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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2585/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nella persona dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2585/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ,) rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Massimo Piazza, Giovanni Galimberti, Rita Tardiolo e Cristiana Andreotta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Borgogna 8, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
P.IVA ) – già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Santarelli, Eugenio Traversa e Paolo Brignolo
[...]
Gorla ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Spartaco n. 28, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Adriano Controparte_3 P.IVA_3
Raffaelli, Elisabetta Teti e Alessandro Raffaelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Monte Napoleone 18, giusta procura in atti;
pagina 1 di 23 APPELLATA
Avente ad oggetto: concorrenza sleale
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
n. 6379/2022, resa nel giudizio sub R.G. n. 30976/2017, pubblicata in data 19 luglio 2022, così giudicare:
I. accertare che le condotte descritte e l'uso da parte dell'appellata Controparte_2
(ora della denominazione « » per il
[...] Controparte_1 Parte_2 condimento di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 e la commercializzazione da parte di entrambe le parti appellate del medesimo condimento con la suddetta denominazione, costituiscono evocazione della » ai sensi dell'art. 13, Parte_3
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e, comunque, integrano un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.;
II. accertare che l'uso da parte dell'appellata (ora Controparte_2 [...]
della denominazione « » per il condimento di cui alla Controparte_1 Parte_2 narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 e la commercializzazione da parte di entrambe le parti appellate del medesimo alimento con la suddetta denominazione è in contrasto con il
Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed integra, per tale ragione, un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.;
III. quanto alla sola accertare, oltre al concorso nell'illecito evocativo con Controparte_3 [...]
(ora , che l'aver offerto in vendita il Controparte_2 Controparte_1 condimento di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022, designato nel cartellino segnaprezzo e nello scontrino di vendita come “aceto” e collocato in scaffali contigui a quelli dove si trova il prodotto « , costituisce atto di concorrenza Parte_4
sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. nonché, per quanto riguarda l'uso della denominazione legale
“aceto” in violazione dell'art. 49 della L. 12 dicembre 2016 n. 238, integra il compimento di atti
pagina 2 di 23 contrari ai principi di correttezza professionale costituenti concorrenza sleale sotto il profilo di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.;
IV. inibire alle appellate ogni ulteriore uso e commercializzazione, anche nella comunicazione pubblicitaria e promozionale, del prodotto di cui è causa recante il nome « Parte_2
, ordinando altresì alle stesse di ritirare dal commercio entro prefiggendo termine tutti i
[...] prodotti che recano nell'etichetta la suddetta denominazione;
V. fissare in Euro mille (€ 1.000,00) la somma dovuta da ciascuna appellata per ogni violazione dell'inibitoria di cui al punto IV constatata successivamente all'emissione della sentenza, e così, per la precisione, per ogni cliente a cui vengano venduti i prodotti oggetto dell'inibitoria e per ogni singolo prodotto venduto, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima;
VI. ordinare la pubblicazione della sentenza (comprensiva di intestazione e dispositivo), a cura dell'appellante e a spese delle appellate, per due volte a caratteri normali e con indicazione delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, o con le diverse modalità che saranno ritenute di giustizia;
VII. condannare le appellate in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 125, commi 1 e 2, c.p.i. o, in subordine, in via equitativa;
VIII. condannare le appellate alla retroversione a favore dell'appellante degli utili realizzati dalle appellate con la vendita dei prodotti di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 recanti le denominazioni « », ai sensi dell'art. 125, comma 3, Parte_2
c.p.i., in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui questi utili eccedano il risarcimento del lucro cessante;
IX. respingere le domande formulate da nel giudizio di primo grado di cui la stessa Controparte_3 appellata ha chiesto l'integrale accoglimento nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 12 gennaio 2023; in via istruttoria:
X. ordinare alle appellate, ai sensi degli art. 121 c.p.i., 210 e 212 c.p.c. e 2711 c.c., l'esibizione dell'originale dell'accordo quadro sottoscritto dalle stesse e prodotto come doc. 12 del fascicolo di primo grado, con omissis e cancellazioni, da nonché, sempre ai sensi dell'art. 121 Controparte_3
c.p.i., 210 e 212 c.p.c. e 2711 c.c., delle scritture contabili e, in particolare a titolo esemplificativo, i registri IVA acquisti e vendite, i registri di carico e di scarico magazzino, le fatture clienti e fornitori, le bolle di accompagnamento, e ogni altro documento da cui si possa ricavare la quantità dei prodotti
pagina 3 di 23 a marchio « » venduti (o rivenduti) dalle appellate e gli utili per Parte_5
tal via realizzati. Il tutto con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017, ossia agli anni in cui è stato vigente tra le appellate l'accordo quadro prodotto come doc. 12 del fascicolo di primo grado da Controparte_3
XI. disporre CTU contabile per l'esame dei dati acquisiti e per la precisa quantificazione degli utili realizzati da ciascuna appellata tramite la vendita (o rivendita) dei prodotti de quibus;
XII. ammettere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i., di: nata a [...]_2
(TN), il 17 gennaio 1960, in qualità di legale rappresentante di Controparte_2
(ora (doc. 43 del fascicolo di primo grado) sulle seguenti
[...] Controparte_1
circostanze: con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 quali siano le reti di distribuzione di prodotti a marchio « », le Parte_5
quantità fabbricate e vendute da (ora Controparte_2 [...]
di detti prodotti ed i relativi utili da essa realizzati. , nato a [...] il 1° Controparte_1 CP_4
giugno 1960, quale amministratore delegato di con poteri di rappresentanza della Controparte_3
stessa (doc. 44 del fascicolo di primo grado) sulle seguenti circostanze: con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 quali siano le quantità vendute da Controparte_3
di prodotti a marchio « ed i relativi utili dalla stessa Parte_5
realizzati;
XIII. ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che per l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della IGP
l'attore ha sostenuto i seguenti costi annuali: a) per il 2015 € 42.562; b) per il 2016 € 49.390; c) per il
2017 € 52.000”.
2) “Vero che per l'attività di monitoraggio dei mercati l'attore ha sostenuto i seguenti costi annuali: a) per 2015 € 54.000; b) per il 2016 € 59.000; c) per il 2017 € 32.000”.
Teste su entrambi i capitoli: dott. domiciliato presso Testimone_1 Parte_1
;
[...]
in ogni caso:
XIV. condannare le appellate all'integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre
15% spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Per Controparte_1
pagina 4 di 23 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano rigettare l'appello ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza 6379/2022 del Tribunale di Milano;
con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di causa con accessori, vale a dire spese generali e CNA.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia e dichiarazione del caso
In via principale rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.
6379/2022, pubblicata in data 19 luglio 2022 resa inter partes;
rigettare le domande risarcitorie ed inibitorie in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti in atti;
In via di appello incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, delle domande formulate da parte appellante, dichiarare tenuta in persona del legale pro -tempore, a Controparte_2 tenere manlevata e indenne contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle Controparte_3
domande formulate da parte appellante con riferimento a tutte le dedotte violazioni nonché alla pretesa attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannare in via esclusiva, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle somme che Controparte_3 dovesse essere condannata a versare all'appellante a tale titolo.
In ogni caso si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede
l'integrale accoglimento, ovvero:
“In via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa dell'altra convenuta in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Predaia (TN), Via S. Barbara 2, P.IVA
pagina 5 di 23 e per l'effetto disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento dell'udienza fissata per P.IVA_2
il 14 novembre 2017, ore 9.30, onde consentire la citazione di Controparte_2 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
[...]
In via principale e nel merito:
- rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti di in quanto infondate Controparte_3
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare l'attrice al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, delle domande formulate da parte attrice, previa eventuale integrazione del contraddittorio, dichiarare tenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere manlevata e indenne
[...] CP contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande formulate da parte attrice con
[...]
riferimento a tutte le dedotte violazioni nonché alla pretesa attività di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c. o a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannare in Controparte_2
via esclusiva, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice delle somme che dovesse essere condannata a versare all'attrice a tale Controparte_3
titolo.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto infondate, esplorative, inammissibili, nonché irrilevanti, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA”
Con il favore delle spese, oltre IVA e CPA, del giudizio di appello.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
pagina 6 di 23 I.a. Il (di seguito solo “il ”) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio (di seguito solo “ ) ed Controparte_2 CP_2 Controparte_3
esponendo in fatto:
- che veva prodotto e commercializzato, anche presso i supermercati bottiglie CP_2 CP di un condimento alimentare, denominato “PomAgro - il balsamico di mela”;
- che tale denominazione sarebbe stata idonea ad evocare il prodotto IGP Parte_1
, in violazione dell'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 sui
[...]
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che tutela i nomi registrati contro qualsiasi illecita evocazione;
- che la condotta di vrebbe integrato altresì l'illecito di concorrenza sleale previsto dall'art. CP_2
2598 co. 3 (violazione dei principi della corretta professionale);
- che commerciando il prodotto de quo, avrebbe concorso nell'illecito di indebita CP
evocazione;
- che inoltre CP
i. avrebbe realizzato atti idonei a creare confusione ex art. 2598 n.1 c.c. con il prodotto
IGP “Aceto Balsamico di Modena”, utilizzando la dicitura “aceto bals. Pomagro bio” sul cartellino segnaprezzi e sullo scontrino di acquisto del condimento contestato ed esponendolo in scaffali contigui a quelli su cui erano collocate le bottiglie di aceto balsamico di Pt_1
ii. avrebbe utilizzato il termine “aceto” in violazione dell'art. 49 della L. n. 238/2016, rendendosi, per l'effetto, responsabile di un atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Il concludeva, dunque, domandando di inibire alle convenute l'uso del nome “balsamico di Parte_1 mele” e di fissare una penale per l'eventuale violazione dell'inibitoria. Parte attrice chiedeva altresì la pubblicazione della sentenza, nonché la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno patito.
I.b. Si costituiva L.M. eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del . Parte_1
Quest'ultimo, infatti, avrebbe avuto la sola funzione di controllare il rispetto dei disciplinari da parte Part degli iscritti al e non anche di tutare l' da eventuali frodi;
compito, quest'ultimo, che Parte_1 sarebbe stato di competenza dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (cd. ICQRF).
pagina 7 di 23 Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
I.c. Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso Controparte_3 formulate in quanto infondate e la condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via subordinata, proponeva domanda di manleva nei confronti di CP_5
Nelle more del giudizio, le parti presentavano istanza congiunta di sospensione ex art. 296 c.p.c. in
[...]
attesa della pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-432/18, in ragione di rinvio pregiudiziale.
A seguito della disposta sospensione e della successiva riassunzione della causa, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
I.e. Svoltasi la discussione orale ex art. 275 c.p.c., il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa) pronunciava sentenza n. 6379/2022, con la quale:
- rigettava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che il fosse legittimato, ai sensi dell'art. 53, commi 15 e 17, della Legge 24 aprile 1998, n. Parte_1
Part 128, a promuovere ogni azione diretta alla tutela e alla salvaguardia dell' ;
- rigettava la doglianza relativa alla pretesa illegittima evocazione dell'IGP “ Parte_1
, facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia che – chiamata a
[...] pronunciarsi, nell'ambito della causa C- 432/18, su di una fattispecie del tutto analoga – aveva statuito che la tutela di cui all'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 si Part riferisse esclusivamente alla denominazione dell' nel suo complesso (“ Parte_1
) e non già alle singole componenti prive di connotazione geografica (“aceto” e
[...]
“ ”) che, oltretutto, sono termini generici di uso comune;
Parte_2
- per le medesime ragioni escludeva l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2958 n. 3 c.c. prospettato, nei confronti di entrambe le convenute, con riferimento ai medesimi elementi di fatto;
- quanto alle doglianze mosse nei soli confronti di escludeva la configurabilità degli CP illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598 cc. 1 e 3 c.c., sul presupposto:
i. che né l'etichetta o il segnaprezzo, né, tanto meno, la collocazione del prodotto fossero idonei – in assenza della dicitura “ – a creare confusione con i prodotti tutelati Pt_1 dall'IGP;
pagina 8 di 23 ii. che non fosse rimproverabile ad alcuna violazione dell'art. 49 della L. n. CP
238/2016, avendo la convenuta utilizzato la dicitura “aceto di mele” e non già “aceto d'uva”;
- disattendeva, infine, la domanda di condanna proposta dalla convenuta ai sensi CP dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante l'assenza di mala fede o colpa grave in seno all'attore;
- condannava il alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le convenute. Parte_1
II. Il giudizio di appello.
II.a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il Parte_1
formulando cinque motivi di appello, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini
[...]
che seguono.
1) “L'offerta in vendita del prodotto contestato designato nel cartellino segnaprezzo e nello scontrino di vendita come aceto benché esso non sia aceto costituisce violazione dell'art. 49 legge 12 dicembre 2016 n. 238 ed atto contrario ai principi di correttezza professionale nonché di concorrenza sleale sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3 c.c. assenza di motivazione o motivazione soltanto apparente del rigetto del relativo capo di domanda proposto in primo grado.”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 co. 3 c.c. contestato ad sul presupposto che quest'ultima, CP nell'utilizzare – nei cartellini segna prezzo e nello scontrino di acquisto – il termine “aceto di mele” (e non già “aceto di uva”), non fosse incorsa in alcuna violazione dell'art. 49 della L. n. 238/2016. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, si sarebbe resa responsabile di una grave CP violazione dei principi di correttezza professionale, utilizzando il termine “aceto” – riservato, ai sensi del citato art. 49, ai soli prodotti ottenuti esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola – per indicare un prodotto, il privo di tali caratteristiche. Il Pt_5
infatti, come evincibile dalla relativa etichetta, sarebbe una miscela di diversi prodotti, di cui Pt_5
l'aceto integrerebbe solo una componente.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia reso sul punto una motivazione meramente apparente, non essendovi, in tesi, alcuna attinenza tra la distinzione aceto di mele/aceto di uva, posta dal giudice a fondamento del rigetto della doglianza, e la violazione lamentata: ciò che era stato contestato ad infatti, era stato l'utilizzo indebito del solo termine “aceto”. CP
pagina 9 di 23 2) “Omesso esame delle prove e delle presunzioni che dimostrano l'evocazione”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che l'utilizzo dell'espressione “balsamico di mele” integrasse un'evocazione illecita ai sensi dell'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012. L'appellante richiama sul punto plurime pronunce della giurisprudenza europea secondo cui l'evocazione non richiederebbe necessariamente l'utilizzo di tutta o di una parte della denominazione protetta, essendo all'uopo sufficiente – a prescindere da qualsiasi rischio di confusione per il consumatore – anche una mera somiglianza fonetica, visiva o addirittura solo concettuale tra i prodotti, tale da ingenerare un'associazione mentale con il prodotto tutelato.
L'intento di ingenerare siffatta associazione sarebbe, in tesi, ricavabile dal fatto che avesse CP_2 utilizzato il termine “balsamico” per descrivere un prodotto in realtà privo di caratteristiche balsamiche.
L'aggettivo “balsamico”, infatti, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, indicherebbe non già un gusto agro-dolce, bensì proprietà organolettiche percepibili con l'olfatto del tutto insussistenti nel prodotto Nella prospettazione di parte appellante, in assenza di Pt_5 ragioni tecniche idonee a giustificare la spendita del termine “balsamico”, dovrebbe concludersi nel senso che il relativo utilizzo avesse la sola finalità di evocare il prodotto protetto.
Ulteriore indice dell'intento evocativo consisterebbe nel fatto che, sull'etichetta del prodotto contestato, il termine balsamico era stato utilizzato non già quale aggettivo, bensì come sostantivo (“il balsamico di mele”): tale circostanza indurrebbe l'associazione mentale con l' atteso Parte_1 Pt_1 che quest'ultimo sarebbe “l'unico alimento per il quale “Balsamico” viene usato nel linguaggio comune in forma sostantivata, cioè come nome (abbreviato) del prodotto.” (testuale appello pag. 29).
L'appellante si duole altresì dell'omesso esame delle prove documentali versate in atti: il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il non avesse fornito prova che un consumatore medio “vedendo il Parte_1 prodotto di cui è causa, ovvero il , [fosse] portato a figurarsi, come immagine di Pt_5 riferimento, l' ” (sentenza pag. 15), pur avendo l'attore prodotto in Parte_1 giudizio lo studio commissionato alla società attestante il fatto che un'elevatissima CP_6 percentuale di consumatori europei (italiani, francesi e tedeschi) associa il termine “balsamico” all' Parte_1
3) “Errata interpretazione della domanda del consorzio e falsa applicazione dell'art. 13 reg. (ue)
1151/2012”
pagina 10 di 23 Parte appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Regolamento europeo n.
1151/2012 per avere il Tribunale ritenuto che la tutela apprestata dalla norma non si estendesse al termine “balsamico”, non solo perché privo di connotazione geografica, ma anche perché generico.
Nella prospettazione di parte appellante, il termine “balsamico” sarebbe un aggettivo atto ad indicare il possesso di specifiche proprietà organolettiche di un prodotto, non già un termine generico, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 3 punto 6) del predetto Regolamento “il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione”.
4) “Errore in diritto per aver ritenuto che l'evocazione della igp «aceto » Parte_1 implichi necessariamente il richiamo al termine mentre non potrebbe mai realizzarsi Pt_1 attraverso l'impiego dei termini non geografici della igp stessa”
Con il quarto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le doglianze attoree sul presupposto che l'illecita evocazione di una IGP postuli necessariamente il richiamo al termine geografico (nella specie “ ). L'appellante richiama sul Pt_1 punto il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza europea nelle cause “Scotch Whisky”, “ Per_1
Manchego”, “Torta del Casar” e “Morbier” secondo cui “l'evocazione non viene esclusa per il fatto che la parte della denominazione incorporata non designa un luogo geografico”.
Il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso siffatti precedenti per uniformarsi alle argomentazioni
Part spese dalla Corte di Giustizia nella causa C-432/18, avente ad oggetto proprio l' “ Parte_1
, senza avvedersi che siffatta pronuncia riguardava non già l'ipotesi dell'evocazione di cui
[...] all'art. 131 lettera b) Regolamento europeo n. 1151/2012, bensì quella - diversa- dell'impiego diretto o indiretto del nome registrato di cui all'art. 13 lettera a) del Regolamento citato.
5) “L'uso da parte della convenuta della denominazione Controparte_2
«il balsamico di mela» per il suo condimento e la commercializzazione da parte di entrambe le convenute del medesimo alimento con la suddetta denominazione è in contrasto con il Reg. UE
1169/11 ed integra, per tale ragione, la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 n. 3) c.c.”
L'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il Tribunale pronunciato sulla contestata violazione dell'art. 7, lett. c) Reg. (UE) n. 1169/2011, integrante, in tesi, l'illecito di pagina 11 di 23 concorrenza sleale previsto dall'art. 2598 n. 3 c.c. Nella prospettazione di parte appellante, l'utilizzo del termine “ ” attribuirebbe al prodotto contestato (il “ ) una caratteristica comune Parte_2 Pt_5 dell' in violazione del citato art. 7 che impedisce di attribuire ad un Parte_1
alimento caratteristiche particolari “quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”. Tale condotta integrerebbe, in tesi, atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dei produttori di . Parte_3
II. b. Si è costituita (già , Controparte_1 Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dell'appello avversario. In particolare,
a dedotto: CP_2
- che l'appellante è carente di legittimazione attiva con riferimento alla censura mossa con il primo motivo di appello, atteso che il sarebbe competente a tutelare esclusivamente Parte_1
l'aceto balsamico di e non già il prodotto acetico in generale;
Pt_1
- che il prodotto contestato non è idoneo ad evocare l'Aceto balsamico di , essendo Parte_3 denominato “PomAgro” e non contenendo nell'etichettatura la dicitura “aceto”, ma solo il termine “balsamico”;
- che lo stesso regolamento che ha riconosciuto l'iscrizione dell'aceto balsamico di nel Pt_1
novero delle IGP (id est il Regolamento della Commissione europea n. 583/2009) autorizza espressamente l'utilizzo del termine “balsamico”, in quanto aggettivo generico privo di connotazione geografica;
- che nel 2011 il marchio “PomAgro il balsamico di mela” è stato autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha rilasciato alla L.M. l'attestato di registrazione del Marchio d'Impresa, così certificando che il prodotto non costituisce contraffazione rispetto a diritti di terzi;
- che l'ultimo motivo di gravame è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
II.c. Si è costituita altresì eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ai sensi dell'art. 342 e 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza. In particolare, quanto al merito, l'appellata ha dedotto:
- che l'utilizzo del termine “aceto” sul cartellino segnaprezzo e sullo scontrino d'acquisto sarebbe del tutto lecito, essendo il un condimento a base di aceto di mele;
Pt_5
pagina 12 di 23 - che, comunque, il cartellino segnaprezzo ha la sola funzione di informare il consumatore sul prezzo del prodotto, non già sulle sue caratteristiche;
- che la giurisprudenza citata da controparte a sostegno della pretesa illecita evocazione è inconferente, riferendosi a fattispecie del tutto diverse;
- che la giurisprudenza e la normativa europea relative allo specifico prodotto per cui è causa escludono espressamente che la tutela dell'IGP “Aceto Balsamico di Modena” si estenda anche alle singole componenti non geografiche della denominazione;
- che, in ogni caso, il termine balsamico è un termine generico, comunemente utilizzato per indicare plurimi prodotti, non solo alimentari;
- che il contrariamente a quanto sostenuto da controparte, vanta caratteristiche Pt_5
balsamiche, trattandosi di un condimento caratterizzato da un profumo dolce e fruttato;
- che il prodotto contestato non è in alcun modo idoneo a trarre in errore il consumatore sulla provenienza o la qualità del prodotto, essendo espressamente indicato sulla relativa etichetta che trattasi di un condimento a base di aceto di mele di origine trentina;
- che lo studio prodotto in atti da controparte non dimostra l'idoneità del prodotto ad Pt_5 evocare l'IGP “Aceto Balsamico di Modena”.
Parte appellata ripropone, infine, in via di subordine, domanda di manleva nei confronti di
[...]
Ripropone altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni sollevate in Controparte_1
primo grado.
II.d. Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in maniera Controparte_3
specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in pagina 13 di 23 materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6 -3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
III.b. Sempre in via preliminare, deve essere considerata superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata da parte appellata, avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
III.c. Il primo motivo di gravame – con il quale l'appellante lamenta che utilizzando nel CP cartellino segnaprezzo e nello scontrino di acquisto del prodotto il termine “aceto”, avrebbe Pt_5 violato l'art. 49 della L. n. 238/2016, rendendosi così responsabile dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. – non merita accoglimento.
Non avendo parte appellante specificatamente indicato in cosa consisterebbe il pregiudizio derivante dall'asserita violazione dell'art. 49 cit., deve presumersi, alla luce della complessiva impostazione del motivo in esame, che lo stesso si sostanzi in un possibile sviamento di clientela in danno dei produttori di aceto;
senonché, in tale prospettiva, l'odierno appellante risulterebbe carente di legittimazione attiva.
Ciò che viene contestato ad infatti, è il preteso indebito utilizzo del solo termine “aceto” (e CP non già “balsamico” o “aceto balsamico”); il , tuttavia, è legittimato, ai sensi dell'art. 53, Parte_1
co.15 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, a promuovere azioni a tutela e salvaguardia dei soli produttori di e non già dei produttori di aceto in generale. Parte_3
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva del in relazione alla Parte_1 doglianza in esame, quest'ultima si rivelerebbe infondata nel merito, difettando nel caso di specie uno degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..
Invero, a prescindere dalla legittimità dell'utilizzo del termine “aceto” per indicare un prodotto di cui l'aceto non rappresenta l'unica componente, ma solo l'ingrediente preponderante (nell'etichetta del
è infatti chiaramente indicato che il prodotto è composto per il 60% da aceto di mele e per il Pt_5
40% da succo di mela concentrato cotto), ciò che assume rilevanza dirimente nella fattispecie in esame
è la circostanza per cui la condotta contestata, quand'anche effettivamente violativa del citato art. 49
(che fornisce la definizione tecnico-giuridica di aceto), è priva di quella idoneità a danneggiare l'altrui azienda, richiesta dall'art. 2598 n. 3 c.c. ai fini dell'integrazione dell'illecito concorrenziale.
È pacifico in atti che il termine “aceto” compaia non già sull'etichetta del prodotto ma Pt_5 esclusivamente sul cartellino segnaprezzo e sullo scontrino d'acquisto (ragion per cui la contestazione pagina 14 di 23 in esame è stata mossa esclusivamente nei confronti di e non già della società produttrice CP
sicché l'utilizzo di siffatto termine, quand'anche indebito, non sarebbe comunque idoneo ad CP_2
indurre in errore i clienti e, conseguentemente, a determinare un pregiudizio da sviamento di clientela in seno ai produttori di aceto. Come condivisibilmente evidenziato da , infatti, il cartellino CP
segnaprezzo ha la sola funzione di indicare il prezzo del prodotto, non già le sue caratteristiche, sicché esso non è alcun modo idoneo ad orientare le scelte di acquisto del consumatore medio;
funzione, quest'ultima, riservata all'etichetta, contenente informazioni in ordine agli ingredienti, ai valori nutrizionali e alla provenienza del prodotto. Tali considerazioni si impongono, a maggior ragione, con riferimento allo scontrino di acquisto che viene emesso successivamente al pagamento del prezzo, e, quindi, in un momento materialmente e logicamente posteriore a quello della scelta.
III.d. Parimenti infondati si rivelano i restanti motivi di appello che, attesa la loro intrinseca connessione, si prestano ad una trattazione congiunta.
Invero tutti gli esaminandi motivi, ancorché sotto profili differenti, mirano a scardinare il fondamento logico-giuridico dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la produzione e la commercializzazione del prodotto “ ” integri un'ipotesi di illecita Parte_6
Part evocazione ex art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 della “ Parte_1
, rigettando, per l'effetto, anche le contestazioni relative agli illeciti concorrenziali di cui
[...] all'art. 2598 c.c.
Si consideri quanto segue.
L'art. 13 del citato Regolamento UE tutela le denominazioni registrate (DOP e IGP) da qualsiasi illegittima evocazione, per tale dovendosi intendere, secondo la consolidata giurisprudenza europea,
“l'uso di una denominazione idonea a produrre nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la ” (ex multis CGUE C- 783/2019). Pt_7
Tanto premesso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, nell'ambito Part della causa C-432/18, sull'ampiezza della tutela accordata proprio alla “ Parte_1
. La pronuncia della Corte ha preso le mosse da un giudizio incardinato presso la Corte
[...]
Federale di Giustizia della Repubblica federale tedesca e avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella del presente procedimento. Il giudizio innanzi alla Corte tedesca, infatti, era stata incardinato proprio dal odierno appellante, il quale Parte_8
pagina 15 di 23 contestava alla società tedesca produttrice di condimenti a base di aceto, la violazione dell'art. CP_7
13 del Regolamento europeo n. 1151/2012 in relazione all'utilizzo di etichette contenenti i termini
“balsamico” e ". La Corte federale, ritenutane la necessità ai fini del decidere, Parte_9
aveva sollevato questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, domandando alla CGUE se la tutela accordata alla denominazione protetta “ dall'art. 1 del Regolamento n. Parte_1
583/2009 (id est il regolamento con il quale la Commissione europea ha riconosciuto l'iscrizione dell' nel novero delle IGP) dovesse considerarsi estensibile anche ai singoli Parte_1
termini non geografici della stessa.
La Corte, nel rispondere al quesito sollevato in via pregiudiziale, ha affermato con chiarezza che la protezione accordata alla denominazione “non si estende all'utilizzo dei Parte_1 termini individuali non geografici della stessa”.
La Corte ha motivato la propria decisione valorizzando il considerando n. 10 del Regolamento n.
583/2009, contenente le osservazioni formulate dalla Commissione europea in risposta alle opposizioni a suo tempo formulate da Germania e Grecia in merito al riconoscimento della IGP “Aceto balsamico
. In particolare, i due Paesi membri avevano manifestato il timore che l'utilizzo di termini Parte_1 così generici all'interno del nome proposto per la denominazione avrebbe potuto pregiudicare l'esistenza di prodotti già da anni presenti sul mercato e commercializzati con le denominazioni
“aceto”, “balsamico” o “aceto balsamico”.
La CGUE, nella sentenza resa a definizione della causa C-432/18, ha fatto leva proprio sul fatto che la
Commissione avesse respinto siffatte doglianze sul presupposto che la tutela approntata dall'IGP sarebbe stata conferita solo alla denominazione composta “ , sicché i Parte_1 singoli termini non geografici avrebbero potuto essere liberamente utilizzati all'interno del territorio dell'UE.
Riagganciandosi a tali affermazioni, riprodotte nel considerando n. 10 del Regolamento n. 583/2009, la
CGUE ha quindi concluso nel senso che “i termini non geografici dell'IGP di cui trattasi, vale a dire
« » e », la loro combinazione e le loro traduzioni non possono beneficiare della Pt_1 Parte_2
protezione conferita dal regolamento n. 510/2006 e che è ormai assicurata dal regolamento n.
1151/2012 all'IGP ”. Parte_1
Tanto premesso, il giudice di prime cure, considerato che il prodotto oggetto di contestazione (il utilizzasse nella relativa etichetta esclusivamente un termine non geografico della Pt_5
pagina 16 di 23 denominazione protetta, vale a dire il termine “balsamico”, ha escluso la configurabilità di un'ipotesi di illecita evocazione.
Il , in sede di appello, si duole che il Tribunale abbia fatto applicazione, ai fini della Parte_1
risoluzione della controversia, dei principi sanciti dalla CGUE nella sentenza resa nella causa C-
432/18. Nella prospettazione di parte appellante, la pronuncia della Corte europea non sarebbe pertinente al caso in esame in quanto riferita non già all'ipotesi di illecita evocazione di cui all'art. 13 par.1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012, bensì a quella, diversa e più circoscritta, dell'impiego diretto o indiretto del nome registrato di cui all'art. 13 par. lettera a) del medesimo
Regolamento.
La doglianza è priva di fondamento.
La Corte Federale tedesca (id est il giudice remittente che ha dato la stura al procedimento C-432/18) – nel chiedere alla CGUE di chiarire l'ambito di estensione della tutela accordata all'IGP “
[...]
– ha espressamente affermato di ritenere siffatta questione pregiudiziale ai fini Parte_1
della risoluzione della controversia instauratasi tra il e la società tedesca cui era Parte_1 CP_7 stata contestata, non solo la violazione dell'art. 13 par. 1 lettera a) del Regolamento europeo n.
1151/2012, ma anche la violazione della lettera b) del medesimo articolo (che prevede, appunto,
l'ipotesi di illecita evocazione oggetto del presente procedimento). Ciò emerge inequivocabilmente dalla stessa sentenza della CGUE nella quale, a pag. 5, si legge espressamente che “il
Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ritiene che l'accoglimento del ricorso medesimo dipenda dalla questione se l'uso del termine « » o del sintagma Parte_1
« » violi l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), del regolamento Parte_10
n. 1151/2012”.
Nello stesso senso ha concluso anche la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga, nell'ambito di un giudizio incardinato sempre dal Controparte_8
Anche in quel procedimento di appello, il aveva eccepito la non pertinenza della
[...] Parte_1
sentenza resa dalla nella causa C-432/18 perché asseritamente riferita ad una fattispecie diversa CP_9 rispetto a quella dell'illecita evocazione. La Corte d'appello di Brescia, evidenziando la perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie sottoposte al suo esame (appunto l'illecita evocazione) e quella oggetto del giudizio tedesco da quale è originato il rinvio pregiudiziale, ha concluso nel senso che “la decisione della Corte di Giustizia è del tutto pertinente a questa controversia e va pertanto obbligatoriamente applicata dal giudice italiano” (Cfr. Cda Brescia n. 1402/2022).
pagina 17 di 23 La pronuncia della Corte d'Appello di Brescia è stata successivamente confermata dalla Suprema
Corte, che, nella recentissima sentenza n. 10350/2024, ha avuto modo di precisare che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C- 432/18 “dispiega i suoi effetti tanto nell' ipotesi in cui sia integrata una fattispecie di impiego diretto quanto di "evocazione" dell'origine del prodotto e in riferimento alle quali trovano applicazione i medesimi presupposti e principi. Tanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia europea verteva sull' ipotesi che l'uso del termine "Balsamico" o del sintagma UT " Parte_2
violasse l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) (riguardante "qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione") o b) (concernente specificamente la condotta evocativa), del Regolamento n.
1151/2012.”
Analogo principio è stato ribadito nella sentenza gemella n. 10352/2024, con la quale la Corte di
Cassazione ha parimenti confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano n. 131/2023 che, facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella causa C-432/18, aveva escluso, in una fattispecie del tutto analoga, la configurabilità di un'ipotesi di illecita evocazione ex art. 13 par.
1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012.
Oltretutto giova osservare come sia stato lo stesso a riconoscere non solo la pertinenza, ma Parte_1
addirittura la pregiudizialità della sentenza della CGUE rispetto alla presente controversia, domandando nel corso del primo grado di giudizio, la sospensione ex art. 296 c.p.c. in attesa della definizione della causa C-432/18.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente fatto applicazione nel caso in esame dei principi sanciti dalla CGUE nella causa C-432/18 in quanto perfettamente pertinenti alla fattispecie de quo.
conseguentemente condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, sulla Pt_11 scorta della sentenza della CGUE, ha escluso che l'utilizzo del termine “balsamico” sull'etichetta del integrasse un'ipotesi di illecita evocazione, trattandosi di termine non geografico della Pt_5
denominazione protetta, come tale non autonomamente tutelato.
La correttezza dell'assunto è stata confermata anche dalle già citate sentenze gemelle della Suprema
Corte, che, nel rigettare i ricorsi proposti dal avverso le pronunce delle Corti territoriali di Parte_1
Brescia e Milano, ha affermato che: “la protezione accordata dalla disposizione in parola [id est l'art.
13 par. 1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012] non può estendersi sino all'utilizzo
pagina 18 di 23 esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni - come nel caso delle parole "aceto",
"balsamico", "aceto balsamico" – in quanto ciò avrebbe l'effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.” (cfr. Cass. n. 10350/2024 e 10352/2024).
Parte appellante contesta siffatto principio, richiamando, a sostegno della propria tesi difensiva, plurime pronunce della CGUE che hanno riconosciuto l'illecito di evocazione ex art. 13 Regolamento
UE cit. anche in assenza dell'incorporazione nella denominazione del termine geografico, così riconoscendo che la condotta evocativa possa essere realizzata anche attraverso l'impiego di termini non geografici o che non richiamano la parte geografica della denominazione registrata.
Sul punto giova osservare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante, oltre ad essere in gran parte antecedente alla sentenza resa nella causa C-432/18, si riferisce ad ipotesi in cui la denominazione contestata, pur non contenendo il termine geografico protetto, comunque evocava - anche solo figurativamente, visivamente o concettualmente - il toponimo protetto (il riferimento è, in particolare, ai casi “ ”, “ ”, “ e “Morbier”). Persona_2 Persona_3 Persona_4
Di ciò ha dato conferma anche la Suprema Corte che, nelle più volte citate sentenze nn. 10350/2024 e
10352/2024, ha rilevato come nei casi richiamati dall'odierno appellante, la CGUE avesse ritenuto integrata la violazione dell'art. 13 par. 1 lett. b) Reg. UE cit. in relazione a prodotti che, ancorché privi nella denominazione del termine geografico protetto, potevano comunque dirsi idonei a determinare un'associazione mentale con l'indicazione geografica registrata. Si legge, infatti, nelle sentenze gemelle della Cassazione: “ la CGUE ha ricordato che il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta , circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una nella denominazione Pt_7
controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale , o ancora di Pt_7 una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta .” Pt_7
Orbene, nel caso in esame, il prodotto della convenuta risulta privo di quell'idoneità a determinare un'associazione mentale con la denominazione protetta, essendo presentato al pubblico con un nome
(“ ), una descrizione (“balsamico di mele”) e un'immagine (una mela attraversata dalla scritta Pt_5
“Valle delle mele-Trentino”) che non evocano in alcun modo la città di Pt_1
Tali elementi assumono rilevanza dirimente anche ai fini dell'esclusione del rischio di induzione in errore del consumatore medio che costituisce, unitamente all'assenza dell'idoneità del termine a pagina 19 di 23 suscitare un'associazione mentale con la denominazione protetta, elemento costitutivo della fattispecie dell'evocazione illecita.
Invero la CGUE, pur affermando che “la protezione è conferita alla denominazione composta
[...]
” e che, conseguentemente, “i singoli termini non geografici della denominazione Parte_1
composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario”, ha avuto cura di precisare che siffatto utilizzo deve, comunque, avvenire “nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario”, vale a dire, come precisato anche dalla Suprema Corte in una pronuncia relativa proprio alla IGP “
[...]
, in modo da non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche e sulla Parte_1
provenienza del prodotto. (Cfr. Cass. pen. n. 21279/12).
A fronte di un'etichetta che indica chiaramente che il “ è un condimento a base di mele di Pt_5
origine trentina, deve ragionevolmente escludersi che un consumatore europeo mediamente avveduto possa essere erroneamente indotto a ritenere di acquistare aceto balsamico di (che è invece un Pt_1
aceto a base di uva, proveniente, appunto, dal modenese).
Ad analoga conclusione è giunta anche la Suprema Corte nella sentenza n. 10350/24 che ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia anche in considerazione del fatto che il prodotto allora in contestazione, facendo espresso riferimento al frutto della mela, non potesse indurre erroneamente un consumatore medio a ritenere di acquistare l' di che è “noto in tutto il mondo Parte_1 Pt_1 come prodotto dell'invecchiamento del mosto d'uva".
Parimenti inidonea a creare confusione è la circostanza per cui – quanto meno nei supermercati il fosse posizionato su scaffali contigui a quelli in cui era esposto l' CP_10 Pt_5 [...]
dovendosi tale scelta ritenere motivata in ragione dell'appartenenza di entrambi Parte_1
i prodotti alla medesima macrocategoria dei condimenti. Sul punto è eloquente la motivazione resa dalla citata Corte d'Appello di Brescia – integralmente confermata dalla Corte di Cassazione – la quale, nel rigettare un'analoga doglianza, ha affermato come, allo stesso modo, “nessuno penserebbe che vini posti sullo stesso scaffale siano tutti della medesima qualità”.
Non assume rilevanza il sondaggio commissionato dal alla società In Parte_1 CP_6
siffatto sondaggio, infatti, viene chiesto ad un campione di consumatori di associare il termine
“balsamico” ad un prodotto tra quelli indicati (Aceto balsamico di aceto balsamico non Pt_1 specifico e altre): trattasi, dunque, di un'indagine avente ad oggetto genericamente il termine
“balsamico”, estrapolato dal contesto in cui, nel caso in esame, lo stesso risulta inserito. Indicando che pagina 20 di 23 la maggior parte delle persone associa l'aggettivo “balsamico” al noto prodotto IGP, l'esito del sondaggio dimostra esclusivamente che l'Aceto balsamico di è il prodotto più conosciuto tra Pt_1
quelli contenenti che contengono il termine stesso nella loro denominazione.
Peraltro, la Corte osserva che l'art. 13 del Regolamento europeo n. 1151/2012, al paragrafo 1 ultima parte, afferma espressamente che “Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o
b).” Pertanto, il termine “balsamico” –quand'anche ritenuto idoneo a determinare un'associazione mentale con una determinata zona geografica (nella specie il modenese) – non sarebbe, comunque, tutelato in quanto termine “generico”.
Le argomentazioni di parte appellante, volte a negare la genericità del termine, non possono infatti essere condivise.
Il termine “balsamico” è un aggettivo della lingua italiana che – quand'anche sostantivato– non designa di per sé un prodotto agricolo o alimentare, ma, più in generale, cose che hanno le caratteristiche o l'odore del balsamo, tant'è che lo stesso è utilizzato non solo in relazione all'aceto, ma anche a varie tipologie di prodotti, non solo alimentari (caramelle, oli, creme, cerotti nasali, fazzoletti etc).
Nello stesso senso, d'altronde, si è espressa non solo la giurisprudenza nazionale (Cfr. Cass. n.
21279/12 secondo cui “Non vi è alcuna disposizione comunitaria dalla quale si desume direttamente che il termine "balsamico" sia un termine non generico”), ma anche quella comunitaria.
Proprio nella sentenza C-432/18, infatti, la CGUE, nel sconfessare definitivamente la ricorrenza di un'ipotesi di evocazione illecita, ha precisato che, anche a voler ritenere la protezione conferita dall'art. 13 estensibile ad ogni singola componente della denominazione non geografica, “ciò avviene solo se tale componente non è un termine generico né un termine comune”; circostanza, questa, esclusa dalla
Corte medesima che, a pag. 8 della sentenza, afferma espressamente: “il termine balsamico [..] è un termine comune ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della sentenza” .
III.e. In definitiva, l'utilizzo del termine “balsamico” nell'etichetta del prodotto “PomAgro”, in funzione descrittiva del prodotto, non integra la condotta di illecita evocazione di cui all'art. 13 del
Regolamento europeo n. 1151/12, trattandosi di termine privo di connotazione geografica;
inidoneo, alla luce della valutazione delle circostanze del caso concreto, ad indurre in errore un consumatore medio e, comunque, generico.
pagina 21 di 23 Per le medesime ragioni si rivela infondata la prospettazione dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., delineato nei confronti di entrambe le appellate con riferimento ai medesimi elementi di fatto.
III.f. Parimenti deve essere respinta la contestazione, invero mossa nei confronti della sola CP
, relativa alla pretesa violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. Come evidenziato, infatti, le condotte
[...] contestate (nella specie l'utilizzo dell'espressione “aceto bals.” negli scontrini e nei segnaprezzi, nonché la collocazione del prodotto in scaffali attigui a quelli del prodotto tutelato) non sono idonee a creare confusione con il prodotto tutelato, sicché difetta il presupposto oggettivo dell'illecito contestato.
III.g. Quanto, infine, alla dedotta responsabilità aggravata del ex art. 96 co. 3 c.p.c., la Parte_1 relativa domanda, riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da si rivela inammissibile. Il Controparte_3
Tribunale, infatti, si è espressamente pronunciato sul punto, rigettando nel merito la domanda risarcitoria, sicché – per sfuggire alla presunzione di rinuncia – avrebbe dovuto proporre CP
appello incidentale e non già limitarsi ad una mera riproposizione della domanda spiegata in primo grado (Cfr. SSUU n. 7940/19).
In ogni caso, non si ravvisano in capo al ipotesi di colpa grave o addirittura di mala fede, Parte_1 sicché la domanda, quand'anche riferita al solo giudizio di appello, non può trovare accoglimento.
III.h. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità alta), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
P.Q.M.
pagina 22 di 23 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 2585/2022, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1 [...]
di così dispone: Controparte_1 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6379/2022, pubblicata il
19.07.2022, del Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa A;
- condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di e di delle spese del Controparte_1 Controparte_3 presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, pari a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nella persona dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2585/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ,) rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Massimo Piazza, Giovanni Galimberti, Rita Tardiolo e Cristiana Andreotta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Borgogna 8, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
P.IVA ) – già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Santarelli, Eugenio Traversa e Paolo Brignolo
[...]
Gorla ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Spartaco n. 28, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Adriano Controparte_3 P.IVA_3
Raffaelli, Elisabetta Teti e Alessandro Raffaelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Monte Napoleone 18, giusta procura in atti;
pagina 1 di 23 APPELLATA
Avente ad oggetto: concorrenza sleale
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
n. 6379/2022, resa nel giudizio sub R.G. n. 30976/2017, pubblicata in data 19 luglio 2022, così giudicare:
I. accertare che le condotte descritte e l'uso da parte dell'appellata Controparte_2
(ora della denominazione « » per il
[...] Controparte_1 Parte_2 condimento di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 e la commercializzazione da parte di entrambe le parti appellate del medesimo condimento con la suddetta denominazione, costituiscono evocazione della » ai sensi dell'art. 13, Parte_3
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e, comunque, integrano un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.;
II. accertare che l'uso da parte dell'appellata (ora Controparte_2 [...]
della denominazione « » per il condimento di cui alla Controparte_1 Parte_2 narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 e la commercializzazione da parte di entrambe le parti appellate del medesimo alimento con la suddetta denominazione è in contrasto con il
Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed integra, per tale ragione, un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.;
III. quanto alla sola accertare, oltre al concorso nell'illecito evocativo con Controparte_3 [...]
(ora , che l'aver offerto in vendita il Controparte_2 Controparte_1 condimento di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022, designato nel cartellino segnaprezzo e nello scontrino di vendita come “aceto” e collocato in scaffali contigui a quelli dove si trova il prodotto « , costituisce atto di concorrenza Parte_4
sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. nonché, per quanto riguarda l'uso della denominazione legale
“aceto” in violazione dell'art. 49 della L. 12 dicembre 2016 n. 238, integra il compimento di atti
pagina 2 di 23 contrari ai principi di correttezza professionale costituenti concorrenza sleale sotto il profilo di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.;
IV. inibire alle appellate ogni ulteriore uso e commercializzazione, anche nella comunicazione pubblicitaria e promozionale, del prodotto di cui è causa recante il nome « Parte_2
, ordinando altresì alle stesse di ritirare dal commercio entro prefiggendo termine tutti i
[...] prodotti che recano nell'etichetta la suddetta denominazione;
V. fissare in Euro mille (€ 1.000,00) la somma dovuta da ciascuna appellata per ogni violazione dell'inibitoria di cui al punto IV constatata successivamente all'emissione della sentenza, e così, per la precisione, per ogni cliente a cui vengano venduti i prodotti oggetto dell'inibitoria e per ogni singolo prodotto venduto, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima;
VI. ordinare la pubblicazione della sentenza (comprensiva di intestazione e dispositivo), a cura dell'appellante e a spese delle appellate, per due volte a caratteri normali e con indicazione delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, o con le diverse modalità che saranno ritenute di giustizia;
VII. condannare le appellate in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 125, commi 1 e 2, c.p.i. o, in subordine, in via equitativa;
VIII. condannare le appellate alla retroversione a favore dell'appellante degli utili realizzati dalle appellate con la vendita dei prodotti di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello del 16 settembre 2022 recanti le denominazioni « », ai sensi dell'art. 125, comma 3, Parte_2
c.p.i., in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui questi utili eccedano il risarcimento del lucro cessante;
IX. respingere le domande formulate da nel giudizio di primo grado di cui la stessa Controparte_3 appellata ha chiesto l'integrale accoglimento nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 12 gennaio 2023; in via istruttoria:
X. ordinare alle appellate, ai sensi degli art. 121 c.p.i., 210 e 212 c.p.c. e 2711 c.c., l'esibizione dell'originale dell'accordo quadro sottoscritto dalle stesse e prodotto come doc. 12 del fascicolo di primo grado, con omissis e cancellazioni, da nonché, sempre ai sensi dell'art. 121 Controparte_3
c.p.i., 210 e 212 c.p.c. e 2711 c.c., delle scritture contabili e, in particolare a titolo esemplificativo, i registri IVA acquisti e vendite, i registri di carico e di scarico magazzino, le fatture clienti e fornitori, le bolle di accompagnamento, e ogni altro documento da cui si possa ricavare la quantità dei prodotti
pagina 3 di 23 a marchio « » venduti (o rivenduti) dalle appellate e gli utili per Parte_5
tal via realizzati. Il tutto con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017, ossia agli anni in cui è stato vigente tra le appellate l'accordo quadro prodotto come doc. 12 del fascicolo di primo grado da Controparte_3
XI. disporre CTU contabile per l'esame dei dati acquisiti e per la precisa quantificazione degli utili realizzati da ciascuna appellata tramite la vendita (o rivendita) dei prodotti de quibus;
XII. ammettere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i., di: nata a [...]_2
(TN), il 17 gennaio 1960, in qualità di legale rappresentante di Controparte_2
(ora (doc. 43 del fascicolo di primo grado) sulle seguenti
[...] Controparte_1
circostanze: con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 quali siano le reti di distribuzione di prodotti a marchio « », le Parte_5
quantità fabbricate e vendute da (ora Controparte_2 [...]
di detti prodotti ed i relativi utili da essa realizzati. , nato a [...] il 1° Controparte_1 CP_4
giugno 1960, quale amministratore delegato di con poteri di rappresentanza della Controparte_3
stessa (doc. 44 del fascicolo di primo grado) sulle seguenti circostanze: con riferimento temporale al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 quali siano le quantità vendute da Controparte_3
di prodotti a marchio « ed i relativi utili dalla stessa Parte_5
realizzati;
XIII. ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che per l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della IGP
l'attore ha sostenuto i seguenti costi annuali: a) per il 2015 € 42.562; b) per il 2016 € 49.390; c) per il
2017 € 52.000”.
2) “Vero che per l'attività di monitoraggio dei mercati l'attore ha sostenuto i seguenti costi annuali: a) per 2015 € 54.000; b) per il 2016 € 59.000; c) per il 2017 € 32.000”.
Teste su entrambi i capitoli: dott. domiciliato presso Testimone_1 Parte_1
;
[...]
in ogni caso:
XIV. condannare le appellate all'integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre
15% spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Per Controparte_1
pagina 4 di 23 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano rigettare l'appello ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza 6379/2022 del Tribunale di Milano;
con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di causa con accessori, vale a dire spese generali e CNA.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia e dichiarazione del caso
In via principale rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.
6379/2022, pubblicata in data 19 luglio 2022 resa inter partes;
rigettare le domande risarcitorie ed inibitorie in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti in atti;
In via di appello incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, delle domande formulate da parte appellante, dichiarare tenuta in persona del legale pro -tempore, a Controparte_2 tenere manlevata e indenne contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle Controparte_3
domande formulate da parte appellante con riferimento a tutte le dedotte violazioni nonché alla pretesa attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannare in via esclusiva, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle somme che Controparte_3 dovesse essere condannata a versare all'appellante a tale titolo.
In ogni caso si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede
l'integrale accoglimento, ovvero:
“In via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa dell'altra convenuta in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Predaia (TN), Via S. Barbara 2, P.IVA
pagina 5 di 23 e per l'effetto disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento dell'udienza fissata per P.IVA_2
il 14 novembre 2017, ore 9.30, onde consentire la citazione di Controparte_2 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
[...]
In via principale e nel merito:
- rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti di in quanto infondate Controparte_3
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare l'attrice al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, delle domande formulate da parte attrice, previa eventuale integrazione del contraddittorio, dichiarare tenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere manlevata e indenne
[...] CP contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande formulate da parte attrice con
[...]
riferimento a tutte le dedotte violazioni nonché alla pretesa attività di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c. o a qualsiasi altro titolo e, per l'effetto, condannare in Controparte_2
via esclusiva, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice delle somme che dovesse essere condannata a versare all'attrice a tale Controparte_3
titolo.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto infondate, esplorative, inammissibili, nonché irrilevanti, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA”
Con il favore delle spese, oltre IVA e CPA, del giudizio di appello.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
pagina 6 di 23 I.a. Il (di seguito solo “il ”) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio (di seguito solo “ ) ed Controparte_2 CP_2 Controparte_3
esponendo in fatto:
- che veva prodotto e commercializzato, anche presso i supermercati bottiglie CP_2 CP di un condimento alimentare, denominato “PomAgro - il balsamico di mela”;
- che tale denominazione sarebbe stata idonea ad evocare il prodotto IGP Parte_1
, in violazione dell'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 sui
[...]
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che tutela i nomi registrati contro qualsiasi illecita evocazione;
- che la condotta di vrebbe integrato altresì l'illecito di concorrenza sleale previsto dall'art. CP_2
2598 co. 3 (violazione dei principi della corretta professionale);
- che commerciando il prodotto de quo, avrebbe concorso nell'illecito di indebita CP
evocazione;
- che inoltre CP
i. avrebbe realizzato atti idonei a creare confusione ex art. 2598 n.1 c.c. con il prodotto
IGP “Aceto Balsamico di Modena”, utilizzando la dicitura “aceto bals. Pomagro bio” sul cartellino segnaprezzi e sullo scontrino di acquisto del condimento contestato ed esponendolo in scaffali contigui a quelli su cui erano collocate le bottiglie di aceto balsamico di Pt_1
ii. avrebbe utilizzato il termine “aceto” in violazione dell'art. 49 della L. n. 238/2016, rendendosi, per l'effetto, responsabile di un atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Il concludeva, dunque, domandando di inibire alle convenute l'uso del nome “balsamico di Parte_1 mele” e di fissare una penale per l'eventuale violazione dell'inibitoria. Parte attrice chiedeva altresì la pubblicazione della sentenza, nonché la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno patito.
I.b. Si costituiva L.M. eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del . Parte_1
Quest'ultimo, infatti, avrebbe avuto la sola funzione di controllare il rispetto dei disciplinari da parte Part degli iscritti al e non anche di tutare l' da eventuali frodi;
compito, quest'ultimo, che Parte_1 sarebbe stato di competenza dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (cd. ICQRF).
pagina 7 di 23 Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
I.c. Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso Controparte_3 formulate in quanto infondate e la condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via subordinata, proponeva domanda di manleva nei confronti di CP_5
Nelle more del giudizio, le parti presentavano istanza congiunta di sospensione ex art. 296 c.p.c. in
[...]
attesa della pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-432/18, in ragione di rinvio pregiudiziale.
A seguito della disposta sospensione e della successiva riassunzione della causa, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
I.e. Svoltasi la discussione orale ex art. 275 c.p.c., il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa) pronunciava sentenza n. 6379/2022, con la quale:
- rigettava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che il fosse legittimato, ai sensi dell'art. 53, commi 15 e 17, della Legge 24 aprile 1998, n. Parte_1
Part 128, a promuovere ogni azione diretta alla tutela e alla salvaguardia dell' ;
- rigettava la doglianza relativa alla pretesa illegittima evocazione dell'IGP “ Parte_1
, facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia che – chiamata a
[...] pronunciarsi, nell'ambito della causa C- 432/18, su di una fattispecie del tutto analoga – aveva statuito che la tutela di cui all'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 si Part riferisse esclusivamente alla denominazione dell' nel suo complesso (“ Parte_1
) e non già alle singole componenti prive di connotazione geografica (“aceto” e
[...]
“ ”) che, oltretutto, sono termini generici di uso comune;
Parte_2
- per le medesime ragioni escludeva l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2958 n. 3 c.c. prospettato, nei confronti di entrambe le convenute, con riferimento ai medesimi elementi di fatto;
- quanto alle doglianze mosse nei soli confronti di escludeva la configurabilità degli CP illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598 cc. 1 e 3 c.c., sul presupposto:
i. che né l'etichetta o il segnaprezzo, né, tanto meno, la collocazione del prodotto fossero idonei – in assenza della dicitura “ – a creare confusione con i prodotti tutelati Pt_1 dall'IGP;
pagina 8 di 23 ii. che non fosse rimproverabile ad alcuna violazione dell'art. 49 della L. n. CP
238/2016, avendo la convenuta utilizzato la dicitura “aceto di mele” e non già “aceto d'uva”;
- disattendeva, infine, la domanda di condanna proposta dalla convenuta ai sensi CP dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante l'assenza di mala fede o colpa grave in seno all'attore;
- condannava il alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le convenute. Parte_1
II. Il giudizio di appello.
II.a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il Parte_1
formulando cinque motivi di appello, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini
[...]
che seguono.
1) “L'offerta in vendita del prodotto contestato designato nel cartellino segnaprezzo e nello scontrino di vendita come aceto benché esso non sia aceto costituisce violazione dell'art. 49 legge 12 dicembre 2016 n. 238 ed atto contrario ai principi di correttezza professionale nonché di concorrenza sleale sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3 c.c. assenza di motivazione o motivazione soltanto apparente del rigetto del relativo capo di domanda proposto in primo grado.”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 co. 3 c.c. contestato ad sul presupposto che quest'ultima, CP nell'utilizzare – nei cartellini segna prezzo e nello scontrino di acquisto – il termine “aceto di mele” (e non già “aceto di uva”), non fosse incorsa in alcuna violazione dell'art. 49 della L. n. 238/2016. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, si sarebbe resa responsabile di una grave CP violazione dei principi di correttezza professionale, utilizzando il termine “aceto” – riservato, ai sensi del citato art. 49, ai soli prodotti ottenuti esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola – per indicare un prodotto, il privo di tali caratteristiche. Il Pt_5
infatti, come evincibile dalla relativa etichetta, sarebbe una miscela di diversi prodotti, di cui Pt_5
l'aceto integrerebbe solo una componente.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia reso sul punto una motivazione meramente apparente, non essendovi, in tesi, alcuna attinenza tra la distinzione aceto di mele/aceto di uva, posta dal giudice a fondamento del rigetto della doglianza, e la violazione lamentata: ciò che era stato contestato ad infatti, era stato l'utilizzo indebito del solo termine “aceto”. CP
pagina 9 di 23 2) “Omesso esame delle prove e delle presunzioni che dimostrano l'evocazione”
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che l'utilizzo dell'espressione “balsamico di mele” integrasse un'evocazione illecita ai sensi dell'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012. L'appellante richiama sul punto plurime pronunce della giurisprudenza europea secondo cui l'evocazione non richiederebbe necessariamente l'utilizzo di tutta o di una parte della denominazione protetta, essendo all'uopo sufficiente – a prescindere da qualsiasi rischio di confusione per il consumatore – anche una mera somiglianza fonetica, visiva o addirittura solo concettuale tra i prodotti, tale da ingenerare un'associazione mentale con il prodotto tutelato.
L'intento di ingenerare siffatta associazione sarebbe, in tesi, ricavabile dal fatto che avesse CP_2 utilizzato il termine “balsamico” per descrivere un prodotto in realtà privo di caratteristiche balsamiche.
L'aggettivo “balsamico”, infatti, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, indicherebbe non già un gusto agro-dolce, bensì proprietà organolettiche percepibili con l'olfatto del tutto insussistenti nel prodotto Nella prospettazione di parte appellante, in assenza di Pt_5 ragioni tecniche idonee a giustificare la spendita del termine “balsamico”, dovrebbe concludersi nel senso che il relativo utilizzo avesse la sola finalità di evocare il prodotto protetto.
Ulteriore indice dell'intento evocativo consisterebbe nel fatto che, sull'etichetta del prodotto contestato, il termine balsamico era stato utilizzato non già quale aggettivo, bensì come sostantivo (“il balsamico di mele”): tale circostanza indurrebbe l'associazione mentale con l' atteso Parte_1 Pt_1 che quest'ultimo sarebbe “l'unico alimento per il quale “Balsamico” viene usato nel linguaggio comune in forma sostantivata, cioè come nome (abbreviato) del prodotto.” (testuale appello pag. 29).
L'appellante si duole altresì dell'omesso esame delle prove documentali versate in atti: il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il non avesse fornito prova che un consumatore medio “vedendo il Parte_1 prodotto di cui è causa, ovvero il , [fosse] portato a figurarsi, come immagine di Pt_5 riferimento, l' ” (sentenza pag. 15), pur avendo l'attore prodotto in Parte_1 giudizio lo studio commissionato alla società attestante il fatto che un'elevatissima CP_6 percentuale di consumatori europei (italiani, francesi e tedeschi) associa il termine “balsamico” all' Parte_1
3) “Errata interpretazione della domanda del consorzio e falsa applicazione dell'art. 13 reg. (ue)
1151/2012”
pagina 10 di 23 Parte appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Regolamento europeo n.
1151/2012 per avere il Tribunale ritenuto che la tutela apprestata dalla norma non si estendesse al termine “balsamico”, non solo perché privo di connotazione geografica, ma anche perché generico.
Nella prospettazione di parte appellante, il termine “balsamico” sarebbe un aggettivo atto ad indicare il possesso di specifiche proprietà organolettiche di un prodotto, non già un termine generico, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 3 punto 6) del predetto Regolamento “il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione”.
4) “Errore in diritto per aver ritenuto che l'evocazione della igp «aceto » Parte_1 implichi necessariamente il richiamo al termine mentre non potrebbe mai realizzarsi Pt_1 attraverso l'impiego dei termini non geografici della igp stessa”
Con il quarto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le doglianze attoree sul presupposto che l'illecita evocazione di una IGP postuli necessariamente il richiamo al termine geografico (nella specie “ ). L'appellante richiama sul Pt_1 punto il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza europea nelle cause “Scotch Whisky”, “ Per_1
Manchego”, “Torta del Casar” e “Morbier” secondo cui “l'evocazione non viene esclusa per il fatto che la parte della denominazione incorporata non designa un luogo geografico”.
Il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso siffatti precedenti per uniformarsi alle argomentazioni
Part spese dalla Corte di Giustizia nella causa C-432/18, avente ad oggetto proprio l' “ Parte_1
, senza avvedersi che siffatta pronuncia riguardava non già l'ipotesi dell'evocazione di cui
[...] all'art. 131 lettera b) Regolamento europeo n. 1151/2012, bensì quella - diversa- dell'impiego diretto o indiretto del nome registrato di cui all'art. 13 lettera a) del Regolamento citato.
5) “L'uso da parte della convenuta della denominazione Controparte_2
«il balsamico di mela» per il suo condimento e la commercializzazione da parte di entrambe le convenute del medesimo alimento con la suddetta denominazione è in contrasto con il Reg. UE
1169/11 ed integra, per tale ragione, la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 n. 3) c.c.”
L'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il Tribunale pronunciato sulla contestata violazione dell'art. 7, lett. c) Reg. (UE) n. 1169/2011, integrante, in tesi, l'illecito di pagina 11 di 23 concorrenza sleale previsto dall'art. 2598 n. 3 c.c. Nella prospettazione di parte appellante, l'utilizzo del termine “ ” attribuirebbe al prodotto contestato (il “ ) una caratteristica comune Parte_2 Pt_5 dell' in violazione del citato art. 7 che impedisce di attribuire ad un Parte_1
alimento caratteristiche particolari “quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”. Tale condotta integrerebbe, in tesi, atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dei produttori di . Parte_3
II. b. Si è costituita (già , Controparte_1 Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dell'appello avversario. In particolare,
a dedotto: CP_2
- che l'appellante è carente di legittimazione attiva con riferimento alla censura mossa con il primo motivo di appello, atteso che il sarebbe competente a tutelare esclusivamente Parte_1
l'aceto balsamico di e non già il prodotto acetico in generale;
Pt_1
- che il prodotto contestato non è idoneo ad evocare l'Aceto balsamico di , essendo Parte_3 denominato “PomAgro” e non contenendo nell'etichettatura la dicitura “aceto”, ma solo il termine “balsamico”;
- che lo stesso regolamento che ha riconosciuto l'iscrizione dell'aceto balsamico di nel Pt_1
novero delle IGP (id est il Regolamento della Commissione europea n. 583/2009) autorizza espressamente l'utilizzo del termine “balsamico”, in quanto aggettivo generico privo di connotazione geografica;
- che nel 2011 il marchio “PomAgro il balsamico di mela” è stato autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha rilasciato alla L.M. l'attestato di registrazione del Marchio d'Impresa, così certificando che il prodotto non costituisce contraffazione rispetto a diritti di terzi;
- che l'ultimo motivo di gravame è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
II.c. Si è costituita altresì eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ai sensi dell'art. 342 e 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza. In particolare, quanto al merito, l'appellata ha dedotto:
- che l'utilizzo del termine “aceto” sul cartellino segnaprezzo e sullo scontrino d'acquisto sarebbe del tutto lecito, essendo il un condimento a base di aceto di mele;
Pt_5
pagina 12 di 23 - che, comunque, il cartellino segnaprezzo ha la sola funzione di informare il consumatore sul prezzo del prodotto, non già sulle sue caratteristiche;
- che la giurisprudenza citata da controparte a sostegno della pretesa illecita evocazione è inconferente, riferendosi a fattispecie del tutto diverse;
- che la giurisprudenza e la normativa europea relative allo specifico prodotto per cui è causa escludono espressamente che la tutela dell'IGP “Aceto Balsamico di Modena” si estenda anche alle singole componenti non geografiche della denominazione;
- che, in ogni caso, il termine balsamico è un termine generico, comunemente utilizzato per indicare plurimi prodotti, non solo alimentari;
- che il contrariamente a quanto sostenuto da controparte, vanta caratteristiche Pt_5
balsamiche, trattandosi di un condimento caratterizzato da un profumo dolce e fruttato;
- che il prodotto contestato non è in alcun modo idoneo a trarre in errore il consumatore sulla provenienza o la qualità del prodotto, essendo espressamente indicato sulla relativa etichetta che trattasi di un condimento a base di aceto di mele di origine trentina;
- che lo studio prodotto in atti da controparte non dimostra l'idoneità del prodotto ad Pt_5 evocare l'IGP “Aceto Balsamico di Modena”.
Parte appellata ripropone, infine, in via di subordine, domanda di manleva nei confronti di
[...]
Ripropone altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni sollevate in Controparte_1
primo grado.
II.d. Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in maniera Controparte_3
specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in pagina 13 di 23 materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6 -3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
III.b. Sempre in via preliminare, deve essere considerata superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata da parte appellata, avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
III.c. Il primo motivo di gravame – con il quale l'appellante lamenta che utilizzando nel CP cartellino segnaprezzo e nello scontrino di acquisto del prodotto il termine “aceto”, avrebbe Pt_5 violato l'art. 49 della L. n. 238/2016, rendendosi così responsabile dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. – non merita accoglimento.
Non avendo parte appellante specificatamente indicato in cosa consisterebbe il pregiudizio derivante dall'asserita violazione dell'art. 49 cit., deve presumersi, alla luce della complessiva impostazione del motivo in esame, che lo stesso si sostanzi in un possibile sviamento di clientela in danno dei produttori di aceto;
senonché, in tale prospettiva, l'odierno appellante risulterebbe carente di legittimazione attiva.
Ciò che viene contestato ad infatti, è il preteso indebito utilizzo del solo termine “aceto” (e CP non già “balsamico” o “aceto balsamico”); il , tuttavia, è legittimato, ai sensi dell'art. 53, Parte_1
co.15 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, a promuovere azioni a tutela e salvaguardia dei soli produttori di e non già dei produttori di aceto in generale. Parte_3
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva del in relazione alla Parte_1 doglianza in esame, quest'ultima si rivelerebbe infondata nel merito, difettando nel caso di specie uno degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..
Invero, a prescindere dalla legittimità dell'utilizzo del termine “aceto” per indicare un prodotto di cui l'aceto non rappresenta l'unica componente, ma solo l'ingrediente preponderante (nell'etichetta del
è infatti chiaramente indicato che il prodotto è composto per il 60% da aceto di mele e per il Pt_5
40% da succo di mela concentrato cotto), ciò che assume rilevanza dirimente nella fattispecie in esame
è la circostanza per cui la condotta contestata, quand'anche effettivamente violativa del citato art. 49
(che fornisce la definizione tecnico-giuridica di aceto), è priva di quella idoneità a danneggiare l'altrui azienda, richiesta dall'art. 2598 n. 3 c.c. ai fini dell'integrazione dell'illecito concorrenziale.
È pacifico in atti che il termine “aceto” compaia non già sull'etichetta del prodotto ma Pt_5 esclusivamente sul cartellino segnaprezzo e sullo scontrino d'acquisto (ragion per cui la contestazione pagina 14 di 23 in esame è stata mossa esclusivamente nei confronti di e non già della società produttrice CP
sicché l'utilizzo di siffatto termine, quand'anche indebito, non sarebbe comunque idoneo ad CP_2
indurre in errore i clienti e, conseguentemente, a determinare un pregiudizio da sviamento di clientela in seno ai produttori di aceto. Come condivisibilmente evidenziato da , infatti, il cartellino CP
segnaprezzo ha la sola funzione di indicare il prezzo del prodotto, non già le sue caratteristiche, sicché esso non è alcun modo idoneo ad orientare le scelte di acquisto del consumatore medio;
funzione, quest'ultima, riservata all'etichetta, contenente informazioni in ordine agli ingredienti, ai valori nutrizionali e alla provenienza del prodotto. Tali considerazioni si impongono, a maggior ragione, con riferimento allo scontrino di acquisto che viene emesso successivamente al pagamento del prezzo, e, quindi, in un momento materialmente e logicamente posteriore a quello della scelta.
III.d. Parimenti infondati si rivelano i restanti motivi di appello che, attesa la loro intrinseca connessione, si prestano ad una trattazione congiunta.
Invero tutti gli esaminandi motivi, ancorché sotto profili differenti, mirano a scardinare il fondamento logico-giuridico dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la produzione e la commercializzazione del prodotto “ ” integri un'ipotesi di illecita Parte_6
Part evocazione ex art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento europeo n. 1151/2012 della “ Parte_1
, rigettando, per l'effetto, anche le contestazioni relative agli illeciti concorrenziali di cui
[...] all'art. 2598 c.c.
Si consideri quanto segue.
L'art. 13 del citato Regolamento UE tutela le denominazioni registrate (DOP e IGP) da qualsiasi illegittima evocazione, per tale dovendosi intendere, secondo la consolidata giurisprudenza europea,
“l'uso di una denominazione idonea a produrre nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la ” (ex multis CGUE C- 783/2019). Pt_7
Tanto premesso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, nell'ambito Part della causa C-432/18, sull'ampiezza della tutela accordata proprio alla “ Parte_1
. La pronuncia della Corte ha preso le mosse da un giudizio incardinato presso la Corte
[...]
Federale di Giustizia della Repubblica federale tedesca e avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella del presente procedimento. Il giudizio innanzi alla Corte tedesca, infatti, era stata incardinato proprio dal odierno appellante, il quale Parte_8
pagina 15 di 23 contestava alla società tedesca produttrice di condimenti a base di aceto, la violazione dell'art. CP_7
13 del Regolamento europeo n. 1151/2012 in relazione all'utilizzo di etichette contenenti i termini
“balsamico” e ". La Corte federale, ritenutane la necessità ai fini del decidere, Parte_9
aveva sollevato questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, domandando alla CGUE se la tutela accordata alla denominazione protetta “ dall'art. 1 del Regolamento n. Parte_1
583/2009 (id est il regolamento con il quale la Commissione europea ha riconosciuto l'iscrizione dell' nel novero delle IGP) dovesse considerarsi estensibile anche ai singoli Parte_1
termini non geografici della stessa.
La Corte, nel rispondere al quesito sollevato in via pregiudiziale, ha affermato con chiarezza che la protezione accordata alla denominazione “non si estende all'utilizzo dei Parte_1 termini individuali non geografici della stessa”.
La Corte ha motivato la propria decisione valorizzando il considerando n. 10 del Regolamento n.
583/2009, contenente le osservazioni formulate dalla Commissione europea in risposta alle opposizioni a suo tempo formulate da Germania e Grecia in merito al riconoscimento della IGP “Aceto balsamico
. In particolare, i due Paesi membri avevano manifestato il timore che l'utilizzo di termini Parte_1 così generici all'interno del nome proposto per la denominazione avrebbe potuto pregiudicare l'esistenza di prodotti già da anni presenti sul mercato e commercializzati con le denominazioni
“aceto”, “balsamico” o “aceto balsamico”.
La CGUE, nella sentenza resa a definizione della causa C-432/18, ha fatto leva proprio sul fatto che la
Commissione avesse respinto siffatte doglianze sul presupposto che la tutela approntata dall'IGP sarebbe stata conferita solo alla denominazione composta “ , sicché i Parte_1 singoli termini non geografici avrebbero potuto essere liberamente utilizzati all'interno del territorio dell'UE.
Riagganciandosi a tali affermazioni, riprodotte nel considerando n. 10 del Regolamento n. 583/2009, la
CGUE ha quindi concluso nel senso che “i termini non geografici dell'IGP di cui trattasi, vale a dire
« » e », la loro combinazione e le loro traduzioni non possono beneficiare della Pt_1 Parte_2
protezione conferita dal regolamento n. 510/2006 e che è ormai assicurata dal regolamento n.
1151/2012 all'IGP ”. Parte_1
Tanto premesso, il giudice di prime cure, considerato che il prodotto oggetto di contestazione (il utilizzasse nella relativa etichetta esclusivamente un termine non geografico della Pt_5
pagina 16 di 23 denominazione protetta, vale a dire il termine “balsamico”, ha escluso la configurabilità di un'ipotesi di illecita evocazione.
Il , in sede di appello, si duole che il Tribunale abbia fatto applicazione, ai fini della Parte_1
risoluzione della controversia, dei principi sanciti dalla CGUE nella sentenza resa nella causa C-
432/18. Nella prospettazione di parte appellante, la pronuncia della Corte europea non sarebbe pertinente al caso in esame in quanto riferita non già all'ipotesi di illecita evocazione di cui all'art. 13 par.1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012, bensì a quella, diversa e più circoscritta, dell'impiego diretto o indiretto del nome registrato di cui all'art. 13 par. lettera a) del medesimo
Regolamento.
La doglianza è priva di fondamento.
La Corte Federale tedesca (id est il giudice remittente che ha dato la stura al procedimento C-432/18) – nel chiedere alla CGUE di chiarire l'ambito di estensione della tutela accordata all'IGP “
[...]
– ha espressamente affermato di ritenere siffatta questione pregiudiziale ai fini Parte_1
della risoluzione della controversia instauratasi tra il e la società tedesca cui era Parte_1 CP_7 stata contestata, non solo la violazione dell'art. 13 par. 1 lettera a) del Regolamento europeo n.
1151/2012, ma anche la violazione della lettera b) del medesimo articolo (che prevede, appunto,
l'ipotesi di illecita evocazione oggetto del presente procedimento). Ciò emerge inequivocabilmente dalla stessa sentenza della CGUE nella quale, a pag. 5, si legge espressamente che “il
Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ritiene che l'accoglimento del ricorso medesimo dipenda dalla questione se l'uso del termine « » o del sintagma Parte_1
« » violi l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), del regolamento Parte_10
n. 1151/2012”.
Nello stesso senso ha concluso anche la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga, nell'ambito di un giudizio incardinato sempre dal Controparte_8
Anche in quel procedimento di appello, il aveva eccepito la non pertinenza della
[...] Parte_1
sentenza resa dalla nella causa C-432/18 perché asseritamente riferita ad una fattispecie diversa CP_9 rispetto a quella dell'illecita evocazione. La Corte d'appello di Brescia, evidenziando la perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie sottoposte al suo esame (appunto l'illecita evocazione) e quella oggetto del giudizio tedesco da quale è originato il rinvio pregiudiziale, ha concluso nel senso che “la decisione della Corte di Giustizia è del tutto pertinente a questa controversia e va pertanto obbligatoriamente applicata dal giudice italiano” (Cfr. Cda Brescia n. 1402/2022).
pagina 17 di 23 La pronuncia della Corte d'Appello di Brescia è stata successivamente confermata dalla Suprema
Corte, che, nella recentissima sentenza n. 10350/2024, ha avuto modo di precisare che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C- 432/18 “dispiega i suoi effetti tanto nell' ipotesi in cui sia integrata una fattispecie di impiego diretto quanto di "evocazione" dell'origine del prodotto e in riferimento alle quali trovano applicazione i medesimi presupposti e principi. Tanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia europea verteva sull' ipotesi che l'uso del termine "Balsamico" o del sintagma UT " Parte_2
violasse l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) (riguardante "qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione") o b) (concernente specificamente la condotta evocativa), del Regolamento n.
1151/2012.”
Analogo principio è stato ribadito nella sentenza gemella n. 10352/2024, con la quale la Corte di
Cassazione ha parimenti confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano n. 131/2023 che, facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella causa C-432/18, aveva escluso, in una fattispecie del tutto analoga, la configurabilità di un'ipotesi di illecita evocazione ex art. 13 par.
1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012.
Oltretutto giova osservare come sia stato lo stesso a riconoscere non solo la pertinenza, ma Parte_1
addirittura la pregiudizialità della sentenza della CGUE rispetto alla presente controversia, domandando nel corso del primo grado di giudizio, la sospensione ex art. 296 c.p.c. in attesa della definizione della causa C-432/18.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente fatto applicazione nel caso in esame dei principi sanciti dalla CGUE nella causa C-432/18 in quanto perfettamente pertinenti alla fattispecie de quo.
conseguentemente condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, sulla Pt_11 scorta della sentenza della CGUE, ha escluso che l'utilizzo del termine “balsamico” sull'etichetta del integrasse un'ipotesi di illecita evocazione, trattandosi di termine non geografico della Pt_5
denominazione protetta, come tale non autonomamente tutelato.
La correttezza dell'assunto è stata confermata anche dalle già citate sentenze gemelle della Suprema
Corte, che, nel rigettare i ricorsi proposti dal avverso le pronunce delle Corti territoriali di Parte_1
Brescia e Milano, ha affermato che: “la protezione accordata dalla disposizione in parola [id est l'art.
13 par. 1 lettera b) del Regolamento europeo n. 1151/2012] non può estendersi sino all'utilizzo
pagina 18 di 23 esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni - come nel caso delle parole "aceto",
"balsamico", "aceto balsamico" – in quanto ciò avrebbe l'effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.” (cfr. Cass. n. 10350/2024 e 10352/2024).
Parte appellante contesta siffatto principio, richiamando, a sostegno della propria tesi difensiva, plurime pronunce della CGUE che hanno riconosciuto l'illecito di evocazione ex art. 13 Regolamento
UE cit. anche in assenza dell'incorporazione nella denominazione del termine geografico, così riconoscendo che la condotta evocativa possa essere realizzata anche attraverso l'impiego di termini non geografici o che non richiamano la parte geografica della denominazione registrata.
Sul punto giova osservare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante, oltre ad essere in gran parte antecedente alla sentenza resa nella causa C-432/18, si riferisce ad ipotesi in cui la denominazione contestata, pur non contenendo il termine geografico protetto, comunque evocava - anche solo figurativamente, visivamente o concettualmente - il toponimo protetto (il riferimento è, in particolare, ai casi “ ”, “ ”, “ e “Morbier”). Persona_2 Persona_3 Persona_4
Di ciò ha dato conferma anche la Suprema Corte che, nelle più volte citate sentenze nn. 10350/2024 e
10352/2024, ha rilevato come nei casi richiamati dall'odierno appellante, la CGUE avesse ritenuto integrata la violazione dell'art. 13 par. 1 lett. b) Reg. UE cit. in relazione a prodotti che, ancorché privi nella denominazione del termine geografico protetto, potevano comunque dirsi idonei a determinare un'associazione mentale con l'indicazione geografica registrata. Si legge, infatti, nelle sentenze gemelle della Cassazione: “ la CGUE ha ricordato che il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta , circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una nella denominazione Pt_7
controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale , o ancora di Pt_7 una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta .” Pt_7
Orbene, nel caso in esame, il prodotto della convenuta risulta privo di quell'idoneità a determinare un'associazione mentale con la denominazione protetta, essendo presentato al pubblico con un nome
(“ ), una descrizione (“balsamico di mele”) e un'immagine (una mela attraversata dalla scritta Pt_5
“Valle delle mele-Trentino”) che non evocano in alcun modo la città di Pt_1
Tali elementi assumono rilevanza dirimente anche ai fini dell'esclusione del rischio di induzione in errore del consumatore medio che costituisce, unitamente all'assenza dell'idoneità del termine a pagina 19 di 23 suscitare un'associazione mentale con la denominazione protetta, elemento costitutivo della fattispecie dell'evocazione illecita.
Invero la CGUE, pur affermando che “la protezione è conferita alla denominazione composta
[...]
” e che, conseguentemente, “i singoli termini non geografici della denominazione Parte_1
composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario”, ha avuto cura di precisare che siffatto utilizzo deve, comunque, avvenire “nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario”, vale a dire, come precisato anche dalla Suprema Corte in una pronuncia relativa proprio alla IGP “
[...]
, in modo da non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche e sulla Parte_1
provenienza del prodotto. (Cfr. Cass. pen. n. 21279/12).
A fronte di un'etichetta che indica chiaramente che il “ è un condimento a base di mele di Pt_5
origine trentina, deve ragionevolmente escludersi che un consumatore europeo mediamente avveduto possa essere erroneamente indotto a ritenere di acquistare aceto balsamico di (che è invece un Pt_1
aceto a base di uva, proveniente, appunto, dal modenese).
Ad analoga conclusione è giunta anche la Suprema Corte nella sentenza n. 10350/24 che ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia anche in considerazione del fatto che il prodotto allora in contestazione, facendo espresso riferimento al frutto della mela, non potesse indurre erroneamente un consumatore medio a ritenere di acquistare l' di che è “noto in tutto il mondo Parte_1 Pt_1 come prodotto dell'invecchiamento del mosto d'uva".
Parimenti inidonea a creare confusione è la circostanza per cui – quanto meno nei supermercati il fosse posizionato su scaffali contigui a quelli in cui era esposto l' CP_10 Pt_5 [...]
dovendosi tale scelta ritenere motivata in ragione dell'appartenenza di entrambi Parte_1
i prodotti alla medesima macrocategoria dei condimenti. Sul punto è eloquente la motivazione resa dalla citata Corte d'Appello di Brescia – integralmente confermata dalla Corte di Cassazione – la quale, nel rigettare un'analoga doglianza, ha affermato come, allo stesso modo, “nessuno penserebbe che vini posti sullo stesso scaffale siano tutti della medesima qualità”.
Non assume rilevanza il sondaggio commissionato dal alla società In Parte_1 CP_6
siffatto sondaggio, infatti, viene chiesto ad un campione di consumatori di associare il termine
“balsamico” ad un prodotto tra quelli indicati (Aceto balsamico di aceto balsamico non Pt_1 specifico e altre): trattasi, dunque, di un'indagine avente ad oggetto genericamente il termine
“balsamico”, estrapolato dal contesto in cui, nel caso in esame, lo stesso risulta inserito. Indicando che pagina 20 di 23 la maggior parte delle persone associa l'aggettivo “balsamico” al noto prodotto IGP, l'esito del sondaggio dimostra esclusivamente che l'Aceto balsamico di è il prodotto più conosciuto tra Pt_1
quelli contenenti che contengono il termine stesso nella loro denominazione.
Peraltro, la Corte osserva che l'art. 13 del Regolamento europeo n. 1151/2012, al paragrafo 1 ultima parte, afferma espressamente che “Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o
b).” Pertanto, il termine “balsamico” –quand'anche ritenuto idoneo a determinare un'associazione mentale con una determinata zona geografica (nella specie il modenese) – non sarebbe, comunque, tutelato in quanto termine “generico”.
Le argomentazioni di parte appellante, volte a negare la genericità del termine, non possono infatti essere condivise.
Il termine “balsamico” è un aggettivo della lingua italiana che – quand'anche sostantivato– non designa di per sé un prodotto agricolo o alimentare, ma, più in generale, cose che hanno le caratteristiche o l'odore del balsamo, tant'è che lo stesso è utilizzato non solo in relazione all'aceto, ma anche a varie tipologie di prodotti, non solo alimentari (caramelle, oli, creme, cerotti nasali, fazzoletti etc).
Nello stesso senso, d'altronde, si è espressa non solo la giurisprudenza nazionale (Cfr. Cass. n.
21279/12 secondo cui “Non vi è alcuna disposizione comunitaria dalla quale si desume direttamente che il termine "balsamico" sia un termine non generico”), ma anche quella comunitaria.
Proprio nella sentenza C-432/18, infatti, la CGUE, nel sconfessare definitivamente la ricorrenza di un'ipotesi di evocazione illecita, ha precisato che, anche a voler ritenere la protezione conferita dall'art. 13 estensibile ad ogni singola componente della denominazione non geografica, “ciò avviene solo se tale componente non è un termine generico né un termine comune”; circostanza, questa, esclusa dalla
Corte medesima che, a pag. 8 della sentenza, afferma espressamente: “il termine balsamico [..] è un termine comune ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della sentenza” .
III.e. In definitiva, l'utilizzo del termine “balsamico” nell'etichetta del prodotto “PomAgro”, in funzione descrittiva del prodotto, non integra la condotta di illecita evocazione di cui all'art. 13 del
Regolamento europeo n. 1151/12, trattandosi di termine privo di connotazione geografica;
inidoneo, alla luce della valutazione delle circostanze del caso concreto, ad indurre in errore un consumatore medio e, comunque, generico.
pagina 21 di 23 Per le medesime ragioni si rivela infondata la prospettazione dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., delineato nei confronti di entrambe le appellate con riferimento ai medesimi elementi di fatto.
III.f. Parimenti deve essere respinta la contestazione, invero mossa nei confronti della sola CP
, relativa alla pretesa violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. Come evidenziato, infatti, le condotte
[...] contestate (nella specie l'utilizzo dell'espressione “aceto bals.” negli scontrini e nei segnaprezzi, nonché la collocazione del prodotto in scaffali attigui a quelli del prodotto tutelato) non sono idonee a creare confusione con il prodotto tutelato, sicché difetta il presupposto oggettivo dell'illecito contestato.
III.g. Quanto, infine, alla dedotta responsabilità aggravata del ex art. 96 co. 3 c.p.c., la Parte_1 relativa domanda, riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da si rivela inammissibile. Il Controparte_3
Tribunale, infatti, si è espressamente pronunciato sul punto, rigettando nel merito la domanda risarcitoria, sicché – per sfuggire alla presunzione di rinuncia – avrebbe dovuto proporre CP
appello incidentale e non già limitarsi ad una mera riproposizione della domanda spiegata in primo grado (Cfr. SSUU n. 7940/19).
In ogni caso, non si ravvisano in capo al ipotesi di colpa grave o addirittura di mala fede, Parte_1 sicché la domanda, quand'anche riferita al solo giudizio di appello, non può trovare accoglimento.
III.h. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità alta), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
P.Q.M.
pagina 22 di 23 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 2585/2022, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1 [...]
di così dispone: Controparte_1 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6379/2022, pubblicata il
19.07.2022, del Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa A;
- condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di e di delle spese del Controparte_1 Controparte_3 presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, pari a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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