Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima di divenire tali, prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.
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- 1. CONCORDATO PREVENTIVO: l’effetto esdebitatorio ex art. 184, c.2 l.f., nelle società di persone opera anche per i debiti per i quali i soci abbiano prestato…Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 giugno 2016
- 2. Il socio illimitatamente responsabile di una società persone, terzo datore ipoteca, risponde integralmente dell’obbligazione, anche a seguito dell’omologazione del…Avv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 19 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 13116 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1996 proposto da
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, società per azioni con sede in Cento, in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolo Tosti n. 19, presso lo studio dell'avvocato Mario Volpe che, unitamente agli avvocati Vincenzo Giberti e Pietro Benazzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e la difende, ricorrente contro
RI IS, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Laerte Brandol, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e la difende, controricorrente e contro
CALZATURE DI DI DI IO E C., società in accomandita semplice con sede in Mirabello, in persona del socio accomandatario NI DI, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Eugenio Tonozzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso e la difende,
controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. 14640 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1966, proposto da
RI IS, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Laerte Brandol, la rapresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e la difende, ricorrente incidentale contro
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, società per azioni con sede in Cento, in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolo Tosti n. 19, presso lo studio dell'avvocato Mario Volpe che, unitamente agli avvocati Vincenzo Giberti e Pietro Benazzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e la difende, controricorrente e nei confronti di
CALZATURE DI DI DI IO E C., società in accomandita semplice con sede in Mirabello, in persona del socio accomandatario NI DI, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Eugenio Tonozzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso e la difende,
intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 587 del 4 maggio 1996. Udita, nella pubblica udienza del 5 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Benazzi;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- In data 7 dicembre 1971 IS MO garantì con due distinte fideiussioni l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla s.n.c. AL VI MA di MO, DI & C. nei confronti della Cassa di Risparmio di Cento in relazione, rispettivamente, ad un rapporto di conto corrente bancario ed ad un "castelletto".
In data 3 novembre 1972, la MO divenne socia (e legale rappresentante) della società debitrice VI MA. Con decreto del Tribunale di Ferrara del 4 luglio 1978, la predetta società AL VI MA fu ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il concordato fu omologato con sentenza dello stesso Tribunale del 9 novembre 1978. 2.1.- Dopo l'ammissione della società VI MA alla procedura, con atto di citazione notificato il 20-26 luglio 1978 la Cassa di Risparmio di Cento convenne davanti al Tribunale di Ferrara la MO nonché la s.a.s. AL DI di DI CA ER & C. e - dopo aver dedotto di essere creditrice nei confronti della VI MA della somma di L. 65.147.750 - chiese al giudice adito: a) di dichiarare inefficaci nei propri confronti le due vendite immobiliari stipulate dalla MO in favore della s.a.s. AL DI con rogiti del notaio Ghirindelli, rispettivamente, del 7 dicembre 1973 e del 1 dicembre 1977; b) di condannare la MO al pagamento della anzidetta somma di L. 65.147.750 in adempimento della sua obbligazione fideiussoria.
Le convenute, costituitesi in giudizio, resistettero alle domande.
In via preliminare ed assorbente, dedussero che la debitrice società VI MA aveva adempiuto le obbligazioni assunte col concordato omologato il 9 novembre 1978, il che, a mente dell'art.184 comma 2 L. FA., aveva comportato, in una con l'estinzione del suo debito verso la Cassa di Risparmio di Cento, la liberazione della fideiubente MO e, conseguentemente, il presupposto della revocatoria proposta dalla attrice.
In subordine, per un verso, eccepirono sotto vari profili l'estinzione della fideiussione della MO;
e, per altro verso contestarono la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della domanda revocatoria.
2.2. Alla causa introdotta dalla Cassa di Risparmio di Cento furono riuniti, successivamente, quattro procedimenti proposti dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, dal Credito Romagnolo, dal Banco di Napoli e dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura nei confronti delle medesime convenute al fine di ottenere la revocatoria delle predette vendite immobiliari e la condanna della MO all'adempimento delle fideiussioni dalla stessa assunta anche nei confronti di questi istituti di credito.
2.3.- Nelle more del giudizio di primo grado, peraltro:
- con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 641 Cod, proc. civ. il 21 agosto 1982, il Presidente del Tribunale di Ferrara ingiunse alla MO di pagare alla Banca Nazionale dell'Agricoltura la somma dovuta a titolo di adempimento della obbligazione fideiussoria da essa assunta nei suoi confronti ed in favore della VI MA;
- la MO propose opposizione sostenendo, anche in quel giudizio, che in applicazione del disposto dell'art. 184 L. FA. doveva essere esclusa la propria responsabilità extraconcordataria in relazione alla fideiussione prestata essendo essa socia illimitatamente responsabile della società garantita ammessa al concordato, ed avendo assunto tale veste prima del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura;
- l'opposizione della MO - accolta dal Tribunale di Ferrara fu respinta dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 20 novembre 1987;
- la sentenza della Corte felsinea fu cassata con rinvio dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema n. 3749 del 24 agosto 1989, alla stregua del principio che "l'art. 184 secondo comma legge fallimentare - ai sensi del quale il concordato (salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso) ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali - opera anche quando per tali debiti i soci abbia prestato fideiussione"; e che, correlativamente, il primo comma dello stesso articolo "nello stabilire che i creditori soggetti alla obbligatorietà del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori ... si riferisce ai terzi diversi dai soci".
2.4.- Il Tribunale di Ferrara, decidendo con sentenza depositata il 30 aprile 1993:
- affermò che il principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 3749\1989 non può trovare applicazione allorquando le fideiussioni siano state rilasciate precedentemente al sorgere del rapporto societario tra il fideiubente e la società garantita;
che, pertanto, non poteva trovare applicazione nella specie atteso che le obbligazioni fideiussorie della MO erano sorte prima che detta garante fosse divenuta socia della VI MA;
e che, conseguentemente, in via di principio la MO era obbligata a corrispondere agli istituti di credito da essa garantitì in via fideiussoria la differenza tra quanto corrisposto dalla debitrice principale in sede di adempimento del concordato preventivo e l'ammontare del credito al lordo della percentuale concordataria;
- affermò che le azioni revocatorie proposte dagli istituti di credito diversi dalla Banca di Napoli erano fondate stante la sussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi;
mentre quella della Banca di Napoli doveva essere respinta essendosi estinta per prescrizione;
escluse, peraltro, che potesse trovare accoglimento la domanda della Banca Nazionale della Agricoltura diretta alla condanna della MO all'adempimento della sua obbligazione fideiussoria, stante gli effetti connessi alla sentenza di questa Corte Suprema n. 3749 del 1989. Alla stregua di siffatti rilievi:
a) dichiarò inefficaci: nei confronti della Cassa di Risparmio di Cento, della Cassa di Risparmio di Ferrara e del Credito Romagnolo la compravendita del 7 dicembre 1973; e, nei confronti di tutti gli istituti di credito quella del 1 dicembre 1977;
b) condannò la MO a pagare: alla Cassa di Risparmio di Cento, la somma di L. 54.861803; e alla Cassa di Risparmio di Ferrara, quella di L. 8.869.934.
3.- La MO e la s.a.s. AL DI di DI NI & C. (subentrata nella posizione giuridica della s.a.s. AL DI di DI CA ER & C.) proposero appello convenendo davanti alla Corte d'appello di Bologna la Cassa di Risparmio di Cento, la Cassa di Risparmio di Ferrara, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la ROLO BANCA 1473 (già Credito Romagnolo) con atti di citazione, notificati tra il 6 ed il 14 ottobre 1993, nei quali contestarono la pronuncia del Tribunale di Ferrara in ogni sua parte e riproposero tutte le eccezioni e le difese formulate in primo grado.
Le appellate Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banco di Napoli, Rolo Banca 1473 resistettero all'impugnazione. L'appellata Banca Nazionale dell'Agricoltura non si costituì in giudizio e fu dichiarata contumace.
La Corte di Bologna, pronunciando con sentenza depositata il 4 maggio 1996 ha accolto gli appelli e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha respinto tutte le domande proposte dagli istituti di credito nei confronti della MO e della s.a.s. AL DI.
La Corte del merito ha fondato la pronuncia sul principio che gli effetti liberatori della sentenza che omologhi un concordato preventivo di una società di persone si estendono alle fideiussioni che i soci della medesima società abbiano prestato in favore della stessa (di modo che dette fideiussioni rimangono anche esse soggette alla riduzione concordataria) anche nell'ipotesi che la fideiussione sia stata assunta allorquando il fideiubente non era ancora socio della società garantita. Inoltre, sul corollario che l'applicazione di questo principio al caso di specie comporta, per un verso, che anche le fideiussioni della MO si erano ridotte in misura analoga alla riduzione del debito principale;
per altro verso, e stante l'adempimento del debito nella misura concordataria da parte della debitrice principale, l'estinzione delle obbligazioni fideiussorie della Morosi;
da ultimo, il venir meno di uno dei presupposti delle azioni revocatorie proposte dagli istituti di credito, e l'infondatezza delle loro domande.
4.- La s.p.a. Cassa di Risparmio di Cento ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo di annullamento. L'intimata s.a.s. AL DI di DI NI & C. resiste con controricorso.
L'intimata IS MO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo di annullamento, contestato dalla ricorrente principale con controricorso.
La ricorrente principale ha depositato memoria così come consentito dall'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A mente dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi per cassazione proposti, in via principale, dalla Cassa di Risparmio di Cento e, in via incidentale, da IS MO in quanto diretti contro la stessa sentenza.
2.- L'unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Col mezzo, la ricorrente sostiene che la Corte di Bologna è incorsa nel vizio denunciato sotto un duplice profilo. I) In via assorbente, per l'erroneità del principio secondo cui - in presenza di un concordato preventivo di una società di persone debitamente omologato - il socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore della società rimane obbligato verso i creditori nei cui confronti abbia prestato la garanzia fideiussoria nei soli limiti della percentuale concordataria.
Ad avviso della ricorrente la violazione di legge sotto questo profilo emerge già dal dato letterale.
Infatti, dalla constatazione che l'ultima parte del primo comma dell'art. 184 L. FA (per la quale i creditori "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso") non prevede alcuna distinzione tra i condebitori a seconda che siano soci o non soci, discende necessariamente la preclusione a che il relativo precetto riguardi i soli fideiussori non soci. Nel contempo, "l'espressione "nei confronti di ..." contenuta nel secondo comma, ha il significato di "contro"", con la conseguenza che la disposizione deve essere letta nel senso che "se non ottengono la percentuale concordataria dalla società e dai garanti del concordato, i creditori della società restano creditori, di quella percentuale, anche nei confronti di (e quindi, contro) dei soci illimitatamente responsabili".
Emerge, inoltre, dall'esegesi condotta secondo il criterio sistematico. In particolare, dal rilievo, che "la ragione d'essere di tutte le procedure concorsuali non è la par condicio creditorum, bensì l'obbligo imposto a tutti i creditori di astenersi dalle azioni esecutive", posto che da esso discende che "la deliberazione dei creditori di accettare il concordato ... non può coinvolgere l'affidamento che i creditori garantiti hanno fatto sulle fideiussioni loro concesse da terzi o anche da soci illimitatamente responsabili".
II) In subordine, perché, comunque e per più ragioni, detto principio non può trovare applicazione rispetto alla fattispecie per cui è causa.
a) Innanzitutto, perché lo stesso disciplina la sola ipotesi che il garante abbia assunto l'obbligazione fideiussoria quando era già socio illimitatamente responsabile della società garantita, e non opera quando - come nella specie - l'assunzione della garanzia abbia preceduto l'acquisizione della posizione di socio. b) Indi per la sua irrilevanza ed ininfluenza nei riguardi sia delle azioni revocatorie che di quella per cui è controversia. Sotto la prospettiva generale, in quanto la revocatoria riguarda "un rapporto autonomo rispetto al rapporto corrente tra il creditore ed il debitore garantito" e "resta di conseguenza estranea ai controversi effetti del concordato preventivo sulle fideiussioni prestate da soci illimitatamente responsabili". Tanto, a maggior ragione se si considera che la stessa azione "nulla toglie agli altri creditori e quindi non intacca la par condicio".
Sotto la prospettiva specifica, in quanto l'azione revocatoria concretamente proposta - che si riallaccia ad una garanzia fideiussoria valida ed efficace - non rimane incisa dagli effetti del concordato preventivo della s.c.n. VI MA. Ciò in quanto, essendo stata introdotta prima della sentenza che ha omologato detto concordato, sul conseguente giudizio non possono assumere rilievo gli eventi successivi (e, quindi, gli effetti della sentenza di omologazione) stante la regola per cui "i fatti successivi alla proposizione della domanda non possono influire sulla decisione". 3.1.- Il motivo non può essere accolto.
3.2.- Nella sentenza 24 agosto 1989 n. 3749, le Sezioni Unite di questa Corte componendo il contrasto insorto sulla medesima questione che forma oggetto del profilo di censura sviluppato in via prioritaria dalla ricorrente, hanno affermato il principio che ai sensi del comma 2 dell'art. 184 L. FA. il concordato di una società - salvo patto contrario che deve essere stipulato in sede concorsuale tra tutti i creditori ed i soci od il singolo socio - ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché, per i debiti sociali, avessero precedentemente prestato fideiussione a favore di taluno dei creditori della società; e che, correlativamente, il primo comma dello stesso articolo, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato per i quali, questo, se omologato, è obbligatorio, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano nello stesso tempo soci.
Il principio - per il quale, in altri termini, i creditori sociali ai quali sia stata prestata dai soci una garanzia fideiussoria non possono escuterla nei confronti dei fideiubenti per la parte non soddisfatta nel concordato - deve essere ribadito, anche perché le critiche formulate dalla ricorrente nei suoi confronti, sono già state valutate e disattese nella richiamata sentenza, sulla base di argomentazioni che il collegio condivide e ripropone. Quindi, il profilo di censura sviluppato in via prioritaria è infondato e va disatteso.
3.3.1, Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la regola qui accolta non può che riguardare tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli effetti di un concordato preventivo omologato, nella duplice concorrente veste di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore, senza che a nulla rilevi il momento (anteriore o posteriore all'assunzione della posizione di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria.
Alla conclusione conducono in via immediata le ragioni che la sorreggono e la impongono. Inoltre, la specifica disciplina dettata nell'art. 184 L. FA. che determina l'ambito degli effetti della omologazione di un concordato preventivo con riferimento alle situazioni debitorie quali esistenti e configurate al momento della presentazione della istanza di ammissione al concordato preventivo. Nè vale in contrario la deduzione della ricorrente circa l'irrazionalità di una siffatta costruzione, perché consentirebbe al fideiussore di abbattere il proprio debito verso il garantito attraverso il "comodo escamotage ... di entrare a fare parte della società e di rispondere, così, solo nei limiti di un eventuale concordato". Tanto perché la prospettazione di inconvenienti non vale a dirimere le questioni interpretative;
ma anche perché, manifestamente, la deduzione rivela la sua incongruità sol che si consideri che l'assunzione della posizione di socio illimitatamente responsabile comporta l'esposizione del garante a rischi ben più onerosi, quali l'assunzione della responsabilità anche per tutti gli altri debiti della società e l'assoggettabilità a fallimento. 3.3.2.- Come risulta in modo incontroverso, la s.n.c. AL VI MA ha esattamente adempiuto le obbligazioni assunte col concordato preventivo omologato dal Tribunale di Ferrara con la sentenza del 9 novembre 1978. Ciò ha causato l'estinzione delle obbligazioni (principali) della VI MA nei confronti della Cassa di Risparmio di Cento e, correlativamente, delle fideiussioni prestate il 7 dicembre 1971 dalla MO nei confronti della stessa Cassa a garanzia di quelle obbligazioni.
Ebbene, questa situazione ha riverberato effetti anche nel giudizio di revocatoria ordinaria che ne occupa, col quale la Cassa di Risparmio di Cento ha chiesto la condanna della MO all'adempimento delle obbligazioni fideiussorie e, in funzione a questo credito, la declaratoria di inefficacia dei due atti di vendita di immobili posti in essere dalla garante nel 1973 e nel 1977, in quanto pregiudicanti il soddisfacimento del proprio credito nei suoi confronti.
Per vero, ha comportato l'infondatezza (sia pure per circostanze sopravvenute alla proposizione della domanda, il che, però, è irrilevante una volta che il giudice deve pronunciare sulla situazione di fatto risultante al momento della sentenza) e l'inaccoglibilità delle anzidette domande, perché ha determinato la caducazione del presupposto-cardine, oltre che della azione di adempimento della garanzia fideiussoria, della azione revocatoria ordinaria che è costituito, appunto, dalla sussistenza di un credito dell'attore in revocatoria nei confronti del convenuto-debitore. Ne consegue che del tutto correttamente la Corte di Bologna ne ha tratto il rigetto delle domande proposte dalla Cassa di Cento nei confronti della MO;
e che le censure formulate dalla ricorrente nel seconda parte del secondo profilo del mezzo sono infondate e devono essere disattese.
3.4.- Ne risulta, in definitiva, l'infondatezza di tutti i profili di censura formulati nel motivi.
4.- Tanto determina il rigetto del ricorso principale. 5.- Rimane assorbito, di conseguenza, il ricorso incidentale che la MO ha proposto solo in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, e col quale lamenta l'omesso esame delle circostanze denotanti l'estinzione delle fideiussioni anche indipendentemente dalla estinzione del debito principale a seguito dell'adempimento del concordato preventivo.
6.- In sintesi, dunque, occorre respingere il ricorso principale e dichiarare assorbito quello incidentale.
Sulla ricorrente principale, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - riunisce i ricorsi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 587 del 4 maggio 1996, proposti in via principale dalla s.p.a. Cassa di Risparmio di Cento e, in via incidentale, da IS MO;
- rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
- condanna la ricorrente principale a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida: in favore della MO in L. 150.000, oltre a L.
3.500.000 per onorari d'avvocato; in favore della s.a.s. AL DI di DI NI & C. in L. 150.000, oltre a L.
3.500.000 per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999