Articolo 1 della Legge 28 luglio 1967, n. 696
Versione
2 settembre 1967
Art. 1. Articolo unico

Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonche' per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera d), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230 , e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti.

Entrata in vigore il 2 settembre 1967