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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 764/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede in SA CI EL EL (ME), Parte_1 P.IVA_1
nella Via Ungaretti, n.11, in persona ELla sua titolare, SI.ra , C.F.: , nata Parte_2 C.F._1
in SA CI EL EL (ME), il 23.10.1947 ed ivi residente nella Via Ungaretti, n. 11, elett.te dom.ta in
Barcellona P.G. (ME), nella Via Domenico Scinà, n. 9, presso lo studio ELl'Avv. Francesco Foti, che la rapp.ta e difende, per procura rilasciata in foglio separato ed allegato in calce all'Atto di Citazione in opposizione a
D.I.
Opponente
c o n t r o
Co
con sede in Narcis Monturiol 130, Hospitalet de Llobregat, Barcellona, Spagna, Controparte_1
in persona EL suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 Controparte_3 Renzo Tartuferi, EL Foro di Macerata, elettivamente domiciliata presso la casella PEC
in virtù procura generale alle liti EL 28 novembre 2018, allegata in atti Email_1
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni ELle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento EL procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza EL 13.5.2025, sostituita ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava, l'opponente, nel proprio atto introduttivo EL giudizio, l'illegittimità ELle somme richieste dall'opposta, contestando anche il loro ammontare, sostenendo che le stesse risulterebbero essere pari ad
€. 6.689,83.
Riferiva, l'opponente, che le somme contestate per non essere state pagate facevano riferimento a capi di vestiario, così come forniti dalla Ditta opposta, che erano rimasti invenduti in quanto difettosi e privi di vestibilità.
Sosteneva, l'opponente, di essere stata sempre disponibile a soddisfare il credito vantato dall'opposta attraverso la restituzione dei predetti capi di abbigliamento rimasti invenduti. Concludeva, quindi, chiedendo la revoca EL D.I. opposto.
Si costituiva l'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto CP_1
avverso per i motivi meglio in atti specificati.
Concludeva, chiedendo, la conferma EL D.I. opposto.
Con Ordinanza EL 19.7.2023, a scioglimento ELla riserva assunta all'udienza EL 22.6.2023, il G.I. ELl'epoca,
concedeva la parziale provvisoria esecuzione EL Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €
6.689,83, stante il riconoscimento espresso EL medesimo da parte ELl'opponente.
Successivamente, con Ordinanza EL 27.3.2025, il G.I. ELl'epoca, così testualmente statuiva: “… rigetta l'istanza di revoca ELl'ordinanza EL 19.07.2023 emessa ai sensi ELl'art. 648, comma 1, c.p.c.; rigetta l'istanza di rimessione in mediazione;
rigetta le richieste istruttorie;
fissa l'udienza EL 13 maggio 2025 per la precisazione ELle conclusioni e discussione ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive sino al 15.04.2025; conferma la trattazione ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c.
secondo modalità e termini già prescritti in atti …”.
Nel merito, in ordine alle doglianze prospettate da parte opponente si osserva che la stessa nel corso EL
giudizio non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare quanto da essa sostenuto nel proprio atto introduttivo
EL giudizio, stante, anche, il rigetto ELle proprie richieste istruttorie, restando, pertanto, le sue affermazioni prive di validi riscontri probatori.
Da parte sua, invece, l'opposta ha fornito in giudizio, la prova EL rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa;
l'avvenuta regolare consegna ELla merce ordinata da parte opponente;
il mancato pagamento ELle somme richieste con il D.I. opposto, di cui una parte, pari ad €. 6.689,83, veniva anche riconosciuta come dovuta dalla stessa odierna opponente.
Per quanto prima l'opposizione proposta và rigettata con la conferma EL D.I. opposto.
Il rigetto ELl'opposizione proposta, tenuto conto ELla natura e ELlo svolgimento ELla causa, comporta la condanna, ELl'opponente, , in persona ELla sua titolare, SI.ra Controparte_4 Pt_2
, al pagamento, in favore ELl'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore,
[...] CP_1
ELle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 EL 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base EL D.M. n. 37 ELl' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 EL 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e EL D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 EL 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla
[...]
, in persona ELla sua titolare, SI.ra , ut supra rapp.ta e Parte_3 Parte_2
difesa,
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 132/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23.3.2021;
-infine, tenuto conto ELla natura e ELlo svolgimento ELla causa, condanna, l'opponente,
[...]
, in persona ELla sua titolare, SI.ra , al pagamento, in favore Controparte_4 Parte_2
ELl'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore, ELle spese e compensi di giudizio CP_1 che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 EL 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base EL D.M. n. 37 ELl' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 EL
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e EL D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 EL 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 13.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 764/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede in SA CI EL EL (ME), Parte_1 P.IVA_1
nella Via Ungaretti, n.11, in persona ELla sua titolare, SI.ra , C.F.: , nata Parte_2 C.F._1
in SA CI EL EL (ME), il 23.10.1947 ed ivi residente nella Via Ungaretti, n. 11, elett.te dom.ta in
Barcellona P.G. (ME), nella Via Domenico Scinà, n. 9, presso lo studio ELl'Avv. Francesco Foti, che la rapp.ta e difende, per procura rilasciata in foglio separato ed allegato in calce all'Atto di Citazione in opposizione a
D.I.
Opponente
c o n t r o
Co
con sede in Narcis Monturiol 130, Hospitalet de Llobregat, Barcellona, Spagna, Controparte_1
in persona EL suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 Controparte_3 Renzo Tartuferi, EL Foro di Macerata, elettivamente domiciliata presso la casella PEC
in virtù procura generale alle liti EL 28 novembre 2018, allegata in atti Email_1
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni ELle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento EL procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza EL 13.5.2025, sostituita ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava, l'opponente, nel proprio atto introduttivo EL giudizio, l'illegittimità ELle somme richieste dall'opposta, contestando anche il loro ammontare, sostenendo che le stesse risulterebbero essere pari ad
€. 6.689,83.
Riferiva, l'opponente, che le somme contestate per non essere state pagate facevano riferimento a capi di vestiario, così come forniti dalla Ditta opposta, che erano rimasti invenduti in quanto difettosi e privi di vestibilità.
Sosteneva, l'opponente, di essere stata sempre disponibile a soddisfare il credito vantato dall'opposta attraverso la restituzione dei predetti capi di abbigliamento rimasti invenduti. Concludeva, quindi, chiedendo la revoca EL D.I. opposto.
Si costituiva l'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto CP_1
avverso per i motivi meglio in atti specificati.
Concludeva, chiedendo, la conferma EL D.I. opposto.
Con Ordinanza EL 19.7.2023, a scioglimento ELla riserva assunta all'udienza EL 22.6.2023, il G.I. ELl'epoca,
concedeva la parziale provvisoria esecuzione EL Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €
6.689,83, stante il riconoscimento espresso EL medesimo da parte ELl'opponente.
Successivamente, con Ordinanza EL 27.3.2025, il G.I. ELl'epoca, così testualmente statuiva: “… rigetta l'istanza di revoca ELl'ordinanza EL 19.07.2023 emessa ai sensi ELl'art. 648, comma 1, c.p.c.; rigetta l'istanza di rimessione in mediazione;
rigetta le richieste istruttorie;
fissa l'udienza EL 13 maggio 2025 per la precisazione ELle conclusioni e discussione ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive sino al 15.04.2025; conferma la trattazione ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c.
secondo modalità e termini già prescritti in atti …”.
Nel merito, in ordine alle doglianze prospettate da parte opponente si osserva che la stessa nel corso EL
giudizio non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare quanto da essa sostenuto nel proprio atto introduttivo
EL giudizio, stante, anche, il rigetto ELle proprie richieste istruttorie, restando, pertanto, le sue affermazioni prive di validi riscontri probatori.
Da parte sua, invece, l'opposta ha fornito in giudizio, la prova EL rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa;
l'avvenuta regolare consegna ELla merce ordinata da parte opponente;
il mancato pagamento ELle somme richieste con il D.I. opposto, di cui una parte, pari ad €. 6.689,83, veniva anche riconosciuta come dovuta dalla stessa odierna opponente.
Per quanto prima l'opposizione proposta và rigettata con la conferma EL D.I. opposto.
Il rigetto ELl'opposizione proposta, tenuto conto ELla natura e ELlo svolgimento ELla causa, comporta la condanna, ELl'opponente, , in persona ELla sua titolare, SI.ra Controparte_4 Pt_2
, al pagamento, in favore ELl'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore,
[...] CP_1
ELle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 EL 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base EL D.M. n. 37 ELl' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 EL 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e EL D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 EL 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla
[...]
, in persona ELla sua titolare, SI.ra , ut supra rapp.ta e Parte_3 Parte_2
difesa,
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 132/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23.3.2021;
-infine, tenuto conto ELla natura e ELlo svolgimento ELla causa, condanna, l'opponente,
[...]
, in persona ELla sua titolare, SI.ra , al pagamento, in favore Controparte_4 Parte_2
ELl'opposta, , in persona EL legale rapp.te pro tempore, ELle spese e compensi di giudizio CP_1 che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 EL 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base EL D.M. n. 37 ELl' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 EL
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e EL D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 EL 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 13.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)