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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1040\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, elettivamente Persona_1
domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali;
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in , in persona del suo legale rappresentante
[...] Pt_1
1 pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla piazza XXIV Maggio n. 21, presso lo Pt_1
studio dell'avv. Rosario Pesca, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso monitorio n. 726\2022 RG;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2263\2023 del 22\5\2023, pubblicata in data
22\5\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 726\2022 (reso e notificato in data 22\3\2022) il Tribunale di Salerno,
accogliendo il ricorso presentato dal
[...]
, ingiungeva Controparte_1
all' (di seguito, per brevità, solo ) di Controparte_2 CP_3
corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 11.868,99, oltre interessi moratori ex Dlgs
231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni erogate dal laboratorio nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2018, giusta fatture n. 10 del 19\10\2018
e n. 11 del 27\11\2018.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione in data 29\4\2022, CP_3
eccependo: l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2018, come indicato nel monitoraggio in corso di anno (cfr. nota n. 271562 del
13\11\2018, con specificazione della data del presunto sforamento al 28\10\2018 per i residenti e al 5\12\2018 per i non residenti), tanto che con la delibera n. 75 del 20\1\2022 veniva
2 approvato il consuntivo dell'anno 2018 con la richiesta al centro opposto di emettere una nota di credito per la somma di € 6.244,42, corrispondente al valore delle prestazioni rese oltre il limite ultimo.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, avendo dimostrato il credito ingiunto attraverso la produzione del contratto e delle fatture passate al controllo dell' . Inoltre, il CENTRO opposto eccepiva l'irrilevanza probatoria della nota del CP_3
13\11\2018, proveniente da un organo privo di rappresentanza e, pertanto, non autonomamente impugnabile, evidenziando che l'eventuale superamento del tetto di spesa avrebbe implicato solo l'adozione del meccanismo della RTU e non la negazione del pagamento delle prestazioni rese fino al 13\11\2018, in netto contratto col procedimento anche contrattualmente previsto.
Peraltro, il Controparte_1
affermava che con nota dell'8\10\2018 l'
[...] CP_3
[...
aveva invitato i centri convenzionati ad erogare le prestazioni fino a nuova comunicazione,
ragion per cui le prestazioni rese fino al 13\11\2028 dovevano essere remunerate
L'opposto, quindi, chiedeva di <…rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo; condannare altresì l' per la temerarietà della proposta opposizione CP_4
nonché al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo;
in via subordinata, condannarsi
l' al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 11.868,99o della somma CP_4
maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre
interessi maturati e maturandi come per legge ex D.Lvo 231/02 sì come modificato dal D.L.vo
192/12 dovuti dalla maturazione al soddisfo>. Vinte le spese di lite.
Sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22\5\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 2263\2023 emessa e pubblicata in pari data, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: <1) Rigetta
3 l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 726/2022 emesso e notificato il
22/03/2022 dal Tribunale di Salerno, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al
pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso
di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario
Pesca>.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l' , sulla quale gravava il relativo CP_3
onere, non aveva fornito adeguata prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, non avendo alcuna valenza probatoria la nota del 13\11\2018, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte, mancando dimostrato di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposto nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Per il Tribunale,
poi, non sarebbe emerso l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata, né i dati consuntivi.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via pec in data 17\10\2023), l' CP_3
censurava la sentenza di primo grado, riproponendo nella sostanza le motivazioni di cui all'atto di opposizione:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa non dimostrato e l'illegittimità della procedura seguita, visto che la nota del
13\11\2018 costituiva proprio l'esito di quei monitoraggi previsti in contratto, con le date di presunto sforamento. Di conseguenza, per l'appellante il pagamento delle prestazioni in esame non era esigibile, essendo ancora in fase di definizione le relative verifiche;
- Il Tribunale non avrebbe debitamente considerato che il contratto relativo all'anno 2018 era stato sottoscritto in data 14\5\2019, accettando i limiti di spesa stabiliti con Decreto del
Commissario ad Acta n. 84 del 31\10\2018, compresi i contenuti di cui alla nota del 13\11\2018
e di tutta la documentazione idonea a determinare i tetti di spesa;
- Infine, il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione dei risultati emergenti dalla
Deliberazione n. 75 del 20\1\2022, mai impugnata, la quale, approvando in via definitiva il
4 consuntivo dell'anno 2018 per la e, quindi, anche per la Patologia Parte_2
Clinica, consentiva di stabilire un surplus di prestazioni (cd. overselling) per € 6.244,22 in riferimento al qui appellato. CP_1
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
1. annullare e/o revocare il D.I. n. 726/2022 –
R.G. n. 2308/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22/03/2022, attesa la mancanza
dei presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; 2. accertare e dichiarare come non dovuto
l'importo pari ad € 6.244,42, di cui alla nota di credito richiesta per overselling, da parte
dell' , in persona del legale rappresentante p.t., poiché Parte_1
afferente a prestazioni sanitarie erogate dalla CP_1 Controparte_1
in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., oltre i limiti di spesa pattuiti contrattualmente, per la annualità 2018; 3.
accertare e dichiarare che, rispetto alle fatture azionate, risulta dovuto da parte dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dalla Parte_1 [...]
Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t. il solo residuo importo pari ad € 5.624,77, da
[...]
corrispondersi previa emissione della nota di credito richiesta per overselling>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
[...]
, contestando gli Controparte_1
assunti avversi con rigetto dell'appello, eccependo la tardiva produzione della Deliberazione n.
75\2022 e l'inammissibile novità del motivo con il quale l' aveva dedotto il cd. CP_3
extrabudget per l'anno 2018, avendo in primo grado parlato di inesigibilità del credito.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riservata una prima volta in decisione al collegi, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (cfr. ordinanza del 30\1\2025),
la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza
dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato
5 dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in
giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato
sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 3\4\2025).
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 18\6\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In ragione della questione sollevata d'ufficio sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed efficacia del contratto, con l'ordinanza del 3\4\2025, ritiene la Corte di dover premettere quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_3
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la
6 qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle
7 regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
8 aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_3
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Parte_3
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_3
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
9 un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta dopo - e non antecedentemente – l'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 3\4\2025, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_3
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
10 Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_3
11 gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
12 - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_3
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_3
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni
13 dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente alla sussistenza o meno, nel caso di specie,
dello sforamento del tetto di spesa.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa CP_3
per l'anno 2018 devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_7
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto
14 utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di
15 osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 14\5\2019, l' doveva comunicare a CP_3
ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra il e Controparte_1 [...]
e l' per l'anno 2018 (cfr. contratto del Controparte_1 CP_3
14\5\2019) era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate CP_3
dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto
16 riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio
economico-finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_4
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, non solo attraverso il cd.
monitoraggio in cui si indicava la data di presunto sforamento del tetto al 28\10\2018 – cfr. nota n. 271562 del 13\11\2018 - ma soprattutto per la verifica a consuntivo la Deliberazione n. 75
del 20\1\2022 e la successiva nota n. 91846 del 27\4\2022, in cui si confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico per l'anno 2018 a consuntivo, pari ad € 6.244,22 corrispondente al valore delle prestazioni rese oltre il limite ultimo, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
17 Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Per inciso, alcun fondamento può riconoscersi all'eccezione formulata dal appellato, CP_1
secondo il quale la produzione nel giudizio di secondo grado della Deliberazione n. 75 del
20\1\2022 – con la quale veniva approvato il consuntivo relativo ai tetti di spesa per la
18 specialistica ambulatoriale dell'anno 2018 -, con la relativa indicazione del cd. overselling,
costituirebbe una novità inammissibile in appello ex art. 345 cpc.
In primo luogo, va precisato che di tale Deliberazione era stata già fatta espressa menzione nella nota dall' n. 91846 del 27\4\2022, regolarmente allegata all'opposizione a decreto CP_3
ingiuntivo da parte dell' . Inoltre, la medesima Deliberazione n. 75\2022 era stata CP_3
prodotta dallo stesso oggi appellato già in primo grado. Ne consegue, pertanto che CP_1
non solo deve ritenersi definitivamente acquisita agli atti del giudizio, ma soprattutto pienamente utilizzabile ai fini della decisione, senza alcuna violazione del divieto sancito dall'art. 345 cpc. (cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Né tampoco è individuabile nell'appello che qui ci occupa un inammissibile cambio di strategia difensiva da parte dell' : leggendo funditus l'intero atto di appello si comprende CP_3
chiaramente che il motivo principale di impugnazione è il cd. overselling, connesso alla sospensione dei pagamenti pretesi dal CENTRO appellato per i necessari controlli a consuntivo e l'eventuale emissione delle note di credito.
Infine, giova rilevare che il dedotto controllo sulle fatture del IV trimestre dà contezza solo della loro regolarità contabile, senza alcun effetto sull'eccepito superamento del tetto di spesa.
Di contro, la stessa riconosceva la somma residua di € 5.624,77, al cui pagamento non CP_3
dava seguito per la mancata emissione della citata nota di credito (cfr. note n. 64536 del
18\3\2021 e n. 47378 del 12\6\2023).
Orbene, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, al
[...]
, è Controparte_1
dovuta la somma di € 5.624,77 (al netto della nota di credito, costituente una condizione meramente contabile), oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere
Cont dall'emissione della presente sentenza, non potendosi ritenere già morosa l' in data precedente proprio per la mancata emissione della nota di credito.
19 In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado dall' , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. CP_3
726\2022 reso in data 22\3\2022, e condannata l' al pagamento, in favore del CP_3 [...]
Controparte_1
, della minor somma di € 5.624,77 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002
[...]
e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza.
C. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell' , secondo il principio della CP_3
soccombenza, con compensazione di 1\3 in ragione dell'esito complessivo della controversia e con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del
[...] [...]
, ogni diversa Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2263\2023 del 22\5\2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, ACCOGLIE l'opposizione dell' , CP_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 726\2022 reso in data 22\3\2022 e DA l'appellante l' al pagamento, in favore del CP_3 [...]
della minor Controparte_1
somma di € 5.624,77 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza;
2. COMPENSA per 1\3 le spese processuali del doppio grado di giudizio;
20 3. DA l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_3
Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo;
4. DA l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_3
Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che
[...]
liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1040\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, elettivamente Persona_1
domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali;
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in , in persona del suo legale rappresentante
[...] Pt_1
1 pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla piazza XXIV Maggio n. 21, presso lo Pt_1
studio dell'avv. Rosario Pesca, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso monitorio n. 726\2022 RG;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2263\2023 del 22\5\2023, pubblicata in data
22\5\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 726\2022 (reso e notificato in data 22\3\2022) il Tribunale di Salerno,
accogliendo il ricorso presentato dal
[...]
, ingiungeva Controparte_1
all' (di seguito, per brevità, solo ) di Controparte_2 CP_3
corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 11.868,99, oltre interessi moratori ex Dlgs
231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni erogate dal laboratorio nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2018, giusta fatture n. 10 del 19\10\2018
e n. 11 del 27\11\2018.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione in data 29\4\2022, CP_3
eccependo: l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2018, come indicato nel monitoraggio in corso di anno (cfr. nota n. 271562 del
13\11\2018, con specificazione della data del presunto sforamento al 28\10\2018 per i residenti e al 5\12\2018 per i non residenti), tanto che con la delibera n. 75 del 20\1\2022 veniva
2 approvato il consuntivo dell'anno 2018 con la richiesta al centro opposto di emettere una nota di credito per la somma di € 6.244,42, corrispondente al valore delle prestazioni rese oltre il limite ultimo.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, avendo dimostrato il credito ingiunto attraverso la produzione del contratto e delle fatture passate al controllo dell' . Inoltre, il CENTRO opposto eccepiva l'irrilevanza probatoria della nota del CP_3
13\11\2018, proveniente da un organo privo di rappresentanza e, pertanto, non autonomamente impugnabile, evidenziando che l'eventuale superamento del tetto di spesa avrebbe implicato solo l'adozione del meccanismo della RTU e non la negazione del pagamento delle prestazioni rese fino al 13\11\2018, in netto contratto col procedimento anche contrattualmente previsto.
Peraltro, il Controparte_1
affermava che con nota dell'8\10\2018 l'
[...] CP_3
[...
aveva invitato i centri convenzionati ad erogare le prestazioni fino a nuova comunicazione,
ragion per cui le prestazioni rese fino al 13\11\2028 dovevano essere remunerate
L'opposto, quindi, chiedeva di <…rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo; condannare altresì l' per la temerarietà della proposta opposizione CP_4
nonché al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo;
in via subordinata, condannarsi
l' al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 11.868,99o della somma CP_4
maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre
interessi maturati e maturandi come per legge ex D.Lvo 231/02 sì come modificato dal D.L.vo
192/12 dovuti dalla maturazione al soddisfo>. Vinte le spese di lite.
Sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22\5\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 2263\2023 emessa e pubblicata in pari data, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: <1) Rigetta
3 l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 726/2022 emesso e notificato il
22/03/2022 dal Tribunale di Salerno, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al
pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso
di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario
Pesca>.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l' , sulla quale gravava il relativo CP_3
onere, non aveva fornito adeguata prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, non avendo alcuna valenza probatoria la nota del 13\11\2018, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte, mancando dimostrato di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposto nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Per il Tribunale,
poi, non sarebbe emerso l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata, né i dati consuntivi.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via pec in data 17\10\2023), l' CP_3
censurava la sentenza di primo grado, riproponendo nella sostanza le motivazioni di cui all'atto di opposizione:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa non dimostrato e l'illegittimità della procedura seguita, visto che la nota del
13\11\2018 costituiva proprio l'esito di quei monitoraggi previsti in contratto, con le date di presunto sforamento. Di conseguenza, per l'appellante il pagamento delle prestazioni in esame non era esigibile, essendo ancora in fase di definizione le relative verifiche;
- Il Tribunale non avrebbe debitamente considerato che il contratto relativo all'anno 2018 era stato sottoscritto in data 14\5\2019, accettando i limiti di spesa stabiliti con Decreto del
Commissario ad Acta n. 84 del 31\10\2018, compresi i contenuti di cui alla nota del 13\11\2018
e di tutta la documentazione idonea a determinare i tetti di spesa;
- Infine, il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione dei risultati emergenti dalla
Deliberazione n. 75 del 20\1\2022, mai impugnata, la quale, approvando in via definitiva il
4 consuntivo dell'anno 2018 per la e, quindi, anche per la Patologia Parte_2
Clinica, consentiva di stabilire un surplus di prestazioni (cd. overselling) per € 6.244,22 in riferimento al qui appellato. CP_1
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
1. annullare e/o revocare il D.I. n. 726/2022 –
R.G. n. 2308/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22/03/2022, attesa la mancanza
dei presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; 2. accertare e dichiarare come non dovuto
l'importo pari ad € 6.244,42, di cui alla nota di credito richiesta per overselling, da parte
dell' , in persona del legale rappresentante p.t., poiché Parte_1
afferente a prestazioni sanitarie erogate dalla CP_1 Controparte_1
in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., oltre i limiti di spesa pattuiti contrattualmente, per la annualità 2018; 3.
accertare e dichiarare che, rispetto alle fatture azionate, risulta dovuto da parte dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dalla Parte_1 [...]
Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t. il solo residuo importo pari ad € 5.624,77, da
[...]
corrispondersi previa emissione della nota di credito richiesta per overselling>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
[...]
, contestando gli Controparte_1
assunti avversi con rigetto dell'appello, eccependo la tardiva produzione della Deliberazione n.
75\2022 e l'inammissibile novità del motivo con il quale l' aveva dedotto il cd. CP_3
extrabudget per l'anno 2018, avendo in primo grado parlato di inesigibilità del credito.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riservata una prima volta in decisione al collegi, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (cfr. ordinanza del 30\1\2025),
la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza
dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato
5 dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in
giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato
sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 3\4\2025).
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 18\6\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In ragione della questione sollevata d'ufficio sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed efficacia del contratto, con l'ordinanza del 3\4\2025, ritiene la Corte di dover premettere quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_3
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la
6 qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle
7 regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
8 aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_3
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Parte_3
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_3
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
9 un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta dopo - e non antecedentemente – l'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 3\4\2025, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_3
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
10 Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_3
11 gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
12 - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_3
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_3
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni
13 dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente alla sussistenza o meno, nel caso di specie,
dello sforamento del tetto di spesa.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa CP_3
per l'anno 2018 devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_7
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto
14 utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di
15 osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 14\5\2019, l' doveva comunicare a CP_3
ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra il e Controparte_1 [...]
e l' per l'anno 2018 (cfr. contratto del Controparte_1 CP_3
14\5\2019) era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate CP_3
dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto
16 riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio
economico-finanziario programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_4
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, non solo attraverso il cd.
monitoraggio in cui si indicava la data di presunto sforamento del tetto al 28\10\2018 – cfr. nota n. 271562 del 13\11\2018 - ma soprattutto per la verifica a consuntivo la Deliberazione n. 75
del 20\1\2022 e la successiva nota n. 91846 del 27\4\2022, in cui si confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico per l'anno 2018 a consuntivo, pari ad € 6.244,22 corrispondente al valore delle prestazioni rese oltre il limite ultimo, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
17 Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_3
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_3
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
Per inciso, alcun fondamento può riconoscersi all'eccezione formulata dal appellato, CP_1
secondo il quale la produzione nel giudizio di secondo grado della Deliberazione n. 75 del
20\1\2022 – con la quale veniva approvato il consuntivo relativo ai tetti di spesa per la
18 specialistica ambulatoriale dell'anno 2018 -, con la relativa indicazione del cd. overselling,
costituirebbe una novità inammissibile in appello ex art. 345 cpc.
In primo luogo, va precisato che di tale Deliberazione era stata già fatta espressa menzione nella nota dall' n. 91846 del 27\4\2022, regolarmente allegata all'opposizione a decreto CP_3
ingiuntivo da parte dell' . Inoltre, la medesima Deliberazione n. 75\2022 era stata CP_3
prodotta dallo stesso oggi appellato già in primo grado. Ne consegue, pertanto che CP_1
non solo deve ritenersi definitivamente acquisita agli atti del giudizio, ma soprattutto pienamente utilizzabile ai fini della decisione, senza alcuna violazione del divieto sancito dall'art. 345 cpc. (cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Né tampoco è individuabile nell'appello che qui ci occupa un inammissibile cambio di strategia difensiva da parte dell' : leggendo funditus l'intero atto di appello si comprende CP_3
chiaramente che il motivo principale di impugnazione è il cd. overselling, connesso alla sospensione dei pagamenti pretesi dal CENTRO appellato per i necessari controlli a consuntivo e l'eventuale emissione delle note di credito.
Infine, giova rilevare che il dedotto controllo sulle fatture del IV trimestre dà contezza solo della loro regolarità contabile, senza alcun effetto sull'eccepito superamento del tetto di spesa.
Di contro, la stessa riconosceva la somma residua di € 5.624,77, al cui pagamento non CP_3
dava seguito per la mancata emissione della citata nota di credito (cfr. note n. 64536 del
18\3\2021 e n. 47378 del 12\6\2023).
Orbene, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, al
[...]
, è Controparte_1
dovuta la somma di € 5.624,77 (al netto della nota di credito, costituente una condizione meramente contabile), oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere
Cont dall'emissione della presente sentenza, non potendosi ritenere già morosa l' in data precedente proprio per la mancata emissione della nota di credito.
19 In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado dall' , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. CP_3
726\2022 reso in data 22\3\2022, e condannata l' al pagamento, in favore del CP_3 [...]
Controparte_1
, della minor somma di € 5.624,77 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002
[...]
e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza.
C. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell' , secondo il principio della CP_3
soccombenza, con compensazione di 1\3 in ragione dell'esito complessivo della controversia e con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del
[...] [...]
, ogni diversa Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2263\2023 del 22\5\2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, ACCOGLIE l'opposizione dell' , CP_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 726\2022 reso in data 22\3\2022 e DA l'appellante l' al pagamento, in favore del CP_3 [...]
della minor Controparte_1
somma di € 5.624,77 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza;
2. COMPENSA per 1\3 le spese processuali del doppio grado di giudizio;
20 3. DA l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_3
Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo;
4. DA l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_3
Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che
[...]
liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Pesca per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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