Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 848/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 848/2024 R.G. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 7.12.2023, nel procedimento n. 23402.2022 RG, promossa in sede di appello da
NATO IN TUNISIA IL 2.8.1950, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Luciano Capristo ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Torino Via Corso Lecce 36, come da procura in atti
Appellante nei confronti di
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore
[...]
Appellato Contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sostituto
Procuratore dott. Marcello Tatangelo.
1
Per l'appellante:
“in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 12.01.2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino - Sezione IX
Civile, in composizione monocratica, mai notificata, a conclusione del procedimento contraddistinto con il nr. 23402/2022 R.G.A.C., depositata in cancelleria in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “A) in via preliminare: sospendere l'efficacia ad ogni effetto del decreto impugnato, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi;
B) in via principale, annullarsi il decreto del 3/10/2022 emesso dal Questore della Provincia di
Torino per le ragioni di cui in esposizione;
contestualmente, disporsi il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il signor cittadino extra UE in epigrafe meglio Parte_1
indicato, impugnava il decreto emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 3.10.2022, prot. nr. 1607/2022 con cui rigettava l'istanza presentata in data
5.3.2021, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto coniuge di cittadina italiana, nata il [...]. Persona_1
2 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza del 7.12.2023, nel procedimento n. 23402.2022
RG, depositata in pari data, rigettava il ricorso, fondando la decisione sulla mancanza di una convivenza effettiva con la coniuge e sull'assenza di elementi comprovanti un legame familiare sostanziale, oltre che su profili di pericolosità sociale e insufficiente integrazione socioeconomica del ricorrente. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 32908/2022;
Cass. 28201/2021), ribadisce che la convivenza effettiva è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Torino, il signor
[...]
notificava appello in data 10.7.2024, formulando un unico Parte_1
motivo di doglianza, incentrato sulla asserita omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'effettiva unità familiare dell'appellante, delle sue condizioni di salute e del grado di integrazione sociale conseguito, nonché sulla dedotta erronea interpretazione dell'art. 19 del Testo Unico sull'Immigrazione.
All'udienza del 20.12.2024, rilevata l'assenza del , la Controparte_1
Corte ne dichiarava la contumacia. Successivamente, il Collegio sollevava d'ufficio la questione dell'eventuale tardività dell'appello, atteso che la notifica risultava effettuata oltre il termine di trenta giorni dal deposito dell'ordinanza impugnata. Il difensore del sig. deduceva di non aver ricevuto Pt_1
comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento e chiedeva la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.3.25, l'appellante precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e rinunciava ai termini ex art 190 cpc. La Corte tratteneva la causa in decisione.
2. L'appello è infondato e deve di conseguenza essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Preliminarmente la Corte osserva che l'istanza di sospensione
3 dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, pur proposta con l'atto di appello, non è stata reiterata né alla prima udienza del 20.12.2024 né in sede di precisazione delle conclusioni. Di conseguenza ne determina la rinuncia.
2.2 La Corte rileva che l'appello è stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla avvenuta comunicazione dell'ordinanza impugnata.
Dall'esame degli atti processuali e, in particolare, dalle risultanze del fascicolo informatico a disposizione di questa Corte, emerge in modo inequivocabile che l'ordinanza oggetto di gravame è stata regolarmente comunicata in data 12 gennaio 2024 alle ore 12:57, tramite PEC sia all'appellante, presso il domicilio digitale eletto, sia al convenuto, CP_1
come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna (RAC) generata dai sistemi informatici.
Nel caso in esame, il procedimento di primo grado era regolato dall'art. 702 quater c.p.c., secondo cui "l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".
Pertanto, l'appello doveva essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Considerato che la notifica dell'atto di appello è stata effettuata solamente in data 10 luglio 2024, quindi ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa processuale vigente, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma dell'ordinanza oggetto di gravame.
3. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, attesa la contumacia della reclamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni,
4 DICHIARA inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 7.12.2023, nel procedimento n. 23402.2022 RG,
CONFERMA integralmente l'ordinanza impugnata;
DICHIARA le spese irripetibili
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Carmela Mascarello)
IL CONSIGLIERE AUS. EST.
(avv. Arturo Varricchio)
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