Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3873 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 31.03.2025 e vertente TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Felice Luigi PARTE APPELLANTE E per quest'atto rappresentata da Controparte_1
(C.F. e P.IVA. ), con l'avvocato CP_2 P.IVA_1
Massimo Mannocchi PARTE APPELLATA E
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8549/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato in data 28/2/2017 Pt_1
e convenivano in giudizio avanti
[...] Parte_2 all'intestato Tribunale la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la
1
€ 35.478.49 oltre agli interessi come per legge, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale concernente i tassi d'interesse ex art. 1815 c.c.. La parte attrice esponeva:
- di aver stipulato con la in data Controparte_4
27/11/2006. con atto a rogito del notaio , rep. Persona_1
18.731, racc. 11.708, un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 165.000,00, con la previsione del tasso d'interesse moratorio superiore alla soglia d'usura, pari al 7,155%, stante l'accertamento di un tasso moratorio del 9,680% e dell'8,680%. La , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 22/6/2017, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, negando ogni ipotesi di nullità o inefficacia delle clausole del contratto controverso. La convenuta contestava le avverse deduzioni, in particolare l'asserita usurarietà del tasso di interesse moratorio, dando atto che le parti avevano pattuito il TAN del 3,70% ed il tasso di mora del 6,70% (TAN maggiorato dei 3%), entrambi inferiori alla soglia d'usura. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8/1/2020, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
Nelle more dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. intervenivano l'art. 83, co. II, D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e l'art. 36, comma I, D.L. n. 23/2020, che sospendevano i termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data
28/2/2017 da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
. in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Pt_3 vverso la;
[...] Controparte_3
CONDANNA e al pagamento Parte_1 Parte_2 in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in
2 € 6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Domanda di ripetizione di indebito «Con particolare riferimento alla causa petendi. e Parte_1 chiedono la condanna della Parte_2 Controparte_3
alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in forza del mutuo
[...] inter partes a titolo di interessi applicati con tassi usurari, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c.
La domanda è infondata. Invero, il rapporto controverso traeva origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato tra gli attori e la , cui è succeduta Controparte_4
l'odierna convenuta, in data 27/11/2006, con atto a rogito del notaio
[...]
, rep. 18.731, racc. 11.708, per la somma di € 165.000,00, da Persona_1 restituirsi in trent'anni mediante il pagamento di n. 24 rate mensili posticipate a tasso fisso e n. 336 rate a tasso variabile, comprensive di capitale ed interessi, con il tasso fisso per i prime due anni del 3,70% annuo e per il periodo successivo, in caso di opzione per il tasso fisso, in misura pari all'IRS per scadenza a due anni maggiorato dell'1,70% per il terzo ed il quarto anno, all'IRS per scadenza a tre anni maggiorato dell'l,70% dal quinto al settimo anno, all'IRS per scadenza a tre anni maggiorato dell'1,70% dal settimo al decimo anno, all'IRS per scadenza a cinque anni maggiorato dell'1,70% dall'undicesimo al quindicesimo anno, all'IRS per scadenza a cinque anni maggiorato dell'1,70% dal sedicesimo al ventesimo anno, all'IRS per scadenza a cinque anni maggiorato dell' 1.70% dal ventunesimo al venticinquesimo anno, all'IRS per scadenza a cinque anni maggiorato dell'l,70% dal ventiseiesimo al trentesimo anno, con la previsione che, in caso di opzione per il tasso variabile, questo sarebbe stato pari all'Euribor 6 mesi maggiorato dell'1,70% e con il tasso moratorio pari al TAN maggiorato del 3%.
Orbene, quanto alla dedotta usurarietà dei tassi d'interesse, le questioni giuridiche controverse attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e ai criteri per la determinazione del
TEG».
Usurarietà degli interessi «Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n, 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque contenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n 5598 del
06/03/2017; Cass civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia il giudicante, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno
3 sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi con esclusione della loro sommatoria. Ciò posto, si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma
7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia
24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della NC d'AL per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano
28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., cc, prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib.
Milano 28.4.2016).
Prevale, tuttavia in dottrina e in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5323/2003, 350/2013, 602/2013,
603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della
4 validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del
06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti: a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L.
108/1996, testualmente disciplina gli "interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo", quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce i1 “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi: c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)
L'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati e i principi su cui si fonda;
nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto
(art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessa fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli
5 interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 T.U.B., come modificato dal D.L. vo 349/99, e dalla delibera del CICR del 9/2/2000, che all'art. 3 stabilisce: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non può essere reputata illegittima, in quanto conforme all'art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000.
Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).
Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale,
“Considerato che l'art. 1815, co 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell'art. 1
d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. Ord. 5598/2017, con principio già affermato da Cass. 14899/2000)” Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mura sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi
6 d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso d'interesse moratorio, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.M.O.)", poiché la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano. n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015)». Tassi d'interesse nel caso di specie «Venendo al caso di specie, i tassi d'interesse corrispettivi e moratori previsti dai contratti controversi, se correttamente analizzati con esclusione della loro sommatoria, sono stati legittimamente pattuiti nel rispetto del tasso soglia antiusura.
Con particolare riferimento al tasso moratorio, viene in rilievo la differente funzione assolta rispetto agli interessi corrispettivi da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del beneficiario del credito di godere della somma capitale concessa in prestito, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al concedente dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del beneficiario.
Le due categorie di interessi differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c., pertanto, pur non potendosi sottrarre gli interessi di mora alla disciplina sull'usura, si ritiene che il tasso moratorio non debba essere confrontato con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi. Ed invero, le rilevazioni operaie dalla NC d'AL, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi posti alla base di calcolo dei
"tasso soglia", non includono gli interessi di mora, che riguardano operazioni con andamento anomalo, in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito dell'inadempimento da parte del cliente. Sarebbe pertanto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una metodologia che esclude gli interessi di mora e il secondo sia calcolato computando voci di costo diverse, che includono degli interessi moratori. La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente
7 l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili, sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non che essere viziato (cfr. Cass. civ. n. 22270 del 3/11/2016).
Anche volendo ricostruire in via interpretativa un tasso soglia per gli interessi moratori, tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi in ragione della cennata differenza funzionale intercorrente tra le due tipologie di interessi.
Il parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un'indagine statistica effettuata dalla NC d'AL, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato in 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi. Tale maggiorazione è menzionata anche nei decreti ministeriali (almeno a decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2003), laddove è testualmente previsto che "i tassi effettivi globali ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento" e che "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".
Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del
TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, co. V, lett. d) D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, con la legge n. 106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali) (cfr Cass. Civ. n. 26286 del 17/10/2019).
Il Tribunale non ignora la recente ordinanza della Corte di Cassazione
(Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018), che, dopo aver affermato il principio di diritto secondo cui anche agli interessi moratori si applica la disciplina sull'usura di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996, ha ritenuto - sia pure incidentalmente – illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso di "mora-soglia" ottenuto incrementando il tasso soglia antiusura. L'adito giudice non condivide tale conclusione, che appare in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, intervenendo ex professo sulla questione della verifica dell'usura in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ha affermato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, ha fatto ricorso ai criteri di calcolo indicati dalla NC d'AL e richiamati negli stessi decreti ministeriali, ratificandone la legittimità (Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20/6/2018).
La Suprema Corte a sezioni unite, con la citata sentenza, di fronte all'alternativa se ritenere illegittimi e, quindi, disapplicare i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM anteriori all'entrata in vigore dell'art.
2- bis del D.L., n. 185/2008, oppure interpretarli conformemente alla legge. alla luce dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici, ha ritenuto corretto il criterio - indicato dalla NC di AL e richiamato negli stessi decreti ministeriali - che rileva separatamente l'entità della commissione di massimo scoperto sulla base di un specifico tasso-soglia. Seguendo il medesimo iter logico motivazionale sviluppato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, mutatis mutandis, in relazione alla verifica dell'usurarietà degli
8 interessi moratori il criterio correttivo indicato dalla NC d'AL e fatto proprio dai decreti ministeriali (almeno a far tempo dal secondo trimestre del
2003) risulta conforme alla norma di legge primaria, la quale impone di soddisfare le esigenze di omogeneità e simmetria. A ritenere diversamente
(ovvero negando rilevanza giuridica al citato criterio correttivo) i decreti ministeriali sarebbero illegittimi (perché imporrebbero il confronto tra dati eterogenei) e, quindi, dovrebbero essere disapplicati con conseguente venir meno di qualunque parametro idoneo a misurare la c.d. usura oggettiva.
La maggiorazione proposta dalla d'AL, dunque, pienamente CP_3 legittima, poiché, oltre ad essere prevista da decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato in verifica (gli interessi moratori), conformemente alla voluntas legis (cfr. Trib.
Roma n. 22880 del 28/11/2018).
Si rileva, inoltre, che non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata, in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri spese inclusi nel calcolo del TEG, perché meramente eventuale, potendo essere considerata alla stregua di una penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia. Al riguardo il Tribunale ritiene che la commissione di estinzione anticipata non assuma rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo in esame.
In effetti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non
è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la NC mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree». Spese
«Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2 ed hanno così concluso:
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza respinta e disattesa, per tutte le ragioni che precedono, in totale riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di nullità della stressa:
- in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della gravata pronuncia di primo grado;
- Nel merito, in via principale:
• tener conto della mancata comparizione alla mediazione obbligatoria della , con Controparte_5 applicazione dell'articolo 116 c.p.c.;
• accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in atto, usuraio il mutuo fondiario numero 877145958/81, a rogito
9 Notaio , Rep. 18.731, racc. 11.708 e per gli Persona_1 effetti dichiarare nulli i tassi di mora applicati. - Per l'effetto, o disgiuntamente dall'accertamento di usurarietà, condannare
, (già ), in Controparte_5 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione nei confronti dei Sig.ri e di Euro Parte_1 Parte_2
35.478,49, oltre interessi come per legge. - Ordinare a
[...]
di predisporre un piano di rientro per la quota Controparte_3 capitale rimanente.
• Condannare ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento della Controparte_5 somma di Euro 518,00 corrispondente al contributo unificato pagato da parte attrice per instaurare il presente giudizio.
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente gravame, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio, estendendo tale compensazione anche al presente grado o rideterminare le spese processuali entro i limiti dei valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.i.m. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. Si torna ad insistere e si rinnova istanza di ammissione di CTU econometrica sul mutuo mutuo fondiario numero 877145958/81, a rogito Notaio , Rep. 18.731, Persona_1 racc. 11.708, così come ritualmente formalizzata nel giudizio di prime cure. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 35.478,49 (C.U. pari ad € 777,00, ma è stata avanzata istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato)”.
regolarmente Controparte_3 citata, non si è costituita. in quanto cessionaria di un Controparte_1 portafoglio di crediti originariamente a favore di
[...]
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_3
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia,
“dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
rigettare l'avversa istanza di sospensione della sentenza resa in I grado per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso rigettare l'appello proposto con atto di citazione del 3.7.2020 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale
10 conferma della sentenza n. 854/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 3.6.2020. Con conferma della liquidazione delle spese di lite svolta in I grado e vittoria di spese competenze ed onorari del grado di appello”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 31.03.2025 come da decreto di trattazione scritta in data
15.01.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per errata interpretazione delle risultanze istruttorie - illogicità della motivazione. Le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove questa rigetta le domande attoree non ritenendo superati i limiti consentiti dalla legge in merito ai tassi di interesse. Gli appellanti ritengono, invece, che, anche alla luce della perizia del dott. gli interessi di mora del contratto di cui causa Per_2 superino la soglia dell'usura e che sia quindi dovuta la restituzione delle somme indebitamente versate.
*** Il motivo va respinto, per le considerazioni già tutte esposte dal Tribunale e non specificatamente censurate con il motivo in esame. Nell'appello, a fronte dell'articolata motivazione del giudice di primo grado, gli appellanti si limitano a sostenere che dalla perizia econometrica a firma del Dottor è emerso Per_2 il superamento dei limiti consentiti dalla legge nel tasso convenuto, in quanto la soglia di 7,155% stabilita dall'ABI è stata superata in entrambi i casi presi in considerazione, vale a dire
“Mutuo a tasso fisso” e “Mutuo a tasso variabile”, essendo stato accertato un tasso complessivo rispettivamente del 9,680% e di 8,680%. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il primo giudice ha specificatamente disatteso i criteri in base ai quali nella perizia di parte è stato ritenuto il carattere usurario degli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo di cui è giudizio;
in particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
-non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso d'interesse moratorio, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato
11 adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto;
- è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.M.O.)", poiché la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi;
- non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata, in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri spese inclusi nel calcolo del TEG, perché meramente eventuale, potendo essere considerata alla stregua di una penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia. Al riguardo il Tribunale ritiene che la commissione di estinzione anticipata non assuma rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo in esame;
- la funzione della commissione di estinzione anticipata non
è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la NC mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto;
- ai fini del verificarsi dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, co. V, lett. d) D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, con la legge n. 106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali) (cfr Cass. Civ. n. 26286 del 17/10/2019).
12 -ai fini del verificarsi dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, co. V, lett. d) D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, con la legge n. 106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali) (cfr Cass. Civ. n. 26286 del
17/10/2019). Osserva il Collegio che i principi esposti dal Tribunale sono pienamente conformi a quelli enunciati dalle S.U. nella sentenza n. 19597/2020 secondo cui: La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato. Non solo, ma la S.C. ha pure confermato che:
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Cass. n. 7352 del 07/03/2022.
Infine, quanto alla dedotta violazione del divieto di anatocismo connesso alla capitalizzazione composta contestata in primo grado dagli attori, la sentenza emessa dalle
Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024, alla cui motivazione si rimanda, ha escluso la predetta violazione nel regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, dovendosi solo rilevare che la tematica non attiene specificamente agli interessi moratori.
13 Ed allora, tornano alla contestazione degli appellanti risulta all'evidenza erronea la deduzione del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo di cui è giudizio, atteso che, in applicazione dei principi enunciati dalla S.C. nelle richiamate pronunce, risulta che tasso soglia relativo agli interessi di mora deve individuarsi nel 11,715% (TEG 5,71% + 2,1%= 7,810% aumentato della metà). Di conseguenza:
- considerato che nel contratto di mutuo contestato le parti hanno pattuito la seguente misura degli interessi: 1) tasso iniziale del mutuo: nella misura del 3,70%; 2) tasso di mora: nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 3,00 punti e quindi al momento della stipula pari al 6,70%;
-considerato che il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla NC d'AL per i mutui (novembre 2006), è pari all'8,565% (5,71%+50%).; ne deriva che la misura pattuita degli interessi sia convenzionali (3,70%) che moratori (6,70%) al momento della stipula è al di sotto del tetto usura.
2. Nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda attorea. Gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia nella sentenza di primo grado sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs n. 28/20 della convenuta in primo grado, affermando pertanto la nullità della sentenza del Tribunale. Richiamano a tal proposito le parti che “la Controparte_3
non aderiva - senza addurre alcun giustificativo a tale
[...] decisione - al procedimento di mediazione instaurato dai signori e . Pt_1 Pt_2
*** Il motivo va disatteso. Gli argomenti di prova non valgono di per sé a costituire prova della fondatezza della pretesa degli originari attori, atteso che la domanda dagli stessi proposta, attentamente vagliata dal Tribunale, è risultata destituita di fondamento.
3. Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Le parti appellanti censurano la decisione del Giudice di prime cure laddove questa non argomenta “sulla richiesta di CTU econometrica avanzata dalla difesa degli odierni appellanti”, affermando che tale condotta violi il diritto di difesa della parte attrice con conseguente nullità della sentenza.
14 *** Il motivo va disatteso. La domanda degli attori, in quanto fondata sulla CT di parte risultata del tutto inattendibile per aver erroneamente confuso il Part TAEG (o ) con il TEG, non evidenziava affatto la dedotta usurarietà degli interessi moratori. Si consideri infatti che la perizia di parte è fondata sul seguente assunto:
Risultando motivatamente disattesi i criteri indicati dal CTP, è risultato dalla semplice lettura delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori, l'insussistenza della dedotta nullità.
Ne consegue l'ininfluenza della richiesta CTU ai fini della decisione della causa.
4. Errata quantificazione in punto di condanna alle spese di lite. Infine, le parti appellanti censurano la parte della sentenza in cui il Tribunale quantifica le spese di lite, sostenendo che nel caso di specie “si sarebbe potuto/dovuto contenere la condanna alle spese di liti nei limiti dei valori minimi previsti dal D.M. 44/2015, con riferimento allo scaglione per valore” o, in alternativa, compensare le spese.
***
15 Il motivo va disatteso, non risultando contestata l'erroneità dello scaglione preso a riferimento dal Tribunale nella liquidazione delle spese. Altresì, non risulta dedotta alcuna specifica ragione che avrebbe dovuto giustificare l'applicazione della tariffa minima.
§ 5. — Nelle note conclusive gli appellanti contestano per la prima volta la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato e sostengono che essa costituisce violazione di norme imperative atte a garantire la massima trasparenza e conoscenza del contenuto del contratto sottoscritto. Inoltre, sostengono gli appellanti, dalla lettura congiunta dell'art. 117 comma 8 TUB e dei regolamenti della NC d'AL (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 – 9° aggiornamento) consegue che un contratto bancario di mutuo che non riporti l'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo debba ritenersi nullo ai sensi dello stesso comma 8 dell'art. 117 TUB1 , riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla NC d'AL. La novità, e quindi l'inammissibilità della contestazione va in questa sede rilevata, in quanto la contestazione non dà luogo ad una causa di invalidità contrattuale, come tale rilevabile d'ufficio. La S.C. ha infatti stabilito che: In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. Cass. n. 4597 del 14/02/2023.
Per il resto gli appellanti riferiscono vicende attinenti al processo esecutivo relativo al debito derivante dal mutuo di cui è giudizio. E' evidente che tali vicende, ed in particolare la transazione raggiunta con il creditore, non interferisce in alcun modo sulla domanda oggetto del presente giudizio introdotto dagli odierni appellanti, ossia l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti e la ripetizione dell'indebito.
16 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
contumace, e contro Controparte_3 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della delle spese sostenute per questo grado del Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA;
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 31.03.2025. Il presidente estensore
17