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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 834/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i figli e nati a Torino (TO) in data 06/01/2012, entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno convissuto more uxorio dal maggio 2011, fino a quando non hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e varranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la propria residenza ed abitazione prevalente presso il padre, nella casa già adibita a residenza famigliare, sita in Vercelli, via Da Vinci n. 17, dove i minori hanno vissuto sinora;
2. si dà atto che la SI.ra lascerà la casa famigliare e si trasferirà a vivere altrove;
Pt_2
3. i genitori gestiranno i figli minori congiuntamente in base alle esigenze lavorative degli stessi, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, sia durante la settimana sia durante i fine settimana;
4. per quanto riguarda le vacanze estive e le festività, i genitori, in accordo con i figli, decideranno di anno in anno il periodo da trascorrere insieme tenuto conto delle esigenze preminenti dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori;
5. i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori e nella misura del Per_1 Per_2
50% ciascuno, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto sino a quando i figli né avranno la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
pagina 2 di 3 6. le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso questo
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e 40% dalla madre;
7. l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori, sarà corrisposto sul conto corrente che rimarrà cointestato ad entrambi i genitori, esclusivamente per far fronte alle spese straordinarie dei figli;
8. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
9. si dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i SIg. e hanno deciso di effettuare le seguenti attribuzioni Parte_2 Parte_1 ossia: la sig.ra , si impegna a cedere a favore del SI. il quale Parte_2 Parte_1 accetta, la quota del 100% di piena proprietà della seguente unità immobiliare, ubicata in
Vercelli, via Da Vinci n. 17 e censita al catasto fabbricati del Comune di Vercelli come segue: foglio 21, particella 177 sub. 1 graffato con particella 378 sub. 5, categoria A/2, Classe 2, 9 vani, Sup. catastale 146 mq, escluse aree scoperte 140 mq, rendita Euro 970,94, piani S1 -
T-1-2; foglio 21, particella 177 sub. 3, Categoria C6, Classe 5, 19 mq, Sup. catastale 25 mq, rendita
Euro 73,60, piano S1;
10. si dà atto che il trasferimento della quota relativa al 100% del predetto immobile dalla SI.ra a favore del SI. verrà mediante rogito notarile;
Pt_2 Pt_1
11. si dà atto che a fronte della cessione dell'immobile il SI. corrisponderà Parte_1 alla SI.ra la somma totale di Euro 153.000,00 comprensiva altresì del valore Parte_2 dei beni mobili che resteranno nella casa famigliare.
La predetta somma a favore della SI.ra verrà così corrisposta: Pt_2
- Euro 145.500,00 all'erogazione del mutuo da parte della Banca a favore del SI. , Pt_1
e, comunque, entro e non oltre il 30.04.2025;
- i rimanenti Euro 7.500,00 verranno spalmati in anni 5 con corresponsione annuale da parte del SI. a favore della SI.ra , con termine previsto per il mese di Luglio 2030; Pt_1 Pt_2
12. si dà atto che la sig.ra preleverà dalla casa famigliare tutti i propri effetti Parte_2 personali secondo modalità che saranno concordate tra le parti medesime;
13. si dà atto che i SIg. e dichiarano di aver regolato tra di Parte_2 Parte_1 loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere fatto salvo quanto sopra.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 834/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i figli e nati a Torino (TO) in data 06/01/2012, entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno convissuto more uxorio dal maggio 2011, fino a quando non hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e varranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la propria residenza ed abitazione prevalente presso il padre, nella casa già adibita a residenza famigliare, sita in Vercelli, via Da Vinci n. 17, dove i minori hanno vissuto sinora;
2. si dà atto che la SI.ra lascerà la casa famigliare e si trasferirà a vivere altrove;
Pt_2
3. i genitori gestiranno i figli minori congiuntamente in base alle esigenze lavorative degli stessi, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, sia durante la settimana sia durante i fine settimana;
4. per quanto riguarda le vacanze estive e le festività, i genitori, in accordo con i figli, decideranno di anno in anno il periodo da trascorrere insieme tenuto conto delle esigenze preminenti dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori;
5. i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori e nella misura del Per_1 Per_2
50% ciascuno, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto sino a quando i figli né avranno la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
pagina 2 di 3 6. le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso questo
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e 40% dalla madre;
7. l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori, sarà corrisposto sul conto corrente che rimarrà cointestato ad entrambi i genitori, esclusivamente per far fronte alle spese straordinarie dei figli;
8. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
9. si dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i SIg. e hanno deciso di effettuare le seguenti attribuzioni Parte_2 Parte_1 ossia: la sig.ra , si impegna a cedere a favore del SI. il quale Parte_2 Parte_1 accetta, la quota del 100% di piena proprietà della seguente unità immobiliare, ubicata in
Vercelli, via Da Vinci n. 17 e censita al catasto fabbricati del Comune di Vercelli come segue: foglio 21, particella 177 sub. 1 graffato con particella 378 sub. 5, categoria A/2, Classe 2, 9 vani, Sup. catastale 146 mq, escluse aree scoperte 140 mq, rendita Euro 970,94, piani S1 -
T-1-2; foglio 21, particella 177 sub. 3, Categoria C6, Classe 5, 19 mq, Sup. catastale 25 mq, rendita
Euro 73,60, piano S1;
10. si dà atto che il trasferimento della quota relativa al 100% del predetto immobile dalla SI.ra a favore del SI. verrà mediante rogito notarile;
Pt_2 Pt_1
11. si dà atto che a fronte della cessione dell'immobile il SI. corrisponderà Parte_1 alla SI.ra la somma totale di Euro 153.000,00 comprensiva altresì del valore Parte_2 dei beni mobili che resteranno nella casa famigliare.
La predetta somma a favore della SI.ra verrà così corrisposta: Pt_2
- Euro 145.500,00 all'erogazione del mutuo da parte della Banca a favore del SI. , Pt_1
e, comunque, entro e non oltre il 30.04.2025;
- i rimanenti Euro 7.500,00 verranno spalmati in anni 5 con corresponsione annuale da parte del SI. a favore della SI.ra , con termine previsto per il mese di Luglio 2030; Pt_1 Pt_2
12. si dà atto che la sig.ra preleverà dalla casa famigliare tutti i propri effetti Parte_2 personali secondo modalità che saranno concordate tra le parti medesime;
13. si dà atto che i SIg. e dichiarano di aver regolato tra di Parte_2 Parte_1 loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere fatto salvo quanto sopra.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3