Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 12.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 3916/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Lucia Casaburo, presso cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Oliva
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.01.2019 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda amministrativa per l'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della pensione di inabilità ed in subordine dell'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84, e che detto beneficio non veniva concesso, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità.
1
l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 13.11.19 il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla pensione ordinaria di inabilità, così limitando la domanda al solo riconoscimento dell'assegno ordinario, ed il GOP delegato procedeva dunque a conferire incarico al CTU limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno. (v.si verb ud. fasc atp RG N 79/2019)
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo che non Persona_1 ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 22.07.2021, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità ed in subordine per l'assegno ordinario di invalidità, e comunque il verificarsi di un aggravamento del quadro patologico di cui la ricorrente
è affetta in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
CP_ Si costituiva l' chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., in sostituzione della udienza del
12.02.2024, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, visti gli atti, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
In limine litis deve rilevarsi che la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario necessario per la pensione ordinaria di inabilità, (nuovamente) formulata nella presente fase di giudizio, deve ritenersi inammissibile, poiché da equipararsi, di fatto, ad una domanda nuova proposta per la prima volta in fase di opposizione ad atp, stante l'intervenuta rinuncia a tale capo di domanda formulata dal difensore della ricorrente in fase di atp, che, come sopra già evidenziato, (cfr. verbale fascicolo atp) limitava la domanda al solo riconoscimento dell'assegno ordinario.
2 Ed invero, posto che la rinuncia alla domanda volta all'accertamento del requisito sanitario per la pensione, intervenuta in fase di atp, ne ha determinato l'espunzione dall'oggetto di quel giudizio, la stessa è inammissibile nel presente giudizio di opposizione.
Tanto chiarito, e vendo dunque all'esame della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario, si osserva che l'art. 445bis c.p.c dispone., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile. Parte ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di ATP, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico e, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di ATP, si disponeva che il c.t.u. già nominato, dott. procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare Persona_1 se, alla luce della nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
Ebbene, integrato l'elaborato peritale, alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo- condotto dal consulente in data 30.01.24 (v.si perizia in atti)-, quest'ultimo ha affermato che la ricorrente non presenta uno stato di salute incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero non è inabile, ma che è da valutarsi invalida ai sensi della legge
222/84, di cui l'art. 1.
In particolare, rileva il c.t.u. che: “I presenti accertamenti medico-legali, in uno all'esame della documentazione sanitaria acquisita ed allegata al fascicolo di causa, consentono di affermare che la sig.ra Parte_1 di anni 59, ex bracciante agricola (riferisce di aver lavorato fino al 2022), è affetta dalle seguenti infermità: esiti di emicolectomia destra (2013) per adenocarcinoma (T3G2N0MX) in assenza di ripresa di malattia (follow up negativo), esiti di annessiectomia bilaterale per cistoadenoma ovarico (2017), cardiopatia ipertensiva, nonché, spondiloartrosi in soggetto con scoliosi lombare ed esiti di frattura piatto tibiale a destra, trattata cruentemente nel
2022. Allo stato tenuto conto delle attuali infermità presentate dalla sig.ra , del loro grado Parte_1
e della loro natura, si ritiene che, all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, la ricorrente non presenta uno
3 stato di salute incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero non è inabile. Tuttavia, la sig.ra è da valutarsi invalida ai sensi della legge 222/84, di cui l'art. 1 riporta quanto Parte_1 segue: “si considera invalido...l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. (cfr. elaborato peritale integrativo in atti).
Il c.t.u. ritiene, pertanto, che sussistono le motivazioni medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Quanto, poi, alla decorrenza di tale condizione, afferma che la stessa è da ancorarsi al mese di aprile 2021, avendo cura di precisare sul punto che la condizione per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità deve ritenersi concretizzata nella detta data “tenuto conto della documentazione sanitaria acquisita, nonché dell'evoluzione del quadro clinico presentato ed in particolare delle sequele funzionali<…> (RM rachide cervicale e lombare).”(v.si elaborato in atti)
Dunque, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia svolta in fase di atp e nell' elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo svolto e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante. Né le parti hanno formulato osservazioni alle considerazioni svolte dal
CTU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
In conclusione, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n.222/84 con decorrenza dal mese di aprile 2021.
Resta da dire, infine, della domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio - sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione
4 della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n. 6085/2014).
Le spese di lite della fase di atp, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario di atp vanno interamente compensate tra le parti. Le spese di lite della presente fase di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, stante la reciproca soccombenza, atteso il riconoscimento del requisito sanitario unicamente per l'assegno e l'inammissibilità della
(riproposta) domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario per la pensione ordinaria di inabilità.
Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità;
- accoglie nel resto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'aprile 2021;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite della fase di atp;
- Compensa interamente le spese di lite del presente giudizio di opposizione;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 05.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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