Art. 4.
Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957.
Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57.
Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi.
Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957.
Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57.
Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi.