TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 18.12.24 e vertente
TRA
con sede in Avellino al Corso Europa 41, in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, Presidente - Amm.re Unico, dott.
Michelangelo Ciarcia, elett.te domiciliato in Ariano Irpino (AV), alla Via
Santa Barbara 86/a, presso e nello studio dell'avv. Antonio Grasso che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di appello
Appellante
E
, nato il [...] ad [...] ed ivi Controparte_1
residente alla C/da Masciano n.40, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Bellaroba e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecalvo Irpino al Viale Europa n.3, il tutto in virtù di mandato in calce all'atto di citazione depositato in primo grado ed ancora in questa sede
Appellato pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1
proponeva appello zione avverso la sentenza n. 350/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Ariano Irpino in data 18.7.2023, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di € 4.041,21, oltre interessi e spese, in favore di , a titolo di risarcimento danni Controparte_1
derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di una tubatura idrica esistente sull'adiacente strada.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell , rispetto alla domanda proposta in primo grado, nonché Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non emergerebbe la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato.
Infine, come terzo ed ultimo motivo, l'appellante contestava il quantum del concesso risarcimento e chiedeva l'accoglimento del proposto appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto Controparte_1
dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis e 350 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione. pagina 2 di 8 Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio
Invero, è' oramai pacifico, come da decisione della Suprema Corte, che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall' Parte_1
presenta i requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato in modo chiaro le pagine della sentenza che intende contestare, indicandole al termine dei singoli motivi d'appello.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e 350
c.p.c., deve rilevarsi che l'appello non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo i motivi di appello suscettibili di studio e interpretazione.
Pertanto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. nonché 348 bis e 350 c.p.c. risultano infondate.
Nel merito, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea valutazione del Giudice di primo grado nel ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'odierna appellante, contestando la sua responsabilità per i danni patiti dall'appellato a seguito della rottura della tubatura idrica.
pagina 3 di 8 In proposito, l sosteneva che le condutture erano di proprietà Parte_1
del e dunque, il primo Giudice, avrebbe errato Controparte_2
nel ritenere l'appellante responsabile del danno prodotto allo CP_1
dalla rottura delle stesse.
L'appellante riteneva che, avendo la stessa esclusivamente la gestione della risorsa idrica corrente in quelle tubature e dunque limitandosi solo ad immettere l'acqua nelle condutture, non poteva ritenersi responsabile dei danni procurati dalla rottura dell'infrastruttura di proprietà del
CP_2
Tale motivo di appello non può essere accolto.
Invero, il gestore del servizio idrico è responsabile della manutenzione e della custodia delle condutture che collegano la fornitura alle singole utenze.
La rete di distribuzione dell'acqua, situata al di sotto della pubblica via, si dirama verso le proprietà private attraverso una conduttura di pertinenza e responsabilità del gestore del servizio idrico, cui sono affidati i compiti di custodia e manutenzione.
Nel caso de quo, la disciplina applicabile va individuata nel disposto dell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come sostenuto anche dal Giudice di Pace, non occorre far riferimento alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., poiché il danno è derivato non già dalla condotta di una persona fisica, ma da una disfunzione della cosa, consistita nella rottura delle tubature da cui è fuoriuscita l'acqua, che ha causato le infiltrazioni in danno dell'appellato.
Dunque, l'ente che si assume la gestione di una condotta idrica, si assume anche la responsabilità derivante dai danni che le disfunzioni di pagina 4 di 8 tale condotta possono cagionare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a prescindere dalla negligenza nella manutenzione della stessa.
Secondo la S.C. “In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguirne i lavori di manutenzione” (Ord. n. 24476/2020)
Dunque, in applicazione dell'art. 2051 c.c., che regola gli obblighi di custodia, era compito del gestore della rete idrica evitare che la cosa in custodia causasse il sinistro e il relativo danno all'immobile di proprietà dell'appellato.
Nella fattispecie concreta, infatti, il danno veniva procurato dalla rete idrica, che -rompendosi- procurava le infiltrazioni;
l'obbligo di custodia della conduttura idrica imponeva al custode di effettuare tutto quanto necessario ad impedire gli eventi dannosi che sarebbero potuti derivare dalla res custodita.
Tali argomentazioni risultano condivise dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale di Roma n. 17660/22), secondo la quale alcune chiare pronunce della Suprema Corte, proprio con riguardo a situazioni in cui un soggetto non proprietario risultava titolare di poteri/doveri di controllo e manutenzione, basati su disposizioni normative e/o contrattuali, hanno avuto occasione di affermare che "il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato", osservando anche che "la ratio del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto pagina 5 di 8 rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia>> (Cass. n. 8888/2020; Cass. n. 2623/2021).
Dunque, l'odierna appellante è da ritenersi responsabile dei danni occorsi, perché tenuta - ex art. 2051 cod. civ. - alla gestione e manutenzione della rete idrica.
Accertata la sussistenza della legittimazione passiva dell , va Parte_1
precisato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode va esente da responsabilità se prova il caso fortuito.
La prova del caso fortuito, incombente sul custode, è da intendere quale prova del fatto né prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, tale prova non risulta fornita e pertanto opera la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.p.c.
Pertanto, nel caso in esame, in presenza di danni provati e provocati dalla conduttura a seguito della rottura conseguente alla fuoriuscita dell'acqua, la responsabilità è da attribuire al custode.
In merito al secondo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erronea ricostruzione del nesso di causalità operata dal primo Giudice, in quanto sulla base dell'istruttoria espletata non sarebbe provato il nesso tra l'evento dannoso e la presenza di infiltrazioni provenienti da tubature da essa gestite.
Invero, premesso che è incontestato che la rottura della tubatura si verificava, tanto da richiedere l'intervento immediato della società appellante, dalla documentazione allegata in primo grado nonché dalla consulenza di parte depositata dall'odierno appellato e dalle prove testimoniali espletate è emerso che le infiltrazioni idriche nell'immobile di proprietà dell'odierno appellato venivano causate dalla rottura della conduttura idrica gestite dall . Parte_1
pagina 6 di 8 Del resto, non sono stati offerti dalla società elementi tali da Parte_1
indurre ad una diversa conclusione, ossia tali da far ritenere esistente un diverso decorso causale.
Dunque, da quanto risulta in atti, non appaiono sussistere decorsi causali alternativi, ossia altre cause del sinistro diverse da quella delle infiltrazioni dovute alla rottura della condotta, idonee a provare l'evento.
Pertanto, l'appellato ha dimostrato il nesso causale tra l'evento verificatosi e il danno provocato, di contro, le risultanze istruttorie non risultano in qualche modo smentite dall'appellante, la quale non ha svolto contestazioni specifiche.
Infine, per ciò che concerne il terzo ed ultimo motivo di appello, la società appellante, lamentava l'erronea determinazione del quantum deciso dal Giudice di primo Grado a titolo di risarcimento, non potendo lo stesso ricavarsi dall'istruttoria svolta.
Invero, il Giudice di Pace quantificava in € 4.041,21 la somma occorrente per la riparazione dei danni derivanti dall'infiltrazione idrica, condividendo la consulenza di parte redatta su incarico dell'appellato e operando una decurtazione del 30% rispetto alla stima operata dal CTP.
Si ritiene condivisibile il ragionamento adottato dal primo Giudice, con conseguente conferma del suddetto importo da versare a titolo di risarcimento.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 350/2023 emessa dal Giudice di Pace Dott. Nunziata, pagina 7 di 8 proposto dall' con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall avverso la Parte_1
sentenza n. 350/2023 emessa dal Giudice di Pace Dott. Nunziata e per l'effetto conferma la sentenza n. 350/2023;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to G. Bellaroba ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 10/01/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 18.12.24 e vertente
TRA
con sede in Avellino al Corso Europa 41, in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, Presidente - Amm.re Unico, dott.
Michelangelo Ciarcia, elett.te domiciliato in Ariano Irpino (AV), alla Via
Santa Barbara 86/a, presso e nello studio dell'avv. Antonio Grasso che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di appello
Appellante
E
, nato il [...] ad [...] ed ivi Controparte_1
residente alla C/da Masciano n.40, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Bellaroba e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecalvo Irpino al Viale Europa n.3, il tutto in virtù di mandato in calce all'atto di citazione depositato in primo grado ed ancora in questa sede
Appellato pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1
proponeva appello zione avverso la sentenza n. 350/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Ariano Irpino in data 18.7.2023, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di € 4.041,21, oltre interessi e spese, in favore di , a titolo di risarcimento danni Controparte_1
derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di una tubatura idrica esistente sull'adiacente strada.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell , rispetto alla domanda proposta in primo grado, nonché Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non emergerebbe la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato.
Infine, come terzo ed ultimo motivo, l'appellante contestava il quantum del concesso risarcimento e chiedeva l'accoglimento del proposto appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto Controparte_1
dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis e 350 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione. pagina 2 di 8 Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio
Invero, è' oramai pacifico, come da decisione della Suprema Corte, che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall' Parte_1
presenta i requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato in modo chiaro le pagine della sentenza che intende contestare, indicandole al termine dei singoli motivi d'appello.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e 350
c.p.c., deve rilevarsi che l'appello non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo i motivi di appello suscettibili di studio e interpretazione.
Pertanto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. nonché 348 bis e 350 c.p.c. risultano infondate.
Nel merito, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea valutazione del Giudice di primo grado nel ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'odierna appellante, contestando la sua responsabilità per i danni patiti dall'appellato a seguito della rottura della tubatura idrica.
pagina 3 di 8 In proposito, l sosteneva che le condutture erano di proprietà Parte_1
del e dunque, il primo Giudice, avrebbe errato Controparte_2
nel ritenere l'appellante responsabile del danno prodotto allo CP_1
dalla rottura delle stesse.
L'appellante riteneva che, avendo la stessa esclusivamente la gestione della risorsa idrica corrente in quelle tubature e dunque limitandosi solo ad immettere l'acqua nelle condutture, non poteva ritenersi responsabile dei danni procurati dalla rottura dell'infrastruttura di proprietà del
CP_2
Tale motivo di appello non può essere accolto.
Invero, il gestore del servizio idrico è responsabile della manutenzione e della custodia delle condutture che collegano la fornitura alle singole utenze.
La rete di distribuzione dell'acqua, situata al di sotto della pubblica via, si dirama verso le proprietà private attraverso una conduttura di pertinenza e responsabilità del gestore del servizio idrico, cui sono affidati i compiti di custodia e manutenzione.
Nel caso de quo, la disciplina applicabile va individuata nel disposto dell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come sostenuto anche dal Giudice di Pace, non occorre far riferimento alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., poiché il danno è derivato non già dalla condotta di una persona fisica, ma da una disfunzione della cosa, consistita nella rottura delle tubature da cui è fuoriuscita l'acqua, che ha causato le infiltrazioni in danno dell'appellato.
Dunque, l'ente che si assume la gestione di una condotta idrica, si assume anche la responsabilità derivante dai danni che le disfunzioni di pagina 4 di 8 tale condotta possono cagionare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a prescindere dalla negligenza nella manutenzione della stessa.
Secondo la S.C. “In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguirne i lavori di manutenzione” (Ord. n. 24476/2020)
Dunque, in applicazione dell'art. 2051 c.c., che regola gli obblighi di custodia, era compito del gestore della rete idrica evitare che la cosa in custodia causasse il sinistro e il relativo danno all'immobile di proprietà dell'appellato.
Nella fattispecie concreta, infatti, il danno veniva procurato dalla rete idrica, che -rompendosi- procurava le infiltrazioni;
l'obbligo di custodia della conduttura idrica imponeva al custode di effettuare tutto quanto necessario ad impedire gli eventi dannosi che sarebbero potuti derivare dalla res custodita.
Tali argomentazioni risultano condivise dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale di Roma n. 17660/22), secondo la quale alcune chiare pronunce della Suprema Corte, proprio con riguardo a situazioni in cui un soggetto non proprietario risultava titolare di poteri/doveri di controllo e manutenzione, basati su disposizioni normative e/o contrattuali, hanno avuto occasione di affermare che "il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato", osservando anche che "la ratio del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto pagina 5 di 8 rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia>> (Cass. n. 8888/2020; Cass. n. 2623/2021).
Dunque, l'odierna appellante è da ritenersi responsabile dei danni occorsi, perché tenuta - ex art. 2051 cod. civ. - alla gestione e manutenzione della rete idrica.
Accertata la sussistenza della legittimazione passiva dell , va Parte_1
precisato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode va esente da responsabilità se prova il caso fortuito.
La prova del caso fortuito, incombente sul custode, è da intendere quale prova del fatto né prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, tale prova non risulta fornita e pertanto opera la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.p.c.
Pertanto, nel caso in esame, in presenza di danni provati e provocati dalla conduttura a seguito della rottura conseguente alla fuoriuscita dell'acqua, la responsabilità è da attribuire al custode.
In merito al secondo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erronea ricostruzione del nesso di causalità operata dal primo Giudice, in quanto sulla base dell'istruttoria espletata non sarebbe provato il nesso tra l'evento dannoso e la presenza di infiltrazioni provenienti da tubature da essa gestite.
Invero, premesso che è incontestato che la rottura della tubatura si verificava, tanto da richiedere l'intervento immediato della società appellante, dalla documentazione allegata in primo grado nonché dalla consulenza di parte depositata dall'odierno appellato e dalle prove testimoniali espletate è emerso che le infiltrazioni idriche nell'immobile di proprietà dell'odierno appellato venivano causate dalla rottura della conduttura idrica gestite dall . Parte_1
pagina 6 di 8 Del resto, non sono stati offerti dalla società elementi tali da Parte_1
indurre ad una diversa conclusione, ossia tali da far ritenere esistente un diverso decorso causale.
Dunque, da quanto risulta in atti, non appaiono sussistere decorsi causali alternativi, ossia altre cause del sinistro diverse da quella delle infiltrazioni dovute alla rottura della condotta, idonee a provare l'evento.
Pertanto, l'appellato ha dimostrato il nesso causale tra l'evento verificatosi e il danno provocato, di contro, le risultanze istruttorie non risultano in qualche modo smentite dall'appellante, la quale non ha svolto contestazioni specifiche.
Infine, per ciò che concerne il terzo ed ultimo motivo di appello, la società appellante, lamentava l'erronea determinazione del quantum deciso dal Giudice di primo Grado a titolo di risarcimento, non potendo lo stesso ricavarsi dall'istruttoria svolta.
Invero, il Giudice di Pace quantificava in € 4.041,21 la somma occorrente per la riparazione dei danni derivanti dall'infiltrazione idrica, condividendo la consulenza di parte redatta su incarico dell'appellato e operando una decurtazione del 30% rispetto alla stima operata dal CTP.
Si ritiene condivisibile il ragionamento adottato dal primo Giudice, con conseguente conferma del suddetto importo da versare a titolo di risarcimento.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 350/2023 emessa dal Giudice di Pace Dott. Nunziata, pagina 7 di 8 proposto dall' con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall avverso la Parte_1
sentenza n. 350/2023 emessa dal Giudice di Pace Dott. Nunziata e per l'effetto conferma la sentenza n. 350/2023;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to G. Bellaroba ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 10/01/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8