Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
39809 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE VIII
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice Dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 39809/2020 del ruolo generale
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Bosin, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G.B. Tiepolo n. 21, presso lo studio dell'Avv. Maria
Cristina Piscitelli, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositata in data 27.9.2023.
-OPPONENTE-
E
CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Castello n. 33, presso lo studio dell'Avv. Simone
Palombi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo dato in forza di assegno bancario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4293/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 2.3.2020 e rispettivamente notificato in data 8.6.2020 e 10.6.2020, veniva ordinato a e nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario del Parte_1 Controparte_1
defunto , di pagare, in solido, in favore della ricorrente , la somma Persona_1 CP_2 di € 150.000,00, oltre interessi legali e spese processuali, quale portata dall'assegno bancario n.
8.211.798.525-08, dal defunto stesso, in data 23.1.2013, in favore di quest'ultima, tratto su Intesa
San Paolo s.p.a.,
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2020, essi ingiunti e Parte_1 CP_1
proponevano, avverso il descritto decreto ingiuntivo, tempestiva opposizione.
[...]
Deducevano all'uopo a)– che , loro comune genitore, era deceduto, in data Persona_1
7.4.2016; b)- che loro stessi in data 21.6.2016, avevano, unitamente alla madre, coniuge del de cuius
poi deceduta, accettato con beneficio di inventario l'eredità di esso defunto Persona_2 congiunto ,; c)- che, poche settimane dopo la morte di quest'ultimo, la ricorrente Persona_1
, comunicava di essere stata, dallo stesso, con testamento olografo, nominata erede CP_2
universale, e chiedeva pertanto di partecipare alla divisione del patrimonio ereditario secondo le quote di legge;
e)– che la loro conseguente richiesta di fornire una copia di detto testamento, con i dati relativi all'eventuale relativa pubblicazione, rimaneva senza riscontro;
f)– che loro stessi opponenti, in qualità di eredi, dichiaravano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., di “… non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del proprio dante causa nell'assegno bancario…” posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo;
g)- che la ricorrente, facendo valere l'assegno in questione quale promessa di pagamento, si limitava a richiamare l'esistenza dell'assegno, senza nulla dedurre in ordine alle ragioni di natura sostanziale che l'emissione dell'assegno medesimo giustificavano;
h)- che, comunque, il de cuius, già dal 2008, era afflitto da deficit di memoria a carattere ingravescente, manifestando altresì evidenti difficoltà di comprensione e di volizione, e che, nel periodo in cui sarebbe stato emesso il titolo, aveva subito diversi ricoveri ospedalieri: nell'ottobre
2012, per trauma cranico con emorragia cerebrale, in paziente dializzato, con esito di pregresso ictus cerebrale, nel dicembre 2012, per forti e continui dolori al braccio destro, riportando, per caduta durante il ricovero stesso, ulteriore trauma cranico con perdita di sangue, e, nel febbraio 2013, per frattura scomposta del tetto e della base dell'orbita IRC, con la conseguenza che, nel mese di gennaio del 2013, egli certamente versava in istato di incapacità, talché il negozio cartolare di emissione dell'assegno stesso era , a norma dell'art. 428 c.c., da annullarsi. E concludevano pertanto chiedendo che, previa sospensione della relativa provvisoria esecutività,
l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta assumeva, sulla base di ampie ed articolate CP_2
argomentazioni, in fatto ed in diritto, che l'avversa opposizione era, nel merito, del tutto infondata;
dichiarato quindi di volersi avvalere dell'assegno dagli ingiunti opponenti non riconosciuto, formulava istanza di relativa verificazione;
e concludeva pertanto chiedendo che, disattesa l'stanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'avversa opposizione venisse respinta, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 21.3.2021, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, i)- veniva ordinato, al terzo di esibire lo specimen Controparte_3
relativo alla firma del defunto correntista;
e ii)- veniva ammesso l'interrogatorio Persona_1 formale dell'opposta ricorrente . CP_2
Con successiva ordinanza del 15.5.2022, veniva disposta consulenza tecnica grafologica, conferendo alla dott.ssa l'incarico di provvedere agli accertamenti relativi all'autenticità della Persona_3
sottoscrizione apposta in calce all'assegno per cui è causa, utilizzando quali, scritture di comparazione: i)- lo specimen relativo alla firma del defunto , quale esibito dal Persona_1
terzo Intesa San Paolo S.p.a.; ii)- il Verbale di Pronto Soccorso redatto presso l'Azienda Sanitaria
Locale Roma C – Ospedale S. Eugenio, in data 6.10.2012.
Con ordinanza in data 26.5.2023, veniva altresì disposta consulenza tecnica medico-legale, affidata al Prof. Persona_4
All'udienza del 23.5.2024, avendo le parti precisato le conclusioni riportandosi ai loro rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Colla propria comparsa conclusionale depositata in data 22.7.2024, l'opponente Controparte_1
chiedeva ex novo che, in estremo subordine, la sua responsabilità venisse limitata a quanto a lui stesso, quale relativo erede con beneficio di inventario, pervenuto nella successione del defunto
[...]
Per_1 Colla propria comparsa conclusionale depositata in data 15.7.2024, l'opposta , chiedeva CP_2
che gli opponenti venissero condannati al risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., per avere essi prodotto documentazione incompleta e riguardante patologie inconferenti con le facoltà volitive ed intellettive del defunto . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'opposizione
L'opposizione in esame deve essere, sotto ogni profilo, disattesa per le ragioni di seguito esposte.
1)- Verificazione della sottoscrizione apposta in calce all'assegno bancario fatto valere dalla ricorrente opposta , apparentemente riferibile al defunto , CP_2 Persona_1 quale non riconosciuta dagli odierni opponenti e eredi di Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo. La sottoscrizione di cui trattasi è positivamente verificata:
i)- dalla relazione tecnico-grafologica, elaborata dalla nominata Consulente d'Ufficio dott.ssa Per_3
esente da vizi logici e metodologici, emerge infatti che “… alla luce del numero ristretto di
[...]
documenti comparativi a disposizione e della loro lontananza temporale rispetto alla data della firma in verifica… questo CTU ritiene di poter allo stato concludere con elevato grado di confidenza tecnica per la della firma in verifica…” (cfr. ctu, pp. 31 e ss.); Parte_2
ii)- a siffatte conclusioni, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, la stessa Consulente è pervenuta analizzando la firma in verifica a mezzo di moderne metodiche di analisi fisica (“…nel visibile con luce diretta/incidente/radente…”; “… tramite IR ed UV…”) e mettendola a confronto con le ammesse scritture di comparazione (ovvero “… firma in copia su specimen Intesa San Paolo del
19.10.2004 … firma in calce a Verbale di Pronto Soccorso … con data di stampa del 6.10.2012…”).
iii)- in particolare, la Consulente ha esaminato i tracciati grafici, le caratteristiche grafo-dinamiche e strutturali, sia della firma in verifica, sia dei documenti comparativi autografi del defunto
[...]
, ed, esaminando la firma apposta in calce al Verbale Pronto Soccorso, ha tenuto conto del Per_1
“momento di maggiore fragilità, con tutto ciò che ne può comportare in termini di possibile anomala posizione di apposizione della sottoscrizione…”. (v. ctu pagg. 12 - 20). iv)- l'analisi grafologica così eseguita ha evidenziato decisive concordanze con le scritture di comparazione, riguardanti, non solo elementi formali, ma anche sostanziali del grafismo, quali il movimento grafico, le dinamiche esecutive, l'esercizio pressorio, la continuità ecc.; mentre le difformità e le criticità, pur riscontrate, non possono considerarsi prevalenti - “incisivamente e totalmente” - rispetto alle rilevate concordanze (v. ctu pag. 31). 2)- Eccezione di annullabilità, per incapacità naturale, del negozio di emissione dell'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto
L'eccezione in esame, quale, dagli opponenti e formulata a Parte_1 Controparte_1 norma dell'art. 428 c.c., sul presupposto dello stato di incapacità di intendere e di volere del defunto
al tempo in cui egli, in data 23.1.2013, emise l'assegno impugnato deve essere Persona_1
disattesa.
i)– Come è noto, l'art. 428, c.c., I co., a mente del quale “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore…”, deve, per consolidata giurisprudenza di legittimità, essere inteso nel senso che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428
c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente” (così, Cass. Civ.
n. 13659/17; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 12532/11, n. 4539/02, n. 6756/95)
ii)- Tanto premesso, dalla consulenza medico-legale, elaborata dal Prof. con Persona_4
l'expertise del Dott. , esente da vizi logici e metodologici, emerge che Persona_5 [...]
era affetto da “insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II, Per_1
dislipidemia, broncopneumopatia cronica, vasculopatia cerebrale cronica (pregresso ictus cerebri, con esito di emisindrome motoria sinistra, pregressa emorragia cerebrale in sede lenticolare destra con esiti neuromotori, ateromasia calcificata di grado severo, spondiloartrosi colonna vertebrale, disturbo della deambulazione con trascinamento dell'arto inferiore sinistro, deterioramento cognitivo di origine mista, di grado non determinato, fluttuante (in relazione ad eventi stressanti, sedute emodialitiche, ricoveri ospedalieri)” (v. ctu, p. 7); e che, tuttavia, “… I dati clinico- strumentali esaminati, deducibili da atti e documenti sanitari versati nella causa, configurano sì complessivamente una severa condizione patologica, ma… apparentemente non tale da poter ritenere, più probabile che non, che il pregiudizio consensuale delle facoltà psichiche del de cuius, nel periodo coevo all'emissione dell'assegno bancario (23.01.2023), abbia privato o impedito, allo stesso, il formarsi di una volontà cosciente…” (v. ctu, p. 14). Nello specifico, il nominato CTU Prof. ha, quindi, precisato che, sicuramente Persona_4
era “affetto da varie patologie organiche” e da “decadimento cognitivo, non Persona_1 stadiato”; ma che siffatto “decadimento”, tuttavia, non poteva definirsi “strutturato come entità … dementigena a sé stante”, quanto piuttosto “… correlato a “fluttuazioni” della sfera neuropsichica, che spesso si verificano nell'anziano nell'ambito di condizioni cliniche contingenti…” (v. ctu p. 8).
Lo stesso CTU ha poi provveduto ad analizzare le terapie farmacologiche, ad esso D'Ascoli
prescritte in ragione delle patologie riscontrate;
e, dall'esame condotto, non è emerso che Per_1 quest'ultimo “… assumesse terapie in maniera continuativa per la cura di un deterioramento cognitivo…” o “… psicofarmaci per il trattamento di un disturbo psico-comportamentale…”, né sono stati, nell'occasione, rinvenuti “…documenti indicativi di una capacità di intendere e di volere abolita o fortemente scemata…”. Mentre, la condizione psico-fisica del de cuius non ha allo stesso impedito di comprendere e contestualizzare i motivi dei suoi ricoveri e persino di sottoscrivere, nel corso di taluno di essi, “il consenso alla profilassi antitetanica”.
3)- Eccezione di omessa allegazione del rapporto sostanziale sotteso all'emissione dell'assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, quale proposta dagli opponenti
L'eccezione in esame, con la quale gli opponenti e intendono Parte_1 Controparte_1
far valere la mancata allegazione, da parte della ricorrente opposta, del rapporto sostanziale sotteso all'emissione dell'assegno bancario azionato in sede monitoria, deve essere disattesa;
poiché, quando, come nel caso di specie, l'assegno sia fatto valere come promessa di pagamento, trova applicazione l'art. 1988 c.c., a mente del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Di talché si determina l'inversione dell'onere della prova, quale in generale disciplinato dall'art. 2697 c.c., spettando, a colui nei confronti del quale l'assegno stesso
è azionato, di provare l'inesistenza del credito da esso portato;
mentre, nel caso di specie, gli opponenti non hanno specificamente allegato e provato alcun fatto dal quale siffatta inesistenza possa desumersi.
4)- Eccezione di accettazione con beneficio d'inventario, quale proposta dall'opponente
Per
L'eccezione, con la quale l'opponente intende far valere la sua CP_1 Controparte_1
qualità di erede con beneficio di inventario, chiedendo che, in ultimo subordine, il credito dalla ricorrente opposta vantato, venga, nei suoi confronti, limitato a quanto a lui stesso pervenuto nella successione del defunto , deve essere dichiarata inammissibile siccome Persona_1
tardivamente per la prima volta proposta colla comparsa conclusionale, dopo la maturazione delle relative preclusioni. II] Della domanda di risarcimento dei danno ex art. 96 c.p.c., quale proposta dall'opposta
CP_2
La domanda in esame non può essere accolta;
poiché, a tacer d'altro, l'opposta non ha allegato e provato di avere, in conseguenza dell'avversa azione giudiziaria, subito pregiudizi distinti e maggiori rispetto al costo del presente giudizio.
III] Del regolamento delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
IV]- Del regolamento delle spese relative alle disposte consulenze tecniche d'ufficio
Per le medesime ragioni di soccombenza, appena enunciate sub III], le spese relative alle disposte consulenze tecniche d'ufficio (grafologica e medico – legale), quali già liquidate nel corso di causa con separati provvedimenti del 26.6.2023 e del 24.7. 2024, debbono essere definitivamente poste a carico degli opponenti e Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione, quale da e proposta nei Parte_1 Controparte_1
confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 4293/2020 emesso dal Tribunale Ordinario CP_2
di Roma in data 2.3.2020;
-respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, quale, a norma dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla ricorrente opposta , nei confronti degli CP_2
opponenti;
-condanna essi opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 rimborso, in favore dell'opposta , delle spese del presente giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 12.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Palombi, quale, in sede di comparsa conclusionale, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico degli stessi opponenti e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, le spese relative alle disposte consulenze tecniche d'ufficio, quali già liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso in Roma, lì 2 gennaio 2025
Il Giudice – dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Silvia Vetrano.