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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1403/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
PARISI, elettivamente domiciliata in VIA MICHELANGELO BUONARROTI 27
81100 CASERTA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
BASSANETTI, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti 20078 SAN
COLOMBANO AL LAMBRO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 1403/20223
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, a totale riforma della sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Lodi e in accoglimento delle domande proposte in primo grado, così provvedere:
1. Revochi il decreto ingiuntivo n. 447/2018 (R.G. 1417/2018) pronunciato dal Giudice del Tribunale di Lodi il
27.4.2018; 2. previa declaratoria del grave inadempimento di Controparte_1 dichiari risolti i contratti inter partes in data 20.2.2017 aventi ad oggetto la fornitura in licenza d'uso e la manutenzione dei programmi informatici ivi dettagliatamente indicati nonché la prestazione dei servizi ad essi relativi;
conseguentemente condanni la società convenuta alla restituzione della somma di € 4.941,00 ricevuta in acconto il
20.2.2017, rivalutata e maggiorata degli interessi. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado, da distrarre.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
A) rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 775/2022 emessa dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto:
B) Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, da perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite Parte_1 di supporto probatorio;
C) Confermare il decreto ingiuntivo n. 447/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
D) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 24.370,51, relativa alle fatture elencate nella narrativa del ricorso per D.I., oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
E) Con vittoria di spese e compensi professionali sia della procedura monitoria, sia di entrambi i gradi di giudizio;
F) In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e non ammesse, da intendersi, in questa sede, integralmente riproposte.
pagina 2 di 11 n. r.g. 1403/20223
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.6.2018, Società operante nel Parte_1 settore della produzione e distribuzione di prodotti alimentari liofilizzati sotto il marchio “Mywish”, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
447/2018 emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.4.2018, per l'importo di €
24.370,51 (oltre interessi e spese), a favore di eccependo Controparte_1
l'inesistenza del credito, relativo a fornitura in licenza d'uso e alla manutenzione del programma informatico gestionale di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) cd.
“Ad Hoc Revolution”, nonché alla connessa fornitura di “Servizi relativi a programmi
Zucchetti – MONTE ORE”, come da contratti sottoscritti il 20.2.2017, per omessa installazione di tutti i moduli componenti il software e per la sopravvenuta inaccessibilità, da giugno 2017, di quelli resi disponibili. Svolgeva quindi domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la risoluzione di tali contratti e la condanna di controparte alla restituzione in proprio favore delle somme versate in esecuzione degli stessi.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando Controparte_1 come il proprio credito (portato dalle fatture n. 333/M del 21.2.2017 di € 16.470,00, detratti € 4.941,00 versati in acconto da n. 28119/P-M del 28.2.2017 Parte_1 di € 2.144,76; n. 28522/P-OS del 28.2.2017 di € 3.660,00; n. 32077/P-I del 15.3.2017 di € 369,17; n. 34714/P-I del 31.3.2017 di € 175,44; n. 8583/P-M del 2.1.2018 di €
6.492,14) si fondasse sui contratti prodotti, regolarmente sottoscritti, e sulle relative
Condizioni generali, del pari sottoscritte anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c., contratti che, in mancanza di disdetta, si erano regolarmente rinnovati per l'annualità 2018.
Il Tribunale di Lodi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha istruito la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito, ha pronunciato la sentenza n. 775/2022, resa pubblica il 14.11.2022, con la quale ha respinto l'opposizione, ritenendo “provato il corretto adempimento da parte di , e respinto la domanda riconvenzionale di per mancata CP_1 Parte_1 dimostrazione di alcun inadempimento dell'opposta.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche): Parte_1
1) “Omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
pagina 3 di 11 n. r.g. 1403/20223
2) “Errata applicazione della regola di giudizio fondata l'onere della prova. Violazione dell'art 2967 c.c.”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio e disattese dal Tribunale.
Si è costituita ed ha insistito per la reiezione del gravame. Controparte_1
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 5.12.2023 il Consigliere
Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 10.12.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con lo sviluppo di due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, assume che la sentenza oggetto di gravame si fonderebbe Parte_1 sull'omessa, o comunque erronea, valutazione delle risultanze istruttorie e sull'errata applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Sotto un primo profilo, denuncia la pretesa violazione degli artt. 115 e Parte_1
116 c.p.c. per “omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie”, sul rilievo dell'inesistenza di alcuna contestazione di rispetto all'eccezione di Controparte_1 inadempimento mossa nei suoi confronti, con conseguente legittimo rifiuto della controprestazione relativa al pagamento delle somme di sua pretesa spettanza.
Il riferimento è all'inoltro di comunicazione via p.e.c. del 7.2.2018 con la quale il legale dell'odierna appellante, in risposta alla “richiesta di pagamento di cui alla nota inviata a mezzo p.e.c. il 30 gennaio 2018”, dichiarava che nulla era dovuto
“poiché il contratto 20.2.2017 per la fornitura di licenza d'uso dei software gestionali ivi richiamati [era] rimasto totalmente inadempiuto”, non disponendo la sua assistita “delle chiavi di accesso per l'utilizzo dei software” ed essendo “[l]e uniche attività parzialmente svolte quelle relative all'addestramento –
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complessivamente in numero di quattro incontri – che, tuttavia, si sono rivelate di nessuna utilità avendo riguardato nozioni base per l'uso dei software, ben conosciute dal personale che da oltre vent'anni utilizza programmi di gestione delle attività aziendali”.
A fronte di tali contestazioni, riproposte con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, assumerebbe valore dirimente la circostanza che costituendosi, avrebbe ammesso nella propria Controparte_1 comparsa che “l'installazione del software non [era] stata completata nei termini voluti” e quindi ribadito, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., “che l'installazione completa non [era] potuta avvenire …”.
Proprio alla luce di tali affermazioni, il Giudice di prime cure, nella prospettazione dell'appellante, “avrebbe dovuto soltanto applicare la regola di giudizio dettata dall'art. 115 c.p.c. che impone … di porre a fondamento della … decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, dichiarando “l'inadempimento della fornitrice, per averlo essa stessa riconosciuto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con le ulteriori conseguenze in ordine ai contratti inter partes del20 febbraio 2017 in conformità alle richieste avanzate … in via riconvenzionale”.
A tali rilievi non è possibile riconoscere fondatezza.
Va ricordato che la presente causa trae origine da rapporti contrattuali sorti tra le parti il 20.2.2017, riguardanti, il primo, la prevista fornitura di licenza d'uso a da parte di di un programma gestionale completo di Parte_1 Controparte_1 tipo ERP denominato “AdHoc Revolution”, composto di 19 “moduli”1 per il corrispettivo di € 13.500,00 oltre IVA (di cui € 4.941,00 versati), e la manutenzione dei programmi ivi indicati con addebito del relativo canone dall'01/09/2017; e, il secondo, un contratto Monte Ore avente ad oggetto la prestazione di 50 ore di addestramento del personale al prezzo di € 60,00 orari, oltre IVA.
Con l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento delle fatture emesse da sulla base di tali Controparte_1 contratti, ha lamentato “difficoltà di attivazione del sistema Parte_1
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operativo”, attesa “l'incapacità di gestire concretamente le [proprie] esigenze … e le criticità e i malfunzionamenti dei software”, sostenendo che la fornitura del prodotto informatico commissionato con l'ordine del 20.2.2017 non sarebbe mai stata effettuata, non solo perché tutti i moduli che lo componevano non erano mai entrati nella sua disponibilità, ma anche perché quelli “faticosamente installati”, e per i quali si erano registrati inconvenienti, dal mese di giugno 2017 non erano più risultati accessibili.
A fronte dello sviluppo di tali doglianze, non è sostenibile che non Controparte_1 abbia svolto contestazioni nel giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Lodi.
È vero infatti, che, nella comparsa di risposta, vi è affermazione che “l'installazione del software non sia stata completata nei termini voluti”, ma tale frase non può essere estrapolata dal contesto in cui è inserita per trarne un ipotetico riconoscimento, affatto inesistente, del proprio inadempimento da parte dell'odierna appellata, come pretende l'appellante.
Nel passaggio della comparsa di costituzione a cui mostra di riferirsi, Parte_1 il procuratore dell'appellata infatti scrive:
“Da quanto argomentato nel presente atto, risulta … evidente che solo a se stessa l'opponente deve imputare che l'installazione del software non sia stata completata nei termini voluti, in quanto, pur essendosi dimostrata Controparte_1 disponibile ad effettuare l'attività di formazione del personale all'utilizzo del software e al caricamento dei dati del programma, ha, di propria iniziativa, deciso di sospendere tale attività …”.
Il contenuto di tali difese rende evidente che, lungi dal riconoscersi inadempiente rispetto al completamento delle prestazioni oggetto degli accordi negoziali, CP_1 ritiene invece di addebitare a controparte la mancanza della collaborazione
[...] necessaria allo svolgimento delle attività di immissione dati senza le quali il programma gestionale acquistato non avrebbe potuto funzionare.
Analoghe considerazioni debbono ripetersi per quanto concerne il contenuto della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con riferimento alla frase, posta in evidenza dall'appellante: “Tuttavia, si ribadisce che l'installazione completa non è potuta avvenire …”.
Affermazione, ancora una volta, inserita in una locuzione più ampia, la cui formulazione integrale (“Tuttavia, si ribadisce che l'installazione completa non è
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potuta avvenire solo a causa del comportamento di parte attrice che ha interrotto ogni contatto con la fornitrice, impedendo, così, alla stessa di portare a termine il proprio lavoro”) rende evidente l'inesistenza di alcun riconoscimento, da parte di del proprio preteso inadempimento e l'attribuzione, viceversa, a Controparte_1 di un atteggiamento ostativo rispetto al completamento delle attività Parte_1 necessarie per completare la fornitura.
Parte appellante ulteriormente lamenta che “il Tribunale non ha saputo valutare con la dovuta serenità la nota p.e.c. del 7.2.2017 [rectius: 2018]con la quale Pt_1 formulò per la prima volta l'eccezione di inadempimento in risposta alla richiesta di di pagamento del corrispettivo delle fatture poi azionate con il ricorso CP_1 monitorio”, definendola come “del tutto generica”, malgrado “il rifiuto del pagamento fosse stato legittimamente posto in relazione alla condotta omissiva della fornitrice”.
Ritiene la Corte che debba dissentirsi da tale censura, poiché il contenuto della comunicazione rende evidente che non vi è in essa indicazione specifica delle condotte omissive in cui si sarebbe concretato l'inadempimento di Controparte_1
Ed è inoltre significativo che tale comunicazione faccia seguito alla richiesta di pagamento inoltrata dall'odierna appellata in data 30.1.2018, né vi sia evidenza documentale di alcuna diffida ad adempiere, o di alcuna eventuale contestazione riguardo al mancato completamento delle prestazioni, in epoca antecedente a tale richiesta, e, in particolare, successivamente al 30.4.2017, data entro la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, la fornitura e l'installazione del programma informatico oggetto del rapporto inter partes avrebbero dovuto essere ultimate.
Del resto, è la stessa ad ammettere che si trattava di eccezione di Parte_1 inadempimento formulata “per la prima volta”.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto che, con la comunicazione p.e.c. in esame, si imponesse una doverosa specificità delle ragioni giustificatrici del rifiuto opposto alla domanda di versamento del corrispettivo, tanto più in difetto di precedenti reclami che dessero conto di ragioni idonee a giustificare l'operatività dell'art.1460 c.c.
Sotto altro profilo, parte appellante denuncia anche l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in base alle quali il Tribunale avrebbe mostrato “di ritenere provato il corretto adempimento da parte di . CP_1
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Pone in particolare l'accento sul fatto che “le delazioni del teste … secondo Tes_1 cui avrebbe unilateralmente rinviato al mese di settembre 2017 Pt_1
l'installazione dei programmi “per impegni dovuti alla sua attività”, restando silente alle richieste telefoniche di prosecuzione delle attività di “start up” formulate in quel mese”, troverebbero puntuale smentita nella deposizione del direttore commerciale di sig. il quale ha invece confermato Parte_1 Testimone_2 che, data l'“urgenza di disporre del nuovo sistema gestionale”, era stata concordata con “quale data ultima per l'installazione dei programmi il Controparte_1
30.4.2017”, termine tuttavia non rispettato dalla fornitrice.
Il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi risulta effettivamente del tenore indicato dall'appellante.
Non è censurabile, tuttavia, che, dato il contrasto tra le due deposizioni, il Giudice di prime cure abbia attribuito maggiore credibilità a quanto dichiarato da Parte_2 sulla base di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti operata
[...] tenendo conto degli ulteriori elementi di valutazione acquisiti al processo.
Vi è da considerare, anzitutto, che non esiste alcun riscontro documentale all'indicazione fornita da quanto al fatto che si fosse stabilito come Testimone_2 termine ultimo per il completamento dell'installazione del programma gestionale il giorno 30.4.2017.
Tanto meno risultano specifiche denunce di malfunzionamenti dei programmi intervenute sia prima, che dopo tale data.
Vi sono comunicazioni che attestano esclusivamente le difficoltà incontrate dal personale di ad utilizzare il programma per esigenze aziendali Parte_1 specifiche, con correlative richieste di assistenza (v. email 4.4.2017, 17.4.2017,
20.4.2017 a firma;
email 11.4.2017 a firma . Per_1 Persona_2
Da parte di risulta tuttavia un atteggiamento di reale e fattiva Controparte_1 collaborazione mostrata al riguardo, essendo del pari prodotte (ad opera della stessa le email in data 12.4.2017 e in data 19.4.2017, a firma, Parte_1 rispettivamente, di e di della Società Parte_2 Persona_3
da cui emerge che vi era da parte dell'odierna appellata la concreta Controparte_1 disponibilità a far fronte alle esigenze della cliente, sia con i necessari adattamenti del programma “Ad hoc Revolution”, che mediante assistenza telefonica e
“attraverso il percorso formativo … previsto inizialmente”.
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Non essendovi evidenza di ulteriore scambio di comunicazioni dopo l'aprile del
2017, acquista rilievo speciale l'inoltro documentato della email in data 6.12.2017, con la quale dopo aver dato atto dei vani tentativi compiuti Parte_2 dall'inizio del precedente mese di settembre “per concordare il calendario di attività tecniche volte a continuare la formazione e la parametrizzazione del software Ad
Hoc Revolution avviata a seguito della stesura del contratto di acquisto”, afferma di trovarsi urgentemente “costretto a richiedere un … contato … il prima possibile per rappresentare precisamente la situazione alla direzione commerciale ed all'ufficio crediti …”.
Il tenore della comunicazione induce a ritenere che non solo vi sia stata una sospensione dell'implementazione del programma e di formazione del personale (cd.
Monte Ore) sino al mese di settembre per esigenze di come dichiarato Parte_1 dallo stesso signor in qualità di testimone, ma che la cliente si sia Tes_1 effettivamente dimostrata indisponibile, nei fatti, a consentire la prosecuzione di tali attività, impedendo così a di completare l'installazione del Controparte_1 programma e l'addestramento del personale.
Come già osservato, non risulta che alla richiesta di sia seguita Parte_2 alcuna tempestiva risposta con la quale abbia mosso contestazioni a Parte_1 quanto rappresentato dal signor ovvero mostrato di imputare a controparte Tes_1
l'intervenuta sospensione del rapporto o l'inutile decorso del termine del 30.4.2017 entro il quale avrebbe dovuto asseritamente essere garantito il funzionamento del programma.
L'apprezzamento delle condotte complessivamente tenute delle parti, quale descritto e quale emerge alla luce delle risultanze istruttorie, induce quindi a ritenere che correttamente sia stato escluso l'inadempimento di rispetto alle Controparte_1 obbligazioni contrattualmente assunte, non constando vizi e/o difetti del programma
“Ad Hoc Revolution” e risultando esclusivamente imputabile all'atteggiamento ostativo dell'appellante l'impossibilità per l'appellata di completare l'installazione di tale programma e l'attività di formazione del personale al “popolamento” dello stesso con i dati aziendali.
È vero dunque che non vi è prova dell'adempimento, ma deve ritenersi comunque acquisita piena dimostrazione dell'impossibilità per di dare piena Controparte_1 esecuzione agli obblighi negozialmente assunti essendone stata impedita da Pt_1
con ciò dovendosi – da un lato - escludere la possibilità di dichiarare la
[...] risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appellata e – dall'altro – riconoscere pagina 9 di 11 n. r.g. 1403/20223
che quest'ultima conserva il diritto alle controprestazioni, ovvero ai corrispettivi pattuiti con i due contrati sottoscritti in data 20.2.2017.
In ordine alla relativa quantificazione non risultano svolti motivi specifici e dunque non è censurabile che il primo Giudice, una volta escluso l'inadempimento di abbia riconosciuto la spettanza in suo favore degli importi di tutte Controparte_1 le fatture azionate in monitorio per gli interi importi relativi alla fornitura in licenza d'uso del software Ad Hoc Revolution (€ 16.470,00) e al servizio di manutenzione da settembre a dicembre 2017 (€ 2.144,77) e da gennaio a dicembre 2018 in difetto di disdetta (€ 6.492,14), nonché all'attività di formazione di cui al contratto Monte Ore (€ 3.660,00), non risultando in ogni caso svolta domanda subordinata di eventuale riduzione del quantum in considerazione delle prestazioni concretamente erogate.
Corretto è anche il riconoscimento (rispetto al quale, lo si ripete, non vi è comunque impugnazione specifica) degli importi di € 369,17 e di € 175,44 come da note di intervento del 3 e 7 marzo 2017 e del 17.3.2017, non costituendo tali importi duplicazione di quanto di importi addebitati in ordine al servizio “Monte Ore”, ma trattandosi di rimborsi di costi vivi relativi alle trasferte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi – siccome anticipato – che l'appello debba essere respinto e l'impugnata sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Lodi integralmente confermata.
Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore di come da Controparte_1 nota spese depositata, che tiene conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a €
26.000) e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 n. r.g. 1403/20223
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 775/2022 emessa dal Tribunale di
Lodi il 10 11.2022 e pubblicata il 14.11.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022, nell'importo di
€ 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte il 16 Dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) VSBASE – Pacchetto base;
2) VSORD Ordini Clienti/Fornitori; 3) VSCIAC Ciclo Acquisti;
4) VSCESP Cespiti Ammortizzabili;
5) Ritenute d'acconto; 6) VSCOAN Contabilità analitica;
7) VSANBI Analisi di Bilancio;
8) CP_2 VSDIBA Magazzino produzione;
9) VSMAGAV Magazzino funzioni ava;
10) VPGEPRO Gestione Produzione;
11)
VPCOLAV Conto lavoro;
12) VUTAGG Posto di lavoro aggiun;
13) VSIBIVC Infovision + IB Connect;
14) VSINTR Intra;
15) VPMMPS Piano principale di pro;
16) VSDOCMA Document management;
17) VSSDJOB Schedulatore di job;
18) AVEREVEC I. Revolution esteso;
19) AVEREUTC I: RevolutionColab.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1403/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
PARISI, elettivamente domiciliata in VIA MICHELANGELO BUONARROTI 27
81100 CASERTA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
BASSANETTI, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti 20078 SAN
COLOMBANO AL LAMBRO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 1403/20223
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, a totale riforma della sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Lodi e in accoglimento delle domande proposte in primo grado, così provvedere:
1. Revochi il decreto ingiuntivo n. 447/2018 (R.G. 1417/2018) pronunciato dal Giudice del Tribunale di Lodi il
27.4.2018; 2. previa declaratoria del grave inadempimento di Controparte_1 dichiari risolti i contratti inter partes in data 20.2.2017 aventi ad oggetto la fornitura in licenza d'uso e la manutenzione dei programmi informatici ivi dettagliatamente indicati nonché la prestazione dei servizi ad essi relativi;
conseguentemente condanni la società convenuta alla restituzione della somma di € 4.941,00 ricevuta in acconto il
20.2.2017, rivalutata e maggiorata degli interessi. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado, da distrarre.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
A) rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 775/2022 emessa dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto:
B) Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, da perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite Parte_1 di supporto probatorio;
C) Confermare il decreto ingiuntivo n. 447/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
D) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 24.370,51, relativa alle fatture elencate nella narrativa del ricorso per D.I., oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
E) Con vittoria di spese e compensi professionali sia della procedura monitoria, sia di entrambi i gradi di giudizio;
F) In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e non ammesse, da intendersi, in questa sede, integralmente riproposte.
pagina 2 di 11 n. r.g. 1403/20223
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.6.2018, Società operante nel Parte_1 settore della produzione e distribuzione di prodotti alimentari liofilizzati sotto il marchio “Mywish”, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
447/2018 emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.4.2018, per l'importo di €
24.370,51 (oltre interessi e spese), a favore di eccependo Controparte_1
l'inesistenza del credito, relativo a fornitura in licenza d'uso e alla manutenzione del programma informatico gestionale di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) cd.
“Ad Hoc Revolution”, nonché alla connessa fornitura di “Servizi relativi a programmi
Zucchetti – MONTE ORE”, come da contratti sottoscritti il 20.2.2017, per omessa installazione di tutti i moduli componenti il software e per la sopravvenuta inaccessibilità, da giugno 2017, di quelli resi disponibili. Svolgeva quindi domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la risoluzione di tali contratti e la condanna di controparte alla restituzione in proprio favore delle somme versate in esecuzione degli stessi.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando Controparte_1 come il proprio credito (portato dalle fatture n. 333/M del 21.2.2017 di € 16.470,00, detratti € 4.941,00 versati in acconto da n. 28119/P-M del 28.2.2017 Parte_1 di € 2.144,76; n. 28522/P-OS del 28.2.2017 di € 3.660,00; n. 32077/P-I del 15.3.2017 di € 369,17; n. 34714/P-I del 31.3.2017 di € 175,44; n. 8583/P-M del 2.1.2018 di €
6.492,14) si fondasse sui contratti prodotti, regolarmente sottoscritti, e sulle relative
Condizioni generali, del pari sottoscritte anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c., contratti che, in mancanza di disdetta, si erano regolarmente rinnovati per l'annualità 2018.
Il Tribunale di Lodi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha istruito la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito, ha pronunciato la sentenza n. 775/2022, resa pubblica il 14.11.2022, con la quale ha respinto l'opposizione, ritenendo “provato il corretto adempimento da parte di , e respinto la domanda riconvenzionale di per mancata CP_1 Parte_1 dimostrazione di alcun inadempimento dell'opposta.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche): Parte_1
1) “Omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
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2) “Errata applicazione della regola di giudizio fondata l'onere della prova. Violazione dell'art 2967 c.c.”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio e disattese dal Tribunale.
Si è costituita ed ha insistito per la reiezione del gravame. Controparte_1
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 5.12.2023 il Consigliere
Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 10.12.2024, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con lo sviluppo di due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, assume che la sentenza oggetto di gravame si fonderebbe Parte_1 sull'omessa, o comunque erronea, valutazione delle risultanze istruttorie e sull'errata applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c.
Si tratta di censure alle quali non è possibile prestare adesione.
Sotto un primo profilo, denuncia la pretesa violazione degli artt. 115 e Parte_1
116 c.p.c. per “omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie”, sul rilievo dell'inesistenza di alcuna contestazione di rispetto all'eccezione di Controparte_1 inadempimento mossa nei suoi confronti, con conseguente legittimo rifiuto della controprestazione relativa al pagamento delle somme di sua pretesa spettanza.
Il riferimento è all'inoltro di comunicazione via p.e.c. del 7.2.2018 con la quale il legale dell'odierna appellante, in risposta alla “richiesta di pagamento di cui alla nota inviata a mezzo p.e.c. il 30 gennaio 2018”, dichiarava che nulla era dovuto
“poiché il contratto 20.2.2017 per la fornitura di licenza d'uso dei software gestionali ivi richiamati [era] rimasto totalmente inadempiuto”, non disponendo la sua assistita “delle chiavi di accesso per l'utilizzo dei software” ed essendo “[l]e uniche attività parzialmente svolte quelle relative all'addestramento –
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complessivamente in numero di quattro incontri – che, tuttavia, si sono rivelate di nessuna utilità avendo riguardato nozioni base per l'uso dei software, ben conosciute dal personale che da oltre vent'anni utilizza programmi di gestione delle attività aziendali”.
A fronte di tali contestazioni, riproposte con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, assumerebbe valore dirimente la circostanza che costituendosi, avrebbe ammesso nella propria Controparte_1 comparsa che “l'installazione del software non [era] stata completata nei termini voluti” e quindi ribadito, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., “che l'installazione completa non [era] potuta avvenire …”.
Proprio alla luce di tali affermazioni, il Giudice di prime cure, nella prospettazione dell'appellante, “avrebbe dovuto soltanto applicare la regola di giudizio dettata dall'art. 115 c.p.c. che impone … di porre a fondamento della … decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, dichiarando “l'inadempimento della fornitrice, per averlo essa stessa riconosciuto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con le ulteriori conseguenze in ordine ai contratti inter partes del20 febbraio 2017 in conformità alle richieste avanzate … in via riconvenzionale”.
A tali rilievi non è possibile riconoscere fondatezza.
Va ricordato che la presente causa trae origine da rapporti contrattuali sorti tra le parti il 20.2.2017, riguardanti, il primo, la prevista fornitura di licenza d'uso a da parte di di un programma gestionale completo di Parte_1 Controparte_1 tipo ERP denominato “AdHoc Revolution”, composto di 19 “moduli”1 per il corrispettivo di € 13.500,00 oltre IVA (di cui € 4.941,00 versati), e la manutenzione dei programmi ivi indicati con addebito del relativo canone dall'01/09/2017; e, il secondo, un contratto Monte Ore avente ad oggetto la prestazione di 50 ore di addestramento del personale al prezzo di € 60,00 orari, oltre IVA.
Con l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento delle fatture emesse da sulla base di tali Controparte_1 contratti, ha lamentato “difficoltà di attivazione del sistema Parte_1
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operativo”, attesa “l'incapacità di gestire concretamente le [proprie] esigenze … e le criticità e i malfunzionamenti dei software”, sostenendo che la fornitura del prodotto informatico commissionato con l'ordine del 20.2.2017 non sarebbe mai stata effettuata, non solo perché tutti i moduli che lo componevano non erano mai entrati nella sua disponibilità, ma anche perché quelli “faticosamente installati”, e per i quali si erano registrati inconvenienti, dal mese di giugno 2017 non erano più risultati accessibili.
A fronte dello sviluppo di tali doglianze, non è sostenibile che non Controparte_1 abbia svolto contestazioni nel giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Lodi.
È vero infatti, che, nella comparsa di risposta, vi è affermazione che “l'installazione del software non sia stata completata nei termini voluti”, ma tale frase non può essere estrapolata dal contesto in cui è inserita per trarne un ipotetico riconoscimento, affatto inesistente, del proprio inadempimento da parte dell'odierna appellata, come pretende l'appellante.
Nel passaggio della comparsa di costituzione a cui mostra di riferirsi, Parte_1 il procuratore dell'appellata infatti scrive:
“Da quanto argomentato nel presente atto, risulta … evidente che solo a se stessa l'opponente deve imputare che l'installazione del software non sia stata completata nei termini voluti, in quanto, pur essendosi dimostrata Controparte_1 disponibile ad effettuare l'attività di formazione del personale all'utilizzo del software e al caricamento dei dati del programma, ha, di propria iniziativa, deciso di sospendere tale attività …”.
Il contenuto di tali difese rende evidente che, lungi dal riconoscersi inadempiente rispetto al completamento delle prestazioni oggetto degli accordi negoziali, CP_1 ritiene invece di addebitare a controparte la mancanza della collaborazione
[...] necessaria allo svolgimento delle attività di immissione dati senza le quali il programma gestionale acquistato non avrebbe potuto funzionare.
Analoghe considerazioni debbono ripetersi per quanto concerne il contenuto della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con riferimento alla frase, posta in evidenza dall'appellante: “Tuttavia, si ribadisce che l'installazione completa non è potuta avvenire …”.
Affermazione, ancora una volta, inserita in una locuzione più ampia, la cui formulazione integrale (“Tuttavia, si ribadisce che l'installazione completa non è
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potuta avvenire solo a causa del comportamento di parte attrice che ha interrotto ogni contatto con la fornitrice, impedendo, così, alla stessa di portare a termine il proprio lavoro”) rende evidente l'inesistenza di alcun riconoscimento, da parte di del proprio preteso inadempimento e l'attribuzione, viceversa, a Controparte_1 di un atteggiamento ostativo rispetto al completamento delle attività Parte_1 necessarie per completare la fornitura.
Parte appellante ulteriormente lamenta che “il Tribunale non ha saputo valutare con la dovuta serenità la nota p.e.c. del 7.2.2017 [rectius: 2018]con la quale Pt_1 formulò per la prima volta l'eccezione di inadempimento in risposta alla richiesta di di pagamento del corrispettivo delle fatture poi azionate con il ricorso CP_1 monitorio”, definendola come “del tutto generica”, malgrado “il rifiuto del pagamento fosse stato legittimamente posto in relazione alla condotta omissiva della fornitrice”.
Ritiene la Corte che debba dissentirsi da tale censura, poiché il contenuto della comunicazione rende evidente che non vi è in essa indicazione specifica delle condotte omissive in cui si sarebbe concretato l'inadempimento di Controparte_1
Ed è inoltre significativo che tale comunicazione faccia seguito alla richiesta di pagamento inoltrata dall'odierna appellata in data 30.1.2018, né vi sia evidenza documentale di alcuna diffida ad adempiere, o di alcuna eventuale contestazione riguardo al mancato completamento delle prestazioni, in epoca antecedente a tale richiesta, e, in particolare, successivamente al 30.4.2017, data entro la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, la fornitura e l'installazione del programma informatico oggetto del rapporto inter partes avrebbero dovuto essere ultimate.
Del resto, è la stessa ad ammettere che si trattava di eccezione di Parte_1 inadempimento formulata “per la prima volta”.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto che, con la comunicazione p.e.c. in esame, si imponesse una doverosa specificità delle ragioni giustificatrici del rifiuto opposto alla domanda di versamento del corrispettivo, tanto più in difetto di precedenti reclami che dessero conto di ragioni idonee a giustificare l'operatività dell'art.1460 c.c.
Sotto altro profilo, parte appellante denuncia anche l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in base alle quali il Tribunale avrebbe mostrato “di ritenere provato il corretto adempimento da parte di . CP_1
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Pone in particolare l'accento sul fatto che “le delazioni del teste … secondo Tes_1 cui avrebbe unilateralmente rinviato al mese di settembre 2017 Pt_1
l'installazione dei programmi “per impegni dovuti alla sua attività”, restando silente alle richieste telefoniche di prosecuzione delle attività di “start up” formulate in quel mese”, troverebbero puntuale smentita nella deposizione del direttore commerciale di sig. il quale ha invece confermato Parte_1 Testimone_2 che, data l'“urgenza di disporre del nuovo sistema gestionale”, era stata concordata con “quale data ultima per l'installazione dei programmi il Controparte_1
30.4.2017”, termine tuttavia non rispettato dalla fornitrice.
Il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi risulta effettivamente del tenore indicato dall'appellante.
Non è censurabile, tuttavia, che, dato il contrasto tra le due deposizioni, il Giudice di prime cure abbia attribuito maggiore credibilità a quanto dichiarato da Parte_2 sulla base di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti operata
[...] tenendo conto degli ulteriori elementi di valutazione acquisiti al processo.
Vi è da considerare, anzitutto, che non esiste alcun riscontro documentale all'indicazione fornita da quanto al fatto che si fosse stabilito come Testimone_2 termine ultimo per il completamento dell'installazione del programma gestionale il giorno 30.4.2017.
Tanto meno risultano specifiche denunce di malfunzionamenti dei programmi intervenute sia prima, che dopo tale data.
Vi sono comunicazioni che attestano esclusivamente le difficoltà incontrate dal personale di ad utilizzare il programma per esigenze aziendali Parte_1 specifiche, con correlative richieste di assistenza (v. email 4.4.2017, 17.4.2017,
20.4.2017 a firma;
email 11.4.2017 a firma . Per_1 Persona_2
Da parte di risulta tuttavia un atteggiamento di reale e fattiva Controparte_1 collaborazione mostrata al riguardo, essendo del pari prodotte (ad opera della stessa le email in data 12.4.2017 e in data 19.4.2017, a firma, Parte_1 rispettivamente, di e di della Società Parte_2 Persona_3
da cui emerge che vi era da parte dell'odierna appellata la concreta Controparte_1 disponibilità a far fronte alle esigenze della cliente, sia con i necessari adattamenti del programma “Ad hoc Revolution”, che mediante assistenza telefonica e
“attraverso il percorso formativo … previsto inizialmente”.
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Non essendovi evidenza di ulteriore scambio di comunicazioni dopo l'aprile del
2017, acquista rilievo speciale l'inoltro documentato della email in data 6.12.2017, con la quale dopo aver dato atto dei vani tentativi compiuti Parte_2 dall'inizio del precedente mese di settembre “per concordare il calendario di attività tecniche volte a continuare la formazione e la parametrizzazione del software Ad
Hoc Revolution avviata a seguito della stesura del contratto di acquisto”, afferma di trovarsi urgentemente “costretto a richiedere un … contato … il prima possibile per rappresentare precisamente la situazione alla direzione commerciale ed all'ufficio crediti …”.
Il tenore della comunicazione induce a ritenere che non solo vi sia stata una sospensione dell'implementazione del programma e di formazione del personale (cd.
Monte Ore) sino al mese di settembre per esigenze di come dichiarato Parte_1 dallo stesso signor in qualità di testimone, ma che la cliente si sia Tes_1 effettivamente dimostrata indisponibile, nei fatti, a consentire la prosecuzione di tali attività, impedendo così a di completare l'installazione del Controparte_1 programma e l'addestramento del personale.
Come già osservato, non risulta che alla richiesta di sia seguita Parte_2 alcuna tempestiva risposta con la quale abbia mosso contestazioni a Parte_1 quanto rappresentato dal signor ovvero mostrato di imputare a controparte Tes_1
l'intervenuta sospensione del rapporto o l'inutile decorso del termine del 30.4.2017 entro il quale avrebbe dovuto asseritamente essere garantito il funzionamento del programma.
L'apprezzamento delle condotte complessivamente tenute delle parti, quale descritto e quale emerge alla luce delle risultanze istruttorie, induce quindi a ritenere che correttamente sia stato escluso l'inadempimento di rispetto alle Controparte_1 obbligazioni contrattualmente assunte, non constando vizi e/o difetti del programma
“Ad Hoc Revolution” e risultando esclusivamente imputabile all'atteggiamento ostativo dell'appellante l'impossibilità per l'appellata di completare l'installazione di tale programma e l'attività di formazione del personale al “popolamento” dello stesso con i dati aziendali.
È vero dunque che non vi è prova dell'adempimento, ma deve ritenersi comunque acquisita piena dimostrazione dell'impossibilità per di dare piena Controparte_1 esecuzione agli obblighi negozialmente assunti essendone stata impedita da Pt_1
con ciò dovendosi – da un lato - escludere la possibilità di dichiarare la
[...] risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appellata e – dall'altro – riconoscere pagina 9 di 11 n. r.g. 1403/20223
che quest'ultima conserva il diritto alle controprestazioni, ovvero ai corrispettivi pattuiti con i due contrati sottoscritti in data 20.2.2017.
In ordine alla relativa quantificazione non risultano svolti motivi specifici e dunque non è censurabile che il primo Giudice, una volta escluso l'inadempimento di abbia riconosciuto la spettanza in suo favore degli importi di tutte Controparte_1 le fatture azionate in monitorio per gli interi importi relativi alla fornitura in licenza d'uso del software Ad Hoc Revolution (€ 16.470,00) e al servizio di manutenzione da settembre a dicembre 2017 (€ 2.144,77) e da gennaio a dicembre 2018 in difetto di disdetta (€ 6.492,14), nonché all'attività di formazione di cui al contratto Monte Ore (€ 3.660,00), non risultando in ogni caso svolta domanda subordinata di eventuale riduzione del quantum in considerazione delle prestazioni concretamente erogate.
Corretto è anche il riconoscimento (rispetto al quale, lo si ripete, non vi è comunque impugnazione specifica) degli importi di € 369,17 e di € 175,44 come da note di intervento del 3 e 7 marzo 2017 e del 17.3.2017, non costituendo tali importi duplicazione di quanto di importi addebitati in ordine al servizio “Monte Ore”, ma trattandosi di rimborsi di costi vivi relativi alle trasferte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi – siccome anticipato – che l'appello debba essere respinto e l'impugnata sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Lodi integralmente confermata.
Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore di come da Controparte_1 nota spese depositata, che tiene conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a €
26.000) e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 775/2022 emessa dal Tribunale di
Lodi il 10 11.2022 e pubblicata il 14.11.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n. 147/2022, nell'importo di
€ 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte il 16 Dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) VSBASE – Pacchetto base;
2) VSORD Ordini Clienti/Fornitori; 3) VSCIAC Ciclo Acquisti;
4) VSCESP Cespiti Ammortizzabili;
5) Ritenute d'acconto; 6) VSCOAN Contabilità analitica;
7) VSANBI Analisi di Bilancio;
8) CP_2 VSDIBA Magazzino produzione;
9) VSMAGAV Magazzino funzioni ava;
10) VPGEPRO Gestione Produzione;
11)
VPCOLAV Conto lavoro;
12) VUTAGG Posto di lavoro aggiun;
13) VSIBIVC Infovision + IB Connect;
14) VSINTR Intra;
15) VPMMPS Piano principale di pro;
16) VSDOCMA Document management;
17) VSSDJOB Schedulatore di job;
18) AVEREVEC I. Revolution esteso;
19) AVEREUTC I: RevolutionColab.