Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1688
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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L'art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima di divenire tali, prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.

Commentari2

  • 1CONCORDATO PREVENTIVO: l’effetto esdebitatorio ex art. 184, c.2 l.f., nelle società di persone opera anche per i debiti per i quali i soci abbiano prestato…
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 giugno 2016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1688
Data del deposito : 1 marzo 1999

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