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1 gennaio 2006
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5 agosto 2009
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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27 gennaio 2018
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Art. 6. ((Utilizzo del domicilio digitale)) (( 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. )) 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
(( 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis.
L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
(( 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis.
L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
Commentari • 154
- 1. Notificazioni tributarie tramite PEC a rischio di incostituzionalitàAccesso limitatoAngelo Lucarella · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2016 · 12.46527
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 25Provvedimento: […] Il ricorrente ha eccepito: · La nullità della cartella impugnata in quanto notificata a mezzo del servizio postale e non attraverso PEC, in violazione dell'art. 6 Codice dell'Amministrazione Digitale- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, essendo il contribuente in possesso di indirizzo pec recuperabile dai pubblici registri; · La nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 36Leggi di più...
- art. 26 DPR 602/1973·
- art. 36 DPR 600/1973·
- controllo formale dichiarazione·
- rettifica detrazione figlio a carico·
- PEC·
- sanatoria vizi notificazione·
- legittimazione passiva·
- avviso di accertamento·
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