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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 28.06.2024, da:
, (C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e da
, (C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Schembri del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a IA GU (RG) in data
01.06.2018, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2018, parte II, serie A, numero 5, e che dall'unione coniugale è nato il figlio (TT, 14.07.2020); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.10.2024 è stata quindi sostituita, mediante il deposito di note scritte e le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2. La residenza coniugale ubicata nel Comune di TT (RG), via Rosario Giurato n. 2, Int. 5 P. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse Parte_1 del figlio , minore di età (nato il [...]), con lei stabilmente convivente ed in ogni caso Per_1 fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nei seguenti Parte_2 modi e termini: a) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la residenza materna;
il padre Per_1 Parte_2
potrà esercitare il diritto di visita seguendo le seguenti cadenze:
[...]
b1) Nei giorni in cui lo stesso non sarà impegnato nelle trasferte lavorative, dalle ore 16:00 alle ore
20:00 dello stesso giorno. Ulteriori frequentazioni durante altri giorni e/o nei fini settimana saranno possibili previo accordo tra i genitori, per trascorrere qualche ora con il figlio e di accompagnarlo entro l'orario concordato, tenendo conto sempre degli impegni scolastici e/o esigenze varie del figlio.
B2) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre ed il Per_1 successivo primo gennaio con un genitore ed il 25 dicembre e successivo 31 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
B3) Trascorrerà il compleanno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e/o, preferibilmente, insieme con entrambi i genitori;
in occasione del compleanno dei genitori o dei nonni, starà nella casa del genitore interessato all'evento.
B4) Ciascun genitore, nei giorni nei quali il figlio si trova presso di lei/lui, è tenuto ad informare l'altra/o circa importanti circostanze che lo riguardano (salute, spostamenti).
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle dentistiche.
La scelta di eventuali corsi extra scolastici o altre attività cui si vorrà fare partecipare il figlio avverrà di comune accordo tra i due genitori ed il costo da sostenere verrà diviso tra i coniugi, nella misura del 50%.
5) Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari ad € 200,00 mensili;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Si obbliga, altresì, a versare nei primi cinque giorni del mese, sul conto corrente della IG.ra Pt_1
, la somma di € 185,00, pari alla quota del 50% della rata (€ 370,00) per il pagamento del
[...] mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale adibita a residenza familiare e/o la somma pari al
50% della rata eventualmente variata come da contratto di mutuo.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c. e, inoltre, le condizioni concordate non contrastano con gli interessi del figlio, né con l'ordine pubblico e, per il resto, vertono su materie disponibili alle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a IA GU (RG) in data 01.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2018, parte II, serie A, numero 5;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA GU (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 28.06.2024, da:
, (C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e da
, (C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Schembri del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a IA GU (RG) in data
01.06.2018, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2018, parte II, serie A, numero 5, e che dall'unione coniugale è nato il figlio (TT, 14.07.2020); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.10.2024 è stata quindi sostituita, mediante il deposito di note scritte e le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2. La residenza coniugale ubicata nel Comune di TT (RG), via Rosario Giurato n. 2, Int. 5 P. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse Parte_1 del figlio , minore di età (nato il [...]), con lei stabilmente convivente ed in ogni caso Per_1 fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nei seguenti Parte_2 modi e termini: a) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la residenza materna;
il padre Per_1 Parte_2
potrà esercitare il diritto di visita seguendo le seguenti cadenze:
[...]
b1) Nei giorni in cui lo stesso non sarà impegnato nelle trasferte lavorative, dalle ore 16:00 alle ore
20:00 dello stesso giorno. Ulteriori frequentazioni durante altri giorni e/o nei fini settimana saranno possibili previo accordo tra i genitori, per trascorrere qualche ora con il figlio e di accompagnarlo entro l'orario concordato, tenendo conto sempre degli impegni scolastici e/o esigenze varie del figlio.
B2) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre ed il Per_1 successivo primo gennaio con un genitore ed il 25 dicembre e successivo 31 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
B3) Trascorrerà il compleanno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e/o, preferibilmente, insieme con entrambi i genitori;
in occasione del compleanno dei genitori o dei nonni, starà nella casa del genitore interessato all'evento.
B4) Ciascun genitore, nei giorni nei quali il figlio si trova presso di lei/lui, è tenuto ad informare l'altra/o circa importanti circostanze che lo riguardano (salute, spostamenti).
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle dentistiche.
La scelta di eventuali corsi extra scolastici o altre attività cui si vorrà fare partecipare il figlio avverrà di comune accordo tra i due genitori ed il costo da sostenere verrà diviso tra i coniugi, nella misura del 50%.
5) Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari ad € 200,00 mensili;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Si obbliga, altresì, a versare nei primi cinque giorni del mese, sul conto corrente della IG.ra Pt_1
, la somma di € 185,00, pari alla quota del 50% della rata (€ 370,00) per il pagamento del
[...] mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale adibita a residenza familiare e/o la somma pari al
50% della rata eventualmente variata come da contratto di mutuo.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c. e, inoltre, le condizioni concordate non contrastano con gli interessi del figlio, né con l'ordine pubblico e, per il resto, vertono su materie disponibili alle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a IA GU (RG) in data 01.06.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2018, parte II, serie A, numero 5;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA GU (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti