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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16384 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 16384/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORTUNATA Parte_1 C.F._1
VALDESE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Marconi n. 16/A
CONVENUTO CONTUMACE relativo ai minori: il 20/11/2012 e il 17/07/2016. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ e vengono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i figli minorenni verranno affidati alla cura, all'educazione e all'assistenza morale e materiale di entrambi i genitori, i quali, impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico degli stessi e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei minori. Residenza, collocazione e assegnazione casa familiare. e manterranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente presso l'abitazione materna;
conseguentemente la casa ex familiare sita in Torino, via Guido Reni n. 125, in comproprietà dei IGg.ri e nella Pt_1 CP_1 misura rispettivamente dell'80% e del 20% ciascuno, viene assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti in quanto genitrice collocataria della prole. Il IG. con il consenso della CP_1 IGnora, se ne è già allontanato a far tempo dal mese di agosto 2023.
Con specifico riferimento all'abitazione ex familiare e in adempimento al generale dovere solidaristico di cooperazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia, le parti danno atto e convengono quanto segue: I) la IG.ra si è sempre fatta carico integrale del pagamento del
Pt_1 mutuo, provvedendovi puntualmente con fonti di sua esclusiva provenienza;
II) la IG.ra si
Pt_1 impegna a provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo gravanti sull'immobile de quo, sino ad estinzione dello stesso;
III) qualora sia possibile rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo in melius, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra , la quale si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota del 20% di proprietà della casa ex familiare, trasferimento che avverrà senza il versamento di un prezzo/corrispettivo in ragione del pagamento da parte della IG.ra dei
Pt_1 ratei del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile de quo;
IV) In ogni caso e al momento dell'estinzione del mutuo da parte della IG.ra , il IG. IG. si impegna a trasferire alla
Pt_1 CP_1 predetta la propria quota del 20% della casa ex familiare.
➢ Diritto di visita. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e prole minorenne dovrà essere strutturata nel rispetto del principio della bigenitorialità e, al contempo, in modo tale da garantire ai figli il consolidamento e il mantenimento di stabili consuetudini di vita, in considerazione della loro età e capacità di discernimento, nel dovere solidaristico dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della prole. Ciò imprescindibilmente precisato, il regime di frequentazione padre-figli avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
Calendario c.d. “Ordinario”: fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20,00 sino al lunedì mattina con prelievo dal domicilio il venerdì e ri-accompagnamento a scuola il lunedì a carico del padre, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 19,30 e sino al mattino successivo, con prelievo dal domicilio e accompagnamento a scuola il mattino seguente a carico del padre.
Natale: il periodo delle vacanze scolastiche natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori;
pertanto, gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo intercorrente dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 (compreso) oppure dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
in mancanza di accordo, negli anni dispari, al padre spetterà il primo periodo.
Quanto alle vacanze scolastiche estive, i bambini trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive da svolgersi nel periodo di chiusura della scuola e, dunque, da giugno ad agosto. Per il restante periodo (giugno-agosto compresi) e salvo le due settimane di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, i bambini staranno con i genitori una settimana ciascuno, in alternanza. Le parti convengono che i costi per eventuali centri estivi per il periodo di relativa competenza verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Quanto alle vacanze pasquali, la Domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo, in alternanza.
Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Con riferimento ai cc.dd. “ponti” e alle ulteriori festività, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Ciascun genitore si obbliga a curare le incombenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli per il periodo di relativa spettanza, ivi compreso lo svolgimento dei compiti e l'accompagnamento e il prelievo dalle attività ludico-ricreative-sportive frequentate da ciascuno di essi.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive e/o natalizie e/o pasquali, garantendo regolari contatti telefonici con l'altro genitore.
Contributo mantenimento. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli minorenni e sino al CP_1 raggiungimento da parte di ciascuno di essi dell'indipendenza economica versando in favore della madre collocataria € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat, versamento da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, ad eccezione che nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno in ragione del regime paritario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori.
Spese straordinarie. I genitori concorreranno nella misura del 50% alle cc.dd. spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extrascolastiche e mensa scolastica), spese tutte che, se non necessarie, dovranno essere previamente concordate e in ogni caso documentate, con applicazione, per quanto qui non espressamente regolamentato, al Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016.
Spese di lite compensate tra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 24/09/2024 ha chiesto la l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 09/06/2025 compariva il convenuto senza l'assistenza di un difensore.
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava come da conclusioni indicate in epigrafe e il Sig. CP_1 dichiarava di nulla opporre al recepimento delle conclusioni così come precisate dal difensore di parte ricorrente.
All'esito il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate tra le parti così come precisate da parte ricorrente, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che e vengano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i figli minorenni verranno affidati alla cura, all'educazione e all'assistenza morale e materiale di entrambi i genitori, i quali, impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico degli stessi e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei minori.
DISPONE che e mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna.
ASSEGNA la casa ex familiare sita in Torino, via Guido Reni n. 125, in comproprietà dei IGg.ri
[...]
e nella misura rispettivamente dell'80% e del 20% ciascuno, alla madre con tutti i mobili Pt_1 CP_1
e gli arredi ivi presenti in quanto genitrice collocataria della prole. Il IG. con il consenso della CP_1 IGnora, se ne è già allontanato a far tempo dal mese di agosto 2023.
DA' ATTO che con specifico riferimento all'abitazione ex familiare e in adempimento al generale dovere solidaristico di cooperazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia, le parti danno atto e convengono quanto segue: I) la IG.ra si è sempre fatta carico integrale del pagamento
Pt_1 del mutuo, provvedendovi puntualmente con fonti di sua esclusiva provenienza;
II) la IG.ra
Pt_1 si impegna a provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo gravanti sull'immobile de quo, sino ad estinzione dello stesso;
III) qualora sia possibile rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo in melius, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la quale si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota del 20% di proprietà della casa ex familiare, trasferimento che avverrà senza il versamento di un prezzo/corrispettivo in ragione del pagamento da parte della IG.ra dei
Pt_1 ratei del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile de quo; IV) In ogni caso e al momento dell'estinzione del mutuo da parte della IG.ra , il IG. IG. si impegna a trasferire alla
Pt_1 CP_1 predetta la propria quota del 20% della casa ex familiare.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e prole minorenne debba essere strutturata nel rispetto del principio della bigenitorialità e, al contempo, in modo tale da garantire ai figli il consolidamento e il mantenimento di stabili consuetudini di vita, in considerazione della loro età e capacità di discernimento, nel dovere solidaristico dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della prole. Ciò imprescindibilmente precisato, il regime di frequentazione padre-figli avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
Calendario c.d. “Ordinario”: fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20,00 sino al lunedì mattina con prelievo dal domicilio il venerdì e riaccompagnamento a scuola il lunedì a carico del padre, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 19,30 e sino al mattino successivo, con prelievo dal domicilio e accompagnamento a scuola il mattino seguente a carico del padre.
Natale: il periodo delle vacanze scolastiche natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori;
pertanto, gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo intercorrente dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 (compreso) oppure dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
in mancanza di accordo, negli anni dispari, al padre spetterà il primo periodo.
Quanto alle vacanze scolastiche estive, i bambini trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive da svolgersi nel periodo di chiusura della scuola e, dunque, da giugno ad agosto. Per il restante periodo (giugno-agosto compresi) e salvo le due settimane di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, i bambini staranno con i genitori una settimana ciascuno, in alternanza. Le parti convengono che i costi per eventuali centri estivi per il periodo di relativa competenza verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Quanto alle vacanze pasquali, la Domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo, in alternanza.
Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Con riferimento ai cc.dd. “ponti” e alle ulteriori festività, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Ciascun genitore si obbliga a curare le incombenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli per il periodo di relativa spettanza, ivi compreso lo svolgimento dei compiti e l'accompagnamento e il prelievo dalle attività ludico-ricreative-sportive frequentate da ciascuno di essi.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive e/o natalizie e/o pasquali, garantendo regolari contatti telefonici con l'altro genitore.
DISPONE che il IG. ontribuisca al mantenimento dei figli minorenni e sino al raggiungimento CP_1 da parte di ciascuno di essi dell'indipendenza economica versando in favore della madre collocataria
€ 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat, versamento da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, ad eccezione che nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno in ragione del regime paritario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori.
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% alle cc.dd. spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extrascolastiche e mensa scolastica), spese tutte che, se non necessarie, dovranno essere previamente concordate e in ogni caso documentate, con applicazione, per quanto qui non espressamente regolamentato, al Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 16384/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORTUNATA Parte_1 C.F._1
VALDESE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Marconi n. 16/A
CONVENUTO CONTUMACE relativo ai minori: il 20/11/2012 e il 17/07/2016. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ e vengono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i figli minorenni verranno affidati alla cura, all'educazione e all'assistenza morale e materiale di entrambi i genitori, i quali, impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico degli stessi e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei minori. Residenza, collocazione e assegnazione casa familiare. e manterranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente presso l'abitazione materna;
conseguentemente la casa ex familiare sita in Torino, via Guido Reni n. 125, in comproprietà dei IGg.ri e nella Pt_1 CP_1 misura rispettivamente dell'80% e del 20% ciascuno, viene assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti in quanto genitrice collocataria della prole. Il IG. con il consenso della CP_1 IGnora, se ne è già allontanato a far tempo dal mese di agosto 2023.
Con specifico riferimento all'abitazione ex familiare e in adempimento al generale dovere solidaristico di cooperazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia, le parti danno atto e convengono quanto segue: I) la IG.ra si è sempre fatta carico integrale del pagamento del
Pt_1 mutuo, provvedendovi puntualmente con fonti di sua esclusiva provenienza;
II) la IG.ra si
Pt_1 impegna a provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo gravanti sull'immobile de quo, sino ad estinzione dello stesso;
III) qualora sia possibile rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo in melius, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra , la quale si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota del 20% di proprietà della casa ex familiare, trasferimento che avverrà senza il versamento di un prezzo/corrispettivo in ragione del pagamento da parte della IG.ra dei
Pt_1 ratei del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile de quo;
IV) In ogni caso e al momento dell'estinzione del mutuo da parte della IG.ra , il IG. IG. si impegna a trasferire alla
Pt_1 CP_1 predetta la propria quota del 20% della casa ex familiare.
➢ Diritto di visita. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e prole minorenne dovrà essere strutturata nel rispetto del principio della bigenitorialità e, al contempo, in modo tale da garantire ai figli il consolidamento e il mantenimento di stabili consuetudini di vita, in considerazione della loro età e capacità di discernimento, nel dovere solidaristico dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della prole. Ciò imprescindibilmente precisato, il regime di frequentazione padre-figli avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
Calendario c.d. “Ordinario”: fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20,00 sino al lunedì mattina con prelievo dal domicilio il venerdì e ri-accompagnamento a scuola il lunedì a carico del padre, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 19,30 e sino al mattino successivo, con prelievo dal domicilio e accompagnamento a scuola il mattino seguente a carico del padre.
Natale: il periodo delle vacanze scolastiche natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori;
pertanto, gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo intercorrente dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 (compreso) oppure dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
in mancanza di accordo, negli anni dispari, al padre spetterà il primo periodo.
Quanto alle vacanze scolastiche estive, i bambini trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive da svolgersi nel periodo di chiusura della scuola e, dunque, da giugno ad agosto. Per il restante periodo (giugno-agosto compresi) e salvo le due settimane di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, i bambini staranno con i genitori una settimana ciascuno, in alternanza. Le parti convengono che i costi per eventuali centri estivi per il periodo di relativa competenza verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Quanto alle vacanze pasquali, la Domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo, in alternanza.
Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Con riferimento ai cc.dd. “ponti” e alle ulteriori festività, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Ciascun genitore si obbliga a curare le incombenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli per il periodo di relativa spettanza, ivi compreso lo svolgimento dei compiti e l'accompagnamento e il prelievo dalle attività ludico-ricreative-sportive frequentate da ciascuno di essi.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive e/o natalizie e/o pasquali, garantendo regolari contatti telefonici con l'altro genitore.
Contributo mantenimento. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli minorenni e sino al CP_1 raggiungimento da parte di ciascuno di essi dell'indipendenza economica versando in favore della madre collocataria € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat, versamento da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, ad eccezione che nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno in ragione del regime paritario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori.
Spese straordinarie. I genitori concorreranno nella misura del 50% alle cc.dd. spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extrascolastiche e mensa scolastica), spese tutte che, se non necessarie, dovranno essere previamente concordate e in ogni caso documentate, con applicazione, per quanto qui non espressamente regolamentato, al Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016.
Spese di lite compensate tra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 24/09/2024 ha chiesto la l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 09/06/2025 compariva il convenuto senza l'assistenza di un difensore.
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava come da conclusioni indicate in epigrafe e il Sig. CP_1 dichiarava di nulla opporre al recepimento delle conclusioni così come precisate dal difensore di parte ricorrente.
All'esito il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate tra le parti così come precisate da parte ricorrente, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che e vengano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. In particolare, i figli minorenni verranno affidati alla cura, all'educazione e all'assistenza morale e materiale di entrambi i genitori, i quali, impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico degli stessi e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo in ogni caso conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei minori.
DISPONE che e mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna.
ASSEGNA la casa ex familiare sita in Torino, via Guido Reni n. 125, in comproprietà dei IGg.ri
[...]
e nella misura rispettivamente dell'80% e del 20% ciascuno, alla madre con tutti i mobili Pt_1 CP_1
e gli arredi ivi presenti in quanto genitrice collocataria della prole. Il IG. con il consenso della CP_1 IGnora, se ne è già allontanato a far tempo dal mese di agosto 2023.
DA' ATTO che con specifico riferimento all'abitazione ex familiare e in adempimento al generale dovere solidaristico di cooperazione e di collaborazione nell'interesse della famiglia, le parti danno atto e convengono quanto segue: I) la IG.ra si è sempre fatta carico integrale del pagamento
Pt_1 del mutuo, provvedendovi puntualmente con fonti di sua esclusiva provenienza;
II) la IG.ra
Pt_1 si impegna a provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo gravanti sull'immobile de quo, sino ad estinzione dello stesso;
III) qualora sia possibile rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo in melius, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la quale si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la sua quota del 20% di proprietà della casa ex familiare, trasferimento che avverrà senza il versamento di un prezzo/corrispettivo in ragione del pagamento da parte della IG.ra dei
Pt_1 ratei del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile de quo; IV) In ogni caso e al momento dell'estinzione del mutuo da parte della IG.ra , il IG. IG. si impegna a trasferire alla
Pt_1 CP_1 predetta la propria quota del 20% della casa ex familiare.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra genitore non collocatario e prole minorenne debba essere strutturata nel rispetto del principio della bigenitorialità e, al contempo, in modo tale da garantire ai figli il consolidamento e il mantenimento di stabili consuetudini di vita, in considerazione della loro età e capacità di discernimento, nel dovere solidaristico dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della prole. Ciò imprescindibilmente precisato, il regime di frequentazione padre-figli avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
Calendario c.d. “Ordinario”: fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20,00 sino al lunedì mattina con prelievo dal domicilio il venerdì e riaccompagnamento a scuola il lunedì a carico del padre, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 19,30 e sino al mattino successivo, con prelievo dal domicilio e accompagnamento a scuola il mattino seguente a carico del padre.
Natale: il periodo delle vacanze scolastiche natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori;
pertanto, gli stessi trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo intercorrente dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 (compreso) oppure dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
in mancanza di accordo, negli anni dispari, al padre spetterà il primo periodo.
Quanto alle vacanze scolastiche estive, i bambini trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive da svolgersi nel periodo di chiusura della scuola e, dunque, da giugno ad agosto. Per il restante periodo (giugno-agosto compresi) e salvo le due settimane di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, i bambini staranno con i genitori una settimana ciascuno, in alternanza. Le parti convengono che i costi per eventuali centri estivi per il periodo di relativa competenza verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Quanto alle vacanze pasquali, la Domenica di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo, in alternanza.
Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche pasquali, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Con riferimento ai cc.dd. “ponti” e alle ulteriori festività, i genitori osserveranno il calendario ordinario.
Ciascun genitore si obbliga a curare le incombenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli per il periodo di relativa spettanza, ivi compreso lo svolgimento dei compiti e l'accompagnamento e il prelievo dalle attività ludico-ricreative-sportive frequentate da ciascuno di essi.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione delle vacanze estive e/o natalizie e/o pasquali, garantendo regolari contatti telefonici con l'altro genitore.
DISPONE che il IG. ontribuisca al mantenimento dei figli minorenni e sino al raggiungimento CP_1 da parte di ciascuno di essi dell'indipendenza economica versando in favore della madre collocataria
€ 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat, versamento da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, ad eccezione che nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno in ragione del regime paritario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori.
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% alle cc.dd. spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extrascolastiche e mensa scolastica), spese tutte che, se non necessarie, dovranno essere previamente concordate e in ogni caso documentate, con applicazione, per quanto qui non espressamente regolamentato, al Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli del 15.03.2016.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
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