Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N . 3 5 8 7 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Mario Rutelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Lazzara che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPONENTI-
E
con sede in Piazza Salimbeni, 3, C.F. Controparte_1 CP_1
, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. NN Scozzari, con studio in P.IVA_1 P.IVA_2
Palermo, in Via Giosuè Carducci n. 2, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-OPPOSTA-
E
con sede legale in Milano (MI), in via San Prospero n.4, P.I. , e per CP_2 P.IVA_3
essa, quale mandataria la società con sede legale in Milano (MI), Via Soperga n. 9, CP_3
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. NN Scozzari, con studio in Palermo, in Via P.IVA_4
Giosuè Carducci n. 2, che la rappresenta e difende giusta procura in atti n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 1
con sede in Milano, via Soperga n. 9, C.F./P.I. in persona del Controparte_4 P.IVA_5 suo legale rappresentante “p.t.”, e per essa, quale procuratrice speciale
[...]
con sede in Bologna, via Della Beverara 19, C.F./P.I. , Parte_3 P.IVA_6
elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Beverara 19, presso lo studio NextLegal, e, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Padovani e Gianluca Massimei che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- INTERVENIENTI-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale del 12.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e proponevano opposizione avverso il d.i. Parte_1 Parte_2
n. 891/2019 del 20.09.2019, con il quale venivano condannati, in solido tra loro, unitamente a
[...]
e al pagamento di € 203.743,56, oltre spese della procedura Parte_4 Controparte_5
Contr monitoria, in favore della (d'ora in avanti solo . Controparte_1
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, veniva dedotto:
- che la banca sopra menzionata affermava di essere creditrice della società
[...]
HI NN e RI (d'ora in avanti solo Controparte_7 CP_8 [...]
); CP_7
- che tale credito ammontava ad € 203.743,56, oltre interessi al tasso convenzionale;
- che il credito complessivo, secondo la ricostruzione avanzata, era quantificabile in €
124.178,28, a titolo di saldo a debito del contratto di finanziamento n. 741643467, intestato alla suddetta società (cfr. all. n. 4) ed in € 79.565,28, a titolo di saldo a Controparte_7
debito del contratto di finanziamento n. 3576384, sempre intestato alla suddetta società
(cfr. all. n. 6); Controparte_7
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag.
2 - che, detti crediti, secondo quanto asserito dalla banca opposta, erano garantiti,
rispettivamente, da fidejussioni specifiche, rilasciate da Parte_4 CP_5
e in data 17.05.2013 sino all'importo di €
[...] Parte_1 Parte_2
225.000,00, e in data del 14.11.2014 sino all'importo di € 75.000,00;
- che sussisteva un provvedimento di omologa di un concordato preventivo in capo alla
; Controparte_7
- che rivestiva la qualifica di socio accomandatario della , Parte_1 Controparte_7
mentre la qualifica di socio accomandante;
Parte_2
- che la banca affermava, altresì, di aver sollecitato e diffidato al pagamento i debitori tramite lettera raccomandata A/R del 03.06.2016, con la quale venivano, inoltre, informati del recesso da tutti gli affidamenti e rapporti già accordati;
Contr
- che, pertanto, la faceva ricorso alle vie giudiziarie, ottenendo l'emissione del D.I. opposto.
Tutto quanto sopra premesso, e avanzavano l'opposizione di cui Parte_1 Parte_2
è causa sulla base dei motivi di seguito sinteticamente riassunti:
- eccepivano la nullità delle fidejussioni specifiche per violazione della normativa Antitrust, in quanto, “i contratti fidejussori in esame risultavano sottoscritti su moduli standard predisposti unilateralmente dalla AN e redatti in modo sostanzialmente identico allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, che veniva già censurato dalla AN
d'IA con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, poiché contenente clausole di
“reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, lesive della concorrenza ed assolutamente vietate dalla L. 287/1990 (c.d. legge Antitrust)” (cfr. pag. 3 atto di citazione);
- eccepivano l'avvenuta estinzione delle fideiussioni per intervenuta decadenza ex art. 1957
c.c., in quanto dalla produzione versata in atti in seno al ricorso monitorio, non risultava dimostrato che la banca avesse dapprima agito nei confronti della debitrice principale,
e, soltanto successivamente, (entro il termine di 6 mesi ex art. Controparte_9
1957 c.c.), anche nei confronti dei fideiussori;
- deducevano la violazione dell'art. 184 L.F. in quanto, a loro dire, secondo la giurisprudenza dominante, la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è una responsabilità per debito proprio, non potendo il socio essere considerato terzo rispetto alla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 L.F., e, pertanto, affermavano che la previsione dell'art.
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 3 184 L.F., secondo cui i creditori anteriori conservano impregiudicati i propri diritti contro i fideiussori, era riferibile solo a fideiussori terzi e non a fideiussori anche soci, nei confronti dei quali l'omologa del concordato preventivo produrrebbe l'effetto esdebitatorio;
- eccepivano poi la nullità, ex art. 1815, co. II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori, in quanto, dai documenti di causa, era emersa l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari.
Alla luce, dei fatti sopra rappresentanti, chiedevano di dichiarare nullo e/o illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e di dichiarare in base ai motivi di cui in narrativa che nulla era da loro dovuto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori come per legge.
Si costituiva la banca opposta, che contestava integralmente le avverse deduzioni, chiedendone l'integrale rigetto poiché infondate in fatto ed in diritto;
nello specifico, chiedeva, di ritenere e dichiarare valide ed efficaci le fideiussioni prestate da e e, Parte_1 Parte_2
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di intervento, ex art. 111 c.p.c., si costituiva in qualità di mandataria di , CP_2
. CP_3
Veniva così dedotto che, con contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23.12.2019,
era divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originaria CP_2
creditrice la crediti tra i quali vi erano compresi anche Controparte_1
quelli di cui è causa, subentrando così la cessionaria in tutti i diritti, azioni, facoltà, garanzie e prerogative sostanziali e processuali di cui la cedente era titolare.
Tutto ciò premesso, veniva chiesto, preliminarmente, “di ritenere e dichiarare che la cessionaria è intervenuta e si è costituita nel presente giudizio, subentrando ex art. CP_2
111 c.p.c. nella medesima posizione processuale e sostanziale, e chiedendo l'estromissione della cedente, ai fini del soddisfacimento del credito per cui è causa, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla AN cedente, da intendersi di seguito riportate e trascritte”. Nel merito, veniva chiesto il rigetto dell'opposizione “ex adverso” proposta, Contr per i motivi di diritto indicati nella comparsa di costituzione e risposta della banca cedente in subordine, veniva chiesto di “ritenere e dichiarare, comunque, che i Sigg.ri , Parte_1
nato a [...], il [...], CF: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(PA), il 23.12.1954, CF: , n.q. di garanti della società D.G.M. ELETTRICITA' C.F._2
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 4 con sede in Cefalu' (PA), Piazza NN Parte_5
Gentile, Codice Fiscale e P. Iva , sono debitori di della somma di € P.IVA_7 CP_2
203.743,56, o, comunque, della somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi come in domando e sino al soddisfo, condannandoli al pagamento”.
Con ordinanza del 05.03.2021 veniva rigettata la richiesta di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnando, altresì, termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. Procedura che, tuttavia, aveva esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
All'udienza del 17.11.2021 venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co. 6 c.p.c..
In particolare, con le memorie ex art. 183 co. 6 primo termine cpc veniva contestata dagli
Contr opponenti l'avvenuta cessione dei crediti di cui è causa da ad , nonché la stessa CP_2
Contr titolarità in capo ad del credito derivante dal contratto di finanziamento di cui all'allegato 4 dell'atto di citazione (contratto finanziamento n. 741643467), sostenendo gli opponenti che, in base alla documentazione contrattuale in atti, esso era di titolarità della Cassa Depositi e Prestiti, Contr risultando, invece, mera mandataria della predetta.
Con ordinanza del 29.05.2022 veniva disposta una CTU contabile.
In seguito, in data 10.07.2024, si costituiva nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
in qualità di procuratrice di , la quale esponeva: Parte_3 CP_4
- che aveva stipulato con un contratto di cessione di crediti CP_4 CP_2 pecuniario in forza del quale aveva acquistato “pro soluto” e in blocco, con efficacia economica dall'01.01. 2024, dei crediti di titolarità di CP_2
- che, tra i crediti oggetto della cessione, vi era anche il credito nei confronti di Parte_1
e
[...] Parte_2
Ciò premesso, l'intervento ai sensi dell'art. 111 cpc veniva giustificato in forza di tale contratto di cessione, “richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli atti notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della Cedente”.
All'udienza del 12.03.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva poi assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 5
1. Sulla posizione debitoria di Parte_1
Tutto quanto sopra detto, con riferimento all'opposizione avanzata da , essa deve Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, in sede monitoria, il decreto ingiuntivo veniva emesso
Contr tenuto conto di quanto dedotto da e cioè che il credito di € 124.178,28, quale ammontare del saldo a debito del contratto di finanziamento n. 741643467, gravante sulla società , Controparte_7
era garantito dalla fidejussione specifica prevista in seno al predetto contratto di finanziamento.
Fideiussione rilasciata anche da sino all'importo di € 225.000,00. Parte_1
Altresì, sempre in sede monitoria, con riferimento all'importo di € 79.565,28, esso veniva indicato come derivante dal saldo a debito di cui al contratto di finanziamento n. 3576384, sempre gravante sulla società , asserendosi che tale credito era garantito da una fideiussione Controparte_7 specifica rilasciata anche da sino all'importo di € 75.000,00. Parte_1
Circostanze quelle sopra dette non oggetto di specifica contestazione tra le parti nel presente giudizio di opposizione.
Ciò posto, deve osservarsi che ha dedotto che non sussisterebbero nei suoi Parte_1 confronti le condizioni imposte dall'art. 184 della Legge Fallimentare (norma “ratione temporis” vigente) per giustificare il chiesto pagamento.
In particolare, è stato dedotto che la era stata sottoposta a procedura di Controparte_7
concordato preventivo, conclusosi con provvedimento di omologa del 28.02.2017.
Circostanza, quella sopra detta, documentata dall'opponente che, con le memorie ex art. 183 co. 6 secondo termine cpc, ha depositato copia del decreto di omologa depositato in cancelleria il
14.03.2017.
Omologa emessa all'esito della relativa procedura instauratasi a seguito di domanda avanzata dalla in data 11.12.2015. Altresì, è stata anche depositata la relazione Controparte_7
particolareggiata, ex art. 172 L.F., del nominato commissario Giudiziale della procedura che esprimeva parere favorevole alla proposta di concordato avanzata dalla società in parola. Relazione da cui risulta anche dimostrato che il credito vantato da per Controparte_1 complessive € 765.176,00 veniva inquadrato tra quelli di rango chirografario (cfr. pag. 18/33) e che lo stesso avrebbe dovuto essere soddisfatto nella misura del 27,22% (cfr. pagg. 31-32/33).
Devono, dunque, ritenersi dimostrate le circostanze sopra dette e ritenersi, di conseguenza, accertato che le fideiussioni di cui al presente giudizio sono poste a garanzia di posizioni creditorie n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 6 vantate, originariamente, da nei confronti della Controparte_1 [...]
, ed oggetto di procedura di concordato, poi omologato come sopra detto. CP_7
Orbene, deve, innanzitutto, considerarsi che: “il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art.
1950 cod. civ. contro la società” (Cass. n. 7139/2018).
Ciò chiarito, si osserva che l'art. 184 L.F. (norma vigente “ratione temporis”) prevede che: “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire nella pronuncia n.
29863/2011 che: “[…] l'art. 184 secondo comma della legge fallimentare, ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento , proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.( Cass 3749/89 sez un.; Cass 1688/99;Cass 26012/07)” (Cass. n. 29863/2011).
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 7 Sempre nella pronuncia sopra detta è stato anche evidenziato che: “ La giurisprudenza di questa
Corte ha ulteriormente chiarito che il principio in questione non può che riguardare tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli effetti di un concordato preventivo omologato, nella duplice concorrente veste di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore, senza che a nulla rilevi il momento (anteriore o posteriore all'assunzione della a posizione di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria.( Cass 1688/99). In altri termini il dato rilevante ai fini di consentire al fideiussore di usufruire della falcidia concordataria è che il medesimo rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile agli effetti della procedura concordataria, a prescindere dal momento in cui il medesimo abbia prestato la propria fideiussione a favore di un creditore della società” (Cass. n. 29863/2011).
Ebbene, tenuto conto dei principi sopra detti, deve osservarsi che non è stato oggetto di contestazioni tra le parti in causa la circostanza che al momento della procedura di Parte_1
concordato era socio accomandatario della . Controparte_7
Circostanza, tra l'altro, che emerge anche nel parere ex art. 172 L.F. del commissario giudiziale, dove espressamente viene individuato, nell'identificare la compagine sociale dell'impresa al momento della procedura di concordato, come socio accomandatario oltre che Parte_1
liquidatore.
Dunque, considerato che per poter usufruire della falcidia concordataria è necessario proprio che il fideiussore sia socio della stessa durante la procedura di concordato, risultando così direttamente coinvolto nella procedura (cfr. sempre Cass. n. 29863/2011), tale circostanza è da dirsi certamente integrata nel caso di specie, con conseguente necessario accoglimento dell'opposizione da parte di , e revoca, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Resta assorbita ogni ulteriore motivo di opposizione avanzato da;
ciò in ossequio Parte_1 al c.d. “principio della ragione più liquida” secondo cui : “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n.
9309/2020).
2. Sulla posizione debitoria di Parte_2
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Con riferimento al motivo di opposizione sopra detto, considerazioni diverse si impongono con riguardo alla posizione di Parte_2
Si precisa in merito, innanzitutto, che non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che la pretesa creditoria avanzata nei confronti della sopra detta risulta giustificata sulla base delle stesse fideiussioni indicate con riguardo a . Parte_1
Tuttavia, come dedotto dalla stessa ella al momento della procedura di Parte_2
concordato rivestiva la qualifica di socio accomandante e non accomandatario della
[...]
. CP_7
Pertanto, con riferimento alla stessa non può certamente parlarsi di responsabilità illimitata (cfr. art. 2320 co. 1 cc secondo cui: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286”).
Dunque, ne discende che essendo un socio accomandante, e non accomandatario, Parte_2 certamente non è operante nei suoi confronti la c.d. “falcidia concordataria”.
Quanto, invece, all'eccezione di nullità delle fideiussioni di cui è causa per pretesa violazione della normativa Antitrust, si osserva quanto segue.
L'opponente a fondamento di tale assunto ha evidenziato che gli artt. 2, 7 e 9, di cui al documento del 17.05.2013 indicante le condizioni con cui i fideiussori si impegnavano a garantire il credito, e gli artt. 2, 6 e 10, di cui al documento del 14.11.2014, avrebbero ad oggetto: - la previsione della c.d. “clausola di reviviscenza” a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
- la previsione della rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 cc;
- nonché la previsione della cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se le obbligazioni principali, garantite, dovessero essere dichiarate invalide.
Sulla scorta di tale dato, non oggetto di contestazione tra le parti, ha poi asserito che l'aver previsto la compresenza delle tre clausole, nelle condizioni di cui al rilascio delle fideiussioni, fosse espressione della concreta attuazione di una intesa “a monte” tra istituti di credito, vietata dalla normativa antitrust in base all'art. 2 della L. n. 287/1990; norma secondo cui: “[…] Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 9 consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali […] Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Orbene, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 41994/2021, “nell'ottobre del
2002, l'ABI (Associazione ANria IAna) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla AN d'IA, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di
Credito”. Tale schema prevedeva ai nn. 2, 6 ed 8 proprio la c.d. “clausola di reviviscenza”, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ. e la c.d. “clausola di sopravvivenza”. Sempre come evidenziato dalla Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, la AN d'IA all'esito dell'istruttoria svolta, emanò il provvedimento n. 55/2005 ; provvedimento che disponeva che: “[…]
a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza»” (Cass. S.U. n. 41994/2021).
Dunque, il provvedimento emesso dalla AN d'IA era indirizzato a censurare lo schema predisposto dall' ABI in quanto espressione di un accordo tra istituti di credito in forza del quale essi avevano concordato di sottoporre, in maniera diffusa e coordinata, ai propri clienti, modelli uniformi di fideiussione contenenti le tre clausole in parola, con l'effetto, ove eseguita l'intesa, di privare quest'ultimi della libertà di scelta del prodotto bancario.
In altri termini, non era la scelta di per sé di derogare al modello codicistico, prevedendo la compresenza delle tre clausole in parola ad ingenerare “ex se” una pratica anticoncorrenziale, ma l'intento degli istituti di credito di riproporre in maniera reiterata e sistematica schemi negoziali uniformi, prevedenti la compresenza delle tre clausole in parola.
A seguito di tale provvedimento si pose il problema della tutela da accordare al fideiussore ove nel contratto stipulato “a valle”, esecutivo dell'intesa “a monte” ritenuta illegittima, fossero state inserite le predette clausole, e la giurisprudenza ha finito per stabilire che: “i contratti di fideiussione
a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 10 comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. n. 41994/2021).
Tuttavia, deve osservarsi che la declaratoria di nullità parziale della fideiussione, fondata sugli accertamenti di cui al provvedimento n. 55/2005 può statuirsi solo con riferimento a quei contratti di fideiussione omnibus stipulati durante il periodo preso in considerazione dal provvedimento “de quo”, nell'ambito dell'istruttoria svolta che condusse alla sua emanazione. Per il periodo successivo al
2005, dunque, tale provvedimento non è idoneo a costituire prova privilegiata dell'esistenza a monte di una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti di credito lesiva della concorrenza (cfr.
Cass. n. 13846/2019 secondo cui: “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 I. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla AN d'IA prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione,
o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”).
Le considerazioni sopra dette trovano riscontro in una recente pronuncia della Suprema Corte che, sebbene pronunciandosi sui presupposti per il rilievo ufficioso della nullità della fideiussione ove espressione di una intesa a monte anticoncorrenziale, ha, comunque, a parere dello scrivente, formulato statuizioni di portata più generale, richiamabili anche nel caso di specie. In particolare, la
Suprema Corte ha precisato che: “[…] la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
AN d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 11 l'accertamento della AN d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170/2025).
Orbene, alla luce di quanto sopra detto, deve sostenersi, più in generale, che per la declaratoria di nullità della fideiussione, su eccezione di parte o rilevabile d'ufficio, fondata sugli accertamenti compiuti dalla AN d'IA che condussero all'emanazione del provvedimento n. 55/2005, (oltre al deposito in atti dello stesso provvedimento) è necessario che si tratti di fideiussione omnibus e stipulata non successivamente al periodo preso in considerazione dalla AN d'IA.
Diversamente, in assenza degli elementi sopradetti, spetta alla parte opponente, che ha eccepito la nullità, dimostrare l'esistenza “a monte”, sin dall'epoca della stipula del contratto di fideiussione, di una intesa illecita, volta a riprodurre in maniera sistematica le clausole oggetto di doglianza, nonché dimostrare che tale accordo, conducendo a tale riproposizione sistematica, determini, quand'anche riferito a fideiussioni specifiche e non omnibus, poi, effettivamente, una violazione delle norme in materia di concorrenza.
Prova, quella sopra detta, certamente non integrata nel caso di specie, in cui l'opponente non potendo avvalersi degli accertamenti di cui al provvedimento n. 55/2005, trattandosi di fideiussioni specifiche e non omnibus, stipulate tra l'altro in epoca successiva al 2005, nulla ha dimostrato nel senso sopra detto.
L'eccezione di nullità esaminata, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto, invece, all'eccezione di difetto di titolarità passiva avanzata nei confronti di si Contr
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 12 osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito che: “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
[…]” (Cass. n. 10200/2021).
Prosegue ancora la Corte, nella pronuncia sopra detta, con riferimento alla prova della cessione, affermando che: “[…] nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo
[…]” (Cass. n. 10200/2021).
Dunque, detto in altri termini, sulla scorta dei principi sopra riportati, occorre statuire che il perfezionamento della cessione del credito è un fatto da tenere logicamente distinto rispetto alla questione dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto. Pertanto, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che costituisce, invece, esclusivamente, una particolare forma di comunicazione dell'avvenuto fenomeno successorio, che non incide sul perfezionamento dello stesso. Una particolare forma di comunicazione n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 13 che consente soltanto la sua opponibilità ai debitori ceduti, dispensando, così, la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Inoltre, tra le modalità potenzialmente idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito devono annoverarsi sia la produzione, da parte del preteso cessionario, del contratto di credito oggetto di acquisto, sia la produzione di comunicazioni stragiudiziali da parte del cedente dove viene dato atto dell'intervenuta cessione. Contr Orbene, con riferimento alla prova della cessione dei crediti di cui è causa da ad CP_2
Contr
occorre valorizzare proprio la dichiarazione, in atti, emessa da in cui l'istituto di credito
[...]
predetto con riferimento tanto al finanziamento n. 3576384 che al finanziamento n. 741643467 dichiarava: “[…] che il credito vantato nei confronti della D.G.M. ELETTRICITA' DI DI HI
OV E IO TO SA (c.f. ) è rientrato nell'operazione di cessione P.IVA_7
pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993
n. 385, conclusa in data 23.12.2019 tra la AN MPS S.p.A. e la società . CP_2
Documento, quello sopra riportato, che in assenza di elementi contrari, assume a giudizio dello Contr scrivente valenza probatoria decisiva al fine di dimostrare la cessione da ad quanto CP_2
meno della posizione creditoria derivante dal contratto di finanziamento n. 3576384.
Inoltre, deve ritenersi che anche il dedotto contratto di fideiussione di cui è causa, sia stato ceduto, in considerazione del disposto dell'art. 1263 co. 1 cc. secondo cui: “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori […]”. Tra l'altro, nella comunicazione riportata nella gazzetta n. 7 del 16.01.2020, con riferimento alla cessione conclusa in data 23.12.2019, viene affermato che tale cessione ha avuto ad oggetto anche le garanzie personali.
Dunque, deve ritenersi limitatamente a tale diritto personale di garanzia dimostrata l'avvenuta Contr cessione, da ad così come deve ritenersi dimostrata la cessione da a , CP_2 CP_2 CP_4
non avendo sul punto nulla espressamente contestato Parte_2
Considerazioni diverse, invece, si impongono con riferimento alle pretese creditorie derivanti dal contratto di finanziamento n. 741643467.
Contr Infatti, nonostante la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata da faccia riferimento anche a tale posizione creditoria, deve, tuttavia, evidenziarsi che ha contestato proprio Parte_2
Contr
“ab origine” la titolarità in capo alla stessa di tale posizione creditoria. In particolare, è stato evidenziato che: “Mediante atto con data certa posto in calce al contratto di finanziamento n.
741643467 del 23.05.2013, la debitrice principale (DGM Elettronica s.a.s.) formalmente prendeva
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 14 atto ed accettava che il credito garantito dalla fidejussione per cui oggi è causa fosse stato già ceduto da a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. “con le relative azioni Controparte_1
e posizioni attive, con relativi accessori. Alla luce dell'anzidetta cessione, pertanto, già alla sottoscrizione dell'originario contratto di finanziamento, l'effettiva titolare del credito, con le relative azioni e posizioni attive ed accessori, risultava essere Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e non, invece, AN , che restava quale mera mandataria incaricata di ricevere Controparte_1
i pagamenti relativi al credito ceduto unitamente alle relative azioni e posizioni attive.”(cfr. pag. 5 comparsa conclusionale degli opponenti). Contr Sulla scorta di tali assunti ha affermato la mancanza di titolarità attiva in capo ad e di conseguenza anche in capo ad e a . CP_2 CP_4
Orbene, deve osservarsi che effettivamente risulta in atti un documento denominato
“accettazione di cessione” avente ad oggetto una dichiarazione riconducibile alla Controparte_7
avente data 23.05.2013, e dunque, emessa lo stesso giorno della stipula del contratto di finanziamento n. 741643467. Dichiarazione in cui la mutuataria prendeva atto, ed accettava senza riserve, che, in
Contr data 06.08.2012, (in qualità di cedente) aveva ceduto in garanzia a Cassa Depositi e Prestiti SPA
(parte cessionaria), mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia, tutti i crediti di natura pecuniaria, con i relativi accessori, derivanti dal contratto di finanziamento stipulato in data
23.05.2013 dalla . Con la nota in parola veniva anche preso atto del fatto che sempre Controparte_7
in forza del menzionato contratto di cessione in garanzia di crediti, la cessionaria (e cioè Cassa
Contr Depositi e Prestiti) aveva conferito alla cedente ( mandato con rappresentanza, affinché in nome e per conto della cessionaria, ricevesse i pagamenti effettuati dalla società debitrice a soddisfazione dei crediti ceduti.
Circostanza quella dell'intervenuta cessione sopradetta, tra l'altro, non oggetto di espressa contestazione né da parte di , né di . CP_2 CP_4
Dunque, deve ritenersi, tenuto conto delle date riportate nel documento in analisi, che, con tale dichiarazione, la società debitrice, per il tramite del proprio rappresentante, prendeva atto
Contr dell'esistenza di un contratto di cessione di debiti futuri tra la e Cassa Depositi e Prestiti, ricomprendente anche i diritti accessori. Contratto tale da far sì che al momento della sottoscrizione del finanziamento n. 741643467, i crediti nascenti da quest'ultimo divenissero oggetto di automatico Contr trasferimento da a Cassa Depositi e Prestiti, unitamente al diritto personale di garanzia nascente dal collegato contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 6422/2003 secondo cui: “nel caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 15 stesso viene in essere per cui, fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti (Cass. 11513/93; Cass. 9997/96; Cass. 6969/97; Cass. 3782/00) […]”.
Ciò posto, l'opponente ha sostenuto che non è stata fornita prova di alcun trasferimento delle Contr posizioni creditorie sopra dette da Cassa Depositi e Prestiti a
Sul punto deve premettersi che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. n.
5617/2020).
Pertanto, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per il tramite di presunzioni.
Tuttavia, nel caso in esame, ai fini della chiesta prova è stato depositato esclusivamente da
Contr
una richiesta del 19.01.2018 avanzata da a Cassa Depositi e Prestiti in cui con CP_2 riferimento al finanziamento in esame veniva richiesto, ai sensi dell'art.
2.4 del contratto di cessione di crediti in garanzia, la retrocessione del relativo credito (cfr. allegato n. 3 della memoria secondo termine della ). CP_2
Alcuna comunicazione, invece, di riscontro positivo a tale richiesta, da parte della Cassa
Depositi e Prestiti è stata documentata.
Né, alcun elemento probatorio, neanche a livello meramente indiziario, può ricavarsi dalla circostanza che non è stato oggetto di contestazione tra le parti che il credito di cui al finanziamento in esame sia stato considerato nell'ambito della procedura di concordato preventivo come posizione Contr creditoria ascritta alla
Infatti, a differenza della procedura fallimentare, in ambito di concordato preventivo non vi è alcuna procedura di accertamento del passivo, avendo i relativi accertamenti effettuati solo la funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso;
accertamento dei crediti che in ogni caso anche nella procedura fallimentare ha valenza solo endoprocedimentale, potendo la pronuncia di ammissione ai sensi dell'art. 120 L.F.
(“ratione temporis” vigente) valere solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 19752/2017).
Contr Inoltre, non può neanche valorizzarsi la circostanza che fosse in possesso dei titoli a fondamento delle pretese creditorie avanzate, né la documentazione contabile in atti dalla stessa
Contr emessa (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione di . Ciò in quanto, come sopra già emerso, il contratto di finanziamento in esame, e la relativa garanzia fideiussoria ivi contenuta (cfr. allegato n. 4 atto di citazione) venivano sottoscritti dalla società debitrice e dai fideiussori Contr direttamente con la stessa che cedeva contestualmente, per effetto di un antecedente contratto n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 16 di cessione di crediti futuro, le relative pretese creditorie, assumendo poi il ruolo di mandataria con rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti, risultando così, comunque, titolata a ricevere i pagamenti sul conto corrente bancario n. 11651.70 aperto presso la stessa.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra dette, deve ritenersi non raggiunta la prova, neanche in via indiziaria, dell'avvenuta retrocessione del diritto personale di garanzia, connesso al contratto di Contr finanziamento n. 741643467, da Cassa Depositi e Prestiti ad
Contr Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva in capo tanto ad che ai successori a titolo particolare ( e ), riguardo la pretesa creditoria di € CP_2 CP_4
124.178,28 avanzata nei confronti di restando assorbita con riferimento a tale Parte_2
posizione creditoria ogni altra eccezione avanzata.
Quanto, invece, alla pretesa di € 79.565,28 quale ammontare del saldo a debito del contratto di finanziamento n. 3576384, ha eccepito che l'obbligazione fideiussoria, collegata dalle Parte_2
parti a tale pretesa creditoria risulterebbe estinta per il maturare della decadenza di cui all'art. 1957
c.c..
Orbene, l'art. 1957 co. 1 cc, prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tale norma, per giurisprudenza consolidata, nel condizionare la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore, si riferisce alle sole istanze giudiziali, intese nel senso di atti che attribuiscano al creditore la veste di parte processuale (cfr. “ex multis” Cass. n. 21524/2004 secondo cui: “le "istanze" contro il debitore principale (che il creditore deve proporre e diligentemente continuare) sono quelle giudiziali, e cioè un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice; cfr. anche Cass. n. 7502/2004 secondo cui: “Per "istanza" deve infatti intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziale assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato, sicché, tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione di azioni giudiziarie contro il debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 17 principale, può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, non profilandosi i in tal caso alcun contrasto con principi di ordine pubblico, ma configurandosi soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass.
n. 13078/2008).
Altresì, l'impegno del fideiussore a garantire l'adempimento senza limiti di durata subordinati al previo esperimento di iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale (da compiersi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) può essere oggetto di deroga esplicita o anche implicita.
La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, affermato che: “[…] la deroga all'art. 1957 cod. civ., può essere anche implicita, come pure riconosciuto dal ricorrente, ma, contrariamente a quanto da questo sostenuto, qualora essa sia rinvenuta nell'impegno del fideiussore a garantire comunque l'adempimento dell'obbligazione principale, anche questo impegno può essere ricavato dall'interprete dal contenuto complessivo del contratto, non essendo richiesto che sia previsto espressamente che il fideiussore sia obbligato fino al soddisfacimento del creditore o mediante
l'impiego di una formula equipollente (quale ad esempio quella dell'obbligo fino ad estinzione dell'obbligazione principale, ovvero fino alla liberazione del debitore principale). Quando queste formule sussistono esse sono interpretabili come un indice della volontà del fideiussore di derogare al disposto dell'art. 1957 cod. civ., ma la loro mancanza non impedisce che tale volontà di deroga sia altrimenti desumibile dall'insieme delle pattuizioni contrattuali (cfr. Cass. n. 786/89, n. 9719/92, nei quali si è ritenuto che l'impegno incondizionato, senza limiti temporali, a garantire per tutti gli affari commerciali altrui, fosse idoneo ad esprimere una deroga all'art. 1957 cod. civ.). 3.1.-
Piuttosto, trattandosi di patto relativo alla durata dell'obbligazione di garanzia, compito dell'interprete è di indagare, mediante l'impiego dei canoni dell'ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 cod. civ., e segg., applicabili, nei limiti di compatibilità, anche agli atti unilaterali, quale sia stata la volontà manifestata dal fideiussore in punto di durata della propria obbligazione. Soltanto nel caso in cui non sia rinvenibile alcuna volontà (derogatoria) in proposito, torna applicabile la regola dell'art. 1957 cod. civ., che estende la durata dell'obbligazione fideiussoria anche oltre la scadenza dell'obbligazione principale soltanto subordinatamente al rispetto degli adempimenti ivi previsti […]” (Cass. n. 9455/2012).
Nel caso di specie, ritiene lo scrivente configurata la deroga in parola.
Infatti, all'art. 6 del documento riportante, a dire delle parti in causa, le condizioni a cui i garanti si sarebbero obbligati a prestare la garanzia fideiussoria (cfr. allegato n. 7 atto di citazione) è previsto che: “I diritti derivanti alla AN dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 18 o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civi, che si intende derogato”.
Il riferimento, allora, alla sussistenza degli obblighi del fideiussore fino a totale estinzione di ogni credito dell'istituto verso il debitore, nonché la deroga espressa ai termini previsti dall'art. 1957 cc, portano certamente a ritenere configurata una rinuncia, da parte del fideiussore, all'obbligo del creditore di attivarsi, con azione giudiziaria, nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Si precisa, inoltre, che tale clausola, indipendentemente dal se rientri, effettivamente, tra quelle particolarmente onerose, per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige (nel caso siano predisposte da uno dei contraenti) la specifica approvazione, è stata comunque oggetto della formalità in parola e che la deroga in esame, inoltre, non può essere considerata vessatoria neanche ai sensi degli artt. 33
e ss del Codice del Consumo, atteso che non risulta – neanche in via di allegazione – che Parte_2
abbia agito in veste di consumatore.
[...]
In definitiva, l'eccezione di estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza deve essere rigettata. ha poi eccepito la nullità ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc, sia delle clausole relative Parte_2
agli interessi compensativi, sia di quelli moratori di cui al contratto di finanziamento.
Orbene, le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, hanno chiarito con riguardo ai contratti di mutuo che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Dunque, ai sensi della nullità sanzionatoria di cui all'art. 1815 co. 2, ciò che rileva è esclusivamente la c.d. “usura originaria” che si configura, dunque, quando il tasso previsto in contratto supera il tasso-soglia già al momento della stipula del negozio.
Per la determinazione poi del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, ivi incluse le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p., potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 19 qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto, tale collegamento, nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. n. 37058/2021; Cass. n. 22458/2018; Cass.
n. 8806/2017).
Ai fini, inoltre, della verifica è necessario che sussista omogeneità (c.d. “principio di simmetria”) tra le voci di costo considerate ai fini del calcolo del TAEG e quelle considerate ai fini della determinazione del TEGM, con la precisazione, enunciata dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 37058/2021, richiamando la pronuncia n. 16303/2018, “[…] che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata) […]” (con riguardo al principio di simmetria cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020 secondo cui:
“[…] va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n.
22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”).
Quanto poi agli interessi moratori la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come anch'essi soggiacciano alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. In particolare, è stato affermato che: “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti […] Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato
(non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 20 per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha anche confutato la possibilità che l'eventuale usura in un contratto di finanziamento possa essere apprezzata “[…] come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità - come ribadito dalla menzionata Cass. n. 14214 del 2022 - è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi ed interessi di mora sono destinati ad essere applicati «ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (cfr.
Cass. n. 26286 del 2019): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.
2.5.1. Il «principio di sommatoria» dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura, dunque, «non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo
- dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento» (così, in motivazione, la citata Cass. n. 14214 del 2022). Pertanto, tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze
(cfr. Cass. n. 26286 del 2019, Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del 2022)” (Cass. n.
13144/2023).
Orbene, in merito alla verifica di usura, lo scrivente ritiene di aderire pienamente alle conclusioni di cui alla disposta CTU, essendo l'elaborato peritale redatto in ossequio ai principi sopra detti, e risultando scevro da vizi logici.
In particolare, con gli accertamenti effettuati in perizia: “E' stato calcolato il TAEG (tasso effettivo globale annuo), sia con riferimento al tasso di interesse che al tasso di mora, alla data di stipula dei contratti. E' stato confrontato il TAEG con i tassi soglia all'epoca vigenti, in base alla categoria di operazioni corrispondente” (cfr. pag. 16 consulenza).
Ebbene, con riferimento al TAEG il CTU ha concluso che esso al momento della stipula del contratto era entro soglia, asserendo, nello specifico che: “Il calcolo del tasso tiene conto delle
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 21 commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. Il tasso di interesse corrispettivo al momento della stipula del contratto: 5,189%. Calcolando il TAEG con la formula matematica evidenziata prima si ha il seguente risultato: - Misura del TAEG (tasso effettivo globale annuo) dell'operazione al momento della stipula, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite, che risulta essere pari al 12,91 per cento.
Considerato che:
Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10,69 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al 17,3625 per cento. Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale alla data di stipula del contratto era ” (cfr. pag. 13 e 14 elaborato peritale). Parte_6
Altresì, anche con riferimento alla misura degli interessi moratori il CTU ha escluso la natura usurai degli stessi, affermando: “Nel caso specifico, trattandosi di rapporto concluso tra il
01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27/06/2011) e il 31/12/2017, il tasso soglia di mora andrà determinato secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4 ossia sommando al tasso effettivo globale la maggiorazione media prevista dai decreti e pari a 2,1 punti percentuali, il tutto ulteriormente maggiorato di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.
108/1996.
Considerato che
il tasso di interesse di mora pattuito corrisponde al 8,189% annuo.
Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10,69 per cento. Il tasso soglia in vigore al momento della stipula risultava essere pari a 21,72 per cento: (10,69 + 2,1) x 1,25 + 4 =
19,99% Dal confronto si può affermare che il di mora alla data di stipula del contratto era Pt_6
” (cfr. pag. 15 elaborato).
[...]
Deve affermarsi, allora, in mancanza di prova di adempimento, anche solo parziale, che
è tenuta alla corresponsione dell'importo di € 75.000,00, quale importo determinato Parte_2 tenendo conto del limite massimo garantito proprio di € 75.000,00, come riportato nelle condizioni di cui al doc. 7 dell'atto di citazione, oltre, in ossequio al principio della domanda ex art. 112 cpc, al pagamento degli interessi legali, sulla sorte capitale, maturati dalla domanda giudiziale (15.03.2019, data di deposito del ricorso monitorio) e sino al soddisfo. Sul punto si osserva che con il decreto ingiuntivo, poi opposto, veniva disposto oltre al pagamento dell'importo complessivo di €
203.743,56, anche la condanna al pagamento degli “gli interessi al saggio legale dalla domanda sino Contr all'effettivo pagamento”, e che in sede di comparsa di costituzione, chiedeva la conferma integrale del decreto opposto, così, quindi, implicitamente anche della statuizione predetta.
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 22 Orbene, la Suprema Corte ha precisato che “ove il giudice disponga il pagamento degli
«interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (cfr. Cass. S.U. n.
12449/2024).
Pertanto, ritiene lo scrivente, in mancanza di espressa precisazione nel decreto ingiuntivo opposto, che quest'ultimo debba interpretarsi come attributivo degli interessi di cui all'art. 1284 cc Contr nella misura di cui al primo comma e che, di conseguenza, avendo chiesto la conferma di tale titolo, essa abbia implicitamente richiesto la corresponsione degli interessi in base a tale saggio.
In definitiva, allora, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo n.
891/2019 revocato, con condanna di al pagamento nei confronti di della Parte_2 CP_4
somma di € 75.000,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co.1, sulla sola sorte capitale, dal 15.03.2019 e sino al soddisfo.
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
Contr Pertanto, considerato l'accoglimento per dell'opposizione da lui avanzata, Parte_1
e devono essere condannate al pagamento delle stesse, ciascuna in proporzione CP_2 CP_10
del rispettivo interesse nella causa, ex art. 97 cpc. Spese che vengono liquidate ai valori medi per la fase di studio, introduttiva, ed ai minimi per l'istruttoria e la decisionale (scaglione da 52.001 ad €
260.000).
Quanto a ella deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei Parte_2
Contr confronti di e , tenuto conto dell'attività difensiva svolta da ciascuna delle CP_2 CP_10
Contr parti predette. Pertanto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, con riguardo ad vengono liquidate limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del presente giudizio, secondo i valori medi;
ad con riguardo alla fase istruttoria ai valori minimi;
e a ai valori minimi con CP_2 CP_4
riguardo alla fase decisionale (scaglione da 52.001 ad € 260.000).
Quanto alle spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, esse vengono poste nei rapporti interni a carico di tutte le parti in misura eguale tra loro.
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 23
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 891/2019;
2. rigetta la domanda di condanna per l'ammontare di € 203.743,56, oltre interessi, avanzata nei confronti di;
Parte_1
3. dichiara il difetto di titolarità attiva di , , e Controparte_1 CP_2 CP_4
, con riferimento alla pretesa creditoria, avanzata nei confronti di
[...] Parte_2
fondata sulla fideiussione collegata (quale garanzia accessoria) al contratto di finanziamento n. 741643467;
4. condanna, con riferimento alla pretesa creditoria, fondata sulla fideiussione collegata (quale garanzia accessoria) al contratto di finanziamento n. 3576384, al pagamento Parte_2 nei confronti di della somma di € 75.000, oltre interessi legali, al tasso di CP_4 cui all'art. 1284 co. 1, sulla sola sorte capitale, dal 15.03.2019 e sino al soddisfo;
5. accerta il diritto di a vedersi corrispondere, a titolo di pagamento delle spese Parte_1 di lite, la somma complessiva di € 9.548,50, cui € 9.142,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
6. per l'effetto di cui al punto 5., condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 [...]
per l'importo di € 2.000,00, oltre accessori sopra detti;
Controparte_1 CP_2 per l'importo di € 2.000,00 oltre accessori sopra detti;
per l'importo di € CP_4
5.548,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre accessori sopra detti;
7. accerta l'obbligo di di pagamento, a titolo di spese di lite, dell'importo Parte_2 complessivo di € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
8. per l'effetto di cui al punto 7., condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 [...]
della somma di € 4.180,00, oltre accessori sopra detti;
di Controparte_1 CP_2 della somma di € 2.835,00, oltre accessori sopra detti;
di della somma
[...] CP_4 CP_4 di € 2.127,00, oltre accessori sopra detti;
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 24 9. quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, esse vengono poste nei rapporti interni a carico di tutte le parti in misura eguale tra loro.
16.06.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3587/2019 r.g.a.c. Pag. 25