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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente Dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 3.4.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 65/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. IR EN Nei confronti di
Controparte_1
- appellato – Controparte_2
Controparte_3
IN
[...] Controparte_4
PROPRIO - appellati – Avv.ti Carlo Ambrogi, Fabrizio D. Mastrangeli, Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 745/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata l'8.8.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 8.8.2023 il Tribunale di Arezzo ha parzialmente accolto le opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni n. 128/2019 e n. 129/2019, emesse dall' Controparte_1 rispettivamente nei confronti di e di Parte_1 ed entrambe in confronto di Controparte_4 CP_3 obbligata in solido, società di cui era stato legale Parte_1 fino al 23.9.2013 e dal 24.9.2013 al termine del CP_4 periodo di interesse (31.3.2014).
2. Con i provvedimenti opposti l'amministrazione procedente aveva sanzionato le parti private, assumendo la violazione delle disposizioni portate negli artt. 39, comma 1 e 2, D.L. n.
112/2008, conv. in L. n. 133/2008, 4 bis, comma 2, del D.Lgs.
n. 181/2000 e successive modificazioni, 9 bis, comma 2 prima parte, D.L. n. 510/96, convertito con L. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180 della l. 296/2006, 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. con modif. dalla L. 73/2002,
e successive modificazioni, 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004 e dall'art. 41 del D.L.
n. 112/2009, conv. con L. n. 133/2008, in relazione alle posizioni di vari lavoratori, dei quali , in vari periodi Parte_2 compresi tra il 2009 e il marzo 2014, avrebbe impiegato la prestazione (prima direttamente, poi per il tramite di un'altra società, denominata Cooperativa Sociale Progetto ZA
Italia, che sarebbe stata tuttavia una mera interposta) in attività di assistenza domiciliare. I rapporti di lavoro sarebbero stati formalizzati con contratti qualificati come di lavoro autonomo (occasionale o professionale, con soggetti titolari di partita IVA) o di collaborazione a progetto, che l'ispettorato aveva invece ritenuto essere subordinati, all'esito di un accertamento condotto da ITL e dalla Guardia di Finanza, concluso con verbali del 5.8.2014.
3. In fatto l'amministrazione, alla luce delle dichiarazioni - compresa quella di - e della documentazione Parte_1 raccolte in sede ispettiva, aveva ritenuto che i lavoratori e le lavoratrici, impiegati da fino al luglio 2012 e poi, CP_3
2 almeno formalmente da Cooperativa Sociale Progetto
ZA, con contratti di lavoro autonomo o a progetto nell'attività di assistenza ad anziani e persone disabili presso il loro domicilio, fossero in realtà dipendenti di e CP_3 lo fossero rimasti anche dopo il luglio 2012, essenzialmente in quanto:
a) le condizioni della prestazione (natura, durata, remunerazione) sarebbero state contrattate sempre, e in tutto il periodo di interesse, da on le famiglie interessate;
Parte_1
b) i lavoratori e le lavoratrici sarebbero stati tenuti a svolgere il servizio secondo le modalità già convenute da cui Parte_1 sarebbe stata rimessa ogni decisione relativa a eventuali modifiche di tali modalità esecutive;
c) le famiglie avrebbero versato il corrispettivo pattuito dapprima a poi alla cooperativa, che avrebbero poi provveduto a CP_3 compensare i formali collaboratori in base alle ore lavorate;
d) tutti i lavoratori avrebbero svolto mansioni di assistenza di base alla persona, senza essere iscritti ad alcun albo professionale;
e) tali modalità organizzative non sarebbero affatto mutate dopo il luglio 2012, quando aveva cessato di impiegare CP_3 direttamente la prestazione dei lavoratori, che avevano concluso i successivi contratti con la cooperativa, da cui sarebbero stati retribuiti. Progetto ZA sarebbe stata tuttavia una mera interposta, priva di qualsiasi organizzazione propria. Essa non avrebbe avuto infatti alcuna sede operativa o ufficio (la sede legale sarebbe stata presso il commercialista)
e sia i lavoratori, sia le famiglie clienti avrebbero continuato ad avere quali riferimenti l'ufficio di e il personale CP_3 di detta società (a parte che avrebbe continuato a Parte_1
3 dirigere la prestazione dei formali collaboratori esattamente come prima del luglio 2012, l'unica impiegata . Parte_3
4. Le parti private avevano opposto le ordinanze ingiunzioni davanti al Tribunale di Arezzo, assumendone: A) la nullità per vizio di motivazione, in quanto non sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche delle sanzioni irrogate;
B) l'improcedibilità e/o illegittimità dell'azione per mancata notifica della diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/2004;
C) l'illegittimità in ragione dell'erroneità della qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati e in ogni caso della riferibilità di tali rapporti a dopo il luglio 2012; E) CP_3 comunque l'illegittimità in ragione dell'asserita erroneità della durata dei singoli rapporti e del numero delle giornate assunte come lavorate dai formali collaboratori;
F) l'illegittimità per mancata indicazioni delle fonti di prova;
G) quanto a l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione nella parte Parte_1 in cui gli aveva attribuito anche violazioni successive alla cessazione della sua carica di amministratore, avendo ritenuto i verbalizzanti, secondo l'attore erroneamente, che egli avesse continuato di fatto a dirigere la società unitamente al CP_3 formale amministratore;
H) infine, in subordine, l'illegittimità dei provvedimenti opposti per erroneità dell'ammontare della sanzione irrogata.
5. Costituitosi l'ispettorato per resistere, il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni mosse alla regolarità formale delle ordinanze ingiunzioni (sia quanto alla sufficienza della motivazione, sia in ordine all'indicazione delle fonti di prova).
Nel merito ha assunto che fosse dimostrato in atti il carattere effettivamente subordinato dei rapporti di lavoro oggetto dell'indagine ispettiva e della loro riferibilità a per CP_3 tutto il periodo di causa, in quanto la cooperativa sarebbe
4 stata solo un'interposta, che si sarebbe limitata alla fatturazione delle prestazioni rese. Del pari sarebbe stato provato il coinvolgimento di nella direzione di Parte_1
quale amministratore di fatto, anche dopo la sua CP_3 formale cessazione dalla carica.
6. Il primo giudice ha tuttavia escluso la fondatezza dell'addebito sanzionato dall'art. 3 comma 3 del D.L. 12/2002 (e quindi la debenza della cosiddetta maxi sanzione), in quanto i rapporti di lavoro erano stati comunque formalizzati dal punto di vista fiscale e contributivo. Ha di conseguenza ritenuto assorbito il motivo relativo al mancato invio della diffida ex art. 13 D.Lgs.
124/2004.
7. L'annullamento della cosiddetta maxi sanzione assorbirebbe per la più parte, secondo il Tribunale, anche il motivo relativo all'erronea od omessa indicazione delle giornate e ore lavorate, che comunque sarebbero risultate dalla documentazione esaminata dagli ispettori, le cui conclusioni sul punto non sarebbero state specificamente contestate.
8. Il Tribunale ha per il resto respinto le censure delle parti private relative alla misura delle sanzioni. La sentenza appellata ha quindi annullato i capi delle ordinanze ingiunzioni relative alla maxi sanzione e ha per il resto confermato i provvedimenti opposti, sia nell'an, cioè quanto alla fondatezza delle violazioni contestate, sia in ordine al quantum delle residue sanzioni comminate.
9. Impugna la decisione il solo mentre in Parte_1 CP_4 proprio e quale rappresentante di attualmente in CP_3 liquidazione, si è costituito per aderire alle difese dell'appellante. Questi affida le proprie ragioni a otto motivi.
10. Con il primo argomenta l'erroneità della decisione impugnata, nel capo in cui ha ritenuto i rapporti di lavoro,
5 oggetto dell'accertamento, riferibili a anche per il CP_3 periodo 1.7.2012-31.3.2014. Secondo la tesi dell'appellante infatti dagli atti di causa emergerebbe, in contrario e univocamente, l'imputabilità di tali relazioni negoziali, nel periodo indicato, alla cooperativa Progetto ZA, che sarebbe stata un soggetto giuridico effettivamente esistente, regolarmente iscritto alla Camera di commercio e titolare di una propria posizione presso gli istituti previdenziali, i cui soci avrebbero sempre regolarmente versato le dovute quote sociali, che avrebbe, pure regolarmente, adempiuto ai propri obblighi fiscali e contributivi, avrebbe inoltre stipulato una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla propria attività e cercato di espanderla, richiedendo l'abilitazione a svolgere prestazioni di assistenza, ma soprattutto che avrebbe concluso tutti i contratti con i lavoratori e con le famiglie degli assistiti, nel periodo indicato.
11. Né sarebbe stato in contrario rilevante il fatto che i lavoratori avessero confermato di avere avuto, quale loro referente, anche nel periodo indicato, dato Parte_1 che egli era stato, dal luglio 2012 al settembre 2013, vice presidente e nel periodo successivo amministrativo unico della cooperativa, così che i lavoratori si sarebbero riferiti a lui in tali qualità.
12. E la correttezza delle difese dell'appellante sarebbe confermata, a suo dire, dalla sentenza 17.3.2019 della
Commissione Tributaria regionale della Toscana, che aveva escluso, ai fini fiscali, con accertamento divenuto irrevocabile,
l'imputazione dei rapporti di lavoro in questione a CP_3 per il periodo successivo al luglio 2012.
13. Con il secondo motivo, svolto in subordine, l'appellante lamenta che gli sia stata attribuita una responsabilità
6 personale, quale amministratore di fatto di per le CP_3 violazioni successive al settembre 2013, quando amministratore era assumendo, come già nel primo CP_4 motivo, di avere in tale periodo, agito come amministratore della cooperativa Progetto assistenza.
14. Con il terzo motivo assume poi la nullità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione, in quanto conterrebbe l'erronea indicazione dei periodi e delle giornate lavorate dai collaboratori coinvolti nell'accertamento. Un vizio che non sarebbe divenuto irrilevante in esito all'annullamento della maxi sanzione, poiché l'indicazione del numero delle giornate lavorate e della loro collocazione nei singoli mesi sarebbe stato determinante, in presenza di rapporti di lavoro non continuativi, mentre le parti private, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbero state tenute ad alcuna specifica contestazione sul punto, dato che l'onere di indicare tali elementi di fatto sarebbe ricaduto integralmente sull' . CP_1
15. Con il quarto motivo l'appellante torna ad argomentare l'insussistenza della dedotta subordinazione, dato che i lavoratori sarebbero stati liberi di accettare i singoli incarichi e la loro prestazione si sarebbe svolta “nell'ambito della tipicità dell'assistenza familiare, quale riconosciuta dalle stesse parti sociali, dallo stesso e, sia pur a distanza Controparte_1 di due anni dal periodo considerato, dal legislatore con l'art. 2 del D.L.gs. 15.6.2015 n. 81” (così testualmente l'atto di appello, pag. 31). Secondo l'appellante infatti i rapporti di lavoro in questione avrebbero avuto caratteristiche del tutto corrispondenti a quelli che il Ministero del lavoro, rispondendo a un interpello, nell'aprile 2010, aveva ritenuto effettivamente di collaborazione: i committenti ( e Cooperativa Sociale CP_3
7 Progetto ZA) si sarebbero limitati a direttive di massima, i lavoratori avrebbero avuto autonomia tecnica e metodologica e, prima, la facoltà di rifiutare singoli incarichi, infine avrebbero concordato direttamente con i fruitori dei loro servizi (quindi con le famiglie) la tipologia delle prestazioni necessarie.
16. L'inattendibilità della ricostruzione operata dai verbalizzanti, e poi condivisa dal Tribunale, sarebbe poi risultata evidente in relazione alle posizioni di tre lavoratori
( e che Persona_1 Persona_2 Persona_3 sarebbero stati inclusi tra i dipendenti, pur non avendo svolto compiti di assistenza, bensì attività del tutto diverse e di tipo libero professionale.
17. Con il quinto motivo l'appellante argomenta in subordine la riferibilità dei rapporti, ove ritenuti subordinati, ai beneficiari della prestazione dei lavoratori, quindi agli assistiti o ai loro familiari.
18. Ancora in subordine, con il sesto motivo, Parte_1 argomenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L.
689/1981, poiché non prevede, per le sanzioni irrogabili per illeciti come quelli di cui si discute e a suo dire in violazione dei principi portati negli artt. 3 e 24 Cost., il cumulo giuridico, in caso di pluralità di violazioni.
19. Con il settimo mezzo, svolto in via ulteriormente subordinata, la parte privata argomenta poi l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto congrua la misura delle sanzioni ed escluso che esse dovessero essere rideterminate nel minimo edittale.
20. Infine, con l'ottavo motivo, censura il capo Parte_1 della sentenza relativo al regolamento delle spese, assumendo che, già in base alla decisione di primo grado (che aveva ridotto
8 in modo molto significativo l'ammontare delle somme da lui dovute a titolo di sanzioni), l'ispettorato avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese in suo favore.
L'appellante conclude come segue: “in tesi in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Arezzo-Sezione Civile, in persona del Giudice Dr. Andrea Turturro, 20.7.2023 n.
745/8.8.2023, emessa nel giudizio n. 512/2021 R.G., già iscritto al n. 346/2019 R.G.L., 1) accogliere integralmente il ricorso in opposizione depositato da il Parte_1
24.3.2019 e annullare l'ordinanza-ingiunzione del Capo dell' di 22.2.2019 n. Controparte_1 CP_1
128 anche per le sanzioni di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 7 e 9; 2) condannare l' al Controparte_1 pagamento del compenso professionale per i due gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore Avv.
IR EN, che si dichiara antistante;
in ulteriore ipotesi subordinata ridurre le sanzioni di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 7 e 9 ai minimi edittali. Con condanna, in ogni caso, dell'
[...]
al pagamento del compenso Controparte_1 professionale per i due gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore Avv. IR EN, che si dichiara antistante”.
21. L'amministrazione si è costituita per resistere e chiedere il rigetto dell'appello avversario.
22. Iscritto il giudizio presso le Sezioni Civili di questa Corte, esso è stato trasmesso a questa Sezione Lavoro, in applicazione delle previsioni tabellari dell'ufficio.
23. Con istanza 16.2.2024 la difesa di ha chiesto Parte_1
l'assegnazione della controversia alle Sezioni Civili.
24. La Corte ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta dalle parti davanti al giudice civile.
9 Infine, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, ha deciso come segue.
25. Così riassunta la presente vicenda processuale, quanto all'istanza di assegnazione della causa alle sezioni civili della
Corte, formulata dall'appellante, deve in primo luogo rilevarsi come essa non coinvolga questioni di competenza, trattandosi di sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario e nemmeno di rito, dato che, ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, tutte le opposizioni a ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 22 della L.
689/1981, devono essere comunque trattate (con alcune peculiarità che qui non rilevano) con il rito del lavoro. Nella specie quindi, fermo il rito applicabile come previsto dalla legge, l'assegnazione di un'opposizione a ordinanza ingiunzione, relativa a violazioni in materia di lavoro e previdenza, alle Sezioni Civili o alla Sezione Lavoro di un ufficio giudiziario dipende esclusivamente dalle disposizioni tabellari in vigore nell'ufficio stesso, disposizioni che, allo stato, per questa Corte ne prevedono l'assegnazione alla
Sezione Lavoro. L'attribuzione della presente lite risulta quindi conforme a tali norme interne, che garantiscono la concreta applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e va quindi senz'altro ritenuta corretta.
Ne segue il rigetto dell'istanza preliminare dell'appellante e il potere-dovere del collegio di esaminare il merito dell'impugnazione.
26. Nel merito, attesa la struttura dell'appello, la Corte ritiene necessario esaminare in primo luogo le questioni che attengono alla qualificazione dei rapporti di lavoro coinvolti nell'accertamento ispettivo e della relativa imputabilità, questioni oggetto, sotto vari profili, dei primi due motivi di appello, del quarto e del quinto. Ciò in quanto le conclusioni
10 così raggiunte rilevano anche nell'esame del terzo motivo, che pure riguarda la regolarità formale del provvedimento impugnato e sarebbe quindi logicamente preliminare.
27. Ciò detto, secondo il collegio, tutti i motivi che attengono alla qualificazione dei rapporti di lavoro e alla loro riferibilità soggettiva sono completamente infondati, già alla luce delle dichiarazioni rese da in sede ispettiva e delle stesse Parte_1 difese da lui svolte in giudizio, dovendosi sui punti di interesse dare seguito ai precedenti di questa Corte, citati da entrambe le parti.
28. Agli ispettori infatti aveva dichiarato, per quel Parte_1 che qui interessa, quanto segue: “Sono socio al 49% della
che è situata in via Kennedy 51 , dove CP_3 CP_1 abbiamo in uso a seguito di contratto di locazione le stanze adibite ad ufficio. Tutta l'attrezzatura è di proprietà della
… Di fatto la dal maggio 2012 non CP_3 CP_3 opera più direttamente nel fornire personale per “assistenza domiciliare” ma si avvale per le prestazioni in via esclusiva della Cooperativa Sociale PROGETTO ASSISTENZA ITALIA, di cui io sono uno dei soci fondatori. La Cooperativa Sociale allo stato attuale non occupa più “contratti a progetto”…L'attività che gli operatori occasionali svolgono è quella di assistenza integrativa e sostitutiva di quella familiare sia a livello domiciliare che ospedaliero, compresi quelli con partita I.V.A. Gli stessi operatori per si presentano presso gli uffici della CP_1
dove è presente una nostra impiegata ( CP_3 Pt_3
), alla quale presentano un proprio curriculum che verrà
[...] esaminato direttamente dal sottoscritto. Se la persona ha le caratteristiche da noi richieste viene presa in carico come socia della Cooperativa, che provvederà a fatturare le prestazioni direttamente al soggetto utilizzatore e provvederà a
11 corrispondere il compenso al collaboratore, che verrà retribuito in base ad ore prestate e prestazioni eseguite (lavoro notturno, maggiore orario di lavoro ecc.). Le indicazioni per l'attività che il collaboratore dovrà effettuare, l'orario di lavoro, il luogo ove effettuare la prestazione, gli eventuali spostamenti delle prestazioni, vengono impartiti direttamente dal sottoscritto. Con le famiglie non viene sottoscritto alcun tipo di contratto scritto.
Riceviamo direttamente eventuali reclami o necessità di prolungamento da parte delle famiglie, che possono contattare la segretaria o direttamente il sottoscritto. … Al Parte_3 fine di garantire la migliore funzionalità del servizio, qualora mi vengano segnalati da parte delle famiglie lamentele o disservizi, decido lo spostamento o l'allontanamento del collaboratore dalla nostra attività … Per ultimo preciso che la creazione della cooperativa è stata determinata stante la movimentazione dell'attività svolta ed in prospettiva di quella da svolgere, per una ricerca di un contenimento di costi nei confronti delle famiglie e quindi più competitività nel mercato.
Tra i soci fondatori della Cooperativa sono io quello che si occupa dell'attività organizzativa e della predisposizione degli incarichi, in quanto ho una professionalità acquisita nel settore”
(cfr. il doc. 8 dell'ispettorato).
29. Si tratta di dichiarazioni che, per quanto non abbiano efficacia confessoria (da ultimo Cass. 6825/2022, secondo cui le dichiarazioni rese agli ispettori dal datore di lavoro costituiscono prova apprezzabile liberamente), sono tuttavia inequivocabili, né l'appellante allega la minima ragione per cui esse non sarebbero veritiere. Merita inoltre rilevare come sia il ruolo direttivo di sia più generalmente le modalità Parte_1 di svolgimento dell'attività di cui è causa, risultino univocamente anche dalle dichiarazioni dei lavoratori,
12 raccolte nell'immediatezza dei fatti in sede ispettiva (ampi stralci sono riportati nella sentenza impugnata). Dichiarazioni dalle quali emerge con chiarezza come fosse, e fosse stato sempre in tutto il periodo di causa, l'odierno appellante a contrattare con gli assistiti e le loro famiglie il contenuto della prestazione poi richiesta ai formali collaboratori (cioè la tipologia dell'assistenza richiesta, i giorni e gli orari nei quali avrebbe dovuto essere prestata e il corrispettivo), come pure ogni modifica dell'originario accordo, a indicare ai lavoratori il luogo dove recarsi, il tipo di assistenza da fornire con le modalità richieste, gli orari da rispettare, come pure che fosse a lui che dovevano essere previamente comunicate eventuali assenze. Infine è pacifico che i lavoratori siano sempre stati remunerati in rapporto alle ore lavorate, versati tali compensi prima da quindi, dal luglio 2012, dalla CP_3 cooperativa Progetto ZA.
30. Neppure vi è questione sul fatto (espressamente affermato dalla decisione impugnata, sul punto non oggetto di censura) che tutti i lavoratori prestassero assistenza di base alla persona, consistente in compiti puramente esecutivi, per i quali non erano necessari titoli abilitativi.
31. A fronti di questi dati, univocamente risultanti dagli atti,
l'appellante assume l'inesistenza della subordinazione o comunque l'estraneità di e poi della cooperativa ai CP_3 rapporti di lavoro, se qualificati come subordinati, per due ragioni: perché i collaboratori sarebbero stati liberi di accettare o meno i singoli incarichi e perché essi avrebbero ricevuto indicazioni dalle famiglie sulle modalità esecutive dell'assistenza (cioè, come risulta dalla capitolazione istruttoria del ricorso di primo grado su “come lavare la persona, vestirla, cosa mangia, se e quando fare la passeggiata
13 o somministrare il cibo, se e come sanificare l'ambiente domestico ad uso della persona bisognosa”).
32. La prima circostanza è del tutto pacifica, della seconda non merita indagare la fondatezza, in quanto, ad avviso della
Corte, al pari della prima, irrilevante ai fini di causa.
33. Ed invero, quanto alla facoltà dei formali collaboratori di accettare o meno i singoli incarichi, senza conseguenze in caso di rifiuto, rileva il collegio come essa non valga a escludere l'esistenza del vincolo di subordinazione, giacché ogni lavoratore è libero di accettare o meno una proposta di lavoro avanzata da un datore e l'esistenza del vincolo di subordinazione deve accertarsi in costanza del rapporto negoziale (e per la durata dei singoli rapporti).
34. Si tratta di principi affermati tra le altre, dalla decisione
13.2.2018 n. 3457 della Corte di Cassazione, secondo cui “la predisposizione e l'assoggettamento sono la descrizione del contenuto del rapporto, nel suo materiale svolgimento. Il fatto che il lavoratore sia libero di accettare o non accettare l'offerta
e di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, non attiene a questo contenuto, bensì è esterno, sul piano non solo logico bensì temporale (in quanto precede lo svolgimento). Tale fatto è idoneo solo (eventualmente)
a precludere (per l'assenza di accettazione) la concreta esistenza d'un rapporto (di qualunque natura); e comporta la conseguente configurazione di rapporti instaurati volta per volta
(anche giorno per giorno), in funzione del relativo effettivo svolgimento, e sulla base dell'accettazione e della prestazione data dal lavoratore. L'accettazione e la presentazione del lavoratore, espressioni del suo consenso, incidono (come elemento necessario ad ogni contratto) sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata: non sulla forma e sul contenuto
14 della prestazione (e pertanto sulla natura del rapporto)”. A tali principi, cui il collegio convintamente aderisce, deve quindi conformarsi anche la presente decisione.
35. Quanto poi al rapporto tra i lavoratori e gli assistiti, non può trascurarsi come oggetto delle prestazioni di cui si discute fossero, come si è sopra detto e come è pacifico, attività di assistenza di base, quali cura della persona, compagnia, somministrazione di alimenti, spesa ecc. In tutti i casi quindi, in fatto, appunto in ragione della natura dell'attività oggetto del contratto, il potere direttivo proprio del datore di lavoro non è destinato ad esercitarsi a mezzo di ordini o prescrizioni operative specifiche e ripetute, normalmente non necessarie, una volta indicate le caratteristiche della prestazione, trattandosi di compiti elementari e comunque ripetitivi (si tratta di una corrente acquisizione della giurisprudenza in materia di subordinazione nel lavoro domestico, operata proprio in considerazione della natura delle prestazioni richieste ai lavoratori e alle lavoratrici).
36. Piuttosto a fronte di prestazioni quali quelle di specie
(senz'altro eseguibili, e anzi normalmente eseguite, nelle forme del lavoro subordinato) l'indagine in ordine all'esistenza di un potere conformativo doveva e deve concentrarsi sugli aspetti organizzativi del rapporto: definizione da parte del datore di lavoro dell'oggetto e del tempo della prestazione, controllo sulle assenze e sulle necessarie sostituzioni, misura e cadenza della retribuzione (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. lavoro,
13.2.2018, n. 3457, secondo cui “L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore .., si risolve in una predisposizione;
il datore predispone, in una misura maggiore o minore [a seconda del livello più o meno elevato del lavoro], i luoghi, i tempi e le
15 modalità della prestazione - che è pertanto eterodiretta;
e
l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae”). Indici tutti che nella specie, già sulla base delle dichiarazioni rese da agli ispettori e confermate in Parte_1 modo univoco dai lavoratori sempre in sede ispettiva, conducono all'affermazione dell'esistenza del vincolo di subordinazione e della sua riferibilità al solo soggetto che aveva nel tempo svolto tale attività di organizzazione del lavoro: quindi a che aveva agito a mezzo CP_3 dell'opera di e operato prima direttamente, poi Parte_1 avvalendosi dell'interposta cooperativa Progetto ZA (su quest'ultimo punto vedi infra).
37. E' poi del tutto irrilevante nella specie, ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro di cui si discute, l'accordo sindacale dell'aprile 2016, di cui dice l'appellante nel ricorso di primo grado. Infatti, indipendentemente da ogni questione in ordine alla prova dell'effettiva maggior rappresentatività comparativa dei sindacati stipulanti, e come già rilevato nel precedente di questa Corte di cui dicono le parti (Corte
d'Appello Firenze, sentenza 343/2018), quelle pattuizioni collettive presuppongono “un accordo diretto tra cliente e collaboratore circa la specifiche modalità del servizio, il cui contenuto dovrà poi essere comunicato al committente, ciò che non è affatto avvenuto nei casi in esame” (così Corte d'Appello
Firenze sentenza n. 343/2018).
38. L'esistenza della dedotta subordinazione deve essere poi affermata per tutti i formali collaboratori addetti alle attività di assistenza di cui si discute, quindi anche per quelli di cui non erano state raccolte le dichiarazioni in sede ispettiva: tale qualificazione deriva infatti da modalità di organizzazione del lavoro evidentemente attuate in via generale dalla società,
16 come risulta, si ripete, già dalle dichiarazioni dell'odierno appellante. Quanto poi alle contestazioni relative ad alcune posizioni singole (tre, elencate alle pag. 34 e 35 dell'appello), esse non hanno formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione del provvedimento opposto in primo grado, con adeguata deduzione di prova in ordine alla natura delle attività svolte dai lavoratori e al loro carattere esclusivo, così che la censura svolta in questa sede di gravame è inammissibile.
39. In ordine poi alla riferibilità soggettiva dei rapporti di lavoro nel periodo oggetto di causa (2009-marzo 2014), la natura di mera interposta della cooperativa Progetto
ZA (che, come si è detto in narrativa, a partire da luglio
2012, ha sottoscritto i contratti con i lavoratori, pagato i loro compensi e fatturato i corrispettivi agli assistititi) risulta ancora dalle dichiarazioni di e anche dalle sue Parte_1 difese in giudizio, oltre che dalle attività compiute dagli ispettori nel corso dell'accertamento.
40. Risulta infatti dal verbale della Guardia di Finanza (doc.
3 del fascicolo dell'ispettorato) che Progetto ZA all'epoca dei fatti di causa non avesse una sede operativa né un ufficio (la sede legale era presso il commercialista, circostanza questa da ritenersi provata con la fede privilegiata propria dell'atto pubblico, in quanto accertata direttamente dagli ispettori), mentre è stato lo stesso a riferire in Parte_1 sede ispettiva, come si è detto sopra, che “gli stessi operatori per si presentano presso gli uffici della CP_1 CP_3 dove è presente una nostra impiegata ( ), alla Parte_3 quale presentano un proprio curriculum che verrà esaminato direttamente dal sottoscritto. Se la persona ha le caratteristiche da noi richieste viene presa in carico come socia della
Cooperativa, che provvederà a fatturare le prestazioni
17 direttamente al soggetto utilizzatore e provvederà a corrispondere il compenso al collaboratore, che verrà retribuito in base ad ore prestate e prestazioni eseguite (lavoro notturno, maggiore orario di lavoro ecc.)”.
41. Analogamente la parte ha dedotto in giudizio (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo di primo grado) che, anche dopo il luglio 2012, le famiglie prendevano contatto con la CP_3 che, a sua volta, contattava i lavoratori, attingendo a una lista di nomi fornita dalla cooperativa Progetto ZA, quindi, ottenutane la disponibilità per lo svolgimento dei singoli servizi, dava loro le indicazioni circa lo svolgimento della prestazione richiesta.
42. E' allora un fatto, già secondo le dichiarazioni rese dalla parte personalmente in sede ispettiva e la sua prospettazione in giudizio, che continuasse a essere la a raccogliere le CP_3 richieste degli assistiti, a individuare i lavoratori cui assegnare i servizi e a dare loro le istruzioni necessarie per lo svolgimento della prestazione (istruzioni relative, come si si è detto sopra, alla natura del servizio, al luogo e agli orari da osservare). E, sempre secondo le dichiarazioni di era ancora agli Parte_1 uffici della che si rivolgevano i lavoratori per CP_3 manifestare la loro disponibilità allo svolgimento dei servizi di assistenza e lasciare i loro curricula.
43. Deve allora concludersi che fosse la anche dopo CP_3 il luglio 2012, a svolgere effettivamente tutte le attività necessarie a organizzare il lavoro degli addetti all'assistenza, scegliendoli, assegnando loro i singoli servizi e dirigendone poi la prestazione. Quella della cooperativa era quindi una titolarità solo apparente delle relazioni negoziali, cui non corrispondeva alcun effettivo potere conformativo, sempre rimasto in capo alla Una conclusione che non è CP_3
18 contraddetta dall'esito del giudizio tributario, trattandosi di rapporti e di obbligazioni del tutto diversi, rispetto ai quali non vi è all'evidenza alcuna questione di contrasto pratico di giudicati.
44. D'altro canto, ancora secondo le sue dichiarazioni
(confermate del resto dalla generalità di quelle dei lavoratori), in tutto il periodo di causa, era la persona fisica che Parte_1 esercitava quel potere conformativo, così che deve ritenersi che egli avesse continuato a svolgere di fatto funzioni di amministratore di (il soggetto giuridico effettivo Parte_2 datore di lavoro, per quanto appena detto) anche dopo il settembre 2013, quando aveva lasciato formalmente la carica.
Con ogni conseguenza quanto alla sua responsabilità anche per le violazioni successive al settembre 2013. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi e va quindi confermata sui punti ora in esame. Ne segue il rigetto del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivo.
45. E' pure infondato il terzo motivo, con cui l'appellante deduce la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché non conterrebbe, per ciascun lavoratore, l'indicazione del numero delle giornate lavorate e della loro collocazione nei singoli mesi, indicazione a suo dire invece necessaria, in presenza di rapporti di lavoro non continuativi.
46. Si tratta di un argomento che non può essere condiviso.
Si è detto sopra infatti come la natura non continuativa dei rapporti di lavoro non rilevi ai fini della loro qualificazione come subordinati, dato che possono darsi certamente rapporti di lavoro subordinati che si articolano in una pluralità di singoli incarichi, ciascuno singolarmente svolto con le caratteristiche della subordinazione.
19 47. D'altra parte, se, come si è appena detto, l'indicazione di cui dice l'appellante è completamente irrilevante ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro, neppure può dirsi che essa sia necessaria alla determinazione della sanzione, dopo l'annullamento da parte del Tribunale della maxi sanzione. Il motivo è perciò infondato e va respinto.
48. Del pari deve essere disatteso il sesto motivo, con cui l'appellante argomenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 689/1981, in quanto non consente il cumulo giuridico, in caso di plurime violazioni di norme in materia di lavoro, attuate con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, diversamente da quanto il secondo comma della stessa norma prevede per gli illeciti amministrativi in materia di previdenza e assistenza e altre disposizioni normative per ulteriori tipologie di illecito. In proposito, infatti, non può trascurarsi come l'applicazione del cumulo giuridico non avesse formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione nel ricorso di primo grado, così che tale difesa è in questo grado inammissibile. Il che determina l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale (cfr. sul punto specificamente Corte Cost.
171/2017, cui era stata sottoposta la questione ora in esame e che ha affermato che “la questione dell'applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8, secondo comma, risulta priva di rilevanza nel giudizio a quo, non essendo ricompresa tra i motivi di impugnazione e non potendo il giudice a quo rilevare
d'ufficio vizi diversi”; peraltro in quel giudizio la Corte aveva aggiunto che “la questione di legittimità costituzionale dell'art.
8, secondo comma, della L. n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni - anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di
20 norme in materia previdenziale ed assistenziale - è inammissibile, in quanto un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate”). Il sesto motivo va quindi respinto.
49. E' ugualmente infondato il settimo motivo, con cui la parte privata lamenta che le sanzioni non siano state determinate nel minimo edittale. Sul punto rileva la Corte come la scelta dell'amministrazione non possa dirsi irragionevole: nella specie infatti non si fa questione solo di un numero considerevole di violazioni, ma di un'intera organizzazione di impresa costruita sull'inosservanza delle norme poste a tutela del lavoro subordinato, in fatto completamente obliterate. Con effetti pregiudizievoli per i lavoratori, ma anche distorsivi della concorrenza, atteso il risparmio contributivo che l'organizzazione sopra descritta assicurava alla società. Le sanzioni devono dirsi quindi correttamente determinate e il motivo va respinto.
50. E' poi del tutto destituito di fondamento l'ottavo motivo, con cui l'appellante censura il capo della decisione di primo grado relativo al regolamento delle spese, assumendo che il
Tribunale dovesse, già sulla base delle statuizioni contenute in sentenza, condannare l'ispettorato al pagamento di tali spese, dato che l'importo oggetto del dictum di condanna
(circa 90.000 euro) era molto inferiore a quello (circa
1.800.000 euro) preteso con l'ordinanza ingiunzione. Sul punto basti rilevare come, pur avendo escluso l'applicazione della maxi sanzione, non di meno il primo giudice abbia confermato l'intera ricostruzione contenuta nel verbale (per
21 quanto interessa la natura subordinata dei rapporti di lavoro, la loro riferibilità in tutto il periodo a il ruolo di Parte_2 amministratore, prima anche di diritto poi solo di fatto, di la corretta determinazione delle ulteriori sanzioni) Parte_1
e abbia comunque ritenuto la debenza di sanzioni per una somma considerevole.
51. E' allora di una certa evidenza che il Tribunale non potesse condannare alle spese una parte vittoriosa, integralmente nell'an e in una quota non irrilevante nel quantum. Anzi, ove non avesse inteso disporre la compensazione, ben avrebbe potuto condannare le parti private alla rifusione delle spese in relazione alla frazione della domanda accolta. Non avendo tuttavia l'amministrazione contestato sotto tale profilo il regolamento delle spese contenuto in sentenza, la disposta compensazione deve dirsi senz'altro congrua. L'ottavo motivo deve essere quindi respinto e con esso, integralmente, l'appello.
52. Le parti private – l'appellante e in Parte_1 CP_4 proprio e nella qualità, che ne ha sostenuto le ragioni – devono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'ispettorato, nella misura indicata in dispositivo.
53. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n.228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui Parte_1 al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna le parti private in solido alla rifusione delle spese del grado in favore dell'
[...]
, spese che liquida in complessivi € 4.997,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e oltre IVA e CAP come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante ella disposizione dell'art. 13 del testo unico Parte_1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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