TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito della discussione orale dell'udienza del 20/01/2025 e della Camera di Consiglio, ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
5464/2020 vertente
t r a
e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maccauro presso lo studio ultimo del quale sono elettivamente domiciliati, come da mandati in atti
- opponenti -
e
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da funzionarie delegate, giusta delega in atti, e come in atti elettivamente domiciliato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come da discussione dell'udienza del 20.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2020, le parti ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2460/19453B del 28.10.2020, a mezzo della quale l' ha ordinato al ed alla Parte_3 Parte_1
Società di pagare, quale sanzione amministrativa per la Parte_2 violazione dell' art. 4 co 1 lettere a), b) del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, come introdotto dal
D. Lgs. 06/10/2004 n. 251, e ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, come introdotto dal D. Lgs. 06/10/2004 n. 251 e modificato dall'art. 1 co. 1 e dall'art. 8 co. 3 D. Lgs. 15/01/2016 n. 8, la somma complessiva di € 37.000,00, oltre € 30,00 per spese di procedura ed € 6.50 per spese di notificazione.
A sostegno dell'opposizione le parti ricorrenti hanno dedotto la legittimità del contratto di appalto di manodopera.
Regolarmente si è costituto in giudizio l' , il quale chiedeva al Tribunale adito di CP_1 rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza.
* Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e per i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, l'appalto di mere prestazioni di manodopera non può ritenersi genuino quando l'intermediario sia un imprenditore che potrebbe solo apparentemente definirsi tale, in quanto si limita a fornire prestazioni di lavoro del personale da lui formalmente assunto, operando, tuttavia, in concreto, sprovvisto di una reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente e allorquando i lavoratori, da lui addetti nell'attività oggetto dell'appalto, siano effettivamente sottoposti al potere di direzione e controllo del committente ed agiscano, di fatto, alle sue dipendenze e nel di lui interesse.
Orbene, laddove tutti questi elementi siano provati in giudizio e l'appaltatore, quindi, sia un mero strumento per dissimulare la realtà dei rapporti, si verifica un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, vietata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Qualora, invece, la natura del servizio concesso in appalto lo richieda, devono considerarsi ammissibili anche appalti ad alta intensità di manodopera, ossia appalti nei quali l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative.
In tal caso ciò che veramente rileva, pertanto, non è tanto la disponibilità e l'organizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro, quanto l'effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto.
E, in questo senso, aaffinché l'appalto sia ritenuto illecito non è sufficiente, dunque, che il committente impartisca generiche disposizioni sull'attività da svolgere – come nel caso di specie accertato nel verbale ispettivo ove si legge: “gli ordini della merce da smistare pervengono agli impianti della che li girano agli operai della cooperativa per la preparazione dei pacchi Parte_2 da inviare ai clienti” - ma occorre che vi sia prova che tali disposizioni, per il loro carattere
Pag. 2 di 3 specifico, non siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro e che alla violazione di tali disposizioni si accompagni l'effettivo esercizio del potere disciplinare da parte del committente (ex plurimis Cass. n. 15557 del 2019).
In aggiunta a ciò, con riferimento all'eventuale mancata assunzione del rischio di impresa, poi, può assumersi che, nel caso di specie, lo stesso è configurabile nella responsabilità che potrebbe conseguire ad un errato confezionamento dei prodotti o un ritardo nella consegna.
In base a quanto sin qui esposto, pertanto, può rilevarsi come non siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo e dell'istruttoria, elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dell'appalto.
Sicché, l'opposizione deve essere accolta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate,
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede
1) accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza - ingiunzione n. 2460/19453B del 28.10.2020 del Direttore dell' ; Parte_3
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.01.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito della discussione orale dell'udienza del 20/01/2025 e della Camera di Consiglio, ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
5464/2020 vertente
t r a
e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maccauro presso lo studio ultimo del quale sono elettivamente domiciliati, come da mandati in atti
- opponenti -
e
, sede territoriale di Salerno, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da funzionarie delegate, giusta delega in atti, e come in atti elettivamente domiciliato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come da discussione dell'udienza del 20.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2020, le parti ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2460/19453B del 28.10.2020, a mezzo della quale l' ha ordinato al ed alla Parte_3 Parte_1
Società di pagare, quale sanzione amministrativa per la Parte_2 violazione dell' art. 4 co 1 lettere a), b) del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, come introdotto dal
D. Lgs. 06/10/2004 n. 251, e ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, come introdotto dal D. Lgs. 06/10/2004 n. 251 e modificato dall'art. 1 co. 1 e dall'art. 8 co. 3 D. Lgs. 15/01/2016 n. 8, la somma complessiva di € 37.000,00, oltre € 30,00 per spese di procedura ed € 6.50 per spese di notificazione.
A sostegno dell'opposizione le parti ricorrenti hanno dedotto la legittimità del contratto di appalto di manodopera.
Regolarmente si è costituto in giudizio l' , il quale chiedeva al Tribunale adito di CP_1 rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza.
* Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e per i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, l'appalto di mere prestazioni di manodopera non può ritenersi genuino quando l'intermediario sia un imprenditore che potrebbe solo apparentemente definirsi tale, in quanto si limita a fornire prestazioni di lavoro del personale da lui formalmente assunto, operando, tuttavia, in concreto, sprovvisto di una reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente e allorquando i lavoratori, da lui addetti nell'attività oggetto dell'appalto, siano effettivamente sottoposti al potere di direzione e controllo del committente ed agiscano, di fatto, alle sue dipendenze e nel di lui interesse.
Orbene, laddove tutti questi elementi siano provati in giudizio e l'appaltatore, quindi, sia un mero strumento per dissimulare la realtà dei rapporti, si verifica un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, vietata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Qualora, invece, la natura del servizio concesso in appalto lo richieda, devono considerarsi ammissibili anche appalti ad alta intensità di manodopera, ossia appalti nei quali l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative.
In tal caso ciò che veramente rileva, pertanto, non è tanto la disponibilità e l'organizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro, quanto l'effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto.
E, in questo senso, aaffinché l'appalto sia ritenuto illecito non è sufficiente, dunque, che il committente impartisca generiche disposizioni sull'attività da svolgere – come nel caso di specie accertato nel verbale ispettivo ove si legge: “gli ordini della merce da smistare pervengono agli impianti della che li girano agli operai della cooperativa per la preparazione dei pacchi Parte_2 da inviare ai clienti” - ma occorre che vi sia prova che tali disposizioni, per il loro carattere
Pag. 2 di 3 specifico, non siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro e che alla violazione di tali disposizioni si accompagni l'effettivo esercizio del potere disciplinare da parte del committente (ex plurimis Cass. n. 15557 del 2019).
In aggiunta a ciò, con riferimento all'eventuale mancata assunzione del rischio di impresa, poi, può assumersi che, nel caso di specie, lo stesso è configurabile nella responsabilità che potrebbe conseguire ad un errato confezionamento dei prodotti o un ritardo nella consegna.
In base a quanto sin qui esposto, pertanto, può rilevarsi come non siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo e dell'istruttoria, elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dell'appalto.
Sicché, l'opposizione deve essere accolta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate,
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede
1) accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza - ingiunzione n. 2460/19453B del 28.10.2020 del Direttore dell' ; Parte_3
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.01.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 3 di 3