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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. Est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.10.24, da
1) Parte_1
Nato a Mariano Comense il 24.11.1984
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Massimo Bruno
e
2) Parte_2
Nata a Giussano il 24.07.1984
cittadina: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...]
1 con l'Avv. Massimo Bruno
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Seregno, in data 24.06.2013
(anno 2013, atto n. 25, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 30.11.2021
omologato con decreto n. 19678/2021 del 10.12.2021, pubblicato il 13.12.2021 dal Tribunale di Como nella causa avente RG 2385/2021
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.10.24, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) Disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
con reale e fattivo impegno degli stessi alla crescita, educazione, istruzione ed ogni altro aspetto della vita del figlio minore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori,
eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
b) Disporre che il padre potrà stare con secondo il seguente calendario: Per_1
1. A fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17/18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 con pernottamento dal padre;
2. Durante le vacanze estive scolastiche starà con i genitori due settimane ciascuno Per_1
alternativamente dalla fine della scuola a fine luglio così determinate: dal 15 giugno al 30 giugno presso il padre, dal 1 luglio al 15 luglio presso la madre e dal 16 luglio al 31 luglio presso il padre;
entrambi i genitori potranno trascorrere con due settimane consecutive in località turistica Per_1
in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
2 3. Durante le vacanze Natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo Per_1
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze Pasquali Per_1
trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo di vacanza scolastica dal giovedì al martedì;
4. Il giorno del compleanno di , i ponti ed ulteriori giorni di sospensione dall'attività Per_1
scolastica verranno suddivisi con il principio dell'alternanza;
5. È garantito ad entrambi i genitori di poter sentire telefonicamente tutti i giorni anche a Per_1
mezzo videochiamata;
6. trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma, Per_1
con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà;
7. In ogni caso il padre, pervio accordo con la madre, potrà vedere ogni qualvolta vorrà. Per_1
Stante la distanza tra le residenze si concorda che il viaggio di andata e ritorno sia a carico in misura eguale di entrambi i genitori.
c) Disporre a carico del padre il contributo al mantenimento di pari ad € 300,00 mensili Per_1
complessivi da versarsi entro il giorno 26 di ogni mese, sul conto intestato alla signora oltre Pt_2
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo (i buoni pasto faranno parte del mantenimento ordinario). L'assegno unico verrà percepito in misura del 50%. Il signor continuerà a versare Pt_1
l'importo di € 80,00 sul fondo di risparmio in essere con di cui è beneficiario Controparte_3
il figlio fino alla scadenza. Per_1
d) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , con quanto in esso contenuto resta nella sua Pt_1
esclusiva disponibilità atteso che la signora ha trasferito la propria residenza in Vergiate (VA) Pt_2
ove ha iniziato una nuova convivenza;
e) La signora rinuncia sin d'ora a richiedere nel futuro l'assegnazione della casa coniugale;
Pt_2
f) Entrambi i genitori garantiranno ad di frequentare attività sportiva a sua scelta;
Per_1
g) I genitori si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio, per se e per il figlio minore.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 24.06.2013, in Seregno
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno
(anno 2013, atto n. 25, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
4 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.4.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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