, ella impugna la graduatoria della predetta procedura, chiedendo la rettifica del punteggio di 85,7, contro i 69,5 punti inizialmente riconosciuti. Sennonché, tale rettifica è stata in realtà già operata in via amministrativa, con provvedimento adottato dalla
Commissione di concorso in data 30/07/2024 e conoscibile da parte della ricorrente consultando la propria area riservata: cfr. doc. 3”.
Va dichiarata pertanto la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto esattamente il punteggio richiesto.
Le spese di lite, in mancanza di accordo tra le parti, vanno decise sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, va detto che la ricorrente attese pazientemente le determinazioni della commissione di valutazione, dopo che la procedura era stata posta in stand-by da una comunicazione del marzo del 2023.
Tuttavia, furono proprio le valutazioni ulteriori della commissione a portare la (erronea) pagina 3 di 5 fuoriuscita della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori (in questo la differenza rispetto al precedente di questo Tribunale in cui il difensore del ricorrente aveva deciso di depositare il ricorso nelle more dell'approvazione della graduatoria “effettivamente” definitiva).
Da lì la domanda in autotutela del luglio 2024, in mancanza di risposta alla quale avvenne la notifica del ricorso (la ricorrente ha contestato l'esistenza e la natura di comunicazione della “schermata” di cui al doc. 3 prodotto da parte resistente, schermata in relazione alla quale è mancata qualunque prova di qualunque tipo dell'esistenza della stessa precedentemente al deposito del ricorso – non sarà pleonastico osservare come manchi una qualunque data nel documento in questione – nonché della fruibilità ed accessibilità ad opera della ricorrente, oltre che ovviamente con grosso deficit di comprensibilità, non essendo evidentemente intelligibile e desumibile da tale schermata l'accoglimento dell'istanza di autotutela).
Ne consegue la fondatezza delle ragioni attoree e l'assenza di motivi di compensazione.
Le spese vanno liquidate in dispositivo (3 fasi, valore indeterminato, bassa complessità, parametri minimi attesa la semplicità della questione, palesata dall'accoglimento della domanda attorea in via di autotutela tardiva da parte del datore di lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di Controparte_4
lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 4 di 5 Ravenna, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente, la quale contesta il doc. 3, in quanto mai nella propria disponibilità,
nonché incomprensibile;
chiede la liquidazione delle spese in proprio favore;
Per la parte resistente compare l'avvocato dello Stato GIORGIO MARTINO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
chiede la compensazione delle spese,
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1) In via principale, nel merito: previa Parte_1
eventuale disapplicazione, anche solo in parte qua, degli atti e/o provvedimenti presupposti e/o
pagina 2 di 5 consequenziali, accertare e quindi dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto, anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il diritto della Dott.ssa ad essere Parte_1 correttamente inserita nella graduatoria definitiva per l'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell'Amministrazione della Giustizia – profilo professionale di Funzionario
Giudiziario area III F3, di protocollo m_dg.DOG.25/06/2024.0011124.ID, o, comunque, nella graduatoria conclusiva della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore di cui all'avviso del 21/09/2023 del – Dipartimento Controparte_1 [...]
Direzione , a fronte Controparte_2 Controparte_3
di un punteggio complessivo pari a 85,70 punti ovvero al diverso maggiore o minore punteggio complessivo ritenuto di giustizia, e, per l'effetto – Ordinare all'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, di procedere immediatamente alla correzione delle predette graduatorie, inserendo la Dott.ssa alla corretta posizione alla luce del punteggio alla Parte_1
stessa spettante per come sopra accertato e dichiarato, emanando allo scopo tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'inserimento della medesima nelle dette graduatorie, e ciò al fine dell'attribuzione della fascia economica F3 dell'Area III dei Funzionari Giudiziari”.
Il si costituiva dando atto di quanto segue: “La Controparte_1
ricorrente ha partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8.896 posti per l'amministrazione giudiziaria Dipartimento per
l'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi indetta dal con avviso Controparte_1 del 21.09.2023 (doc. 1). Con l'odierno ricorso, ella impugna la graduatoria della predetta procedura, chiedendo la rettifica del punteggio di 85,7, contro i 69,5 punti inizialmente riconosciuti. Sennonché, tale rettifica è stata in realtà già operata in via amministrativa, con provvedimento adottato dalla
Commissione di concorso in data 30/07/2024 e conoscibile da parte della ricorrente consultando la propria area riservata: cfr. doc. 3”.
Va dichiarata pertanto la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto esattamente il punteggio richiesto.
Le spese di lite, in mancanza di accordo tra le parti, vanno decise sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, va detto che la ricorrente attese pazientemente le determinazioni della commissione di valutazione, dopo che la procedura era stata posta in stand-by da una comunicazione del marzo del 2023.
Tuttavia, furono proprio le valutazioni ulteriori della commissione a portare la (erronea) pagina 3 di 5 fuoriuscita della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori (in questo la differenza rispetto al precedente di questo Tribunale in cui il difensore del ricorrente aveva deciso di depositare il ricorso nelle more dell'approvazione della graduatoria “effettivamente” definitiva).
Da lì la domanda in autotutela del luglio 2024, in mancanza di risposta alla quale avvenne la notifica del ricorso (la ricorrente ha contestato l'esistenza e la natura di comunicazione della “schermata” di cui al doc. 3 prodotto da parte resistente, schermata in relazione alla quale è mancata qualunque prova di qualunque tipo dell'esistenza della stessa precedentemente al deposito del ricorso – non sarà pleonastico osservare come manchi una qualunque data nel documento in questione – nonché della fruibilità ed accessibilità ad opera della ricorrente, oltre che ovviamente con grosso deficit di comprensibilità, non essendo evidentemente intelligibile e desumibile da tale schermata l'accoglimento dell'istanza di autotutela).
Ne consegue la fondatezza delle ragioni attoree e l'assenza di motivi di compensazione.
Le spese vanno liquidate in dispositivo (3 fasi, valore indeterminato, bassa complessità, parametri minimi attesa la semplicità della questione, palesata dall'accoglimento della domanda attorea in via di autotutela tardiva da parte del datore di lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di Controparte_4
lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 4 di 5 Ravenna, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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