Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3125/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
PLACHESI, elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI N. 97 47121 FORLI' (FC) presso lo studio dell'avv. PIETRO PLACHESI
ATTRICE
Contro
AVV. LAURA PERUZZI (C.F.: con il patrocinio degli avv.ti C.F._2
GIOVANNI BOTTAZZOLI e MARIACHIARA BRUNETTI del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA N. 30 20127 MILANO (MI) presso lo studio degli avv.ti GIOVANNI BOTTAZZOLI e MARIACHIARA BRUNETTI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di RL, per tutti i motivi di cui in narrativa, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA ISTRUTTORIA ammettersi le prove richieste che qui si riportano:
SULL'INQUADRAMENTO DEL MANDATO CONFERITO ALL'AVV. LAURA
PERUZZI
Si vuole provare quando sia stato conferito incarico all'Avv. Laura Peruzzi e quale fosse l'oggetto dell'incarico.
1) “E' vero che nel mese di aprile dell'anno 2013 la SI.ra si recò presso l'Avv. Laura Peruzzi Parte_1
per avere delucidazioni di natura legale rispetto ad una lettera di contestazione disciplinare in materia di lavoro
(All. 1 documento 16 interno) ?”
2) “E' vero che nella occasione di cui sopra l'Avv. Laura Peruzzi raccolse notizie sull'andamento lavorativo della SI.ra ed accettò incarico di riscontrare la lettera di contestazione inviata dal Parte_1 CP_1
alla lavoratrice (All. 1 documento 17 interno) ?”
[...] Parte_1
3) “E' vero che, ricevuta la lettera di contestazione datata 07.05.2013 (All. 1 documento I interno), la SI.ra si recava dall'Avv. Laura Peruzzi ?” Parte_1
4) “E' vero che nella occasione di cui sopra l'Avv. Peruzzi veniva informata dalla SI.ra sia Parte_1
della propria ricostruzione dei 3 fatti contestati alla medesima dal sia del fatto che le era Controparte_1
stato impedito dal datore di lavoro la progettazione del design che da anni veniva espletato dalla lavoratrice a favore della clientela per individuare la migliore soluzione di arredo ?”
5) “E' vero che nella occasione di cui sopra l'Avv. Peruzzi Laura espose il proprio parere su come gestire la controversia indicando sia il deposito di apposita denuncia penale sia l'elaborazione di una risposta alla lettera di contestazione ?”
6) “E' vero che nella occasione di cui sopra l'Avv. Peruzzi Laura riferì che la denuncia penale era atto necessario per avere nelle mani uno strumento per contrastare l'eventuale licenziamento ?”
7) “E' vero che sempre nella occasione di cui sopra, l'Avv. Peruzzi Laura disse alla SI.ra che il Parte_1
livello di inquadramento lavorativo era inferiore rispetto all'attività di progettazione che aveva contraddistinto l'attività lavorativa della dipendente ?”
2 8) “E' vero che l'Avv. Laura Peruzzi disse alla SI.ra di procurarsi da un ente specializzato o Parte_1
da un Consulente del Lavoro un attestato che comprovasse la regolarità retributiva per l'intero rapporto lavorativo ?”
9) “E' vero che in data 13 maggio 2013 la SI.ra provvide a depositare la denuncia querela che Parte_1
le si rammostra (All. 1 doc. a) e che nella medesima giornata si recò presso il Sindacato Feneal in RL via P.
Bonoli n° 17 per chiedere se i conteggi delle buste paga fossero regolari ?”
10) “E' vero che la SI.ra , ricevuta la lettera di licenziamento per giusta causa dal Parte_1 CP_1
(All. 1 documento interno D), si recava presso lo studio dell'Avv. Laura Peruzzi al fine di chiedere
[...]
come potere procedere alla contestazione del licenziamento?”
11) “E' vero che l'Avv. Laura Peruzzi, in assenza dei conteggi per differenze retributive, elaborò la lettera
03.06.2013 che Le si rammostra (doc. 23) al fine di impugnare il licenziamento ?”
12) “E' vero che dal mese di giugno 2013 al mese di novembre 2013 l'Avv. Peruzzi Laura fissava appuntamenti alla SI.ra per la redazione del ricorso ex art. 414 cpc per la impugnativa del Parte_1
licenziamento ?”
13) “E' vero che nel mese di luglio 2013 chiese all'Avv. Laura Peruzzi se l'inquadramento del Parte_1
livello di mansione categoria “C” per l'attività lavorativa prestata nel Mobilificio fosse regolare o di CP_1
livello inferiore rispetto all'effettiva attività svolta atteso che il sindacato le aveva riferito che l'inquadramento lavorativo doveva essere collocato in ambito “b” ?”
14) “E' vero che l'Avv. Laura Peruzzi, raccolte notizie sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dalla
SI.ra , disse che la stessa aveva subìto un demansionamento e che erano quindi esistenti le Parte_1
condizioni per richiedere le differenze retributive essendo la attività lavorativa inquadrabile al livello “B” anzichè
“C” del CCNL LE – AR ?”
15) “E' vero che pertanto conferì incarico professionale all'Avv. Laura Peruzzi comprendente Parte_1
sia l'impugnazione del licenziamento comminato dal sia la richiesta del risarcimento del Controparte_1
danno relativo sia la differenza retributiva per l'espletamento di attività lavorativa di livello superiore a quello stipendiale sia la richiesta di accertare il mobbing perpetrato nei suoi confronti con relativa richiesta di condanna pecuniaria ?”
16) “E' vero che l'Avv. Peruzzi Laura disse alla che per richiedere il risarcimento del danno da Parte_1
mobbing erano sufficienti i documenti medici consegnati alla medesima ?”
3 17) “E' vero che nel mese di novembre 2013 l'Avv. Laura Peruzzi riferiva alla SI.ra il Parte_1
contenuto del ricorso ex art. 414 cpc che aveva predisposto specificando che con detto ricorso si richiedevano sia l'impugnazione del licenziamento comminato dal sia la richiesta del risarcimento del danno Controparte_1
sia la differenza retributiva per l'espletamento di attività lavorativa di livello superiore a quello stipendiale ricevuto sia la richiesta di accertare il mobbing perpetrato nei confronti della lavoratrice con relativa richiesta di condanna pecuniaria ?”
Si indica a testimone su tutte le capitolazioni sopra riportate il SI. res.te a RL via Testimone_1
Borghetto Romiti n° 150, marito della attrice in regime di separazione dei beni il quale ha accompagnato la moglie allorquando si recava dalla legale.
B) ATTIVITA' ESPLETATA DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 414 CPC
18) “E' vero che nel mese di giugno dell'anno 2014 l'Avv. Laura Peruzzi chiese alla SI.ra di Parte_1
procurarsi un parere scritto di un Consulente del Lavoro per attestare la differenza economica relativa alla differenza tra quanto percepito come dipendente livello C e quanto avrebbe percepito con inquadramento livello B
e che tale documentazione doveva essere depositata nei primi giorni del mese di ottobre 2014 ?”
19) “E' vero che la SI.ra si recò dalla Consulente del Lavoro la quale Parte_1 Persona_1
elaborò il conteggio richiesto come da documento che si rammostra (doc. 21) ?”
20) “ E' vero che la SI.ra inviava il conteggio all'Avv. Laura Peruzzi (doc. 41) il giorno Parte_1
01.10.2014 ?”
21) “E' vero che nel mese di marzo dell'anno 2015 l'Avv. Laura Peruzzi consegnò alla SI.ra Parte_1
la documentazione che le si rammostra (doc. 24) inerente la denuncia penale che era stata presentata in data
13.05.2013 ?”
22) “E' vero che l'Avv. Peruzzi Laura nel mese di marzo dell'anno 2015 consegnò alla SI.ra Parte_1
l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione che si rammostra (doc. 25)?”
C) ELEMENTI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI Parte_1
AVANTI IL GIUDICE DEL LAVORO
INQUADRAMENTO LAVORATIVO E PAGAMENTO T.F.R.
23) “E' vero che l'attività lavorativa di allorquando era inquadrata come lavoratrice presso il Parte_1
era espletata anche in ambito di commercializzazione con utilizzo autonomo di programmi Controparte_1
4 informatici per la realizzazione di disegni tecnici per una rappresentazione ai clienti di disposizioni dei mobili da acquistare ?”
24) “E' vero che fino all'anno 2011 ha svolto attività di progettazione degli ambienti da Parte_1
arredare ?”
25) “E' vero che ha partecipato a corsi inerenti attività tecnica di programma software Parte_1
finalizzati al campo tecnico / progettuale del design quali ad esempio i corsi di cui ai documenti che le si rammostrano (doc. 38 - 39)?”
26) “E' vero che gestiva la clientela in maniera autonoma acquisendo le richieste per arredare ed Parte_1
elaborando a computer i progetti relativi nonché i preventivi per la vendita dei prodotti ?”
27) “E' vero che incaricava direttamente il montatore addetto alla consegna ed al montaggio nei Parte_1
vari appartamenti degli acquirenti, i prodotti dalla stessa venduti impartendo le necessarie direttive ?”
Si indicano sui capitoli da 23 a 27 come testimoni: Via Rio Cozzi n° 10 RL;
Testimone_2 Tes_3
res.te RL C.so Mazzini n° 161
[...]
28) “E' vero che alla data 11.09.2017 la SI.ra era in credito della somma di €uro 5.790,27 Parte_1
a titolo di T.F.R. da corrispondersi dal (doc. 42) ?” Controparte_1
Si indica come testimone già generalizzato. Testimone_1
RISARCIMENTO DEL DANNO
29) “E' vero che ha corrisposto in contanti all'Avv. Laura Peruzzi la somma €uro 1.144,00 Parte_1
per l'attività professionale inerente al rapporto lavorativo con il ? ” Controparte_1
Si indica a testimone già generalizzato. Testimone_1
30) “E' vero che ha corrisposto al la somma pari ad €uro 5.686,70 quale Parte_1 Controparte_1
corrispettivo disposto dal Tribunale di RL nella causa di lavoro promossa dalla
contro
Parte_1
come da richiesta (doc. 20) ?” Controparte_1
Si indicano a testimoni: res.te a RL;
Avv. Fabrizio Flamigni con studio a RL;
Avv. Testimone_1 [...]
con studio a RL. Testimone_4
31) “E' vero che ha corrisposto alla Dott.ssa la somma di €uro 444,08 per Parte_1 Persona_1
l'attività da questa prestata in ordine alla elaborazione dei dati stipendiali per la differenza economica tra livello
B e livello C CCNL LE Artigiano ?”
5 32) “E' vero che il conteggio retributivo che le si rammostra (doc. 21) ed il conteggio sul T.F.R. (all. 7 doc. P) è stato da Lei elaborato avendo visionato i cedolini mensili inerenti dall'inizio del suo rapporto Parte_1
lavorativo con datore di lavoro ” Controparte_1
Si indica a testimone sui capitoli 31) e 32) la Dott.ssa res.te a RL. Persona_1
CONDANNA SUBITA A SEGUITO DI RICONVENZIONALE
33) “E' vero che il ha acquistato un letto matrimoniale con rivestimento da Controparte_1 CP_2
come da documento che si rammostra (doc. 37 ) ?”
34) “E' vero che il letto matrimoniale di cui sopra è stato consegnato alla cliente così sostituendo il letto Pt_2
matrimoniale che era stato precedentemente consegnato ?”
35) “E' vero che il letto matrimoniale ritirato dalla SI.ra è stato messo in vetrina e poi venduto ?” Pt_2
Si indicano come testimoni: res.te RL già generalizzato;
res.te a RL c/o Testimone_2 Testimone_5
azienda con sede a RL. CP_2
36) “E' vero che la fattura Lettissimi che Le si rammostra (doc. 37) è stata consegnata all'Avv. Laura
Peruzzi dalla SI.ra nel mese di ottobre 2014 ?” Parte_1
Si indica a testimone già generalizzato. Testimone_1
Si chiede ingresso di consulenza tecnica di ufficio che attesti la differenza retributiva anche in termini di T.F.R. tra quanto percepito da dal secondo inquadramento CCNL LE Parte_1 Controparte_1
Artigiano livello B e quanto si sarebbe percepito con inquadramento al livello C. durante tutto l'arco lavorativo, calcolando anche rivalutazione ed interessi.
Si chiede inoltre CTU medico – legale per attestare il nesso eziologico tra le patologie documentate in atti sulla persona di e lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata dalla medesima Parte_1 Parte_1
presso il Controparte_1
NEL MERITO
- atteso che il Giudice, Dott. Amato, nella causa rubricata al nr. 868/13 R.G. avanti al Tribunale di RL: concedeva termine a difesa a parte ricorrente sulla domanda riconvenzionale avversaria e fissava, per la comparizione delle parti ex art. 418 c.p.c., l'udienza del 05/11/2014; accertava che la memoria predisposta dall'Avv. Laura Peruzzi ai sensi dell'art. 420 comma 6 c.p.c. veniva depositata in data 29/10/2014 e, pertanto, dichiarava tardivo il deposito della suddetta memoria (vedasi doc.6);
6 - accertare le preclusioni procedurali, tutte meglio riepilogate in narrativa dell'atto introduttivo, in cui è incorsa la
SI.ra in virtù del deposito tardivo da parte dell'Avv. Laura Peruzzi della memoria redatta ex Parte_1
art. 420 comma 6 c.p.c. a seguito di avversa domanda riconvenzionale;
e conseguentemente
- accertare che in tale memoria l'Avv. Peruzzi prendeva posizione sull'avversaria domanda riconvenzionale, formulava nuovi mezzi istruttori anche in relazione all'accertamento del mobbing subito dalla SI.ra Pt_1
e depositava ulteriore documentazione, rispetto a quella allegata al ricorso introduttivo, a riprova sia del
[...]
pregiudizio psicofisico patito dall'allora ricorrente sia dell'effettiva mansione lavorativa dalla stessa svolta e del conseguente ammontare delle differenze retributive spettanti alla SI.ra depositando, all'uopo, i Parte_1
conteggi redatti dalla Consulente del Lavoro, Dott.ssa Per_1
- accertare che la medesima produzione documentale veniva allegata ad un'istanza denominata “di integrazione probatoria e documentale” datata 21/07/2015 (irritualmente predisposta dall'Avv. Peruzzi e mai introdotta in giudizio) la quale conteneva, altresì, per la prima volta la richiesta di ammissione di CTU per i conteggi previdenziali;
- accertare che le circostanze dedotte in fatto e in diritto nei suddetti atti di parte (mai introdotti in giudizio), i mezzi istruttori ivi formulati e la produzione documentale allegata non hanno potuto formare oggetto del fondamento della decisione pronunciata dal Giudice del Lavoro;
e per l'effetto
- in virtù di tutto quanto sopra, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. Laura Peruzzi per aver fatto incorrere la SI.ra nelle decadenze procedurali proprie del rito del lavoro e nelle conseguenti Parte_1
preclusioni fattuali e probatorie;
e conseguentemente
- dichiarare la risoluzione del contratto tra l'Avv. Laura Peruzzi e la SI.ra per inadempimento Parte_1
grave del legale e per l'effetto condannare l'Avv. Laura Peruzzi a rimborsare all'attrice la somma di €uro
114,00 per il contributo unificato ed il bollo occorsi per l'iscrizione a ruolo della causa di lavoro nonché a rimborsare all'attrice le spese legali erogate nel corso della vertenza il cui ammontare sarà quantificato in corso di causa nonché dichiarando che l'Avv. Laura Peruzzi nulla deve avere;
- condannare inoltre l'Avv. Laura Peruzzi a risarcire alla SI.ra il danno omnicomprensivo Parte_1
dalla stessa patito da determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante con indicazione di una somma pari ad €uro 30.588,61 o quella minore o maggiore che sarà stabilita. Ai fini del computo del danno, si rappresenta che: 1) in base al conteggio operato dalla Dott.ssa le differenze retributive spettanti alla SI.ra Per_1 Pt_1
erano pari ad €. 18.667,56 oltre €. 5.790,27 a titolo di TFR;
2) non è stato possibile acquisire
[...]
7 giudizialmente il conteggio delle differenze contributive maturate dalla SI.ra in quanto la CTU è stata Pt_1
chiesta, per la prima volta, nell'istanza di integrazione probatoria e documentale (vedasi doc.7); 3) a seguito della sentenza di condanna emessa nei confronti della SI.ra quest'ultima sosteneva Parte_1
complessivamente l'esborso di €. 6.130,78 (di cui €. 444,08 per compensi Dott.ssa (doc. 19); €. Per_1
1.309,34 quale ammontare complessivo della riconvenzionale cui il Giudice ha condannato la per €. Pt_1
4.377,36 a titolo di spese legali Avv. (doc.20); Testimone_4
- in ogni caso con vittoria di spese”. parte convenuta Avv. Laura Peruzzi come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità professionale ascrivibile all'avv. Laura Peruzzi;
subordinatamente, nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, previa riduzione a giustizia del quantum avversamente richiesto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ridurre a giustizia l'avversa domanda;
In via istruttoria: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava sulla controparte circa fatti dirimenti (come ad esempio il conferimento di un incarico differente e più ampio di quello relativo alla causa di diritto del lavoro rg.n. 868/2013 nel quale le domande erano esclusivamente relative al licenziamento ed alla causa di mobbing) si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che all'atto del conferimento dell'incarico professionale conclusasi con la sentenza n. 312/2016 resa dal giudice del lavoro di RL (causa per licenziamento illegittimo) l'incarico conferito all'avv. Peruzzi verteva esclusivamente sulla nullità e/o illegittimità del licenziamento e sulla questione afferente il mobbing;
2) Vero che solo successivamente, allorquando i termini per formulare domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive era processualmente andato perento, tardivamente rispetto a tale preclusione, la signora forniva il nominativo di testimoni e pertanto, su insistenza della stessa l'avv. Peruzzi provvedeva ad Pt_1
integrare le relative difese;
3) Vero che, riguardo il TFR e le differenze retributive, la relativa richiesta, all'epoca della sentenza resa dal tribunale di RL, erano ancora proponibili;
8 4) Vero che, riguardo il TFR della SInora lo stesso è stato corrisposto come da documento 1 del Pt_1
fascicolo di parte Peruzzi che mi viene rammostrato;
5) Vero che il documento 1 è lo stralcio della scheda contabile del afferente gli Controparte_3
emolumenti pagati ai dipendenti tra i quali quello della signora a titolo di stipendio per € 4.236,08 e Pt_1
TFR per € 5.140,11.
6) Vero che il materiale pagamento è stato ritualmente effettuato e conseguentemente contabilizzato.
Si indicano a testi gli Avv.ti Piergiuseppe Dolcini e Fabrizio Flamigni con studio in via Bruni n. 1, RL, signor DA ER, SInor LO ER e OB ER, tutti domiciliati in via Roma 195, LD
(FC) c/o il CP_1 Controparte_3
Nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso capitolato di prova fermamente contestato, si chiede essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi signor DA ER, SInor LO ER e
OB ER, tutti domiciliati in via Roma 195, LD (FC) c/o il Controparte_3
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il recupero dei compensi maturati e non corrisposti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1-Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva innanzi Parte_1
all'intestato tribunale l'Avv. Laura Peruzzi chiedendo che la medesima fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi €. 30.588,61, di cui €. 18.667,56 per differenze retributive, €. 5.790,27 a titolo di TFR, ed €. 6.130,78 quale esborso sostenuto a seguito della sentenza di condanna n. 312/2016, patiti in seguito all'inadempimento posto in essere dalla predetta professionista.
L'attrice deduceva di essersi rivolta all'Avv. Laura Peruzzi per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatole il 24/05/2013 dal suo datore di lavoro Controparte_3
di ER DA, LO e OB ed ottenere, oltre ad un'indennità di licenziamento pari a 6 mensilità, anche il risarcimento dei danni patiti per il mobbing perpetrato nel tempo nei suoi confronti e di avere intrapreso il relativo giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di
RL.
Deduceva inoltre che nell'ambito di tale giudizio il di ER Controparte_3
DA, LO e OB proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della propria dipendente al risarcimento dei danni subìti per i gravi inadempimenti
9 posti in essere durante l'esecuzione del rapporto di lavoro (omessa richiesta ai clienti di sottoscrivere i preventivi di spesa, omessa richiesta di acconti ecc..).
Deduceva infine che l'esito del citato giudizio non si rivelava quello sperato, in quanto il tribunale così si pronunciava: “il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso;
accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la ricorrente a pagare alla controparte, per le voci di cui in motivazione, il complessivo importo di €. 1.309,34; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite sostenute da controparte, che liquida in €. 3.000,00 oltre accessori di legge;
fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione”.
L'attrice adduceva nell'operato dell'Avv. Peruzzi una responsabilità professionale in merito al cattivo esito della causa di lavoro, contestando al proprio legale, in primo luogo, una serie di inadempimenti procedurali, tra cui l'avere depositato tardivamente la memoria ex art. 420 comma 6° c.p.c. incorrendo nelle decadenze, anche istruttorie, previste dall'art. 416 c.p.c., così precludendole la facoltà di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale ex adverso formulata, di fornire prova diretta e contraria di quanto accaduto e di opporsi all'ammissione della prova testimoniale avversaria (come, invece, era stato fatto nella memoria tardivamente depositata) e, in secondo luogo, il mancato deposito in causa dei conteggi in ordine alle differenze retributive per demansionamento e al TFR a lei spettanti, che l'Avv. Peruzzi avrebbe poi tentato di introdurre tardivamente in giudizio con un'istanza di integrazione probatoria del tutto irrituale.
Si costituiva in giudizio l'Avv. Laura Peruzzi la quale chiedeva respingersi le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dall'attrice, sostenendo che non vi fosse prova del conferimento dell'incarico per il recupero delle pretese differenze retributive e del TFR e che, in ogni caso, mancasse la prova che in assenza dei presunti errori imputati all'Avv. Peruzzi l'attrice avrebbe conseguito un esito favorevole della causa.
La causa è stata istruita documentalmente, stante il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
10 Sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
2- Risulta ampiamente documentato che l'Avv. Peruzzi abbia curato sia la fase stragiudiziale relativa alla contestazione dell'illegittimo licenziamento e alla richiesta di immediato reintegro in servizio nell'interesse dell'odierna attrice (cfr. doc. 23) che il giudizio n. 868/2013 RG promosso avanti all'intestato Tribunale, sezione lavoro, come si evince dai docc. 1, 3, 4, 7, 8, 11,
15 e 16 prodotti da parte attrice in questa causa.
La sig.ra contesta alla professionista convenuta “di aver omesso di strutturare nel proprio Pt_1
ricorso introduttivo una linea difensiva ben definita e completa rispondente al mandato ricevuto, incorrendo in diversi ritenuti inadempimenti procedurali ed arrecando, così, un altrettanto pregiudizio ai danni della propria cliente” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), ovvero di aver depositato tardivamente la memoria ex art. 420 comma 6° c.p.c. incorrendo nelle decadenze, anche istruttorie, previste dall'art. 416
c.p.c., così precludendole la facoltà di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale ex adverso formulata, di fornire prova diretta e contraria sui fatti occorsi e di opporsi all'ammissione della prova testimoniale avversaria (come, invece, era stato fatto nella memoria tardivamente depositata), oltre a non aver provveduto al deposito in causa dei conteggi in ordine alle differenze retributive per demansionamento e al TFR a lei spettanti, che l'Avv. Peruzzi avrebbe tentato di introdurre tardivamente in giudizio con un'istanza di integrazione probatoria del tutto irrituale, come attestato dall'ordinanza emessa il 9/01/2015 (cfr. doc. 6) nonché dalla sentenza n. 312 emessa dal tribunale di RL in data 18.10.2016.
In particolare con la predetta ordinanza il giudice evidenziava come “rilevato che la memoria di parte ricorrente –convenuta in riconvenzionale –è stata depositata il 29.10.14 e che l'udienza era stata fissata al 05.11.14; rilevato che l'attore –convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto in via principale con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in riconvenzione non è l'udienza di discussione fissata ex art. 415
c.p.c., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art. 418 c.pc.. (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22289 del 21/10/2009); rilevato che pertanto doveva depositare la propria Parte_1
11 memoria nel termine di 10 giorni prima dell'udienza; rilevato che il deposito è stato tardivo con la conseguenza che l'attrice è incorsa nelle decadenze, anche istruttorie, previste dall'art. 416 cod. c.p.c..”, mentre nella sentenza n. 312 emessa dal Tribunale di RL in data 18/10/2016 il giudice così statuiva
“…rigetta il ricorso;
accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la ricorrente a pagare alla controparte, per le voci di cui in motivazione, il complessivo importo di €. 1.309,34; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite sostenute da controparte, che liquida in €. 3.000,00 oltre accessori di legge;
fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione”. (cfr. doc. 15).
Per verificare se sussistano profili di responsabilità in capo al professionista convenuto occorre soffermarsi anzitutto sulla copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi nel tempo in tema di responsabilità professionale dell'avvocato. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il seguente principio: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
se un danno vi sia stato effettivamente;
infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2016, n.10698).
Ancora ha sostenuto: “non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566).
Del medesimo tenore alcune pronunce dei giudici di merito che di seguito si riportano: “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Tribunale Napoli sez. VIII, 10/01/2023, n.221), “in tema di responsabilità dell'avvocato, per affermare che dalla condotta colposa del professionista sia derivato un danno per la parte assistita andrà provato da quest'ultima in base a criteri probabilistici che in mancanza di tale condotta avrebbe conseguito un risultato diverso e più favorevole. Il giudizio controfattuale va operato facendo riferimento al criterio civilistico del 'più probabile che non' che va
12 applicato all'accertamento del nesso di causa non solo tra l'omissione colposa e il danno ma anche tra il danno stesso e le conseguenze risarcibili. Infatti si tratta di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione e quindi lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Tribunale Ravenna sez. I, 10/11/2022, n.584).
Da tali pronunce si evince chiaramente che non è sufficiente per sostenere la responsabilità del professionista indicare gli errori e le omissioni commesse (nel caso di specie l'avere depositato tardivamente la memoria ex art. 420 comma 6° c.p.c., incorrendo nelle decadenze, anche istruttorie, di cui all'art. 416 c.p.c., l'avere omesso il deposito dei conteggi relativi alle differenze retributive per demansionamento e per il TFR spettanti alla parte), ma è necessario effettuare anche il c.d. “giudizio controfattuale”, ossia allegare prima e dimostrare poi quale condotta avrebbe dovuto tenere il professionista e, soprattutto, che, ove tale condotta fosse stata tenuta,
l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Senonché, nel caso in esame questo onere di allegazione non è stato correttamente adempiuto in quanto, pur essendo stata indicata la diversa condotta che avrebbe dovuto osservare l'avv.
Peruzzi (ossia il deposito della memoria ex art. 420 comma 6 c.p.c. e il deposito dei conteggi per le differenze retributive richieste dalla cliente,) non è stato allegato il c.d. “giudizio controfattuale”, ossia non è stato indicato che qualora il professionista avesse tenuto la dovuta condotta professionale, con il deposito tempestivo della memoria ex art. 420 comma 6 c.p.c. e dei conteggi per le differenze retributive richieste dalla cliente, l'esito del giudizio intrapreso davanti al giudice del lavoro sarebbe stato favorevole secondo il criterio del “più probabile che non”.
In mancanza di tale necessaria allegazione, le richieste istruttorie formulate non possono che considerarsi irrilevanti, come già affermato con ordinanza del 13.08.2024, che in questa sede si conferma.
Le considerazioni svolte giustificano il rigetto della domanda.
3-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 ed in applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura documentale della causa e della semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- RIGETTA la domanda proposta dalla sig.ra ; Parte_1
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 2906,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in RL, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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