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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2238/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.12.2022, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede in Garbagnate Milanese (MI), via Valera n. 7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Parte_2
Martinez e Davide Moscuzza;
appellante principale – appellata incidentale
contro
(c.f. ), con sede in Schio (VI), via Controparte_1 P.IVA_2
Lago di Pusiano n. 4, in persona del legale rappresentante ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Alessandra Capuano Branca;
appellata principale – appellante incidentale
1 Oggetto: “Appalto di opere pubbliche”; appello avverso sentenza non definitiva n. 868/2019 del
26.4.2019 e avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 del 29.4.2022, rese dal Tribunale di
Venezia, Sez. Imprese, nella causa R.G. n. 8257/2017.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito, in via principale: in riforma in parte qua della sentenza parziale inter partes n.
868/2019 del 26 aprile 2019, nonché della sentenza definitiva inter partes n. 829/2022 del 29 aprile 2022, entrambe pubblicate dal Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, nell'ambito della controversia R.G. n. 8257/2017, non notificate:
- respinta ogni contraria eccezione e domanda, accogliere la domanda di pagamento formulata da in primo grado e condannare al pagamento delle Parte_1 Controparte_1
somme relative alle 19 riserve iscritte per lavori extracontrattuali ed alle 12 riserve per ritardi illegittimamente subiti, apposte da nello Stato Finale dei Lavori e nel Registro di Parte_1
Contr Contabilità e, per l'effetto, per i motivi illustrati in narrativa, condannare a versare all'attrice l'importo di € 743.738,63, oltre interessi moratori, o in subordine legali, Parte_1
dal dovuto al saldo effettivo, ovvero condannare la convenuta per i medesimi titoli al pagamento in favore dell'attrice del diverso e/o maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia, sempre oltre interessi moratori, o in subordine legali;
- rigettare la domanda di relativa al pagamento di € 29.090,70 per Controparte_1
la redazione della prima perizia di variante, per i motivi illustrati in atti;
- rigettare la domanda di di condanna di al pagamento di Controparte_1 Pt_1
€ 1.253.078,00 a titolo di penali, per i motivi illustrati in atti;
2 - rigettare la domanda di AVA relativa al pagamento dell'importo di € 185.500,00 a titolo di rimborso per le spese di derating del turboalternatore, per i motivi illustrati in atti;
- con riferimento agli interessi legali e moratori sul credito per saldo contrattuale spettante a dichiarare che la somma sulla quale calcolare gli interessi è quella del “saldo Pt_1
contrattuale” dovuto, come indicato nella sentenza n. 829/2022 del 29 aprile 2022, nella sua
Contr interezza, e dunque euro 1.790.685,15; ii) applicare alle penali da riconoscere a (nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla debenza delle penali stesse) gli interessi legali dalla data della sentenza costitutiva sul punto (ossia Trib
Venezia, n. 829/2022 del 29 aprile 2022); iii) disporre la compensazione giudiziale ex nunc fra i due crediti contrapposti di cui alle lettere i) e ii) che precedono.
- Dichiarare inammissibile l'appello incidentale di per i motivi Controparte_1
illustrati nelle note di trattazione autorizzate depositate all'udienza cartolare del 30 marzo 2023,
ovvero, in assoluto subordine, rigettarlo, comunque ed in ogni caso, perché infondato in fatto e/o in diritto e/o in quanto del tutto indimostrato.
- rigettare ogni altra istanza, domanda o difesa di in quanto infondate in fatto e/o in CP_4
diritto e/o perché indimostrate.
Con riforma della sentenza impugnata e vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'accoglimento dei capitoli di prova per testimoni già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 19 febbraio 2018, e di seguito ritrascritti (con l'eccezione dei capitoli di prova già ammessi, nn.: 100, 101, 102, 136 e 137): omissis”;
- per parte appellata:
“In via incidentale:
3 Accogliere l'appello incidentale come proposto da avverso le predette sentenze e per CP_4
l'effetto:
1) Rideterminare il saldo contrattuale dovuto a dichiarando legittime le detrazioni Parte_1
praticate nella contabilità finale, con particolare riferimento al costo del gasolio e quindi riformare la sentenza definitiva per la parte in cui non ne detrae l'ammontare dalla somma di €
563.359,93 riconosciuta come dovuta, conseguentemente condannando al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 402.189,86 come esposto nel paragrafo V della comparsa CP_4
di costituzione con appello incidentale oltre ad interessi legali e di mora;
In via incidentale subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse che il calcolo degli interessi proposto da sul saldo contrattuale sia corretto, riformare la sentenza definitiva nel senso di Parte_1
Contr riconoscere ad gli interessi di mora sulle somme alla stessa riconosciute, a titolo di penale e rimborsi, come dalla stessa richieste a far data dalla costituzione in giudizio.
3) Condannare a restituire quanto indebitamente ricevuto in forza della sentenza Parte_1
riformata.
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico di il costo della CTU. Parte_1
In via istruttoria incidentale:
Si insiste per la richiesta di dare corso ove del caso alle prove come richieste e non ammesse in primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2017, conveniva in giudizio avanti Parte_1
4 al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, Controparte_1
società partecipata da Comuni dell'alta provincia di Vicenza al fine della gestione del
[...]
termovalorizzatore di Schio, deducendo di essere creditrice a seguito dell'esecuzione del contratto di appalto integrato d'opera pubblica stipulato tra le parti in data 29.10.2013, per la progettazione esecutiva e la realizzazione del rifacimento del forno caldaia e l'adeguamento del ciclo termico della Linea n.1 del termovalorizzatore predetto. Indicava di vantare un credito di €
1.790.695,15 oltre iva, quale saldo del compenso a suo favore previsto nello stato finale, oltre al residuo di € 240.333,48 trattenuto dalla stazione appaltante sul SAL n. 4 in forza di un pignoramento di terzi, dichiarato inefficace dal giudice dell'esecuzione. Chiedeva poi che le venissero riconosciuti gli importi di cui alle 19 riserve per opere extracontratto (da A1 a A19) e alle 12 riserve per ristoro dei ritardi (riserve da B1 a B12) per totali € 743.738,63, assumendo i ritardi essere imputabili a controparte. Contestava infine le penali e le somme a ristoro appostate da controparte nel conto finale per € 2.486.358,56, sostenendo l'insussistenza delle ragioni di contestazione sollevate in sede di collaudo funzionale.
La convenuta, costituendosi, eccepiva la tardività delle riserve in quanto apposte solo con la sottoscrizione del conto finale, contestava le difese attoree e ribadiva le contropretese di cui al conto finale per le due penali contrattuali, i costi da consumo di gasolio nel periodo di avviamento, l'elaborazione della prima perizia di variante indicata come necessitata da errore progettuale dell'appaltatrice, le spese di derating del turboalimentatore. Domandava in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento del saldo risultante a suo favore.
Con la sentenza non definitiva n. 868 del 26.4.2019, fatta oggetto di riserva d'appello da entrambe le parti, erano ritenute tardive le riserve sub A e sub B di parte attrice con conseguente rigetto delle pretese con le stesse avanzate;
erano riconosciuti come dovuti dall'appaltatore il
5 costo della prima perizia di variante per € 29.090,70, dovendo invece il committente farsi carico del costo di € 402.189,86 per consumo di gasolio e spettando all'appaltatore la somma, trattenuta sul SAL n. 4 dal committente, di € 240.333,48.
È stata esperita c.t.u., con nomina dell'ing. , volta a valutare la fondatezza delle Persona_1
deduzioni attoree – già poste alla base delle riserve ritenute tardive quanto alla pretesa creditoria dalle stesse recata – contrapposte alla domanda della convenuta di applicazione di penali da ritardo, in ordine alle ragioni ed imputabilità del prolungamento dei tempi esecutivi;
è stata altresì
svolta istruzione testimoniale.
È stato frattanto definito – conseguendone l'acquisizione del relativo fascicolo - il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 5095/2017 incardinato, per il preannunciato intento della convenuta di eseguire sullo stesso interventi modificativi, per l'accertamento delle caratteristiche del turbogruppo installato dall'attrice e del rispetto dei valori contrattuali delle emissioni degli ossidi di azoto.
Con sentenza definitiva del 27 aprile 2022, n. 829, il Tribunale di Venezia:
Contr
- ha accolto la domanda di di condanna di al pagamento dell'importo di € Pt_1
1.790.695,15 oltre IVA per il saldo delle opere contrattuali;
- ha rivalutato punto per punto le singole riserve al fine di verificare l'imputabilità dei ritardi,
disattendendo in parte le conclusioni raggiunte dal c.t.u. e raggiungendo la conclusione che, in totale, per le riserve da B1 a B12, 80 giorni di ritardo non fossero imputabili a rispetto ai Pt_1
complessivi 160 giorni di ritardo nella consegna;
per i giorni di ritardo imputabili a (80 Pt_1
di ritardo complessivo e 65 anche di fermo impianto), il Giudice ha applicato le penali nell'importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale, e quindi pari ad € 1.253.078,00.
Il Giudice di prime cure, con riguardo al turbogruppo, ha dato atto che quanto alle immissioni di
6 azoto i termini contrattuali erano stati rispettati, mentre con riguardo al derating del macchinario stesso, sempre muovendo da quanto accertato in sede di ATP, ha affermato che “ha Pt_1
fornito un macchinario non conforme al progetto esecutivo anche se più potente, e difatti non furono sollevate contestazioni alla funzionalità dell'impianto in sede di collaudo funzionale”,
riconoscendo come dovuto ad l'importo di € 185.500,00 oltre Controparte_1
IVA, speso dall'appaltante per far eseguire ad un'impresa terza i lavori di derating.
Il Tribunale ha poi rigettato le ulteriori domande di pagamento proposte dalla convneuta nei confronti di in quanto superate dal successivo collaudo e/o consistenti in Parte_1
duplicazioni di domande di risarcimento danni da ritardo già formulate.
In conclusione, la sentenza appellata ha riconosciuto:
a) il diritto di i ottenere il pagamento di € 1.790.695,15 oltre IVA e interessi per il saldo Pt_1
delle opere contrattuali;
b) il diritto di di ottenere il pagamento di € 240.333,48 (già riconosciuto dalla sentenza Pt_1
non definitiva);
c) il diritto di AVA di ottenere il pagamento di € 1.253.078,00 a titolo di penali;
Contr d) il diritto di di ottenere il pagamento di € 185.500,00 a titolo di risarcimento del danno per il derating del turbogruppo;
Contr e) il diritto di di ottenere il pagamento di € 29.090,70 per la perizia di variante (già
riconosciuto dalla sentenza non definitiva);
Contr f) ha rigettato le ulteriori domande di (penali oltre il 10% e costo del gasolio, quest'ultimo come già statuito dalla sentenza non definitiva).
La sentenza definitiva, infine, ha concluso stetuendo che “il differenziale a favore dell'appaltatore è di euro 563.356,93 oltre eventuali accessori fiscali”, importo che la convenuta
7 è stata condannata a pagare a “oltre interessi come in motivazione” (cioè legali dal Parte_1
90° giorno successivo al collaudo funzionale del 4 novembre 2016, e quindi dal 23 gennaio 2017
fino alla domanda proposta e quindi fino al 25 luglio 2017 e moratori dalla domanda giudiziale
- 25 luglio 2017 - al saldo).
Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta e liquidate “per euro 25.000,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa”.
Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello in via principale impugnando la Parte_1
sentenza n. 868/2019 nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'apposizione delle riserve da parte dell'impresa appaltatrice e pertanto rigettato le conseguenti pretese creditorie e nella parte in cui ha posto a suo carico il costo della prima perizia di variante per € 29.090,70, e la sentenza definitiva n. 829/2022 nelle parti in cui è stata, previa valutazione dell'imputabilità del ritardo,
applicata a suo carico la penale ed è stato dichiarato dovuto da il costo per il derating Parte_1
del turboalternatore che sarebbe stato sostenuto dalla stazione appaltante;
l'appellante ha rappresentato poi essere frattanto insorta controversia tra le parti in ordine al calcolo degli interessi dovuti sulla base della decisione di primo grado, posto che con opposizione all'esecuzione la controparte ha indicato come corretto il calcolo degli interessi legali e moratori sull'importo differenziale di € 563.359,93, liquidato nel dispositivo della sentenza a seguito della compensazione tra i rispettivi crediti, laddove secondo l'appellante – che ha chiesto alla Corte di esprimersi in questo senso, come da conclusioni riportate in epigrafe - si sarebbe nella specie verificata una compensazione ex nunc solo al momento della decisione tra il credito di Pt_1
per saldo dei lavori eseguiti, contrattuale e liquido già col collaudo funzionale del 4.11.2016
Contr redatto dal committente, ed il controcredito di di natura risarcitoria in quanto avente ad oggetto una penale conseguente ad un supposto e contestato inadempimento dell'appaltatrice,
8 divenuto liquido solo con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
Si è costituita sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame avversari e Controparte_1
proponendo appello incidentale “tardivo” sulla base di tre motivi, i primi due relativi alla decisione con la quale è stata rigettata la domanda di rimborso delle spese di gasolio anticipate dalla stazione appaltante per conto dell'appaltatore durante la fase di esercizio dell'impianto ed al regolamento delle spese di lite, poste a suo carico seppur con liquidazione riferita al credito accertato all'esito della compensazione operata;
con riguardo alla questione relativa agli interessi sul titolo esecutivo, auspicando una rettifica della sentenza di primo grado conforme alla propria ricostruzione, ha dato atto che, pur avendo essa, con riserva di ripetizione, versato a Parte_1
l'importo complessivo di € 777.207,88, comprensivo delle spese legali e degli interessi calcolati sul montante liquidato nel dispositivo pari ad € 563.359,93, si è vista notificare precetto, fatto oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale, dedotto quanto ricevuto, le ha Parte_1
intimato l'ulteriore pagamento di € 656.058,94 oltre alle spese per la redazione dell'atto di precetto, pretendendo la controparte di calcolare gli interessi di mora e legali fino alla data della sentenza definitiva sull'importo del saldo contrattuale (€ 1.790.695,15) e non su quello liquidato nel dispositivo della sentenza stessa (€ 563.359,93), in spregio alla compensazione disposta dal giudice tra le rispettive partite di credito e debito accertate in causa. ha eccepito la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo in quanto non Parte_1
conseguente all'appello principale.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
9 L'appello principale
Col primo motivo si duole di quanto statuito nella sentenza n. 868/2019 del Parte_1
Tribunale di Venezia in ordine alla ritenuta tardività delle riserve dalla stessa apposte, osservando in particolare che esse riguardavano, per la maggior parte, fatti successivi all'emissione dell'ultimo SAL (n. 6) del 12 novembre 2015, senza che, successivamente a tale SAL, fossero stati adottati atti di contabilità idonei all'iscrizione di riserve: ritiene l'appellante che gli ordini di servizio e il certificato di ultimazione lavori, adottati dalla committente nel periodo tra l'ultimo
SAL e la contabilità finale (su cui sono state iscritte le riserve), non siano atti idonei a tale fine ed in ogni caso sottolinea che essi non presentavano elementi economici circa i prezzi che la stazione appaltante intendeva riconoscere ma solo un contenuto tecnico.
L'appellata, aderendo sul punto alla ricostruzione in fatto ed in diritto espressa dal giudice di prime cure, ha escluso che tra l'ultimo SAL (n. 6) e lo stato finale, solo in calce al quale Pt_1
ha iscritto le riserve, non vi siano state occasioni utili a manifestare le richieste
[...]
dell'appaltatore, con particolare riferimento ai sei ordini di servizio emessi tra il gennaio 2016 e l'aprile 2016 e al certificato di fine lavori.
Il motivo è infondato.
Al di là della genericità dell'affermazione dell'appellante circa l'impossibilità di iscrivere riserve nei documenti contabili di stato avanzamento lavori (c.d. , in quanto “le riserve in CP_5
questione riguardano in prevalenza opere successive all'ultimo S.A.L., il n. 6 datato 12 novembre
2015”, si deve ricordare che, secondo quanto disposto dagli artt. 190, commi 1-2-3-5-6, e 191,
comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: “Il registro di contabilità
è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. […] Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
10 al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. […] Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie […] art. 191: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”.
In proposito la Suprema Corte ha ribadito che: “In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis),
contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente” (Cass. Civ.
ordinanza n. 14522 del 24.5.2024), dando continuità ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis Cass. Civ. ordinanza n. 28801 del 9.11.2018: “Nei pubblici appalti, è
obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e
11 percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo,
la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo,
percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato.
Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”).
Nella specie non giova all'appellante il richiamo alla previsione dell'art. 181 del DPR 207/2010
il quale, come dalla stessa osservato, indica i documenti amministrativi contabili senza dubbio suscettibili di ricevere l'iscrizione di riserve.
Orbene, nell'invocato elenco sono indicati quali documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
Nel caso di specie, in primo luogo, il registro di contabilità è stato prodotto dalla stessa attrice appellante (doc. 13) ed esso contiene le riserve apposte tuttavia solo in 22.11.2016.
L'affermazione contenuta nella sentenza appellata (pag. 15) secondo cui “la parte attrice non solo ha sottoscritto il registro di contabilità in occasione dei SAL (e quindi fino al 12/11/2015) senza
12 obiezioni, il che la fa decadere da tutte quelle riserve i presupposti per iscrivere le quali erano sorti prima di quella data;
ma, per la fase successiva alla accettazione del sesto SAL e fino alla sottoscrizione del consuntivo finale dei lavori, epoca alla quale le venne per la prima volta sottoposto il registro per la firma, ha trascurato numerosi atti idonei a ricevere le sue rimostranze, per primi gli ordini di servizio, e poi anche il verbale di verifica dell'adempimento agli ods e di chiusura dei lavori, atti dell'appalto” non è adeguatamente contrastata dalla indicazione dell'appellante secondo cui il registro di contabilità sarebbe stato invece redatto solo unitamente al conto finale (appello, pag. 21: “Solo in data 8 novembre 2016, dopo quasi un anno, è stato emesso la Stato Finale ed il Registro di Contabilità (ns. docc. 12, 13, 172, 173, 174, 175, 176 e
177 di primo grado)”), posto che un tanto non si desume dalla lettura del registro di contabilità
né da alcuno degli altri documenti - peraltro genericamente - richiamati nel passaggio sopra riportato e nessuna prova testimoniale è stata offerta con riguardo a tale asserzione.
In ogni caso, non vi è dubbio che sia stato progressivamente formato il giornale dei lavori, primo dei documenti contabili indicato nell'invocato elenco di cui all'art. 181 del “vecchio” (ma applicabile al rapporto de quo) codice degli appalti, documento senz'altro idoneo a ricevere l'iscrizione di riserve (v. ancora art. 191, comma primo), non a caso fatto oggetto di analitico esame da parte del c.t.u. al fine della ricognizione di ogni elemento utile a valutare l'imputabilità
dei ritardi.
Neppure è corretta l'obiezione dell'appellante secondo cui le riserve non avrebbero potuto essere apposte negli ordini di servizio per il fatto che l'art. 191 del D.P.R. n. 207/2010 fa riferimento a tal fine agli atti contabili indicati all'art. 181 del codice degli appalti, posto che l'art. 152, comma
3, dello stesso regolamento, dedicato agli ordini di servizio, prevede al contrario espressamente:
“L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni
13 e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.
In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve”.
Né rileva la difesa secondo cui l'appaltatrice non disponeva, fino all'esame dello stato finale,
degli elementi contabili necessari ad avere contezza dell'importo a lei riconosciuto dal D.L. per i lavori svolti, e dunque del “pregiudizio” economico connesso all'esecuzione delle lavorazioni extracontrattuali.
Al di là del fatto che anche in questo caso l'obiezione è in concreto riferibile solo ad una parte delle riserve, la stessa è incompatibile con la ricostruzione della disciplina dell'onere di
(tempestiva) apposizione delle riserve prevalsa nella dottrina e nella giurisprudenza, secondo cui le richieste devono essere avanzate non appena il danno sia percepibile da un imprenditore medio secondo buona fede e media diligenza ovvero quando si renda palese la rilevanza causale del fatto che determina il maggior onere per l'appaltatore, salva la necessità di differirne eventualmente la sola quantificazione, ove inizialmente impossibile. In difetto, ed aderendo alla lettura offerta dall'appellante, sarebbe violato il principio essenziale dell'evidenza, continua e costante, della spesa cui è esposta l'amministrazione pubblica (o comunque la stazione appaltante), la cui definizione sarebbe rinviata a data indeterminata e nella specie al termine dei lavori, con l'effetto altresì di inibire all'amministrazione scelte tempestive, diverse dal rifinanziamento delle maggiori somme, come il recesso o, se ritenuta conveniente, la riduzione
14 dei lavori.
Risulta in conclusione infondato il motivo di gravame, in quanto le riserve dedotte si confermano tardive, posto che le stesse fanno riferimento a maggiori oneri o a maggiori lavori la cui evidenza in capo all'impresa emergeva durante l'esecuzione delle opere, laddove la stessa ha formalizzato conseguenti pretese solo una volta terminati i lavori.
Col secondo motivo d'appello, parimenti riferito alla sentenza n. 868/2019, si duole Parte_1
del fatto che le sia stato addebitato il costo della prima perizia di variante.
Non è nella specie contestato che la stazione appaltante abbia sostenuto il corso di € 29.090,70
per la redazione della perizia di variante n. 1; la sentenza di primo grado ha ritenuto che la variante si sia resa necessaria a causa dell'errore di “nella elaborazione del progetto Pt_1
esecutivo, nel quale erano stati erroneamente stimati i carichi delle apparecchiature che la
appaltatrice avrebbe installato, con conseguente necessità di adeguare la portanza delle fondazioni”, non essendo dirimente in senso contrario l'obiezione di secondo cui “solo Pt_1
dopo l'arrivo dei macchinari essa avrebbe potuto comprendere quale era il loro effettivo peso”,
posto che “la attrice neppure allega quali sarebbero stati gli impedimenti ad un preventivo congruo apprezzamento del peso dei macchinari da essa chiaramente individuati” (sentenza non def., pag. 18).
Il motivo è privo di pregio: l'appellante reitera genericamente, senza invero confrontarsi con le ragioni della decisione ed in ogni caso senza superarle, l'affermazione secondo cui “non vi è
stato nessun errore progettuale imputabile a bensì sono sopraggiunti degli elementi di Pt_1
fatto che hanno comportato le necessità di redigere detta perizia” in quanto “solo dopo l'acquisto di tutti i componenti dell'impianto, veva potuto avere contezza dell'effettivo peso degli Pt_1
stessi ed aveva quindi apportato delle variazioni al progetto esecutivo modificando le fondazioni
15 dell'edificio sulla base di tale dato che non era prevedibile con certezza al momento di redazione del progetto esecutivo” (appello, pagg. 32-33).
Come osservato dal Tribunale, non ha chiarito per quale motivo fosse sconosciuto Parte_1
in origine il peso dei componenti dell'impianto: trattandosi di appalto c.d. integrato a corpo, proprio per la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori ad un'impresa capace, prima, di progettare esecutivamente l'opera da realizzare, la necessità di modificare il progetto per l'esigenza di una maggiore portanza delle fondazioni coerente con il peso dei macchinari da installare appare in ogni caso riferibile agli oneri facenti capo all'impresa, che ha evidentemente preferito non approfondire troppo la verifica sul punto nella fase iniziale e si deve far carico,
come ritenuto dal Tribunale, del costo necessario ad aggiornare la progettazione, non essendo sopravvenuti fatti imprevedibili o imputabili alla stazione appaltante.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante in via principale si duole della sentenza definitiva n.
829/2022 laddove ha riconosciuto che, dei 160 giorni complessivi di ritardo, 80 erano imputabili al comportamento della medesima Parte_1
Si deve premettere che la convenuta aveva eccepito il ritardo di nell'esecuzione dei Parte_1
lavori: questi ultimi sono stati consegnati in data 10 maggio 2016 a fronte di un termine contrattuale al 2 dicembre 2015; la stazione appaltante aveva applicato in sede di conto finale e riproposto in giudizio in via riconvenzionale la pretesa creditoria per la penale di € 1.253.078,00
in ragione del ritardo di cui sopra e per l'ulteriore penale di € 762.000,00 per il superamento del termine pattuito di 180 giorni per la fermata della linea 1.
Il Tribunale ha esperito c.t.u. al fine di valutare la fondatezza delle riserve apposte da Pt_1
(non per verificarne le correlate richieste creditorie ma per accertare l'imputabilità dei fatti
[...]
posti a fondamento delle medesime sotto il profilo del ritardo conseguitone sui tempi di
16 esecuzione): il c.t.u. ha indicato che potevano essere riconosciuti all'appaltatore 175 dei 309
giorni di proroga richiesti (con le riserve da B1 a B12 e con la richiesta di proroga del 29.1.2016).
Partendo dall'analisi ricostruttiva offerta dal c.t.u., che lo stesso Tribunale indica come
“contestatissima” dalla convenuta, la quale aveva a propria volta offerto specifiche contestazioni su ogni riserva, il giudice di prime cure ha effettuato una puntuale disamina di ciascuna delle riserve del gruppo B, sviluppata dando atto delle indicazioni offerte dal c.t.u., degli elementi ricavabili dalla documentazione offerta dalle parti e dall'istruttoria orale, e corredata da valutazioni di carattere giuridico, a partire da quelle inerenti all'onere della prova,
dichiaratamente estranee al lavoro peritale, limitato alla valutazione della imputabilità dei ritardi da un punto di vista tecnico-fattuale (si veda da pag. 8 a pag. 14 della sentenza di primo grado).
All'esito di tale complessa ed attenta analisi, ha ritenuto ingiustificati, sul ritardo complessivo,
80 giorni su 160 addebitati, restando ingiustificati ulteriori 80 giorni;
di questi ultimi, 65 giorni sono riferibili anche al prolungamento del fermo impianto.
L'appello, nel dolersene, ripropone una diversa lettura degli elementi acquisiti che tuttavia sono gli stessi già sottoposti dalla parte al c.t.u. e poi considerati con più completa valutazione dal
Tribunale, le cui conclusioni, ampiamente motivate, questa Corte condivide. Non si può non valorizzare a disfavore dell'appaltatore, d'altra parte, il fatto che in ordine a nessuna delle difficoltà poi rappresentate sia mai stata richiesta la sospensione dei lavori, né totale né parziale, ai sensi dell'art. 158 del DPR 210/2017, e che i fatti posti a fondamento della giustificazione del ritardo siano stati esplicitati per la prima volta con la tardiva apposizione delle riserve di cui si è
scritto.
Correttamente (seppur implicitamente) il Tribunale non ha riconosciuto in favore dell'appaltatore ulteriori giorni con riferimento alla richiesta di proroga di data 25 gennaio 2016, in quanto
17 effettuata a termine contrattuale (2 dicembre 2015) già scaduto;
erronea si presentava sul punto la conclusione parzialmente favorevole del c.t.u. fondata sull'asserzione attorea secondo cui trattavasi della reiterazione di una richiesta di proroga già avanzata in data 18 novembre 2015, e ciò in quanto quest'anteriore richiesta non è stata documentata e la stazione appaltante ha sempre negato di averla ricevuta.
A fronte di due penali contrattuali, previste rispettivamente dall'art. 6 e dall'art. 7 del contratto, la prima per il mancato rispetto del termine dei lavori (per il giornaliero 1 per mille dell'importo contrattuale, fino al massimo del 10% di tale importo, nella specie calcolata nel massimo dalla stazione appaltante, e dunque in € 1.253.078,00) e la seconda per il mancato rispetto del termine massimo di fermo dell'impianto (penale giornaliera € 6.000,00, pretesa dalla committente in €
762.000,00), il Tribunale, accertati i ritardi nei termini di cui sopra, con valutazione che appare giuridicamente corretta ed in concreto equa, anche riducendo la penale ex art. 1384 c.c. e art. 145
del Regolamento (d.p.r. 207/2010), ha così condivisibilmente concluso (pag. 15): “Va
considerato allora che già la penale di cui all'art. 6 era stabilita in un ammontare giornaliero
corrispondente al massimo di regolamento;
che la stazione appaltante non promosse procedimenti risolutori;
che l'appalto si è concluso con la realizzazione a regola d'arte (salvo
quanto si dirà per il turbogruppo) e comunque con la realizzazione di un impianto da subito
pienamente funzionante. Pertanto si ritiene di contenere equitativamente nel 10% contrattuale
l'ammontare delle penali da applicare. Saranno perciò euro 1.253.078”.
L'appellante, con riguardo alla quantificazione in rapporto al netto contrattuale (pag. 14:
“Riguardo al secondo punto, il “prezzo netto dell'appalto” a termini dell'art. 4 del contratto
Cont stipulato fra le parti è di euro 12.410.500,00, il calcolo fatto da si rapporta correttamente all'ammontare complessivo finale dei lavori, di poco superiore, derivante verosimilmente dai
18 maggiori costi di varianti;
non si vede ragione di decurtare altre poste, e in particolare, come pretende di scorporare “manodopera e attrezzature”), reitera l'affermazione secondo cui Pt_1
per prezzo netto dell'appalto si dovrebbe intendere quello calcolato scorporando il costo di manodopera e attrezzature, ma la pretesa non ha fondamento, giacché s'intende agevolmente il riferimento contrattuale al netto da Iva e non certo alla previa decurtazione di voci che fanno comunque parte del corrispettivo.
Quanto infine al conteggio, la doglianza dell'appellante secondo cui, posto che il contratto di appalto prevedeva, all'art. 4, un prezzo di complessivi € 12.410.500,00, “l'uno per mille di detto importo è pari ad € 12.410,50, che moltiplicato per 80 giorni di ritardo darebbe luogo ad una penale di € 992.840,00, ben inferiore a quanto liquidato dal Tribunale” non si confronta con le ragioni della decisione, che ha quantificato l'importo tenendo conto delle due penali contrattuali e dei giorni accertati di ritardo ingiustificato limitando il risultato (complessivo) al 10% del corrispettivo contrattuale, tenuto conto del maggior importo astrattamente raggiunto dall'ammontare delle (due) penali da applicare.
Il motivo di gravame risulta pertanto infondato in ogni sua parte.
Privo di fondamento è anche il quarto motivo, relativo alla parte della sentenza definitiva n.
829/2022 che ha considerato dovuto dall'impresa appaltatrice il costo del derating dell'appaltatore sostenuto dalla stazione appaltante.
Il costo risulta in effetti anticipato da come conseguenza della Controparte_1
fornitura di un macchinario di potenza superiore a quella contrattualmente prevista, con esito di difformità rispetto ai documenti di gara.
Secondo invece, “il più contiene il meno” e la fornitura per come eseguita non Parte_1
recava nessuna difformità rilevante;
per di più mancherebbe qualsiasi prova in ordine all'effettivo
19 costo dei lavori commissionati alla impresa De Pretto e in ordine all'effettivo pagamento di tale somma.
Orbene, il verbale di collaudo amministrativo dava conto del fatto che il turbogruppo (turbina e alternatore) rispettava le prestazioni richieste dal contratto, ma che era occorso procedere al derating, affidato dalla stazione appaltante alla ditta De Pretto Industrie s.r.l. di Schio per un costo di € 185.500,00 oltre iva.
La c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha confermato che “Le macchine e quindi le targhe apposte da non risultano coerenti con i valori di riferimento definiti Pt_1
pocanzi” e cioè quelli del progetto esecutivo.
Le rassicurazioni fornite dall'appaltatore appellante circa l'eguale idoneità del macchinario dal punto di vista funzionale non superano la ragione indicata dal giudice di prime cure a fondamento del diritto del rimborso della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per l'adeguamento alle previsioni contrattuali: “In concreto peraltro a fornito un “macchinario” non conforme Pt_1
al progetto esecutivo anche se più potente, e difatti non furono sollevate contestazioni alla funzionalità dell'impianto in sede di collaudo funzionale”. Rimane invece acquisito il dato secondo cui la fornitura era difforme dal contratto ed il Tribunale ha correttamente valorizzato sia l'esigenza di conformità della fornitura di energia in quanto destinata al gestore finale GSE sia l'inverosimiglianza dell'assunzione da parte della stazione appaltante della iniziativa, onerosa, di intervento per riportare l'impianto alle previsioni contrattuali, ove la stessa non fosse stata necessaria,
non essendovi certezza sulla possibilità di ottenerne il rimborso dall'appaltatrice.
Allo stesso modo, è stata correttamente ritenuta idonea alla prova del costo conseguente alla difformità la produzione (doc. 38 conv.) dell'offerta della ditta De Pretto Industrie s.r.l. per la
“fornitura di un sistema di regolazione con ricertificazione del turbogruppo a servizio della linea 1
20 Contr dell'impianto di termovalorizzazione di ” per il prezzo di € 185.500 oltre Iva, poi posto a carico di ell'atto di collaudo tecnico-amministrativo, presentandosi evidente coerenza tra l'esigenza Pt_1
manifestata e lo scopo ed i contenuti dell'offerta (la “ricertificazione del generator-set Fincantieri”
prevedeva i seguenti passaggi: “1.Analisi documentazione esistente 2.Adeguamento impiantistico/elettrostrumentale 3.Redazione manualistica 4.Certificazione”), non essendovi dubbio che il derating sia stato poi effettuato e non avendo l'attrice appellante fornito elementi concreti per ritenere che le operazioni ed i costi a tal fine necessari non fossero quelli indicati nell'offerta prodotta.
Il motivo di gravame si conferma pertanto infondato.
Infine, in ordine alle somme dovute a titolo di interessi, le parti hanno offerto contrapposte letture interpretative della sentenza di primo grado (con rilevante differenza di risultato, pari a €
656.058,94), entrambe proponendo, quantomeno per l'ipotesi di mancata adesione dell'intestata
Corte all'opzione da ciascuna suggerita, altrettanto contrapposte impugnazioni della decisione
(di fatto, seppur senza espressa coerente numerazione, si tratta del quinto motivo dell'appello principale e del terzo motivo dell'appello incidentale).
La ricostruzione offerta sul punto da fonda sul convincimento che il Tribunale abbia Parte_1
operato una compensazione giudiziale tra le contrapposte voci creditorie riconosciute, con riguardo alle quali risulterebbe tuttavia necessario considerare secondo l'appellante, da un lato,
la natura contrattuale del credito per saldo lavori spettante a nonché la natura (legale a Pt_1
partire dal novantesimo giorno successivo al collaudo funzionale del 4.11.2016 e moratoria dalla data della domanda giudiziale) degli interessi a quest'ultima dovuti, e, dall'altro lato, la natura risarcitoria, illiquida e non omogenea del controcredito per penali oggetto della domanda della stazione appaltante, accompagnata dalla richiesta di riconoscimento degli interessi al saggio legale.
21 Tale ricostruzione è tuttavia giuridicamente errata, posto che è dato pacifico in giurisprudenza che il credito da penale contrattuale sia un debito di valuta, e d'altra parte la previsione della penale ha, tipicamente, proprio il senso e lo scopo di rendere ab origine liquido il credito risarcitorio (v. ad es. Cass, Sez. I, sent. n. 18940 del 27 settembre 2016: “La rivalutazione monetaria non può essere applicata d'ufficio dal giudice ad un debito di valuta, quale quello derivante da una clausola contrattuale penale, in assenza di specifica domanda e prova del maggior danno da parte del creditore. Infatti, il debito di valuta derivante dalla clausola penale non è suscettibile di rivalutazione automatica, in quanto la clausola penale assolve già la funzione di liquidazione anticipata e forfettaria del danno. Pertanto, l'eventuale maggior danno rispetto a quanto previsto dalla clausola penale deve essere oggetto di specifica domanda, allegazione e prova da parte del creditore, non potendo essere disposta d'ufficio la rivalutazione monetaria del credito”).
Coerentemente con tale funzione, il credito da penale è stato inserito nella contabilità finale dei lavori. La successiva attività giudiziale è perfettamente compatibile con tale natura della penale,
che non viene immutata per il solo fatto che il giudice pervenga, come può accadere per qualsiasi credito, ad una quantificazione diversa da quella dedotta o appostata da una parte anteriormente al giudizio.
Pur dovendosi osservare che nessuna parte della sentenza di primo grado risulta incompatibile con questa, corretta, lettura della decisione, preso atto della manifestatasi incertezza interpretativa del titolo (sostanzialmente per il riferimento ivi contenuto agli interessi sul saldo contrattuale, che ha inteso calcolare sull'importo a credito di € 1.790.695,15 Parte_1
anteriormente alla considerazione delle pur disposte compensazioni, e non sul saldo risultante all'esito delle stesse), appare opportuno rettificare la decisione precisando, in dispositivo, che gli
22 interessi sono dovuti dalla stazione appaltante bensì “come in motivazione” (quanto a tassi e decorrenza) ma sulla somma indicata nel dispositivo stesso.
L'appello incidentale
È infondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale di inammissibilità Parte_1
dell'appello incidentale c.d. tardivo proposto da per essere Controparte_1
entrambi i motivi di appello incidentale “incentrati su questioni e domande per i quali l'interesse all'impugnazione era di per sé già insorto con la pubblicazione della decisione appellata e non, successivamente, solo con l'appello della società esponente” (nota scritta Parte_1
29.3.2023).
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare,
come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024.
Gli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non contengono nessuna distinzione tra capi autonomi e capi dipendenti nel prevedere la possibilità per le parti di proporre l'impugnazione incidentale tardiva quando per le stesse sia decorso il termine per impugnare ovvero quando abbiano prestato acquiescenza alla sentenza.
La ratio della previsione è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente di determinarsi a proporre appello solo laddove (e dopo che) la controparte abbia proposto appello,
ed in tal caso anche quando sia frattanto scaduto il termine di legge.
L'appello incidentale tardivo “dipende” dunque dall'appello principale non in relazione ai motivi ma nel senso che se non ci fosse quest'ultimo l'appello incidentale tardivo non potrebbe essere
23 proposto.
In questo senso si era già espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25285/2020, ove si legge che l'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato in solido, rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, è ammissibile anche se fondata su motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale, rilevandosi che “una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione”.
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15100/2024, ha condivisibilmente confermato che l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente ad un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum
debeatur).
I primi due motivi di appello incidentale sono tuttavia, nel merito, infondati.
Con il primo motivo si duole del mancato accoglimento della Controparte_1
pretesa di rimborso delle spese di gasolio anticipate dalla stazione appaltante durante la fase di
24 messa in esercizio dell'impianto, il cui ammontare, non contestato in giudizio, è stato accertato dai collaudatori, in conformità alle risultanze della contabilità finale, nella somma di €
402.189,86.
La decisione di primo grado è fondata su un documento dimesso dall'originaria attrice chiamato
“annesso tecnico contrattuale” (doc.131, pag.65, pag. 67 del file informatico) che esclude dalle attività contrattuali i “consumi per l'avviamento (gasolio, metano, energia elettrica, bicar, etc.)”.
Obietta l'appellante incidentale che l'annesso tecnico, “che sembrerebbe consentire l'addebito
Contr ad dei consumi di gasolio, non è un documento contrattuale. Esso, infatti, compare tra gli allegati al progetto redatto da nel 2012, ma non è stato trasfuso negli accordi intercorsi Pt_1
tra le parti. Il contratto di appalto, sottoscritto il 29 ottobre 2013, all'art.26 elenca i documenti che ne fanno parte e il predetto “annesso tecnico” non è menzionato”.
Tale difesa risulta tuttavia priva di fondamento in quanto: non risulta provato che l'annesso tecnico sia parte del progetto tecnico redatto da dovendosi semmai ritenere che esso Parte_1
costituisca allegato al progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante, come si ricava dal fatto, opportunamente evidenziato da che nella prima pagina del documento è Parte_1
riportata, su carta intestata con logo di , la sottoscrizione del prof. Controparte_1
ing. pacificamente progettista incaricato dalla stazione appaltante per la Persona_2
redazione del progetto definitivo posto a base di gara, e d'altra parte vi si legge la data del
“maggio 2012” che è compatibile con l'epoca della progettazione definitiva cui ha provveduto la stazione appaltante e non con i tempi della progettazione integrativa richiesta all'appaltatore, dato che il bando stesso è del giugno 2022 e l'offerta di è stata presentata a dicembre Parte_1
2022; in ogni caso, l'articolo 26 del contratto richiama tra i documenti che formano parte del contratto anche “l'offerta tecnica e l'offerta economica sottoscritte dall'appaltatore in data 10
25 dicembre 2012” così che, anche nell'ipotesi in cui l'annesso tecnico avesse fatto parte degli allegati alla progettazione integrativa, ciò non sarebbe sufficiente a predicarne l'irrilevanza; il computo metrico estimativo non prevede, infine, importi di spesa per i consumabili a carico di per l'avviamento, per il quale peraltro la documentazione contrattuale prevedeva Pt_1
l'effettuazione delle relative prove a caldo tramite impiego di rifiuti (art. 35 del capitolato speciale e art. 13 del contratto) e non di gasolio, così che, risultando la difforme scelta di procedere alle prove a caldo a mezzo gasolio effettuata dalla stessa stazione appaltante, la stessa deve farsi carico del relativo onere.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, relativo al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, l'appellante osserva che è risultata soccombente in termini Parte_1
significativi, essendo state ritenute tardive le riserve (cui accedevano richieste creditorie per complessivi € 743.738,63, oltre ad interessi), ed essendo stata confermata l'applicazione di una penale per ritardi dell'importo di € 1.253. 078,00 nonché l'addebito di € 185.500,00 per i costi di derating del turboalimentatore e di € 29.090,70 per la spesa relativa alla prima perizia di variante.
Si deve tuttavia osservare che aveva in causa giustificato il Controparte_1
mancato pagamento del saldo contrattuale di € 1.790.695,15, cui si aggiungeva la trattenuta mantenuta su quanto spettante per il SAL n. 4 pari a € 240.333,48, con le maggiori pretese controcreditorie per l'importo complessivo di € 2.631.358,00, tanto da aver concluso per la condanna di al pagamento in proprio favore di un saldo che deduceva nella somma Parte_1
complessiva di € 840.663,41.
Il risultato – confermato nella presente sede – delle statuizioni del giudizio di primo grado ha invece recato all'accertamento, effettuate le dovute compensazioni, di un saldo in favore di Pt_3
[...] [...]
[...] [
per il significativo importo di € 563.359,93, che la convenuta stazione appaltante è stata
[...]
condannata a pagare, con l'aggiunta degli interessi.
A fronte della soccombenza reciproca, si deve condividere il regolamento delle spese di lite cui
è pervenuto il giudice di prime cure, che ha ritenuto comunque prevalente la soccombenza della convenuta, condannandola alla rifusione delle spese in favore di parte attrice peraltro correttamente liquidate commisurandole il compenso all'importo liquidato (criterio del decisum
anziché del disputatum).
Quanto infine alla questione relativa al conteggio degli interessi, le ragioni dell'appellante incidentale sono riconosciute nei termini già espressi con riguardo alla contrapposta indicazione
(ed impugnazione) dell'appellante principale.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale limitatamente alla precisazione relativa a tale ultima questione.
A fronte di ampia reciproca soccombenza con esito vittorioso dell'appellante incidentale solo con riguardo al conteggio degli interessi, le spese del presente grado vanno compensate per i due terzi e poste per l'ulteriore terzo a carico dell'appellante principale, condannata alla rifusione per la quota in favore della controparte, e liquidazione in base ai parametri medi di cui al d.m. n.
55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico della sola appellante principale.
27
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
868/2019 e avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 rese dal Tribunale di Venezia, Sez.
Imprese;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza non definitiva n. 868/2019, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 del Tribunale di Venezia, Sez.
Imprese, che per il resto rigetta, accerta come dovuti da a Controparte_1 Pt_1
gli interessi, con i tassi e la decorrenza indicata nella motivazione della richiamata sentenza
[...]
n. 829/2022, sulla somma di € 563.359,93;
3. dichiarate compensate tra le parti le spese di lite per due terzi, condanna alla Parte_1
rifusione a favore di di un terzo delle spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, spese liquidate (già nella quota di un terzo) in € 10.000,00 per compenso professionale,
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali e € 518,00 per anticipazione ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
28
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2238/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.12.2022, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede in Garbagnate Milanese (MI), via Valera n. 7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Parte_2
Martinez e Davide Moscuzza;
appellante principale – appellata incidentale
contro
(c.f. ), con sede in Schio (VI), via Controparte_1 P.IVA_2
Lago di Pusiano n. 4, in persona del legale rappresentante ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Alessandra Capuano Branca;
appellata principale – appellante incidentale
1 Oggetto: “Appalto di opere pubbliche”; appello avverso sentenza non definitiva n. 868/2019 del
26.4.2019 e avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 del 29.4.2022, rese dal Tribunale di
Venezia, Sez. Imprese, nella causa R.G. n. 8257/2017.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito, in via principale: in riforma in parte qua della sentenza parziale inter partes n.
868/2019 del 26 aprile 2019, nonché della sentenza definitiva inter partes n. 829/2022 del 29 aprile 2022, entrambe pubblicate dal Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, nell'ambito della controversia R.G. n. 8257/2017, non notificate:
- respinta ogni contraria eccezione e domanda, accogliere la domanda di pagamento formulata da in primo grado e condannare al pagamento delle Parte_1 Controparte_1
somme relative alle 19 riserve iscritte per lavori extracontrattuali ed alle 12 riserve per ritardi illegittimamente subiti, apposte da nello Stato Finale dei Lavori e nel Registro di Parte_1
Contr Contabilità e, per l'effetto, per i motivi illustrati in narrativa, condannare a versare all'attrice l'importo di € 743.738,63, oltre interessi moratori, o in subordine legali, Parte_1
dal dovuto al saldo effettivo, ovvero condannare la convenuta per i medesimi titoli al pagamento in favore dell'attrice del diverso e/o maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia, sempre oltre interessi moratori, o in subordine legali;
- rigettare la domanda di relativa al pagamento di € 29.090,70 per Controparte_1
la redazione della prima perizia di variante, per i motivi illustrati in atti;
- rigettare la domanda di di condanna di al pagamento di Controparte_1 Pt_1
€ 1.253.078,00 a titolo di penali, per i motivi illustrati in atti;
2 - rigettare la domanda di AVA relativa al pagamento dell'importo di € 185.500,00 a titolo di rimborso per le spese di derating del turboalternatore, per i motivi illustrati in atti;
- con riferimento agli interessi legali e moratori sul credito per saldo contrattuale spettante a dichiarare che la somma sulla quale calcolare gli interessi è quella del “saldo Pt_1
contrattuale” dovuto, come indicato nella sentenza n. 829/2022 del 29 aprile 2022, nella sua
Contr interezza, e dunque euro 1.790.685,15; ii) applicare alle penali da riconoscere a (nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla debenza delle penali stesse) gli interessi legali dalla data della sentenza costitutiva sul punto (ossia Trib
Venezia, n. 829/2022 del 29 aprile 2022); iii) disporre la compensazione giudiziale ex nunc fra i due crediti contrapposti di cui alle lettere i) e ii) che precedono.
- Dichiarare inammissibile l'appello incidentale di per i motivi Controparte_1
illustrati nelle note di trattazione autorizzate depositate all'udienza cartolare del 30 marzo 2023,
ovvero, in assoluto subordine, rigettarlo, comunque ed in ogni caso, perché infondato in fatto e/o in diritto e/o in quanto del tutto indimostrato.
- rigettare ogni altra istanza, domanda o difesa di in quanto infondate in fatto e/o in CP_4
diritto e/o perché indimostrate.
Con riforma della sentenza impugnata e vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'accoglimento dei capitoli di prova per testimoni già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 19 febbraio 2018, e di seguito ritrascritti (con l'eccezione dei capitoli di prova già ammessi, nn.: 100, 101, 102, 136 e 137): omissis”;
- per parte appellata:
“In via incidentale:
3 Accogliere l'appello incidentale come proposto da avverso le predette sentenze e per CP_4
l'effetto:
1) Rideterminare il saldo contrattuale dovuto a dichiarando legittime le detrazioni Parte_1
praticate nella contabilità finale, con particolare riferimento al costo del gasolio e quindi riformare la sentenza definitiva per la parte in cui non ne detrae l'ammontare dalla somma di €
563.359,93 riconosciuta come dovuta, conseguentemente condannando al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 402.189,86 come esposto nel paragrafo V della comparsa CP_4
di costituzione con appello incidentale oltre ad interessi legali e di mora;
In via incidentale subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse che il calcolo degli interessi proposto da sul saldo contrattuale sia corretto, riformare la sentenza definitiva nel senso di Parte_1
Contr riconoscere ad gli interessi di mora sulle somme alla stessa riconosciute, a titolo di penale e rimborsi, come dalla stessa richieste a far data dalla costituzione in giudizio.
3) Condannare a restituire quanto indebitamente ricevuto in forza della sentenza Parte_1
riformata.
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico di il costo della CTU. Parte_1
In via istruttoria incidentale:
Si insiste per la richiesta di dare corso ove del caso alle prove come richieste e non ammesse in primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2017, conveniva in giudizio avanti Parte_1
4 al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, Controparte_1
società partecipata da Comuni dell'alta provincia di Vicenza al fine della gestione del
[...]
termovalorizzatore di Schio, deducendo di essere creditrice a seguito dell'esecuzione del contratto di appalto integrato d'opera pubblica stipulato tra le parti in data 29.10.2013, per la progettazione esecutiva e la realizzazione del rifacimento del forno caldaia e l'adeguamento del ciclo termico della Linea n.1 del termovalorizzatore predetto. Indicava di vantare un credito di €
1.790.695,15 oltre iva, quale saldo del compenso a suo favore previsto nello stato finale, oltre al residuo di € 240.333,48 trattenuto dalla stazione appaltante sul SAL n. 4 in forza di un pignoramento di terzi, dichiarato inefficace dal giudice dell'esecuzione. Chiedeva poi che le venissero riconosciuti gli importi di cui alle 19 riserve per opere extracontratto (da A1 a A19) e alle 12 riserve per ristoro dei ritardi (riserve da B1 a B12) per totali € 743.738,63, assumendo i ritardi essere imputabili a controparte. Contestava infine le penali e le somme a ristoro appostate da controparte nel conto finale per € 2.486.358,56, sostenendo l'insussistenza delle ragioni di contestazione sollevate in sede di collaudo funzionale.
La convenuta, costituendosi, eccepiva la tardività delle riserve in quanto apposte solo con la sottoscrizione del conto finale, contestava le difese attoree e ribadiva le contropretese di cui al conto finale per le due penali contrattuali, i costi da consumo di gasolio nel periodo di avviamento, l'elaborazione della prima perizia di variante indicata come necessitata da errore progettuale dell'appaltatrice, le spese di derating del turboalimentatore. Domandava in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento del saldo risultante a suo favore.
Con la sentenza non definitiva n. 868 del 26.4.2019, fatta oggetto di riserva d'appello da entrambe le parti, erano ritenute tardive le riserve sub A e sub B di parte attrice con conseguente rigetto delle pretese con le stesse avanzate;
erano riconosciuti come dovuti dall'appaltatore il
5 costo della prima perizia di variante per € 29.090,70, dovendo invece il committente farsi carico del costo di € 402.189,86 per consumo di gasolio e spettando all'appaltatore la somma, trattenuta sul SAL n. 4 dal committente, di € 240.333,48.
È stata esperita c.t.u., con nomina dell'ing. , volta a valutare la fondatezza delle Persona_1
deduzioni attoree – già poste alla base delle riserve ritenute tardive quanto alla pretesa creditoria dalle stesse recata – contrapposte alla domanda della convenuta di applicazione di penali da ritardo, in ordine alle ragioni ed imputabilità del prolungamento dei tempi esecutivi;
è stata altresì
svolta istruzione testimoniale.
È stato frattanto definito – conseguendone l'acquisizione del relativo fascicolo - il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 5095/2017 incardinato, per il preannunciato intento della convenuta di eseguire sullo stesso interventi modificativi, per l'accertamento delle caratteristiche del turbogruppo installato dall'attrice e del rispetto dei valori contrattuali delle emissioni degli ossidi di azoto.
Con sentenza definitiva del 27 aprile 2022, n. 829, il Tribunale di Venezia:
Contr
- ha accolto la domanda di di condanna di al pagamento dell'importo di € Pt_1
1.790.695,15 oltre IVA per il saldo delle opere contrattuali;
- ha rivalutato punto per punto le singole riserve al fine di verificare l'imputabilità dei ritardi,
disattendendo in parte le conclusioni raggiunte dal c.t.u. e raggiungendo la conclusione che, in totale, per le riserve da B1 a B12, 80 giorni di ritardo non fossero imputabili a rispetto ai Pt_1
complessivi 160 giorni di ritardo nella consegna;
per i giorni di ritardo imputabili a (80 Pt_1
di ritardo complessivo e 65 anche di fermo impianto), il Giudice ha applicato le penali nell'importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale, e quindi pari ad € 1.253.078,00.
Il Giudice di prime cure, con riguardo al turbogruppo, ha dato atto che quanto alle immissioni di
6 azoto i termini contrattuali erano stati rispettati, mentre con riguardo al derating del macchinario stesso, sempre muovendo da quanto accertato in sede di ATP, ha affermato che “ha Pt_1
fornito un macchinario non conforme al progetto esecutivo anche se più potente, e difatti non furono sollevate contestazioni alla funzionalità dell'impianto in sede di collaudo funzionale”,
riconoscendo come dovuto ad l'importo di € 185.500,00 oltre Controparte_1
IVA, speso dall'appaltante per far eseguire ad un'impresa terza i lavori di derating.
Il Tribunale ha poi rigettato le ulteriori domande di pagamento proposte dalla convneuta nei confronti di in quanto superate dal successivo collaudo e/o consistenti in Parte_1
duplicazioni di domande di risarcimento danni da ritardo già formulate.
In conclusione, la sentenza appellata ha riconosciuto:
a) il diritto di i ottenere il pagamento di € 1.790.695,15 oltre IVA e interessi per il saldo Pt_1
delle opere contrattuali;
b) il diritto di di ottenere il pagamento di € 240.333,48 (già riconosciuto dalla sentenza Pt_1
non definitiva);
c) il diritto di AVA di ottenere il pagamento di € 1.253.078,00 a titolo di penali;
Contr d) il diritto di di ottenere il pagamento di € 185.500,00 a titolo di risarcimento del danno per il derating del turbogruppo;
Contr e) il diritto di di ottenere il pagamento di € 29.090,70 per la perizia di variante (già
riconosciuto dalla sentenza non definitiva);
Contr f) ha rigettato le ulteriori domande di (penali oltre il 10% e costo del gasolio, quest'ultimo come già statuito dalla sentenza non definitiva).
La sentenza definitiva, infine, ha concluso stetuendo che “il differenziale a favore dell'appaltatore è di euro 563.356,93 oltre eventuali accessori fiscali”, importo che la convenuta
7 è stata condannata a pagare a “oltre interessi come in motivazione” (cioè legali dal Parte_1
90° giorno successivo al collaudo funzionale del 4 novembre 2016, e quindi dal 23 gennaio 2017
fino alla domanda proposta e quindi fino al 25 luglio 2017 e moratori dalla domanda giudiziale
- 25 luglio 2017 - al saldo).
Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta e liquidate “per euro 25.000,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa”.
Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello in via principale impugnando la Parte_1
sentenza n. 868/2019 nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'apposizione delle riserve da parte dell'impresa appaltatrice e pertanto rigettato le conseguenti pretese creditorie e nella parte in cui ha posto a suo carico il costo della prima perizia di variante per € 29.090,70, e la sentenza definitiva n. 829/2022 nelle parti in cui è stata, previa valutazione dell'imputabilità del ritardo,
applicata a suo carico la penale ed è stato dichiarato dovuto da il costo per il derating Parte_1
del turboalternatore che sarebbe stato sostenuto dalla stazione appaltante;
l'appellante ha rappresentato poi essere frattanto insorta controversia tra le parti in ordine al calcolo degli interessi dovuti sulla base della decisione di primo grado, posto che con opposizione all'esecuzione la controparte ha indicato come corretto il calcolo degli interessi legali e moratori sull'importo differenziale di € 563.359,93, liquidato nel dispositivo della sentenza a seguito della compensazione tra i rispettivi crediti, laddove secondo l'appellante – che ha chiesto alla Corte di esprimersi in questo senso, come da conclusioni riportate in epigrafe - si sarebbe nella specie verificata una compensazione ex nunc solo al momento della decisione tra il credito di Pt_1
per saldo dei lavori eseguiti, contrattuale e liquido già col collaudo funzionale del 4.11.2016
Contr redatto dal committente, ed il controcredito di di natura risarcitoria in quanto avente ad oggetto una penale conseguente ad un supposto e contestato inadempimento dell'appaltatrice,
8 divenuto liquido solo con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
Si è costituita sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame avversari e Controparte_1
proponendo appello incidentale “tardivo” sulla base di tre motivi, i primi due relativi alla decisione con la quale è stata rigettata la domanda di rimborso delle spese di gasolio anticipate dalla stazione appaltante per conto dell'appaltatore durante la fase di esercizio dell'impianto ed al regolamento delle spese di lite, poste a suo carico seppur con liquidazione riferita al credito accertato all'esito della compensazione operata;
con riguardo alla questione relativa agli interessi sul titolo esecutivo, auspicando una rettifica della sentenza di primo grado conforme alla propria ricostruzione, ha dato atto che, pur avendo essa, con riserva di ripetizione, versato a Parte_1
l'importo complessivo di € 777.207,88, comprensivo delle spese legali e degli interessi calcolati sul montante liquidato nel dispositivo pari ad € 563.359,93, si è vista notificare precetto, fatto oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale, dedotto quanto ricevuto, le ha Parte_1
intimato l'ulteriore pagamento di € 656.058,94 oltre alle spese per la redazione dell'atto di precetto, pretendendo la controparte di calcolare gli interessi di mora e legali fino alla data della sentenza definitiva sull'importo del saldo contrattuale (€ 1.790.695,15) e non su quello liquidato nel dispositivo della sentenza stessa (€ 563.359,93), in spregio alla compensazione disposta dal giudice tra le rispettive partite di credito e debito accertate in causa. ha eccepito la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo in quanto non Parte_1
conseguente all'appello principale.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
9 L'appello principale
Col primo motivo si duole di quanto statuito nella sentenza n. 868/2019 del Parte_1
Tribunale di Venezia in ordine alla ritenuta tardività delle riserve dalla stessa apposte, osservando in particolare che esse riguardavano, per la maggior parte, fatti successivi all'emissione dell'ultimo SAL (n. 6) del 12 novembre 2015, senza che, successivamente a tale SAL, fossero stati adottati atti di contabilità idonei all'iscrizione di riserve: ritiene l'appellante che gli ordini di servizio e il certificato di ultimazione lavori, adottati dalla committente nel periodo tra l'ultimo
SAL e la contabilità finale (su cui sono state iscritte le riserve), non siano atti idonei a tale fine ed in ogni caso sottolinea che essi non presentavano elementi economici circa i prezzi che la stazione appaltante intendeva riconoscere ma solo un contenuto tecnico.
L'appellata, aderendo sul punto alla ricostruzione in fatto ed in diritto espressa dal giudice di prime cure, ha escluso che tra l'ultimo SAL (n. 6) e lo stato finale, solo in calce al quale Pt_1
ha iscritto le riserve, non vi siano state occasioni utili a manifestare le richieste
[...]
dell'appaltatore, con particolare riferimento ai sei ordini di servizio emessi tra il gennaio 2016 e l'aprile 2016 e al certificato di fine lavori.
Il motivo è infondato.
Al di là della genericità dell'affermazione dell'appellante circa l'impossibilità di iscrivere riserve nei documenti contabili di stato avanzamento lavori (c.d. , in quanto “le riserve in CP_5
questione riguardano in prevalenza opere successive all'ultimo S.A.L., il n. 6 datato 12 novembre
2015”, si deve ricordare che, secondo quanto disposto dagli artt. 190, commi 1-2-3-5-6, e 191,
comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: “Il registro di contabilità
è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. […] Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
10 al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. […] Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie […] art. 191: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”.
In proposito la Suprema Corte ha ribadito che: “In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis),
contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente” (Cass. Civ.
ordinanza n. 14522 del 24.5.2024), dando continuità ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis Cass. Civ. ordinanza n. 28801 del 9.11.2018: “Nei pubblici appalti, è
obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e
11 percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo,
la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo,
percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato.
Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”).
Nella specie non giova all'appellante il richiamo alla previsione dell'art. 181 del DPR 207/2010
il quale, come dalla stessa osservato, indica i documenti amministrativi contabili senza dubbio suscettibili di ricevere l'iscrizione di riserve.
Orbene, nell'invocato elenco sono indicati quali documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
Nel caso di specie, in primo luogo, il registro di contabilità è stato prodotto dalla stessa attrice appellante (doc. 13) ed esso contiene le riserve apposte tuttavia solo in 22.11.2016.
L'affermazione contenuta nella sentenza appellata (pag. 15) secondo cui “la parte attrice non solo ha sottoscritto il registro di contabilità in occasione dei SAL (e quindi fino al 12/11/2015) senza
12 obiezioni, il che la fa decadere da tutte quelle riserve i presupposti per iscrivere le quali erano sorti prima di quella data;
ma, per la fase successiva alla accettazione del sesto SAL e fino alla sottoscrizione del consuntivo finale dei lavori, epoca alla quale le venne per la prima volta sottoposto il registro per la firma, ha trascurato numerosi atti idonei a ricevere le sue rimostranze, per primi gli ordini di servizio, e poi anche il verbale di verifica dell'adempimento agli ods e di chiusura dei lavori, atti dell'appalto” non è adeguatamente contrastata dalla indicazione dell'appellante secondo cui il registro di contabilità sarebbe stato invece redatto solo unitamente al conto finale (appello, pag. 21: “Solo in data 8 novembre 2016, dopo quasi un anno, è stato emesso la Stato Finale ed il Registro di Contabilità (ns. docc. 12, 13, 172, 173, 174, 175, 176 e
177 di primo grado)”), posto che un tanto non si desume dalla lettura del registro di contabilità
né da alcuno degli altri documenti - peraltro genericamente - richiamati nel passaggio sopra riportato e nessuna prova testimoniale è stata offerta con riguardo a tale asserzione.
In ogni caso, non vi è dubbio che sia stato progressivamente formato il giornale dei lavori, primo dei documenti contabili indicato nell'invocato elenco di cui all'art. 181 del “vecchio” (ma applicabile al rapporto de quo) codice degli appalti, documento senz'altro idoneo a ricevere l'iscrizione di riserve (v. ancora art. 191, comma primo), non a caso fatto oggetto di analitico esame da parte del c.t.u. al fine della ricognizione di ogni elemento utile a valutare l'imputabilità
dei ritardi.
Neppure è corretta l'obiezione dell'appellante secondo cui le riserve non avrebbero potuto essere apposte negli ordini di servizio per il fatto che l'art. 191 del D.P.R. n. 207/2010 fa riferimento a tal fine agli atti contabili indicati all'art. 181 del codice degli appalti, posto che l'art. 152, comma
3, dello stesso regolamento, dedicato agli ordini di servizio, prevede al contrario espressamente:
“L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni
13 e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.
In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve”.
Né rileva la difesa secondo cui l'appaltatrice non disponeva, fino all'esame dello stato finale,
degli elementi contabili necessari ad avere contezza dell'importo a lei riconosciuto dal D.L. per i lavori svolti, e dunque del “pregiudizio” economico connesso all'esecuzione delle lavorazioni extracontrattuali.
Al di là del fatto che anche in questo caso l'obiezione è in concreto riferibile solo ad una parte delle riserve, la stessa è incompatibile con la ricostruzione della disciplina dell'onere di
(tempestiva) apposizione delle riserve prevalsa nella dottrina e nella giurisprudenza, secondo cui le richieste devono essere avanzate non appena il danno sia percepibile da un imprenditore medio secondo buona fede e media diligenza ovvero quando si renda palese la rilevanza causale del fatto che determina il maggior onere per l'appaltatore, salva la necessità di differirne eventualmente la sola quantificazione, ove inizialmente impossibile. In difetto, ed aderendo alla lettura offerta dall'appellante, sarebbe violato il principio essenziale dell'evidenza, continua e costante, della spesa cui è esposta l'amministrazione pubblica (o comunque la stazione appaltante), la cui definizione sarebbe rinviata a data indeterminata e nella specie al termine dei lavori, con l'effetto altresì di inibire all'amministrazione scelte tempestive, diverse dal rifinanziamento delle maggiori somme, come il recesso o, se ritenuta conveniente, la riduzione
14 dei lavori.
Risulta in conclusione infondato il motivo di gravame, in quanto le riserve dedotte si confermano tardive, posto che le stesse fanno riferimento a maggiori oneri o a maggiori lavori la cui evidenza in capo all'impresa emergeva durante l'esecuzione delle opere, laddove la stessa ha formalizzato conseguenti pretese solo una volta terminati i lavori.
Col secondo motivo d'appello, parimenti riferito alla sentenza n. 868/2019, si duole Parte_1
del fatto che le sia stato addebitato il costo della prima perizia di variante.
Non è nella specie contestato che la stazione appaltante abbia sostenuto il corso di € 29.090,70
per la redazione della perizia di variante n. 1; la sentenza di primo grado ha ritenuto che la variante si sia resa necessaria a causa dell'errore di “nella elaborazione del progetto Pt_1
esecutivo, nel quale erano stati erroneamente stimati i carichi delle apparecchiature che la
appaltatrice avrebbe installato, con conseguente necessità di adeguare la portanza delle fondazioni”, non essendo dirimente in senso contrario l'obiezione di secondo cui “solo Pt_1
dopo l'arrivo dei macchinari essa avrebbe potuto comprendere quale era il loro effettivo peso”,
posto che “la attrice neppure allega quali sarebbero stati gli impedimenti ad un preventivo congruo apprezzamento del peso dei macchinari da essa chiaramente individuati” (sentenza non def., pag. 18).
Il motivo è privo di pregio: l'appellante reitera genericamente, senza invero confrontarsi con le ragioni della decisione ed in ogni caso senza superarle, l'affermazione secondo cui “non vi è
stato nessun errore progettuale imputabile a bensì sono sopraggiunti degli elementi di Pt_1
fatto che hanno comportato le necessità di redigere detta perizia” in quanto “solo dopo l'acquisto di tutti i componenti dell'impianto, veva potuto avere contezza dell'effettivo peso degli Pt_1
stessi ed aveva quindi apportato delle variazioni al progetto esecutivo modificando le fondazioni
15 dell'edificio sulla base di tale dato che non era prevedibile con certezza al momento di redazione del progetto esecutivo” (appello, pagg. 32-33).
Come osservato dal Tribunale, non ha chiarito per quale motivo fosse sconosciuto Parte_1
in origine il peso dei componenti dell'impianto: trattandosi di appalto c.d. integrato a corpo, proprio per la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori ad un'impresa capace, prima, di progettare esecutivamente l'opera da realizzare, la necessità di modificare il progetto per l'esigenza di una maggiore portanza delle fondazioni coerente con il peso dei macchinari da installare appare in ogni caso riferibile agli oneri facenti capo all'impresa, che ha evidentemente preferito non approfondire troppo la verifica sul punto nella fase iniziale e si deve far carico,
come ritenuto dal Tribunale, del costo necessario ad aggiornare la progettazione, non essendo sopravvenuti fatti imprevedibili o imputabili alla stazione appaltante.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante in via principale si duole della sentenza definitiva n.
829/2022 laddove ha riconosciuto che, dei 160 giorni complessivi di ritardo, 80 erano imputabili al comportamento della medesima Parte_1
Si deve premettere che la convenuta aveva eccepito il ritardo di nell'esecuzione dei Parte_1
lavori: questi ultimi sono stati consegnati in data 10 maggio 2016 a fronte di un termine contrattuale al 2 dicembre 2015; la stazione appaltante aveva applicato in sede di conto finale e riproposto in giudizio in via riconvenzionale la pretesa creditoria per la penale di € 1.253.078,00
in ragione del ritardo di cui sopra e per l'ulteriore penale di € 762.000,00 per il superamento del termine pattuito di 180 giorni per la fermata della linea 1.
Il Tribunale ha esperito c.t.u. al fine di valutare la fondatezza delle riserve apposte da Pt_1
(non per verificarne le correlate richieste creditorie ma per accertare l'imputabilità dei fatti
[...]
posti a fondamento delle medesime sotto il profilo del ritardo conseguitone sui tempi di
16 esecuzione): il c.t.u. ha indicato che potevano essere riconosciuti all'appaltatore 175 dei 309
giorni di proroga richiesti (con le riserve da B1 a B12 e con la richiesta di proroga del 29.1.2016).
Partendo dall'analisi ricostruttiva offerta dal c.t.u., che lo stesso Tribunale indica come
“contestatissima” dalla convenuta, la quale aveva a propria volta offerto specifiche contestazioni su ogni riserva, il giudice di prime cure ha effettuato una puntuale disamina di ciascuna delle riserve del gruppo B, sviluppata dando atto delle indicazioni offerte dal c.t.u., degli elementi ricavabili dalla documentazione offerta dalle parti e dall'istruttoria orale, e corredata da valutazioni di carattere giuridico, a partire da quelle inerenti all'onere della prova,
dichiaratamente estranee al lavoro peritale, limitato alla valutazione della imputabilità dei ritardi da un punto di vista tecnico-fattuale (si veda da pag. 8 a pag. 14 della sentenza di primo grado).
All'esito di tale complessa ed attenta analisi, ha ritenuto ingiustificati, sul ritardo complessivo,
80 giorni su 160 addebitati, restando ingiustificati ulteriori 80 giorni;
di questi ultimi, 65 giorni sono riferibili anche al prolungamento del fermo impianto.
L'appello, nel dolersene, ripropone una diversa lettura degli elementi acquisiti che tuttavia sono gli stessi già sottoposti dalla parte al c.t.u. e poi considerati con più completa valutazione dal
Tribunale, le cui conclusioni, ampiamente motivate, questa Corte condivide. Non si può non valorizzare a disfavore dell'appaltatore, d'altra parte, il fatto che in ordine a nessuna delle difficoltà poi rappresentate sia mai stata richiesta la sospensione dei lavori, né totale né parziale, ai sensi dell'art. 158 del DPR 210/2017, e che i fatti posti a fondamento della giustificazione del ritardo siano stati esplicitati per la prima volta con la tardiva apposizione delle riserve di cui si è
scritto.
Correttamente (seppur implicitamente) il Tribunale non ha riconosciuto in favore dell'appaltatore ulteriori giorni con riferimento alla richiesta di proroga di data 25 gennaio 2016, in quanto
17 effettuata a termine contrattuale (2 dicembre 2015) già scaduto;
erronea si presentava sul punto la conclusione parzialmente favorevole del c.t.u. fondata sull'asserzione attorea secondo cui trattavasi della reiterazione di una richiesta di proroga già avanzata in data 18 novembre 2015, e ciò in quanto quest'anteriore richiesta non è stata documentata e la stazione appaltante ha sempre negato di averla ricevuta.
A fronte di due penali contrattuali, previste rispettivamente dall'art. 6 e dall'art. 7 del contratto, la prima per il mancato rispetto del termine dei lavori (per il giornaliero 1 per mille dell'importo contrattuale, fino al massimo del 10% di tale importo, nella specie calcolata nel massimo dalla stazione appaltante, e dunque in € 1.253.078,00) e la seconda per il mancato rispetto del termine massimo di fermo dell'impianto (penale giornaliera € 6.000,00, pretesa dalla committente in €
762.000,00), il Tribunale, accertati i ritardi nei termini di cui sopra, con valutazione che appare giuridicamente corretta ed in concreto equa, anche riducendo la penale ex art. 1384 c.c. e art. 145
del Regolamento (d.p.r. 207/2010), ha così condivisibilmente concluso (pag. 15): “Va
considerato allora che già la penale di cui all'art. 6 era stabilita in un ammontare giornaliero
corrispondente al massimo di regolamento;
che la stazione appaltante non promosse procedimenti risolutori;
che l'appalto si è concluso con la realizzazione a regola d'arte (salvo
quanto si dirà per il turbogruppo) e comunque con la realizzazione di un impianto da subito
pienamente funzionante. Pertanto si ritiene di contenere equitativamente nel 10% contrattuale
l'ammontare delle penali da applicare. Saranno perciò euro 1.253.078”.
L'appellante, con riguardo alla quantificazione in rapporto al netto contrattuale (pag. 14:
“Riguardo al secondo punto, il “prezzo netto dell'appalto” a termini dell'art. 4 del contratto
Cont stipulato fra le parti è di euro 12.410.500,00, il calcolo fatto da si rapporta correttamente all'ammontare complessivo finale dei lavori, di poco superiore, derivante verosimilmente dai
18 maggiori costi di varianti;
non si vede ragione di decurtare altre poste, e in particolare, come pretende di scorporare “manodopera e attrezzature”), reitera l'affermazione secondo cui Pt_1
per prezzo netto dell'appalto si dovrebbe intendere quello calcolato scorporando il costo di manodopera e attrezzature, ma la pretesa non ha fondamento, giacché s'intende agevolmente il riferimento contrattuale al netto da Iva e non certo alla previa decurtazione di voci che fanno comunque parte del corrispettivo.
Quanto infine al conteggio, la doglianza dell'appellante secondo cui, posto che il contratto di appalto prevedeva, all'art. 4, un prezzo di complessivi € 12.410.500,00, “l'uno per mille di detto importo è pari ad € 12.410,50, che moltiplicato per 80 giorni di ritardo darebbe luogo ad una penale di € 992.840,00, ben inferiore a quanto liquidato dal Tribunale” non si confronta con le ragioni della decisione, che ha quantificato l'importo tenendo conto delle due penali contrattuali e dei giorni accertati di ritardo ingiustificato limitando il risultato (complessivo) al 10% del corrispettivo contrattuale, tenuto conto del maggior importo astrattamente raggiunto dall'ammontare delle (due) penali da applicare.
Il motivo di gravame risulta pertanto infondato in ogni sua parte.
Privo di fondamento è anche il quarto motivo, relativo alla parte della sentenza definitiva n.
829/2022 che ha considerato dovuto dall'impresa appaltatrice il costo del derating dell'appaltatore sostenuto dalla stazione appaltante.
Il costo risulta in effetti anticipato da come conseguenza della Controparte_1
fornitura di un macchinario di potenza superiore a quella contrattualmente prevista, con esito di difformità rispetto ai documenti di gara.
Secondo invece, “il più contiene il meno” e la fornitura per come eseguita non Parte_1
recava nessuna difformità rilevante;
per di più mancherebbe qualsiasi prova in ordine all'effettivo
19 costo dei lavori commissionati alla impresa De Pretto e in ordine all'effettivo pagamento di tale somma.
Orbene, il verbale di collaudo amministrativo dava conto del fatto che il turbogruppo (turbina e alternatore) rispettava le prestazioni richieste dal contratto, ma che era occorso procedere al derating, affidato dalla stazione appaltante alla ditta De Pretto Industrie s.r.l. di Schio per un costo di € 185.500,00 oltre iva.
La c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha confermato che “Le macchine e quindi le targhe apposte da non risultano coerenti con i valori di riferimento definiti Pt_1
pocanzi” e cioè quelli del progetto esecutivo.
Le rassicurazioni fornite dall'appaltatore appellante circa l'eguale idoneità del macchinario dal punto di vista funzionale non superano la ragione indicata dal giudice di prime cure a fondamento del diritto del rimborso della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per l'adeguamento alle previsioni contrattuali: “In concreto peraltro a fornito un “macchinario” non conforme Pt_1
al progetto esecutivo anche se più potente, e difatti non furono sollevate contestazioni alla funzionalità dell'impianto in sede di collaudo funzionale”. Rimane invece acquisito il dato secondo cui la fornitura era difforme dal contratto ed il Tribunale ha correttamente valorizzato sia l'esigenza di conformità della fornitura di energia in quanto destinata al gestore finale GSE sia l'inverosimiglianza dell'assunzione da parte della stazione appaltante della iniziativa, onerosa, di intervento per riportare l'impianto alle previsioni contrattuali, ove la stessa non fosse stata necessaria,
non essendovi certezza sulla possibilità di ottenerne il rimborso dall'appaltatrice.
Allo stesso modo, è stata correttamente ritenuta idonea alla prova del costo conseguente alla difformità la produzione (doc. 38 conv.) dell'offerta della ditta De Pretto Industrie s.r.l. per la
“fornitura di un sistema di regolazione con ricertificazione del turbogruppo a servizio della linea 1
20 Contr dell'impianto di termovalorizzazione di ” per il prezzo di € 185.500 oltre Iva, poi posto a carico di ell'atto di collaudo tecnico-amministrativo, presentandosi evidente coerenza tra l'esigenza Pt_1
manifestata e lo scopo ed i contenuti dell'offerta (la “ricertificazione del generator-set Fincantieri”
prevedeva i seguenti passaggi: “1.Analisi documentazione esistente 2.Adeguamento impiantistico/elettrostrumentale 3.Redazione manualistica 4.Certificazione”), non essendovi dubbio che il derating sia stato poi effettuato e non avendo l'attrice appellante fornito elementi concreti per ritenere che le operazioni ed i costi a tal fine necessari non fossero quelli indicati nell'offerta prodotta.
Il motivo di gravame si conferma pertanto infondato.
Infine, in ordine alle somme dovute a titolo di interessi, le parti hanno offerto contrapposte letture interpretative della sentenza di primo grado (con rilevante differenza di risultato, pari a €
656.058,94), entrambe proponendo, quantomeno per l'ipotesi di mancata adesione dell'intestata
Corte all'opzione da ciascuna suggerita, altrettanto contrapposte impugnazioni della decisione
(di fatto, seppur senza espressa coerente numerazione, si tratta del quinto motivo dell'appello principale e del terzo motivo dell'appello incidentale).
La ricostruzione offerta sul punto da fonda sul convincimento che il Tribunale abbia Parte_1
operato una compensazione giudiziale tra le contrapposte voci creditorie riconosciute, con riguardo alle quali risulterebbe tuttavia necessario considerare secondo l'appellante, da un lato,
la natura contrattuale del credito per saldo lavori spettante a nonché la natura (legale a Pt_1
partire dal novantesimo giorno successivo al collaudo funzionale del 4.11.2016 e moratoria dalla data della domanda giudiziale) degli interessi a quest'ultima dovuti, e, dall'altro lato, la natura risarcitoria, illiquida e non omogenea del controcredito per penali oggetto della domanda della stazione appaltante, accompagnata dalla richiesta di riconoscimento degli interessi al saggio legale.
21 Tale ricostruzione è tuttavia giuridicamente errata, posto che è dato pacifico in giurisprudenza che il credito da penale contrattuale sia un debito di valuta, e d'altra parte la previsione della penale ha, tipicamente, proprio il senso e lo scopo di rendere ab origine liquido il credito risarcitorio (v. ad es. Cass, Sez. I, sent. n. 18940 del 27 settembre 2016: “La rivalutazione monetaria non può essere applicata d'ufficio dal giudice ad un debito di valuta, quale quello derivante da una clausola contrattuale penale, in assenza di specifica domanda e prova del maggior danno da parte del creditore. Infatti, il debito di valuta derivante dalla clausola penale non è suscettibile di rivalutazione automatica, in quanto la clausola penale assolve già la funzione di liquidazione anticipata e forfettaria del danno. Pertanto, l'eventuale maggior danno rispetto a quanto previsto dalla clausola penale deve essere oggetto di specifica domanda, allegazione e prova da parte del creditore, non potendo essere disposta d'ufficio la rivalutazione monetaria del credito”).
Coerentemente con tale funzione, il credito da penale è stato inserito nella contabilità finale dei lavori. La successiva attività giudiziale è perfettamente compatibile con tale natura della penale,
che non viene immutata per il solo fatto che il giudice pervenga, come può accadere per qualsiasi credito, ad una quantificazione diversa da quella dedotta o appostata da una parte anteriormente al giudizio.
Pur dovendosi osservare che nessuna parte della sentenza di primo grado risulta incompatibile con questa, corretta, lettura della decisione, preso atto della manifestatasi incertezza interpretativa del titolo (sostanzialmente per il riferimento ivi contenuto agli interessi sul saldo contrattuale, che ha inteso calcolare sull'importo a credito di € 1.790.695,15 Parte_1
anteriormente alla considerazione delle pur disposte compensazioni, e non sul saldo risultante all'esito delle stesse), appare opportuno rettificare la decisione precisando, in dispositivo, che gli
22 interessi sono dovuti dalla stazione appaltante bensì “come in motivazione” (quanto a tassi e decorrenza) ma sulla somma indicata nel dispositivo stesso.
L'appello incidentale
È infondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale di inammissibilità Parte_1
dell'appello incidentale c.d. tardivo proposto da per essere Controparte_1
entrambi i motivi di appello incidentale “incentrati su questioni e domande per i quali l'interesse all'impugnazione era di per sé già insorto con la pubblicazione della decisione appellata e non, successivamente, solo con l'appello della società esponente” (nota scritta Parte_1
29.3.2023).
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare,
come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024.
Gli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non contengono nessuna distinzione tra capi autonomi e capi dipendenti nel prevedere la possibilità per le parti di proporre l'impugnazione incidentale tardiva quando per le stesse sia decorso il termine per impugnare ovvero quando abbiano prestato acquiescenza alla sentenza.
La ratio della previsione è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente di determinarsi a proporre appello solo laddove (e dopo che) la controparte abbia proposto appello,
ed in tal caso anche quando sia frattanto scaduto il termine di legge.
L'appello incidentale tardivo “dipende” dunque dall'appello principale non in relazione ai motivi ma nel senso che se non ci fosse quest'ultimo l'appello incidentale tardivo non potrebbe essere
23 proposto.
In questo senso si era già espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25285/2020, ove si legge che l'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato in solido, rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, è ammissibile anche se fondata su motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale, rilevandosi che “una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione”.
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15100/2024, ha condivisibilmente confermato che l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente ad un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum
debeatur).
I primi due motivi di appello incidentale sono tuttavia, nel merito, infondati.
Con il primo motivo si duole del mancato accoglimento della Controparte_1
pretesa di rimborso delle spese di gasolio anticipate dalla stazione appaltante durante la fase di
24 messa in esercizio dell'impianto, il cui ammontare, non contestato in giudizio, è stato accertato dai collaudatori, in conformità alle risultanze della contabilità finale, nella somma di €
402.189,86.
La decisione di primo grado è fondata su un documento dimesso dall'originaria attrice chiamato
“annesso tecnico contrattuale” (doc.131, pag.65, pag. 67 del file informatico) che esclude dalle attività contrattuali i “consumi per l'avviamento (gasolio, metano, energia elettrica, bicar, etc.)”.
Obietta l'appellante incidentale che l'annesso tecnico, “che sembrerebbe consentire l'addebito
Contr ad dei consumi di gasolio, non è un documento contrattuale. Esso, infatti, compare tra gli allegati al progetto redatto da nel 2012, ma non è stato trasfuso negli accordi intercorsi Pt_1
tra le parti. Il contratto di appalto, sottoscritto il 29 ottobre 2013, all'art.26 elenca i documenti che ne fanno parte e il predetto “annesso tecnico” non è menzionato”.
Tale difesa risulta tuttavia priva di fondamento in quanto: non risulta provato che l'annesso tecnico sia parte del progetto tecnico redatto da dovendosi semmai ritenere che esso Parte_1
costituisca allegato al progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante, come si ricava dal fatto, opportunamente evidenziato da che nella prima pagina del documento è Parte_1
riportata, su carta intestata con logo di , la sottoscrizione del prof. Controparte_1
ing. pacificamente progettista incaricato dalla stazione appaltante per la Persona_2
redazione del progetto definitivo posto a base di gara, e d'altra parte vi si legge la data del
“maggio 2012” che è compatibile con l'epoca della progettazione definitiva cui ha provveduto la stazione appaltante e non con i tempi della progettazione integrativa richiesta all'appaltatore, dato che il bando stesso è del giugno 2022 e l'offerta di è stata presentata a dicembre Parte_1
2022; in ogni caso, l'articolo 26 del contratto richiama tra i documenti che formano parte del contratto anche “l'offerta tecnica e l'offerta economica sottoscritte dall'appaltatore in data 10
25 dicembre 2012” così che, anche nell'ipotesi in cui l'annesso tecnico avesse fatto parte degli allegati alla progettazione integrativa, ciò non sarebbe sufficiente a predicarne l'irrilevanza; il computo metrico estimativo non prevede, infine, importi di spesa per i consumabili a carico di per l'avviamento, per il quale peraltro la documentazione contrattuale prevedeva Pt_1
l'effettuazione delle relative prove a caldo tramite impiego di rifiuti (art. 35 del capitolato speciale e art. 13 del contratto) e non di gasolio, così che, risultando la difforme scelta di procedere alle prove a caldo a mezzo gasolio effettuata dalla stessa stazione appaltante, la stessa deve farsi carico del relativo onere.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, relativo al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, l'appellante osserva che è risultata soccombente in termini Parte_1
significativi, essendo state ritenute tardive le riserve (cui accedevano richieste creditorie per complessivi € 743.738,63, oltre ad interessi), ed essendo stata confermata l'applicazione di una penale per ritardi dell'importo di € 1.253. 078,00 nonché l'addebito di € 185.500,00 per i costi di derating del turboalimentatore e di € 29.090,70 per la spesa relativa alla prima perizia di variante.
Si deve tuttavia osservare che aveva in causa giustificato il Controparte_1
mancato pagamento del saldo contrattuale di € 1.790.695,15, cui si aggiungeva la trattenuta mantenuta su quanto spettante per il SAL n. 4 pari a € 240.333,48, con le maggiori pretese controcreditorie per l'importo complessivo di € 2.631.358,00, tanto da aver concluso per la condanna di al pagamento in proprio favore di un saldo che deduceva nella somma Parte_1
complessiva di € 840.663,41.
Il risultato – confermato nella presente sede – delle statuizioni del giudizio di primo grado ha invece recato all'accertamento, effettuate le dovute compensazioni, di un saldo in favore di Pt_3
[...] [...]
[...] [
per il significativo importo di € 563.359,93, che la convenuta stazione appaltante è stata
[...]
condannata a pagare, con l'aggiunta degli interessi.
A fronte della soccombenza reciproca, si deve condividere il regolamento delle spese di lite cui
è pervenuto il giudice di prime cure, che ha ritenuto comunque prevalente la soccombenza della convenuta, condannandola alla rifusione delle spese in favore di parte attrice peraltro correttamente liquidate commisurandole il compenso all'importo liquidato (criterio del decisum
anziché del disputatum).
Quanto infine alla questione relativa al conteggio degli interessi, le ragioni dell'appellante incidentale sono riconosciute nei termini già espressi con riguardo alla contrapposta indicazione
(ed impugnazione) dell'appellante principale.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale limitatamente alla precisazione relativa a tale ultima questione.
A fronte di ampia reciproca soccombenza con esito vittorioso dell'appellante incidentale solo con riguardo al conteggio degli interessi, le spese del presente grado vanno compensate per i due terzi e poste per l'ulteriore terzo a carico dell'appellante principale, condannata alla rifusione per la quota in favore della controparte, e liquidazione in base ai parametri medi di cui al d.m. n.
55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico della sola appellante principale.
27
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
868/2019 e avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 rese dal Tribunale di Venezia, Sez.
Imprese;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza non definitiva n. 868/2019, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto avverso la sentenza definitiva n. 829/2022 del Tribunale di Venezia, Sez.
Imprese, che per il resto rigetta, accerta come dovuti da a Controparte_1 Pt_1
gli interessi, con i tassi e la decorrenza indicata nella motivazione della richiamata sentenza
[...]
n. 829/2022, sulla somma di € 563.359,93;
3. dichiarate compensate tra le parti le spese di lite per due terzi, condanna alla Parte_1
rifusione a favore di di un terzo delle spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, spese liquidate (già nella quota di un terzo) in € 10.000,00 per compenso professionale,
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali e € 518,00 per anticipazione ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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