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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 480/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciarli Christian Pavone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Pescara, Largo F. Delli Castelli n. 10, giusta procura in atti.
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Lamborghini n. 81, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024 e, segnatamente:
- parte attrice opponente ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale di Avezzano adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'insussistenza della qualità di creditrice in capo alla ricorrente per le motivazioni di cui in premessa e, in ogni caso, il difetto di legittimazione in capo alla SEMPRE IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per illeggibilità delle annotazioni riportate nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB come dedotto in premessa e/o accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la impossibilità
1 di ricondurre la paternità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ad un determinato e/o determinabile dirigente come dedotto in premessa;
di conseguenza accertare e dichiarare, sulla scorta delle dedotte eccezioni da rilevarsi con giudizio di natura prognostica ex ante, che il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., non poteva essere emesso per violazione degli artt. 633 c.p.c.
e 50 TUB, nonché accertare e dichiarare che l'opposta, allegando al ricorso per ingiunzione un documento contabile illeggibile a giustificazione dell'asserito saldo debitore poi ingiunto con il decreto ingiuntivo qui opposto, ha violato, in pregiudizio degli opponenti, il diritto costituzionale di difesa ed il diritto ad un corretto contraddittorio processuale, per tutto quanto dedotto in via preliminare nell'atto di citazione in opposizione. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - in ogni caso, revocare e, comunque, dichiarare nullo e privo di effetto giuridico, per le causali spiegate in narrativa, il provvedimento monitorio emesso a favore della in persona Controparte_1 dell'amministratore delegato, con sede in Cuneo alla via Cascina Colombaro nr. 36/A, C.F.: e P.I.
, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da società veicolo di P.IVA_1 Controparte_2 cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130/1999 a sua volta cessionaria di un pacchetto di crediti nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in CP_3 blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs, 385/1993 e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla medesima siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa
e, comunque, accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e, in ogni caso: A) accertare e dichiarare che, in relazione al conto corrente ordinario nr. 62038 sul quale era regolata un'apertura di credito, la ha richiesto e applicato CP_4 tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996; B) accertare e dichiarare, in relazione al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, l'inesistenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni - valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze
a qualsiasi titolo addebitate;
C) accertare e dichiarare, in via gradata rispetto al punto B), in relazione al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, l'inesistenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni -valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
D) accertare e dichiarare in ogni caso, in relazione al medesimo rapporto, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni -valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
E) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di
“commissione massimo scoperto” nonché a titolo di oneri e commissioni variamente denominate, in
2 quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per
i rilievi formulati in premessa;
F) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dalla convenuta in applicazione del cd “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
G) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente , sul conto corrente ordinario n. 62038, sul quale era CP_4 regolata un'apertura di credito, le competenze degli stessi, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
H) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile (dare -avere) del conto corrente ordinario nr. 62038 in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui sopra;
I) per l'effetto condannare la convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
J) condannare, altresì, controparte alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. In ogni caso, per la sola accogliere l'exceptio doli et nullitatis Parte_1 esperita dallamedesima nella propria qualità di fideiussore, attesa l'invalidità e/o nullità e/ annullabilità della pretesa creditoria;
- accertare e dichiarare l'omesso inadempimento dell'obbligo di avviso ex art. 1956 c.c. da eseguirsi nei confronti del fideiussore da parte dell'opposta, e dichiarare, quindi, la liberazione del fideiussore sig.ra da ogni onere in Parte_1 relazione all'obbligazione sottoscritta, dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo ex adverso notificato estromettendoli dal presente giudizio”.
- parte convenuta opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare IN VIA PRELIMINARE: - concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto ricorrendone i presupposti, per quanto riguarda la sig.ra limitatamente alla somma capitale di € 7.500,00, per non essere l'opposizione Parte_1 avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per mancanza di qualsivoglia tipo di contestazione relativa alle circostanze obbligative del rapporto contrattuale. IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: - rigettare tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa;
- respingere l'opposizione, così come proposta da parte attrice opponente, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
- accertare il diritto di credito della deducente e, per l'effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento in favore di quanto al sig. della somma di € 8.403,10 e, quanto alla Controparte_1 Parte_2 sig.ra della somma di € 7.500,00, oltre spese e compensi del giudizio monitorio nonché Parte_1 oltre interessi legali, dalla data della cessione all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal
3 Giudicante, in corso di causa;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali, ex
DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.4.2021,
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 43/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 3.2.2021 e notificato rispettivamente in data 3.3.2021 e 5.3.2021 con il quale è stato loro ingiunto, in via solidale, il pagamento della complessiva somma di € 8.403,10 oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantavo da Controparte_1 CP_3 nei confronti di e garantito da . Parte_2 Parte_1
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto, in sintesi:
- il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta per non avere la stessa sufficientemente provato la titolarità del credito azionato in via monitoria;
- l'inopponibile ad essi del contratto di cessione per omessa iscrizione dello stesso nel registro delle imprese quale requisito richiesto dall' art. 58, comma 2, TUB unitamente alla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale;
- la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base del cd. “saldaconto” di natura meramente riassuntiva del debito finale, anziché sulla base dell' “estratto conto” contenente tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'indicazione del saldo finale;
- l'illegittimità e/o invalidità del contratto di conto corrente n. 620386 e del collegato contratto di apertura di credito in conto corrente posti a fondamento del credito ingiunto per avere l'istituto di credito illegittimamente applicato sugli stessi: a) tassi di interesse debitori usurari;
b) tassi di interesse effettivi debitori ultralegali mai legalmente pattuiti;
c) commissioni di massimo scoperto mai legalmente pattuite e comunque nulle;
d) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
e) capitalizzazione trimestrale degli interessi;
f) capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;
g) interesse creditori inferiori a quelli dovuti;
h) applicazione erronea ed arbitraria delle valute;
i) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo;
- con riguardo alla sola posizione del garante, la non corrispondenza tra il credito ingiunto e quello oggetto del contratto di fideiussione (di importo inferiore), nonché l'omissione degli obblighi di informazione nei confronti dello stesso.
In considerazione di tali argomentazioni gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
4 B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la deducendo, in sostanza: Controparte_1
- la sussistenza della propria legittimazione attiva in ordine alla posizione debitoria dedotta in giudizio, come confermato dalla documentazione versata in atti, idonea a dimostrare anche l'opponibilità del contratto di cessione agli opponenti;
- l'idoneità del cd. “saldaconto” a fornire piena prova del saldo derivante da un rapporto di conto corrente;
- l'assoluta genericità delle contestazioni relative al contratto di conto corrente e al collegato contratto di apertura di credito in conto corrente in punto di illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito, riconoscendo, tuttavia, l'errore in cui è incorso il Giudice in sede monitoria nella parte in cui non ha circoscritto la responsabilità del garante all'effettivo importo garantito pari ad € 7.500,00.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della spiegata opposizione con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in proprio favore della somma di € 8.403,10, quanto al e di € Parte_2
7.500,00, quanto a Parte_1
C. Con ordinanza del 16.2.2022 è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n.43/2021, limitatamente ai rapporti tra l'opposta e il quale debitore principale, Parte_2 rigettandola con riguardo al fideiussore, con onere a carico dell'opposta di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi poi in effetti con esito negativo. Alla successiva udienza il G. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., riservando all'esito ogni decisione sulle istanze istruttorie. Risultando la causa, documentalmente istruita, matura per la decisione, con ordinanza del 7.2.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario giudizio di cognizione (piena), caratterizzato dalla peculiarità che le parti assumono un ruolo “invertito” solamente dal punto di vista formale. In sostanza, l'opposizione non introduce “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (Cfr. Cass.
SS.UU. n. 927/2022). Come ogni giudizio a cognizione piena, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai
5 sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda. L'opposizione, dunque, non è rimedio impugnatorio. Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta che si assume creditrice (attore in senso sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, sostenendo in ordine ad essi il relativo onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c.).
Tanto premesso, la proposta opposizione risulta infondata con riferimento alla posizione del debitore principale, mentre è da ritenersi fondata con riferimento alla posizione del soggetto garante per tutte le ragioni di seguito esposte.
2. Deve in primo luogo ritenersi dimostrata la titolarità del credito fatto valere in capo alla CP_1
a fronte della contestazione degli opponenti circa ricomprensione dello stesso nelle cessioni
[...] dall'originario creditore, (incorporante la ) a e, poi, da CP_3 CP_5 Controparte_2 quest'ultima alla opposta.
Si evidenzia, sul punto, come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto,
a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di “pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n.
20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n.
31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta
Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
6 riconosciuta (Cass. Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798). Peraltro, laddove il credito sia stato interessato da una circolazione giuridica complessa la prova deve riguardare ogni vicenda traslativa
(Cass. Sez. 3, 22.6.2023, Ord. 17944).
Con riferimento alla prova della cessione, pur sussistendo dubbi in punto di riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729
c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, ritenersi ammessa la prova presuntiva della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della BA d'LI (circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
7 L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'LI, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass.
Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente quale ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018,
n. 18016) valendo la stessa a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie devono essere valorizzate, in maniera dirimente, la circostanza che la CP_3 nella certificazione ex art. 50 TUB del 4.12.2020 (doc. 10 fascicolo monitorio) avesse indicato il credito come oggetto di cessione pro soluto alla La successiva circolazione del credito in Controparte_2 favore dell'opposta è, invece, dimostrata dallo dall'elenco dei crediti ceduti, costituente allegato del contratto di cessione (all. 9 fascicolo monitorio).
Si ritiene, dunque, provata la titolarità del credito in capo alla società opposta tornando a rimarcarsi come l'interesse giuridicamente apprezzabile dell'opponente – in riferimento alla circolazione del credito – sia in definitiva quello di pagare “bene” cioè a soggetto legittimato, così conseguendo l'efficacia liberatoria dall'atto solutorio, pure in forza dell'operare della buona fede e dell'apparenza
(art. 1189 c.c.).
3. L'eccezione di parte opposta circa l'inopponibilità della cessione per mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese risulta essere infondata.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o l'iscrizione nel registro delle imprese sono, secondo quanto osservato, formalità che non integrano
8 l'efficacia della cessione inter partes assolvendo alla funzione, ben più modesta, di surrogato semplificato della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Specificamente, è stato sottolineato come: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge
n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.”
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 10200/2021); osservando, ulteriormente, come: “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi: e segnatamente dalla notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29/09/2020 n. 20495, Cass.
17/03/2006, n. 5997)”.
Pertanto, la notifica della cessione del credito in quanto atto a forma libera, non è soggetta a particolari formalità o discipline (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1684/2012) e, in quanto tale, può concretizzarsi in qualsiasi altra partecipazione, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
essa, dunque, ben può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1684/2012).
Non essendo dedotto dagli opponenti alcun pagamento prima della notizia della cessione, è evidente come l'argomento sia privo di ogni pregio.
4. Deve ritenersi, poi, superata ogni censura mossa dagli opponenti nei confronti del decreto opposto, siccome emanato sulla scorta del solo saldaconto.
Nonostante l'abrogazione dell'art. 102 L. 141/1938 deve prendersi atto che nella prassi sia ancora impropriamente usato il saldaconto (Cass. 29577/2020) al fine di ottenere una ingiunzione di pagamento sebbene l'art. 50 TUB richiesta l'estratto conto. Il saldaconto è, infatti, espressione numerica del saldo che scaturisce da annotazioni in dare e avere del conto (Cass. SS.UU.
6707/1994) e non già annotazione analitica dei movimenti così essendo inidoneo a costituire prova per la concessione dell'ingiunzione (Cass. 12936/2019). Peraltro l'art. 50 TUB non offre appigli per ritenere che si riferisca all'ultimo estratto conto posto che l'impiego del termine al singolare è argomento debole (Cass. 29577/2020) dovendo ritenersi, invece, sufficiente, almeno in sede monitoria, produrre estratto conto, per il periodo successivo a quello consolidato ex art. 1832 c.c., di
9 norma precedente al semestre (Cass. 2.8.2013, n. 18541). L'estratto conto, poi, non occorre per il mutuo, ove è sufficiente contratto e piano finanziario di ammortamento (Trib. Bari 22.3.2012; Trib.
Campobasso 13.12.2017).
Ciò evidenziato, in diritto, si torna a ribadire come l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia natura impugnatoria, cosicché non rileva il difetto dei presupposti per l'emissione dello stesso quanto la fondatezza del diritto azionato (cfr. ex multis Cass. n. 15781/2013). L'opposta, all'atto di costituzione in questa fase del giudizio ha provveduto a depositare tutti gli estratti conto analitici relativi al conto corrente acceso dal debitore principale a partire da quello alla data del 30.9.2010, che – si badi - riporta un saldo iniziale a credito del correntista sino alla data di segnalazione a sofferenza
(novembre 2013), integrando, così, la produzione documentale allegata in fase monitoria e fornendo, dunque, la prova degli elementi costitutivi del credito fatto valere.
Nel caso di specie, peraltro, avendo l'opposta dimostrato, attraverso gli estratti conto allegati, come si sia formata l'esposizione debitoria del correntista, non può neppure trovare applicazione il principio del cd. “saldo zero” per le seguenti ragioni:
- tale principio suppone, preliminarmente, che sia accertata l'esistenza di condizioni illegittimamente pattuite o praticate e, inoltre, ove ad agire sia la banca si impone la neutralizzazione del primo saldo a debito del cliente rispetto al quale la parte onerata (banca) non riesca a dimostrare le modalità della sua formazione (se derivi, in sostanza, proprio dall'applicazione delle condizioni illegittime) (Cass.
1842/2011; Cass. 24153/2017; Cass. 13258/2017; Cass. 19696/2018). Ciò non risulta nel caso di specie, per quanto si vedrà;
- la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere, in ogni caso, effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se esso è a credito per il cliente, come nel caso di specie.
Regole diverse si applicano, di contro, nel caso in cui sia il correntista ad agire con l'azione di accertamento negativo del credito ed eventuale ripetizione dell'indebito. In questi casi, infatti, è onere del correntista fornire la prova dell'estratto conto iniziale mancando la quale, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere deve essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza poter muovere da un saldo zero nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente.
Ad ogni buono conto si evidenzia come l'art. 8 del contratto iniziale di conto corrente prevedesse la piena efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili della banca con la conseguenza che lo stesso certificato di saldaconto è idoneo ad assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non
10 possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto (Cass. Sez. 1, 2.12.2011,
n. 25857).
5. In ordine poi all'eccezione di parte opponente secondo cui l'opposta non avrebbe dato prova in giudizio dell'avvenuta comunicazione/ricezione degli estratti conto da parte del cliente.
La produzione in giudizio, infatti, realizza una forma di comunicazione alla clientela (Cass. Sez. 1, n.
9427/1990) ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 TUB e 1832 c.c. richiamato dall'art. 1857 c.c. con la conseguenza che, in difetto di specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. 28.7.2006, n. 17242) rendendo inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile (Cass. 23807/2008). L'effetto di approvazione, inoltre, è opponibile pure al fideiussore (Cass. Sez. 3, 5.5.2016, n. 8944). Nel caso di specie nessuna contestazione è stata mossa dagli opponenti in confronto delle risultante degli estratti conto, fermo restando comunque quanto evidenziato a fine del punto che precede.
6. Infondate risultano, poi, le ulteriori eccezioni degli opponenti fondate sull' applicazione di interessi usurari e tassi effettivi debitori ultralegali in assenza di idonea pattuizione, sulla applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché di spese e commissioni di assenza di pattuizioni trattandosi di assunti genericamente formulati e, comunque, sconfessati dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio dall'opposta, quanto alla dedotta mancata pattuizione di interessi ultralegali, commissioni e regolamentazione giorni di valuta.
Preme rappresentare, al riguardo, come la genericità delle contestazioni non possa dirsi superata dal richiamo contenuto nell'atto introduttivo alla perizia di parte allegata da valere come parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione (quale è la perizia di parte) non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacchè l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem
a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Tale tecnica espositiva, infatti, si porrebbe in aperta violazione degli articoli 163, comma 3, n.
3 e 4 c.p.c., atteso che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, soprattutto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ciò anche al fine di consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa (Cfr. ex multis, Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib.
Bologna 31.1.2018) e, trattandosi di vizio della editio actionis, non sanabile dalla costituzione della controparte, la rinnovazione dell'atto potrebbe non valere a superare la decadenza prodotta dallo scadere del termine per l'opposizione (v. Trib. Taranto 7.12.2016, n. 3431).
Ad ogni modo si osserva, quanto, all'usura come l'eccipiente sia onerato di una attività assertiva puntuale quanto a modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” posto
11 che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.
Peraltro, secondo parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, 11.10.2024, Ord. 26525) pure di produrre i decreti ministeriali contenenti le rilevazioni periodiche, non soccorrendo il principio “iura novit curia”. Inoltre la lettura degli artt. 1815 c.c e 644 c.p. è vincolata alla interpretazione autentica dell'art. 1, co. 1 D.L. 394/2000, del che non rileva l'usura sopravvenuta (Cass. SS.UU. 19.10.2017 n.
24675) nè è ravvisabile in capo al creditore che esiga interessi, che al momento della maturazione sarebbero vietati secondo la legge a quale tempo vigente, un comportamento contrario a buona fede del creditore poiché la buona fede esecutiva riguarda solamente le modalità di esercizio dei diritti.
Quanto all'anatocismo si premette come si tratti di un fenomeno vietato, o meglio limitato, dall'art. 1283 c.c., che è norma imperativa. Il richiamo agli usi, contenuto in tale norma, è riferito agli usi normativi e non già negoziali (art. 1340 c.c.). La giurisprudenza di legittimità per lungo corso ha ravvisato nella condotta delle banche, improntata all'anatocismo un uso normativo (Cass. 15.2.1981,
n. 6631). Ciò sino alla innovativa pronuncia resa dalla Cass. 16.3.1999, n. 2374 che ha affermato la natura meramente negoziale dell'uso, per difetto dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris ac necessitatis atteso che l'adesione dei clienti ai contratti bancari e, perciò, alle clausole anatocistiche, avverrebbe senza la rappresentazione della loro conformità al diritto e, quindi, senza spontanea adesione a un precetto giuridico.
Il legislatore, con l'art. 25 D.Lgs. 472/1999 ha provveduto a modificare in parte l'art. 120 TUB prevedendo l'attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancari e dichiarando la validità ed efficacia dei contratti, stipulati in precedenza e recanti clausole anatocistiche. In disparte la questione etica suscitata da tale ultima previsione, la Corte Cost. 425/2000 dichiarò la norma costituzionalmente illegittima in parte qua per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 76 Cost., assorbendo le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Deriva, quindi, la nullità delle clausole pattuite in precedenza (Cass.
SS.UU. 4.11.2004, n. 21095).
Il CICR, con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000 al 31.12.2013, stabilì che nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito posti in essere da banche e intermediari finanziari, gli interessi possano produrre a loro volta interessi purché vi sia specifica approvazione scritta (art. 6) e con definizione della medesima periodicità di capitalizzazione di interessi attivi e passivi. Con riferimento ai finanziamenti con piani di rimborso rateale (art. 3), tale delibera ha significativamente
12 stabilito come, in caso di inadempimento, gli interessi moratori siano dovuti, se contrattualmente stabilito, sull'intera rata dunque comprensiva della quota interessi come pure, alle stesse condizioni, in caso di risoluzione gli interessi moratori sono applicati sulla somma complessivamente dovuta con divieto di ulteriore capitalizzazione. Inoltre, a tutela della trasparenza contrattuale, ove sia prevista capitalizzazione infrannuale, il contratto deve indicare oltre al tasso annuo nominale (TAN) il tasso annuo effettivo (TAE), che tenga conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Tale delibera ha, poi, previsto modalità di adeguamento dei finanziamenti in corso (art. 7) ponendo delicati problemi in considerazione della declaratoria di incostituzionalità sopra indicata poiché, in considerazione della nullità delle clausole in precedenza pattuito, sarebbe innegabile che l'adeguamento alle previsioni CICR determini peggioramento delle condizioni contrattuali (Cass..
26769/2019) così dovendo applicarsi solamente l'art. 7, co. 3 e non già la modalità semplificata prevista dall'art. 7, co. 2.
Successivamente l'art. 1, co. 629 L. 147/2013 ha previsto la sostituzione, con effetto dal 1.1.2014, dell'art. 120, co. 2 TUB disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria “prevedendo, in ogni caso, che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma non recava una disciplina transitoria, del che si è posta la questione circa l'immediata vigenza ovvero il differimento della stessa alla emanazione della delibera CICR di attuazione.
In favore della prima tesi, si è sostenuto come la disposizione fosse già ex se sufficientemente determinata e come l'art. 1 co, 749 L. 147/2013 avesse fissato l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dal 1.1.2014, con abrogazione della normativa primaria che conferiva il più ampio potere del CICR.
Pertanto dal 1.1.2014 si è ritenuto, con applicazione anche ai rapporti di durata in corso (Cass.
14899/2000; Cass. 1689/2006), non più possibile l'anatocismo (Trib. Milano 3.4.2015). La BA
d'LI, con Provvedimento del. 15.7.2015 ha mostrato di ritenere impossibile continuare a fare riferimento alla delibera CICR 9.2.2000 e a clausole pattizie anatocistiche costruire su quella regolamentazione.
Un secondo orientamento, invece, muovendo dal tenore dell'art. 161, co. 5 TUB ha ritenuto la persistente possibilità di applicazione delle precedente delibera CICR sino a entrata in vigore della nuova normativa tecnica;
come pure sostenuto da giurisprudenza di merito (Trib. Cosenza 27.5.2015;
Trib. Torino 16.6.2015; Trib. Bologna 25.3.2016). Peraltro non si mancò di evidenziare come il testo dell'art. 120, co. 2 TUB si prestasse a più letture: disposizione abrogativa o limitativa della delibera
13 CICR 9.2.2000 o, al contrario, confermativa della stessa per il perdurante riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”.
Deve, invece, preferibilmente ritenersi come, nonostante la imprecisa e pure ambigua – dunque infelice - formulazione dell'art. 120 co. 2 TUB come risultante dalla modifica apportata dall'art. 1, co.
629 L. 147/2013, fosse venuta meno la normativa primaria a copertura della deliberazione CICR
9.2.2000 e, dunque, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, venne esclusa la possibilità di continuare a praticare l'anatocismo dal 1.1.2014 (v. Cass. Sez. 1, 30.7.2024, n. 21344).
La L. 39/2016 ha nuovamente novellato l'art. 120, co. 2 TUB prevedendo: “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Alla luce di tale disposizione e della delibera CICR attuativa del 3.8.2016 può dirsi come:
- la normativa regoli tutte le operazioni di esercizio del credito;
- gli interessi attivi e passivi sono calcolati con la stessa periodicità, non infrannuale;
- gli interessi debitori non possono produrre altri interessi salvo che quelli di mora;
- per le aperture di credito o gli sconfinamenti in assenza di fido o ultrafido è prevista la contabilizzazione degli interessi al 31 dicembre con esigibilità al 1° marzo. Previa autorizzazione anche preventiva tali interessi possono essere pagati, equiparandosi a capitale, mediante addebito in conto corrente. In sostanza il creditore rinuncia all'immediato pagamento alla scadenza concedendo, con tale dilazione di fatto credito e maturando il diritto agli interessi. La somma addebitata è considerata capitale, escludendosi formalmente ogni fenomeno anatocistico. Il regime in commento, quindi, prevede tre possibilità: pagamento al 1 marzo degli interessi esigibili;
autorizzazione, anche preventiva, all'addebito in conto corrente per cui gli interessi andranno a far
14 parte della quota capitale con compensazione con saldo attivo ovvero, in caso di saldo incapiente, con ampliamento della somma oggetto di finanziamento;
in caso di mancata autorizzazione e mancato pagamento il 1 marzo gli interessi saranno registrato su conto accessorio dove potranno essere compensati con saldi creditori o bonifici con possibile applicazione di interessi di mora, esentati dal divieto di anatocismo.
Nel caso di specie non emerge alcun fenomeno anatocistico vietato, considerato pure quanto già detto in punto di presunzione che assiste le scritture contabili (e dunque pure la legittima formazione del primo saldo a credito del cliente documentato).
Relativamente alla commissione di massimo scoperto, antecedentemente al primo intervento legislativo, attuato con l'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 29.11.2008, n. 185 (L. conv.
2/2019) e con l'ulteriore correttivo del D.L. 78/2009 (L. conv. 102/2009), le commissioni bancarie rappresentavano un eterogeneo panorama. Nella prassi si rivenivano almeno due meccanismi di calcolo dei c.d. oneri di messa a disposizione dei fondi (cc.dd. “ODF” secondo le Istruzioni BA
d'LI per la rilevazione del TEGM 2009): il primo dava luogo alla c.d. “commissione di massimo scoperto” (CMS) parametrando la remunerazione aggiuntiva in base alla cifra massima dell'utilizzato nel trimestre solare, a prescindere o meno dal tempo dell'utilizzazione; il secondo, meno frequente, dava luogo alla c.d. “commissione di mancato utilizzo” (CMU) calcolando detta remunerazione sull'accordato al netto dell'utilizzato.
L'applicazione della CMS rendeva impossibile predeterminare in anticipo il peso economico per il cliente dal momento che il calcolo veniva effettuato sul picco dell'utilizzato, indipendentemente dal superamento del fido e, peraltro, l'applicazione era prevista di frequente anche nel caso di saldo negativo di conto corrente non affidato.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la CMS non trovava giustificazione sotto il profilo causale (Trib. Milano, 4.7.2002); secondo un altro, al quale si ritiene di dover aderire posto che la remunerazione di un capitale può assumere le più svariate forme tecniche ma non cessa di essere tale, il profilo di invalidità era da ravvisarsi nella indeterminabilità dell'oggetto almeno nelle ipotesi in cui i contratti riportassero la generica dicitura “commissione di massimo scoperto” indicando tasso e periodicità ma senza indicare i meccanismi di calcolo (Trib. Torino, 23.7.2003; Trib. Lecce, 6.3.2006).
In tale panorama deve essere collocato l'intervento legislativo sopra cennato, sollecitato peraltro dalla stessa BA d'LI (Assemblea ABI del luglio 2007).
L'art. 2 bis D.L. 185/2008 ha provveduto a tipizzare gli ODF, ponendo anche fine all'annosa questione circa la validità delle relative pattuizioni, conferendo dignità di diritto positivo a quell'uso negoziale. Si previde, dunque, che con i limiti di applicazione in presenza di fido e saldo a debito per un periodo
15 continuativo non inferiore a trenta giorni la valida pattuizione della CMS o, in alternativa (perciò con divieto di coesistenza) di una “commissione per la messa a disposizione dei fondi” (CMDF) di carattere omnicomprensivo, proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, predeterminato nella misura pattuito, assieme al tasso debitore mediante patto scritto non rinnovabile tacitamente e non eccedente la soglia dello 0,50 % (calmiere introdotto in sede di conversione) su base trimestrale dell'affidamento.
L'art. 2 bis, co. 2 D.L. 185/2008, poi, con norma testualmente non retroattiva, previde come gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto, fossero comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e L.
108/1996 con conseguente necessità di revisionare il sistema di rilevazione trimestrale del TEGM che non ha tenuto conto di tali oneri fino al termine del periodo transitorio, con fine fissata al 31.12.2009.
Dopo un iniziale contrasto (Cass. Pen. 19.2.2010, n. 12018; Cass. Civ. Sez. 1, 22.6.2016, n. 12965) pare indubbia la portata innovativa della norma che, quindi, non ha operato alcuna interpretazione autentica recando la previsione di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa e dovendo pure assicurarsi il raffronto del TEG del rapporto a un TEGM elaborato secondo parametri omogenei (Cass. SS.UU. 20.6.2018, n. 16303). Così, sulla scorta del fatto che i decreti ministeriali emanati in precedenza contenessero una separata rilevazione dell'ammontare medio della CMS, con riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, ai fini della verifica dell'usura, va effettuata una separata comparazione del TEG e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia calcolata aumentando della metà la CMS media indicata nei decreti e compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto applicata con il margine di interessi eventualmente residuo.
L'art. 2 bis, co. 3 D.L. 185/2008 ha, poi, previsto una obbligo di adeguamento alle previsioni imperative con riferimento ai contratti in corso, entro il termine di 150 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, con le forme e gli effetti dello ius variandi ex art. 118 TUB - dunque con possibilità di
CMS e CMDF solamente ove in precedenza fosse già prevista una qualche forma di remunerazione aggiuntiva dell'affidamento - e potere di recesso alla controparte. L'intervento normativo sopra compendiato lasciò intatte le questioni concernenti le commissioni di mancato utilizzo, impossibili da ricomprendere nelle previsioni di nullità dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, favorendo forme elusive della disciplina positiva (maggiorazione dei tassi debitori;
commissioni fisse per scaglione d'importo utilizzato et similia).
16 Con il D.L. 201/2011 (L. conv. 214/2011) venne introdotto l'art. 117 bis TUB, integrato dalla conseguente normativa secondaria, prevendo come i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione viene rimessa ad apposita deliberazione del CICR, ponendo un tetto massimo dello 0,50
% per trimestre della somma messa a disposizione.
Le nuove commissioni di affidamento (CA), quindi, costituiscono attuazione di principi di tipicità, omnicomprensività e proporzionalità, con creazione di un regime commissionale unico, come pure sottolineato dalla delibera CICR DM 644/2012 (art. 2).
Si è, poi, stabilito, con riferimento a sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La suddetta delibera CICR ha provveduto a delineare, con norme di dettaglio, limiti soggettivi ed oggettivi di applicabilità della suddetta CIV. Alla violazione della disciplina imperativa in questione consegue nullità esclusivamente parziale del contratto (art. 117 bis, co. 3 TUB), in quanto tipica nullità di protezione.
Con riguardo alla dedotta contabilizzazione di operazioni con valuta diversa da quella di effettiva disponibilità si evidenzia la piena validità, fuori da specifiche previsioni legislative imperative
(v. art. 22 D.Lgs. 11/2010) di clausole con le quali le parti prevedano che determinate operazioni prendano valuta diversa dal giorno naturale di esecuzione. Per tale via tecnica, infatti, la banca si assicura un profitto per un determinato servizio, in luogo o in aggiunta di una commissione: nel caso, ad esempio di ordine di pagamento ricevuto dal cliente, in aggiunta alla commissione o in sostituzione, può prevedersi la retrodatazione della valuta, così determinandosi la riduzione degli interessi passivi del periodo in ragione di minori numeri debitori a carico della banca.
7. In ultimo, con riguardo alla posizione del garante, giova premettere che il contratto di fideiussione omnibus prodotto dall'opposta risulta pienamente valido ed efficace, in quanto contenente sia l'indicazione dell'importo massimo garantito come richiesto dall'art. 1938 c.c., pari ad € 7.500,00 , sia il collegamento alle obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della banca attraverso il rapporto di conto corrente (n. 62038) chiaramente indicato, risultando così il suo oggetto determinabile per relationem.
Ciò posto il fideiussore si duole di non essere stato informato dall'istituto di credito del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. L' eccezione è infondata per quanto appresso.
17 Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta senza sua colpa, più gravosa;
dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende la liberazione del fideiussore, come previsto dall'art. 1956 c.c.
(Cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 32774/2019). Il precedente citato chiarisce, ulteriormente, come: “l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'art. 1956 cod. civ. non può essere intesa in relazione alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo debitore, ma abbraccia anche il modo in creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando per quest'ultimo ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio di non poter più utilmente rivalersi sul debitore”.
La norma intende, dunque, tutelare il fideiussore da quelle pratiche di concessione del credito che il creditore avesse a praticare nella certezza di poter confidare sul fideiussore e riversando su questi, nella sostanza e con tendenziale definitività, le conseguenze economiche dell'operazione di finanziamento. Per mezzo della conseguenza della liberazione del garante si intende, in sostanza, responsabilizzare il creditore, specie se finanziatore professionale, dunque accorto banchiere, nel fare credito;
ciò in attuazione di un generale dovere di buona fede esecutiva e di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha, però,
l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass. Sez. 1, 24.11.2022, Ord. 34685).
In difetto di specifiche allegazioni (prima ancora che prove) in punto di condizioni patrimoniali, dunque di composizione attiva e passiva del patrimonio del debitore principale al tempo della prestazione della fideiussione in rapporto a quelle al tempo della erogazione del credito, non è sufficiente la sola esposizione debitoria, seppure aumentata mediante legittimi atti di utilizzo del fido, a far ritenere i presupposti per la liberazione del fideiussore non avendo una pregnante connotazione indiziaria.
L'opposizione deve essere, invece, accolta in considerazione del fatto che la fideiussione venne prestata fino a concorrenza della somma di € 7.500,00 (all. 4 parte opposta), così dovendo limitarsi la condanna solidale entro tale importo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli opponenti, in solido tra loro stante il comune interesse denotato dalla identità di alcune difese e sono liquidate in dispositivo
18 sulla base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda (il decisum in riferimento alla posizione del fideiussore non muterebbe lo scaglione di riferimento) ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre stante la natura documentale della causa e la ripetitività contenutistica degli atti, con aumento del 30% per la pluralità delle parti e senza riduzioni in ragione della differenziazione delle questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 in suo confronto il decreto ingiuntivo n. 43/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 3.2.2021 condannandola al pagamento, in solido con e in favore della Parte_2 Controparte_1 della minor somma di € 7.500,00 per il titolo dedotto in giudizio;
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_2
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in € 4.403,10 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%), rivalsa CPA (4%) I.V.A. (22%), come per legge.
Così deciso, in data 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciarli Christian Pavone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Pescara, Largo F. Delli Castelli n. 10, giusta procura in atti.
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Lamborghini n. 81, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024 e, segnatamente:
- parte attrice opponente ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale di Avezzano adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'insussistenza della qualità di creditrice in capo alla ricorrente per le motivazioni di cui in premessa e, in ogni caso, il difetto di legittimazione in capo alla SEMPRE IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per illeggibilità delle annotazioni riportate nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB come dedotto in premessa e/o accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la impossibilità
1 di ricondurre la paternità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ad un determinato e/o determinabile dirigente come dedotto in premessa;
di conseguenza accertare e dichiarare, sulla scorta delle dedotte eccezioni da rilevarsi con giudizio di natura prognostica ex ante, che il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., non poteva essere emesso per violazione degli artt. 633 c.p.c.
e 50 TUB, nonché accertare e dichiarare che l'opposta, allegando al ricorso per ingiunzione un documento contabile illeggibile a giustificazione dell'asserito saldo debitore poi ingiunto con il decreto ingiuntivo qui opposto, ha violato, in pregiudizio degli opponenti, il diritto costituzionale di difesa ed il diritto ad un corretto contraddittorio processuale, per tutto quanto dedotto in via preliminare nell'atto di citazione in opposizione. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - in ogni caso, revocare e, comunque, dichiarare nullo e privo di effetto giuridico, per le causali spiegate in narrativa, il provvedimento monitorio emesso a favore della in persona Controparte_1 dell'amministratore delegato, con sede in Cuneo alla via Cascina Colombaro nr. 36/A, C.F.: e P.I.
, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da società veicolo di P.IVA_1 Controparte_2 cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130/1999 a sua volta cessionaria di un pacchetto di crediti nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in CP_3 blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs, 385/1993 e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla medesima siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa
e, comunque, accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e, in ogni caso: A) accertare e dichiarare che, in relazione al conto corrente ordinario nr. 62038 sul quale era regolata un'apertura di credito, la ha richiesto e applicato CP_4 tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996; B) accertare e dichiarare, in relazione al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, l'inesistenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni - valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze
a qualsiasi titolo addebitate;
C) accertare e dichiarare, in via gradata rispetto al punto B), in relazione al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, l'inesistenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni -valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
D) accertare e dichiarare in ogni caso, in relazione al medesimo rapporto, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni -valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
E) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di
“commissione massimo scoperto” nonché a titolo di oneri e commissioni variamente denominate, in
2 quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per
i rilievi formulati in premessa;
F) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dalla convenuta in applicazione del cd “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
G) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente , sul conto corrente ordinario n. 62038, sul quale era CP_4 regolata un'apertura di credito, le competenze degli stessi, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
H) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile (dare -avere) del conto corrente ordinario nr. 62038 in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui sopra;
I) per l'effetto condannare la convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
J) condannare, altresì, controparte alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. In ogni caso, per la sola accogliere l'exceptio doli et nullitatis Parte_1 esperita dallamedesima nella propria qualità di fideiussore, attesa l'invalidità e/o nullità e/ annullabilità della pretesa creditoria;
- accertare e dichiarare l'omesso inadempimento dell'obbligo di avviso ex art. 1956 c.c. da eseguirsi nei confronti del fideiussore da parte dell'opposta, e dichiarare, quindi, la liberazione del fideiussore sig.ra da ogni onere in Parte_1 relazione all'obbligazione sottoscritta, dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo ex adverso notificato estromettendoli dal presente giudizio”.
- parte convenuta opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare IN VIA PRELIMINARE: - concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto ricorrendone i presupposti, per quanto riguarda la sig.ra limitatamente alla somma capitale di € 7.500,00, per non essere l'opposizione Parte_1 avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per mancanza di qualsivoglia tipo di contestazione relativa alle circostanze obbligative del rapporto contrattuale. IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: - rigettare tutte le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa;
- respingere l'opposizione, così come proposta da parte attrice opponente, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
- accertare il diritto di credito della deducente e, per l'effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento in favore di quanto al sig. della somma di € 8.403,10 e, quanto alla Controparte_1 Parte_2 sig.ra della somma di € 7.500,00, oltre spese e compensi del giudizio monitorio nonché Parte_1 oltre interessi legali, dalla data della cessione all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal
3 Giudicante, in corso di causa;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali, ex
DM n. 55/2014, oltre IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.4.2021,
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 43/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 3.2.2021 e notificato rispettivamente in data 3.3.2021 e 5.3.2021 con il quale è stato loro ingiunto, in via solidale, il pagamento della complessiva somma di € 8.403,10 oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantavo da Controparte_1 CP_3 nei confronti di e garantito da . Parte_2 Parte_1
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto, in sintesi:
- il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta per non avere la stessa sufficientemente provato la titolarità del credito azionato in via monitoria;
- l'inopponibile ad essi del contratto di cessione per omessa iscrizione dello stesso nel registro delle imprese quale requisito richiesto dall' art. 58, comma 2, TUB unitamente alla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale;
- la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base del cd. “saldaconto” di natura meramente riassuntiva del debito finale, anziché sulla base dell' “estratto conto” contenente tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'indicazione del saldo finale;
- l'illegittimità e/o invalidità del contratto di conto corrente n. 620386 e del collegato contratto di apertura di credito in conto corrente posti a fondamento del credito ingiunto per avere l'istituto di credito illegittimamente applicato sugli stessi: a) tassi di interesse debitori usurari;
b) tassi di interesse effettivi debitori ultralegali mai legalmente pattuiti;
c) commissioni di massimo scoperto mai legalmente pattuite e comunque nulle;
d) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
e) capitalizzazione trimestrale degli interessi;
f) capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;
g) interesse creditori inferiori a quelli dovuti;
h) applicazione erronea ed arbitraria delle valute;
i) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo;
- con riguardo alla sola posizione del garante, la non corrispondenza tra il credito ingiunto e quello oggetto del contratto di fideiussione (di importo inferiore), nonché l'omissione degli obblighi di informazione nei confronti dello stesso.
In considerazione di tali argomentazioni gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
4 B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la deducendo, in sostanza: Controparte_1
- la sussistenza della propria legittimazione attiva in ordine alla posizione debitoria dedotta in giudizio, come confermato dalla documentazione versata in atti, idonea a dimostrare anche l'opponibilità del contratto di cessione agli opponenti;
- l'idoneità del cd. “saldaconto” a fornire piena prova del saldo derivante da un rapporto di conto corrente;
- l'assoluta genericità delle contestazioni relative al contratto di conto corrente e al collegato contratto di apertura di credito in conto corrente in punto di illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito, riconoscendo, tuttavia, l'errore in cui è incorso il Giudice in sede monitoria nella parte in cui non ha circoscritto la responsabilità del garante all'effettivo importo garantito pari ad € 7.500,00.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della spiegata opposizione con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in proprio favore della somma di € 8.403,10, quanto al e di € Parte_2
7.500,00, quanto a Parte_1
C. Con ordinanza del 16.2.2022 è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n.43/2021, limitatamente ai rapporti tra l'opposta e il quale debitore principale, Parte_2 rigettandola con riguardo al fideiussore, con onere a carico dell'opposta di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi poi in effetti con esito negativo. Alla successiva udienza il G. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., riservando all'esito ogni decisione sulle istanze istruttorie. Risultando la causa, documentalmente istruita, matura per la decisione, con ordinanza del 7.2.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario giudizio di cognizione (piena), caratterizzato dalla peculiarità che le parti assumono un ruolo “invertito” solamente dal punto di vista formale. In sostanza, l'opposizione non introduce “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (Cfr. Cass.
SS.UU. n. 927/2022). Come ogni giudizio a cognizione piena, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai
5 sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda. L'opposizione, dunque, non è rimedio impugnatorio. Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta che si assume creditrice (attore in senso sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, sostenendo in ordine ad essi il relativo onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c.).
Tanto premesso, la proposta opposizione risulta infondata con riferimento alla posizione del debitore principale, mentre è da ritenersi fondata con riferimento alla posizione del soggetto garante per tutte le ragioni di seguito esposte.
2. Deve in primo luogo ritenersi dimostrata la titolarità del credito fatto valere in capo alla CP_1
a fronte della contestazione degli opponenti circa ricomprensione dello stesso nelle cessioni
[...] dall'originario creditore, (incorporante la ) a e, poi, da CP_3 CP_5 Controparte_2 quest'ultima alla opposta.
Si evidenzia, sul punto, come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto,
a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di “pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n.
20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n.
31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta
Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
6 riconosciuta (Cass. Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798). Peraltro, laddove il credito sia stato interessato da una circolazione giuridica complessa la prova deve riguardare ogni vicenda traslativa
(Cass. Sez. 3, 22.6.2023, Ord. 17944).
Con riferimento alla prova della cessione, pur sussistendo dubbi in punto di riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729
c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, ritenersi ammessa la prova presuntiva della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della BA d'LI (circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
7 L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'LI, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass.
Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente quale ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018,
n. 18016) valendo la stessa a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie devono essere valorizzate, in maniera dirimente, la circostanza che la CP_3 nella certificazione ex art. 50 TUB del 4.12.2020 (doc. 10 fascicolo monitorio) avesse indicato il credito come oggetto di cessione pro soluto alla La successiva circolazione del credito in Controparte_2 favore dell'opposta è, invece, dimostrata dallo dall'elenco dei crediti ceduti, costituente allegato del contratto di cessione (all. 9 fascicolo monitorio).
Si ritiene, dunque, provata la titolarità del credito in capo alla società opposta tornando a rimarcarsi come l'interesse giuridicamente apprezzabile dell'opponente – in riferimento alla circolazione del credito – sia in definitiva quello di pagare “bene” cioè a soggetto legittimato, così conseguendo l'efficacia liberatoria dall'atto solutorio, pure in forza dell'operare della buona fede e dell'apparenza
(art. 1189 c.c.).
3. L'eccezione di parte opposta circa l'inopponibilità della cessione per mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese risulta essere infondata.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o l'iscrizione nel registro delle imprese sono, secondo quanto osservato, formalità che non integrano
8 l'efficacia della cessione inter partes assolvendo alla funzione, ben più modesta, di surrogato semplificato della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Specificamente, è stato sottolineato come: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge
n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.”
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 10200/2021); osservando, ulteriormente, come: “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi: e segnatamente dalla notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29/09/2020 n. 20495, Cass.
17/03/2006, n. 5997)”.
Pertanto, la notifica della cessione del credito in quanto atto a forma libera, non è soggetta a particolari formalità o discipline (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1684/2012) e, in quanto tale, può concretizzarsi in qualsiasi altra partecipazione, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
essa, dunque, ben può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1684/2012).
Non essendo dedotto dagli opponenti alcun pagamento prima della notizia della cessione, è evidente come l'argomento sia privo di ogni pregio.
4. Deve ritenersi, poi, superata ogni censura mossa dagli opponenti nei confronti del decreto opposto, siccome emanato sulla scorta del solo saldaconto.
Nonostante l'abrogazione dell'art. 102 L. 141/1938 deve prendersi atto che nella prassi sia ancora impropriamente usato il saldaconto (Cass. 29577/2020) al fine di ottenere una ingiunzione di pagamento sebbene l'art. 50 TUB richiesta l'estratto conto. Il saldaconto è, infatti, espressione numerica del saldo che scaturisce da annotazioni in dare e avere del conto (Cass. SS.UU.
6707/1994) e non già annotazione analitica dei movimenti così essendo inidoneo a costituire prova per la concessione dell'ingiunzione (Cass. 12936/2019). Peraltro l'art. 50 TUB non offre appigli per ritenere che si riferisca all'ultimo estratto conto posto che l'impiego del termine al singolare è argomento debole (Cass. 29577/2020) dovendo ritenersi, invece, sufficiente, almeno in sede monitoria, produrre estratto conto, per il periodo successivo a quello consolidato ex art. 1832 c.c., di
9 norma precedente al semestre (Cass. 2.8.2013, n. 18541). L'estratto conto, poi, non occorre per il mutuo, ove è sufficiente contratto e piano finanziario di ammortamento (Trib. Bari 22.3.2012; Trib.
Campobasso 13.12.2017).
Ciò evidenziato, in diritto, si torna a ribadire come l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia natura impugnatoria, cosicché non rileva il difetto dei presupposti per l'emissione dello stesso quanto la fondatezza del diritto azionato (cfr. ex multis Cass. n. 15781/2013). L'opposta, all'atto di costituzione in questa fase del giudizio ha provveduto a depositare tutti gli estratti conto analitici relativi al conto corrente acceso dal debitore principale a partire da quello alla data del 30.9.2010, che – si badi - riporta un saldo iniziale a credito del correntista sino alla data di segnalazione a sofferenza
(novembre 2013), integrando, così, la produzione documentale allegata in fase monitoria e fornendo, dunque, la prova degli elementi costitutivi del credito fatto valere.
Nel caso di specie, peraltro, avendo l'opposta dimostrato, attraverso gli estratti conto allegati, come si sia formata l'esposizione debitoria del correntista, non può neppure trovare applicazione il principio del cd. “saldo zero” per le seguenti ragioni:
- tale principio suppone, preliminarmente, che sia accertata l'esistenza di condizioni illegittimamente pattuite o praticate e, inoltre, ove ad agire sia la banca si impone la neutralizzazione del primo saldo a debito del cliente rispetto al quale la parte onerata (banca) non riesca a dimostrare le modalità della sua formazione (se derivi, in sostanza, proprio dall'applicazione delle condizioni illegittime) (Cass.
1842/2011; Cass. 24153/2017; Cass. 13258/2017; Cass. 19696/2018). Ciò non risulta nel caso di specie, per quanto si vedrà;
- la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere, in ogni caso, effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se esso è a credito per il cliente, come nel caso di specie.
Regole diverse si applicano, di contro, nel caso in cui sia il correntista ad agire con l'azione di accertamento negativo del credito ed eventuale ripetizione dell'indebito. In questi casi, infatti, è onere del correntista fornire la prova dell'estratto conto iniziale mancando la quale, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere deve essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza poter muovere da un saldo zero nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente.
Ad ogni buono conto si evidenzia come l'art. 8 del contratto iniziale di conto corrente prevedesse la piena efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili della banca con la conseguenza che lo stesso certificato di saldaconto è idoneo ad assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non
10 possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto (Cass. Sez. 1, 2.12.2011,
n. 25857).
5. In ordine poi all'eccezione di parte opponente secondo cui l'opposta non avrebbe dato prova in giudizio dell'avvenuta comunicazione/ricezione degli estratti conto da parte del cliente.
La produzione in giudizio, infatti, realizza una forma di comunicazione alla clientela (Cass. Sez. 1, n.
9427/1990) ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 TUB e 1832 c.c. richiamato dall'art. 1857 c.c. con la conseguenza che, in difetto di specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. 28.7.2006, n. 17242) rendendo inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile (Cass. 23807/2008). L'effetto di approvazione, inoltre, è opponibile pure al fideiussore (Cass. Sez. 3, 5.5.2016, n. 8944). Nel caso di specie nessuna contestazione è stata mossa dagli opponenti in confronto delle risultante degli estratti conto, fermo restando comunque quanto evidenziato a fine del punto che precede.
6. Infondate risultano, poi, le ulteriori eccezioni degli opponenti fondate sull' applicazione di interessi usurari e tassi effettivi debitori ultralegali in assenza di idonea pattuizione, sulla applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché di spese e commissioni di assenza di pattuizioni trattandosi di assunti genericamente formulati e, comunque, sconfessati dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio dall'opposta, quanto alla dedotta mancata pattuizione di interessi ultralegali, commissioni e regolamentazione giorni di valuta.
Preme rappresentare, al riguardo, come la genericità delle contestazioni non possa dirsi superata dal richiamo contenuto nell'atto introduttivo alla perizia di parte allegata da valere come parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione (quale è la perizia di parte) non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacchè l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem
a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Tale tecnica espositiva, infatti, si porrebbe in aperta violazione degli articoli 163, comma 3, n.
3 e 4 c.p.c., atteso che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, soprattutto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ciò anche al fine di consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa (Cfr. ex multis, Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib.
Bologna 31.1.2018) e, trattandosi di vizio della editio actionis, non sanabile dalla costituzione della controparte, la rinnovazione dell'atto potrebbe non valere a superare la decadenza prodotta dallo scadere del termine per l'opposizione (v. Trib. Taranto 7.12.2016, n. 3431).
Ad ogni modo si osserva, quanto, all'usura come l'eccipiente sia onerato di una attività assertiva puntuale quanto a modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” posto
11 che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.
Peraltro, secondo parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, 11.10.2024, Ord. 26525) pure di produrre i decreti ministeriali contenenti le rilevazioni periodiche, non soccorrendo il principio “iura novit curia”. Inoltre la lettura degli artt. 1815 c.c e 644 c.p. è vincolata alla interpretazione autentica dell'art. 1, co. 1 D.L. 394/2000, del che non rileva l'usura sopravvenuta (Cass. SS.UU. 19.10.2017 n.
24675) nè è ravvisabile in capo al creditore che esiga interessi, che al momento della maturazione sarebbero vietati secondo la legge a quale tempo vigente, un comportamento contrario a buona fede del creditore poiché la buona fede esecutiva riguarda solamente le modalità di esercizio dei diritti.
Quanto all'anatocismo si premette come si tratti di un fenomeno vietato, o meglio limitato, dall'art. 1283 c.c., che è norma imperativa. Il richiamo agli usi, contenuto in tale norma, è riferito agli usi normativi e non già negoziali (art. 1340 c.c.). La giurisprudenza di legittimità per lungo corso ha ravvisato nella condotta delle banche, improntata all'anatocismo un uso normativo (Cass. 15.2.1981,
n. 6631). Ciò sino alla innovativa pronuncia resa dalla Cass. 16.3.1999, n. 2374 che ha affermato la natura meramente negoziale dell'uso, per difetto dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris ac necessitatis atteso che l'adesione dei clienti ai contratti bancari e, perciò, alle clausole anatocistiche, avverrebbe senza la rappresentazione della loro conformità al diritto e, quindi, senza spontanea adesione a un precetto giuridico.
Il legislatore, con l'art. 25 D.Lgs. 472/1999 ha provveduto a modificare in parte l'art. 120 TUB prevedendo l'attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancari e dichiarando la validità ed efficacia dei contratti, stipulati in precedenza e recanti clausole anatocistiche. In disparte la questione etica suscitata da tale ultima previsione, la Corte Cost. 425/2000 dichiarò la norma costituzionalmente illegittima in parte qua per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 76 Cost., assorbendo le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Deriva, quindi, la nullità delle clausole pattuite in precedenza (Cass.
SS.UU. 4.11.2004, n. 21095).
Il CICR, con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000 al 31.12.2013, stabilì che nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito posti in essere da banche e intermediari finanziari, gli interessi possano produrre a loro volta interessi purché vi sia specifica approvazione scritta (art. 6) e con definizione della medesima periodicità di capitalizzazione di interessi attivi e passivi. Con riferimento ai finanziamenti con piani di rimborso rateale (art. 3), tale delibera ha significativamente
12 stabilito come, in caso di inadempimento, gli interessi moratori siano dovuti, se contrattualmente stabilito, sull'intera rata dunque comprensiva della quota interessi come pure, alle stesse condizioni, in caso di risoluzione gli interessi moratori sono applicati sulla somma complessivamente dovuta con divieto di ulteriore capitalizzazione. Inoltre, a tutela della trasparenza contrattuale, ove sia prevista capitalizzazione infrannuale, il contratto deve indicare oltre al tasso annuo nominale (TAN) il tasso annuo effettivo (TAE), che tenga conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Tale delibera ha, poi, previsto modalità di adeguamento dei finanziamenti in corso (art. 7) ponendo delicati problemi in considerazione della declaratoria di incostituzionalità sopra indicata poiché, in considerazione della nullità delle clausole in precedenza pattuito, sarebbe innegabile che l'adeguamento alle previsioni CICR determini peggioramento delle condizioni contrattuali (Cass..
26769/2019) così dovendo applicarsi solamente l'art. 7, co. 3 e non già la modalità semplificata prevista dall'art. 7, co. 2.
Successivamente l'art. 1, co. 629 L. 147/2013 ha previsto la sostituzione, con effetto dal 1.1.2014, dell'art. 120, co. 2 TUB disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria “prevedendo, in ogni caso, che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma non recava una disciplina transitoria, del che si è posta la questione circa l'immediata vigenza ovvero il differimento della stessa alla emanazione della delibera CICR di attuazione.
In favore della prima tesi, si è sostenuto come la disposizione fosse già ex se sufficientemente determinata e come l'art. 1 co, 749 L. 147/2013 avesse fissato l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dal 1.1.2014, con abrogazione della normativa primaria che conferiva il più ampio potere del CICR.
Pertanto dal 1.1.2014 si è ritenuto, con applicazione anche ai rapporti di durata in corso (Cass.
14899/2000; Cass. 1689/2006), non più possibile l'anatocismo (Trib. Milano 3.4.2015). La BA
d'LI, con Provvedimento del. 15.7.2015 ha mostrato di ritenere impossibile continuare a fare riferimento alla delibera CICR 9.2.2000 e a clausole pattizie anatocistiche costruire su quella regolamentazione.
Un secondo orientamento, invece, muovendo dal tenore dell'art. 161, co. 5 TUB ha ritenuto la persistente possibilità di applicazione delle precedente delibera CICR sino a entrata in vigore della nuova normativa tecnica;
come pure sostenuto da giurisprudenza di merito (Trib. Cosenza 27.5.2015;
Trib. Torino 16.6.2015; Trib. Bologna 25.3.2016). Peraltro non si mancò di evidenziare come il testo dell'art. 120, co. 2 TUB si prestasse a più letture: disposizione abrogativa o limitativa della delibera
13 CICR 9.2.2000 o, al contrario, confermativa della stessa per il perdurante riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”.
Deve, invece, preferibilmente ritenersi come, nonostante la imprecisa e pure ambigua – dunque infelice - formulazione dell'art. 120 co. 2 TUB come risultante dalla modifica apportata dall'art. 1, co.
629 L. 147/2013, fosse venuta meno la normativa primaria a copertura della deliberazione CICR
9.2.2000 e, dunque, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, venne esclusa la possibilità di continuare a praticare l'anatocismo dal 1.1.2014 (v. Cass. Sez. 1, 30.7.2024, n. 21344).
La L. 39/2016 ha nuovamente novellato l'art. 120, co. 2 TUB prevedendo: “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Alla luce di tale disposizione e della delibera CICR attuativa del 3.8.2016 può dirsi come:
- la normativa regoli tutte le operazioni di esercizio del credito;
- gli interessi attivi e passivi sono calcolati con la stessa periodicità, non infrannuale;
- gli interessi debitori non possono produrre altri interessi salvo che quelli di mora;
- per le aperture di credito o gli sconfinamenti in assenza di fido o ultrafido è prevista la contabilizzazione degli interessi al 31 dicembre con esigibilità al 1° marzo. Previa autorizzazione anche preventiva tali interessi possono essere pagati, equiparandosi a capitale, mediante addebito in conto corrente. In sostanza il creditore rinuncia all'immediato pagamento alla scadenza concedendo, con tale dilazione di fatto credito e maturando il diritto agli interessi. La somma addebitata è considerata capitale, escludendosi formalmente ogni fenomeno anatocistico. Il regime in commento, quindi, prevede tre possibilità: pagamento al 1 marzo degli interessi esigibili;
autorizzazione, anche preventiva, all'addebito in conto corrente per cui gli interessi andranno a far
14 parte della quota capitale con compensazione con saldo attivo ovvero, in caso di saldo incapiente, con ampliamento della somma oggetto di finanziamento;
in caso di mancata autorizzazione e mancato pagamento il 1 marzo gli interessi saranno registrato su conto accessorio dove potranno essere compensati con saldi creditori o bonifici con possibile applicazione di interessi di mora, esentati dal divieto di anatocismo.
Nel caso di specie non emerge alcun fenomeno anatocistico vietato, considerato pure quanto già detto in punto di presunzione che assiste le scritture contabili (e dunque pure la legittima formazione del primo saldo a credito del cliente documentato).
Relativamente alla commissione di massimo scoperto, antecedentemente al primo intervento legislativo, attuato con l'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 29.11.2008, n. 185 (L. conv.
2/2019) e con l'ulteriore correttivo del D.L. 78/2009 (L. conv. 102/2009), le commissioni bancarie rappresentavano un eterogeneo panorama. Nella prassi si rivenivano almeno due meccanismi di calcolo dei c.d. oneri di messa a disposizione dei fondi (cc.dd. “ODF” secondo le Istruzioni BA
d'LI per la rilevazione del TEGM 2009): il primo dava luogo alla c.d. “commissione di massimo scoperto” (CMS) parametrando la remunerazione aggiuntiva in base alla cifra massima dell'utilizzato nel trimestre solare, a prescindere o meno dal tempo dell'utilizzazione; il secondo, meno frequente, dava luogo alla c.d. “commissione di mancato utilizzo” (CMU) calcolando detta remunerazione sull'accordato al netto dell'utilizzato.
L'applicazione della CMS rendeva impossibile predeterminare in anticipo il peso economico per il cliente dal momento che il calcolo veniva effettuato sul picco dell'utilizzato, indipendentemente dal superamento del fido e, peraltro, l'applicazione era prevista di frequente anche nel caso di saldo negativo di conto corrente non affidato.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la CMS non trovava giustificazione sotto il profilo causale (Trib. Milano, 4.7.2002); secondo un altro, al quale si ritiene di dover aderire posto che la remunerazione di un capitale può assumere le più svariate forme tecniche ma non cessa di essere tale, il profilo di invalidità era da ravvisarsi nella indeterminabilità dell'oggetto almeno nelle ipotesi in cui i contratti riportassero la generica dicitura “commissione di massimo scoperto” indicando tasso e periodicità ma senza indicare i meccanismi di calcolo (Trib. Torino, 23.7.2003; Trib. Lecce, 6.3.2006).
In tale panorama deve essere collocato l'intervento legislativo sopra cennato, sollecitato peraltro dalla stessa BA d'LI (Assemblea ABI del luglio 2007).
L'art. 2 bis D.L. 185/2008 ha provveduto a tipizzare gli ODF, ponendo anche fine all'annosa questione circa la validità delle relative pattuizioni, conferendo dignità di diritto positivo a quell'uso negoziale. Si previde, dunque, che con i limiti di applicazione in presenza di fido e saldo a debito per un periodo
15 continuativo non inferiore a trenta giorni la valida pattuizione della CMS o, in alternativa (perciò con divieto di coesistenza) di una “commissione per la messa a disposizione dei fondi” (CMDF) di carattere omnicomprensivo, proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, predeterminato nella misura pattuito, assieme al tasso debitore mediante patto scritto non rinnovabile tacitamente e non eccedente la soglia dello 0,50 % (calmiere introdotto in sede di conversione) su base trimestrale dell'affidamento.
L'art. 2 bis, co. 2 D.L. 185/2008, poi, con norma testualmente non retroattiva, previde come gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto, fossero comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e L.
108/1996 con conseguente necessità di revisionare il sistema di rilevazione trimestrale del TEGM che non ha tenuto conto di tali oneri fino al termine del periodo transitorio, con fine fissata al 31.12.2009.
Dopo un iniziale contrasto (Cass. Pen. 19.2.2010, n. 12018; Cass. Civ. Sez. 1, 22.6.2016, n. 12965) pare indubbia la portata innovativa della norma che, quindi, non ha operato alcuna interpretazione autentica recando la previsione di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa e dovendo pure assicurarsi il raffronto del TEG del rapporto a un TEGM elaborato secondo parametri omogenei (Cass. SS.UU. 20.6.2018, n. 16303). Così, sulla scorta del fatto che i decreti ministeriali emanati in precedenza contenessero una separata rilevazione dell'ammontare medio della CMS, con riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, ai fini della verifica dell'usura, va effettuata una separata comparazione del TEG e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia calcolata aumentando della metà la CMS media indicata nei decreti e compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto applicata con il margine di interessi eventualmente residuo.
L'art. 2 bis, co. 3 D.L. 185/2008 ha, poi, previsto una obbligo di adeguamento alle previsioni imperative con riferimento ai contratti in corso, entro il termine di 150 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, con le forme e gli effetti dello ius variandi ex art. 118 TUB - dunque con possibilità di
CMS e CMDF solamente ove in precedenza fosse già prevista una qualche forma di remunerazione aggiuntiva dell'affidamento - e potere di recesso alla controparte. L'intervento normativo sopra compendiato lasciò intatte le questioni concernenti le commissioni di mancato utilizzo, impossibili da ricomprendere nelle previsioni di nullità dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, favorendo forme elusive della disciplina positiva (maggiorazione dei tassi debitori;
commissioni fisse per scaglione d'importo utilizzato et similia).
16 Con il D.L. 201/2011 (L. conv. 214/2011) venne introdotto l'art. 117 bis TUB, integrato dalla conseguente normativa secondaria, prevendo come i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione viene rimessa ad apposita deliberazione del CICR, ponendo un tetto massimo dello 0,50
% per trimestre della somma messa a disposizione.
Le nuove commissioni di affidamento (CA), quindi, costituiscono attuazione di principi di tipicità, omnicomprensività e proporzionalità, con creazione di un regime commissionale unico, come pure sottolineato dalla delibera CICR DM 644/2012 (art. 2).
Si è, poi, stabilito, con riferimento a sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La suddetta delibera CICR ha provveduto a delineare, con norme di dettaglio, limiti soggettivi ed oggettivi di applicabilità della suddetta CIV. Alla violazione della disciplina imperativa in questione consegue nullità esclusivamente parziale del contratto (art. 117 bis, co. 3 TUB), in quanto tipica nullità di protezione.
Con riguardo alla dedotta contabilizzazione di operazioni con valuta diversa da quella di effettiva disponibilità si evidenzia la piena validità, fuori da specifiche previsioni legislative imperative
(v. art. 22 D.Lgs. 11/2010) di clausole con le quali le parti prevedano che determinate operazioni prendano valuta diversa dal giorno naturale di esecuzione. Per tale via tecnica, infatti, la banca si assicura un profitto per un determinato servizio, in luogo o in aggiunta di una commissione: nel caso, ad esempio di ordine di pagamento ricevuto dal cliente, in aggiunta alla commissione o in sostituzione, può prevedersi la retrodatazione della valuta, così determinandosi la riduzione degli interessi passivi del periodo in ragione di minori numeri debitori a carico della banca.
7. In ultimo, con riguardo alla posizione del garante, giova premettere che il contratto di fideiussione omnibus prodotto dall'opposta risulta pienamente valido ed efficace, in quanto contenente sia l'indicazione dell'importo massimo garantito come richiesto dall'art. 1938 c.c., pari ad € 7.500,00 , sia il collegamento alle obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della banca attraverso il rapporto di conto corrente (n. 62038) chiaramente indicato, risultando così il suo oggetto determinabile per relationem.
Ciò posto il fideiussore si duole di non essere stato informato dall'istituto di credito del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. L' eccezione è infondata per quanto appresso.
17 Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta senza sua colpa, più gravosa;
dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende la liberazione del fideiussore, come previsto dall'art. 1956 c.c.
(Cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 32774/2019). Il precedente citato chiarisce, ulteriormente, come: “l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'art. 1956 cod. civ. non può essere intesa in relazione alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo debitore, ma abbraccia anche il modo in creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando per quest'ultimo ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio di non poter più utilmente rivalersi sul debitore”.
La norma intende, dunque, tutelare il fideiussore da quelle pratiche di concessione del credito che il creditore avesse a praticare nella certezza di poter confidare sul fideiussore e riversando su questi, nella sostanza e con tendenziale definitività, le conseguenze economiche dell'operazione di finanziamento. Per mezzo della conseguenza della liberazione del garante si intende, in sostanza, responsabilizzare il creditore, specie se finanziatore professionale, dunque accorto banchiere, nel fare credito;
ciò in attuazione di un generale dovere di buona fede esecutiva e di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha, però,
l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass. Sez. 1, 24.11.2022, Ord. 34685).
In difetto di specifiche allegazioni (prima ancora che prove) in punto di condizioni patrimoniali, dunque di composizione attiva e passiva del patrimonio del debitore principale al tempo della prestazione della fideiussione in rapporto a quelle al tempo della erogazione del credito, non è sufficiente la sola esposizione debitoria, seppure aumentata mediante legittimi atti di utilizzo del fido, a far ritenere i presupposti per la liberazione del fideiussore non avendo una pregnante connotazione indiziaria.
L'opposizione deve essere, invece, accolta in considerazione del fatto che la fideiussione venne prestata fino a concorrenza della somma di € 7.500,00 (all. 4 parte opposta), così dovendo limitarsi la condanna solidale entro tale importo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli opponenti, in solido tra loro stante il comune interesse denotato dalla identità di alcune difese e sono liquidate in dispositivo
18 sulla base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda (il decisum in riferimento alla posizione del fideiussore non muterebbe lo scaglione di riferimento) ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre stante la natura documentale della causa e la ripetitività contenutistica degli atti, con aumento del 30% per la pluralità delle parti e senza riduzioni in ragione della differenziazione delle questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 in suo confronto il decreto ingiuntivo n. 43/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 3.2.2021 condannandola al pagamento, in solido con e in favore della Parte_2 Controparte_1 della minor somma di € 7.500,00 per il titolo dedotto in giudizio;
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_2
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in € 4.403,10 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%), rivalsa CPA (4%) I.V.A. (22%), come per legge.
Così deciso, in data 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
19